Estratto dalle direttive d'investimento di Credit Suisse Fondazione d'investimento

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1 Estratto dalle direttive d'investimento di Credit Suisse Fondazione d'investimento Versione dell

2 CREDIT SUISSE FONDAZIONE D'INVESTIMENTO Direttive d'investimento 1 agosto 2019 Sommario Articolo Pagina 1 Principi generali 3 2 Balanced Portfolios CSF Mixta-LPP Fixed Income Portfolios CSF Low-Risk Strategy CHF 6 Credit Suisse Fondazione d'investimento - Direttive d'investimento 2

3 Ai sensi dell'art. 13 dello statuto di Credit Suisse Fondazione d'investimento (di seguito denominata Fondazione) il Consiglio di fondazione ha adottato le seguenti direttive d'investimento. I principi generali e le disposizioni specifiche delle direttive d'investimento possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione. Le eventuali modifiche verranno comunicate agli investitori in forma appropriata. 1 Principi generali 1.1 A tutti i gruppi d investimento si applicano le disposizioni legislative che disciplinano le fondazioni d'investimento (OFond) e, per analogia, anche le prescrizioni per gli investimenti della OPP 2, a condizione che non prevedano regole specifiche. 1.2 Qualora vengano superati i limiti per debitore e società previsti dagli articoli 54 e 54a OPP 2, nelle disposizioni specifiche delle direttive d'investimento viene riportato il benchmark e la differenza percentuale massima rispetto al benchmark. Non è consentito il superamento dei limiti per debitore e società ai sensi degli art. 54 e 54a OPP 2 per i patrimoni misti. 1.3 I patrimoni misti possono superare i limiti imposti alle singole categorie di investimento (art. 55 OPP 2) a condizione che ciò sia esplicitamente indicato nel nome del gruppo d'investimento e che le disposizioni specifiche delle direttive d'investimento, il rapporto annuale e le pubblicazioni periodiche specifichino la misura in cui tali limiti di investimento non sono rispettati. I patrimoni misti e i gruppi d'investimento a reddito fisso possono impiegare crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2, purché siano contenuti nel benchmark, il benchmark sia ampiamente diversificato e siano in gran parte costituiti da crediti non alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b commi da 1 a 8 OPP È consentito derogare ai principi generali e alle disposizioni specifiche delle direttive d'investimento solo in singoli casi e per un periodo limitato, qualora la deroga sia richiesta urgentemente a tutela dell'interesse degli investitori e sia approvata dal presidente del Consiglio di fondazione. Le deroghe devono essere comunicate al Comitato Investimenti competente e devono essere riportate e motivate nell'allegato al conto annuale. 1.5 È consentito un superamento dei limiti a breve termine, a condizione che ciò avvenga in modo passivo, ovvero che sia determinato da utili/perdite su corsi o valute o da emissioni o riscatti di diritti. 1.6 In linea di principio non sono ammesse assunzioni di credito (il cosiddetto effetto leva). Tuttavia, sono consentite assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche, ad esempio per il finanziamento di riscatti o per far fronte a flussi di pagamento di segno opposto con valuta differente. 1.7 Se le disposizioni specifiche delle direttive d'investimento prevedono un rating minimo e/o medio, si applicano inoltre le seguenti regole: - nel caso in cui i rating delle agenzie Standard & Poor's (S&P), Moody's Investor Service (Moody's) e Fitch Ratings, Ltd. (Fitch) siano divergenti, si tiene conto della valutazione più bassa; - se non è disponibile alcun rating delle agenzie indicate è possibile ricorrere a un rating bancario equiparabile. 1.8 Per tutti i gruppi d investimento è possibile eseguire prestiti di titoli (securities lending) pagando una commissione alla banca depositaria, che ne assicura la corretta esecuzione. La banca depositaria rilascia garanzie sotto forma di titoli in un deposito collaterale a tutela del diritto di rimborso. In questo contesto occorre attenersi, per analogia, alle disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, art. 76 OICol, art.1 e segg. OICOl-FINMA). 1.9 È consentito l'impiego di strumenti d'investimento derivati. A tale proposito occorre attenersi all'art. 56a OPP 2 e alla relativa raccomandazione tecnica. Le strategie perseguite devono essere adeguatamente motivabili e la loro applicazione deve perseguire i seguenti scopi: - la riduzione dell'esposizione di posizioni esistenti, in particolare la copertura di rischi legati a tasso di interesse, valuta o corsi azionari; - l'aumento dell'esposizione di posizioni invece dell'acquisizione di investimenti fisici; - il miglioramento dei rendimenti mediante la vendita di opzioni con copertura; - lo sfruttamento di una maggiore liquidità di mercato e costi di transazione inferiori rispetto agli investimenti fisici È consentito impiegare unicamente strumenti finanziari derivati le cui attività sottostanti sono ammesse ai sensi delle disposizioni specifiche del rispettivo gruppo d'investimento. Tra l'attività sottostante e lo strumento finanziario derivato deve sussistere una relazione semplice da verificare. L'impiego di strutture di derivati complesse e difficilmente comprensibili non è ammessa. Credit Suisse Fondazione d'investimento - Direttive d'investimento 3

