TUIR Articolo 148 -Enti di tipo associativo

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1 TUIR Articolo 148 -Enti di tipo associativo Art. 148 del TUIR Enti di tipo associativo 1. Non e considerata commerciale l attivita svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita alle finalita istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell esercizio di attivita commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita o di occasionalita. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attivita svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei

2 tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne per le prestazioni effettuate nell esercizio delle seguenti attivita : a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicita commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l attivita istituzionale, da bar ed esercizi similari e l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche le predette attivita siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma L organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche da

3 associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell esercizio di attivita commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche l assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita analoghe o ai fini di pubblica utilita, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita associative volte a garantire l effettivita del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d eta il diritto di

4 voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita di voto ai sensi dell articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

5 Abolita marca da bollo per Associazioni e Società Sportive con la Legge di Bilancio. La legge di bilancio abolisce l onere della marca da bollo per Associazioni e società sportive. La legge di bilancio 2019 estende l esenzione dall imposta di bollo anche per associazioni e società sportive dilettantistiche. Occorre precisare che tale disposizione vigeva già per le Onlus, le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva dal Tale disposizione viene così estesa anche a tutte le associazioni e società sportive riconosciute dal CONI. Pertanto non occorrerà più inserire il bollo sui documenti, sugli atti, sui resoconti ed estratti conto dell associazione nonché nelle ricevute della pratica sportiva. Ricordiamo qual è la disposizione vigente sino al Come noto, al momento in cui emettiamo una ricevuta, oppure una fattura esente dall Imposta sul valore aggiunto (IVA), quando questa supera il limite dei 77,47 occorre inserire una marca da bollo da 2 euro.

6 Quando è dovuto il bollo? Parliamo de caso di incasso dei cosiddetti corrispettivi specifici, ovvero quote de-commercializzate incassate dall associazione per quote di partecipazione, di frequenza, ecc. da parte di soci, tesserati o associati in ossequio con la normativa di riferimento. Parliamo pertanto delle sole associazioni/società in regime agevolato legge 398/1991 che ne hanno diritto a vedersi esentati da imposta le quote incassate per le finalità sociali dell ente. L articolo di legge che dispone tale agevolazione è l articolo 148 del TUIR che potete prendere in analisi a questa pagina. In pratica in quali casi non occorre più il Bollo? la quota di partecipazione al corso di ballo di una associazione sportiva di danza o comunque le ricevute per la pratica sportiva di una qualsiasi Associazione e società sportiva dilettntistica; la fattura di una ASD o SSD esente da IVA; In tutti i casi dove l associazione incassa un corrispettivo specifico, questa può emettere una ricevuta non fiscale che dovrà senza dover riportare l imposta di bollo da 2 Euro qualora l importo superi i 77,47Euro. Possiamo inviare la ricevuta di pagamento via mail? Certo. potete inviare la ricevuta di pagamento a soci e tesserati via mail, per giunta, con il superamento dell obbligo dell imposta di bollo diventa più semplice il

7 rispetto delle regole. In Asso360 puoi generare le ricevute ed inviarle via mail come indicato nel seguente video: Normativa di riferimento dell imposta di bollo per le Associazioni. Sulla ricevuta per la quota di partecipazione occorre apporre una marca da bollo pari a 2,00 Euro ai sensi dell art. 13, co. 1, della Tariffa allegata al dpr 642/1972 e della L. 71/2013. Quando non è dovuta l imposta di bollo per le Associazioni Non è dovuta imposta di bollo nei seguenti casi: Onlus iscritte all apposita Anagrafe presso l Agenzia delle Entrate; Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato (L.266/91); Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (Legge di Bilancio 2019). La rivoluzione con l ingresso della Riforma del Terzo Settore Si ricorda che Il D.lgs 117/2017 ha introdotto l esenzione dall imposta di bollo a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. In

