Master Gestione Rifiuti Modulo 12 Sistema sanzionatorio. A cura di ing. Francesco Sicilia

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1 Master Gestione Rifiuti Modulo 12 Sistema sanzionatorio A cura di ing. Francesco Sicilia

2 Il sistema sanzionatorio- Riferimenti nel D.Lgs. 152/06 Il D.Lgs. 152/2006, disciplina il regime sanzionatorio nella Parte IV Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali - nei seguenti articoli: art. 254 Norme speciali: "Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia. La disposizione prevede pertanto che, per le sanzioni previste da specifiche discipline, venga mantenuta tale regolamentazione speciale. In particolare si possono ricordare: - rifiuti sanitari: DLG , n. 254; - gestione e trasporto dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano: regolamento CE , n. 1774/2002; - rifiuti elettrici ed elettronici (cosiddetti beni durevoli): decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; - veicoli delle categorie M1, N1, a 3 ruote (eccetto categoria L5): decreto legislativo , n art. 255 Abbandono di rifiuti; art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; art. 257 Bonifica dei siti; art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; art. 259 Traffico illecito di rifiuti; art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; art bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) art. 260-ter Sanzioni amministrative accessorie. Confisca art. 261 Imballaggi; art. 261-bis Sanzioni; art. 262 Competenza e giurisdizione; art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniari.

3 Il sistema sanzionatorio- Riferimenti nel D.Lgs. 152/06 Le sanzioni possono essere di duplice natura: amministrativa penale Le sanzioni amministrative sono: sospensione dall Albo; cancellazione dall Albo; sanzioni pecuniarie (pagamento di una somma). Il primo soggetto attivo del reato è il titolare, o amministratore. Tuttavia il titolare è affiancato dal responsabile tecnico, come collaboratore in possesso delle particolari conoscenze tecniche necessarie allo svolgimento delle operazioni e unico responsabile delle stesse. Se i reati attengono allo svolgimento delle funzioni, diretto responsabile dei reati stessi è il responsabile tecnico. Il titolare-legale rappresentante ha però il preciso dovere di controllare l operato di tutti i suoi collaboratori anche quando manchi delle conoscenze tecniche necessarie a verificarne l attività. Di conseguenza: o l irregolarità della gestione è attribuibile esclusivamente al responsabile tecnico che non possiede però qualità propria di pubblico ufficiale (o incaricato di servizio); o il titolare-concessionario possiede tale qualità, ma non può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in virtù dell art. 27 della Costituzione e dell art. 3 legge n. 689/1981.

4 Il sistema sanzionatorio - Riferimenti nel D.Lgs. 152/06 La "gestione dei rifiuti" rappresenta un attività estremamente complessa e non è agevole definire un quadro riassuntivo delle competenze e delle responsabilità in capo alle varie figure professionali, direttamente o indirettamente coinvolte. Il criterio adottato dal legislatore nella politica della gestione dei rifiuti e della protezione dell ambiente è soprattutto quella di evitare il pericolo del danno (cioè, evitare situazioni "potenzialmente" dannose), oltre a reprimere i reati conseguenti. Di conseguenza, ai sensi dell art.178 del D.Lgs 152/06 "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga ". e, pertanto, la protezione dell ambiente attuata anche mediante controlli efficaci non può prescindere dalla applicazione di pene severe ai trasgressori. Il concetto della co-responsabilità o responsabilità condivisa tra tutti i soggetti che intervengono nella filiera della gestione dei rifiuti, ma non solo perfino dei beni da cui hanno origine i rifiuti (art bis del D.Lgs. 152/2002 Responsabilità estesa del produttore) nasce già con il Decreto Ronchi (D.Lgs 22/97).

