C.T.A. CENTRO TURISTICO ACLI

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1 RESPONSABI LI TA' CI VILE PROFESSI ONALE Assicurato C.T.A. CENTRO TURISTICO ACLI VIA MARCORA, 18/20 P.IVA ROMA RM Durata D eco rrenza D alle o re del A nni Gio rni Scadenza A lle o re del F razio namento P remio A nticipato R amo P rima Quietanza P OLIZ Z A nr So stituisce la P o lizza N r. 1 0 Annuale Attività M assim ale RC Professionale Impresa legalmente autorizzata all'esercizio dell'attività professionale ,60 Organizzazione ed Intermediazione Sola Organizzazione Sco pe rto C o n il minimo per perso na C o n il massimo per evento 10 % 51, ,37 Rappresentanza Generale per l'italia MOD NO TS - Pagina 1 di 7

2 1. DEFINIZIONI Polizza di Responsabilità Civile Organizzatori e Intermediari di Viaggio 1.1 ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. 1.2 ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. 1.3 ATTIVITÀ PROFESSIONALE: l attività svolta dall Assicurato a carattere continuativo, abituale, remunerativo, in qualità di intermediario e/o organizzatore di viaggi/soggiorni, per la quale è in possesso di regolare autorizzazione all esercizio. 1.4 CLIENTE (CONSUMATORE): la persona che usufruisce di una delle prestazioni di organizzazione od intermediazione, sia che il contratto venga stipulato o che il prezzo venga pagato da lei o da chi per lei, sia che ne usufruisca gratuitamente. 1.5 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: il contratto con il quale l assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a tenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. 1.6 CONTRATTO DI VIAGGIO: il contratto di organizzazione e/o intermediazione. 1.7 COSE: gli oggetti materiali e gli animali. 1.8 DANNO CORPORALE: la morte e le lesioni corporali. 1.9 DANNO MATERIALE: la distruzione ed il deterioramento di cose EVENTO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione che può generare anche più sinistri FATTURATO Organizzazione: i costi complessivi sostenuti dai Clienti a fronte dei servizi erogati, comprensivi anche delle spese di viaggi aerei e delle commissioni pagate a chi di competenza. Commissioni di Intermediazione: le commissioni ricavate dalla vendita di qualsiasi servizio inerente l attività di intermediazione, escluse le eventuali commissioni relative a quei servizi costituenti i viaggi di propria organizzazione INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro INTERMEDIARIO DI VIAGGI: la persona fisica o giuridica che professionalmente assume l impegno di procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione, sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio od un soggiorno qualsiasi ORGANIZZATORE DI VIAGGI: la persona fisica o giuridica che professionalmente assume l impegno di procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisce PERDITE PATRIMONIALI: ogni danno causato a Terzi che non sia conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali PREMIO: la somma dovuta alla Società SCOPERTO: l importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che, per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall indennizzo SINISTRO: la richiesta di risarcimento conseguente ad un evento SOCIETÀ: l impresa autorizzata a norma di legge all esercizio delle assicurazioni. Nella presente polizza designa Mondial Assistance Europe n.v. 2. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 2.1 Dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Cod.Civ.). 2.2 Altre Assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod.Civ.). 2.3 Pagamento del Premio L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati. Se l Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l Assicurato paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute l Assicurato MOD NO TS - Pagina 2 di 7

3 non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze (art Cod. Civ.). I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Nelle ipotesi sopra previste il contratto è risolto di diritto se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha il diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. 2.4 Premio Premio Anticipato/Premio Minimo Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene: a) anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal seguente conteggio: 100% (Cento pro-cento) del premio ottenuto applicando ai dati forniti dall'assicurato, corrispondenti al fatturato per l'organizzazione e alle commissioni di intermediazione, l indice base per la determinazione del premio, relativo al massimale ed allo scoperto prescelti. Qualora l'importo così definito risultasse inferiore al premio minimo richiesto, sarà considerato come premio anticipato l'importo del premio minimo stesso. b) regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza Regolazione del premio a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione e semprechè in valore assoluto superiore a 51,65 (cinquantuno/65), devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di emissione della relativa appendice. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di differenza passiva, l appendice di regolazione verrà conteggiata al netto delle imposte pagate allo stato. b) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati o dell obbligo di pagamento Nel caso in cui l Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15 giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli eventi accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo e fermo il premio minimo indicato in polizza. d) Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 2.5 Pagamento Frazionato del Premio Essendosi convenuto il frazionamento del premio, resta stabilito che: in caso di evento verificatosi nelle prime frazioni contrattuali di ogni anno di assicurazione, l Assicurato si obbliga a pagare, su richiesta della Società, anche le rate di premio mancanti al compimento dell annualità entro quindici giorni dalla richiesta stessa; per il pagamento delle successive rate di premio è concesso un termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto alle ore del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti o di esigerne giudizialmente l esecuzione. 2.6 Modifiche dell Assicurazione Le variazioni e le modificazioni devono essere provate per iscritto. MOD NO TS - Pagina 3 di 7

