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1 bpmvita taiuta Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante (Tariffa 50VT) Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e il modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese maggio 2015 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 14/05/2015

3 Nota Informativa Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante (bpmvita taiuta - Tariffa 50VT) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali Bipiemme Vita S.p.A. (la Compagnia o l Impresa ) è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritta all Albo dei gruppi assicurativi al n Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d Assurance Mutuelle SGAM (il Gruppo Covéa ). La sede legale e la direzione generale sono in Via del Lauro, Milano - Italia. Recapito telefonico Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it Indirizzo di posta elettronica certificata: bipiemmevita@pec.it Bipiemme Vita S.p.A. è stata autorizzata dall ISVAP all esercizio dell attività assicurativa con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002). Bipiemme Vita S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese di assicurazione presso IVASS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Sulla base dei dati relativi all ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all esercizio 2014, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a di cui il capitale sociale ammonta a e il totale delle riserve patrimoniali a L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,47. 1 di 9

4 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3 Prestazioni assicurative e garanzie offerte bpmvita taiuta (tariffa 50VT) è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante (il Contratto ). L ammontare delle prestazioni assicurate (il Capitale Assicurato ) è fisso, pari a ,00 (cinquantamila/00) e costante per tutta la durata contrattuale. La durata di bpmvita taiuta è fissa, pari a dieci anni ed il Contratto è in vigore nell arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della data di decorrenza delle garanzie (la Data di Decorrenza ) e le ore ventiquattro di quella di scadenza delle stesse (la Data di Scadenza ). L Assicurato alla Data di Decorrenza dovrà avere un età inferiore a sessant anni e sei mesi. Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: prestazione in caso di decesso dell Assicurato. Nel caso in cui si verifichi il decesso dell Assicurato prima della Data di Scadenza e a condizione che la copertura assicurativa sia in vigore, la Compagnia liquiderà, ai beneficiari designati, l ammontare del Capitale Assicurato. Si rinvia all articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Non è richiesto alcun accertamento di carattere sanitario. L Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni relative al suo stato di salute contenute nell apposito modulo ( le Dichiarazioni relative allo stato di salute dell Assicurato o le Dichiarazioni ) che è parte integrante e sostanziale della Proposta/Polizza. E di fondamentale importanza che le attestazioni inerenti il buono stato di salute dell Assicurando siano veritiere per evitare successive legittime contestazioni da parte della Compagnia, che potrebbero anche compromettere il diritto alla prestazione. Il rischio di morte non è coperto qualora il decesso dell Assicurato sia conseguenza di uno degli eventi illustrati all articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione. bpmvita taiuta prevede una limitazione temporale della garanzia (il Periodo di Carenza ). La limitazione temporale della garanzia è in vigore nei primi centottanta giorni dalla Data di Decorrenza e nei primi centottanta giorni successivi alla data dell eventuale riattivazione accordata dalla Compagnia. Il Periodo di Carenza è esteso a cinque anni per i casi dovuti a infezione, inclusa la sieropositività, da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. 2 di 9

5 Durante il Periodo di Carenza la garanzia è operante solo qualora il decesso dell Assicurato sia stato causato da: una delle patologie, a cui non si applica la limitazione temporale della copertura assicurativa, elencate all articolo 16 Limitazioni - Periodo di Carenza delle Condizioni di Assicurazione; infortunio, fatte salvo, in quest ultimo caso, le esclusioni elencate all articolo 15 Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione. In tutti gli altri casi qualora il decesso si verifichi durante il Periodo di Carenza, la garanzia non è operante. La Compagnia non liquiderà il Capitale Assicurato ed i premi già corrisposti resteranno definitivamente acquisiti. Si rinvia agli articoli 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4 Premi La copertura assicurativa richiede il versamento di una serie di premi periodici anticipati (i Premi o ciascuno, al singolare, il Premio ) a favore della Compagnia. La cadenza di pagamento dei Premi è mensile. La prima mensilità deve essere corrisposta alla Data di Decorrenza e le successive ad ogni ricorrenza mensile della Data di Decorrenza esclusa la Data di Scadenza. In caso di decesso dell Assicurato in corso di Contratto l obbligo del pagamento dei Premi cessa. Il Contraente in base al disposto dell articolo 1924 del codice civile ha l obbligo di corrispondere per intero tutti i Premi relativi alla prima annualità di contratto. L ammontare di ciascun Premio mensile, che resta costante per l intera durata contrattuale, si determina in funzione dell età dell Assicurato alla Data di Decorrenza nella misura indicata nella seguente tabella Ammontare mensile di Premio : AMMONTARE MENSILE DI PREMIO Età dell Assicurato alla Data di Decorrenza Importo di Premio (in Euro) tra 18 e 40 anni sei mesi meno un giorno 14,00 tra 40 anni e sei mesi e 50 anni sei mesi meno un giorno 30,00 tra 50 anni e sei mesi e 60 anni sei mesi meno un giorno 76,00 3 di 9