5 Il sistema sanzionatorio- Riferimenti nel D.Lgs. 152/06 La giurisprudenza si è espressa a riguardo con numerose sentenze: Cass. Pen. Sez. III 7746 dd 24/02/2004 : La responsabilità di un soggetto coinvolte nella gestione dei rifiuti sussiste nonostante il pieno rispetto da parte sua di tutte le condizioni prescritte dalla normativa, qualora con il proprio comportamento materiale o anche solo psicologico abbia comunque agevolato, incentivato o rafforzato la condotta illecita di altre Cass. Pen /02/2008 : Il produttore del rifiuti non può consegnarlo a chiunque ma deve conferirlo o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia però autorizzato a smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a smaltire altri rifiuti giacché l assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico equivale a mancanza di autorizzazione. Il produttore è impegnato a controllare che la consegna dei rifiuti sia fatta a soggetti autorizzati; in caso di omessa verifica il produttore/detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all art. 256 c.1 del D.Lgs. 152/06 Pena se si tratta di rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600,00 euro a ,00 euro Pena se si tratta di rifiuti non pericolosi : arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600,00 euro a ,00 euro

6 Sanzioni relativa alla non corretta gestione del Deposito Temporaneo Un Deposito temporaneo ma incontrollato di propri rifiuti, ossia effettuato in assenza delle condizioni qualitative e quantitative, determina una situazione giuridicamente equiparabile all attività di gestione non autorizzata di rifiuti. Riferimento normativo : Comma 2 art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata : Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Pena: arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi

7 Sanzioni relativa alla non corretta gestione del Deposito Temporaneo Corte di cassazione penale, Sez. III, Sentenza n del 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009) Rifiuti. Deposito controllato e temporaneo - Presupposti - Mancanza - Smaltimento illecito dei rifiuti - Reato di abbandono e deposito incontrollato - Configurabilità - Art. 6 lett. m) D. Lgs n. 22/97 - Art. 51, c.2, D. Lgs n. 22/97 oggi art. 256, c.2, D. Lgs n. 152/06. In materia di gestione dei rifiuti, per potersi configurare l'ipotesi del deposito controllato e temporaneo, occorre il rispetto delle condizioni dettate dal citato articolo, ed in particolare il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione e con l'osservanza dei tempi di giacenza, in relazione alla natura ed alla quantità del rifiuto. In mancanza si configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 51, comma 2, del citato decreto n. 22/97, (oggi art. 256, comma secondo, D. Lgs n. 152/06 e s.m.) ovvero di smaltimento illecito dei rifiuti stessi. Corte di cassazione penale, Sez. III Sentenza n del 16 settembre 2014 (Ud 20 mag 2014) Rifiuti. Deposito temporaneo. A norma dell'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. 152/2006, il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione

8 Sanzioni relativa alla non corretta gestione del Deposito Temporaneo Art. 187 D.Lgs 152/06 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi : È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. Sanzione: Comma 5 art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata : Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). La pena prevede l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Esempio: Un caso può essere quello degli oli esausti, si tratta di rifiuti pericolosi la cui classe di pericolo H può variare a seconda della sua composizione e può essere H7 cancerogeno, H14 pericoloso per l Ambiente, H4 irritante, etc. La classificazione a carico del Produttore è bene che sia supportata da analisi chimiche e/o schede di sicurezza delle materia che compongono il rifiuto. Il produttore deve pertanto prestare attenzione prima di decidere di sversare diversi tipi di oli in un unico serbatoio, rischiando di incorrere nell errata procedura di miscelazione.

9 Sanzioni relativa all errata attribuzione del codice CER La non corretta attribuzione del codice CER di per sé non è sanzionabile, nemmeno nel caso in cui da tale errore consegua anche un errata classificazione. Trattandosi però di un errata codifica, può automaticamente condurre alla commissione di altre violazioni per le quali sono previste sanzioni: conferimento a terzi non abilitati a riceverlo con le conseguenti sanzioni di cui all art. 256 e 260; affidamento del rifiuto ad un trasportatore non abilitato con le conseguenti sanzioni di cui all art. 256 e 260. Se poi alla non corretta attribuzione del codice ne consegue anche un errore nella classificazione qualificandolo non pericoloso invece di pericoloso, oltre a ricorrere in sanzioni più gravi se si tratta di deposito temporaneo vi è anche il rischio di mancato rispetto del limite quantitativo di 10 mc.

