COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

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1 COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari CAPITOLATO D ONERI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO-BAR. Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione. 1. Oggetto del presente capitolato è l assegnazione in concessione di un area comunale per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar con possibilità di posa di tavoli e sedie all interno dei seguenti parchi così denominati: Parco Marcovaldo (posa tavoli e sedie mq 20) Parco Nassiria (posa tavoli e sedie mq 40) Parco via Don Milani (posa tavoli e sedie mq 40) 2. L attività di gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno da aprile a ottobre di ogni anno, fatta salva l'apertura annuale quale offerta migliorativa del concessionario. Art. 2 Caratteristiche struttura da realizzare L area oggetto della concessione è prevista all interno dei parchi comunali e il posizionamento della struttura deve essere concordato con il responsabile SUAP Il realizzando chiosco bar dovrà avere le caratteristiche, meglio indicate dalla scheda tecnica della struttura (allegato A) e qui di seguito riportate: a) la struttura dovrà essere realizzata in perline di abete o in pino impregnato montate su telai o posizionate orizzontalmente; b) la forma scelta è a pianta ottagonale con la misura massima interna di ml. 4,10 e un altezza media di circa 2,50-3,00 ml.; c) il tetto dovrà essere realizzato in compensato ad incollaggio marino, rivestito in guaina ardesiata o tegole canadesi; d) le ante dovranno avere un'apertura a ribalta, con sistema di chiusura interna. Una volta abbassate forniranno il piano di appoggio (bancone), alzate, invece diventeranno la chiusura del bar; e) il chiosco dovrà essere allacciato al pubblico acquedotto ed essere dotato di impianto elettrico certificato. Le spese per questi interventi saranno a totale carico del concessionario. Nei pressi del chiosco dovrà essere installato, a cura del concessionario, un bagno chimico. Per la somministrazione di alimenti e bevande sarà necessario installare n. 2 bagni chimici. L'onere per l'acquisto e l'installazione del/i bagno/i chimico/i sarà a carico del concessionario. Art.3 - Decorrenza e durata della concessione. 1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del

2 relativo contratto. 2. La concessione avrà durata di anni 6 (sei) decorrente dalla data di stipula del contratto. 3. La concessione potrà essere prorogata al massimo per una volta sola e per un periodo di 6 (sei) anni, su espressa comunicazione dell amministrazione comunale, previa rideteminazione dei parametri economici. 4. Il concessionario dovrà inoltrare istanza di proroga almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto di concessione. 5. Al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell avviamento commerciale. Art. 4 - Obblighi del concessionario. Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l obbligo di: a) non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l Amministrazione Comunale; b) provvedere a proprie ed esclusive spese alla realizzazione del chiosco-bar, laddove non esistente, avente le dimensioni massime e le caratteristiche tecniche riportate nel precedente art.2; c) provvedere all ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'installazione e l esercizio dell attività del chiosco bar; d) provvedere a sua cura e spese alla realizzazione degli allacci e degli scarichi delle acque, agli allaci di energia elettrica, alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie all installazione e gestione del chiosco-bar; e) provvedere alla sistemazione dell'area di pertinenza del chiosco per il posizionamento di tavoli e sedie; f) garantire la custodia, anche mediante l'apertura e la chiusura del parco e la pulizia viaria dell intero parco (esclusa la manutenzione e la potatura del verde), la manutenzioni ordinaria degli impianti ludici,ove esistenti, nonchè la cura e innaffiatura delle piante; g) esercitare l attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia; h) cedere gratuitamente al Comune, al termine della concessione, il manufatto realizzato in buono stato di conservazione generale, il quale entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. Eventuali interventi volti a valorizzare il parco, compresa la piantumazione di nuove piante, dovranno essere concordati con l'amministrazione Comunale. Al termine della concessione nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario. Art. 5 Ulteriori obblighi del concessionario in materia di norme a tutela dei lavoratori Il concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oggetto del presente capitolato, tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore nonchè le norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2006 e ss.mm. e ii. Art. 6 - Destinazione dell area e del chiosco-bar 1. L area concessa ed il chiosco-bar insistente sulla stessa dovrà essere destinato esclusivamente all attività prevista dal presennte capitolato. L autorizzazione per l attività del chiosco bar non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione. Art. 7 Tempi di realizzazione del chiosco-bar.

