PILLAR III INFORMATIVA AL PUBBLICO

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1 PILLAR III INFORMATIVA AL PUBBLICO Situazione al 31 marzo

2 Credito Emiliano Spa Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem Società per Azioni Sede Sociale e Direzione: Via Emilia San Pietro n Reggio Emilia Capitale interamente versato Euro Codice Fiscale Partita IVA Codice ABI 3032 Banca iscritta all'albo delle banche al n.5350 Banca iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n.3032 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Tel Telefax Telex BACDIR Switf Code BACRIT22 Sito Internet: 2

3 INDICE Introduzione 4 Fondi Propri 7 Adeguatezza patrimoniale 23 3

4 INTRODUZIONE Dal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 ( CRR ) con il quale vengono introdotte nell Unione Europea le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con l articolato insieme di documenti unitariamente denominato Basilea 3 in materia di adeguatezza patrimoniale (Primo pilastro) e informativa al pubblico (Terzo pilastro). Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE ( CRD IV ) definiscono il nuovo quadro normativo di riferimento nell Unione Europea per banche e imprese di investimento. Dal 1 gennaio 2014 CRR e CRDIV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione approvate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di supervisione ( ESA ), che danno attuazione alla normativa primaria. Con l adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono state stabilite le norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards) vincolanti in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento relative a: fondi propri, rischio di credito e controparte, rischi di mercato, rischio operativo, grandi rischi, rilevazione su perdite ipotecarie, posizione patrimoniale complessiva, monitoraggio liquidità e leva finanziaria. Per dare attuazione e agevolare l applicazione della nuova disciplina comunitaria, nonché al fine di realizzare una complessiva revisione e semplificazione della disciplina di vigilanza delle banche, Banca d Italia ha emanato la Circolare 285 con cui sono state recepite le norme della CRD IV. La circolare indica inoltre le modalità con cui sono state esercitate le discrezionalità nazionali attribuite dalla disciplina comunitaria alle autorità nazionali e delinea un quadro normativo completo, organico, razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione, in modo da agevolarne la fruizione da parte degli operatori. La stessa Banca d Italia ha emanato inoltre le Circolari n. 286 e n. 154 che traducono secondo lo schema matriciale, attualmente adottato nelle segnalazioni di vigilanza, i citati ITS. A gennaio 2015, la Banca d Italia ha rivisto la Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare") per recepire le innovazioni contenute nell ITS in materia di Asset Encumbrance (Attività Vincolate) al fine di espletare le attività necessarie al soddisfacimento dei nuovi requisiti informativi. Le nuove informazioni richieste consentiranno alla Vigilanza di valutare il fenomeno delle attività vincolate e secured funding (obbligazioni bancarie garantite emesse, derivati OTC, PCT passivi, depositi collateralizzati). Il 20 gennaio 2015 è stato pubblicato il 20 aggiornamento alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 (Fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata»). Con l aggiornamento vengono recepite le innovazioni segnaletiche in materia di Non performing exposures e Forbearance, introdotte dalle norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate definite dall EBA e approvate dalla Commissione europea il 9 gennaio Coerentemente con quanto previsto per gli intermediari bancari, sono state modificate anche le norme delle segnalazioni per gli Intermediari del Mercato Mobiliare (Circolare n. 148 del 2 luglio aggiornamento), per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Circolare n. 189 del 21 ottobre aggiornamento), per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL (Circolare n. 217 del 5 agosto aggiornamento). In tal modo si mantengono allineate le definizioni di attività deteriorate per tutto il sistema bancario e finanziario nazionale. Sempre il 20 gennaio 2015 è stato pubblicato il 7 aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») che, sempre nell ambito delle 4