10 Sanzioni relative a obblighi di comunicazione MUD, tenuta Registro di Carico e Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuto. Nel Titolo VI della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). sono riportate le sanzioni previste a carico dei soggetti che non ottemperino fedelmente e puntualmente agli obblighi formali consistenti nella compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione. In particolare, Comma1: omessa o incompleta o inesatta comunicazione MUD da parte di trasportatori, commercianti, intermediari, imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, consorzi obbligatori, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e pericolosi (salvo gli esclusi come indicati nell art. 189 comma 3) Se la comunicazione è effettuata entro il 60 giorno: sanzione amministrativa da 26,00 a 160,00

11 Sanzioni relative a obblighi di comunicazione MUD, tenuta Registro di Carico e Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuto. Comma 2: omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico Se relativa a Rifiuti non Pericolosi Sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell infrazione e dalla carica di amministratore Se relativa a Rifiuti Pericolosi Se l impresa ha meno di 15 dipendenti: da a per RNP da a per RP

12 Sanzioni relative a obblighi di comunicazione MUD, tenuta Registro di Carico e Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuto. Comma 4: trasporto senza FIR o dati incompleti o inesatti Se trasporto Rifiuti non Pericolosi Se trasporto Rifiuti Pericolosi Reclusione fino a 2 anni (pena di cui art. 483 CP) Il comma 5 dello stesso articolo prevede che se i dati sono incompleti o inesatti ma le informazioni riportate nelle altre comunicazioni o in altre scritture contabili sono corrette e consentono di ricostruire le informazioni dovute per legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 a

13 Sanzioni relative a obblighi di comunicazione MUD, tenuta Registro di Carico e Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuto. Nella compilazione dei FIR ci sono casi particolari che gli addetti ai lavori non sanno come risolvere e che sono molto spesso la causa di errori di compilazione con conseguenti pesanti sanzioni a seguito di controlli. Se uno o più soggetti coinvolti nella filiera della gestione dei rifiuti omettono o non compilano debitamente i formulari di identificazione dei rifiuti (siano essi pericolosi o non pericolosi) dal luogo di produzione sino all impianto di smaltimento o recupero ovvero rilasciano dichiarazioni false sulla natura dei rifiuti, si tratta di fattispecie di reato presupposto che può coinvolgere gli interessati sul piano della responsabilità amministrativa disciplinata dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. Pertanto la responsabilità dell assenza del formulario a corredo del trasporto rifiuti fatti salvi i casi previsti dall art. 193 c.5 è attribuibile non solo al trasportatore ma anche al produttore del rifiuto poiché ad esso competa la redazione e sottoscrizione del documento di accompagnamento. L assenza di formulario così come la presenza di dati falsi/incompleti determina anche la confisca del mezzo di trasporto oltre alle sanzioni/pene conseguenti (sentenza Cassazione penale Sezione 3 n del 25/06/2009). 13

14 Sanzioni relative a obblighi di comunicazione, tenuta Registro di Carico e Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuto. Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2014, n Trasporto di rifiuti - Registro di carico e carico - Omissione di un trasporto - Sanzioni - Articolo 52, Dlgs 22/1997 (articolo 258, Dlgs 152/2006) - Integrazione con il formulario - Non consentita Quando manca del tutto l'annotazione di un trasporto sul registro di carico e scarico dei rifiuti, l'integrazione dei dati dello stesso con il formulario non è consentita (e le sanzioni si applicano in modo integrale). La Corte di Cassazione civile (sentenza 9616/2014) ha così dichiarato infondato il ricorso presentato contro una condanna per tenuta incompleta del registro di carico e scarico, condotta punita ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del Dlgs 22/1997 (e ora dell'articolo 258, comma 1 del Dlgs 152/2006) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Quando manca del tutto il riferimento a un determinato trasporto, ribadisce la Suprema Corte, non è applicabile la sanzione ridotta prevista dal successivo comma 4 (ora comma 5 dell'articolo 258, Dlgs 152/2006), che arriva a un massimo di euro. Riguardando i casi in cui le informazioni del registro, pur formalmente incomplete o inesatte, risultano ricostruibili attraverso i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili, tale norma di favore presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali (nella specie l'annotazione sui registri).

