LA TESI ONTOLOGICA DI DANNO EMERGENTE

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1 IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE E IL NESSO CAUSALE di GIANLUIGI MORLINI di Giudice Tribunale di Piacenza e ex Giudice Tribunale di Ivrea!!! Ivrea, 16 marzo 2012

2 PREMESSE Figura da tempo elaborata in Francia, nel nostro sistema è forma di danno solo recentemente esplorata. E discussa la stessa nozione di chance, che in prima battuta dobbiamo limitarci a definire come occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell incremento di un utilità o della sua mancata diminuzione. Per predicarne la risarcibilità, va necessariamente distinta dall aspettativa di fatto (che invece Busnelli, in uno studio del 1965, faceva coincidere con la chance): Cass. n. 3999/2003.

3 LA TESI ONTOLOGICA DI DANNO EMERGENTE Per la tesi cosiddetta ontologica, la chance è un danno emergente comunque attuale e concreto, trattandosi di bene suscettibile di valutazione patrimoniale in sé e per sé: viene così risarcita la perdita della mera opportunità, possibilità ed anche solo speranza, di conseguire un utilità, con la conseguenza che la probabilità di verificazione dell utilità incide solo sul quantum risarcitorio, non sull an (Chindemi).

4 Ciò è stato sostenuto inizialmente dalla Sezione Lavoro della Cassazione per risarcire i dipendenti illegittimamente esclusi dalla partecipazione ad un concorso interno (tra le più recenti, Cass. n. 5119/2010 e Cass. n /2007), ma il principio è poi stato utilizzato anche dalla maggioranza delle sentenze civili (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n /2008 est. Frasca, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2006, Cass. n. 1752/2005, Cass. n. 4400/2004 est. Segreto, Cass. n /2003).

5 La qualificazione della chance come danno emergente comporta la divaricazione dal nesso causale: la prova della chance non attiene più al nesso eziologico tra condotta ed evento, ma riguarda la consistenza percentuale di un bene già presente nel patrimonio del soggetto. Quindi, la perdita di chance opera sul danno e Quindi, la perdita di chance opera sul danno e non sul nesso causale, che va accertato nella sua interezza: va prima accertato il nesso causale tra lesione e perdita di opportunità favorevole, poi la ragionevole probabilità della verificazione del danno inteso come perdita chance (Chindemi).

6 (Il nesso causale civile) Un recente orientamento della Cassazione civile (mutuato dalla sezione lavoro, inizialmente trasposto solo a livello di terza sezione in tema di responsabilità medica, ma poi convalidato anche dalle Sezioni Unite) apertamente abbandona l impostazione della sentenza Franzese Sez. Un. n /2002, riproponendo la categoria delle serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno.

7 In particolare, la Suprema Corte ora differenzia la causalità civile da quella penale, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del più probabile che non, mentre nel processo penale opera la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (per gli inglesi, all-or-nothing ), stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile (Cass. civ. nn. 4400/2004, 7997/2005, 1755/2006, 19047/2006, 6129/2007, 9238/2007, 21619/2007, 15986/2008, 23676/2008, 975/2009, 10285/2009, 10741/2009, 16123/2010, 3847/2011; Cass. Sez. Un. nn. 576/2008, 577/2008, 581/2008, 582/2008, 584/2008, 27337/2008, 6045/2010).

8 Parimenti, anche la Corte di Giustizia è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (Corte Giust. 3/7/2006 cause riunite C-295/04 e C-298/04, nonché Corte Giust. 15/2/2005 causa C-12/03, entrambe in tema di tutela della concorrenza).

9 LE CRITICHE ALLA TESI ONTOLOGICA La tesi ontologica della chance come danno emergente semplifica certamente l opera del Giudice e facilita la soluzione delle controversie. Tuttavia, si è obiettato che (Gazzoni, Rossetti): si compie un escamotage per ammettere la risarcibilità di un danno il cui nesso causale rispetto alla condotta non è certo; si considera un bene suscettibile di valutazione economica ciò che non ha utilità in sé; si cade in contraddizione logica allorquando, per non effettuare risarcimenti futili, si chiede di dimostrare che la possibilità di raggiungere il risultato è seria e non simbolica.

10 LA TESI EZIOLOGICA DEL LUCRO CESSANTE Per tali motivi, l opposta tesi cosiddetta eziologica parla di chance assimilabile al lucro cessante, nel senso che la risarcibilità è ammessa solo quando l occasione perduta si presentava, se valutata con prognosi postuma, assistita da considerevoli possibilità di successo, ragionevole probabilità di verificarsi (in questi termini, Cass. n /2010, Cass. n /2010, Cass. n. 1767/2009, Cass. n. 4052/2009, Cass. n /2008, Cass. n /2007, Cass. n /2003, Cass. n. 9598/1998, Cass. n. 6506/1985 che parla di possibilità superiore al 50%), da scrutinarsi anche in base a presunzioni.

11 La chance non è infatti vista come una utilità in sé (ed infatti non si può cedere, donare o vendere), ma utile solo in quanto realizzata, e la sua perdita non si distingue dalla perdita del risultato finale auspicato: sostenere che essa costituisce un bene autonomo, vorrebbe dire creare un bene che per il diritto rileva solo se leso (Rossetti).