5 nuove nozioni di Non-Performing Exposures e Forbearance, realizza un unica definizione a livello di segnalazioni di vigilanza (individuali e consolidate). Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; la somma di tali categorie corrisponde all aggregato Non- Performing Exposures di cui agli ITS. S introduce, inoltre, la categoria delle esposizioni oggetto di concessioni. Le nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturate sono state abrogate. Le esposizioni oggetto di concessioni (forbearance) costituiscono una categoria trasversale sia nell ambito delle attività deteriorate che in quella dei crediti performing. Il 10 marzo 2015 è stato pubblicato l 8 aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre (Fascicolo «Disposizioni di Vigilanza per le banche»). L aggiornamento apporta alcune modifiche alle disposizioni di vigilanza e alle linee di orientamento in materia di operazioni di cartolarizzazione e introduce previsioni in materia di informativa al pubblico in merito alle attività vincolate (asset encumbrance). Tali innovazioni derivano dall esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale all evoluzione della normativa europea nelle suddette materie e, in particolare, ai Regolamenti emanati dalla Commissione europea, su proposta dell EBA, nell ambito della CRR. Sempre a marzo 2015 è stato pubblicato il 4 aggiornamento alla Circolare n. 286 del 17 dicembre Fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società d intermediazione mobiliare". Con l aggiornamento della Circolare si è adeguato l impianto segnaletico nazionale agli emendamenti apportati agli schemi COREP dal Regolamento n. 227/2015 (pubblicato il 20 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea). Inoltre, si è provveduto a chiarire le modalità di calcolo del requisito patrimoniale in materia di rischio operativo e allineare alcuni dettagli informativi alle disposizione del COREP. L 11 giugno 2015 la Banca d Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari (decreto-legge n. 3/2015, convertito con legge n. 33/2015), completando la riforma delle banche popolari e rendendo quindi possibile avviare le operazioni societarie necessarie per darvi attuazione (in primo luogo le trasformazioni in società per azioni) secondo le modalità previste dalla legge. Il 25 agosto 2015 la Banca d Italia ha pubblicato le Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all emissione e all offerta di strumenti finanziari cui all art. 129 del TUB nelle quali si precisa che la Banca d Italia possa richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. In data 18 settembre 2015 la Banca d Italia ha pubblicato il 12 aggiornamento della Circolare n. 285, avente ad oggetto taluni interventi normativi volti alla modifica delle sezioni relative alla vigilanza informativa e ispettiva ed alle grandi esposizioni. Con riferimento alla vigilanza informativa ed ispettiva, sono stati introdotti due nuovi capitoli, aventi ad oggetto rispettivamente Vigilanza informativa su base individuale e consolidata e Vigilanza ispettiva. In data 15 ottobre 2015 la Banca d Italia ha pubblicato il 13 aggiornamento del 13 ottobre 2015 della Circolare n. 285 che introduce una nuova Sezione (IX Comunicazioni) nel Capitolo 1 (Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari) della Parte Terza (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), che prevede l obbligo di invio periodico della segnalazione attraverso la compilazione dello schema segnaletico assetti partecipativi enti (A.P.E.). L archivio A.P.E. contiene informazioni utili al controllo delle partecipazioni dirette e indirette detenute dalle banche e dai gruppi bancari. Segnaliamo che la Banca d Italia ha pubblicato il 14 aggiornamento del 24 novembre 2015 della Circolare n. 285 In particolare, l aggiornamento modifica, tra gli altri, il Capitolo n. 11 Liquidità ed il capitolo n. 12 Indice di leva finanziaria per tenere conto delle innovazioni apportate al quadro normativo dai Regolamenti delegati della Commissione n. 61/2015 in materia di Requisito di Copertura della Liquidità per le banche e n. 62/2015 in materia di Indice di Leva finanziaria (Leverage Ratio) per le 5

6 banche e le imprese di investimento, entrambi pubblicati il 17 gennaio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea. In data 1 dicembre 2015 è stato pubblicato sul sito ufficiale della Banca d Italia un Provvedimento avente ad oggetto taluni orientamenti forniti dall Autorità di Vigilanza relativi alla procedura per la verifica dei requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Il 30 dicembre 2015, ricordando che il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 ha individuato nella Banca d Italia l autorità designata ad adottare le misure macro prudenziali nel settore bancario (incluso il Countercyclical Capital Buffer), sulla base dell analisi degli indicatori di riferimento, la Banca d Italia ha deciso di fissare il coefficiente anticiclico (relativo alle esposizioni verso controparti italiane) per i primi tre mesi del 2016 allo zero per cento. Il contenuto della presente Informativa al Pubblico, pubblicata con frequenza almeno annuale, è disciplinato nella Parte 8 del regolamento CCR. Il regolamento ha demandato all EBA (European Bank Authority) l elaborazione di orientamenti in merito alla valutazione della rilevanza e riservatezza delle informazioni in relazione agli obblighi di informativa, oltre che di orientamenti in merito alla necessità di pubblicare con maggiore frequenza, rispetto a quella annuale, le informazioni contenute nell informativa al pubblico. In data 23 dicembre 2014 l EBA ha emanato le proprie linee guida (EBA/GL/2014/14), confermando gli obblighi di pubblicazione dell informativa con cadenza almeno annuale, salvo valutare attraverso indicatori qualitativi e quantitativi la necessità di fornire l informativa con maggiore frequenza. Le informazioni quantitative sono rappresentate in migliaia di euro e, se non diversamente specificato, si riferiscono al perimetro prudenziale del Gruppo Bancario. Per informazioni più complete sul Terzo Pilastro di Basilea si rinvia al documento predisposto al 31 dicembre L informativa al Pubblico è pubblicata sul sito internet Fonte dati contabili: Informativa Finanziaria Periodica al 31 marzo 2017 già attestata dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari. 6