15 Sanzioni relative a obblighi di comunicazione, tenuta Registro di Carico e Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuto. Trasporto Rifiuti Pericolosi senza formulario L occasione per fare il punto su un problema cioè quello della applicabilità dell articolo 258, comma 4, del Dlgs 152/2006, come novellato dal Dlgs 205/2010 norma che, in pratica, avrebbe inavvertitamente depenalizzato il trasporto dei rifiuti pericolosi senza formulario è arrivata con la sentenza n del 28 gennaio Sentenza Corte di Cassazione 28 gennaio 2014, n Trasporto rifiuti pericolosi - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/ Modifica apportata dal Dlgs 205/ Vuoto sanzionatorio normativo - Dlgs 121/ Norma di carattere "interpretativo" - Formulari di trasporto rifiuti - Articolo 193, Dlgs 152/ Valore certificativi della natura del rifiuto Escluso. Interpretando la volontà del Legislatore, la Suprema Corte esclude che il Dlgs 205/2010 abbia causato un "vuoto normativo" per quel che riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte. Dopo aver ribadito in più occasioni e talvolta stigmatizzato la cd. abolitio criminis causata dal Dlgs 205/2010, nel 2014 la Cassazione abbandona la stretta interpretazione letterale delle norme, per abbracciare una soluzione interpretativa più ragionevole e conforme all effettiva volontà del Legislatore, e quindi tale da escludere la possibilità di un vuoto normativo. Per far questo il Giudice applica per la prima volta il Dlgs 121/2011, norma interpretativa non innovativa e quindi applicabile anche ai fatti accaduti prima della sua entrata in vigore, che prevede l applicabilità dell articolo 258 ante Dlgs 205/2010 fino alla completa operatività del Sistri.

16 Sanzioni relative a obblighi di comunicazione, tenuta Registro di Carico e Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuto. Segue (Comma 4 art. 258 D.Lgs 152/06 prima della modifica introdotta dal D.Lgs. 205/2010. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.)

17 Sanzioni relative al certificato di analisi Art. 258 comma 4 D.Lgs 152/06: Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale 164..a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale reato rientra nel regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prove di personalità giuridica, ai sensi dell articolo 25-undecies del D.Lgs. 8 giungo 2011 n Articolo 483 Codice Penale. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 491].

18 I reati introdotti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 D.Lgs. 231/01: introduzione della responsabilità "amministrativa" di società ed enti per una serie di reati (precisamente individuati) commessi da amministratori (anche di fatto) o dipendenti per un vantaggio e interesse dell'organizzazione. Soggetti ai quali si applica il Dlgs 231/2001: enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Si applica anche a: società capogruppo (Cassazione 20 giugno 2011, n ) enti "non economici" svolgenti di fatto attività economica (Cassazione 10 gennaio 2011, n. 234); enti pubblici che svolgono attività economica; società commerciali a capitale misto, pubblico e privato, che svolgono servizi pubblici (Cassazione 21 luglio 2010, n ); gli studi professionali (Cassazione 7 febbraio 2012, n. 4703).

19 I reati introdotti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 Quando scatta la responsabilità della organizzazione collettiva: se un amministratore o dipendente della persona giuridica commette un determinato reato e questo reato è commesso a vantaggio o interesse della società o ente (Cassazione 20 dicembre 2005, n. 3615), la persona giuridica o l'ente o associazione anche priva di personalità giuridica ne risponde. Reati per i quali scatta la responsabilità: reati per cui l'organizzazione collettiva è ritenuta responsabile e sono indicati puntualmente dal Legislatore, riguardano anche tra gli altri - i principali reati ambientali introdotti dal D.Lgs. 121/2011. Dal 16 agosto 2011 con l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell articolo 25-undecies del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive è estesa a una serie di reati ambientali previsti dal D.Lgs. 152/06. Tali reati sono pertanto entrati a far parte del catalogo dei reati "presupposto" rilevanti ai fini "231" (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatto di dipendenti o collaboratori). Il D.Lgs. 121/2011, modificando il Dlgs 231/2001 in parola ha quindi esteso alle persone giuridiche nonché alle società e associazioni prive di personalità giuridica, la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali (se commessi da amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse delle organizzazioni collettive). Tali reati sono previsti, in particolare: dal D.Lgs. 152/2006; dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150; dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549; dal DLgs. 6 novembre 2007, n. 202