4 2.7 Aggravamento del Rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art Cod.Civ.). 2.8 Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (art Cod.Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 2.9 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60 giorno da quello in cui l indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni dal contratto colpito dal sinistro. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto la Società mette a disposizione dell Assicurato il rateo di premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non ancora corso Proroga dell Assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell assicurazione, la stessa sarà prorogata per un ulteriore anno Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato Foro Competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l agenzia cui è assegnata la polizza Rinvio alle Norme di Legge La presente assicurazione è: disciplinata da: D.Lgs. nr /9/2005 Codice del Consumo (artt ) Legge n (CCV) Per tutto quanto non disciplinato specificamente dalle predette fonti valgono esclusivamente le norme della legislazione italiana conforme alle disposizioni del D.Lgs. nr /9/2005 Codice del Consumo e della Legge n (CCV). 3. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE 3.1 Responsabilità Civile In base alle garanzie previste e nei limiti dei massimali prescelti ed alle condizioni della presente polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese): Verso Terzi (R.C.T.), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza: a) di fatti accidentali verificatisi in relazione all esercizio dell impresa assicurata e delle attività complementari e sussidiarie; b) di fatti accidentali verificatisi in relazione alla conduzione dei fabbricati, in cui si svolge l attività dell impresa assicurata e le attività complementari e sussidiarie, e dei relativi impianti fissi ed attrezzature ivi esistenti. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La garanzia si intende inoltre estesa ai danni derivanti: c) dalla proprietà e manutenzione di insegne anche luminose, cartelli pubblicitari o striscioni, esclusi i danni alle cose sulle quali sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente sull Assicurato nella sua qualità di committente (art Cod.Civ.); MOD NO TS - Pagina 4 di 7

5 d) da lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati in cui si svolge l attività dell impresa. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente sull Assicurato nella sua qualità di committente (art Cod.Civ.); e) dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall allestimento o smontaggio di stand; f) dall impiego da parte dell Assicurato o dei suoi dipendenti di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o servizio. L assicurazione R.C.T. vale anche per: g) la responsabilità civile derivante all Assicurato in base all art Cod.Civ. per i danni che i suoi dipendenti, in occasione di lavoro o di servizio per conto dell impresa, abbiano: - causato a terzi; - provocato in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori che non siano in usufrutto o locati o intestati al P.R.A. all Assicurato, compresi i danni corporali alle persone trasportate su detti veicoli. La garanzia limitatamente ai danni alle cose è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di 258,23 per sinistro; h) la responsabilità civile personale dei dipendenti dell Assicurato, compresi quadri, dirigenti, accompagnatori e collaboratori occasionali designati dall Assicurato, per danni dagli stessi involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell impresa: - a terzi, escluso l Assicurato; - ad altri dipendenti dell Assicurato, esclusivamente per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite nell art. 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, si intende per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più dipendenti, quadri, dirigenti, accompagnatori e collaboratori occasionali. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti; i) le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) a dipendenti dell Assicurato compresi accompagnatori e collaboratori occasionali non soggetti all obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n del 30 giugno La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei massimali convenuti per l assicurazione R.C.O., anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e quella R.C.O. Qualora l Assicurato organizzi viaggi di scolaresche e/o di studenti, la garanzia di responsabilità civile verso terzi (RCT) si intende estesa alla: l) responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche stesse, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti a Terzi, escluso comunque l Assicurato, durante lo svolgimento del viaggio/soggiorno. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per evento, per persona danneggiata e per danni a cose di ,70 intendendosi lo stesso, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più persone. Si precisa inoltre che la garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile già esistenti, stipulate dagli insegnanti o dagli istituti scolastici. Per ogni danno materiale, con esclusione dei danni corporali, sull importo indennizzabile verrà applicato lo scoperto, per persona danneggiata, identificato in polizza con il massimo, comunque, di 1.549,38 per evento Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), quale civilmente responsabile degli infortuni (escluse le malattie professionali): a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R., la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all art. 5 del D.Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n e del D.Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 4%. La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell INPS ai sensi dell art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno Responsabilità Civile Professionale L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato, esclusivamente ai sensi delle leggi che regolano le responsabilità specifiche degli Agenti di Viaggio ed in particolare dal Titolo IV Capo II del D.Lgs. nr /9/ Codice del Consumo (che ha abrogato il D.Lgs. nr /3/95) e della CCV (Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio) ratificata in Italia con Legge 27/12/1977 n. 1084, per danni involontariamente cagionati ai Terzi-Clienti, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso con lo svolgimento della attività professionale dichiarata in polizza; MOD NO TS - Pagina 5 di 7

