Associati in partecipazione L Ancl richiede una proroga

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Associati in partecipazione L Ancl richiede una proroga"

Transcript

1 Edizione del 26 settembre 2013 Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009 Associati in partecipazione L Ancl richiede una proroga Editoriale Il consulente del lavoro guarda avanti pag. 3 Quesiti Le risposte a cura del Centro Studi Ancl pag. 20 Eventi Appuntamenti organizzati dalle UP pag. 26

2 REDAZIONE Bollettino ufficiale Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario Anno 6 - Numero 15 (80) Reg. Tribunale Civile di Roma sezione stampa n. 371 del Direttore Responsabile Francesco Longobardi Capo redattore Paola Diana Onder Coordinatori di redazione Silvia Bradaschia Giuliana Della Bianca Francesco Pierro Antonella Scambia Redazione e impaginazione Solcom srl via Salvatore Matarrese, 2/G Bari Editore Ancl - Segreteria Nazionale via Cristoforo Colombo, 456 Scala B, I piano Roma SOMMARIO EDIZIONE DEL 26 settembre 2013 EDITORIALE Il Consulente del Lavoro guarda avanti pag. 3 PRIMO PIANO Associati in partecipazione. Necessaria la proroga pag. 5 Focus Gli approfondimenti degli esperti pag. 9 quesiti Le risposte a cura del Centro Studi Ancl pag. 20 EVENTI Gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni pag. 26 CHI SIAMO Dirigenti e sedi pag. 27 Contatti segreteria@anclsu.com redazione@anclsu.com chiuso alle ore 10:00 del 26 settembre 2013

3 pag. 3 - Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 EDITORIALE Il Consulente del Lavoro guarda avanti Ciò detto, guardiamo al futuro prossimo auspicando la sempre maggiore caratterizzazione della nostra professione, sperando in una sollecita ripresa economica che consenta anche ai nostri studi di poter tornare a riprendere la strada degli investimenti e di maggiori obiettivi. I consulenti del Lavoro sono stati e sono al centro di questa lunga crisi economica, attraverso l accompagnamento di aziende e lavoratori nel governo dei cedimenti imprenditoriali ed occupazionali. Lo abbiamo fatto non solo per mestiere o solo per vocazione, ma anche ritenendo che proprio in questo momento fosse maggiormente utile far comprendere le difficoltà del management del capitale umano aziendale, con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Non da ultimo, come sindacato e parte sociale, continuiamo a sostenere la necessità, ormai non più rimandabile, di concreta riduzione del costo del lavoro e della tassazione sul lavoro che l ANCL va auspicando da tempo ed in ogni sede istituzionale. Sembra ora che anche il mondo produttivo e sindacale, ma soprattutto il mondo politico si sia reso conto della insostenibile pressione fiscale sul lavoro, che disincentiva ogni altro investimento, sia nelle aziende che nelle risorse umane: ed è unica strada volta a liberare risorse di scopo mirate al sostegno occupazionale nelle imprese. E per dare un forte segnale alla volontà di ripresa economica, si passi senza indugio a: ridurre i costi della Pubblica Amministrazione e della Politica; ridurre gli stipendi ai Parlamentari; tagliare i compensi dei Presidenti Direttori Generali e i Manager della Pubblica Amministrazione; ridurre le pensioni d oro; eliminare il finanziamento pubblico ai partiti. Con i risparmi derivanti da questi tagli, si inizi da subito a diminuire la pressione fiscale e la diminuzione del costo sul lavoro oltre a detassare tredicesime e quattordicesime ove previste, perche tali mensilità aggiuntive sono da sempre considescrive Francesco Longobardi presidente nazionale ANCL-SU Sempre aperto il dibattito all interno della Categoria circa le prospettive future dei Consulenti del Lavoro, con particolare riguardo alle debolezze ed incertezze del mercato del lavoro ed alla più generale crisi economica tutt ora in atto. La riflessione sulle future prospettive è, in questo contesto, una vera e propria necessità. La nostra professione è protagonista di una progressiva evoluzione, sia in termini di competenze, sia in termini di necessità sempre maggiore di conoscenze. Già da tempo, il Consulente del Lavoro non è più e soltanto l elaboratore della busta paga, ma è al centro delle strategie aziendali, delle politiche occupazionali, del management dell impresa. E non solo. Oggi il Consulente del Lavoro tramite la propria organizzazione ordinistica ed il proprio sindacato unitario è anche il diretto interlocutore della Pubblica Amministrazione e del mondo politico, in ordine alle scelte, alle innovazioni normative, al governo del mercato del lavoro. Tutto ciò è già sufficiente per fare una prima affermazione: la nostra professione e le nostre competenze sono e devono rimanere esclusive. Mi riferisco ovviamente ai più recenti passaggi legislativi che hanno riconosciuto le professioni non regolamentate e la loro legittimità ad agire: tutto il rispetto possibile per tali nuove professioni, ma nessuna abdicazione e nessun cedimento rispetto alle nostre competenze e alle nostre peculiarità. Il mio invito spesso ripetuto attraverso gli organi di informazione dell ANCL a vigilare a 360 gradi sull eventuale esercizio illecito della nostra professione è sempre rivolto a tutti e senza margini di cedimento.

4 pag. 4 - Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 EDITORIALE Il Consulente del Lavoro di domani vuole governare la nuova e sana occupazione rate utili alla liberazione di risorse per agevolare i consumi e partecipare allo sviluppo dell economia. Se una mensilità aggiuntiva è aggredita dalle tasse, probabilmente sarebbe preferibile perfino non corrisponderla se non assolve al suo compito di assegnare risorse aggiuntive alle famiglie, anche per coltivare il risparmio o i piccoli investimenti. In tale prospettiva, si alzi anche la soglia di detassazione dei salari di produttività che, allo stato attuale, per la sua modestia, rischia di non essere neanche avvertito dai lavoratori e dalla più generale esigenza di rilanciare consumi ed economia. La liberazione significativa delle tasse sul lavoro deve continuare ad essere un nostro obiettivo principale, non solo perché è un vantaggio per le imprese, ma perché se aumenta più ottimisticamente l occupazione, aumenta anche il nostro impegno professionale. E indubbio quindi che il Consulente del Lavoro di domani, non vuole governare la disoccupazione, ma vuole governare la nuova e sana occupazione in quella società che si chiama Italia e che rappresenta diverse eccellenze nel mondo. Come si vede c è una strada ambiziosa da percorrere: dalla nostra parte abbiamo la compattezza, la specialità della nostra professione, la competenza e l autorevolezza. Tutte qualità che sicuramente ci aiuteranno non poco al raggiungimento degli obiettivi più utili alla nostra professione ed al Paese intero. La vignetta - tra consulenti

