Avv. Fabrizio Vedana. Voluntary disclosure: cos'è e come funziona. Il ruolo del professionista, della banca e della

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1 Avv. Fabrizio Vedana Voluntary disclosure: cos'è e come funziona. Il ruolo del professionista, della banca e della fiduciaria

2 La «voluntary disclosure» CONTESTO INTERNAZIONALE Le procedure di voluntary disclosure risultano coerenti con le linee guida indicate dall Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nel Offshore Voluntary Disclosure Comparative analysys, guidance and policy advice del settembre 2010 l OCSE ha affermato l efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati dai diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo anche notevoli risparmi anche in termini di contenzioso. L OCSE, in particolare, ha posto l evidenza sul fatto che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misura di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali. L OCSE ha inoltre suggerito che i programmi si rivelino chiari nelle finalità e nei termini di completamento al fine di consentire, fra l altro, un maggior gettito fiscale.

3 La «voluntary disclosure» CONTESTO INTERNAZIONALE Il timing per l introduzione di una procedura analoga a quelle avviate con successo in altri paesi europei (Germania, Francia, Belgio, per citare quelli europei) pare essere quello giusto. Si assiste ad una sostanziale convergenza di interessi. Le Banche estere premono sulla clientela italiana per la regolarizzazione e rilevano la volontà della clientela italiana di regolarizzare i patrimoni illecitamente detenuti all estero. Il successo della procedura di voluntary disclosure attualmente all esame del Parlamento italiano dipenderà in buona misura dal livello di «incentivi» che verranno proposti al contribuente.

4 I NUMERI Si può ipotizzare (fonti Banca d Italia) che il patrimonio offshore detenuto da soggetti italiani ammonti a miliardi di euro (alcuni ipotizzano fino a 250 miliardi di euro). Il numero di soggetti potenzialmente interessati dovrebbe superare le unità. Il mutato scenario internazionale, l'adesione della Svizzera alle prescrizioni GAFI, il possibile accordo Svizzera-Italia in ambito di scambio di informazioni, le positive esperienze internazionali in analoghe procedure di voluntary disclosure suggeriscono che il momento sia particolarmente propizio per introdurre una procedura che consenta di ottenere quattro risultati: a) il rimpatrio (giuridico) delle masse detenute illecitamente all'estero; b) un adeguato gettito incrementale; c) l'irrogazione di sanzioni ridotte a coloro che si autodenunceranno entro i termini previsti dalla procedura; d) l adeguato contrasto futuro dell evasione fiscale.

5 I NUMERI Di seguito verranno indicate le principali caratteristiche della voluntary disclosure italiana così come risulta dalla lettura del testo de Disegno di legge approvato dalla Camera e ora sottoposto all'esame del Senato della Repubblica.

6 L ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE Commissione Greco, Relazione 23 aprile 2013 Legge agosto 2013 recante nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW, ecc.) Decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero. Il Decreto è stato convertito in legge il 28 marzo 2014 (legge 50/2014) ma senza le norme sulla voluntary disclosure.

7 L ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE Proposta di legge Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna, Gebhard del 31 marzo 2014 (di seguito Proposta di legge Causi ) Proposta di legge Capezzone del 31 marzo 2014 Testo della proposta di legge 2247 adottato come testo base dalla commissione finanze nel mese di luglio 2014 e sottoposto al parere delle altre commissioni parlamentari. Il testo è ora all esame delle aule parlamentari.

8 I SOGGETTI INTERESSATI 1. Prima ipotesi (capitali detenuti all estero) L autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (articolo 5-quater, comma 1). Regole specifiche verranno emanante per i residenti nel comune di Campione d'italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera.

9 I SOGGETTI INTERESSATI 2. Seconda ipotesi (capitali detenuti in Italia) Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente (articolo 5-septies, comma 1-bis).

