Regolamento CAPO I ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO. Articolo 1 (Finalità, ambito di applicazione e regime di incentivazione)

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1 Regolamento-APPROVATO Regolamento recante requisiti, criteri e modalità in materia di concessione di contributi assegnati dalle Province per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell elenco tenuto dall ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale FVG) a supporto dei soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale in attuazione. Capo I ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO Art. 1 Finalità, ambito di applicazione e regime di incentivazione Art. 2 Modalità di presentazione delle richieste di contributo Art. 3 Spese ammissibili Art. 4 Istruttoria e criteri di concessione dei contributi Art. 5 Criteri di selezione e di attribuzione del punteggio finalizzati alla redazione della graduatoria Art. 6 Rendicontazione e modalità di erogazione del contributo Capo II CASISTICHE SPECIALI, TERMINI, CONTROLLI, NORME FINALI Art. 7 Cause di rideterminazione del contributo Art. 8 Restituzione delle somme erogate Art. 9 Cause di diniego, revoca, decadenza, sospensione dell erogazione del contributo Art. 10 Computo dei termini Art. 11 Controlli Art. 12 Termine per la conclusione dei procedimenti Art. 13 Rinvio Art. 14 Pubblicità Art. 15 Entrata in vigore CAPO I ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO Articolo 1 (Finalità, ambito di applicazione e regime di incentivazione) 1. Il presente capo disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall articolo 23, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), a favore: a) degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); b) dei Soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre n.41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate ); c) nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere, ai sensi del DPR 47/2015, le spese di attività organizzate e svolte in attuazione dei progetti sociali da realizzare, a supporto dei soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale, presso le fattorie sociali iscritte nell elenco regionale tenuto dall ERSA- FVG. 2. Per Fattorie Sociali, così come individuate dall art. 9 DPR 47/2015, si intendono, ai sensi dell articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2004, le fattorie didattiche, riconosciute ai sensi dell articolo 6 del DPR 47/2015 in argomento, che assumono la qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l offerta di servizi educativi, culturali, sociali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni per l inclusione sociale o socio-lavorativa. 3. Con il presente regolamento si dà atto e si presuppone che i Soggetti di cui al precedente comma 1, lett. a) b) e c), per definire le attività da organizzare e svolgere presso le Fattorie Sociali di cui al precedente comma 2 e per l individuazione delle stesse, stabilisca autonomamente le procedure da seguire nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legislazione

2 vigente nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, dalle linee guida per la definizione dei Piani di Zona (PdZ) in un ottica di coinvolgimento partecipato alle costruzione delle politiche sociali. Articolo 2 (Modalità di presentazione delle richieste di contributo) 1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante richiedente, dovrà pervenire alla Provincia di Pordenone Servizio Agricoltura - entro il 31 ottobre dell anno solare antecedente a quello di avvio delle attività previste attinenti alla realizzazione del Progetto di inclusione sociale o socio-lavorativa da svolgere nelle fattorie sociali, iscritte nell elenco di cui all articolo 12 comma 1, ed avente la finalità di cui al successivo comma Il progetto di cui al comma 1 ha finalità di inclusione sociale o socio-lavorativa, che prevede l integrazione fra l attività produttiva agricola e l offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali territoriali a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale. 3. I soggetti di cui al comma 1 dell articolo 1, individuano nel progetto i soggetti che possiedono le qualifiche professionali richieste per condurre le eventuali attività terapeutiche previste dal progetto, tra i quali possono rientrare anche gli operatori che lavorano all interno delle aziende. 4. La domanda di cui al precedente comma 1 avrà come oggetto la richiesta di un contributo all Amministrazione Provinciale finalizzato a sostenere i costi delle attività previste attinenti alla realizzazione del Progetto di inclusione sociale o socio-lavorativa da svolgere nelle fattorie sociali. 5. Alla domanda di cui al precedente comma 1 dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) relazione di Progetto sviluppata come segue: illustrazione del progetto con evidenziata l eventuale adesione al Forum Provinciale delle Fattorie sociali; tipologia e numero di utenti che usufruiranno delle attività organizzate nell arco temporale definito in progetto, declinati anche per singolo anno; cronoprogramma delle attività da porre in essere lungo lo svolgimento del Progetto; costi necessari per lo svolgimento delle attività programmate, declinati nel loro complesso - per singolo utente e con riferimento ad ogni singolo anno della programmazione, qualora questa sia pluriennale; b) provvedimento o atto ove si delibera l approvazione del Progetto e si dà atto della copertura finanziaria dello stesso; c) documentazione relativa all iscrizione, delle aziende agricole coinvolte, nell apposito Elenco regionale delle Fattorie Sociali; d) descrizione ed esplicitazione puntuale e documentata dei fattori di valutazione di cui all allegato 1 del presente regolamento (<<Fattori di valutazione e rispettivi punteggi attribuibili>>); e) copia di un valido documento d identità del legale rappresentante. 6. Le domande di contributo, di cui al precedente comma 1, vanno presentate all Ufficio Protocollo dell Amministrazione Provinciale di Pordenone (Largo San Giorgio, 12 Pordenone 33170) o inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di cui al comma 1 medesimo. Nel caso di inoltro tramite mezzo postale la domanda è inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna a mano, ai fini dell osservanza dei termini, fa fede la data del timbro del protocollo. 7. Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull apposita modulistica reperibile presso gli Uffici provinciali o sul relativo sito internet, l Unità Organizzativa competente per l istruttoria provvederà a richiedere all istante l invio della documentazione mancante ovvero l integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento dell apposita comunicazione, a pena di rigetto dell istanza.