12 Quindi: La perdita di chance non costituisce la perdita di un bene patrimoniale, ma soltanto l annullamento di un presupposto necessario per il conseguimento del bene sperato, ed il danno si identifica con il quantum lucrari potui. La chance è allora un criterio di verifica della sussistenza del legame eziologico tra la condotta impeditiva e la verificazione del danno patito inteso quale perdita del risultato finale, ed assurge quindi a strumento per dimostrare in modo meno rigoroso il nesso causale.

13 UNA POSSIBILE SOLUZIONE RICOSTRUTTIVA Probabilmente, le due tesi colgono ciascuna un pezzo di verità, ed è forse possibile perseguire una tesi intermedia, che vede come lucro cessante la definitiva perdita del bene ultimo avuto di mira a causa del comportamento altrui; e vede invece come danno emergente la perdita di chance di raggiungere il risultato sperato.

14 Deve infatti tenersi conto che la domanda per perdita di chance è ontologicamente diversa da quella di risarcimento del danno futuro da mancato raggiungimento del risultato sperato, e la prima nemmeno può essere considerata un minus della seconda, cambiando causa petendi (possibilità di conseguire risultato-risultato) e petitum (risarcimento commisurato a perdita-perdita).

15 Infatti: per un verso cambia la stessa collocazione logicogiuridica dell accertamento probabilistico, atteso che nel primo caso le chances sono l oggetto della perdita e quindi del danno, mentre nel danno futuro substanziano il nesso causale tra comportamento e danno; per altro verso cambia l onere della prova per la parte, che nella lesione di chances riguarda la perdita di una probabilità non trascurabile di raggiungere il risultato, mentre nel danno futuro riguarda il fatto che, ove fosse stato tenuto il comportamento legittimo, il risultato sarebbe stato raggiunto. (Cfr. Cass. n. 4440/2004 con riferimento a distinzione tra domanda di risarcimento per diminuzione speranza di sopravvivenza e risarcimento per morte; Cass. n. 852/2006, Cass. n. 123/2003, Cass. n. 734/2002 per distinzione tra mancata partecipazione a concorso e mancata promozione).

16 Vi è insomma un doppio binario due dimensioni di analisi del rapporto causale rilevanti ai fini civilistici: la causalità civile ordinaria, attestata sul versante del più probabile che non, che ha per oggetto il danno per la perdita del bene leso; e la causalità da perdita di chance, attestata sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato, da intendersi come sacrificio della possibilità di conseguirlo (Cass. n /2007 est. Travaglino, che completa il percorso iniziato da Cass. n. 4440/2004. Di mera possibilità parla anche Cass. n /2011). Nel primo caso, il risarcimento è integrale con riferimento al bene leso; nel secondo caso è parametrato percentualmente sulla chance persa (Bona).

17 Ciò sembra confermato anche da una più recente pronuncia di legittimità, che ritiene necessario, ai fini del risarcimento del danno futuro, una diminuzione patrimoniale come naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità e di regolarità dello sviluppo causale, fondato sulle circostanze del caso concreto (Cass. n /2010 est. Amatucci).

18 IL RISARCIMENTO Il risarcimento da lesione di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, presuppone l onere di provare, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev essere conseguenza diretta e immediata (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n /2008, Cass. n /2008, Cass. n /2008, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2007).

19 La perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. L idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla (Cass. n /2008, rel. Frasca).

20 Integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita, nonché la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più rispetto a quelli poi effettivamente vissuti (sempre Cass. n /2008).

21 In conclusione: Il danno è commisurato, pur se non identificato, nella perdita dei vantaggi, in ragione del grado di probabilità, ed è anche possibile la liquidazione equitativa ex art c.c. (Cass. n /2010, Cass. n /2008 e Cass. n /2006). La fonte del danno è extracontrattuale ex art c.c. o contrattuale ex art c.c. Trattasi di debito di valore, non valuta.

22 (La valutazione equitativa ex art. 1226) La valutazione equitativa del danno ex art c.c. rientra nei poteri discrezionali che il Giudice, in presenza delle condizioni richieste dal citato articolo, può esercitare senza necessità di richiesta della parte (Cass. n. 2706/2004). Tuttavia, tale forma di liquidazione non può essere ammessa per ovviare all inadempimento della parte agli oneri probatori di dar prova dell esistenza di un danno risarcibile, ma solo quando sia particolarmente difficoltosa, pur se non necessariamente impossibile, la precisa determinazione di danno comunque già dimostrato nella sua esistenza (ex pluribus e solo tra le più recenti, Cass. n /2009, Cass. n. 7306/2009, Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 4052/2009).

23 COSA CAMBIA DOPO SAN MARTINO? Dopo le sentenze di Cass. Sez. Un /2008, che non si sono in nessun passaggio riferite al danno da perdita di chance: 1) esso va inquadrato, alla stregua dei principi generali, come aspetto del danno non patrimoniale, ove vige il principio di tipicità; o come voce di danno patrimoniale, ove vige il principio di atipicità; 2) è pacifico che anche il danno non patrimoniale è dannoconseguenza, e come tale va provato; 3) a livello processuale, essendo stato ricostruito il danno non patrimoniale come categoria unitaria, ora forse la lesione di chance non patrimoniale può essere liquidata d ufficio dal Giudice ove siano stati dedotti i presupposti, anche in mancanza di specifica domanda ed in presenza di una mera domanda risarcitoria del danno non patrimoniale (Chindemi).

