Convegno ASSOLOMBARDA. Atti dell intervento su: come gestire gli Ascensori, i Montacarichi e gli apparecchi di sollevamento presenti nelle aziende

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1 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento Territoriale di Milano Convegno ASSOLOMBARDA Atti dell intervento su: come gestire gli Ascensori, i Montacarichi e gli apparecchi di sollevamento presenti nelle aziende a cura di Michele De Mattia ASSOLOMBARDA Via Pantano, Milano Martedì 10 luglio ore 9,30 1

2 L immissione sul mercato, la commercializzazione, la messa in servizio, l esercizio in sicurezza degli apparecchi di sollevamento per persone e/o cose, installati nelle aziende: Ascensori, Piattaforme elevatrici verticali, Servoscala, Montacarichi, Montacarichi ed Ascensori da cantiere, Ponteggi autosollevanti, Ponteggi sospesi motorizzati 2

3 NOTE RIASSUNTIVE sul DPR aprile 1999 n. 162/99 Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. 3

4 Il Cap. I del regolamento riguarda il recepimento della direttiva 95/16/CE sugli ascensori. Il regolamento prevede che gli impianti di ascensore siano forniti dall installatore completi della marcatura CE e della dichiarazione CE di conformità a garanzia della loro rispondenza ai requisiti di sicurezza e di salute imposti dalla direttiva. Queste attestazioni consentono la commercializzazione e messa in esercizio dell ascensore e vengono rilasciate dall installatore dell ascensore a seguito di specifiche procedure di valutazione della conformità con l intervento in forma diversa a seconda della procedura adottata di organismi di certifìcazione autorizzati con apposito decreto del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato(oggi Ministero delle Attività Produttive). Il regolamento introduce anche la cosiddetta sorveglianza del mercato che deve essere esercitata, a campione o su segnalazione, dal Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato(oggi Ministero delle Attività Produttive) e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi, avvalendosi deli ISPESL per gli accertamenti di carattere tecnico. In ordine agli articoli del Capo I, si osserva quanto segue: L articolo 1 individua il campo di applicazione del regolamento. Si applica agli ascensori e componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell allegato IV. L articolo 2 definisce il concetto di: ascensore, montacarichi, installatore dell ascensore, commercializzazione, componenti di sicurezza, fabbricante dei componenti di sicurezza, ascensore modello, messa in esercizio e norme armonizzate, specificando, altresì, quali modifiche non rientrano nella ordinaria o straordinaria manutenzione, ascensore e montacarichi in servizio privato. L articolo 3 disciplina la dimostrazione di prototipi; in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori e componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del Regolamento L articolo 4 identifica: i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in conformità alla direttiva europea 95/16/CE ed impone l obbligo del loro rispetto sia per gli ascensori che per i componenti di sicurezza; lo scambio di informazioni tra la persona responsabile della realizzazione dell edificio e l installatore dell ascensore per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell impianto ed assicurare che all interno dei vani di corsa degli ascensori NON vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell impianto. L articolo 5 prevede l adeguamento delle norme nazionali con le norme armonizzate ed attribuisce alle norme armonizzate la presunzione di conformità ai RES della direttiva. In assenza di norme armonizzate, quelle nazionali rappresentano strumenti importanti o utili per la corretta applicazione dei RES (NO presunzione di conformità). L articolo 6 precisa le procedure di valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza. 4

5 L articolo 7 definisce la marcatura CE(allegato III) e come questa debba essere apposta in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza. L articolo 8 identifica gli organismi preposti al controllo di mercato e gli obblighi degli stessi nei confronti della Commissione dell Unione europea nei casi in cui sia accertata la non conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza. L articolo 9 stabilisce la procedura per l individuazione degli organismi di certificazione, prevedendo che essi siano autorizzati dal Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli elenchi di tali organismi sono notificati alla Commissione dell Unione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato ha facoltà di revocare l autorizzazione ai suddetti organismi, dandone comunicazione alla Commissione dell Unione europea, nel caso in cui non siano soddisfatti i criteri richiesti nell allegato VII al regolamento. L articolo 10 prevede la disciplina transitoria per la conferma degli organismi autorizzati in via provvisoria. Il Cap. II del regolamento detta disposizioni nazionali, aggiuntive alle prescrizioni della direttiva 95/16/CE, volte alla semplificazione dei procedimenti previsti dalla legge 1415/42 che viene abrogata. Le disposizioni riguardano gli impianti in servizio privato, siano essi impianti di ascensori (e quindi disciplinati dalla direttiva 95/16/CE di cui sopra), siano essi impianti di montacarichi (e quindi rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine e del relativo regolamento di attuazione DPR 24 luglio 1994, n. 459). Per gli ascensori e montacarichi in servizio privato (v. definizione all art. 2, lettera m) il regolamento stabilisce che la messa in esercizio degli impianti sia soggetta a comunicazione, da parte del proprietario, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell impianto; la comunicazione deve contenere gli elementi previsti dall art. 12 comma 2, i suddetti uffici provvedono direttamente all immatricolazione degli impianti. Rispetto alla legislazione precedente permane l obbligo, per il proprietario, di affidare la manutenzione degli impianti a ditte del settore che operano con personale abilitato, nonché di sottoporre gli stessi a verifica periodica, ogni due anni, sulla funzionalità degli impianti ed a verifica straordinaria in caso di modifica. Alle verifiche periodiche e straordinarie provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, i soggetti di cui all art. 13 comma 1 del regolamento. 5