3 Articolo 3 (Spese ammissibili) 1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal Soggetto richiedente per lo svolgimento delle attività del Progetto approvato, così come definite e caratterizzate nella relazione allegata alla domanda di contributo. 2. Ai fini del presente regolamento, nella definizione dell entità del contributo concedibile il parametro di riferimento-guida per la concessione del medesimo è esclusivamente il costo sostenuto per lo svolgimento delle attività progettuali declinato per singolo utente (pro-utente) di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera a). 3. Il costo pro-utente, di cui al precedente comma 2, dovrà essere definito d a l l Amministrazione Comunale istante che ne dà evidenza, adeguatamente argomentata, nella relazione (cfr. precedente articolo 2, comma 3, lettera a) allegata alla domanda di contributo. 4. Non sono previste spese di investimento, ma solo spese correnti coerenti con le attività e le finalità del progetto. 5. Sono escluse tutte le spese che si configurano come attività di funzionamento, sia della fattoria sociale che del Soggetto proponente, o che in sede istruttoria si configurano come avulse dal contesto del progetto di inclusione sociale. Articolo 4 (Istruttoria e criteri di concessione dei contributi) 1. Il Servizio Agricoltura della Provincia di Pordenone - accertate la ricevibilità dell istanza presentata dal Soggetto richiedente e l iscrizione della fattoria didattica, coinvolta nel progetto, nell Elenco regionale delle fattorie sociali - avvia il procedimento e dà seguito allo svolgimento dell istruttoria tecnicoamministrativa sulla base della documentazione allegata all'istanza citata. 2. Il contributo può essere concesso nella misura massima dell 80% del costo pro-capite dell utenza, nei casi in cui il costo sia uguale per tutti i soggetti coinvolti per il progetto da realizzare, o nella misura massima complessiva dell 80% della spesa di progetto ritenuta ammissibile risultante dalla sommatoria del costo pro-capite per soggetto, 3. In ogni caso, per ogni singola istanza di contributo, la misura massima del contributo concedibile in un anno non potrà risultare superiore ad Nel caso in cui in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande presentate, il contributo sarà assegnato come segue: - individuando almeno un progetto per ambito e per l azienda per i servizi sanitari (totale 6 ) sulla base della graduatoria redatta ai sensi del successivo articolo 5; - successivamente a favore dei beneficiari individuati sulla base della stessa graduatoria redatta ai sensi del successivo articolo 5, e sino ad esaurimento dei fondi disponibili; 5. Il Servizio Agricoltura, svolta l istruttoria delle domande presentate, redige la graduatoria dei beneficiari secondo quanto stabilito dal successivo articolo 5, informa la Giunta Provinciale sull esito complessivo dell istruttoria medesima e dà quindi seguito a tutti gli atti inerenti e conseguenti di competenza fino alla conclusione del procedimento. Articolo 5 (Criteri di selezione e di attribuzione del punteggio finalizzati alla redazione della graduatoria) 1. La graduatoria dei richiedenti ammissibili a contributo viene definita in base ai fattori riportati nella tabella in allegato (All. 1, <<Fattori di valutazione e rispettivi punteggi attribuibili>>). 2. Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile al progetto sarà pari al prodotto tra il peso dello stesso e i coefficienti adimensionali il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso. 3. I parametri di valutazione individuati prevedono due tipologie di coefficienti predefiniti: a. coefficiente predefinito associato alla presenza di un determinato requisito; b. coefficiente predefinito associato ad un giudizio quantitativo ( maggiore di, minore di ) su dati oggettivi, espresso in fase di procedimento istruttorio; c. coefficiente predefinito associato a valori, contesti e fatti tecnici che, oggettivamente, stante la complessità di valutazione non può essere definito in sede regolamentare se non nella sua massima misura di