10 MODALITÀ DI ADESIONE 1. Prima ipotesi (capitali detenuti all estero) Il soggetto interessato deve (cfr. art. 5-quater, comma 1): A. indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

11 MODALITÀ DI ADESIONE 1. Prima ipotesi (capitali detenuti all estero) Il soggetto interessato deve (cfr. art. 5-quater, comma 1): A. versare, in unica soluzione (o in tre rate mensili) le somme dovute in base all invito di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l adesione ai contenuti dell invito ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

12 MODALITÀ DI ADESIONE 2. Seconda ipotesi (capitali detenuti in Italia) Il soggetto interessato deve (cfr. art 5-septies, comma 1-ter): A. presentare, con le modalità previste dall apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate di cui all articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

13 MODALITÀ DI ADESIONE 2. Seconda ipotesi (capitali detenuti in Italia) Il soggetto interessato deve (cfr. art 5-septies, comma 1-ter): A. effettuare il versamento delle somme dovute in base all invito di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

14 NON SI PUÒ FARE LA VOLUNTARY Preclusioni (cfr. art 5-quater comma 2) La collaborazione volontaria (sia per attività detenute all estero che per quelle detenute in Italia) non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

15 QUANDO ADERIRE Adesione al programma (cfr. art 5-quater comma 4) La procedura di collaborazione volontaria (sia per attività detenute all estero che per quelle detenute in Italia) può essere attivata fino al 30 settembre In relazione alle richieste di collaborazione volontaria presentate oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, relative anche a periodi d imposta per i quali i termini per l accertamento di cui all articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, l Agenzia delle entrate, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell invito o di sottoscrizione dell atto di accertamento con adesione, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), può, relativamente all annualità in scadenza, in deroga ai predetti termini per l accertamento, notificare l avviso di accertamento entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L Agenzia delle entrate può notificare l atto di contestazione entro lo stesso termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, qualora la stessa sia presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, in deroga ai termini per la notifica dell atto che scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, ai sensi dell articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

16 Effetti della procedura (cfr. art 5-quinquies commi 1 e 2) 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria (sia per attività detenute all estero che per quelle detenute in Italia) ai sensi dell'articolo 5-quater è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. N.B. (importante anche per banche, professionisti, promotori finanziari) Articolo 5-septies comma 1-quinquies EFFETTI DELLA PROCEDURA L esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

17 EFFETTI DELLA PROCEDURA Riduzione sanzioni (cfr. art 5-quinquies commi 3 e 4) 3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero a) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

18 EFFETTI DELLA PROCEDURA Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 3 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 3.

19 IRROGAZIONE SANZIONI CON CALCOLO ANALITICO Irrogazione sanzioni (cfr. art 5-quinquies commi 5 e 5-bis) 5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3, primo e secondo periodo, del presente articolo.

20 IRROGAZIONE SANZIONI CON CALCOLO ANALITICO Irrogazione sanzioni (cfr. art 5-quinquies commi 5 e 5-bis) 5-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell articolo 26 del modello di Convenzione dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico contro la doppia imposizione, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

21 IRROGAZIONE SANZIONI CON METODO FORFETTARIO Irrogazione sanzioni (cfr. art 5-quinquies commi 5-ter) Su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media degli ammontari di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

22 NUOVO REATO Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (cfr. art 5- septies) 1. L autore della violazione di cui all articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.»

23 Nel codice penale viene aggiunto il seguente articolo: ART. 648-ter.1. (Autoriciclaggio) RICICLAGGIO Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell esercizio di un attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l ultimo comma dell articolo.

24 La c.d. «voluntary disclosure» ALCUNI PUNTI «CRITICI» Posto che il successo della procedura risiede nella chiarezza degli oneri e dei rischi posti a carico di ciascuno degli attori coinvolti abbiamo elencato alcuni punti particolarmente critici che meriterebbero di essere approfonditi in quanto sarebbe utile poter fornire al contribuente interessato una norma che gli possa consentire di stimare i «costi» dell adesione alla citata procedura: Difficile determinazione del reddito prodotto dalle attività estere: calcoli complessi resi difficili dalla difficoltà a reperire la documentazione contabile; Applicazione degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti coinvolti e degli intermediari (es. banca, fiduciaria, ecc.); Oneri e rischi in capo a professionisti ed intermediari; Oneri e rischi in capo al contribuente nel caso detenga partecipazioni in società di capitali italiane; Tempi e modi del trasferimento, anche solo giuridico, delle attività oggetto di voluntary disclosure.

