Direttive d investimento. Helvetia Fondazione d investimento. Edizione La Sua Fondazione d investimento svizzera.

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1 Direttive d investimento Helvetia Fondazione d investimento Edizione 2017 La Sua Fondazione d investimento svizzera.

2 Premessa Sommario In base all art. 12 e all art. 14 dello statuto dell Helvetia Fondazione d investimento, il Consiglio di fondazione emana le direttive d investimento. Il Consiglio di fondazione può modifi care le direttive d investimento in qualsiasi momento senza preavviso. Le modifi che vengono comunicate agli investitori nella forma appropriata. Le disposizioni elencate nei «Principi generali» sono di natura sussidiaria, in altre parole valgono nella misura in cui non siano state formulate diverse disposizioni singole per i gruppi d investimento. Il documento «Direttive d investimento» dell Helvetia Fondazione d investimento viene pubblicato in diverse lingue. Qualora la traduzione italiana presentasse discrepanze rispetto al testo originale tedesco, fa fede la versione tedesca. Direttive di investimento 3 1 Principi generali 3 2 Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico Azioni Svizzera 4 4 Azioni Global 4 5 Obbligazioni Svizzera 5 6 Obbligazioni Global 5 7 LPP-Mix 6 8 LPP-Mix Plus Immobili Svizzera 7 10 Immobili Romandie 8 2/9 Helvetia Fondazione d investimento, Basilea

3 Direttive di investimento 1 Principi generali 1.1 L investimento del patrimonio sociale e del patrimonio dei gruppi d investimento viene effettuato nel rispetto dei criteri di sicurezza, rendimento e liquidità. 1.2 Tutti i gruppi d investimento investono il patrimonio nel rispetto dei principi e delle direttive relative a gli investimenti di capitale di istituti di previdenza del personale della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e delle relative ordinanze di esecuzione oltre che della prassi pertinente delle autorità di vigilanza. Nell Ordinanza sulla Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP2), sezione 3 «Investimenti del patrimonio» (art. 49 fi no a 59) oltre che dell ordinanza sulla fondazione d investimento (OFond), sezione 10 «Patrimonio d investimento» (art. 26 fino a 34) sono defi nite le restrizioni agli investimenti rilevanti. 1.3 In tutti i gruppi d investimento si può tenere un adeguata liquidità nell unità di conto del gruppo d investimento e in tutte le valute in cui sono effettuati gli investimenti. Vale come liquidità tutto l avere in banca a vista e a termine con scadenze fino a 12 mesi. 1.4 È consentito l impiego di strumenti finanziari derivati in tutti i gruppi d investimento conformemente alle direttive OPP2 e alla prassi della vigilanza. 1.5 Gli investimenti collettivi secondo l art. 30 OFond sono consentiti in tutti i gruppi d investimento. Devono essere in linea con le direttive d investimento della fondazione ed essere opportunamente diversificati. Se gli investimenti collettivi sono fondi d investimento non autorizzati in Svizzera dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e su gruppi d investimento di fondazioni d investimento sotto il controllo della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), la loro quota non deve superare il 20 % del patrimonio del gruppo d investimento. 1.6 In tutti i gruppi d investimento è possibile prestare titoli a fronte di commissione (Securities Lending). Analogamente devono essere rispettate le disposizioni della Legge federale sull investimento di capitale (LICol) (art. 55 cpv. 1 lett.a LICol SR , art. 76 OICol SR , art. 1 segg. OICol-FINMA SR ). 1.7 Nel caso di investimenti a tasso fisso vengono considerati solo i debitori classifi cati da un agenzia di rating riconosciuta con un Investment Grade di almeno (AAA a BBB- (Standard & Poor s), Aaa a Baa3 (Moody s), AAA a BBB- (Fitch)). Se il rating non è disponibile, si ricorre a un rating bancario. 1.8 In tutti i gruppi d investimento LPP, nelle direttive d investimento, la definizione «Valute estere» fa riferimento agli investimenti conformemente all art. 55, lett. e BVV La composizione dei benchmark specifi ci dei gruppi di investimento sono consultabili nella homepage della fondazione d investimento. 