20 I reati introdotti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 I reati in materia di rifiuti ai quali è estesa la responsabilità comprendono, tra gli altri: traffico illecito, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione; attività non consentite di miscelazione di rifiuti; violazioni in materia di Sistri, il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti. Il Modello Organizzativo: quando l'ente è esonerato da responsabilità L art 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'organizzazione collettiva è esonerata da responsabilità per i reati individuati dal Legislatore, se: dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione (la valutazione di tale dimostrazione spetterà al giudice penale); il compito di vigilare sul funzionamento del Modello di organizzazione e gestione è stato affidato a un Organismo di vigilanza; le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione; non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza. Il primo Modello di organizzazione: Decreto Ministero del lavoro 13 febbraio 2014 Con il DM 13/02/14 è stato pubblicato il primo standard di modello organizzativo dedicato alle piccole e medie imprese per prevenire i reati di sicurezza sul lavoro. E uno strumento volontario che le aziende possono adottare anche per esimersi dalle sanzioni del 231. Le aziende possono mettere a punto un proprio modello di riferimento, facendosi guidare dalla specifica realtà e dai principi che informano le certificazioni di qualità.

21 I reati introdotti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 Il "Modello di organizzazione e gestione" deve contenere una serie di regole procedurali interne volte a limitare i comportamenti individuali illeciti. Nel modello, definito nella prassi societaria come "Modello 231" saranno contenute norme procedurali, organizzative, modulistiche, regole di comportamento, strutturate in modo tale da rendere difficile la commissione dei reati. Per limitare la loro responsabilità gli amministratori delle società solitamente affidano a un Organo di vigilanza (Odv) il compito di vigilare sulla puntuale applicazione del "Modello 231". L'Organo di vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo autonomi. Per effetto delle modifiche al D.Lgs. 231/2001 apportate dalla legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), a decorrere dal 1 gennaio 2012 le società di capitali possono affidare i compiti dell'organo di vigilanza al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato di controllo della gestione. L'adozione del "Modello di organizzazione e gestione" non è obbligatoria ma si rivela necessaria per esonerare la società dalla responsabilità da reati commessi da amministratori e dipendenti.

22 Le sanzioni del Sistri Il "Sistri" è il nuovo sistema telematico di monitoraggio della gestione dei rifiuti (previsto dal Dlgs 152/2006, cd. "Codice ambientale", e provvedimenti conseguenti) destinato a sostituire (salvo specifiche eccezioni) il tradizionale regime di controllo costituito da registri di carico/scarico, formulari di trasporto e Mud. A livello generale, gli obblighi che gravano sui soggetti tenuti ad operare con il Sistri coincidono dunque con: l'iscrizione al Sistema e pagamento del relativo contributo al fine di poterlo utilizzare; il tracciamento telematico dei rifiuti. il novero dei soggetti interessati al Sistri è costituito da due categorie: i soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema di tracciamento telematico; soggetti con facoltà di adesione ad aderirvi (utilizzo su base volontaria). Secondo quando stabilito dal Dl 101/2013 i termini iniziali a partire dai quali i soggetti interessati devono adempiere ai suddetti obblighi Sistri sono scattati il 1 ottobre Agli obblighi strettamente previsti dalla disciplina Sistri si aggiungono quelli previsti dal regime transitorio introdotto dal citato Dl 101/2013, anch'esso più volte prorogato (da ultimo ad opera dello stesso Dl 192/2014), in base al quale: fino al completo passaggio al nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti è necessario onorare anche il sistema di tracciamento tradizionale dei rifiuti previsto dal Dlgs 152/2006 nella sua versione