5 pag. 5 - Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 PRIMO PIANO Associati in partecipazione Necessaria la proroga Il presidente nazionale Ancl scrive al ministro Giovannini Il buon esito della verifica Inps comporta l estinzione degli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche già in essere al 23 agosto, anche con riferimento a forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti collettivi. Ciò significa, spiega il ministero, che, fermo restando che la stabilizzazione riguarda solo gli associati, il buon esito estingue le eventuali sanzioni sull impiego sia di associati in partecipazione che di tirocinanti. Il Ministero ha avuto anche modo di chiarire che in caso di verifica ispettiva che ha rilevato irregolarità diverse dall improprio utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione, la sanatoria è applicabiscrive Francesco Longobardi Presidente Nazionale Ancl Il recente DL 76/2013 come convertito successivamente in legge, ha introdotto l art 7-bis recante la cosiddetta sanatoria per lavoratori occupati in forma di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. La medesima legge di conversione ha stabilito che l intera procedura, deve concludersi entro il prossimo 30 settembre. A prescindere dal merito del provvedimento, sulla sua bontà ed opportunità, a prescindere dal non aver compreso ancora quali forze sociali abbiano lavorato per sostenere tale sanatoria in sede di conversione, così come a prescindere dalla utilità di neanche mascherati condoni in materia di lavoro grigio, è indubbiamente necessario che ci si adoperi nell immediato per una proroga dei detti termini, in mancanza della quale si rischia di restringere sensibilmente la platea dei possibili fruitori. Ma ricapitoliamo: la novella introdotta dalla legge n. 99/2013, in vigore dal 23 agosto, disciplina una procedura agevolata per la stabilizzazione dell occupazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. La procedura richiede la stipula di un contratto collettivo, di qualsiasi livello, tra giugno e settembre, che preveda l assunzione degli associati con contratto a tempo indeterminato, entro tre mesi, anche con apprendistato e ricorrendo anche a eventuali incentivi di legge. Unico vincolo: nei primi sei mesi dopo l assunzione il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Alla sanatoria (ma si parli anche apertamente di condono) possono farvi ricorso tutte le aziende, incluse quelle già destinatarie di atti amministrativi o giurisdizionali, purché non definitivi, sulla qualificazione dei rapporti di lavoro. Interessa i «soggetti già parti del contratto, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro»; ma in tal caso, precisa il ministero, a prescindere dalla circostanza che per loro siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi. Gli atti di conciliazione. La procedura prevede inoltre che, stipulato il contratto collettivo, i lavoratori interessati sottoscrivano specifici atti di conciliazione su «tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione», ex art. 410 del codice di procedura civile. In questo modo, dunque, viene messa la parola fine sul pregresso rapporto di lavoro. Tuttavia, l efficacia degli atti è risolutivamente condizionata al versamento alla gestione separata Inps, da parte del datore di lavoro, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione, per massimo sei mesi. Ai fini della verifica della correttezza degli adempimenti, i datori di lavoro sono obbligati a depositare entro il 31 gennaio, presso l Inps: i contratti collettivi; gli atti di conciliazione; i contratti di lavoro stipulati con i lavoratori; l attestazione di versamento delle somme alla gestione separata Inps (copie F24). L Inps verifica che le assunzioni previste dal contratto collettivo siano state fatte e che ad esse corrispondano altrettanti atti di conciliazione, nonché i relativi versamenti alla gestione separata. L esito della verifica è comunicato, dall Inps, alle competenti direzioni territoriali del lavoro (DTL) e ai datori di lavoro interessati. All esito della verifica Inps sono legati gli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali già in essere e che, durante la procedura, restano sospesi. A tal fine il ministero riconosce alle aziende la facoltà di comunicare direttamente alla competente DTL l adesione alla stabilizzazione.

6 pag. 6 - Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 PRIMO PIANO le solo ed esclusivamente a tali forme contrattuali, fermo restando la valenza delle altre irregolarità, per le quali procede senza variazioni l iter amministrativo e sanzionatorio. Come si può ben guardare, le procedure indicate dal provvedimento sono complesse e rimangono tali per ogni singola azienda interessata alla regolarizzazione. Non ultime, le difficoltà operative rimesse in così ristretto ambito temporale ai Consulenti del Lavoro chiamati a governare puntualmente gli adempimenti richiesti. E altrettanto evidente che in presenza di realtà aziendali medio-grandi, le ipotesi conciliative e le modalità di stabilizzazione dei lavoratori attraverso nuovi contratti di lavoro, si rilevano obiettivamente complesse e, come tali, non esauribili nel giro di qualche giorno ancora disponibile. E quindi assolutamente necessario che si provveda a prorogare i termini indicati dal provvedimento, peraltro a tutto vantaggio oltre che delle imprese che intendono regolarizzare anche dei lavoratori che possono formare oggetto di stabilizzazione. Si aggiunga anche che solo negli scorsi giorni si è formata una compiuta interpretazione applicativa della norma, secondo la quale è possibile accedere alla medesima procedura stabilizzatrice anche per i lavoratori utilizzati attraverso tirocini formativi. L ANCL Il sindacato unitario di categoria dei Consulenti del lavoro si è resa interprete della necessità della proroga attraverso una specifica richiesta formalizzata al Ministro del Lavoro ed alle strutture ministeriali competenti, interpretando le istanza di numerosissimi Consulenti del Lavoro giunte dall intero territorio nazionale (il testo della richiesta è disponibile sul sito C è da auspicarsi che le legittime richieste vengano accolte e che si renda maggiormente disponibile la stabilizzazione introdotta. La lettera di Longobardi al Ministro Oggetto: stabilizzazione di lavoratori occupati con contratto di associazione in partecipazione ed apporto di lavoro Com è noto, la legge di conversione del DL 76/2013 ha introdotto con l art. 7 bis del provvedimento una specifica procedura per la stabilizzazione di lavoratori occupati con contratto di associazione in partecipazione. La procedura in questione come fissato dalla legge deve concludersi entro il prossimo 30 settembre. Tale termine appare estremamente ravvicinato rispetto alla emanazione del provvedimento, ponendo aziende e Consulenti nella obiettiva difficoltà di esaurire le procedure previste entro il suddetto termine. Le disposizioni di prassi e le interpretazioni applicative più recentemente intervenute che hanno peraltro chiarito l estensione della citata procedura anche ai tirocini formativi, allargano la platea di potenziali fruitori nel breve margine di tempo rimanente. Si pregano pertanto le SS.LL. di voler valutare l opportunità di prorogare il suddetto termine, al fine di offrire la facoltà introdotta dalla norma ad un maggior numero di datori di lavoro e lavoratori. Certo di un pronto intervento a riguardo, si porgono i più cordiali saluti. Roma, 16 settembre 2013 Il Presidente Nazionale (Francesco Longobardi)

7 pag. 7 - Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 PRIMO PIANO Consiglio Nazionale Ancl convocato per giovedì 3 ottobre L ordine del giorno della seduta presso l Oly Hotel Ai sensi e per gli effetti dell art. 36 del nuovo Statuto associativo, il Consiglio Nazionale dell Associazione è convocato in prima convocazione, alle ore 22,00, del giorno mercoledì 2 ottobre presso sede Ancl - SU via C. Colombo, 456 sc. b Roma, e in seconda convocazione, alle ore 10,30 del giorno giovedì 3 ottobre 2013 presso l Oly Hotel - via Santuario Regina degli Apostoli n. 36 Roma. Ordine del Giorno: 1. Approvazione verbale precedente; 2. Bilancio consuntivo anno 2012 relatore il Tesoriere Nazionale; 3. Bilancio preventivo anno relatore il Tesoriere Nazionale; 4. Relazione dei Sindaci Revisori Nazionali; 5. Approvazione bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2014; 6. Quota Associativa Determinazioni; 7. Confprofessioni - delibera Confidi quota ANCL informativa sulle professioni non ordinistiche; 8. Risultanze Gruppi di lavoro Determinazioni; 9. Elezioni per il rinnovo di un componente Sindaci Revisori Enpacl Determinazioni; 10. Convenzioni/Protocolli d intesa; 11. Varie ed eventuali.