8 particolare l art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall imposta di bollo. Sanzioni nel caso di irregolarità La sanzione va da una a cinque volte l importo dovuto, occorre pagare la marca da bollo omessa, con possibilità (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater). Potresti essere interessato anche a: E-bollo: l imposta di bollo virtuale per la Fattura PA Funzione per emettere ricevute professionali per le associazioni Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita

9 Come non applicare marca da bollo sulle ricevute: il bollo virtuale. Come funziona l imposta di bollo virtuale. Come farne richiesta e quando può essere fatta. La cosa che ci domandiamo sempre e se occorre mettere o no l imposta di bollo sulle ricevute della associazione. Infatti, come noto, al momento in cui emettiamo una ricevuta, oppure una fattura esente dall Imposta sul valore aggiunto (IVA), quando questa supera il limite dei 77,47 occorre inserire una marca da bollo da 2 EURO. Piccolo cappello introduttivo Quando è dovuto il bollo nell associazione? Come al solito nel nostro BLOG e nelle nostre GUIDE parliamo sempre e solo verso il Non Profit (Associazioni e Enti del Terzo Settore) per cui vi invitiamo a leggere in questo articolo i casi in cui è dovuto il bollo.

10 La marca da bollo è definito come un tributo alternativo all IVA, pertanto va applicata in quei casi previsti dalle norme dove non si applica IVA. Quando è dovuto il BOLLO? Si applica la marca da 2 sulle fatture, ricevute e documenti > di 77,47 (privi di IVA); Quando non è dovuto il BOLLO? Non è dovuta imposta di bollo nei seguenti casi: Onlus iscritte all apposita Anagrafe presso l Agenzia delle Entrate Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato (L.266/91) Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni Come può essere pagato il bollo? Ci sono 3 modalità per pagare il bollo nel caso dell associazione che deve apporre l imposta nei sui documenti. 1. Acquistare il Bollo adesivo e apporre la marca sul documento (le marche acquistate dal tabaccaio per intenderci); 2. Bollo virtuale su Fattura Elettronica: pagare annualmente con modello F24 i bolli virtuali applicati sui documenti digitalizzati come la fattura elettronica (per questo leggi l articolo sul nuovo E- Bollo); 3. Bollo virtuale previa autorizzazione dell agenzia delle entrate, quindi liquidarla come previsto dalle norme.

11 In tutti i casi dove l associazione incassa un corrispettivo specifico, questa può emettere una ricevuta non fiscale che dovrà riportare l imposta di bollo da 2 Euro qualora l importo superi i 77,47 Euro. Imposta di bollo assolta virtualmente : come funziona? Hai presente quando nelle fatture della ASL per le analisi cliniche, per esempio, c è scritto in fondo imposta di bollo assolta in modo virtuale? Ecco, quello è un tipico caso di assolvimento da parte della ASL dell imposta di bollo non tramite apposizione della marca da bollo adesiva, ma per il tramite di versamenti cumulativi che la ASL fa all Agenzia delle entrate. E possibile per l associazione assolvere cumulativamente al bollo pagato? L assolvimento virtuale del Bollo non è una pratiche che ciascuna associazione può decidere deliberatamente, piuttosto va seguita una procedura di autorizzazione presso l agenzia delle entrate. Chi lo fa deliberatamente senza seguire questa procedura si tema possa cadere in sanzione nel caso di accertamento fiscale. Iter di richiesta della autorizzazione al Bollo Virtuale Agenzia Entrate A partire dal 1 gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell imposta di bollo in modo virtuale, devono: 1. presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando

12 2. 3. l apposito modello. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia. Modelli da usare per la richiesta di autorizzazione al Bollo virtuale Per inoltrare tale domanda potete usare i seguenti moduli resi disponibili dall agenzia delle entrate: ENTRATE_Imposta_bollo_istruzioni ENTRATE_Imposta_bollo_modello Potresti essere interessato anche a: E-bollo: l imposta di bollo virtuale per la Fattura PA Quando è obbligatoria l imposta di bollo Funzione per emettere ricevute professionali per le associazioni