6 Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede meccanismi automatici di adeguamento dei Premi. Il pagamento dei Premi avverrà attraverso l addebito dell importo stabilito sul conto corrente bancario che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia. Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo. In questa ipotesi, il versamento dei premi dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario con le modalità che la Compagnia provvederà ad indicare su richiesta del Contraente. Quale giorno di pagamento si considererà quello dell accredito di ciascun versamento sul conto corrente bancario della Compagnia. I Premi sono utilizzati esclusivamente la copertura del rischio di decesso dell Assicurato nell arco della durata contrattuale, quindi bpmvita taiuta non prevede né un valore di riscatto né una prestazione in caso di sopravvivenza e pertanto, in caso di vita dell Assicurato alla Data di Scadenza, il Contratto si intenderà estinto ed i Premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia in corrispettivo del rischio corso. Si rinvia all articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5 Costi Il Premio corrisposto dal Contraente è gravato dai seguenti costi: Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all acquisizione e alla gestione del contratto) 26,00% del Premio 5.2 Quota parte dei costi percepiti in media dall Intermediario La quota parte dei costi di cui sopra percepita in media dall intermediario è pari al 76,93%. 6 Sconti Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti. 4 di 9

7 7 Regime fiscale 7.1 Regime fiscale dei premi I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. I Premi pagati per i contratti di assicurazione aventi ad oggetto esclusivo il rischio morte sono detraibili nella misura e con le modalità previste dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. 7.2 Regime fiscale delle prestazioni corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni. In ogni caso, le somme percepite nell esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d impresa restando assoggettate all ordinaria tassazione. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8 Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative. 9 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei Premi Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei Premi. Si rinvia all articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In caso di risoluzione del contratto la garanzia per il decesso dell Assicurato cessa e i Premi già corrisposti dal Contraente restano acquisiti dalla Compagnia. 10 Riscatto e riduzione I Premi versati dal Contraente servono esclusivamente alla copertura del rischio di decesso dell Assicurato nell arco della durata contrattuale, quindi il Contratto qui descritto non prevede né un valore di riscatto né un valore di riduzione. 11 Revoca della Proposta/Polizza Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di Assicurazione. Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla filiale bancaria ove il contratto è stato sottoscritto, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia. Inoltre il Contraente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di revoca della Proposta/Polizza all indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia:. 5 di 9

8 restituendo, nel contempo, l originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici se emessi in modalità cartacea.. In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca completa della documentazione prevista all articolo 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione. 12 Diritto di recesso Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato. Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritte la Proposta/Polizza e le Dichiarazioni, l importo del Premio di perfezionamento (il Premio al Perfezionamento ) viene corrisposto dal Contraente. Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta direttamente presso la Banca Intermediaria ovvero inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio Via del Lauro, Milano. Inoltre il Contraente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di recesso all indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: GestioneClienti.BpmVita@pec.it. In tutti i casi, il Contraente deve corredare la richiesta di recesso con la documentazione prevista all articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione. Il recesso ha l effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario. 13 Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute previa consegna della documentazione necessaria a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso con esclusione della risarcibilità dell eventuale maggior danno. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante 6 di 9