6 sono compresi i danni, anche se causati da fatti dolosi, provocati dalle persone di cui l Assicurato debba rispondere, inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia si intende operante anche per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato dall aver venduto ad altri Organizzatori di Viaggi servizi turistici, ma esclusivamente per i danni cagionati ai Terzi-Clienti. 4. DELIMITAZIONI 4.1 Soggetti non considerati Terzi Non sono considerati Terzi: le persone cui compete la qualifica di Assicurato; il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, a meno che subiscano danni in qualità di viaggiatori, ma solo in quanto per gli stessi sia responsabile un terzo esecutore del servizio (di trasporto, di alloggio, di ristorazione o di qualsiasi altro tipo relativo all esecuzione del viaggio); i dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, fermo quanto disposto alla lettera h) del punto Inizio e Termine dell Assicurazione L assicurazione prestata con la presente polizza è valida per gli eventi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa. 4.3 Validità Territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero, con esclusione tuttavia delle azioni promosse contro l Assicurato negli USA o in Canada. Mondial Assistance Europe n.v. non risponderà delle conseguenze di azioni proposte sulla base di ordinamenti giuridici estranei e diversi dalle fonti legislative applicabili al presente contratto assicurativo (vedasi art. 2.13). 4.4 Massimali e Limiti di Indennizzo Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T. (v ) Esposizione Massima: - per evento ,90 - per persona danneggiata ,45 - per danni a cose , Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro - R.C.O. (V ) Esposizione massima: - per evento e per persona danneggiata , Responsabilità Civile Professionale (v. 3.2) Esposizione massima per evento: quanto indicato nel modello contabile Le garanzie vengono prestate con i sottolimiti previsti dagli artt. nr. 94 e 95 di cui al Titolo IV Capo II del D.Lgs. nr /9/ Codice del Consumo (che ha abrogato il D.Lgs. nr /3/95). 5. ESCLUSIONI - L assicurazione non comprende: 5.1 i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell Assicurato; 5.2 la responsabilità derivante all Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativo all esecuzione del viaggio e del soggiorno; 5.3 i danni di cui l Intermediario debba eventualmente rispondere, assumendo la qualità di Organizzatore, a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio, ai sensi della CCV; 5.4 i danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, sabotaggio, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento a proprietà da o sotto l ordine di qualsiasi Governo, Stato o Autorità Locali nonché tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti; MOD NO TS - Pagina 6 di 7

7 5.5 i danni avvenuti in occasione di epidemie; 5.6 i danni conseguenti ad errori od omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia relativa a detti contratti di assicurazione; 5.7 i danni conseguenti a sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (v ), quelli derivanti da furto, rapina o incendio. 5.8 i danni derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all evento; 5.9 i danni di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; 5.10 i danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propostiti politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; 5.11 i danni di qualsiasi natura o comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dalla SARS o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura SARS (Severe Acute Respiratory Sindrome); 5.12 i danni e le richieste derivanti direttamente o indirettamente da muffa, funghi o spore; 5.13 i danni conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'assicurato; 5.14 i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo. Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai Clienti dell Assicurato restano esclusi dall assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l Assicurato è tenuto a corrispondere al Cliente, in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta. 6. NORMATIVA IN CASO DI SINISTRO 6.1 Obblighi dell Assicurato In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso scritto alla Direzione della Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. L Assicurato ha l obbligo di fornire alla Società copia della richiesta di rimborso inoltrata agli effettivi responsabili. 6.2 Scoperto per Danni Materiali e Perdite Patrimoniali La garanzia è prestata con lo scoperto per persona danneggiata e per evento identificato nel modello contabile. 6.3 Gestione delle Vertenze di Danno - Spese Legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il summenzionato massimale, le spese vengono ripartite fra Assicurato e Società in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e, inoltre, non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. 6.4 Diritto di Surrogazione La Società si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L Assicurato si obbliga, a pena di decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l esercizio del diritto di rivalsa. MOD NO TS - Pagina 7 di 7

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