2 Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico Il gruppo d investimento investe, tenendo conto dei principi generali delle direttive d investimento, in titoli di partecipazione svizzeri contenuti nell universo d investimento (le 50 maggiori imprese quotate in borsa dello Swiss Performance Index) dei cinque Vescore Switzerland Indices (si veda la cifra 3) con valuta di riferimento CHF. 2.2 L obiettivo d investimento consiste nel superare nel lungo termine, tramite un esposizione dinamica a fattori azionari sistematici, il rendimento dell indice di riferimento Swiss Performance Index al netto dei costi, nel rispetto delle seguenti direttive d investimento, anche se il raggiungimento di questo obiettivo non può essere garantito. Le limitazioni societarie secondo art. 26 cpv. 3 OFond possono essere superate secondo l art. 54a OPP Il gruppo d investimento investe in titoli di partecipazione contenuti nei seguenti indici: a. Vescore Switzerland Minimum Volatility Index; b. Vescore Switzerland Risk Parity Index; c. Vescore Switzerland Value Index; d. Vescore Switzerland Momentum Index; e. Vescore Switzerland Quality Index. Il Vescore Switzerland Minimum Volatility Index pondera i componenti dell indice in modo da minimizzare la volatilità ex-ante dell indice. Il Vescore Switzerland Risk Parity Index pondera i componenti dell indice in modo da compensare i contributi di rischio dei componenti dell indice. Il Vescore Switzerland Value Index pondera i componenti dell indici di valutazione seguenti: prezzo / valore contabile (P/B), rapporto tra la capitalizzazione del mercato e il valore contabile; prezzo / utile (P/E), rapporto tra la capitalizzazione del mercato e l utile; prezzo / fatturato (P/S), rapporto tra la capitalizzazione del mercato e il fatturato (rispettivo rendimento); rendimento del dividendo (DY), rapporto tra i dividendi e la capitalizzazione del mercato. 3/9 Helvetia Fondazione d investimento, Basilea

4 Il Vescore Switzerland Momentum Index pondera i componenti dell indice in base al fattore sistematico «momentum», il membro con il massimo momentum del prezzo ottiene la massima ponderazione e viceversa. Il Vescore Switzerland Quality Index pondera i componenti dell indice in base ai dati di riferimento qualitativi seguenti: rendimento del capitale proprio (ROE), rapporto tra l utile netto e il capitale proprio; margine netto (Net Margin), rapporto tra l utile netto e il fatturato; grado di indebitamento (Debt/Equity), rapporto tra i debiti e il capitale proprio. L adeguamento dell indice ordinario avviene quattro volte l anno in base al corso di chiusura il terzo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Ulteriori informazioni su questi indici (regolamento relativo all indice e factsheet) sono scaricabili da Il patrimonio del gruppo d investimento viene investito in modo dinamico in Vescore Switzerland Indices basate sul rendimento e sul rischio. Sulla base di un segnale azionario tattico il rapporto dei Vescore Switzerland Indices basati sul rischio (Minimum Volatility e Risk Parity) rispetto a quelli basati sul rendimento (Value, Momentum e Quality) viene definito in considerazione di regole. A seconda della caratteristica del segnale azionario (mensilmente al giorno di rebalancing) vengono attuate le seguenti allocazioni con investimento diretto nei rispettivi singoli titoli: Vescore Switzerland Minimum Volatility Index Vescore Switzerland Risk Parity Index Vescore Switzerland Value Index VescoreSwitzerland Momentum Index Vescore Switzerland Quality Index Offensiva (100% GLOCAP 80%) Neutrale (80% > GLOCAP 60%) Difensiva (60% > GLOCAP 0%) 15.00% 25.00% 35.00% 15.00% 25.00% 35.00% 23.33% 16.66% 10.00% 23.33% 16.66% 10.00% 23.33% 16.66% 10.00% 2.5 Una rebalancing viene sempre effettuata all inizio del mese (giorno di rebalancing) e il portafoglio viene orientato all allocazione attuale secondo il segnale azionario tattico (offensivo, neutrale, difensivo). 3 Azioni Svizzera 3.1 Il gruppo d investimento investe in osservanza dei principi generali delle direttive d investimento nei titoli di partecipazione delle società con domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Il gruppo d investimento può investire anche in titoli di partecipazione di società con domicilio all estero se questi fanno parte dell indice del benchmark. La sovraponderazione di queste società nei confronti del benchmark non deve superare due punti percentuali. 3.2 L obiettivo dell investimento consiste nel riprodurre in modo passivo l indice di riferimento Swiss Performance Index. Pertanto, le limitazioni societarie secondo art. 26 cpv. 3 OFond possono essere superate secondo l art. 54a OPP Il Tracking Error massimo per un periodo di un anno non deve superare l 1.2 %. 