4 incidenza. Detto valore è stabilito, in un ottica di integrazione socio-sanitaria unitaria e/o di politica sociale unitaria, dall organo competente in materia sanitaria in sede di valutazione complessiva della progettualità prima dell approvazione del progetto da parte del Comune. 4. Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati allo stesso, per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti. In caso di parità di punteggio, sarà finanziato il progetto presentato per primo in ordine cronologico. A tal fine farà fede esclusivamente il numero assegnato all istanza di contributo all atto della protocollazione della Provincia. 5. Le iniziative selezionate saranno ammesse a finanziamento, secondo l ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Articolo 6 (Rendicontazione e modalità di erogazione del contributo) 1. Ai fini della liquidazione del contributo, il resoconto consuntivo ad essa finalizzato andrà presentato dal Soggetto che ha formulato l istanza di contributo entro e non oltre un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo medesimo (fa fede la data di ricevimento della comunicazione), con allegata la seguente documentazione: a) atto ricognitivo, a firma del responsabile di progetto, da cui risulti: - la tipologia delle attività effettivamente svolte nell'ambito di quelle previste in progetto e loro modalità di svolgimento; - il numero dei soggetti che a consuntivo hanno potuto usufruire delle attività sviluppate e relativo periodo documentato; - l'efficacia delle attività svolte in relazione ai bisogni da soddisfare, i risultati ottenuti e le criticità registrate; - il quadro di sintesi del progetto. - rendicontazione ai sensi dell articolo 41 e seguenti del Capo III della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 ; b) attestazione ERSA, dalla quale risulti che il riconoscimento della qualifica di Fattoria Sociale, ove è stato volto il progetto di inclusione sociale, è stato mantenuto per tutto il periodo di svolgimento del progetto oppure da cui emergano i periodi in cui detta qualifica sia venuta meno, dovendo in tal caso il Servizio Agricoltura procedere alla rimodulazione del contributo concesso. 2. Ai fini dell osservanza dei termini di rendicontazione fanno fede la data di spedizione della posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell ufficio postale di spedizione. 3. Il contributo riferito a ciascun anno del progetto - sarà erogato in due momenti successivi: - il 70% anticipato previa dichiarazione di avvio del progetto; - il 30% restante a seguito di verifica da parte del Servizio Agricoltura della documentazione presentata a consuntivo lettere a), e b) e c) del comma 1 del presente articolo Ai sensi dell articolo 42, comma 3 della Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7, l'amministrazione provinciale può disporre controlli ispettivi e richiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti in ordine ai contenuti di quanto elencato al precedente comma 1, lettere a) e b). CAPO II CASISTICHE SPECIALI, TERMINI, CONTROLLI, NORME FINALI Articolo 7 (Cause di rideterminazione del contributo) 1. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare inferiore a quella ammissibile, il contributo verrà proporzionalmente ridotto sulla base della percentuale di contributo concedibile. 2. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare superiore a quella ammissibile, il contribuito non potrà in ogni caso essere aumentato rispetto a quanto concesso. 3. Nel caso in cui l Ente richiedente dichiari la concessione di benefici economici ottenuta da soggetti terzi, l erogazione del contributo da parte della Provincia sarà limitata in misura tale da non consentire il superamento