7 1. I FONDI PROPRI I fondi propri (ovvero il patrimonio di vigilanza come veniva definito in precedenza) sono pari alla somma del Capitale di classe 1 e del Capitale di classe 2. Il Capitale di classe 1 è pari, a sua volta, alla somma del Capitale primario di classe 1 e del Capitale aggiuntivo di classe 1. Il capitale primario di classe 1 (o Common Equity Tier 1) è costituito dal capitale sociale e relativi sovrapprezzi, dalle riserve di utili, dalle riserve da valutazione positive e negative considerate nel prospetto della redditività complessiva, dalle altre riserve, dai pregressi strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering), dai filtri prudenziali e dalla detrazione. I filtri prudenziali consistono in aggiustamenti regolamentari del valore contabile di elementi del Capitale primario di classe 1, mentre le detrazioni rappresentano elementi negativi del Capitale primario di classe 1. Il Capitale aggiuntivo di classe 1 è costituito da elementi positivi e negativi, strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi, pregressi strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie e detrazioni. Il Capitale di classe 2 è costituito da elementi positivi e negativi, strumenti capitale e prestiti subordinati e relativi sovrapprezzi, rettifiche di valore generiche, eccedenza sulle perdite attese, pregressi strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie e detrazioni. E previsto un regime transitorio delle disposizioni di vigilanza sui fondi propri che prevede l introduzione graduale di parte della nuova disciplina sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali lungo un periodo generalmente di 4 anni e regole di grandfathering pe la computabilità parziale, con gradale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal Regolamento CRR per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2. Le scelte sul predetto regime transitorio operate dalla Banca d Italia, in quanto di competenza delle autorità di vigilanza nazionali secondo quanto consentito dal Regolamento CRR, sono contenute dalla circolare 285 del 17 dicembre Per il corrente anno devono essere soddisfatti i seguenti requisiti patrimoniali, espressi in percentuale degli attivi ponderati per il rischio (RWA Risk Weighted Assets): - il capitale primario di classe 1 (o Common Equity Tier 1) deve essere almeno pari al 4,5% degli RWA totali; - il capitale di classe 1 (Tier 1) deve essere almeno pari al 6% degli RWA totali; - i fondi propri (pari alla somma del Tier 1 e del Tier 2 capital) devono essere almeno pari all 8% degli RWA totali. Inoltre, le banche hanno l obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% degli attivi ponderati per il rischio. Nel mese di ottobre 2016 la Banca d Italia ha deciso di adottare il regime transitorio previsto dalla direttiva UE/2013/36 (CRD4) per l applicazione della riserva di conservazione del capitale, regime che consente un introduzione graduale del requisito. A seguito dell intervento normativo le banche sono tenute ad applicare un coefficiente minimo di tale riserva, sia a livello individuale sia a livello consolidato, pari a: 1,250% dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; 1,875% dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 2,500% a partire dal 1 gennaio Lo scorso anno è stato caratterizzato da un intensa attività del sistema bancario relativa ai nuovi processi di valutazione (stress test) condotti dagli organi europei di supervisione. Tali processi, che si sono conclusi nel terzo trimestre, sono stati condotti dall EBA relativamente ai gruppi di maggiori dimensioni (tra cui 5 italiani); i restanti istituti bancari, tra cui Credito Emiliano, sono invece oggetto di verifica condotta dalla Banca Centrale Europea, che si è avvalsa di test propri, coerenti con quelli sostenuti dall EBA, ma recettivi delle minori dimensioni e complessità dei soggetti sottoposti ad indagine. Su tale importante argomento v è anche da segnalare che gli esiti dell esercizio non prendono a riferimento delle soglie minime di patrimonializzazione, ma sono stati 7