9 bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento della prestazione prevista per il Caso Morte) si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso tale termine, la prestazione derivante dal contratto dovrà essere devoluta da parte della Compagnia allo specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell Economia e delle Finanze (Legge n. 255 del e successive modificazioni e integrazioni). Si rammenta che l ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l eventuale esistenza di una polizza di assicurazione. La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet a: ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Via di San Nicola da Tolentino, Roma Fax: indirizzo di posta elettronica: ricerca_vita@ania.it. 14 Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la Legge italiana. 15 Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana. 16 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. Gestione Reclami Via del Lauro, Milano - Fax , reclami@bpmvita.it. Coloro i quali siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata possono inviare eventuali reclami anche all indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: bipiemmevita@pec.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, Roma, Fax: o , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi nel reclamo deve essere indicato: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 7 di 9

10 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Vita S.p.A., Servizio Legale e Societario, Via del Lauro n. 1, Milano, anche a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo bipiemmevita@pec.it ovvero a mezzo fax al n Comunicazioni del Contraente alla Compagnia Il Contraente non è tenuto a comunicare alla Compagnia i cambiamenti di professione o di attività dell Assicurato in deroga al disposto dell articolo 1926 del codice civile. 18 Conflitto di interessi Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa è promosso e distribuito dalle banche del Gruppo Bipiemme. I soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal premio versato. Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile. La Compagnia dispone di una propria politica e di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un attività periodica di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse in relazione sia all offerta dei prodotti alla clientela. 8 di 9

11 19 - Informazioni sull area riservata del sito internet della Compagnia Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui: le coperture assicurative in essere; le condizioni contrattuali sottoscritte; lo stato dei pagamenti dei premi. Il Contraente può accedere all Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet dove in un apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo. Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all indirizzo indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l accesso all Area Riservata è consentito anche agli stessi. Bipiemme Vita garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell Area Riservata. Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, è possibile consultare il sito internet di Bipiemme Vita S.p.A. *********************************************************** Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante legale Richard Leon Ellero 9 di 9

12 Condizioni di Assicurazione ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE bpmvita taiuta (Cod. tariffa 50VT) SEZIONE I OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 - Obblighi della Compagnia Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. (la Compagnia ) risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal modulo di Proposta/Polizza, dalle Dichiarazioni relative allo stato di salute dell Assicurato (le Dichiarazioni ) e dalle eventuali appendici firmate dalla Compagnia. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge. Articolo 2 - Caratteristiche del contratto Capitale Assicurato Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Compagnia si obbliga a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente, in caso di decesso dell Assicurato che si verifichi prima della scadenza contrattuale, il Capitale Assicurato pari a ,00 (cinquantamila/00). L ammontare del Capitale Assicurato si mantiene costante per tutta la durata del contratto. Se alla scadenza l Assicurato è in vita, il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia quale corrispettivo dell assicurazione prestata. Articolo 3 Requisiti di assicurabilità - Rischio morte Il presente contratto, ai fini della sottoscrizione e della validità della copertura assicurativa, prevede la sottoscrizione da parte dell Assicurato delle Dichiarazioni relative allo stato di salute dell Assicurato, oltre a prevedere i requisiti di seguito elencati. E assicurabile la persona fisica che: è capace di agire; ha in Italia la residenza intesa come luogo in cui l Assicurato ha dimora abituale, o se diverso, il domicilio abituale, inteso come sede principale dei propri affari; alla decorrenza del contratto ha un età anagrafica pari a 18 anni e un età assicurativa massima di 60 anni; alla scadenza del contratto ha un età anagrafica non superiore a 70 anni, sei mesi e un giorno; sia in possesso di tutti i requisiti di salute contenuti nelle Dichiarazioni. 1 di 11