6 In ordine agli articoli del Capo II, si osserva quanto segue: L articolo 11 fissa l ambito applicativo delle disposizioni di cui al Capo II del regolamento. L articolo 12 fissa la procedura per la messa in esercizio dell ascensore o montacarichi prevedendo che il proprietario o il suo legale rappresentante ne diano comunicazione, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell impianto, al comune competente per territorio. Quest ultimo entro trenta giorni assegna un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante e al soggetto competente per l effettuazione delle verifiche periodiche. L articolo 13 prevede la cadenza e gli organismi incaricati delle verifiche periodiche, nonché il loro scopo. L articolo14 prevede le verifiche straordinarie da effettuarsi a seguito di verifica periodica con esito negativo, in caso di incidenti e nel caso vengano apportate all impianto modifiche non rientranti nell ordinaria o straordinaria manutenzione L articolo 15 prevede che la manutenzione sia affidata a ditta specializzata o a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi delle norme nazionali ovvero da un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente, che debbono provvedere esclusivamente a mezzo di personale abilitato. Descrive le verifiche e le operazioni di manutenzione: - periodiche, - semestrali(su ascensori) - ed annuali (su montacarichi) che deve effettuare il manutentore cioè il personale abilitato. L articolo 16 prevede l utilizzo di un apposito libretto ove annotare: gli esiti delle verifiche periodiche o straordinarie e delle visite di manutenzione, corredato di copia delle dichiarazioni CE di conformità, copia delle comunicazioni del proprietario o il suo legale rappresentante al competente Ufficio comunale e copia della comunicazione del competente Ufficio comunale al proprietario o il suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all impianto. E previsto, altresì, l apposizione, in ogni cabina, delle avvertenze per l uso e di una targa recante le indicazioni necessarie. L articolo 17 fissa i divieti di utilizzo dell ascensore ai minori di anni 12 non accompagnati, nonché il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni nei lavori di manovra. L articolo 18 pone un norma di rinvio. L articolo 19 pone una norma di diritto transitorio allo scopo di normalizzare la situazione degli impianti non ancora collaudati dagli organismi pubblici competenti. L articolo 20 dispone l abrogazione delle norme delegificate. L articolo 21 fissa i termini per l entrata in vigore del regolamento, Il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il DPR 30 aprile 1999 n.162/99 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n il giorno 25/05/1999, pertanto è entrato in vigore dal 25/06/

7 Libretto e targa (DPR 1962/99 art.16) 1) Libretto di impianto dispense a cura dell ing. Michele De Mattia - ISPESL Deve contenere : verbali verifiche periodiche e straordinarie esiti visite di manutenzione copia dichiarazioni di conformità copia comunicazioni tra proprietario e ufficio comunale competente comunicazione relativa al numero di matricola assegnata Il libretto deve essere disponibile : Al momento delle visite periodiche e straordinarie Nel caso di controllo a campione da parte degli organi ispettivi del Ministero dell Industria / Ministero del Lavoro 7

8 Targa CABINA Sommando i requisiti di Direttiva Ascensori, EN 81.1/2, Decreto di Attuazione e Direttiva Macchine, in cabina devono essere riportate le seguenti informazioni: marcatura CE numero di identificazione Organismo Notificato portata : kg capienza : persone nome ditta installatrice numero di identificazione impianto della ditta installatrice soggetto incaricato delle visite periodiche numero di matricola dell'impianto indirizzo dell'installatore anno di installazione avviso "Vietato l'uso ai minori di anni 12 non accompagnati" 8