24 LA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE A) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE Precontrattuale del datore per mancata assunzione (Cass. Lav. n. 7745/2002); Da sinistro stradale (Trib. Piacenza n. 11/2011 e 448/2011); Da erroneo protesto di assegno; Per perdita di chance lavorative derivante dall attribuzione di un voto di laurea non conforme; Per la perdita di possibilità dell Erario di un esito positivo di un giudizio tributario.

25 B) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Per illecita esclusione da una manifestazione sportiva; Per mancata promozione a seguito di una procedura valutativa (Cass. n. 1715/2009, Cass. n /2006, Cass. n /2001; Cass. n. 852/2006 distingue i due casi di mera chance e conseguimento risultato); Per demansionamento (Cass. n. 3082/2004); Per mobbing.

26 C) RESPONSABILITÀ DELLA PA (anche per lesione interessi legittimi: Cass. nn. 7228/2006 e 17940/2003) per atto illegittimo; per appalti pubblici; per legge Pinto.

27 D) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Dell avvocato (per mancato esercizio del diritto nei termini di prescrizione o decadenza, nullità della notifica, mancata proposizione di richieste istruttorie, scadenza dei termini di impugnazione. Sono però richieste almeno serie ed apprezzabili probabilità di successo: Cass. nn. 1286/1998, 722/1999, 2836/2002, 9328/2007, 12354/2009). Del commercialista (Cass. nn /2001, 22026/2004). Del medico (ipotesi più comune, con riferimento ad omessa-ritardata-errata diagnosi di un processo morboso ineluttabilmente infausto, ovvero di errata o non ottimale terapia, ciò che lede la chance di vivere quantitativamente più a lungo o qualitativamente meglio, e lede altresì la possibilità di decidere che fare nel poco tempo che rimane da vivere: Cass. n /2008).

28 (La responsabilità medica) La responsabilità della casa di cura o ente ospedaliero è contrattuale, insorgendo, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. La responsabilità dell'ente nei confronti del paziente può conseguire all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art cc), nonché dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario (art cc), pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata e l organizzazione aziendale, non rilevando che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente (Cass. n /2008, Cass. n /2007, Cass. n /2006, Cass. n. 1698/2006).

29 L applicazione del principio posto in termini generali da Cass. Sez. Un. n /2001 in tema di responsabilità contrattuale alla responsabilità medica, porta a ritenere che il paziente deve provare l esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l insorgenza di nuove patologie per effetto dell intervento, restando a carico del sanitario o dell ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Sez. Un. n /2008; conforme la successiva Cass. n /2009).

30 Parimenti, è pacifico che nel rapporto medicopaziente, grava sul primo l onere della prova di avere compiutamente raccolto il consenso informato del secondo in merito alle conseguenze, purché non del tutto anomale, della terapia o dell intervento (Cass. n. 2847/2010, Cass. n /2009), e la violazione del dovere informativo sussiste anche nel caso di sottoscrizione di un modulo generico (Cass. n /2008). Si ha mutatio libelli se nell atto introduttivo si fonda la domanda sulla colpa professionale, ed in corso di causa si deduce invece il difetto del consenso informato (Cass. n /2007).

31 La mancata acquisizione del consenso informato determina la lesione del diritto all autodeterminazione del paziente: tuttavia, il risarcimento in tal caso è subordinato non solo alla verificazione di un danno alla salute, ancorché la prestazione sia stata correttamente eseguita; ma anche, come in ogni valutazione controfattuale ipotetica, alla verificazione che la condotta omessa avrebbe evitato l evento, tramite la prova, eventualmente presuntiva, da parte del paziente, del fatto che, se correttamente informato in ordine alle conseguenze possibili, avrebbe rifiutato l intervento dal quale è poi incolpevolmente derivato lo stato patologico (Cass. n. 2847/2010, est. Amatucci rel. Petti; contra Cass. n. 5444/2006, Cass. n. 9705/1997, Cass. n. 9374/1997, che ritengono come la mancanza del consenso informato sia di per sé sufficiente a giustificare il risarcimento del danno nel caso di effetti lesivi preventivabili, pur se l intervento è stato correttamente eseguito).

32 Similmente, ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito correttamente, si sia concluso con esito fausto, nel senso che ne è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo del reato di lesioni volontarie che sotto quello del reato di violenza privata (Cass. Pen. Sez. Un. n. 2437/2008).

33 L obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non, che abbia concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto: ne consegue che in caso di violazione dell obbligo informativo, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso della struttura nel caso fosse stato adeguatamente informato, delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento informative rispondono in solido medico e struttura (Cass. n. 3847/2011).