8 utilizzati nel cosiddetto SREP, processo di revisione e valutazione prudenziale condotto annualmente al fine di accertare l adeguatezza di natura patrimoniale ed organizzativa rispetto ai rischi assunti. Senza entrare nei dettagli, la nuova decisione periodica dell organo di vigilanza ha comportato, in tema di capitalizzazione, una più articolata struttura di obiettivi, ed in particolare un requisito di Pillar 2 ed una linea guida di Pillar 2, quest ultima strettamente connessa alle risultanze dello stress in condizioni di scenario avverso. In merito a tale rilevante processo valutativo, il gruppo è stato informato nel mese di dicembre 2016 della decisione assunta dalla Banca Centrale Europea. In particolare, il requisito aggiuntivo assegnato dall organo di vigilanza, rispetto ai livelli regolamentari di patrimonio vigenti nel 2017, è pari all 1%, il più esiguo nell ambito dei gruppi nazionali sottoposti alla vigilanza europea. I coefficienti minimi da rispettare nel 2017 sono pertanto pari al 6,75%, al 8,25% ed al 10,25% a livello, rispettivamente, di CET1 ratio, Tier1 Ratio e Total Capital Ratio. Come più ampiamente illustrato nel capitolo della presente relazione dedicato ai mezzi propri, i margini disponibili del gruppo risultano rassicuranti. Tale decisione ha in particolare riconosciuto che il gruppo: - ha attivato strategie, processi e meccanismi necessari a soddisfare i requisiti normativi; - dispone di strategie e processi solidi per la valutazione, il mantenimento e la distribuzione del capitale; - presenta un adeguata situazione di liquidità, che non comporta misure di aggiustamento ed è idonea a fronteggiare i rischi della specie. In base alle disposizioni dettate dagli articoli 11, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 2, del Regolamento CRR, le banche controllate da una società di partecipazione finanziaria madre sono tenute a rispettare i requisiti stabiliti dal predetto regolamento sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria medesima. Tali disposizioni hanno pertanto reso necessaria la modifica del perimetro di consolidamento del Gruppo ai fini della vigilanza prudenziale, portando a calcolare i ratio patrimoniali a livello di Credemholding, società controllante al 77,3252% di Credem Spa. Tale livello non comporta nel breve differenze di rilievo rispetto alle analoghe rilevazioni misurate sul perimetro che fa capo a Credito Emiliano Spa; presenta invece una più significativa penalizzazione prospettica (vale a dire in sede di applicazione fully phased delle nuove norme), dovuta al trattamento più restrittivo riservato dalle norme vigenti dal 2014 al computo del cosiddetto patrimonio di terzi. Non ci sono impedimenti ne sostanziali ne giuridici che ostacolano il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all interno del gruppo. 8

9 PATRIMONIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO PRUDENZIALE CREDEMHOLDING - RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPRESA Gruppo Bancario Imprese di assicurazione Altre imprese Elisioni e aggiustamenti da consolidamento 31/03/ Capitale (71.600) Sovrapprezzi di emissione Riserve (1.195) Strumenti di capitale Azioni proprie (276) (276) 6. Riserve da valutazione (1.161) Attività finanziarie disponibili per la vendita (43.559) (1.175) - - (44.734) - Attività materiali Attività immateriali Copertura di investimenti esteri Copertura dei flussi finanziari (16.254) (16.254) - Differenze di cambio Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti - Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto (8.083) (8.069) Leggi speciali di rivalutazione Utile (perdita) Totale (72.432)

10 PATRIMONIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO CREDEM - RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPRESA Gruppo Bancario Imprese di assicurazione Altre imprese Elisioni e aggiustamenti da consolidamento 31/03/ Capitale (71.600) Sovrapprezzi di emissione Riserve (1.195) Strumenti di capitale (Azioni proprie) (6.925) (6.925) 6. Riserve da valutazione (14.816) (1.161) - - (15.977) - Attività finanziarie disponibili per la vendita (43.559) (1.175) - - (44.734) - Attività materiali Attività immateriali Copertura di investimenti esteri Copertura dei flussi finanziari (16.254) (16.254) - Differenze di cambio Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti - Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto (8.083) (8.069) Leggi speciali di rivalutazione Utile (perdita) Totale (72.432) Nella tavola sopra riportata sono indicate le componenti del patrimonio netto contabile, sommando quelle del Gruppo con quelle di terzi, ripartite per tipologia di imprese oggetto di consolidamento. Più in dettaglio, nella colonna riferita al Gruppo bancario viene indicato l importo che risulta dal consolidamento delle società appartenenti al Gruppo bancario, al lordo degli effetti economici di transazioni effettuate con altre società incluse nel perimetro di consolidamento; le società controllate, diverse da quelle appartenenti al Gruppo bancario e consolidate integralmente sono qui valorizzate con il metodo del patrimonio netto. Nella colonna Imprese di assicurazione sono riportati gli importi che risultano dal consolidamento, al lordo degli effetti economici derivanti da transazioni effettuate con le società appartenenti al Gruppo bancario. Nelle colonne Elisioni ed Aggiustamenti sono invece indicate le rettifiche necessarie per ottenere il dato rappresentato in bilancio. Al 31 marzo 2017 il capitale sociale, invariato rispetto al 31 dicembre 2015, risulta composto di azioni da nominali 1 Euro per un importo di 332,4 milioni di Euro. Sono presenti azioni proprie in portafoglio, per un controvalore di 6,9 milioni di euro, acquistate nell ambito del programma che ha dato esecuzione alla delibere adottate dalle Assemblee Ordinarie del 27 aprile 2012 e del 30 aprile 2015; tali programmi hanno lo scopo di acquistare azioni di Credito Emiliano ad integrale copertura dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari da destinare alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche e del personale più rilevante del gruppo bancario. Ai sensi delle norme vigenti, gli estremi del programma sono già stati comunicati al mercato. 10