8

9 pag. 9 - Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS Scuola-lavoro: distanze da accorciare scrive Renzo La Costa Che vi sia stata coralmente una valutazione più che positiva in ordine al decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri sul sistema scolastico, è fuori di dubbio. Non si può non esprimere il plauso per le risorse finanziarie ivi destinate, per il piano non marginale di nuove assunzioni, per l immissione in ruolo di migliaia di insegnati di sostegno, per l orientamento dal IV anno della scuola superiore e per la altre notevoli misure previste dal decreto in questione, che interviene dopo anni di tagli a scuole e università. E altresì fuori di dubbio che il miglioramento dell istruzione e dell offerta formativa ampiamente condivisa dalle forze politiche e non da oggi - sia alla base della costruzione dei cittadini di domani. Il tema centrale è proprio questo. Se è nobilmente e condivisibilmente al centro della attenzione il miglioramento del nostro sistema scolastico, è altresì evidente la necessità di intervenire non solo sul fronte dell insegnamento, ma anche e soprattutto sull altro pilastro del sistema, rappresentato dai fruitori del istruzione, cioè proprio quei cittadini di domani di cui sopra. Già. Perche quelli studenti fruitori del sistema, non frequentano la scuola per ingannare il tempo, ma evidentemente (ed anche questo è fuori discussione) per prepararsi ad una vita lavorativa, ed ancor prima, per essere in condizioni soggettive di accedere al mercato del lavoro con una adeguata preparazione. Lo snodo cruciale è proprio lì: ad oggi, la scuola vive di luce propria, il lavoro sta da un altra parte. L accompagnamento dello studente al prossimo mondo del lavoro appare ancora solo un tema di discussione, senza sviluppi concreti, senza iniziative diffuse e tangibili. Uno studente licenziato positivamente al quinto anno di scuola superiore, è certo ( non possibile, ma certo) che non possiede i minimi fondamenti conoscitivi del mercato del lavoro, né dei servizi per l impiego, né dei rapporti di lavoro previsti dalla nostra legislazione. Chiedere ad un neodiplomato proiettato nella ricerca di un lavoro, che cos è un certificato di disponibilità, o un lavoro subordinato, o una collaborazione a progetto, significherebbe altrettanto certamente esporlo ad una pessima figura. E in questo sistema apertamente carente, sembrerebbe quasi una bestemmia inserire almeno negli ultimi due anni delle scuole superiori, la disciplina d insegnamento della sicurezza sul lavoro, al pari e con pari dignità dell educazione civica o dell educazione stradale. Ciò semplicemente perchè quei cittadini di domani, non devono essere solo formati al rispetto delle leggi e delle regole, alla conoscenza della Costituzione, della storia del nostro paese e ancora molto timidamente sul sistema europeo dei Paesi membri, ma soprattutto devono essere formati a quella cultura del lavoro che impegnerà il resto della loro vita. E scusate se è poco. Tanto è il divario tra scuola e lavoro senza ancora un serio meccanismo di transizione, che tanto per darne un esempio nel rapporto di apprendistato (ovvero quel rapporto che è lo strumento primario e privilegiato per l ingresso al lavoro) si è avvertita la necessità tra l altro della formazione di base del giovane apprendista che è dichiaratamente rivolta al recupero del deficit scolastico. In altre parole, la scuola non ha funzionato a dovere in termini di transizione, e il datore di lavoro se ne deve accollare gli oneri. Sistema questo davvero lontano da ben diverse concezioni adottate in altri Stati europei. Già nella rappresentazione dell apprendistato, in Francia, ad esempio, tale rapporto viene definito dalla legge n. 572/87 «una forma di istruzione alternata al lavoro», già percorribile al termine della scuola dell obbligo (16 anni). In Germania, la gran parte dei giovani che non vuole continuare gli studi nel sistema di istruzione dopo il ciclo dell obbligo, si inserisce in percorsi di formazione professionale in alternanza lavorativa, offerti dal sistema duale ovvero nel sistema di apprendistato Tedesco. Si tratta di percorsi caratterizzati dall alternanza formativa fra due luoghi: la scuola e l azienda. Obiettivo di questa formazione è quello di fornire un ampia preparazione professionale di base e le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per svolgere un attività professionale qualificata. Nei Paesi Bassi, il sistema di istruzione e formazione è disciplinato dalla Legge sull Educazione e sulla Formazione professionale: in termini generali, il sistema educativo olandese si caratterizza per un obbligo scolastico della durata di dodici anni, assolto a tempo pieno all interno di una scuola, mediamente dai 5 ai 16 anni e un obbligo formativo fino ai 18 anni di età, che accoglie i giovani che dopo i 16 anni non frequentano nessun altro percorso. Bastano i suddetti esempi, per comprendere quanto i sistemi di istruzione dei coinquilini europei, mirano dritti alla formazione del lavoratore, al garantire un percorso idoneo e tangibile all ingresso nel mercato del lavoro. Su questo particolare aspetto, va colta davvero con i migliori auspici la destinazione del

10 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS predetto decreto legge di circa 6,6 milioni di euro riservati all orientamento. C è da augurarsi, per il migliore futuro di quei prossimi cittadini lavoratori, che una reale educazione o cultura del lavoro si possa radicare nel nostro sistema d istruzione. Sperando che non sia persa un altra occasione per fare davvero sul serio, in un mercato del lavoro già di per sé difficile, che perlomeno sia reso possibile. Apprendistato: le novità dal 1 ottobre scrive RLC Cambia, dal 1 ottobre, la gestione della formazione degli apprendisti: il piano formativo individuale sarà obbligatorio solo per la formazione tecnico-professionale, quella cioè che i contratti collettivi consentono di svolgere contestualmente alla prestazione lavorativa. Quanto alla formazione di base e trasversale, questa sarà oggetto di offerta formativa pubblica resa disponibile dalle Regioni. Dalla medesima data, il DL 76/2013 come convertito, ha introdotto anche la registrazione della formazione impartita, anche attraverso un modello semplificato analogo al libretto del cittadino (vedasi in proposito il DM 10 ottobre 2005 nonché La registrazione della formazione dell apprendista nella sezione Guide del sito Quanto alla sussistenza della obbligatorietà della formazione di base e trasversale, il Ministero del Lavoro ha chiarito nella circolare nr. 35/2013 che rimane intatto l obbligo medesimo, in tutti i casi in cui vi sia l offerta formativa pubblica. In caso di regioni che non rendano disponibile alcuna offerta formativa, il datore di lavoro non è obbligato a dover ricorrere a corsi diversi o privati. Altro passaggio degno di nota, è quello relativo al sistema sanzionatorio adottabile in caso di mancata o difforme formazione. Secondo la predetta circolare, infatti, l attenzione assolutamente prioritaria che il personale ispettivo deve porre in essere riguarda il rispetto del piano formativo. Essendo quindi escluso dal piano formativo l eventuale tranche della formazione di base e trasversale, questa fase sarà ininfluente in relazione alle verifiche inerenti la dovuta formazione. Va in proposito osservato che l esclusione dal piano formativo della formazione di base e trasversale è stata introdotta dal citato DL 76: potrebbe quindi opinarsi che tutti i contratti di apprendistato stipulati prima dell entrata in vigore di detta disposizione, possono prestarsi a verifiche del piano anche con riguardo alla formazione di base. Appare inoltre ancora incompiuta ancorchè espressamente prevista dalla disposizione in commento l omogeneizzazione della disciplina inerente le imprese multi localizzate: infatti, per tali imprese, pur essendo previsto che la disciplina da osservarsi può essere quella della regione ove l impresa ha la propria sede legale, di fatto potrà verificarsi la formazione di un apprendista nella regione d origine ove è presente l offerta formativa pubblica, e la formazione di un apprendista in una regione nella quale tale offerta formativa non sussiste, rendendo impossibile l utilizzo della medesima disciplina. Non è da sottintendere, in tal caso, che una azienda multi localizzata che intende realizzare un complessivo inserimento di apprendisti per una determinata qualifica, si troverà con apprendisti formati anche dal sistema pubblico, ed altri che saranno carenti di tali competenze. Gli ultimi dati sull apprendistato disponibili, confermano il persistere di una sostanziale diffidenza verso tale forma contrattuale: secondo i numeri forniti dall Isfol nell ultimo rapporto, il 2010 ha registrato un calo dell -8,9% sull anno precedente, ed un ulteriore calo di contratti stipulati nel 2011 del -6,9%. E evidente che quello che ancora scoraggia è la frammentazione regionale delle discipline ed opportunità, il continuo rimescolare le regole, e conseguentemente un quadro normativo in movimento che non rassicura. E di altrettanta evidenza che non è uno sgravio contributivo, pur interessante a guidare la scelta strategica del datore di lavoro in ordine alle tipologie di rapporti da instaurare. La fuga verso altre forme contrattuali non sempre legittime o trasparenti, è servita. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l amministrazione pubblica di appartenenza.