13 Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Occorre la marca da bollo sulle Ricevute dell associazione? Occorre inserire la marca da bollo sulle ricevute delle associazioni? La cosa che ci domandiamo sempre e se occorre mettere o no l imposta di bollo sulle ricevute della associazione. Infatti, come noto, al momento in cui emettiamo una ricevuta, oppure una fattura esente dall Imposta sul valore aggiunto (IVA), quando questa supera il limite dei 77,47 occorre inserire una marca da bollo da 2 euro. Quando è dovuto il bollo? Parliamo de caso di incasso dei cosiddetti corrispettivi

14 specifici, ovvero quote de-commercializzate incassate dall associazione per quote di partecipazione, di frequenza, ecc. da parte di soci, tesserati o associati in ossequio con la normativa di riferimento. Parliamo pertanto delle sole associazioni/società in regime agevolato legge 398/1991 che ne hanno diritto a vedersi esentati da imposta le quote incassate per le finalità sociali dell ente. L articolo di legge che dispone tale agevolazione è l articolo 148 del TUIR che potete prendere in analisi a questa pagina. Esempi tipici di tale corrispettivo specifico possono essere rappresentati da: la quota di partecipazione ad una mostra fotografica per una associazione culturale; la quota di partecipazione al corso di ballo di una associazione sportiva di danza; il corso di abilitazione di una associazione di promozione sociale come la croce rossa; Tale possibilità, come detto, vale esclusivamente verso soggetti quali soci/tesserati/associati, non lo è nel caso in cui per esempio una associazione dovesse svolgere attività per una azienda o un esterno (ad esempio corso di formazione). In tale caso il corrispettivo è commerciale e va inserita IVA. In tutti i casi dove l associazione incassa un corrispettivo specifico, questa può emettere una ricevuta non fiscale che dovrà riportare l imposta di bollo da 2 Euro qualora l importo superi i 77,47Euro.

15 Normativa di riferimento dell imposta di bollo per le Associazioni. Sulla ricevuta per la quota di partecipazione occorre apporre una marca da bollo pari a 2,00 Euro ai sensi dell art. 13, co. 1, della Tariffa allegata al dpr 642/1972 e della L. 71/2013. Quando non è dovuta l imposta di bollo per le Associazioni Non è dovuta imposta di bollo nei seguenti casi: Onlus iscritte all apposita Anagrafe presso l Agenzia delle Entrate Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato (L.266/91) Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni La rivoluzione con l ingresso della Riforma del Terzo Settore Si ricorda che Il D.lgs 117/2017 ha introdotto l esenzione dall imposta di bollo a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. In particolare l art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono

16 esenti dall imposta di bollo. Sanzioni nel caso di irregolarità La sanzione va da una a cinque volte l importo dovuto, occorre pagare la marca da bollo omessa, con possibilità (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater). Potresti essere interessato anche a: E-bollo: l imposta di bollo virtuale per la Fattura PA Funzione per emettere ricevute professionali per le associazioni Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita

17 Soci, Tesserati o Iscritti: quando le quote di frequenza sono de-commercializzate. Abbiamo diffusamente parlato in vari articoli del nostro blog, della differenza fra i soci, iscritti, tesserati nelle associazioni sportive dilettantistiche. Vediamo cosa occorre sapere per la fiscalità di quote di frequenza. Nelle Associazioni Sportive siamo soliti vedere comportamenti diversi nella configurazione del cosiddetto sodalizio : tutti soci o tutti tesserati? Oppure un pò e un pò che fare? Cerchiamo di far chiarezza, specie per l importanza relativa alla fiscalità delle quote