11 Nella voce Riserve sono inclusi la riserva legale, la riserva straordinaria, il fondo per rischi bancari presente nel bilancio redatto ai sensi del previgente D.Lgs.87/92 e riclassificato secondo i principi IAS e le differenze negative di consolidamento. La riserva legale, costituita a norma di legge, deve essere almeno pari ad un quinto del capitale sociale; essa è stata costituita in passato tramite accantonamenti degli utili netti annuali per almeno un decimo degli stessi. Nel caso in cui la riserva dovesse diminuire, occorre reintegrarla tramite l obbligo di destinarvi un ventesimo dell utile. La riserva statutaria o straordinaria è costituita in base allo statuto dalla destinazione della quota di utile residuale a seguito della distribuzione dell utile alle azioni ordinarie. Le riserve da concentrazione ex L.30 luglio 1990 n. 218 sono state costituite in occasione di operazioni di riorganizzazione o concentrazione effettuate ai sensi della citata legge. Le riserve da consolidamento si sono generate a seguito dell eliminazione del valore contabili delle partecipazioni in contropartita alla corrispondente parte del patrimonio di ciascuna. Le altre riserve comprendono la riserva costituita a fronte del piano di stock option ed altre riserve costituite nel passato a fronte di specifiche disposizioni normative. Infine la voce include gli effetti generati dalla transizione ai principi contabili internazionali. In particolare tra le riserve di utili sono confluiti gli effetti derivanti dal cambiamento dei principi contabili che non prevedono nei prossimi esercizi un conferimento al conto economico. RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: COMPOSIZIONE Attività/valori Gruppo bancario Riserva positiva Riserva negativa Imprese di assicurazione Riserva positiva Riserva negativa Altre imprese Riserva positiva Riserva negativa Elisioni e aggiustamenti da consolidamento Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Totale Riserva negativa 1. Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R Finanziamenti Totale 31/03/ Totale 31/12/

12 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza Ambito di applicazione della normativa I fondi propri (ovvero il patrimonio di vigilanza come veniva definito in precedenza) sono pari alla somma del Capitale di classe 1 e del Capitale di classe 2. Il Capitale di classe 1 è pari, a sua volta, alla somma del Capitale primario di classe 1 e del Capitale aggiuntivo di classe 1. Il capitale primario di classe 1 (o Common Equity Tier 1) è costituito dal capitale sociale e relativi sovrapprezzi, dalle riserve di utili, dalle riserve da valutazione positive e negative considerate nel prospetto della redditività complessiva, dalle altre riserve, dai pregressi strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering), dai filtri prudenziali e dalla detrazione. I filtri prudenziali consistono in aggiustamenti regolamentari del valore contabile di elementi del Capitale primario di classe 1, mentre le detrazioni rappresentano elementi negativi del Capitale primario di classe 1. Il Capitale aggiuntivo di classe 1 è costituito da elementi positivi e negativi, strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi, pregressi strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie e detrazioni. Il Capitale di classe 2 è costituito da elementi positivi e negativi, strumenti capitale e prestiti subordinati e relativi sovrapprezzi, rettifiche di valore generiche, eccedenza sulle perdite attese, pregressi strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie e detrazioni. E previsto un regime transitorio delle disposizioni di vigilanza sui fondi propri che prevede l introduzione graduale di parte della nuova disciplina sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali lungo un periodo generalmente di 4 anni e regole di grandfathering pe la computabilità parziale, con gradale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal Regolamento CRR per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2. Le scelte sul predetto regime transitorio operate dalla Banca d Italia, in quanto di competenza delle autorità di vigilanza nazionali secondo quanto consentito dal Regolamento CRR, sono contenute dalla circolare 285 del 17 dicembre Per il corrente anno devono essere soddisfatti i seguenti requisiti patrimoniali, espressi in percentuale degli attivi ponderati per il rischio (RWA Risk Weighted Assets): - il capitale primario di classe 1 (o Common Equity Tier 1) deve essere almeno pari al 4,5% degli RWA totali; - il capitale di classe 1 (Tier 1) deve essere almeno pari al 6% degli RWA totali; - i fondi propri (pari alla somma del Tier 1 e del Tier 2 capital) devono essere almeno pari all 8% degli RWA totali. Inoltre, le banche hanno l obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% degli attivi ponderati per il rischio. Nel mese di ottobre 2016 la Banca d Italia ha deciso di adottare il regime transitorio previsto dalla direttiva UE/2013/36 (CRD4) per l applicazione della riserva di conservazione del capitale, regime che consente un introduzione graduale del requisito. A seguito dell intervento normativo le banche sono tenute ad applicare un coefficiente minimo di tale riserva, sia a livello individuale sia a livello consolidato, pari a: 1,250% dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; 1,875% dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 2,500% a partire dal 1 gennaio Il 2016 è stato caratterizzato da un intensa attività del sistema bancario relativa ai nuovi processi di valutazione (stress test) condotti dagli organi europei di supervisione. Tali processi, che si sono conclusi nel terzo trimestre, sono stati condotti dall EBA relativamente ai gruppi di maggiori dimensioni (tra cui 5 italiani); i restanti istituti bancari, tra cui Credito Emiliano, sono invece oggetto di verifica condotta dalla Banca Centrale Europea, che si è avvalsa di test propri, coerenti con quelli sostenuti dall EBA, ma recettivi delle minori dimensioni e complessità dei soggetti sottoposti ad indagine. 12