3.4 Il gruppo d investimento può investire in uno o più investimenti collettivi fino al 100 % a condizione che gli investimenti collettivi presi in considerazione rispettino le direttive di cui sopra. La quota consentita per investimento collettivo è del 20 %. I fondi d investimento autorizzati in Svizzera (opportunamente diversifi 4 Azioni Global 4.1 Il gruppo d investimento investe in osservanza dei principi generali delle direttive d investimento in titoli di partecipazione delle società con domicilio all estero. 4.2 L obiettivo dell investimento consiste nel riprodurre in modo passivo un benchmark su misura che assicuri un adeguata distribuzione in rapporto alle regioni e ai settori. Come benchmark su misura vale la ponderazione degli indici dei rispettivi paesi di MSCI (Morgan Stanley Capital International) nei quattro principali mercati azionari internazionali, Pacifi co e Mercati emergenti: Allocazioni strategiche in % minima -15% massima +15% Stati Uniti UME Regno Unito Giappone Pacifico Mercati emergenti /9 Helvetia Fondazione d investimento, Basilea

5 Nell attuazione della politica d investimento sono tollerate differenze (fasce) dalle ponderazioni target del ±15 %. I superamenti delle fasce e dei limiti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro in un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 30 giorni. Il «rebalancing» viene effettuato normalmente alla fi ne di ogni trimestre e ogni volta che si superano, in positivo o in negativo, le fasce stabilite. 4.3 Il Tracking Error massimo per un periodo di un anno non deve superare l 1.2 %. 4.4 È possibile investire al massimo il 5 % del patrimonio della stessa società in titoli di partecipazione. 4.5 Il gruppo d investimento può investire in uno o più investimenti collettivi fino al 100 % a condizione che gli investimenti collettivi presi in considerazione rispettino le direttive di cui sopra. La quota consentita per investimento collettivo è del 20 %. I fondi d investimento autorizzati in Svizzera (opportunamente diversifi 5 Obbligazioni Svizzera 5.1 Il gruppo d investimento investe in osservanza dei principi generali delle direttive d investimento in titoli di credito in CHF di debitori con domicilio il Svizzera. 5.2 L obiettivo dell investimento consiste nel riprodurre in modo passivo l indice di riferimento Swiss Bond Index SBI Domestic AAA BBB. In questo caso può essere investito in crediti un massimo del 10 % del patrimonio complessivo secondo l art. 53 cpv. 1 lett. b OPP2 presso un unico debitore. Nel caso di crediti verso la Confederazione e Istituti di obbligazioni fondiarie è possibile superare questa limitazione. 5.3 Il Tracking Error massimo per un periodo di un anno non deve superare lo 0.5 %. 5.4 Il gruppo d investimento può investire in uno o più investimenti collettivi fino al 100 % a condizione che gli investimenti collettivi presi in considerazione rispettino le direttive di cui sopra. La quota consentita per l investimento collettivo è del 20 %. I fondi d investimento autorizzati in Svizzera (opportunamente diversifi 6 Obbligazioni Global 6.1 Il gruppo d investimento investe in osservanza dei principi generali delle direttive d investimento in titoli di credito in valuta straniera di debitori con domicilio all estero. 6.2 L obiettivo d investimento consiste nel riprodurre in modo passivo un benchmark su misura che assicuri un adeguata distribuzione a livello regionale. Come benchmark su misura vale la seguente ponderazione degli indici parziali JP Morgan Government Bond: Allocazioni strategiche in % Aggregati UME 52.4 Stati Uniti traded 25.0 Regno Unito traded 9.0 Giappone traded 5.0 Canada traded 2.5 Australia traded 2.5 Svezia traded 1.8 Danimarca traded 1.8 Nell attuazione della politica d investimento, le differenze dalla ponderazione target vengono gestite mediante la limitazione del Tracking Error. I superamenti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 30 giorni. Il «rebalancing» viene effettuato normalmente alla fi ne di ogni trimestre e ogni volta che non viene rispettato il Tracking error. 6.3 Il rendimento benchmark dovrebbe essere raggiunto con la replica più precisa possibile del benchmark in relazione alle caratteristiche di rischio e rispetto di un tracking error dello 0.5 % p.a. come valore target e nel rispetto delle direttive d investimento. 6.4 Non sono autorizzate le obbligazioni Non Investment Grade, anche se sono contenute nel benchmark. Tuttavia, questa misura dovrebbe minimizzare il tracking error. 6.5 La limitazione del debitore per stato può essere superata conformemente all art. 26 cpv. 3 OFond a condizione che il debitore in questione abbia anche una ponderazione maggiore nel benchmark. Nel caso di singoli debitori, tuttavia, non sono ammesse differenze dal benchmark superiori a 5 punti percentuali in positivo o in negativo. 6.6 Il portafoglio ha una qualità media di rating di almeno A+ (Standard & Poor s). 5/9 Helvetia Fondazione d investimento, Basilea