34 E discusso se anche la sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 2 cpp, produce nel giudizio civile gli effetti preclusivi di cui all art. 652 cpp: Fornisce una risposta negativa la Cassazione civile, sul presupposto che il giudicato penale produce gli effetti preclusivi solo quando contiene un effettivo accertamento dell insussistenza del fatto o dell impossibilità di attribuirlo all'imputato, non anche quando l assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o all attribuibilità di esso all imputato ex art. 530 comma 2 cpp (Cass. nn. 5376/2010, 22883/2007, 20325/2006, 9235/2006, 7765/2003, 3330/1998, 11162/1996). Di diverso avviso è la Cassazione penale, sul presupposto che l articolo 652 cpp non distingue tra le diverse formule di assoluzione (Cass. pen. n. 852/2008; sostanzialmente nello stesso senso anche Cass. Pen. Sez. Un. n. 2110/1995 e Cass. Pen. n /2007, che ritengono inammissibile per mancanza di interesse un appello avverso una sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 2 cpp).

35 GRAZIE DELL ATTENZIONE! GIANLUIGI MORLINI Giudice Tribunale di Piacenza e ex Giudice Tribunale di Ivrea!!!

36 Sent. / REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cont. / Cron. Rep. TRIBUNALE DI PIACENZA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. ATTORE: Conclusioni: Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il Depositata il Il Cancelliere CONVENUTO: Conclusioni: Oggetto: CONVENUTI: 1

37 FATTO Parte attrice chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 25/7/2002, nel quale è stata investita, mentre procedeva a piedi sul ciglio di una strada, da una vettura di 50 cm3 condotta da Molinari Antonio ed assicurata da La Previdente s.p.a. Resistono Molinari e La Previdente, sostanzialmente contestando il quantum della richiesta risarcitoria. In corso di causa, a seguito del decesso del signor Molinari, la procedura è stata interrotta è poi riassunta nei confronti degli eredi, id est Molinari Giovanna, Molinari Enrico, Molinari Ivana, Molinari Giovanni, Molinari Giuseppina, Lavezzi Maria Elena, Lavezzi Laura, Lavezzi Francesco, rimasti contumaci. La causa è istruita con una CTU medico-legale, affidata al dottor Mulazzi, sulla persona dell attrice. DIRITTO a) L esclusiva responsabilità del Molinari nella causazione del sinistro emerge con tutta evidenza dalle risultanze istruttorie. Invero, due tra i testi escussi hanno assistito al sinistro ed hanno confermato quanto dedotto dall attrice, cioè che la Vandin procedeva a piedi proprio sul ciglio della strada dopo le strisce laterali, in modo da non occupare la carreggiata (teste Remisova); che il Molinari, a bordo del suo piccolo mezzo motorizzato, l ha investita, ed è poi sceso dall autovettura scusandosi per l accaduto e spiegando che, a causa dei suoi gravi problemi agli occhi, non aveva visto la Vandin (testi Remisova e Cavazzuti); che il Molinari, al momento del sinistro, non aveva una traettoria proprio rettilinea ed era molto sulla destra (teste Cavazzuti), ed era 2

38 forse addirittura ubriaco, in quanto barcollava e puzzava di alcol (teste Remisova). D altronde, ha poi anche ritenuto il CTU che le stesse lesioni lamentate dall attrice e descritte in sede di pronto soccorso, sono del tutto compatibili con la dinamica descritta (cfr. pag. 5 perizia). Consegue, in conclusione sul punto, che in ragione dell integrale responsabilità del Molinari, gli eredi dello stesso, in solido con l assicurazione, devono essere condannati al risarcimento del danno subito dall attrice. b) Muovendo alla quantificazione di tale danno, quello non patrimoniale può essere conteggiato sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato. Ha sul punto spiegato il perito che le lesioni subite dall attrice consistono nel 11% di danno biologico permanente, in 30 giorni di ITT, in 30 giorni di ITP al 50% ed in altri 30 giorni di ITP al 25% (pag. 8 perizia). Pertanto, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all attualità, che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, tenuto conto di un età di 46 anni al momento del sinistro, spetta alla ricorrente un complessivo risarcimento per danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza morale ed esistenziale, di (ed in particolare, per danno biologico permanente; sulla base teorica di euro 100 giornaliere, somma ricompresa tra quella minima di 88 e massima di 132 previste, per ITT, per ITP al 50%, 750 per ITP al 25%). 3

39 Su tale somma capitale, che integra all evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 25/7/2002, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, id est il 1/10/2006. c) Circa il danno patrimoniale emergente, in accoglimento della domanda deve essere riconosciuta la complessiva somma di 1.574,33 per spese mediche sopportate (cfr. all fascicolo attoreo), oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda, radicata con la notifica dell atto di citazione il 19/12/2002. d) Quanto alla complessa tematica del danno patrimoniale da lucro cessante, si osserva che sono tre le circostanze fattuali rilevanti. Da una prima angolazione, l istruttoria esperita ha consentito di evincere che la Vandin, prima del sinistro, aveva svolto l attività di cuoca stagionale, in modo molto saltuario e nel solo periodo estivo degli anni dal 1997 al 2000; mentre al momento del sinistro, nel 2002, non svolgeva alcuna attività. In particolare, il teste Bianchi ha riferito che l attrice aveva lavorato nel suo ristorante negli anni dal nel periodo estivo, ricevendo 400 mila lire mensili, circostanza sostanzialmente confermata anche dai testi Cavazzuti, madre del Bianchi, e Perotti, marito dell attrice; e la teste Brunello ha riferito che l attrice aveva lavorato nel proprio ristorante solamente nell estate