11 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS Modello UNICO 2013: ultimi controlli per l invio in scadenza al 30 settembre subite indicando il codice 1 nella casella situazioni particolari; INVIO AVVISO TELEMATICO: prestare attenzione alla casella invio telematico all intermediario in quanto in caso di barratura e di conseguente accettazione con la segnalazione nella casella ricezione avviso telematico l avviso in oggetto verrà inviato all intermediario; in caso di mancata scelta la comunicazione sarà inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente; è d obbligo ricordare che l intermediario è obbligato a portare a conoscenza gli interessati della ricezione della comunicazione di irregolarità ricevuta e che il contribuente ha 30 gg. di tempo, decorsi i 60 gg. dalla trasmissione dell avviso all intermediario, per versare il dovuto con riduzione delle sanzioni ad 1/3 (fatti salvi accessi agli uffici per sistemare l avviso); COMUNICAZIONI ANOMALIE STUDI SETTORE: novità prevista per il corrente anno e, in caso di barratura della casella, le eventuali comunicazioni saranno inviate direttamente all intermediario; VISTO DI CONFORMITà: il responsabile del CAF o il professionista abilitato dopo aver verificato la conformità dei dati indicati nella dichiarazione può concedere il visto di conformità alla dichiarazione (si ricorda l obbligatorietà del visto per l utilizzo del credito IVA in compensazione se di importo superiore ai euro); STUDI DI SETTORE: controllare l effettiva compilazione del modello e l indicazione delle eventuali cause di esclusione: da quest anno i soggetti obbligati alla presentazione del modello dei dati rilevanti per l applicazione degli studi di settore che non trasmettono lo Studio unitamente al Modello UNICO 2013, si troveranno l attestazione di avvenuta ricezione dei «file» di dichiarazioni con l indicazione dell invito a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore (questa nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore di porvi rimedio senza incorrere nelle sanzioni previste dal D.L. n. 98/2011 (la sanzione per omessa presentazione del modello studi di settore, a prescindere da ulteriori aspetti quali ad esempio l accertamento induttivo puro, ecc., è di euro). Occorrerà chiarire se sia espescrive Celeste Vivenzi A pochi giorni dalla scadenza prevista per l invio telematico del Modello Unico 2013, con il presente contributo si intende concentrare l attenzione del Contribuente/Professionista al fine di predisporre le dichiarazioni in maniera corretta. Oltre ovviamente alla compilazione e alla verifica dei quadri contabili, ecco in sintesi i controlli principali che l intermediario deve effettuare: FRONTESPIZIO MODELLO: controllare che siano state barrate le caselle interessate (redditi, IVA, modulo rw, quadro VO, quadro AC, Studi, Parametri e Ine); se vi fosse la necessità di presentare una dichiarazione integrativa occorre accertarsi di aver barrato le caselle correttiva nei termini, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa a favore e dichiarazione integrativa art.2 DPR a seconda del caso; la casella eventi eccezionali deve essere barrata in presenza delle condizioni richieste dalla normativa (vittime usura, soggetti colpiti dal sisma/avversità atmosferiche ed eventi eccezionali); DATI DEL CONTRIBUENTE: prestare attenzione ai cambi di residenza indicando il giorno, mese e anno in cui è intervenuta la variazione tenendo in considerazione che gli effetti decorrono dal 60 giorno successivo a quello in cui si è verificata; DICHIARAZIONE PRESENTATA DAGLI EREDI/AL- TRI SOGGETTI: i soggetti devono indicare i loro dati anagrafici e il codice carica (si tratta dei soggetti eredi del contribuente ovvero del curatore fallimentare); CANONE RAI IMPRESE: come previsto dall art.17 del D.L le imprese e le società devono indicare il numero di abbonamento speciale e la categoria di appartenenza del relativo canone RAI oppure indicare il codice 3 in caso di mancata detenzione dell apparecchio televisivo FIRMA DELLA DICHIARAZIONE: il contribuente deve sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità della stessa; SITUAZIONI PARTICOLARI: la casella riguarda i contribuenti minimi che possono scomputare nel quadro LM consorzi e imprese le ritenute

12 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS ribile o meno la procedura del ravvedimento operoso nel caso in cui il contribuente intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello UNICO 2014 presentando entro tale data la dichiarazione integrata del modello studi di settore (riduzione delle sanzioni ad 1/8 e pagare soltanto 258 euro in luogo dei citati euro) in quanto, nel caso di specie, vi è dire che l Agenzia delle entrate è a conoscenza dell inadempimento (certificato dalla ricevuta entratel) e il fatto potrebbe rappresentare una causa ostativa al ravvedimento in questione (sarebbe interessante sapere cosa ne pensa a proposito la stessa Agenzia).

13 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS Errati versamenti, chiarimenti dell Agenzia delle Entrate con la circolare n.27/2013 scrive Ce. Vi. Con la circolare in oggetto l Agenzia è intervenuta per chiarire i seguenti punti fondamentali: 1) errori relativi al versamento con maggiorazione dello 0,4% (differimento entro 30 gg.) delle imposte; 2) versamenti relativi ai ravvedimenti operosi; 3) errori nei versamenti relativi agli istituti deflattivi; 4) periodo transitorio: la circolare n.27/2013 AE chiarisce che in attesa di un cambiamento del software di controllo al contribuente giungeranno avvisi calcolati con i criteri previgenti alla circolare in oggetto; il contribuente potrà comunque rivolgere autotutela all ufficio ai fini di richiedere il calcolo corretto delle sanzioni e degli interessi dovuti. TABELLA DEI PUNTI PRINCIPALI PAGAMENTI CON MAGGIORAZIONE 0,4% Come noto, i versamenti derivanti dalla dichiarazione annuale possono essere differiti nei 30 gg. successivi applicando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi. Tale maggiorazione non va indicata nel modello F24 con un codice tributo separato ma va aggiunta al tributo dovuto; la problematica dava quindi origine al problema se ritenere il versamento tardivo oppure legalmente differito (magari con versamento carente). In via generale l Agenzia applicava la prima ipotesi. Esempio: IRPEF da versare a saldo euro scadente il 16 giugno 2013; il contribuente decide di versare in unica soluzione il debito al con la maggiorazione dello 0,4% (20 euro) ma per errore versa solo i euro di pura imposta. L Agenzia emetteva avviso per tardivo versamento con sanzione del 30 % (1.500 euro) fatta salva la possibilità di procedere al ravvedimento operoso (versando 2 euro + interessi e sanzione pari ad 1-10 se entro 30 gg ovvero 20 euro + interessi e sanzione pari ad 1-8 se dopo 30 gg. ed entro il 30 settembre dell anno successivo). LA POSIZIONE ATTUALE DELL AGEN- ZIA invece considera il versamento legittimamente differito e l Ufficio chiederà al contribuente una maggiore imposta di 20 euro unitamente agli interessi su 20 euro e alla sanzione del 30% sempre su 20 euro (il contribuente potrà comunque versare entro 30 gg. e ridurre la sanzione ad 1-3 ovvero al 10%). Lo stesso principio si applica anche alla casistica dei versamenti parziali quindi: se ho un debito di euro e ne verso con la maggiorazione dello 0,4% entro 30gg. l ufficio calcolerà la sanzione del 30 % sulla parte residua e gli interessi sempre sul residuo dovuto.