6 6.7 Il gruppo d investimento può investire in uno o più investimenti collettivi fino al 100 % a condizione che gli investimenti collettivi presi in considerazione rispettino le direttive di cui sopra. La quota consentita per investimento collettivo è del 20 %. I fondi d investimento autorizzati in Svizzera (opportunamente diversifi 7 LPP-Mix 7.1 Il gruppo d investimento investe nel rispetto dei limiti di legge riguardo a categoria, società e debitori nelle categorie di investimenti autorizzate dalla LPP e relative disposizioni esecutive e nel rispetto dei principi generali e direttive d investimento. Le quote di azioni e obbligazionari sono coperte dai rispettivi gruppi d investimento dell Helvetia Fondazione d investimento. L allocazione strategica che corrisponde anche al benchmark su misura è composto nel seguente modo: Obbligazioni Svizzera Obbligazioni Global Azioni Svizzera Azioni Global Allocazioni strategiche in % minima -20% massima +20% Nell attuazione della politica d investimento sono tollerate differenze (fasce) dalle ponderazioni target del ± 20 %. I superamenti delle fasce e dei limiti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 30 giorni. 7.2 Inoltre il gruppo d investimento e il benchmark su misura vengono confrontati con l indice di riferimento LPP di Pictet. 7.3 La quota obbligazionaria ha una qualità media di rating di almeno A+ (Standard & Poor s). 7.4 Il gruppo d investimento può investire in uno o più investimenti collettivi fino al 100 % a condizione che gli investimenti collettivi presi in considerazione rispettino le direttive di cui sopra. La quota consentita per investimento collettivo è del 20 %. Gli investimenti collettivi autorizzati in Svizzera (opportunamente diversifi 8 LPP-Mix Plus Il gruppo d investimento investe nel rispetto dei limiti di legge sopra. riguardo a categoria, società e debitori nelle categorie di investimenti autorizzate dalla LPP e relative disposizioni esecutive e nel rispetto dei principi generali e direttive d investimento. L universo dell investimento comprende oltre ai titoli di partecipazione e ai titoli di credito anche immobili e materie prime. Le quote di azioni e obbligazionari sono coperte dai rispettivi gruppi d investimento dell Helvetia Fondazione d investimento. L allocazione strategica che corrisponde anche al benchmark su misura è composto nel seguente modo: Obbligazioni Svizzera Obbligazioni Global Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100 Azioni Global Allocazioni strategiche in % minima -20% massima +20% Immobili Materie prime Nell attuazione della politica d investimento sono tollerate differenze (fasce) delle ponderazioni target del ± 20 %. I superamenti delle fasce e dei limiti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 30 giorni. 8.2 Inoltre, il gruppo d investimento e il benchmark su misura vengono confrontati con l indice di riferimento LPP di Pictet. 8.3 Può essere investito un massimo del 42 % del patrimonio in titoli di partecipazione e un massimo del 22.8 % (prima della copertura contro i rischi di cambio) patrimonio in valute estere, in tale contesto le valute estere possono essere coperte al 50 % in franchi svizzeri. 8.4 L investimento in investimenti alternativi viene effettuato conformemente all art. 29 cpv. 3 OFond mediante: a. gruppi d investimento secondo l art. 28 OFond oppure b. investimenti collettivi soggetti alla vigilanza di FINMA o di un autorità di vigilanza estera equivalente o che sono autorizzati alla distribuzione dalla FINMA in Svizzera; c. certificati e prodotti strutturati a condizione che siano orientati a un indice ampio nel settore degli investimenti alternativi. 6/9 Helvetia Fondazione d investimento, Basilea