9 Libretto, fascicolo o registro dell ascensore redatto dall installatore, deve comprendere -UNI EN 81-1/2:2005 punto Direttiva 95/16/CE Allegato I punto 6.2, DPR n 162/99 art. 16, c.1- una parte tecnica in cui figurano un parte riguardante la messa in servizio e l esercizio successivo UNI EN 81-1/2:2005 punto 16.2.a) 1) la data della messa in servizio dell ascensore 2) le caratteristiche principali dell ascensore; 3) le caratteristiche delle funi e/o catene 4) le caratteristiche di quei componenti per le quali è richiesta la verifica della confor-mità (punto ); 5) i disegni di installazione nell edificio; 6)gli schemi elettrici di principio (usando i simboli CENELEC); inoltre, per gli ascensori idraulici: 7) gli schemi idraulici (usano i simboli della ISO ) 8) la pressione statica massima 9) le caratteristiche o il tipo del fluido idraulico. UNI EN 81-1/2:2005 punto 16.2.b) e App. E1 Copie datate dei verbali dei controlli e delle visite, con le osservazioni Tale parte si può identificare con quanto indicato: Allegato I punto 6.2 Direttiva 95/16/CE : -Registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche. DPR n 162/99 art. 16, c. 1 sul libretto devono essere allegati o annotati: - i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie; - gli esiti delle visite di manutenzione DPR 162/99 art. 16, comma 1 -dichiarazione CE di conformità dell ascensore; - comunicazioni del proprietario all ufficio comunale per la messa in esercizio dell ascensore (vedi art. 12); -comunicazioni dell ufficio comunale al proprietario relativo al numero di matricola assegnato all ascensore (art. 12, comma 3). Deve essere redatto prima o al più tardi quando l impianto è messo in servizio -UNI EN 81-1/2:2005, punto 16.2 L Organismo Notificato, a completamento della procedura di certificazione, compila le pagine del registro corrispondenti alla valutazione della conformità effettuata DPR n 162/99 - allegato VI punto 6.2, - allegato punto 4.3 Deve essere aggiornato in caso di: - modifiche importanti dell ascensore (appendice E 2); - sostituzioni delle funi o di componenti importanti; Devono essere annotati gli incidenti -UNI EN 81-1/2:2005 punto 16.2.b) Appendice E2- Deve essere a disposizione sull impianto - per il manutentore - per le prove ed i controlli -DPR n 162/99 art. 16, comma 2) e nota UNI EN 81-1/2:2005-punto 16.2.b) 9

10 Manuale di istruzioni o Libretto di istruzioni dell ascensore redatto dall installatore [Punto 6.2, Allegato I della Direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99 - UNI EN8 1-1/2 :2005 punto 16.3 ] Deve comprendere almeno i disegni e gli schemi necessari all utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4 [Punto 6.2, Allegato I della Direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99] In dettaglio deve dare informazioni su: [ UNI EN8 1-1/2 :2005 punto 16.3 ] Uso normale -punto Il manuale di istruzioni deve dare le necessarie informazioni per l uso normale dell ascensore e per le operazioni di soccorso, in particolare riguardo: a) alla necessità di tenere chiuso a chiave le porte di accesso agli spazi del macchinario e delle pulegge di rinvio; b) alla sicurezza nelle operazioni di carico e scarico della cabina; c) alle precauzioni da prendere in caso di ascensori con vano di corsa chiuso parzialmente [ d)]; d) agli eventi che richiedono l intervento di una persona competente; e) alla conservazione della documentazione; f) all uso della chiave per lo sbloccaggio di emergenza; g) alle operazioni di soccorso. Manutenzione -punto Il manuale di istruzioni deve dare informazioni circa: a)la necessità della manutenzione dell ascensore e dei suoi accessori al fine di mantenerlo in buono stato di funzionamento (vedere 0.3.2); b)le istruzioni per una manutenzione in condizioni di sicurezza. Controlli e Prove - punto Il manuale di istruzioni deve dare informazioni su: Controlli periodici - punto Dopo la messa in servizio degli ascensori, su di essi devono essere effettuati controlli e prove periodici per verificare che essi siano in buone condizioni. Questi controlli e prove periodici dovrebbero essere effettuati in conformità all appendice E. Controlli dopo modifiche importanti o incidenti - punto Dopo modifiche importanti o dopo un incidente devono essere effettuati controlli e prove per accertare che gli ascensori continuino ad essere conformi alla presente norma. Questi controlli e prove devono essere effettuati in conformità all app. E. La UNI EN 13015:2002 fornisce gli elementi necessari per la preparazione delle istruzioni per le operazioni di manutenzione Inoltre, il manuale di istruzioni dell ascensore deve riportare le informazioni previste dalle altre norme della serie EN 81; allo stato attuale: -punto 5 delle norma armonizzata UNI EN 81-28:2004 Teleallarme per ascensori -punto 7 della norma armonizzata UNI EN 81-70:2004 Accessibilità degli ascensori -punto 7 della norma armonizzata EN 81-73:2005 Comportamento degli ascensori in caso di incendio e, qualora ricorrano i relativi casi specifici: - punto 7 della norma UNI EN 81-71:2005 Ascensori antivandalo ; - punto 7 della norma armonizzata UNI EN 81-72:2004 Ascensori antincendio ; - progetto di norma pren Ascensori con testata e/o fossa ridotte ; - progetto di norma pren Ascensori inclinati. 10