23 Applicazione a partire delle sanzioni previste dall'articolo 260-bis, commi da 3 a 9, e dell'articolo 260-ter del Dlgs 152/2006, che puniscono le altre violazioni delle regole Sistri, ossia di quelle che impongono il tracciamento telematico dei rifiuti. Nel frattempo sussiste l'obbligo per i soggetti operanti in Sistri di continuare ad adempiere fino al 31 dicembre 2015 agli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri di carico/scarico, formulario di trasporto rifiuti, Mud) previsti dal Dlgs 152/2006 nella formulazione precedente alle novità introdotte dal Dlgs 205/2010. Le sanzioni del Sistri Le norme sul Sitri prevedono sanzioni che possono colpire non solo le singole persone fisiche responsabili delle infrazioni (a livello amministrativo e penale), ma anche direttamente le imprese che traggono vantaggio dagli illeciti commessi dai propri dipendenti o rappresentanti (in base alla cd. "responsabilità amministrativa degli enti ex Dlgs 231/2001). Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006 per le violazioni degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è stato oggetto di diverse proroghe, l'ultima delle quali (solo parziale) disposta dal Dl 31 dicembre 2014, n. 192 (cd. "Milleproroghe"), come convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11: Sanzioni dal 1 aprile 2015 Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del Dlgs 152/2006 che puniscono l'omessa iscrizione al Sistri ed il mancato pagamento del relativo contributo, (proroga di 2 mesi dal 1 febbraio al 1 aprile 2015 del termine iniziale originariamente previsto dal decreto legge di applicabilità delle sanzioni Sistri per omessa iscrizione e pagamento contributo). Sanzioni dal 1 gennaio 2016

24 Le sanzioni del Sistri Violazione Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 Sanzione Mancata iscrizione entro i termini Comma 1 Amministrativa pecuniaria da a euro (pericolosi: da a ) Omesso pagamento del contributo per l'iscrizione entro i termini Omessa compilazione registro cronologico o Scheda Sistri Area Movimentazione, secondo tempi, procedure e modalità stabilite dal Sistri Comma 2 Commi 3 e 4 Amministrativa pecuniaria da a euro (pericolosi da a ) + sospensione immediata del servizio Rifiuti non pericolosi: - amministrativa pecuniaria da a euro (da a per imprese con meno di 15 dipendenti). Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da 270 a euro Rifiuti pericolosi: - amministrativa pecuniaria da a euro + sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore (da a euro per imprese con meno di 15 dipendenti). Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da 520 a euro

25 Le sanzioni del Sistri Violazione Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 Sanzione Fornitura di informazioni incomplete o inesatte (*) Commi 3 e 4 Come sopra Alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi o comunque impedirne in qualsiasi modo il corretto funzionamento Commi 3 e 4 Come sopra Inadempimento degli ulteriori obblighi previsti dal Sistri (*) Predisposizione di un falso certificato di analisi di rifiuti, utilizzato in ambito Sistri, dove si forniscono false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti Comma 5 Amministrativa pecuniaria da a euro (pericolosi: da a euro) per ciascuna violazione Comma 6 Articolo 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni)

26 Le sanzioni del Sistri Violazione Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 Sanzione Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire al Sistri Trasporto privo della copia cartacea della Scheda Sistri Area Movimentazione e, quando richiesto dalla disciplina, senza copia del certificato analitico (*) Trasporto accompagnato con una copia cartacea della scheda Sistri Area Movimentazione fraudolentemente alterata Comma 6 Commi 7 e 9 Comma 8 Articolo 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni) Amministrativa pecuniaria da a euro (pericolosi: articolo 483 C.p.: reclusione fino a 2 anni) anche in caso di trasporto con certificato di analisi con false indicazioni su natura composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da 270 a euro Combinato disposto articoli 477 e 482 C.p. (pericolosi: pena aumentata fino a 1/3) (*) Le sanzioni per le violazioni commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1 ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale (articolo 11, comma 11, Dl 101/2013).

27 Le sanzioni del Sistri L articolo 260-ter stabilisce inoltre i casi di trasporto illecito di rifiuti punibili attraverso le sanzioni amministrative accessorie del fermo amministrativo e della confisca del veicolo. Il Dlgs 121/2011ha stabilito l'ingresso di buona parte degli illeciti previsti dall'articolo 260-bis nel campo di applicazione della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" prevista Dlgs 231/2001 (cd. "responsabilità 231"), punita dall'ordinamento con importanti sanzioni interdittive e pecuniarie (ma non solo). Le sanzioni pecuniarie sono espresse in quote poiché il Dlgs 231/2001 stabilisce un valore pecuniario delle quote "variabile" (da 258 euro a euro), demandandone poi la definizione concreta alla discrezionalità del giudice, che a tal fine valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente. Reato Sanzione Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6) Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo) Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

28 Le sanzioni del Sistri Reato Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, primo periodo) Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo) Sanzione Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote

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