7 8.5 Il gruppo d investimento può investire in un investimento unico o collettivo fino al 100% a condizione che gli investimenti collettivi presi in considerazione rispettino le direttive di cui. La quota consentita per investimento collettivo è del 20 %. Gli investimenti collettivi autorizzati in Svizzera (opportunamente diversificati) dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e i gruppi d investimento di fondazioni d investimento possono 9 Immobili Svizzera 9.1 Il gruppo d investimento Immobili Svizzera investe in beni immobili da loro direttamente detenuti in tutto il territorio della Svizzera tenendo in considerazione un adeguata ripartizione del rischio. Il punto chiave dell attività d investimento è nel settore degli immobili a uso abitativo e corrisponde al minimo due terzi. Massimo un terzo viene investito in immobili a uso commerciale. Sono consentiti anche beni immobili misti. 9.2 Sono consentiti: a. abitazioni (incl. proprietà per piani); b. edifici di abitazione nel diritto di superficie (fino a un massimo del 30 % del patrimonio d investimento); c. stabili commerciali (inc. proprietà per piani, anche in diritto di superficie fino a un massimo del 30 % del patrimonio d investimento); d. beni immobili misti; e. edifici in fase di costruzione; f. oggetti che necessitano di lavori di risanamento; g. terreni non edificati, a condizione che siano ben urbanizzati e che rispettino i requisiti per un immediata edificazione; h. terreni in comproprietà con la maggioranza delle quota di comproprietà e dei voti (massimo il 30 % del patrimonio immobiliare); i. gli investimenti collettivi e le partecipazioni a società immobiliari svizzere in base all art. 53 al. 1 let. d OPP2, a condizione che il loro scopo sia esclusivamente l acquisto, la vendita, la costruzione, l affitto o la locazione di terreni propri (massimo il 20 % del patrimonio immobiliare); j. cartelle ipotecarie e/o diritti di pegno immobiliare. 9.3 I terreni edifi cabili, gli edifici in costruzione e gli oggetti che necessitano di lavori di risanamento non devono superare il 30 % del patrimonio del gruppo d investimento. 9.4 Sono possibili l acquisto di azioni di una società anonima immobiliare, di quote di fondi immobiliari e le diritti in fondazioni immobiliari (massimo il 20 % del patrimonio immobiliare). 9.5 Gli investimenti in beni immobili con diritto di superfi cie possono ammontare a un massimo del 30 % del patrimonio del gruppo d investimento. 9.6 Il gruppo d investimento investe in diversi oggetti immobiliari con un opportuna diversificazione per oggetto, tipologia e posizione. Il valore di mercato di un oggetto può ammontare a un massimo del 15 % del patrimonio del gruppo d investimento. I complessi residenziali realizzati secondo gli stessi principi di edifi cazione e le frazioni adiacenti le une alle altre sono considerate come un fondo unico. Deve essere assicurata la successiva negoziabilità e vendibilità dei singoli oggetti. 9.7 È ammesso un grado di finanziamento con capitale di terzi di un massimo dell un terzo del valore di mercato dei fondi. 9.8 Per la gestione della liquidità, il gruppo d investimento può detenere liquidità nella corrispondente misura, che può essere tenuta nel seguente modo: a. per cassa o avere presso banche svizzere o presso la posta. Il rating minimo deve essere BBB- (Standard & Poor s), Baa3 (Moody s) oppure BBB- (Fitch); b. gli investimenti nel mercato monetario, inclusi gli investimenti collettivi nel mercato monetario; il rating minimo a breve termine dell emittente deve essere A-1 (Standard & Poor s), P-1 (Moody s) oppure F1 (Fitch); c. investimenti obbligazionari con una durata fino a 12 mesi. Il rating minimo dell emittente deve essere A (Standard & Poor s), A2 (Moody s) oppure A (Fitch); d. obbligazioni della Centrale d emissione per la costruzione di alloggi di utilità pubblica, della Centrale di emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cantonali svizzere e della Banca delle obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri. A garanzia di progetti di costruzione imminenti il patrimonio può essere investito anche in titoli di credito in CHF di debitori in Svizzera con una durata o una durata residua fino a 24 mesi. 9.9 Il benchmark del gruppo d investimento è il KGAST Immo-Index Durante la fase di strutturazione del portafoglio, in altre parole durante un massimo di quattro anni dopo il lancio, in casi eccezionali ben motivati sono consentite deroghe rispetto ai limiti massimi È ammesso il conferimento in natura se gli immobili sono compatibili con la strategia di investimento, se ciò non compromette gli interessi degli altri investitori del gruppo d investimento e se la negoziazione si svolga in base al valore stabilito da un perito indipendente nominato dalla fondazioni di investimento e verifi - cato da un secondo perito indipendente, anch egli nominato dalla fondazione. 7/9 Helvetia Fondazione d investimento, Basilea