11 Il libretto di istruzione dei componenti di sicurezza di cui all allegato IV della direttiva 95/16/CE deve dare informazioni su : - Direttiva 95/16/CE Allegato I: punto montaggio - collegamenti - regolazione - manutenzione in modo che possono essere effettuati correttamente e senza rischi Le istruzioni per la manutenzione dei componenti di sicurezza dell ascensore devono essere date dal produttore (n.d.r. fabbricante dei componenti di sicurezza direttiva ascensori) all installatore - UNI EN 13015:2002 punto 4.1, comma 5 e 4.2 e) - Nel caso sia necessaria la manutenzione di altri componenti diversi da quelli di sicurezza, le istruzioni di manutenzione devono essere fornite dai produttori di questi componenti - UNI EN 13015:2002 punto 4.2 f) - L installatore/produttore deve fornire le istruzioni di manutenzione di competenza: - del proprietario dell impianto(vedi 4.3.2) - dell organizzazione di manutenzione(vedi 4.3.3) - UNI EN 13015:2002 punto 4.1, comma 9-11

12 Il MANUTENTORE dell ascensore ed il PERSONALE DI CUSTODIA portiere dell edificio DPR 30 aprile 1999 n.162 Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva95/16/ce sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio Art. 15 MANUTENZIONE Art. 15, comma 2: (sostituisce l art. 19, comma 2 del DPR 1497/63) 2. Il manutentore provvede alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo Si riportano l art. 19, commi 1 e2 e l art. 49 del DPR 1497/ Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati all art.49 e deve provvedere alle manovre di emergenza 19.2 Nel caso di emergenza la manovra a mano dell argano può essere fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo. 49. Manovra di emergenza Gli impianti quanto sia ritenuto necessario, devono essere provvisti dei dispositivi seguenti per la manovra di emergenza: a) un dispositivo ad azione manuale continua per permettere il movimento della cabina con una porta dei piani aperta; b) un dispositivo per aprire dall esterno la porta della cabina; c) una chiave speciale per le eventuali porte di emergenza 12

13 Il personale di custodia portiere e l istruzione per la manovra di emergenza degli ascensori Le recenti modifiche apportate al Dlgs 629/94-Sicurezza sul lavoro- evidenziano l obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti(art. 4, c.1) e fornire al lavoratore un adeguata formazione, informazione ed un addestramento circa l utilizzo degli impianti. Ciò comporta qualora il portiere svolga anche mansioni correlate agli impianti di ascensori, la necessità che questo lavoratore venga messo in grado di compiere le manovre di sblocco della cabina ascensore con riporto al piano e apertura delle porte, onde consentire l uscita delle persone intrappolate, in condizione di sicurezza per se e per gli altri. Tali operazioni, che richiedono conoscenze e responsabilità particolari( art. 35, c.5), possono essere svolte esclusivamente a condizione che il lavoratore portiere abbia ricevuto il necessario addestramento formativo ed informativo specifico(artt. 21,22 e 38), anche ai sensi del Capo II al DPR 162/99, art. 15, c.2. A tal proposito il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri 2003/2006, prescrive espressamente all art.19, c.4 lettera i) che i portieri hanno il compito di intervenire nei casi di emergenza sull impianto ascensori ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l allontanamento delle persone; l affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione. omissis Chi è il manutentore? DPR 30 aprile 1999 n Art. 15 MANUTENZIONE Art. 15, comma 1: (sostituisce l art. 5 della legge n.1415) 15.1 Ai fini della conservazione dell impianto e del suo normale funzionamento, Il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell ascensore o del montacarichi a persona munita del certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto in seguito all esito favorevole di una prova teorica-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6,7,8,9, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n (tali artt. sono gli unici dello stesso decreto a non essere stati abrogati dal DPR n.162/99-vedi art. 20 del DPR n.162/99) Delibera CNR /148 Manutentore. Quesito: Chi è il manutentore? Possono essere effettuate le operazioni di ispezione in assenza del manutentore? Parere: Il manutentore è la persona competente incaricata della manutenzione dell elevatore e deve essere una persona munita di certificato di abilitazione oppure una ditta specializzata che provvede alla manutenzione a mezzo di personale abilitato. Le operazioni di ispezione debbono essere eseguite dal manutentore. L eventuale aiuto del manutentore può essere persona non abilitata. 13