40 Ciò posto e da una seconda angolazione, ha accertato il CTU che le conseguenze del sinistro, comportando una indubbiamente ridotta autonomia nella stazione eretta (pag. 7 perizia) e perdippiù riferendosi ad un soggetto obeso e diabetico (cfr. pag. 7 e 8 perizia) e con ginocchia aventi lieve varismo (pag. 5 perizia), incidono negativamente sulla capacità lavorativa specifica di cuoca stagionale, pur se non è molto agevole indicare una percentuale di tale invalidità, che va quindi apprezzata con criterio equitativo (pag. 8 perizia). Da un terzo ed ultimo punto di vista, va evidenziato che, a seguito dell infortunio, la Vandin non ha più svolto l attività di cuoca stagionale, né altra attività (cfr. deposizioni testi Bianchi, Cavazzuti e Perotti), posto che la posizione eretta tenuta in modo prolungato le provoca sofferenza (cfr. deposizione teste Perotti). d1) Ciò premesso in linea di fatto, ritiene il Giudice che la domanda dell attrice di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, vada scrutinata sotto il profilo della lesione di chance. E noto che la chance, figura da tempo elaborata in altri ordinamenti quali quello francese, nel nostro sistema giuridico è una forma di danno solo recentemente esplorata, che può essere definita come occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell incremento di un utilità o della sua mancata diminuzione, e che ovviamente va distinta dalla mera aspettativa di fatto (Cass. n. 3999/2003). Restano discussi, peraltro, la natura del danno da perdita di chance, e conseguentemente i parametri necessari per la sua risarcibilità. In particolare, per la tesi cosiddetta ontologica, la chance deve intendersi riferita ad un danno emergente comunque attuale e concreto, trattandosi di bene suscettibile di valutazione patrimoniale in sé e per sé: viene così risarcita la perdita 5

41 della mera opportunità, possibilità ed anche solo speranza, di conseguire un utilità, con la conseguenza che la probabilità di verificazione dell utilità incide solo sul quantum risarcitorio, non sull an. Ciò è stato sostenuto inizialmente dalla Sezione Lavoro della Cassazione per risarcire i dipendenti illegittimamente esclusi dalla partecipazione ad un concorso interno (tra le più recenti, Cass. n /2007), ma il principio è stato utilizzato anche dalla maggioranza delle sentenze civili (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n /2008 est. Frasca, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2006, Cass. n. 1752/2005, Cass. n. 4400/2004 est. Segreto, Cass. n /2003). La qualificazione della chance come danno emergente comporta la divaricazione dal nesso causale: la prova della chance non attiene più al nesso eziologico tra condotta ed evento, ma riguarda la consistenza percentuale di un bene già presente nel patrimonio del soggetto. Quindi, la perdita di chance opera sul danno e non sul nesso causale, che va accertato nella sua interezza: va prima accertato il nesso causale tra lesione e perdita di opportunità favorevole, poi la ragionevole probabilità della verificazione del danno inteso come perdita chance. E stato però obiettato che, così facendo, per un verso si compie un escamotage per ammettere la risarcibilità di un danno il cui nesso causale rispetto alla condotta non è certo; per altro verso, si considera un bene suscettibile di valutazione economica ciò che non ha utilità in sé; da ultimo, si cade in contraddizione logica allorquando, per non effettuare risarcimenti futili, si chiede di dimostrare che la possibilità di raggiungere il risultato è seria e non simbolica, ciò che non dovrebbe essere laddove la chance fosse un bene in sé già presente nel patrimonio. 6

42 Per tali motivi, una diversa linea ricostruttiva, conosciuta come tesi eziologica, parla di chance in termini di lucro cessante, nel senso che ne ammette la risarcibilità solo quando l occasione perduta si presentava, se valutata con prognosi postuma, assistita da considerevoli possibilità di successo o ragionevole probabilità di verificarsi (in questi termini, Cass. n /2010, Cass. n /2010, Cass. n. 1767/2009, Cass. n. 4052/2009, Cass. n /2008, Cass. n /2007, Cass. n /2003, Cass. n. 9598/1998), da scrutinarsi anche in base a presunzioni. La chance non è infatti vista come una utilità in sé -ed infatti non si può cedere, donare o vendere- ma utile solo in quanto realizzata, e la sua perdita non si distingue dalla perdita del risultato finale auspicato: sostenere che essa costituisce un bene autonomo, vorrebbe dire creare un bene che per il diritto rileva solo se leso. Quindi, la perdita di chance non costituisce la perdita di un bene patrimoniale, ma soltanto l annullamento di un presupposto necessario per il conseguimento del bene sperato, ed il danno si identifica con il quantum lucrari potui; la chance è allora un criterio di verifica della sussistenza del legame eziologico tra la condotta impeditiva e la verificazione del danno patito inteso quale perdita del risultato finale, ed assurge quindi a strumento per dimostrare in modo meno rigoroso il nesso causale. Ciò posto, ritiene questo Giudice come ciascuna di queste due tesi colga una parte di verità, e sia quindi necessario perseguire una tesi intermedia, che vede come lucro cessante il danno futuro derivante dalla definitiva perdita, a causa del comportamento altrui, del bene ultimo avuto di mira; e vede invece come danno emergente la chance in senso stretto, cioè la lesione della possibilità di raggiungere il risultato sperato. 7