14 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTI RELATIVI AGLI ISTITUTI DEFLATTIVI La circolare conferma la possibilità di compiere il ravvedimento parziale ovvero: se ho un debito di euro posso procedere al versamento alla scadenza originaria di una quota (esempio 1.000) e poi al versamento delle altre quattro rate di euro calcolando gli interessi (2,5% a decorrere dalla data originaria) e la sanzione del 30% ridotta ad 1-10 se il versamento si effettua entro 30 gg. ovvero ad 1-8 se dopo i 30 gg. L agenzia chiarisce l importanza di determinare la volontà del contribuente nell effettuare il ravvedimento (occorre manifestare la volontà tramite l indicazione nel modello F24 del codice tributo riferito alle sanzioni). In buona sostanza con la procedura del ravvedimento operoso l ufficio tiene in considerazione i seguenti aspetti: 1) verifica la volontà del contribuente di effettuare il ravvedimento; 2) verifica la correttezza delle sanzioni e degli interessi applicati; 3) emette avviso bonario sulla differenza d imposta non versata con applicazioni delle sanzioni e degli interessi. L esempio della circolare riguarda i versamenti per acquiescenza, definizione delle sole sanzioni e accertamento con adesione (non soni citati gli avvisi bonari, l adesione al pvc o l invito al contraddittorio). Deve trattarsi di errori materiali nei versamenti di lieve entità e il contribuente deve provvedere al più presto alla loro regolarizzazione. Quindi l ufficio, in virtù del principio di economicità dell azione amministrativa, valuta se si è in presenza di carente versamento integrato con lieve ritardo al fine di considerare valida la definizione della lite (il contribuente può tentare comunque di rimettere la valutazione all ufficio sperando in una risposta positiva anche nelle ipotesi non previste dalla circolare). ESEMPIO RAVVEDIMENTO A RATE Debito euro scadenza originaria 16 giugno 2013 Per mancanza di liquidità il contribuente versa al 16 giugno euro 1.000; In data 30 giugno procede al versamento di altri euro Calcolando gli interessi per giorni 14 dal 16 giugno al 30 giugno nella misura del 2,5%/anno; calcolando la sanzione dello 0,2% per 14 gg. (2,80 ravvedimento breve); In data 31 luglio procede al versamento del residuo di euro calcolando: - Interessi nella misura del 2,5%/anno per gg. 45 su euro 3.000; - Sanzione del 3,75% (1-8 del 30%) su euro N.B. Se in data 30 luglio il contribuente subisce una verifica che preclude il ricorso alla procedura del ravvedimento l ufficio procederà alla richiesta della sanzione del 30% sull importo di euro e gli interessi calcolati dal 16 giugno 2013.

15 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS Prepensionamento a carico delle aziende Al punto 3. 2 della circolare n. 119 del 1 agosto 2013, l INPS ha chiarito, opportunamente, che Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i pescrive Livio Lodi (seconda PARTE) La posizione dei lavoratori Con riferimento al punto in epigrafe, l art. 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pone l unica condizione che I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 [quelli cioè oggetto dell accordo per l incentivazione all esodo, n. d. a.] debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. La legge non individua perciò requisiti specifici per l accesso alla prestazione, ma ne subordina riconoscimento al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico dell assicurazione previdenziale di appartenenza, entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento (che abbiamo già riferito essere di non più di quattro anni). Considerato perciò che gli accordi potranno essere stipulati unicamente dopo l entrata in vigore della c. d. Riforma Monti/Fornero (come è noto, 1 gennaio 2012), i requisiti anagrafico-contributivi per l accesso ai trattamenti pensionistici non potranno essere che quelli più severi stabiliti dalla riforma medesima. L accertamento di tale requisito necessita, per quanto ovvio, dell avallo dell INPS, il quale, in qualità di Ente gestore delle posizioni assicurative dei singoli lavoratori, potrà verificare la sussistenza della condizione più sopra accennata, condizione che si qualifica come imprescindibile anche per la validità della cessazione del rapporto di lavoro. Ciò è stato confermato dal più volte citato Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla lettera C della circolare n. 24, laddove si recita che Nel caso di accordo con adesione del lavoratore, infatti, quest ultima sarà resa invalida dalla mancata sussistenza dei presupposti. Qualora, invece, ci si trovi nell ipotesi di accordo nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sarà il coinvolgimento del lavoratore ad essere inficiato. riodi contributivi maturati all estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE [Unione europea, n. d. a.], Svizzera e Paesi SEE [Spazio economico europeo, n. d. a.]) e in Paesi legati all Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni [che, è noto, sono più rigorosi rispetto a quelli vigenti nell A. G. O. e nei Fondi sostitutivi della medesima, n. d. a.]. In tali casi l accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta. Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità [quelle riconosciute sulla base dei requisiti contributivi e sanitari antecedenti all entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, ossia le prestazioni aventi decorrenza originaria antecedenti al 1 agosto 1984, n. d. a.] ovvero di assegno ordinario di invalidità [quelle riconosciute con decorrenza originaria a partire dalla suddetta data, n. d. a.]. Inoltre, il conseguimento, entro i quattro anni successivi dei requisiti per il pensionamento, dovrà essere verificato tenendo presenti le regole vigenti all atto della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivi degli adeguamenti relativi all incremento della speranza di vita accertati fino a quel momento. Il che significa che dovranno essere considerati, ai fini del riscontro della sussistenza del requisito di cui sopra, i soli incrementi della speranza di vita già rilevati al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non anche quelli che matureranno nel corso degli anni successivi a tale ultima data, la qual cosa fornisce indubbiamente una base di certezza nella gestione dell intrigata vicenda lavoristicoprevidenziale. Per contro, l accertamento del diritto alla futura pensione al termine del percorso di avvicinamen-

16 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS to alla medesima dovrà essere verificato tenendo conto sia degli incrementi della speranza di vita intervenuti dopo il riconoscimento della prestazione, sia degli innalzamenti dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nel frattempo legiferati. Premesso che tale complesso argomento sarà ripreso successivamente allorchè si parlerà della necessità di procedere alla rideterminazione dell importo della fideiussione bancaria, al momento sembra sufficiente anticipare che l INPS, sul piano meramente amministrativo, ha stabilito che l erogazione della prestazione a carico del datore di lavoro esodante proseguirà per l ulteriore periodo necessario, fermo restando il limite di 48 mesi: ciò comporterà ovviamente anche l eventuale rimodulazione dell importo della garanzia fideiussoria. Il comma cinque della legge n. 92 precisa inoltre che A seguito dell accettazione dell accordo di cui al comma 1 [quello finalizzato all incentivazione all esodo, n. d. a.] il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa, laddove il comma sette ribadisce il concetto sottolineando ulteriormente che Il pagamento della prestazione avviene da parte dell INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L Istituto provvede contestualmente all accredito della relativa contribuzione figurativa. A tale riguardo vale la pena di sottolineare che la messa in quiescenza del lavoratore comporterà per il medesimo, in ogni caso, una perdita economica (di qui anche la conferma dell indispensabile carattere della volontarietà dell esodo), dal momento che, qualora il soggetto interessato non aderisse al prepensionamento, potrebbe incrementare l importo della futura pensione semplicemente differendo la decorrenza al di là di quella che conseguirebbe al termine del percorso previsto dall art. 4 della legge n. 92. L estensione del metodo di calcolo nel sistema contributivo a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici operata con la Riforma Monti/Fornero, farà sì che anche i soggetti che abbiano superato i 40 anni di contribuzione potranno avere interesse a procrastinare il pensionamento, dal momento che il tetto-limite quarantennale non potrà essere applicato alle anzianità che si pongono temporalmente dopo il 31 dicembre 2011 nei confronti di coloro che abbiano titolo al riconoscimento del sistema di calcolo nel metodo retributivo. Allo stesso tempo giova rammentare che, a partire dal 1 gennaio 2012, sulla base della disposizione contenuta nell art. 24, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l efficacia delle disposizioni di cui all art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, opera fino al raggiungimento del predetto limite massimo di flessibilità [settanta anni di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita]. Ne consegue che il divieto di recesso ad nutum del datore di lavoro nei cui confronti si applichi il c. d. Statuto dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2011 limitato alla sola data del conseguimento dei requisiti anagrafici minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, è ora protratto al raggiungimento del settantesimo anno di età, consentendo così, anche in questo caso, una ulteriore lievitazione dell importo della futura pensione. La posizione dei lavoratori (continua): le modalità di calcolo della prestazione I prestatori d opera riceveranno dal datore di lavoro, sia pure per il tramite dell INPS, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e si vedranno accreditata nella propria posizione assicurativa la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. (art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92). Dal testo della norma non è dato modo di affermare in modo incontestabile se nel calcolo della prestazione di cui sopra debba essere compresa anche la contribuzione relativa al periodo che intercorre dalla data del collocamento in esubero fino a quella della maturazione dei requisiti alla pensione ovvero se in detto computo la contribuzione in questione debba rimanerne esclusa. Ricorrendo la prima ipotesi, si renderebbe necessario calcolare provvisoriamente l importo del trattamento senza includervi i periodi di assicurazione che dovranno essere ancora versati dal datore di lavoro, salvo poi a rideterminarla alla data di maturazione dei requisiti, comprendendovi la contribuzione nel frattempo accreditata. La questione è stata tuttavia risolta sul piano amministrativo dall INPS, il quale, al punto 7 della più volte citata circolare n. 118, ha chiarito che Il valore della prestazione è pari all importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. Operando in tal modo, al prestatore d opera sarà effettivamente corrisposta, fino al termine del percorso che porta al pensionamento, il trattamento, sostitutivo della retribuzione, che gli spetterebbe in base alle regole vigenti, anche in considerazione del fatto che non si tratta di una pensione vera e propria, bensì di una prestazione a carico del datore di lavoro, per cui si appalesa maggiormente conforme all architettura della norma determinarne l importo escludendone il periodo di contribuzione che sarà versata dall azienda (che come vedremo a breve si qualifica come di natura figurativa ). Sempre con riferimento all importo della prestazio-