14 GLI ASCENSORI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE esclusi dal campo di applicazione del DPR 459/96 (recepimento in Italia della direttiva macchine ultima 98/37/CE) ASCENSORI: [Definizione art. 2, c. 1 lettera a) DPR 162/99] Apparecchio a motore (ndr in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni) che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di: -persone, -persone e cose, -soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno Modifica apportata dalla futura direttiva macchine 2006/42/CE (in vigore dal 29 dicembre 2009) alla direttiva ascensori 95/16/CE ASCENSORI: Apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di: -persone, -persone e cose, -soltanto di cose se il supporto è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all interno del supporto o alla portata di una persona che sia all interno del supporto del carico Supporto del carico: il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina La nuova direttiva macchine (2006/42/CE) del 17 maggio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea il 9 giugno 2006 (entrerà in vigore dal 29 dicembre 2009) modifica, tramite l art. 24, la direttiva ascensori 95/16/CE Elementi salienti dell emendamento alla direttiva ascensori: - L ascensore è adesso un apparecchio di sollevamento - La cabina è diventata un supporto del carico - Se la velocità nominale è superiore a 0,15 m/s l apparecchio di sollevamento è un ascensore Pertanto dal 2010, la barriera tra ascensori e macchine, non sarà più la cabina (ndr intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimento e porte cieche), bensì la velocità: - se V 0,15 m/s direttiva macchine - se V > 0,15 m/s direttiva ascensori -Tra l altro, le scale mobili, i marciapiedi mobili, gli ascensori da cantiere, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva ascensori 14

15 Ascensore del tipo elettrico Ascensore del tipo elettrico con macchinario in basso a lato del vano corsa e locale pulegge di rinvio in alto Vano di corsa e locale del macchinario in alto Cabina e Contrappeso EN 81-1/2:1998 A2:2004 UNI EN 81-1/2: 2005 La tecnologia moderna dimostra che le macchine e le parti associate possono essere poste nel vano di corsa, sulla cabina o sul contrappeso o in armadi EN 81-1/2:1998 A2:2004 Appendice O (elettrici) Appendice L (oleodinamici) Spazi del Macchinario - Accesso 6.1 Legenda: 1 Porte e botole e Spazi del macchinario 6 3 Accesso Macchinario nel locale macchinario 6.4 Macchinario all interno del vano corsa Aree di lavoro nella cabina o sul tetto della cabina Aree di lavoro nella fossa Aree di lavoro su una piattaforma Aree di lavoro all esterno del vano 6.5 Macchinario all esterno del vano corsa 6.6 Dispositivi per manovra emergenza e prove 15

16 Ascensori del tipo idraulico Ascensore del tipo idraulico ad azione diretta doppio pistone laterale pistone centrale e cilindro interrato 16

17 I MONTACARICHI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE esclusi dal campo di applicazione del Capo I del DPR 162/99 (recepimento in Italia direttiva ascensori 95/16/CE) MONTACARICHI: [Definizione art. 2, c. 1 lettera b) DPR 162/99] Apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di -sole cose, inaccessibile alle persone - o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno Montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, avente come supporto del carico una cabina, piattaforma o altro contenitore inaccessibile alle persone, che si sposta lungo guide rigide con inclinazione > 15 sull orizzontale, installato stabilmente e che collega piani definiti Montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, avente come supporto del carico una cabina completamente chiusa da pavimento, pareti, porta/e e tetto ciechi Definizioni Ascensori e Montacarichi in servizio privato: - Rif.:DPR 162/99 art. 2, comma 1, lettera m) Gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico Ascensori in servizio pubblico: Rif.: Legge 24 ottobre 1942 n art. 1 Omissis Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o stazioni ferroviarie o tramviarie. accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico, senza bottoniera al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno, che si sposta lungo guide rigide con inclinazione > 15 sull orizzontale installato stabilmente e che collega piani definiti Ascensori o montacarichi in servizio pubblico: Rif. DPR 1497/63 art 3 Elevatore adibito ad un pubblico servizio di trasporto 17

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19 NORME UNI EN 81-1&2:199 dispense a cura dell ing. Michele De Mattia - ISPESL O. Introduzione Scopo della presente norma è di definire le regole di sicurezza relativa agli ascensori per persone e per persone e cose al fine di proteggere le persone e le cose contro i rischi di infortuni che possono avvenire durante l uso, la manutenzione e le manovre di emergenza degli ascensori. Rischi possibili dovuti a: a. cesoiamento b. schiacciamento c. caduta d. urto e. imprigionamento f. incendio g. elettrocuzione h. danneggiamento del materiale dovuto a: h1. danneggiamento meccanico h2. usura h3. corrosione Le persone da proteggere: a. gli utenti b. il personale di manutenzione e ispezione b. le persone che si trovano fuori dal vano di corsa, dal locale del macchinario e dall eventuale locale delle pulegge di rinvio Le cose da proteggere: a. i carichi in cabina b. i componenti dell impianto ascensore c. l edificio in cui si trova l ascensore Devono essere stabili accordi tra fornitore committente circa: a. l uso previsto dell ascensore b. le condizioni ambientali c. i problemi di ingegneria civile d. altri aspetti relativi al luogo di installazione 19