18 di frequenza a corsi, stagioni sportive, ecc. L assillo che ci portiamo dietro da tempo è: il mio commercialista mi dice che tutti devono diventare Soci nella mia ASD, è vero? Lo Statuto conta più del tuo commercialista, di te o dei tuoi soci Leggete e rileggete il vostro Statuto per capire cosa avete stabilito nel patto sociale. Sicuramente in ciò potrà aiutarvi il vostro consulente nel guidarvi sulle corrette scelte da prendere nell associazione. Differenza fra quote di frequenza e quota sociale (quota associativa): Fiscalità delle Quote Associative Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi: non concorrono a formare il reddito complessivo (E quanto afferma l Art. 148 del TUIR); Le quote sociali non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi né per l IVA. Nelle Ricevute della quota associativa non occorre nemmeno applicare la canonica marca da bollo da 2 Euro, utile invece per le somme che superano 77,47 per esempio per quote di frequenza o indennità, compensi e premi. Fiscalità delle Quote di frequenza di Soci e Tesserati Il requisito di non-commercialità, quindi irrilevanza fiscale, di quote di frequenza sono esaminate con l Art. 148 del TUIR comma 3, il quale stabilisce la non commercialità di

19 prestazioni di servizi che sono resi in conformità alle finalità istituzionali dell associazione. Estratto della norma art. 148 TUIR comma 3) Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. E pertanto implicita la possibilità di incassare corrispettivi de-commercializzati allo stesso modo da Soci, tesserati o da altre Associazioni che svolgono la medesima attività della propria Associazione. Alcuni rapidi suggerimenti Le quote di frequenza non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi né per l IVA. Nelle Ricevute della quota di frequenza occorre applicare lamarca da bollo da 2 Euro, per le somme che superano 77,47. Differenza Socio/Tesserato Tuttavia vi è una sostenziale differenza tra SOCIO e Tesserato che abbiamo già approfondito in questo articolo. Tale principio, pertanto, afferma un dualismo tra il Socio ed il Tesserato: due figure diverse all interno dell Associazione che non per forza di cose devono coincidere, ma i quali corrispettivi nel rispetto di quanto affermato dall Art. 148 TUIR sono considerati ininfluenti ai fini delle Imposte sul reddito e dell IVA.

20 Ecco un esempio pratico: Un ASD che pratica calcio agonostico con affiliazione alla Federazione Gioco Calcio ha un settore giovanile fatto di squadre minorenni partecipanti, ciascuna per settore, a campionato agonostici. Domanda: Deve questa ASD provvedere a rendere Soci tutti questi minorenni? Risposta: a) dipende da cosa prevede il vostro statuto. Se il vostro statuto prevede unicamente la figura del Socio atleta e che tutti gli atleti siano Soci, allora seguite lo statuto. b) In caso contrario, invece, le norme non impongono tale scelta come abbiamo visto in questo articolo, pertanto possiamo distinguere il Socio dal Tesserato, senza che ciò si rifletta in un errore di gestione. c) Nei casi di Sport non agonistico invece potrebbe porsi tale problema, poiché potrebbe venire meno ad esempio il tesseramento alla Federazione di turno o meglio al CONI. Altro fattore importante, tuttavia è la tempistica del tesseramento, prima del quale le attività e gli eventuali corrispettivi pagati dal tesserato (quote di frequenza) potrebbero non essere considerate de-commercializzate proprio perché non è avvenuto il tesseramento.

21 Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Articolo 148 TUIR L articolo 148 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR), indirizza l attività degli enti non commerciali riguardo il trattamento di quote pagate alle associazioni: corrispettivi specifici, quote di frequenza ecc. 1. Non e considerata commerciale l attivita svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita alle finalita istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell esercizio di attivita commerciali, salvo il disposto del secondo periodo

22 del comma 1 dell articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita o di occasionalita. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attivita svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne per le prestazioni effettuate nell esercizio delle seguenti attivita : a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

23 d) pubblicita commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l attivita istituzionale, da bar ed esercizi similari e l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche le predette attivita siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma L organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell esercizio di attivita commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche l assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle

24 seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita analoghe o ai fini di pubblica utilita, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita associative volte a garantire l effettivita del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d eta il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita di voto ai sensi dell articolo

25 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita

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