Biglietti aerei con procedura semplificata

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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Normativa e prassi Biglietti aerei con procedura semplificata 30 Settembre 2004 Per le commissioni pagate direttamente dal cliente è sufficiente l'emissione di titoli di viaggio integrati Con risoluzione n 125/E del 29 settembre, l'agenzia delle Entrate, in risposta a un'istanza di interpello, fornisce chiarimenti sulla disciplina Iva applicabile ai compensi che le agenzie di viaggio percepiscono direttamente dai propri clienti per l'attività di intermediazione, con riferimento al servizio di prenotazione ed emissione di biglietteria aerea, svolta in nome e per conto del cliente stesso. In particolare, nell'istanza viene evidenziato il fenomeno ormai diffuso che ha visto numerose compagnie aeree, al fine di contenere i propri costi, adottare la soluzione di ridurre le commissioni corrisposte alle agenzie intermediarie per la vendita dei biglietti aerei, commissioni che vengono ora chieste direttamente al cliente sotto forma di compenso per il servizio d'intermediazione reso. Natura del rapporto giuridico In primo luogo, l'agenzia definisce il rapporto che si instaura tra i soggetti coinvolti nell'operazione (ossia vettore-agenzia e agenzia-cliente), qualificandolo come un doppio rapporto di mandato, ossia un mandato a vendere (conferito dal vettore all'agenzia) e un mandato all'acquisto (conferito dal cliente all'agenzia). Nel primo rapporto, quando è il vettore a corrispondere la provvigione alle agenzie, le stesse incassano dai clienti il prezzo di biglietto al lordo della commissione e lo riversano al netto della medesima, fatturando separatamente il proprio compenso. In tale ipotesi, la provvigione sconta la stessa aliquota dell'operazione principale (ossia il viaggio aereo), con la conseguenza che è soggetta a Iva con aliquota del 20 per cento se il volo è nazionale, è non imponibile ex articolo 9, comma 1, n. 7, Dpr n. 633/1972, se il volo è internazionale. 1 di 5

2 Anche nell'ipotesi in cui il compenso è corrisposto direttamente dal cliente torna applicabile il medesimo regime impositivo dell'operazione principale, trattandosi, comunque, di remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato. Ne consegue che le somme corrisposte dai clienti per l'emissione di un biglietto aereo nazionale devono essere assoggettate a imposta con aliquota al 20 per cento, mentre quelle percepite per l'emissione di un biglietto aereo internazionale devono essere considerate non imponibili ai sensi del citato articolo 9. Certificazione dei compensi I compensi corrisposti alle agenzie di viaggio dai vettori devono essere regolarmente documentati con fattura. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione 22 novembre 2001, n. 189, ha consentito che le fatture siano emesse, per conto delle agenzie di viaggio, da una società terza, incaricata tra l'altro di gestire un sistema di compensazione dei rapporti di debito e credito tra agenzie e vettori. Nel rapporto cliente-agenzia, quando l'importo corrisposto è di esigua entità, costituito essenzialmente da un mero rimborso delle spese vive sostenute per rendere possibile l'acquisto del biglietto, non occorre certificarlo, posto che torna applicabile l'esonero ex articolo 2, comma 1, lettera ff), del Dpr 21 dicembre 1996, n. 696, il quale dispone che "non sono soggette all'obbligo di certificazione... le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente". L'esonero in parola concerne, infatti, quelle prestazioni aventi a oggetto la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell'interesse dei clienti delle agenzie (ad esempio, rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di biglietti di viaggio, servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e servizi similari, eccetera). L'importo del diritto di prenotazione (pari all'1 per cento) corrisposto sempre dai clienti direttamente alle agenzie di viaggio, può, invece, essere evidenziato direttamente nel titolo di viaggio, sempre che, naturalmente, sia mantenuto integro il contenuto essenziale del titolo stesso. Tale semplificazione è stata, infatti, ritenuta ammissibile dall'amministrazione finanziaria con risoluzione 27 giugno 2001, n. 93. Nel caso di specie, invece, il compenso corrisposto dai clienti non è destinato a coprire le spese direttamente connesse alla mera esecuzione del servizio, né può essere considerato di estrema marginalità economica e di modesta entità, bensì costituisce una vera e propria remunerazione per l'attività di intermediazione svolta e, pertanto, va certificato mediante scontrino o ricevuta fiscale, così come dispone l'articolo 22 del Dpr n. 633/72. Procedura semplificata Per semplificare l'adempimento sopra richiamato, che va ad aggiungersi agli altri obblighi 2 di 5