20 Conformità alle norme degli impianti ascensori Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti - legislazione nazionale - Direttiva 95/16/CE - Direttiva comunitaria sugli ascensori - DPR30/4/1999n.162 Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. Legge 46/90 l art. 1 recita: Sono soggetti all applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d uso: lettera a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica all interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell energia fornita dall ente distributore; lettera f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili La Legge 46/90 Gli impianti di ascensore sono soggetti anche alla Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti ed al D.P.R. 447/91 che ne costituisce il Regolamento d attuazione. Tale legge richiama la necessità del progetto e di una Dichiarazione di conformità alla regola dell arte, rilasciata dall impresa installatrice al termine dei lavori. Il titolare o un dipendente dell impresa installatrice deve disporre del riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali, rilasciatogli dalla Commissione provinciale per l artigianato o dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 20

21 La Legge 46/90 e il DPR 162/99 Per la progettazione degli ascensori non esistono possibili conflitti normativi, perché è la stessa Legge 46/90 ad escluderla espressamente dal proprio campo di applicazione. Per l installazione degli ascensori il DPR 162/99 risulta aver tacitamente abrogata la L. 46/90, se si tiene conto che la presunzione legale di conformità coinvolge esclusivamente le norme europee armonizzate, mentre alle norme tecniche nazionali(uni e CEI che sono invece richiamate dalla 46/90 appunto come criterio di presunzione legale per la regola dell arte unitamente alla legislazione vigente in materia) viene riservato un ruolo puramente residuale (art. 5 della direttiva). Si può affermare che la dichiarazione di conformità ai sensi della L.46/90, nella forma e nel contenuto, viene sostituita dalla dichiarazione CE di conformità (Allegato Il alla direttiva), nel senso che all installazione dell ascensore non si applica più la legge 46/90 per abrogazione tacita a seguito del DPR 162/99. NON è più necessario che l installatore dell ascensore sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla L. 46/90. Può invece essere una qualsiasi persona fisica o giuridica, purché agisca nel rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla disciplina comunitaria. L installatore appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità. Per la manutenzione degli ascensori (e montacarichi) continua ad applicarsi la Legge 46/90. Il requisito formale dell abilitazione dell impresa è invece applicato alla ditta specializzata o all operatore comunitario cui viene affidata la manutenzione (artt. 12 e 15 del DPR 162/99, che richiamano espressamente la L. 46/90), utilizzando la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio ed utilizzati (art. 2, comma 4 della direttiva). Detti soggetti abilitati devono inoltre operare a mezzo di personale abilitato, ossia in possesso del certificato di abilitazione (patentino) rilasciato, previa prova teorico-pratica, dal prefetto. 21

22 Per le modifiche costruttive degli ascensori (e montacarichi) non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (art.2, comma l, lettera i) del DPR 162/99), da apportare agli ascensori NON marcati CE (NON a direttiva 95/16/CE e NON a norme armonizzate UNI EN 81-1/2 ediz.99), continua ad applicarsi la Legge 46/90. Per gli ascensori rispondenti a norme preesistenti alle norme armonizzate UNI EN81-1/2 ediz. 1999, strumento per una corretta valutazione della conformità è rappresentato dalla NORMA UNI :2003, che contiene criteri di buona tecnica per la modifica o sostituzione di parti di ascensori (presunzione di conformità alla regola dell arte ) Al termine dei lavori l impresa (che non deve essere necessariamente la ditta di manutenzione) è tenuta a rilasciare al committente, per la modifica eseguita, la Dichiarazione di conformità dell impianto alla regola dell arte Si segnala che per le modifiche da apportare agli impianti marcati CE (a direttiva 95/16/CE) non si applica la NORMA UNI :2003, che si ribadisce contiene criteri di buona tecnica per la modifica di ascensori elettrici rispondenti a regole tecniche preesistenti alle norme UNI EN81-1/2:1999 armonizzate. Tali Regole tecniche preesistenti sono: D.L. 600 D.P.R. 1497/63 Allegato I al DM 587/87(ascensori del tipo elettrici) D.L. 600 D.P.R. 1497/63 DM 1635/79-DPR 268/94 (ascensori del tipo idraulici) L impianto elettrico dell ascensore L impianto elettrico dell immobile, dove l ascensore è montato, è di competenza dell installatore elettrico(elettricista) ed è soggetto alla Legge 46/90 ed al DPR 447/91 che ne costituisce il Regolamento di attuazione. La linea di alimentazione dell ascensore, i circuiti luce e prese del locale macchinario o eventuale locale pulegge di rinvio e del vano di corsa dell ascensore fanno parte dell impianto elettrico dell edificio e devono essere eseguiti dall installatore elettrico. A tal proposito la Nota al punto della norma UNI EN 81-1/2 ediz.99 recita: I regolamenti nazionali concernenti i circuiti elettrici di alimentazione si applicano fino ai morsetti di entrata degli interruttori generali. Essi si applicano a tutto il circuito di illuminazione ed alle prese di corrente dei locali del macchinario e delle pulegge, del vano di corsa e della fossa. Secondo la Norma UNI EN 81-1/2 ediz punto