13 Su tale importante argomento v è anche da segnalare che gli esiti dell esercizio non prendono a riferimento delle soglie minime di patrimonializzazione, ma sono stati utilizzati nel cosiddetto SREP, processo di revisione e valutazione prudenziale condotto annualmente al fine di accertare l adeguatezza di natura patrimoniale ed organizzativa rispetto ai rischi assunti. Senza entrare nei dettagli, la nuova decisione periodica dell organo di vigilanza ha comportato, in tema di capitalizzazione, una più articolata struttura di obiettivi, ed in particolare un requisito di Pillar 2 ed una linea guida di Pillar 2, quest ultima strettamente connessa alle risultanze dello stress in condizioni di scenario avverso. In merito a tale rilevante processo valutativo, il gruppo è stato informato nel mese di dicembre 2016 della decisione assunta dalla Banca Centrale Europea. In particolare, il requisito aggiuntivo assegnato dall organo di vigilanza, rispetto ai livelli regolamentari di patrimonio vigenti nel 2017, è pari all 1%, il più esiguo nell ambito dei gruppi nazionali sottoposti alla vigilanza europea. I coefficienti minimi da rispettare nel 2017 sono pertanto pari al 6,75%, al 8,25% ed al 10,25% a livello, rispettivamente, di CET1 ratio, Tier1 Ratio e Total Capital Ratio. Come più ampiamente illustrato nel capitolo della presente relazione dedicato ai mezzi propri, i margini disponibili del gruppo risultano rassicuranti. Tale decisione ha in particolare riconosciuto che il gruppo: - ha attivato strategie, processi e meccanismi necessari a soddisfare i requisiti normativi; - dispone di strategie e processi solidi per la valutazione, il mantenimento e la distribuzione del capitale; - presenta un adeguata situazione di liquidità, che non comporta misure di aggiustamento ed è idonea a fronteggiare i rischi della specie. In base alle disposizioni dettate dagli articoli 11, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 2, del Regolamento CRR, le banche controllate da una società di partecipazione finanziaria madre sono tenute a rispettare i requisiti stabiliti dal predetto regolamento sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria medesima. Tali disposizioni hanno pertanto reso necessaria la modifica del perimetro di consolidamento del Gruppo ai fini della vigilanza prudenziale, portando a calcolare i ratio patrimoniali a livello di Credemholding, società controllante al 77,3252% di Credem Spa. Tale livello non comporta nel breve differenze di rilievo rispetto alle analoghe rilevazioni misurate sul perimetro che fa capo a Credito Emiliano Spa; presenta invece una più significativa penalizzazione prospettica (vale a dire in sede di applicazione fully phased delle nuove norme), dovuta al trattamento più restrittivo riservato dalle norme vigenti dal 2014 al computo del cosiddetto patrimonio di terzi. Non ci sono impedimenti ne sostanziali ne giuridici che ostacolano il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all interno del gruppo. 13