4 1.9.2 L impiego di strumenti finanziari derivati deve essere limitato a strumenti che dispongono di una sufficiente liquidità di mercato e di ineccepibile garanzia di solvibilità del debitore o della controparte. I limiti per debitore e società ai sensi delle disposizioni specifiche delle direttive d'investimento devono essere rispettati anche in caso di ricorso a strumenti finanziari derivati Non è ammesso il ricorso all effetto leva attraverso l impiego di strumenti finanziari derivati. Ciò significa che l'esposizione economica di un gruppo d'investimento non può mai superare il relativo patrimonio e che non sono ammesse vendite allo scoperto sui singoli titoli ("posizioni nette corte"). Pertanto le posizioni in strumenti finanziari derivati devono essere sempre coperte da disponibilità liquida o da attività sottostanti Le posizioni detenute devono essere monitorate regolarmente e con la massima cura. Un servizio specialistico indipendente dalla fondazione controlla quotidianamente il rispetto delle direttive in materia di strumenti finanziari derivati. Con cadenza almeno trimestrale viene redatto un report sugli strumenti finanziari derivati e una volta all'anno viene pubblicato nell'allegato al conto annuale I gruppi d'investimento possono investire in investimenti collettivi a condizione che rispettino l'art. 30 OFond Nei gruppi d'investimento che investono principalmente tramite investimenti diretti, la quota di investimenti collettivi è limitata a un massimo del 10% del patrimonio del gruppo d'investimento. In tutti gli altri gruppi d'investimento la quota di un investimento collettivo deve essere limitata a un massimo del 20% del patrimonio del gruppo d'investimento. Agli investimenti collettivi assoggettati alla vigilanza della FINMA o ammessi alla distribuzione in Svizzera da parte di quest ultima oppure emessi da una fondazione per l'investimento svizzera non si applicano limiti massimi Per l'acquisto di investimenti obbligazionari collettivi il requisito minimo è un rating medio BBB- (S&P), Baa3 (Moody s) o BBB- (Fitch). La detenzione di investimenti obbligazionari collettivi, il cui rating medio scende sotto il requisito minimo dopo l acquisto, è consentita se ciò è nell'interesse dell'investitore Non sono ammessi gli investimenti collettivi che comportano obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire garanzie Le seguenti disposizioni specifiche e un eventuale prospetto possono contenere regole diverse che prevalgono sui principi generali. Credit Suisse Fondazione d'investimento - Direttive d'investimento 4