23 l apparecchiatura elettrica dell ascensore, di competenza dell installatore dell ascensore (ascensorista), inizia a) dall interruttore generale del circuito forza motrice ed ai circuiti a valle di esso; b) dall interruttore generale del circuito di illuminazione della cabina ed ai circuiti a valle di esso; e l ascensore deve essere considerato come un tutto unico, allo stesso modo di una macchina che ha l apparecchiatura elettrica incorporata Si può pertanto affermare che l apparecchiatura elettrica dell ascensore, equivalente all equipaggiamento elettrico di bordo macchina, comprendente l insieme dei circuiti posti a valle dell interruttore generale forza motrice dell ascensore e del circuito luce cabina dell ascensore, interruttori compresi, è di competenza dell installatore dell ascensore Tutto il resto non fa parte dell impianto ascensore, bensì dell impianto elettrico dell edificio, pertanto di competenza dell installatore elettrico e soggetto alla legge 46/90. Per l impianto elettrico dell edificio in cui è installato l ascensore, di competenza dell installatore elettrico(compresa la linea di alimentazione dell ascensore, i circuiti luce e prese del locale macchinario o eventuale locale pulegge di rinvio e del vano di corsa dell ascensore), la progettazione a cura di un professionista iscritto in un albo professionale risulta necessaria quando l impianto supera certi limiti dimensionali, stabiliti in funzione del tipo di impianto (ad esempio in edifici civili se la potenza impiegata per i servizi comuni nel caso di condomini è superiore a 6 kw). Il titolare o un dipendente dell impresa installatrice deve disporre del riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali, rilasciatogli dalla Commissione provinciale per l artigianato o dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al termine dei lavori l impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati sulla base del modello stabilito dal Decreto Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato del 20/2/92 e di cui fanno parte integrante la relazione con le tipologie dei materiali. Copia della Dichiarazione di conformità, insieme all eventuale progetto, dev essere inviata: alla Commissione provinciale istituita presso la Camera di commercio; al Comune per le pratiche di abitabilità; Si fa presente che non è necessaria una dichiarazione di conformità apposita per la parte elettrica riguardante l ascensore, di competenza dell elettricista, ma è sufficiente la dichiarazione di conformità dell impianto elettrico dell unità immobiliare in cui l ascensore è installato. Ad esempio in un condominio è sufficiente la dichiarazione di conformità dei servizi comuni. NOTA: Qualora l ascensorista è abilitato per gli impianti elettrici di cui all art. 1 a) può realizzare anche la parte elettrica dell ascensore di competenza dell impiantista elettrico, sempre nel rispetto della L. 46/90. 23

24 In caso contrario la competenza è dell impiantista elettrico Sono responsabili della sicurezza, ciascuno per la propria parte: costruttori, venditori, noleggiatori di macchine, di attrezzature e di impianti, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, dirigenti, impiegati ed operai. Tutti devono operare con diligenza, prudenza e perizia ed osservare leggi, regolamenti, ordini e discipline al fine di non nuocere a se stessi e agli altri. Sanzioni Secondo la legge 46/90(Norme per la sicurezza degli impianti), è soggetto a sanzione chi omette di affidare lavori di installazione e manutenzione straordinaria di ascensori ad imprese abilitate ai sensi dell art.1, lettera f) di detta legge(art. 16. Legge n.46/1990) 24

25 Apparecchi di sollevamento e disabilità: Panorama nazionale ed europeo Servoscala Piattaforme verticali per disabili Ascensori per disabili Ascensori non per disabili Apparecchi di sollevamento per disabili Apparecchi di sollevamento prevalentemente per disabili Apparecchi di sollevamento per disabili e non disabili Apparecchi di sollevamento per non disabili Denominaz. Data Pubblicazione Denominaz. Data Pubblicazione Legge 118/71 DPR 384/78 Legge 13/89 DM 236/89 DPR 503/ G.U G.U G.U G.U G.U DPR 459/96 C. n n DPR 162/99 EN 81-70:2003 EN 81-70:2003/A1: luglio aprile aprile agosto 2005 G.U G.U G.U G.U.C.E. C/192/8 25