43 Deve infatti tenersi conto che la domanda per perdita di chance è ontologicamente diversa da quella di risarcimento del danno futuro da mancato raggiungimento del risultato sperato, e la prima nemmeno può essere considerata un minus della seconda, mutando la causa petendi (possibilità di conseguire risultato nella chance, assenza di risultato nel danno futuro) ed il petitum (risarcimento commisurato a perdita nella chance, perdita tout court nel danno futuro). Infatti, per un verso cambia la stessa collocazione logico-giuridica dell accertamento probabilistico, atteso che nel primo caso le chances sono l oggetto della perdita e quindi del danno, mentre nel danno futuro substanziano il nesso causale tra comportamento e danno; per altro verso cambia l onere della prova per la parte, che nella lesione di chances riguarda la perdita di una probabilità non trascurabile di raggiungere il risultato, mentre nel danno futuro riguarda il fatto che, ove fosse stato tenuto il comportamento legittimo, il risultato sarebbe stato raggiunto. Questo, tra l altro, è l approdo al quale è giunto anche la più attenta giurisprudenza di legittimità, che ha lucidamente distinto tra chance e danno futuro sia in materia di responsabilità medica, differenziando la domanda di risarcimento per diminuzione della speranza di sopravvivenza, dalla domanda di risarcimento per morte (Cass. n. 4400/2004; cfr. anche Cass. n /2008 circa la ritardata diagnosi comportante la lesione di chance di vivere quantitativamente più a lungo o qualitativamente meglio, nonché di decidere che fare nel poco tempo che rimane da vivere); sia in materia lavoristica, differenziando il danno da mancata partecipazione ad un concorso, dal danno da mancata promozione in esito a tale concorso (Cass. n. 852/2006, Cass. n. 123/2003, Cass. n. 734/2002). 8

44 Detta distinzione, ad avviso di questo Giudice, è una conseguenza necessitata a seguito del reveriment recentemente operato dalla Cassazione civile - mutuato dalla sezione lavoro, inizialmente trasposto solo a livello di terza sezione in tema di responsabilità medica, ma poi convalidato anche dalle Sezioni Unite- che in materia di nesso causale apertamente abbandona l impostazione penalistica della sentenza Franzese Sez. Un. n /2002, riproponendo la categoria delle serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno. In particolare, la Suprema Corte ora differenzia la causalità civile da quella penale, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del più probabile che non, mentre nel processo penale opera la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile (Cass. civ. nn. 4400/2004, 7997/2005, 1755/2006, 19047/2006, 6129/2007, 9238/2007, 21619/2007, 576/2008, 15986/2008, 23676/2008, 975/2009, 10285/2009, 10741/2009; Cass. Sez. Un. nn. 576/2008, 581/2008, 582/2008, 584/2008, 27337/2008); ed anche la stessa Corte di Giustizia è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (Corte Giust. 3/7/2006 cause riunite C-295/04 e C-298/04, nonché Corte Giust. 15/2/2005 causa C-12/03, entrambe in tema di tutela della concorrenza). A seguito di tale nuova nozione della causalità civilistica e della ricostruzione dl nesso causale ordinario sulla base della mera probabilità e non già della certezza, è stato acutamente osservato che vi è un doppio binario causale, due dimensioni di analisi del rapporto causale rilevanti ai fini civilistici: la causalità civile ordinaria, attestata sul versante del più probabile che non, che ha per oggetto il danno per 9

45 la perdita del bene leso; e la causalità da perdita di chance, attestata sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato, da intendersi come sacrificio della possibilità di conseguirlo (Cass. n /2007, est. Travaglino). Nel primo caso, il risarcimento è integrale con riferimento al bene leso; nel secondo caso è parametrato percentualmente sulla chance persa. Il risarcimento da lesione di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, presuppone allora l onere di provare, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev essere conseguenza diretta e immediata (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n /2008, Cass. n /2008, Cass. n /2008, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2007). Peraltro, la perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. L idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla (Cass. n /2008, est. Frasca). 10

46 d2) Quanto sopra offre le coordinate per la soluzione del caso che qui occupa. Come più sopra argomentato, è provato che la Vandin, all epoca quarantaseienne, aveva lavorato come cuoca stagionale nel periodo estivo per soli tre anni prima dell infortunio, e non lavorava al momento dell infortunio stesso; che detto infortunio ha reso impossibile l attività di cuoca stagionale; che dopo l infortunio, la Vandin non ha più svolto l attività di cuoca. Sulla base di queste circostanze fattuali, non vi è forse prova di un danno patrimoniale futuro da lucro cessante per l attrice, non potendosi formulare un giudizio prognostico circa il fatto che la Vandin -si ribadisce: all epoca del sinistro quarantaseienne, non occupata da un biennio e con soli tre anni di attività lavorativa stagionale alle spalle- avrebbe più probabilmente che non continuato a lavorare. Vi è però certamente una lesione di chance, nel senso sopra illustrato da Cass. n /2008, della possibilità di consecuzione del vantaggio derivante dallo svolgimento di attività professionale di cuoca stagionale, impedita invece dagli esiti del sinistro. E la quantificazione di tale danno ben può essere fatta in via equitativa (cfr. sempre Cass. n /2008), senza neppure la necessità della richiesta di parte laddove si sia in presenza delle condizioni richieste dall articolo 1226 c.c. (Cass. n. 2706/2004). In ragione di ciò, tenuto conto dell attività di cuoca stagionale svolta solo in un triennio e per pochi mesi all anno, con un compenso dieci anni orsono di mensili; tenuto altresì conto della non occupazione e di un età di quarantasei anni al momento del sinistro; stimasi equo, ex art c.c., individuare il danno da perdita di chance patrimoniale in all attualità (somma 11