13 Le dichiarazioni rese dall'assicurato devono essere esatte e complete: dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Fermo quanto sopra, il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni e le limitazioni di cui agli articoli 15 e 16 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Articolo 4 - Premi L assicurazione viene prestata dietro il versamento da parte del Contraente di premi mensili anticipati e costanti (i Premi o, al singolare il Premio ), indicati nel loro ammontare nella Proposta/Polizza. La prima mensilità di Premio da corrispondersi al perfezionamento del contratto (il Premio di Perfezionamento ), deve essere versata alla data di decorrenza delle garanzie (la Data di Decorrenza ) riportata nella Proposta/Polizza. I versamenti successivi al Premio di Perfezionamento dovranno essere versati a ogni ricorrenza mensile della Data di Decorrenza a condizione che l Assicurato sia in vita e con esclusione della Data di Scadenza del contratto. Il pagamento dei Premi avviene mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme (la Banca Intermediaria ). L addebito dei Premi è previsto alla Data di Decorrenza e ad ogni successiva ricorrenza mensile, con valuta alla medesima data. Nel caso in cui concludesse il proprio rapporto con i la Banca Intermediaria, il Contraente ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo. In questa ipotesi, il versamento dei premi dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario con le modalità che la Compagnia provvederà ad indicare su richiesta del Contraente. Quale giorno di pagamento si considererà quello dell accredito di ciascun versamento sul conto corrente bancario della Compagnia. SEZIONE II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Articolo 5 Conclusione, perfezionamento e durata del contratto Il Contratto è concluso e la garanzia ha effetto, nel giorno in cui la Proposta/Polizza e le Dichiarazioni siano state sottoscritte da parte del Contraente e dell Assicurato e si perfeziona il giorno in cui l importo del Premio di Perfezionamento viene corrisposto dal Contraente. La sottoscrizione può avvenire mediante firma autografa sul documento cartaceo ovvero - previo specifico consenso del Contraente e dell Assicurato - mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dalla Banca Intermediaria, apposta su tablet. In tale ultimo caso, la Proposta/Polizza e le Dichiarazioni sono emesse sotto forma di documenti informatici tali da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto della disposizioni normative vigenti in materia. 2 di 11

14 La durata dell assicurazione è pari a dieci anni ed il contratto è in vigore nell arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza e le ore ventiquattro della Data di Scadenza, entrambe riportate in Proposta/Polizza. Articolo 6 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto stesso è perfezionato, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso la Banca Intermediaria o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Compagnia al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio Via del Lauro, Milano. Inoltre il Contraente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di recesso all indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia:. GestioneClienti.BpmVita@pec.it, restituendo, nel contempo, l originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici se emessi in modalità cartacea. Il recesso ha l effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione, sia in caso di comunicazione alla Banca Intermediaria, che in caso di spedizione della richiesta di recesso direttamente alla Compagnia mediante lettera raccomandata (quale risulta dal timbro postale d invio), che in caso di inoltro della richiesta all indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto. Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; le operazioni di recesso richiedono l assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario. SEZIONE III REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO Articolo 7 Riscatto I Premi versati sono destinati esclusivamente alla copertura del rischio morte e non all accumulo del capitale. Il Contratto non prevede quindi un valore di riscatto e nulla è dovuto in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla Data di Scadenza. Articolo 8 Mancato del pagamento dei Premi: sospensione e risoluzione del contratto Il mancato pagamento anche di un solo Premio, successivo al Premio di Perfezionamento, determina la sospensione degli effetti del contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno successivo alla prima ricorrenza del Premio mensile non pagato. A giustificazione del mancato pagamento dei Premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all incasso a domicilio. 3 di 11