14 SCHEMA RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE - CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2 T2) - MODELLO SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE 1 Emittente CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO 2 Identificativo unico (ad es., Identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati) IT IT XS XS Legislazione applicabile allo strumento Legislazione italiana: clausole di subordinazione Legislazione italiana: clausole di subordinazione Legislazione italiana: clausole di subordinazione Legislazione italiana: clausole di subordinazione Trattamento regolamentare 4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di classe 2 Capitale di classe 2 Capitale di classe 2 Capitale di classe 2 5 Disposizioni post transitorie del CRR Non ammissibile Non ammissibile Capitale di classe 2 Capitale di classe 2 6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di (sub)consolidamento Singolo Ente Singolo Ente Singolo Ente Singolo Ente 7 8 Tipo di strumento (I tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione) Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione) Strumento di capitale di classe 2 ex art.62 ed ex art.484 CRR Strumento di capitale di classe 2 ex art.62 ed ex art.484 CRR Strumento di capitale di classe 2 ex art.62 4,984 7, ,00 50,00 9 Importo nominale dello strumento 20,000 10, ,000 50,000 9a Prezzo di emissione , b Prezzo di rimborso Strumento di capitale di classe 2 ex art Classificazione contabile Titoli in circolazione - costo ammortizzato Titoli in circolazione - costo ammortizzato Titoli in circolazione - costo ammortizzato Titoli in circolazione - costo ammortizzato 11 Data di emissione originaria 30/06/ /12/ /03/ /10/ Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza 13 Data di scadenza originaria 30/06/ /12/ /03/ /10/ Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza Sì Sì Sì Sì 15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e Importo del rimborso Previsto un piano di ammortamento che, a partire dal 30/06/2013, rimborsa ogni anno al 20% del nominale fino a scadenza Previsto un piano di ammortamento che, a partire dal 23/12/2013, rimborsa ogni anno al 20% del nominale fino a scadenza Prevista possibilità di rimborso in data 13/03/2020 Prevista possibilità di rimborso in data 21/10/

15 1 Emittente CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO 16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso Cedole/dividendi Pagamento cedole Pagamento cedole Pagamento cedole Pagamento cedole 17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi Fissi/Variabili Fissi/Variabili a 20b 21 Tasso della cedola ed eventuale Indice correlato Presenza di un meccanismo di "dividend stopper Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo) Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo) Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso 4,5% 7,05% 3,125% fino al 13/03/2020; dal sesto anno IRS 5Y bps No No No No Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio No No No No 4,191% fino al 21/10/2021; dal sesto anno Euribor 6M bps 22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile Non convertibile Non convertibile 24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A N/A N/A 25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A N/A N/A 26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A N/A N/A Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile Se convertibile, precisare 'emittente dello strumento nel quale viene convertito Meccanismi di svalutazione (write down) In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No No No No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15

16 1 Emittente CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO 33 In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A N/A N/A In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior) Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A N/A N/A Senior Senior Senior Senior Sì Sì No No Rimborso anticipato Rimborso anticipato N/A N/A I prestiti emessi dopo il 31/12/2011 che presentano anch essi un piano amortising nei primi cinque anni di vita non sono stati computati nel Capitale di classe 2 a seguito di un recente orientamento della vigilanza italiana ed europea in merito alla loro computabilità. Si tratta dell applicazione restrittiva di una norma del Regolamento CRR che ha indotto ad escludere dal computo tali emissioni. 16

17 FONDI PROPRI - INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 31/03/ /12/2016 A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 CET1) prima dell applicazione dei filtri prudenziali di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie - - B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B) D. Elementi da dedurre dal CET1 ( ) ( ) E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 CET1) (C D +/-E) G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie - - H. Elementi da dedurre dall AT1 - - I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'at1 per effetto di disposizioni transitorie L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 AT1) (G - H +/- I) (39.326) (45.774) M. Capitale di classe 2 (Tier 2 T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie N. Elementi da dedurre dal T2 (2.263) (14.557) O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 per effetto di disposizioni transitorie (20.193) (46.520) P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 T2) (M - N +/- O) Q. Totale fondi propri (F + L + P) Ai sensi del regolamento (UE) n.575/2013 (CRR), art.26, comma 2, la quota dell utile netto del 1 trimestre, al netto della quota destinabile ai dividendi, non è stata inserita nel calcolo dei Fondi Propri in quanto l Informativa Finanziaria Periodica al 31 marzo 2017 non è stata assoggettata a revisione contabile (è stata invece computata nel calcolo dei Fondi Propri la quota dell utile al 31 dicembre 2016, al netto della quota destinabile ai dividendi). Il predetto regolamento prevede che per alcune rettifiche regolamentari vengano applicate specifiche franchigie calcolate, con modalità differenti, sul Common Equity (CET1). Per gli investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative, che sono al di fuori del perimetro di consolidamento normativo e per le DTA è prevista una prima soglia del 10% del CET1, calcolato prima del superamento della già citata soglia; è poi prevista un ulteriore soglia calcolata sul 15% del CET1 (dal 2018 tale soglia sarà del 17,65%). Gli importi al di sotto delle soglie che non sono stati dedotti vengono ponderati secondo la normativa vigente. A seguito dell emanazione del Regolamento (EU) n. 2016/445 della Banca Centrale Europea sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'unione ( Regolamento BCE ) e del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea con cui è stato omologato il principio contabile internazionale International Financial Reporting Standard strumenti finanziari ( IFRS 9 ) ( Regolamento IFRS 9 ), è stato rivisto il trattamento prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio Attività finanziarie disponibili per la vendita rilevate, ai sensi del vigente principio contabile IAS 39, nella 17