5 della percentuale massima consentita (art. 23 L.R. n. 18/2004 e s.m.i.), tenuto conto della tipologia di interventi e voci di spesa interessate dall incentivo. Articolo 8 (Restituzione delle somme erogate) 1. Qualora da verifiche e controlli - disposti dalla Provincia successivamente alla conclusione dell iter contributivo - emergessero irregolarità nell utilizzo delle somme erogate, le stesse dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall articolo 49 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7. Articolo 9 (Cause di diniego, revoca, decadenza, sospensione dell erogazione del contributo) 1. L Amministrazione Provinciale di Pordenone procederà all adozione dei provvedimenti di diniego, di revoca, di decadenza o di sospensione dell erogazione del contributo, qualora si riscontrino: a) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto notorio; b) il mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento (in tema di presentazione dell istanza e relativi allegati, di produzione di integrazioni documentali, di invio del resoconto consuntivo); c) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità quali previste da questo testo normativo. Articolo 10 (Computo dei termini) 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento, si stabilisce qui che trovano applicazione le seguenti disposizioni dell art C.C. (termini in tema di prescrizione): a) la computazione ha come riferimento il calendario civile; b) non si computa il giorno nel quale cade il momento iniziale; c) la scadenza del termine si verifica allo spirare dell ultimo istante del giorno finale; d) se il termine cade di giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Articolo 11 (Controlli) 1. La Provincia attua controlli ed ispezioni sugli interventi contributivi previsti dal Capo I ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 7/2000 e dei Regolamenti Provinciali vigenti in materia di verifiche a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Articolo 12 (Termine per la conclusione dei procedimenti) 1. Come disposto dal Regolamento sul procedimento amministrativo, approvato con atto di C.P. n.5 del 24/03/2011 ed in vigore dal 14/04/2011, i termini per la conclusione dei procedimenti contemplati dal presente regolamento vengono fissati in 180 giorni decorrenti (per ciascuna tipologia di contributo): a. dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, per quanto riguarda la redazione del provvedimento di concessione del contributo o di eventuale diniego; b. dalla data di presentazione del resoconto consuntivo, per quanto riguarda la redazione del provvedimento di erogazione del contributo o di eventuale revoca dello stesso. Articolo 13 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II e III della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo quanto stabilito dall art. 2, comma II-bis della legge regionale

6 medesima. 2. Ogni successiva modificazione e/o integrazione al D.P.R. n. 445/2000, alle Leggi Regionali n. 7/2000 e n. 18/2004 ed al D.P.Reg. n. 47 dd. 6 marzo 2015, riguardanti norme e/o disposizioni contenute in questo regolamento o a cui esso si richiami, saranno da ritenersi automaticamente inserite all interno del regolamento medesimo (c.d. clausola di rinvio dinamico). Art. 14 (Pubblicità) 1. Ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente regolamento è pubblicato - unitamente all allegato <<Fattori di valutazione e rispettivi punteggi attribuibili>> (All. 1) - nella sezione Disposizioni Generali_ Atti generali dello spazio di Amministrazione Trasparente del sito Internet della Provincia di Pordenone. Articolo 15 (Entrata in vigore) 1. Questo regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di approvazione c/o l albo pretorio on line dell Ente.

7 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: RICCI DOMENICO CODICE FISCALE: RCCDNC53A28H585P DATA FIRMA: 02/10/ :05:57 IMPRONTA: 70676AADD1C2425B1E4CEBE186372A90B8B5F6AF562688BEFEAF5D0F6E5F83CF B8B5F6AF562688BEFEAF5D0F6E5F83CFBE CE7373EFAA46E1A9870A8A BE CE7373EFAA46E1A9870A8AF51F0AE4E4BDD70A EF9 F51F0AE4E4BDD70A EF90B5A06C4F882FDF3858A A7 NOME: CLAUDIO PEDROTTI CODICE FISCALE: PDRCLD50L22A952A DATA FIRMA: 02/10/ :20:26 IMPRONTA: 83962DD1CE23639FE93D3DF7E335E0FDA0DF69B6B79F79061ECEDE8E2C75082E A0DF69B6B79F79061ECEDE8E2C75082EC56456AB85FEA E1E4ECD7A08 C56456AB85FEA E1E4ECD7A084F0B1589EDC555A541423D206BAAD4A1 4F0B1589EDC555A541423D206BAAD4A180B D0420E3560B64BE04F1F5E Atto n. 30 del 29/09/2015

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