15 Durante la sospensione la copertura assicurativa non è operante e, pertanto, in caso di decesso dell Assicurato nel corso di tale periodo non è prevista alcuna prestazione da parte della Compagnia. Trascorsi i termini di cui al successivo art. 9 senza che sia stata effettuata la riattivazione, il contratto si risolve ed i Premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia. Articolo 9 Ripresa del pagamento dei Premi: riattivazione delle garanzie Entro centottanta giorni dalla prima ricorrenza di Premio non pagato, il Contraente ha diritto di riattivare le garanzie (la Riattivazione ), pagando tutti i Premi insoluti, aumentati degli interessi di ritardato pagamento computati al saggio legale, per il periodo intercorrente tra la data di mancato pagamento del Premio e la data di Riattivazione. In tal caso, la copertura assicurativa si riattiva alle ore ventiquattro del giorno di pagamento dei suddetti Premi insoluti e dei relativi interessi. Trascorsi centottanta giorni, ed entro un anno dalla prima ricorrenza di Premio non pagato, è facoltà esclusiva della Compagnia, su richiesta del Contraente, concedere la Riattivazione delle garanzie previste dal contratto. In questa ipotesi la Compagnia si riserva sempre la facoltà di richiedere specifici accertamenti sanitari. Articolo 10 Aggravamento del rischio Al Contratto non si applica quanto previsto dall art del codice civile, di conseguenza l Assicurato e il Contraente non sono tenuti a comunicare alla Compagnia i cambiamenti di professione o di attività dell Assicurato. Articolo 11 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull originale di polizza o su appendice. La Compagnia può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di liquidazione richiedono l assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In nessun caso nel corso della durata del contratto, la Banca Intermediaria, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicato come beneficiaria, vincolataria delle prestazioni assicurative. Articolo 12 Duplicato della Proposta/Polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell originale della Proposta/Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando alla Compagnia copia della relativa denuncia effettuata presso la competente autorità. 4 di 11

16 SEZIONE IV BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA Articolo 13 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo il decesso del Contraente; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In tale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alla polizza vita. Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell art. 1920, comma 3, del codice civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria. Nell ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), ai fini del presente contratto, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell Assicurato la qualità di chiamati all eredità di costui, risultando irrilevante, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell eredità da parte degli stessi. Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l erede o gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi (in entrambi i casi, in parti uguali). Articolo 14 Pagamenti da parte della Compagnia Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa, anche per il tramite della Banca Intermediaria, unitamente alla relativa richiesta, i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare, la Compagnia richiede la seguente documentazione: per i pagamenti conseguenti all esercizio del diritto di recesso dal contratto: richiesta firmata dal Contraente; originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici al contratto se emessi in forma cartacea; le Dichiarazioni relative allo stato di salute dell Assicurato se emesse in forma cartacea. 5 di 11

17 per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato: richiesta firmata dai Beneficiari designati; originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici al Contratto se emessi in forma cartacea; copia di un documento d identità e codice fiscale dei Beneficiari; certificato di morte dell Assicurato rilasciato dall Ufficio di Stato Civile in carta semplice; modulo per l identificazione e l adeguata verifica del beneficiario; se l Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; se l Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire; se fra gli aventi diritto vi sono minori interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno, decreto del Giudice Tutelare, che autorizzi l esercente la potestà parentale, il Tutore il Curatore o l Amministratore di Sostegno alla riscossione della prestazione; scheda ISTAT delle cause di morte ed eventuale referto autoptico; relazione del medico curante attestante la causa del decesso presa visione del quale la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.); relazione del medico curante attestante la causa del decesso presa visione del quale la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche,accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.); verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell Assicurato. Nel caso di pegno o vincolo, per i pagamenti della Compagnia è richiesto il benestare scritto dell eventuale creditore pignoratizio o del vincolatario, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore o al vincolatario. In presenza di procura, oltre a copia della procura stessa, è richiesta copia del documento d identità del procuratore. Analogamente, se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d identità del rappresentante legale e/o procuratore di un documento attestante i relativi poteri. Tale documentazione è indispensabile per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, per individuare gli aventi diritto e per adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tuttavia qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la 6 di 11

18 Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso (considerando, ai fini dell insorgenza dell obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore della somma dovuta), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell eventuale maggior danno. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia viene effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento). SEZIONE V ESCLUSIONI E LIMITAZIONI Articolo 15 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dell Assicurato derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato ad atti dolosi, compiuti o tentati; partecipazione attiva dell Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulto popolare, missioni di pace o qualsiasi operazione militare; movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esondazioni e straripamenti; guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); pratica dilettantistica di sport pericolosi (ad esempio: pugilato, atletica pesante, lotta, culturismo, in genere sport che prevedano l utilizzo di armi da fuoco, arti marziali, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata indoor e outdoor, bob, slittino, sci alpinismo, sci acrobatico, sci fuori pista, salto dal trampolino con sci o idrosci, downhill, speleologia, sport subacquei in genere, rafting, torrentismo, canoa fluviale, paracadutismo e parapendio, sport aerei in genere effettuati con mezzi a motore e non, bungee jumping, rugby, american football, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere ecc.); 7 di 11