17 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS ne, e sempre allo stesso punto 7 dell appena citata circolare, è stato ulteriormente specificato che Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell importo pensionistico [riteniamo che l INPS abbia voluto intendere dell importo della prestazione, n. d. a.]. Sull importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui, ecc.). La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. Al successivo punto 12 della stessa norma di prassi l INPS ha altresì specificato che La prestazione è soggetta alla tassazione ordinaria. Le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione, ai sensi dall articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall articolo 1, comma 221, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni. La precisazione non fa altro che ribadire il regime di imposizione fiscale in vigore per tutte le altre prestazioni non pensionistiche erogate dall INPS (indennità di disoccupazione, ora ASpI, indennità economica di malattia e maternità, integrazione salariale, ecc.) nelle quali l Ente medesimo, ovvero il datore di lavoro in ipotesi di erogazione diretta da parte di quest ultimo, assumono, come sappiamo, la funzione di sostituto d imposta. Il lavoratore infra sessantaduenne potrebbe inoltre incorrere nel sistema delle penalizzazioni previste dall art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riduzione, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento anticipato rispetto all età di 62 anni: tale percentuale è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni). Ciò in quanto l articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che al soggetto che accede all esodo, il datore di lavoro deve corrispondere una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti. Al punto 8 della circolare n. 119 l INPS, nel rammentare che Il comma 2-quater dell articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, ha stabilito che le disposizioni dell articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria., ha ulteriormente specificato che Al riguardo, si fa presente che la contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della cessazione dell attività lavorativa per accedere alla prestazione in parola non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata. Infatti, ai fini della determinazione dell anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del citato articolo 6. Anche in questo caso, non aderendo all esodo ed operando per contro il differimento dell accesso al pensionamento, ancora di alcuni anni (che potrebbero anche essere contenuti nell ordine di uno o due), il lavoratore potrebbe evitare la riduzione appena citata, riduzione che, diversamente, gli farebbe carico per tutto il periodo di godimento della prestazione. A tal fine si può legittimamente assumere che qualora all interno del lasso temporale che porta al prepensionamento il lavoratore abbia raggiunto il sessantaduesimo anno di età, mentre il regime di penalizzazione dovrà ovviamente continuare ad essere applicato per tutta la durata del periodo di percezione della prestazione sostitutiva della retribuzione, sulla pensione che sarà successivamente riconosciuta, la restrizione non dovrà essere applicata o per lo meno così si ha modo di assumere: come dire che, ricorrendo tale caso-limite, la penalizzazione applicata sulla prestazione da esodo non si trasferisce sulla pensione. Anche su questo punto sarebbe quanto mai opportuna una precisazione da parte di chi di competenza. Il soggetto interessato all esodo dovrà pertanto prestare la massima attenzione, valutando i pro ed i contro, prima di aderire alla richiesta datoriale, avvalendosi magari della consulenza degli enti di

18 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS patronato o dei professionisti che operano nello specifico settore, che potrebbero predisporre una simulazione dell importo approssimativo dei due diversi trattamenti pensionistici (quello immediatamente successivo al termine del periodo di esodo e quello che percepirebbe operando un differimento della richiesta di pensione in quanto non aderente allo stesso esodo) a cui il lavoratore potrebbe alternativamente accedere e regolarsi di conseguenza. Prima di concludere il paragrafo, vale la pena di sottolineare che il lavoratore interessato alla procedura di esodo non potrà beneficiare delle misure di sostegno del reddito, in particolare né all ASPI e né all indennità di mobilità. Egli tuttavia avrà la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell organizzazione di appartenenza firmataria dell accordo aziendale. A tale ultimo riguardo, al punto 9 della circolare n. 119, l INPS ha tuttavia fatto riserva di successive istruzioni in merito. Infine Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore ha l onere di presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione. (punto 11 della circolare n. 119). Anche in questo caso bisognerà prestare la massima attenzione, atteso che, in ipotesi di conseguimento di un trattamento di prestazione per anzianità (ora pensione anticipata), la presentazione della domanda costituisce una conditio iuris per la sua erogazione (con la conseguenza della perdita delle rate antecedenti alla data di presentazione tardiva della richiesta), laddove invece il contenuto patrimoniale sotteso alla pensione di vecchiaia può essere riconosciuto anche con effetto retroattivo, giusta previsione contenuta nell art. 6, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n Qualche dubbio si porrebbe, pur nel silenzio della norma, circa l eventuale cumulabilità di altro reddito da lavoro (subordinato, autonomo, parasubordinato o di lavoro accessorio che sia) con la nuova prestazione: non bisogna infatti dimenticare che l importo mensile che percepirà il lavoratore non riveste le caratteristiche di un trattamento pensionistico, per cui nel caso specifico non opera (o per lo meno così sembrerebbe di poter assumere) la liberalizzazione del cumulo offerta dall art. 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n A tale riguardo merita segnalazione il fatto che, nonostante che la circolare dell INPS n. 119, al punto 16, affermi che la legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo, per cui non si dovrà provvedere ad operare alcuna riduzione dell importo della prestazione in caso di rioccupazione, una situazione di incertezza si registra in relazione alla circostanza che l attività lavorativa esercitata durante il godimento della prestazione potrebbe dar luogo (anzi la cosa può essere data per certa nella maggioranza dei casi) all accreditamento della contribuzione ad essa sottostante. Ricorrendo tale evenienza, bisognerà stabilire se la contribuzione figurativa versata dal datore di lavoro interessato all esodo potrà essere utilmente asservita alla posizione assicurativa che fa capo al lavoratore esodante, ovvero se dovrà essere annullata con conseguente restituzione all azienda che se ne è fatta carico. Meno percorribile si presenta infatti la strada dell utilizzo della doppia contribuzione nella quantificazione dell importo della futura pensione che sarà riconosciuta al termine del percorso di esodo: ciò in quanto si tratta non già di due contribuzioni conseguenti ad altrettanti rapporti di lavoro posti legittimamente in essere (come spesso accade peraltro nella realtà previdenziale), bensì di contributi assicurativi che semplicemente si giustappongono temporalmente nello stesso periodo, di cui uno effettivamente collegato ad un rapporto di lavoro ed un altro derivante, come più volte sottolineato, da una contribuzione c. d. figurativa, la cui sussistenza ed efficacia è, in linea gerarchica, normalmente subordinata alla prima. A ciò bisogna aggiungere l ulteriore complicazione secondo la quale, alla contribuzione figurativa in generale non è sotteso alcun obbligo di versamento da parte del soggetto a favore della quale viene accreditata (il suo riconoscimento si effettua infatti a titolo gratuito), mentre nel caso in esame ci si trova di fronte ad una contribuzione figurativa il cui onere, raffrontato alla contribuzione derivante da un rapporto di lavoro immediatamente a ridosso della medesima, è stato effettivamente sopportato dal datore di lavoro. Qualche caso di legittima duplicazione dell accreditamento dei periodi assicurativi si potrebbe verificare qualora il rapporto di lavoro desse luogo a contribuzione nella gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (lavoro libero professionale per il quale non sia stata previsto una Cassa di previdenza di categoria, prestazioni lavorative derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, lavoro accessorio di cui agli artt 70 e segg. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, lavoro autonomo occasionale, dottorato di ricerca, ecc.). Ciò in quanto tale ultima contribuzione non può essere normalmente considerata né per il riconoscimento del diritto, né per il calcolo della pensione nell Assicurazione generale obbligatoria e nei Fondi sostitutivi della medesima, laddove il termine normalmente sta a significare che, anche ricorrendo