18 c.d. riserva Available For Sale AFS (di seguito profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali ). A seguito dell entrata in vigore del Regolamento BCE, dal mese di ottobre 2016, le banche significative devono includere nel CET 1, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le seguenti percentuali: 60% per il 2016; 80% per il 2017 e 100% dal 2018 in poi. Gli importi che residuano dall applicazione di queste percentuali (40% per il 2016; 20% per il 2017) non devono essere computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a essere oggetto di sterilizzazione. In applicazione del regime transitorio previsto dal CRR si applica, infatti, il regime nazionale in vigore al 31 dicembre Le riserve nette del Gruppo bancario sui titoli emessi da Amministrazioni Centrali di Paesi appartenenti all Unione Europea presentavano, alla data del 31 marzo 2017, un saldo negativo di circa 53,0 milioni di euro, di cui -51,5 milioni di euro riferibili al Gruppo Bancario e a -1,5 milioni di euro riferibili a Credemvita. MODELLO TRANSITORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI Le informazioni sono esposte secondo il modello per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri (Allegato IV del Regolamento di Esecuzione (UE) n.1423/2013 della Commissione Europea del 20 dicembre 2013). Informazioni sui Fondi Propri 31/03/ /12/2016 Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve 1 Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui: azioni ordinarie di cui: sovrapprezzi di emissione a Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, inclusi gli utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile) Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato) Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili Capitale primario di classe 1 (CET 1): prima delle rettifiche regolamentari Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari 7 Rettifiche di valore supplementari (importo negativo) (6.323) (4.493) 8 Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) ( ) ( ) 11 Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese ( ) ( ) Utili o perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito creditizio Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall ente direttamente o indirettamente 4 1 (1.000) (1.000) 18

19 Informazioni sui Fondi Propri 31/03/ /12/ a Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-crr Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli art. 466 e 468 (57.680) (51.909) di cui:...filtro per utili non realizzati (titoli di debito) (1.233) (270) di cui:...filtro per utili non realizzati (titoli di capitale) (437) - di cui:...filtro per perdite non realizzati (titoli governativi UE) di cui:...filtro per perdite non realizzati (titoli di capitale) Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente - (33.384) 28 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1) ( ) ( ) 29 Capitale primario di classe 1 (CET1) Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti 34 Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): prima delle rettifiche regolamentari Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-crr e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR) (39.326) (79.158) 41 a Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione del capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 472 del regolamento (UE) n. 575/2013 (30.484) (60.759) di cui strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (5.768) (10.382) di cui: Importo residuo relativo all'eccedenza di perdite attese rispetto alle rettifiche di valore per posizioni IRB (24.716) (50.377) 41 b Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione del capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 (8.842) (18.310) 41 c Importo da dedurre o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-crr (-) (89) di cui:...filtro per perdite non realizzati (titoli di debito) - - di cui:...filtro per perdite non realizzati (titoli di capitale) (-) (89) 43 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) - (33.384) 44 Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1) Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti

20 Informazioni sui Fondi Propri 31/03/ /12/ Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni Importo degli elementi ammissibili di cui all articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari 54 Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (2.263) (14.557) 56 a Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione del capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 472 del regolamento (UE) n. 575/2013 (29.650) (60.759) 56 c di cui: Importo residuo relativo all'eccedenza di perdite attese rispetto alle rettifiche di valore per posizioni IRB di cui strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-crr (24.716) (50.377) (5.768) (10.382) di cui: eventuale filtro per utili non realizzati (titoli di debito) di cui: eventuale filtro per utili non realizzati (titoli di capitale) Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2) (31.913) (75.181) 58 Capitale di classe 2 (T2) Capitale totale (TC = T1 + T2) Totale delle attività ponderate per il rischio Capitale primario di classe 1 (in % dell'importo dell'esposizione al rischio) 12,86 13,15 62 Capitale di classe 1 (in % dell'importo dell'esposizione al rischio) 12,89 13,15 63 Capitale totale (in % dell'importo dell'esposizione al rischio) 14,38 14,44 64 Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale al fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli G-SII o O-SII, in percentuale dell importo dell esposizione al rischio) 6,75% 7,00% 65 di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale 1,25% 2,50% 66 di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica 0,00% 0,00% Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell importo dell esposizione al rischio) Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) 20 6,11% 6,15%

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