47 ragionevolmente dovuta per l attività nel trimestre estivo per circa tre anni), oltre interessi moratori dalla sentenza al saldo. e) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice. Nella liquidazione degli onorari, peraltro, deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n /2007). Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta. Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all udienza del 21/12/2010, ed alla successiva udienza del 11/1/2011 è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. P.Q.M. il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nella contumacia degli eredi Molinari, ogni diversa istanza disattesa - condanna La Previdente s.p.a., Molinari Giovanna, Molinari Enrico, Molinari Ivana, Molinari Giovanni, Molinari Giuseppina, Lavezzi Maria Elena, Lavezzi Laura, Lavezzi Francesco, in solido tra loro, a pagare a Vandin Enrica oltre interessi legali dal 1/10/2006 al saldo; 12

48 1.574,33 oltre interessi legali dal 19/12/2002 al saldo; oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; - condanna La Previdente s.p.a., Molinari Giovanna, Molinari Enrico, Molinari Ivana, Molinari Giovanni, Molinari Giuseppina, Lavezzi Maria Elena, Lavezzi Laura, Lavezzi Francesco, in solido tra loro, a rifondere a Vandin Enrica le spese di lite del presente giudizio, che liquida in per diritti ed onorari, 480 per rimborsi, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP; - pone definitivamente a carico di La Previdente s.p.a., Molinari Giovanna, Molinari Enrico, Molinari Ivana, Molinari Giovanni, Molinari Giuseppina, Lavezzi Maria Elena, Lavezzi Laura, Lavezzi Francesco, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 19/10/2004. Piacenza, 11/1/2011 Il Giudice dott. Gianluigi MORLINI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria il. IL CANCELLIERE 13

49 Tribunale di Piacenza; sentenza 11/1/2011, n. 11/2011; Vandin (avv. Cornelio e Losi) c. eredi Molinari (contumaci) e Milano assicurazioni s.p.a. (avv. Maestri) La chance è una forma di danno che può essere definita come occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell incremento di un utilità o della sua mancata diminuzione, diversa dalla mera aspettativa di fatto. La domanda per perdita di chance va distinta da quella di danno futuro, posto che la prima riguarda la perdita della possibilità di raggiungere il risultato sperato ed attiene al danno emergente, mentre la seconda riguarda il mancato raggiungimento del risultato ed attiene al lucro cessante. La perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione: l idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla. 14

50 Sent. / REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cont. / Cron. Rep. TRIBUNALE DI PIACENZA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. ATTORE: Conclusioni: Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il Depositata il CONVENUTO: Conclusioni: Il Cancelliere CONVENUTO: Contumace: Oggetto: CONVENUTO: Contumace: 1

51 FATTO Oggetto di causa è la domanda risarcitorie formulata dall attore in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale intercorso con l autovettura di proprietà di Luzi, condotta da Ndogaj ed assicurata da Fondiaria. Nella contumacia di Luzi e Ndogaj, la controversia è istruita con una CTU medicolegale affidata la dottoressa Capra, nonché con l escussione del teste Orcesi. DIRITTO 1) La ricostruzione del sinistro, la statuizione circa l integrale responsabilità dei convenuti e la liquidazione delle singole voci di danno per un totale di ,79, è già stata operata dalla dettagliatissima ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. ratione temporis vigente (il presente procedimento è infatti stato iniziato prima dell entrata in vigore della L. n. 51/2006, e quindi non sono applicabili le modifiche introdotte da tale norma), depositata dal precedente giudice istruttore il 12/6/2008. Tale provvedimento, da intendersi qui richiamato, è stato nel suo complesso esplicitamente condiviso dalla difesa dell attore, che si è limitata a contestare la mancata liquidazione del danno esistenziale e del danno patrimoniale da lucro cessante (cfr. verbale udienza 23/9/2008); e non è stato oggetto di alcuna esplicita censura da parte della difesa del convenuto (cfr. sempre verbale 23/9/2008). Questo giudice, in ragione dell intrinseca persuasività dell ordinanza anticipatoria e comunque dell assenza di ulteriori elementi di valutazione proposti dalle parti, ritiene di conformarsi all ordinanza stessa, con le sole e limitate puntualizzazioni di cui infra relativamente ai due rilievi mosso dalla difesa attorea. 2