19 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 FOCUS tali evenienze, si registrano delle eccezioni relative al mancato utilizzo della doppia contribuzione (totalizzazione dei periodi contributivi, computo e cumulo dei peridi medesimi). Per quanto sopra esposto, si tratta di una matassa difficilmente dipanabile e per la cui soluzione l Istituto previdenziale dovrà evidentemente ritornare o quanto meno formulare in ogni caso alcune precisazioni rispetto a quanto affermato fin troppo laconicamente nella circolare dell INPS n Staremo a vedere gli sviluppi che tale situazione potrà assumere. La posizione dei lavoratori (continua): le modalità di calcolo della contribuzione figurativa Al punto 14 della più volte citata circolare n. 119, l INPS ha precisato che In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniemens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 [tale coefficiente rappresenta il numero medio delle settimane contenute in un mese, n. d. a.]. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (si rammenta che l aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%). Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione. Nell ipotesi di morte del lavoratore, non essendo la reversibile la prestazione, l obbligo contributivo si estingue e l Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata. Al punto 7 dell appena citata circolare n. 119 era stato infatti ulteriormente chiarito che La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. Il che significa che la contribuzione figurativa relativa all esodo farà parte del coacervo di tutti i periodi assicurativi che il prestatore d opera ha potuto far valere fino al giorno del decesso. In proposito vale la pena di osservare che, nonostante il fatto che l unità minima di detta contribuzione sia identificata con il mese (o almeno così sembrerebbe di poter assumere), non apparirebbe comunque logico che in ipotesi di decesso intramensile l intero importo versato nel corso del mese in cui si è verificato l infausto evento debba essere considerato nel calcolo della prestazione ai superstiti. L accreditamento parziale (fino cioè alla data del decesso) costituisce indubbiamente la soluzione più appropriata in quanto maggiormente rispondente alle regole che da sempre disciplinano l accreditamento della contribuzione. Trattandosi inoltre di un periodo di assicurazione afferente un rapporto di lavoro subordinato (nei confronti del quale l unità minima della contribuzione previdenziale è rappresentato, salvo rarissime eccezioni, dalla settimana) si ritiene che debbano essere accreditati, relativamente al mese del decesso, il numero delle settimane effettivamente maturate fino a tale ultima data: anche su questo punto sarebbe opportuno che l INPS fornisse ulteriori precisazioni. (PROSEGUE SUL PROSSIMO NUMERO DEL CONSU- LENTE MILLEOTTANTUNO)

20 pag Edizione del 26 settembre - n XV del 2013 quesiti Tassazione ordinaria o separata, come si agisce in caso di stipendi arretrati? a cura di Paola Diana Onder Coordinatrice Centro Studi Nazionale Ancl quesito Una società, a causa della grave crisi economica, da alcuni mesi non provvede al pagamento dei salari e degli stipendi, rimanendo a debito nei confronti degli stessi per le retribuzioni di Novembre, Dicembre e la tredicesima mensilità Con tutti i lavoratori, la direzione aziendale ha raggiunto un accordo per il dilazionamento dell importo complessivo (importo netto in busta paga) in 10 rate mensili da erogarsi nell anno 2013 a partire da febbraio. Domande: 1) il modello CUD2013 redditi 2012, dovrà contenere anche le mensilità non pagate alle normali scadenze e dilazionate nel corso dell anno 2013? 2) Gli importi che saranno erogati nell anno 2013 subiranno la tassazione ordinaria o la tassazione separata, considerando gli emolumenti relativi agli anni precedenti e la situazione analoga a quella descritta nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 23/E/1997 sub b)? Soluzione proposta. Ad avviso del proponente il quesito, tenuto conto che l importo netto, sarà dilazionato nel corso del 2013, la tassazione dovrà rimanere ORDINARIA e di competenza anno Risposta Esperto: Paola Maschietto I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SONO IMPONIBILI AL MOMENTO DELLA LORO PERCEZIONE SECON- DO IL CRITERIO DI CASSA. 1 - Il modello CUD 2013 redditi 2012 dovrà contenere le mensilità pagate nel 2012, fino a tutto il 12 gennaio 2013 (c.d. principio di cassa allargato). In pratica si dovranno: scorporare le somme lorde fiscali corrispondenti all importo netto che verrà differito nel pagamento nel corso del 2013; ricalcolare il conguaglio per le sole retribuzioni effettivamente percepite dal lavoratore nel periodo d imposta considerato. Per la parte previdenziale, invece, vale sempre la competenza. 2 - Nello specifico, a mio parere, dal caso prospettato non si riscontrano le caratteristiche oggettive o giuridiche che possano qualificare un arretrato di lavoro dipendente. Si tratta semplicemente di un differimento nel pagamento dei salari di novembre e dicembre che, visti i tempi, possiamo definire tecnico o fisiologico, concordato per essere erogato nel periodo d imposta successivo. Pertanto gli importi lordi fiscali delle retribuzione differite, ancorchè afferenti il 2012, verranno sommati a quelli corrisposti nello stesso periodo, e seguiranno la tassazione ordinaria, considerando che gli emolumenti vengono materialmente corrisposti, e resi disponibili per il lavoratore, nel 2013.

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

SCHEMA DI SINTESI. Requisiti del lavoratore

SCHEMA DI SINTESI. Requisiti del lavoratore SCHEMA DI SINTESI L intervento (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

Il nuovo cumulo, terza via per la pensione

Il nuovo cumulo, terza via per la pensione Il nuovo cumulo, terza via per la pensione La legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) per rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo la riforma Monti-Fornero ha previsto, accanto

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Accordi di prepensionamento. L istituto ed i benefici Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle alcuni chiarimenti circa l istituto del prepensionamento

Dettagli

TORNANO (CON MOLTE NOVITA ) I PREPENSIONAMENTI

TORNANO (CON MOLTE NOVITA ) I PREPENSIONAMENTI Numero 62 Settembre 2013 TORNANO (CON MOLTE NOVITA ) I PREPENSIONAMENTI Torna, con molte novità e senza oneri per lo Stato, il cosiddetto prepensionamento ovvero quella forma di ammortizzatore sociale

Dettagli

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. Lavorofisco.it Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. La legge di Stabilità 2015 prevede, infatti, in via sperimentale

Dettagli

Circolare n. 24 del 19 giugno 2013. Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro

Circolare n. 24 del 19 giugno 2013. Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro Circolare n. 24 del 19 giugno 2013 Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro Prot. 40 / 0021268 Agli indirizzi in allegato Oggetto: articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI PRO-RATA CONTRIBUTIVO A decorrere dal 1 gennaio 2012,

Dettagli

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla Maggio 2015 Più si va avanti e più si allontana l accesso alla pensione degli italiani. Col passare degli anni, infatti, aumenta l età

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare

Dettagli

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio Circolare Informativa n 20/2014 Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio Pagina 1 di 5 INDICE 1) Premessa pag. 3 2) La disciplina del beneficio pag. 3 3) Durata

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria. ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M. LA RIFORMA PREVIDENZIALE FORNERO APPLICAZIONE ai LAVORATORI MARITTIMI