3 Ove il chiosco non sia già presente, il soggetto aggiudicatario dovrà, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dell area e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, realizzare il chiosco bar ed attivare l esercizio. In caso di ritardo nell'attivazione dell'esercizio, si applicherà una penale pari a.50,00 per ogni settimana di ritardo. Art. 8 Risoluzione del contratto L' Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la concessione ai sensi dell articolo 1456 del codice civile e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 1.variazione d'uso dell area concessa e del chiosco-bar insistente sulla stessa, o trasferimento a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, della concessione, senza l autorizzazione del Comune; 2.mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione e degli oneri accessori; 3.mancato esercizio, anche parziale, dell attività del chiosco-bar, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario. 4.mancato adempimento di una delle altre prescrizioni contenute nel presente capitolato. Art. 9 Canone di concessione e modalità di pagamento Il canone a base d'asta è pari ad.500,00(cinquecento/00) per il Parco in via Don Milani e a.300,00 (trecento) per Parco Nassirya e Parco Marcovaldo. Il canone di concessione non comprende il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per la posa di tavoli. Il canone annuo di concessione è determinato aggiungendo al canone a base d'asta, l'offerta in aumento prodotta in sede di gara. Al momento della sottoscrizione del contratto il concessionario verserà la prima annualità in relazione all'importo offerto in sede di gara; le restanti annualità saranno pagate in unica soluzione con cadenza annuale anticipata, con riferimento al mese di stipula del contratto. A partire dal secondo anno, detto canone sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'istat. Art. 10 Criterio di aggiudicazione L aggiudicazione della concessione, avverrà con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006) e sarà valutata sulla base di un punteggio massimo di 100 secondo i seguenti criteri e punteggi: A) Offerta tecnica punti 70 B) Offerta economica punti 30 I 70 punti attribuiti al parametro A Offerta tecnica saranno ripartiti secondo i seguenti elementi e relativi pesi: 1. Estensione temporale della gestione: disponibilità a garantire la gestione del servizio chiosco bar per l'intero anno ( licenza annuale) 25 punti 2. Promozione attività di intrattenimento socio culturale e artistiche: disponibilità a organizzare, senza alcun onere per il comune, manifestazioni socio culturali artistiche mediante un programma da comunicare preventivamente all'amministrazione comunale prevedente almeno n.6 manifestazioni annuali: max 25 punti 3. Progetto di implementazione del verde esistente (sarà valutata la qualità e la quantità delle piante che si intendono impiantare): max 10 punti 4. Progetto di valorizzazione dell'area in concessione (sarà valutata la qualità e quantità degli arredi, giochi, panchine ecc. Che si intendono inserire sull'area in questione) : max 10 punti

4 I 30 punti attribuiti al parametro B) Offerta Economica saranno attribuiti assegnando 0,5 punti per ogni.100,00 di canone annuale in più rispetto al canone a base d'asta ( 500,00 per il Parco in Via Don Milani e Euro 300,00 per Parco Nassiria e Parco Marcovaldo) per massimo 30 punti. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione tecnica interna. La Commissione, per gli elementi soggetti a valutazione discrezionale esprime un giudizio motivato su ciascun elemento di valutazione attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica. All'offerta migliore, con il coefficiente 1, sarà attribuito il punteggio massimo previsto mentre alle restanti offerte sarà assegnato il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula: Punteggio = punteggio massimo x coefficiente offerta in esame. Sarà considerarta più vantaggiosa l'offerta che avrà conseguiro il maggior punteggio complessivo. In caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio. L aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Art. 11 Spese utenze (acqua, luce, gas, nettezza urbana, ecc.). 1. Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia l attivazione/intestazione delle stesse. Art. 12 Responsabilità del concessionario. 1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell esercizio dell attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e strascuratezza nell uso della cosa concessa. 2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell impiego di materiali e attrezzature tecniche, oltre che di ogni danno derivante dall'esercizio della sua attività. Art. 13 Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni. 1. L attività del chiosco-bar dovrà essere esercitata da aprile a ottobre di ogni anno, a pena di risoluzione della concessione come disposto dal precedente art. 8, comma 3. Resta ferma l'apertura annuale se prevista nell'offerta migliorativa. 2. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale. 3. Gli orari di apertura e chiusura dell esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme in materia. L'apertura del parco deve comunque essere garantita a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore nel periodo intercorrente dal 1 ottobre al 15 maggio e a partire dalle ore 9.00 fino alle ore dal 16 maggio alle 31 ottobre. 4. Tutti gli intrattenimenti e le forme di spettacolo promossi dal concessionario devono essere debitamente autorizzati dal Dirigente Comandante Polizia Locale/ Suap. Art. 14 Ispezione del chiosco-bar. 1. Il Comune potrà in qualunque momento procedere all ispezione del chiosco-bar e dell area data in concessione, senza preavviso al concessionario. Art. 15 Riconsegna dell area a consegna del chiosco-bar. 1. Il concessionario deve impegnarsi ed obbligarsi a riconsegnare l area concessa ed a cedere gratuitamente al Comune il chiosco-bar realizzato sulla stessa in buono stato di conservazione, salvo il deperimento d uso, pena il risarcimento del danno.

5 2. Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l obbligo della riconsegna dell area concessa e dalla cessione gratuita al Comune del chiosco-bar ivi realizzato anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita. Art. 16 Cauzione. 1. Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura di 1 (uno) canone annuo di concessione; 2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi; 3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo; 4. Resta salvo per l Amministrazione Comunale l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; 5. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell Amministrazione. Art. 17 Spese contrattuali e di registrazione Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione. Triggiano, lì Il Dirigente Settore PM SUAP

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