3 certificativi, l'agenzia delle Entrate ammette l'utilizzo di una procedura semplificata, così come proposta dall'interpellante, qualora ovviamente siano rispettate le disposizioni concernenti le modalità di emissione del documento di trasporto (decreto ministeriale 30 giugno 1992) e quelle concernenti lo scontrino e la ricevuta fiscale (decreti ministeriali 23 marzo 1983 e 30 marzo 1992). In particolare, la soluzione prospettata prevede che le agenzie di viaggio integrino i titoli di viaggio, emessi per conto del vettore, con ulteriori elementi necessari a certificare i propri corrispettivi, da indicarsi su un tagliando separato, ritenendo che l'integrazione non alteri la funzione stessa del titolo di viaggio. In atre parole, il biglietto aereo avrebbe, in tal caso, una duplice funzione: quella di certificare i corrispettivi del vettore, in sostituzione della ricevuta o dello scontrino fiscale (così come dispone il decreto ministeriale 30 giugno 1992), e quella di documentare i corrispettivi percepiti dalle agenzie di viaggio per il servizio di intermediazione svolto. L'Amministrazione ha ritenuto ammissibile la procedura sopra delineata purché il titolo di viaggio contenga gli elementi elencati nello schema riepilogativo che segue, ossia i dati necessari per una corretta emissione del biglietto di trasporto e della ricevuta o scontrino fiscale. CONTENUTO CONTENUTO DEL TITOLO DI VIAGGIO DELLO SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE 3 di 5

4 ditta, denominazione o ragione numerazione progressiva sociale o nome e cognome della data di emissione persona fisica ovvero il logo dati identificativi dell'emittente (agenzia di distintivo dell'impresa e numero di viaggio), ossia ditta, denominazione o partita Iva del soggetto emittente ragione sociale o nome e cognome della il titolo di viaggio o che effettua la persona fisica ovvero il logo distintivo prestazione di trasporto dell'impresa e numero di partita Iva, descrizione delle caratteristiche domicilio fiscale, ubicazione dell'esercizio del trasporto in cui viene esercitata l'attività e sono ammontare dei corrispettivi dovuti numero progressivo data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione conservati i documenti natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione ammontare dei corrispettivi dovuti, comprensivi dell'iva La progressività del documento certificativo dei corrispettivi delle agenzie di viaggio è, inoltre, garantita dal numero progressivo del biglietto aereo e dal codice identificativo International Air Transport Association (sistema che disciplina le relazioni tra vettori e agenzie). Ovviamente, resta l'obbligo per le agenzie di viaggio di emettere regolare fattura qualora il cliente ne faccia richiesta prima dell'emissione del titolo di viaggio (così come dispone l'articolo 22 del Dpr n. 633/72). Momento impositivo Nel rispetto di quanto dispone l'articolo 6, commi 3 e 4 del Dpr n. 633/72, per le agenzie di viaggio il momento impositivo coincide con l'emissione del biglietto aereo integrato, posto che la norma dispone che per le prestazioni di servizio il presupposto per l'imposizione si realizza all'atto del pagamento del corrispettivo, ovvero all'atto dell'emissione della fattura limitatamente all'importo fatturato. Da ciò derivano gli ulteriori obblighi di registrazione e di liquidazione dell'imposta (articoli 23 e 24, Dpr n. 633/72), che possono essere assolti dalla agenzie di viaggio mediante l'ausilio del sistema Bank settlement Plan IATA, ossia il sistema in uso nel settore che consente di contabilizzare e gestire i pagamenti tra i vettori e gli agenti autorizzati mediante l'ausilio di rendiconti periodici (il cui utilizzo è già stato ammesso con risoluzione n. 189/2001). 4 di 5

5 Ulteriori chiarimenti La risoluzione chiarisce, infine, che nell'ipotesi in cui le agenzie di viaggio eseguano la prenotazione del biglietto aereo utilizzando il canale web, il corrispettivo percepito per l'intermediazione deve essere documentato nelle forme ordinarie (ossia mediante l'emissione di uno scontrino o ricevuta fiscale, ovvero, se richiesta dai clienti, di una fattura, anche elettronica). Ciò atteso che, se si utilizza il canale web per la prenotazione del biglietto aereo, non viene emesso un vero e proprio titolo di viaggio da integrare con gli ulteriori elementi sopra elencati, bensì è assegnato ai clienti un codice di prenotazione con il quale è possibile presentarsi direttamente in aeroporto e ricevere la carta d'imbarco. In altre parole, mancando il titolo da integrare, la procedura oggetto d'interpello non può essere utilizzata. di Cristina Lami URL: 5 di 5

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