8 10 Immobili Romandie 10.1 Il gruppo d investimento Immobili Romandie investe in Svizzera romanda, regioni MS delle regioni di monitoraggio Wüest & Partner 7 (lago Lemano) e 8 (Svizzera occidentale), nonché nelle regioni MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) e 101 (Monthey/ Saint Maurice) tenendo in considerazione un adeguata ripartizione del rischio. Il punto chiave dell attività d investimento è nel settore degli immobili a uso abitativo e corrisponde a tre quarti. Un quarto viene investito in immobili a uso commerciale. Sono consentiti anche beni immobili misti Sono consentiti: a. abitazioni (incl. proprietà per piani); b. edifici di abitazione nel diritto di superficie (fino a un massimo del 30 % del patrimonio d investimento); c. stabili commerciali (inc. proprietà per piani, anche in diritto di superficie fino a un massimo del 30 % del patrimonio d investimento); d. beni immobili misti; e. edifici in fase di costruzione; f. oggetti che necessitano di lavori di risanamento; g. terreni non edificati, a condizione che siano ben urbanizzati e che rispettino i requisiti per un immediata edificazione; h. terreni in comproprietà con la maggioranza delle quota di comproprietà e dei voti (massimo il 30 % del patrimonio immobiliare); i. gli investimenti collettivi e le partecipazioni a società immobiliari svizzere in base all art. 53 al. 1 let. d OPP2, a condizione che il loro scopo sia esclusivamente l acquisto, la vendita, la costruzione, l affitto o la locazione di terreni propri (massimo il 20 % del patrimonio immobiliare); j. cartelle ipotecarie e/o diritti di pegno immobiliare I terreni edifi cabili, gli edifici in costruzione e gli oggetti che necessitano di lavori di risanamento non devono superare il 30 % del patrimonio del gruppo d investimento Sono possibili l acquisto di azioni di una società anonima immobiliare, di quote di fondi immobiliari e le diritti in fondazioni immobiliari (massimo il 20 % del patrimonio immobiliare) Gli investimenti in beni immobili con diritto di superfi cie possono ammontare a un massimo del 30 % del patrimonio del gruppo d investimento Il gruppo d investimento investe in diversi oggetti immobiliari con un opportuna diversificazione per oggetto, tipologia e posizione. Il valore di mercato di un oggetto può ammontare a un massimo del 15 % del patrimonio del gruppo d investimento. I complessi residenziali realizzati secondo gli stessi principi di edifi cazione e le frazioni adiacenti le une alle altre sono considerate come un fondo unico. Deve essere assicurata la successiva negoziabilità e vendibilità dei singoli oggetti È ammesso un grado di finanziamento con capitale di terzi di un massimo dell un terzo del valore di mercato dei fondi Per la gestione della liquidità, il gruppo d investimento può detenere liquidità nella corrispondente misura, che può essere tenuta nel seguente modo: a. per cassa o avere presso banche svizzere o presso la posta. Il rating minimo deve essere BBB- (Standard & Poor s), Baa3 (Moody s) oppure BBB- (Fitch); b. gli investimenti nel mercato monetario, inclusi gli investimenti collettivi nel mercato monetario; il rating minimo a breve termine dell emittente deve essere A-1 (Standard & Poor s), P-1 (Moody s) oppure F1 (Fitch); c. investimenti obbligazionari con una durata fino a 12 mesi. Il rating minimo dell emittente deve essere A (Standard & Poor s), A2 (Moody s) oppure A (Fitch); d. obbligazioni della Centrale d emissione per la costruzione di alloggi di utilità pubblica, della Centrale di emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cantonali svizzere e della Banca delle obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri. A garanzia di progetti di costruzione imminenti il patrimonio può essere investito anche in titoli di credito in CHF di debitori in Svizzera con una durata o una durata residua fino a 24 mesi Il benchmark del gruppo d investimento è il KGAST Immo-Index Durante la fase di strutturazione del portafoglio, in altre parole durante un massimo di quattro anni dopo il lancio, in casi eccezionali ben motivati sono consentite deroghe rispetto ai limiti massimi È ammesso il conferimento in natura se gli immobili sono compatibili con la strategia di investimento, se ciò non compromette gli interessi degli altri investitori del gruppo d investimento e se la negoziazione si svolga in base al valore stabilito da un perito indipendente nominato dalla fondazioni di investimento e verificato da un secondo perito indipendente, anch egli nominato dalla fondazione. 8/9 Helvetia Fondazione d investimento, Basilea

9 Helvetia Fondazione d investimento, Basilea Direttive d investimento Edizione Helvetia Fondazione d investimento St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea T (24 h), F Membro di KGAST / CAFP La Sua Fondazione d investimento svizzera.

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