19 partecipazione a gare e corse di velocità e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; rifiuto dell Assicurato, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti dai medici. uso di stupefacenti, di sostanze psicotrope, allucinogeni e simili e/o abuso di alcool e/o farmaci; malattia, ossia un alterazione evolutiva dello stato di salute preesistente alla sottoscrizione delle Dichiarazioni, anche se non nota al Contraente e all Assicurato; stato invalidante preesistente alla sottoscrizione delle Dichiarazioni, anche se non noto al Contraente e all Assicurato; atti contro la persona dell Assicurato - in particolare, il suicidio dell Assicurato o l omicidio dell Assicurato consenziente se avvenuto nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie atti contro la persona dell Assicurato - in particolare, il suicidio dell Assicurato o l omicidio dell Assicurato consenziente se avvenuto nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o nei due anni successivi alla riattivazione delle garanzie accordata dalla Compagnia e prevista all articolo 9 delle presenti Condizioni. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i casi di decesso da infortunio dell Assicurato derivanti direttamente o indirettamente dall esercizio di una delle attività professionali di seguito elencate: acrobata/trapezista; artista controfigura; pratica professionale di sport; membro dell equipaggio di mezzi aerei pubblici e/o privati; collaudatore di veicoli a motore; guida alpina; artificiere; vigile del fuoco; sommozzatore o palombaro; speleologo; addetto alla sicurezza privata (guardia giurata); addetto alla sicurezza pubblica (personale operativo di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato); addetto delle Forze Armate dello Stato imbarcato su sottomarini, addetto delle Forze Armate dello Stato che operi a bordo di mezzi aerei; addetto delle Forze Armate dello Stato che presti servizio nei paracadutisti e/o in unità speciali (COMSUBIN, Incursori dell Aeronautica Militare, GIS); mansioni che comportino il contatto con corrente elettrica ad alta tensione; mansioni che comportino il contatto con materiale esplodente venefico o nucleare; mansioni che comportino attività lavorative su piattaforme petrolifere o in miniere e/o cave; in genere mansioni che comportino attività lavorative su impalcature, ponteggi, trabattelli, piattaforme aeree, tetti, all esterno di balconi o terrazze, cornicioni, scale: a uno o due staggi a pioli o gradini. In caso di decesso dell Assicurato dovuto a una delle cause escluse dalla garanzia il contratto si risolve ed i Premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia. 8 di 11

20 Articolo 16 Limitazioni Periodo di carenza Dal momento che il presente contratto viene assunto con le sole Dichiarazioni sullo stato di salute dell Assicurato, viene applicata una limitazione temporale delle garanzie (il Periodo di Carenza ) di sei mesi dalla data di perfezionamento del contratto, durante il quale la Compagnia non garantisce la prestazione assicurata. Il medesimo Periodo di Carenza è applicato in caso di riattivazione delle garanzie di cui all articolo 9 delle presenti Condizioni, a decorrere dalla data di riattivazione. Il Periodo di Carenza è esteso a cinque anni in caso di decesso dell Assicurato dovuto ad infezione, inclusa la sieropositività, da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. Qualora si verifichi il decesso dell Assicurato durante il Periodo di Carenza, i Beneficiari non hanno diritto al pagamento del Capitale Assicurato, il contratto si risolve e i Premi versati dal Contraente restano acquisiti dalla Compagnia. Il Periodo di Carenza non si applica nel caso in cui il decesso dell Assicurato avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; shock anafilattico; infortunio, ossia un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte dell Assicurato, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 15. SEZIONE VI LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ Articolo 17 Tasse e imposte Tasse ed imposte relative al contratto (qualora previste) sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Articolo 18 - Prescrizione Ai sensi dell art codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l importo viene devoluto dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 9 di 11

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