5 2 Balanced Portfolios CSF Mixta-LPP Il patrimonio del gruppo d'investimento viene principalmente investito in diritti di altri gruppi d'investimento della fondazione e/o in quote di fondi d'investimento corrispondenti che sono ammessi alla distribuzione in Svizzera. Non sono consentiti ETF inversi o con leva finanziaria. Come investimenti diretti sono ammessi solo gli investimenti ai sensi dell'art Le categorie di investimento ammesse sono liquidità, ipoteche, obbligazioni, azioni e immobili Devono essere rispettate le seguenti bande di oscillazione: da 0% a 15% Liquidità da 28% a 68% Obbligazioni in franchi svizzeri da 0% a 27% Obbligazioni in valuta estera da 0% a 10% Ipoteche Svizzera da 45% a 95% Totale valori nominali da 0% a 18% Azioni Svizzera da 0% a 17% Azioni estero da 5% a 25% Totale azioni da 0% a 30% Immobili Svizzera da 0% a 10% Immobili estero da 0% a 30% Totale immobili da 0% a 30% Valute estere Le liquidità (CHF, valute estere) possono essere detenute sotto forma di averi bancari a vista e a termine, nonché sotto forma di investimenti sul mercato monetario (incl. obbligazioni con una durata residua di max. 12 mesi) in caso di debitori nazionali ed esteri. Per gli investimenti sul mercato monetario, il rating a breve termine del debitore deve essere minimo A-2 (S&P), P-2 (Moody s) o F2 (Fitch). La detenzione di posizioni declassate dopo l'acquisto è consentita se ciò è nell'interesse dell'investitore Per il resto si applicano i principi generali ai sensi dell'art. 1 delle direttive d'investimento. Credit Suisse Fondazione d'investimento - Direttive d'investimento 5

6 3 Fixed Income Portfolios CSF Low-Risk Strategy CHF Il patrimonio del gruppo d'investimento viene investito in titoli denominati in CHF di debitori domiciliati in Svizzera e all estero e con una durata residua di max. 36 mesi. Sono consentiti anche investimenti in valute estere (max. 30%), con copertura contro il rischio di cambio rispetto al franco svizzero Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera Per il resto si applicano i principi generali ai sensi dell'art. 1 delle direttive d'investimento È ammesso l'acquisto di investimenti sul mercato monetario e di obbligazioni a tasso fisso e variabile e di titoli di credito di debitori di diritto pubblico e privato. Non sono ammesse le obbligazioni a opzione e convertibili Si applicano i seguenti limiti per debitore (in percentuale del patrimonio del gruppo d'investimento) incl. debitori che hanno ricevuto una garanzia di rimborso di un debitore indicato di seguito: confederazione: 100% istituti di obbligazioni fondiarie svizzeri: 25% altri debitori: 10% La duration del gruppo d'investimento non può essere superiore a 1 anno Gli investimenti in titoli di credito sono ammessi a condizione che si tratti di titoli negoziati in borsa o i cui prezzi vengono regolarmente fissati da un istituto di intermediazione Le liquidità (CHF, valute estere) possono essere detenute sotto forma di averi bancari a vista e a termine in caso di debitori nazionali ed esteri Per l'acquisto di investimenti obbligazionari il requisito minimo è un rating A- (S&P), A3 (Moody s) o A- (Fitch) per ogni singolo debitore. Per gli investimenti sul mercato monetario, il rating a breve termine del debitore deve essere minimo A-1 (S&P), P-1 (Moody s) o F1 (Fitch). La detenzione di posizioni declassate dopo l'acquisto è consentita se è nell'interesse dell investitore e se viene mantenuto il rating minimo di BBB- (S&P), Baa3 (Moody s) o BBB- (Fitch) e di A-3 (S&P), P-3 (Moody s) o F3 (Fitch) Per l'acquisto e la detenzione di investimenti obbligazionari collettivi il requisito minimo è un rating medio di A- (S&P), A3 (Moody s) o A- (Fitch). Per l'acquisto e la detenzione di investimenti sul mercato monetario collettivi il requisito minimo è un rating medio di A-1 (S&P), P-1 (Moody s) o F1 (Fitch). Credit Suisse Fondazione d'investimento - Direttive d'investimento 6

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