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M. LA RIFORMA PREVIDENZIALE FORNERO APPLICAZIONE ai LAVORATORI MARITTIMI F E D E R M A N A G E R Via Ravenna 14-00161 ROMA U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M. UNIONE SINDACALE CAPITANI UNIONE NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO AL COMANDO DIRETTORI di MACCHINA Segreteria Nazionale 16121

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

LEGGE DI STABILITA 2014

LEGGE DI STABILITA 2014 LEGGE DI STABILITA 2014 A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Provincia di Torino 7 gennaio 2014 Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un unica pensione, i lavoratori iscritti:

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un unica pensione, i lavoratori iscritti: Totalizzazione dei contributi È stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l acquisizione del diritto ad un unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole sull'acquisizione, conservazione e perdita dello stato di disoccupazione, approvate

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015 OGGETTO: Legge di stabilità Parte III CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015 Parma, 22 gennaio 2015 Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dalla L n. 190

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 10/04/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 10/04/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 10/04/2015 Circolare n. 74 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011. Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori

Dettagli

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva)

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo o Totalizzazione retributiva La legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n. 228- introduce una nuova istituzione : il cumulo contributivo,

Dettagli

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di acceso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla

Dettagli

MODULARE. Chi non prova a crearsi il futuro che desidera deve accontentarsi del futuro che gli capita Draper L. Kaufman.

MODULARE. Chi non prova a crearsi il futuro che desidera deve accontentarsi del futuro che gli capita Draper L. Kaufman. La nuova PENSIONE MODULARE per gli Avvocati Chi non prova a crearsi il futuro che desidera deve accontentarsi del futuro che gli capita Draper L. Kaufman Edizione 2012 1 LA NUOVA PENSIONE MODULARE PER

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 30-12-2014. Messaggio n. 9963

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 30-12-2014. Messaggio n. 9963 Direzione Centrale Pensioni Roma, 30-12-2014 Messaggio n. 9963 OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1 marzo 2015 per

Dettagli

Cenni sulle pensioni.

Cenni sulle pensioni. Cenni sulle pensioni. Di seguito una sintesi della normativa in vigore dal 1 gennaio 2012 e dei requisiti dal 1 gennaio 2014. assistenza.previdenza@fisac.it 1 Pensioni dal 1 gennaio 2012 A partire dal

Dettagli

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro ASPI (assicurazione sociale per l impiego) la nuova di disoccupazione In sintesi: La legge n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) ha previsto l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

DIRECT LEARNING. DIRECT LEARNING Conto Formazione

DIRECT LEARNING. DIRECT LEARNING Conto Formazione DIRECT LEARNING DIRECT LEARNING Conto Formazione Il Direct Learning (DL) - Conto Formazione - è lo strumento attraverso il quale le Aziende aderenti hanno la facoltà di accedere in forma diretta al 75%

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

Le regole da rispettare

Le regole da rispettare SCHEDA RIEPILOGATIVA NOTA MINISTERIALE PREMESSA Per poter andare in pensione con decorrenza 1 settembre 2016, gli interessati devono presentare DUE domande, a due soggetti diversi ( le due domande sono

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 1 LEGGE REGIONALE. Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 1 LEGGE REGIONALE. Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante DELLA PUGLIA 1 LEGGE REGIONALE Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante DELLA PUGLIA 2 LEGGE REGIONALE Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante Il Consiglio regionale

Dettagli

Legge n. 296/2006 art. 1, comma 749

Legge n. 296/2006 art. 1, comma 749 Legge n. 296/2006 art. 1, comma 749 A decorrere dal 1 gennaio 2007 il lavoratore dipendente è tenuto ad operare una scelta circa la destinazione del proprio tfr maturando: se destinarlo a una previdenza

Dettagli

Scritto da Perziani Venerdì 09 Dicembre 2011 19:01 - Ultimo aggiornamento Sabato 10 Dicembre 2011 23:26

Scritto da Perziani Venerdì 09 Dicembre 2011 19:01 - Ultimo aggiornamento Sabato 10 Dicembre 2011 23:26 LE NOVITA SULLE PENSIONI NELLA MANOVRA MONTI di PIETRO PERZIANI (DICEMBRE 2011) Facciamo una prima analisi delle principali novità introdotte dalla Manovra Monti in materia di pensioni, più esattamente

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L. 6.12.2011, n 201

La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L. 6.12.2011, n 201 Vita e lavoro in Italia La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L. 6.12.2011, n 201 Un periodo ricco di trasformazioni Come spiega il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul

Dettagli

Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015

Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015 Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) Argomento CAMPO DI APPLICAZIONE

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012)

LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012) LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI DI PIETRO PERZIANI (Marzo 2012) Dopo le Circolari della F.P. e del MIUR, sono uscite quelle dell Inps/Inpdap, la n. 35 e la n. 37 del 2012; la prima è diretta

Dettagli

Le pensioni nel 2005

Le pensioni nel 2005 marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente

Dettagli

AGENS Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

AGENS Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi Roma, 11 marzo 2015 Prot. n. 019/15/D.11. Alle Aziende associate L o r o S e d i OGGETTO: D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in

Dettagli

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle

Dettagli

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA APPLICABILE ANCHE AL 2010 L articolo 2, co.156 e 157 della Finanziaria 2010 rende operative anche per il 2010 alcune misure finalizzate al sostegno della famiglia,

Dettagli

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla

Dettagli

PENSIONAMENTI DAL 1 SETTEMBRE 2014

PENSIONAMENTI DAL 1 SETTEMBRE 2014 PENSIONAMENTI DAL 1 SETTEMBRE 2014 Personale docente, educativo e ATA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO EVENTUALE REVOCA ENTRO IL 7 FEBBRAIO 2014 ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS MODALITA DI PRESENTAZIONE

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 Legge 247 del 24 dicembre 2007 Sommario LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 1. Indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. 2. Lavoro

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni. Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi. Età anagrafica minima

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni. Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi. Età anagrafica minima Sistema retributivo = anzianità pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 Sistema misto = anzianità inferiore a 18 anni al 31/12/1995 Sistema contributivo = chi inizia per la prima volta a lavorare dal

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 9 del 17-1-2008.htm legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi. Direzione centrale

Dettagli

Lavoratore di prima occupazione (*) successiva al 29 aprile 1993

Lavoratore di prima occupazione (*) successiva al 29 aprile 1993 CONFERIMENTO TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - VERSAMENTO ALL INPS DELLE QUOTE DI TFR RESIDUE PER LE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE 1 FEBBRAIO 2007 Sulla Gazzetta

Dettagli

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali Studio Commerciale e Tributario TOMASSETTI & PARTNERS Informativa Lavoro Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali Gentile

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

Interventi a favore della famiglia

Interventi a favore della famiglia QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * L INPS RISPONDE Interventi a favore della famiglia 1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli? Manca ancora il decreto attuativo

Dettagli

Roma, 22 dicembre 2009. Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Enti di Patronato

Roma, 22 dicembre 2009. Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Enti di Patronato DIREZIONE CENTRALE ENTRATE Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica UFFICIO I Gestione del rapporto contributivo e contenzioso Roma, 22 dicembre 2009 Alle Agli e

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Intendiamo qui fare il punto della situazione, in modo più discorsivo, tenendo ben presente che con il 01/01/2012 esistono ormai due mondi:

Intendiamo qui fare il punto della situazione, in modo più discorsivo, tenendo ben presente che con il 01/01/2012 esistono ormai due mondi: DI NUOVO SULLE PENSIONI di PIETRO PERZIANI (GENNAIO 2012) Siamo intervenuti negli ultimi tempi diverse volte sulle pensioni; rimandiamo a questi articoli per una trattazione più tecnica. Intendiamo qui

Dettagli

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013 Informativa n. 13 del 12 marzo 2013 Modelli 730/2013 - Ricezione in via telematica dall Agenzia delle Entrate del risultato contabile per l effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) - Comunicazione all

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

a cura del Rag. Vassilli TIENGO Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI 1 LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011 2 1 Totalizzazione La nuova disposizione esordisce con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per

Dettagli