52 Da una prima angolazione, correttamente non è stata liquidata alcuna specifica somma a titolo di danno esistenziale, con ciò anticipando la di poco successiva pronuncia di Cass. Sez. Un. n /2008, che ha escluso l autonoma configurazione di tale voce di danno ed ha invece ritenuto l unitarietà della categoria del danno non patrimoniale; 2) Circa invece il danno patrimoniale da lucro cessante, si osserva che dall istruttoria esperita è emerso come, prima del sinistro, il Lo Magno stava trattando, con l Assicurazione nella quale già lavorava, per divenire socio dell Agenzia di Piacenza-Giardino; e come, dopo il sinistro ed a causa delle rilevate lesioni subite e della lunga incapacità temporanea, ogni trattativa è stata interrota (cfr. deposizione teste Orcesi). Ciò premesso in linea di fatto, ritiene il Giudice che la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, vada scrutinata sotto il profilo della lesione di chance, negli stessi termini del caso recentemente affrontato da questo stesso Tribunale con la pronuncia n. 11/2011. E noto che la chance, figura da tempo elaborata in altri ordinamenti quali quello francese, nel nostro sistema giuridico è una forma di danno solo recentemente esplorata, che può essere definita come occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell incremento di un utilità o della sua mancata diminuzione, e che ovviamente va distinta dalla mera aspettativa di fatto (Cass. n. 3999/2003). Restano discussi, peraltro, la natura del danno da perdita di chance, e conseguentemente i parametri necessari per la sua risarcibilità. In particolare, per la tesi cosiddetta ontologica, la chance deve intendersi riferita ad un danno emergente comunque attuale e concreto, trattandosi di bene 3

53 suscettibile di valutazione patrimoniale in sé e per sé: viene così risarcita la perdita della mera opportunità, possibilità ed anche solo speranza, di conseguire un utilità, con la conseguenza che la probabilità di verificazione dell utilità incide solo sul quantum risarcitorio, non sull an. Ciò è stato sostenuto inizialmente dalla Sezione Lavoro della Cassazione per risarcire i dipendenti illegittimamente esclusi dalla partecipazione ad un concorso interno (tra le più recenti, Cass. n. 5119/2010 e Cass. n /2007), ma il principio è stato utilizzato anche dalla maggioranza delle sentenze civili (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n /2008 est. Frasca, Cass. n /2007, Cass. n /2007, Cass. n /2006, Cass. n. 1752/2005, Cass. n. 4400/2004 est. Segreto, Cass. n /2003). La qualificazione della chance come danno emergente comporta la divaricazione dal nesso causale: la prova della chance non attiene più al nesso eziologico tra condotta ed evento, ma riguarda la consistenza percentuale di un bene già presente nel patrimonio del soggetto. Quindi, la perdita di chance opera sul danno e non sul nesso causale, che va accertato nella sua interezza: va prima accertato il nesso causale tra lesione e perdita di opportunità favorevole, poi la ragionevole probabilità della verificazione del danno inteso come perdita chance. E stato però obiettato che, così facendo, per un verso si compie un escamotage per ammettere la risarcibilità di un danno il cui nesso causale rispetto alla condotta non è certo; per altro verso, si considera un bene suscettibile di valutazione economica ciò che non ha utilità in sé; da ultimo, si cade in contraddizione logica allorquando, per non effettuare risarcimenti futili, si chiede di dimostrare che la possibilità di raggiungere il risultato è seria e non simbolica, ciò 4

54 che non dovrebbe essere laddove la chance fosse un bene in sé già presente nel patrimonio. Per tali motivi, una diversa linea ricostruttiva, conosciuta come tesi eziologica, parla di chance in termini di lucro cessante, nel senso che ne ammette la risarcibilità solo quando l occasione perduta si presentava, se valutata con prognosi postuma, assistita da considerevoli possibilità di successo o ragionevole probabilità di verificarsi (in questi termini, Cass. n /2010, Cass. n /2010, Cass. n. 1767/2009, Cass. n. 4052/2009, Cass. n /2008, Cass. n /2007, Cass. n /2003, Cass. n. 9598/1998), da scrutinarsi anche in base a presunzioni. La chance non è infatti vista come una utilità in sé -ed infatti non si può cedere, donare o vendere- ma utile solo in quanto realizzata, e la sua perdita non si distingue dalla perdita del risultato finale auspicato: sostenere che essa costituisce un bene autonomo, vorrebbe dire creare un bene che per il diritto rileva solo se leso. Quindi, la perdita di chance non costituisce la perdita di un bene patrimoniale, ma soltanto l annullamento di un presupposto necessario per il conseguimento del bene sperato, ed il danno si identifica con il quantum lucrari potui; la chance è allora un criterio di verifica della sussistenza del legame eziologico tra la condotta impeditiva e la verificazione del danno patito inteso quale perdita del risultato finale, ed assurge quindi a strumento per dimostrare in modo meno rigoroso il nesso causale. Ciò posto, ritiene questo Giudice come ciascuna di queste due tesi colga una parte di verità, e sia quindi necessario perseguire una tesi intermedia, che vede come lucro cessante il danno futuro derivante dalla definitiva perdita, a causa del comportamento altrui, del bene ultimo avuto di mira; e vede invece come danno 5

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