25 La c.d. «voluntary disclosure» POSSIBILI PROPOSTE MIGLIORATIVE Semplificazione della procedura e della modulistica; Forfettizzazione di imposte e sanzioni dovute, in particolare per importi compresi entro una certa soglia (il testo approvato dalla Commissione Finanze prevede tale forfetizzazione per imporri compresi entro i 2 milioni di euro); Estensione della copertura penale anche ad altri reati collegati ai reati fiscali (per es. falso in bilancio, appropriazione indebita); Esonero da responsabilità per professionisti ed intermediari che, a vario titolo e con diversi ruoli, intervengono nella procedura di voluntary disclosure.

26 Attività estere: dove tenerle Le attività finanziarie o patrimoniali oggetto di voluntary disclosure, potranno: A) essere trasferite nel «Paese d origine» ovvero nello Stato presso il quale ha la residenza il contribuente (per es. l Italia) B) rimanere nel «Paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si trovano. In tal caso, a seconda dell inclusione o meno dello Stato ospitante in determinate liste (da definire), verranno determinate le relative sanzioni (maggiori se le attività si trovano e rimangono in uno Stato non collaborativo).

27 Trasferimento in Italia con la fiduciaria Nel caso sub A), il contribuente aprirebbe conto/deposito/gestione presso banca/intermediario italiano che, come in un normale rapporto bancario/ finanziario, effettuata l adeguata verifica antiriciclaggio (presumibilmente di tipo rafforzato trattandosi di attività provenienti da un Paese estero), effettuerebbe l attività di sostituto d imposta. L intestazione del rapporto alla fiduciaria potrebbe, in questi casi, trovare giustificazione in motivi di sola riservatezza.

28 Mantenimento all estero: come? Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare per due possibili soluzioni: 1) detenere le attività direttamente: in tal caso il contribuente dovrà compilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, effettuare i relativi calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere al versamento delle relative imposte (vd. anche circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013) 2) detenere le attività per il tramite della fiduciaria: in tal caso la fiduciaria fungerà da sostituto d imposta nei termini e con le modalità previste dal contratto fiduciario e dalla normativa

29 Mantenimento all estero con la fiduciaria Nel caso in cui il contribuente decida di detenere le attività finanziarie e/o patrimoniali all estero per il tramite della fiduciaria, potrà decidere di: 1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario con intestazione 2) non intestare le attività, in specie patrimoniali (immobili, quote di società, ecc.), alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario anche senza intestazione (analogamente a quanto già fatto in occasione dello scudo fiscale)

30 Apertura del mandato fiduciario classico-3 La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA (FATCA), calcolo e versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell imposta di bollo nella misura del 2 per mille (in precedenza 1,5 per mille). Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati obblighi, ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato di dati secondo modalità da concordare preventivamente.

31 Cosa ricordare Il patrimonio del Fiduciante rimane separato da quello della Fiduciaria (per disposizioni di legge e ministeriali). La Fiduciaria assume la mera «titolarità», «legittimazione ad agire» sui beni oggetto del mandato; non ne diviene proprietaria a nessun effetto di legge (anche fiscale). La Fiduciaria agirà sui beni in amministrazione esclusivamente previa istruzione del Fiduciante (non nel mandato light). Il mandato fiduciario è revocabile. La Fiduciaria non può operare in assenza di provvista fondi o idonea garanzia da parte del cliente. La Fiduciaria non può svolgere attività bancaria, assicurativa (inclusa quella di intermediazione) o di gestione; pertanto non è in competizione/concorrenza con la banca/intermediario ma, soprattutto nel caso di attività detenute all estero, rappresenta uno strumento in grado di assicurare la possibilità di mantenere lecitamente attività all estero.

32 Il contratto Fiduciario oggetto

33 VOLUNTARY DISCLOSURE: ULTIMA CHANCE!

34 Unione Fiduciaria Milano: Roma: Lorenzo Sacchi - Vice Direttore Generale, Milano, responsabile area Fiduciaria lsacchi@unionefiduciaria.it Marco Finocchi - Finn responsabile ufficio di Roma mfinn@unionefiduciaria.it Fabrizio Vedana - Vice Direttore Generale fvedana@unionefiduciaria.it

35 GRAZIE PER L ATTENZIONE!

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