26 Servoscala DM 236/89 art Servoscala DM 236/89 art a) b) c) Pedana servoscala Sedile servoscala Pedana servoscala a sedile ribaltabile Per il trasporto di persona in piedi Per il trasporto di persona seduta Per il trasporto di persona in piedi o seduta d) e) Piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile Piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile Per il trasporto di persona su sedia a ruote Per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta Denominaz. Scopo EN 81-70:2003 EN 81-70:2003/A1:2004 Pr EN Pr EN Ascensori destinati all uso anche di persone disabili Montascale e piattaforme elevatrici inclinate destinate all uso di persone con mobilità ridotta Piattaforme verticali destinate all uso di persone con mobilità ridotta 26

27 Ascensori e piattaforme elevatrici per disabili in servizio privato Per la commercializzazione e l immissione sul mercato obbligo di seguire le procedure di certificazione CE Per l installazione obbligo di comunicazione al Sindaco secondo le procedure previste Per la messa in servizio obbligo di comunicazione al Sindaco secondo le procedure previste Per l esercizio obbligo Affidare la manutenzione a Ditta specializzata o a personale abilitato Verifiche di manutenzione con personale abilitato Verifiche periodiche biennali Direttiva Ascensori 95/16/CE Capo I -DPR 162/99 Direttiva macchine 98/37/CE DPR 459/96 Direttiva Macchine con intervento di O.N. (punto 16Allegato IV) Circolare Bersani (1) CAPO II DPR 162/99 Art. 12, comma 1 Circolare Bersani (1) [ CAPO II DPR 162/99 (2) ] CAPO II - DPR 162/99 Art. 15, comma 1 Circolare Bersani (1) [CAPO II - DPR 162/99 (2) ] L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. CAPO II - DPR 162/99 Art. 15, comma 4 ordinarie/semestrali Circolare Bersani (1) ordinarie/biennali [CAPO II - DPR 162/99(2) ] Piattaforme Elevatrici per disabili con corsa 2 m dispense a cura dell ing. Michele De Mattia - ISPESL Ascensori con corsa < 2 m L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. CAPO II - DPR 162/99 Art. 13, comma 1 O.Notificato Direttiva Ascensori All. VI o Circolare Bersani (1) O. Notificato Direttiva Macchine punto 16 allegato IV Ascensori con corsa 2 m Piattaforme elevatrici per disabili con 2m < corsa 3 m (1) Per Circolare Bersani si intende la circolare del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del N (2) Per le piattaforme elevatrici per disabili si applica la citata circolare Bersani, che in riferimento alla messa in servizio, alla ditta a cui affidare la manutenzione ed il personale che la esegue, le verifiche da effettuare in manutenzione ed in ispezione periodica biennale, non contrasta con quanto indicato al Capo II del DPR 162/99. Piattaforme elevatrici per disabili con corsa > 3 m 27

28 Montacarichi (1) & Servoscala (2) in servizio privato Per l immissione sul mercato obbligo di seguire le procedure di certificazione CE Per l installazione obbligo di comunicazione al Sindaco secondo le procedure previste Per la messa in servizio obbligo di comunicazione al Sindaco secondo le procedure previste Serrvoscala Montacarichi con Portata 25 Kg. e/o con corsa < 2 m Montacarichi con Portata > 25 Kg. e con corsa 2 m Direttiva macchine 98/37/CE DPR 459/96 Direttiva Macchine con intervento di O.N. CAPO II DPR 162/99 Art. 12, comma 1 Affidare la manutenzione a Ditta CAPO II - DPR 162/99 Art. 15, comma 1 specializzata o a personale abilitato L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. Per l esercizio obbligo Verifiche di manutenzione con personale abilitato CAPO II - DPR 162/99 Art. 15, comma 4 annuali L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. Obbligo biennale Verifiche periodiche ispettive CAPO II - DPR 162/99 Art. 13 Organismo Notificato Direttiva Ascensori All. VI o L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. NON obbligo da O.N. Direttiva Macchine Direttiva Ascensori (1) Per Montacarichi si intende un apparecchio definito all art. 2, comma 1 lettera b) del DPR 162/99 e ricadente nel campo di applicazione dell art. 11 del citato DPR 162/99; (2) Per Servoscala si intende un apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, definita al punto del DM 236/89 28

29 Lo scambio di informazioni tra il responsabile della realizzazione dell edificio (committente progettista) & l installatore dell ascensore per una corretta scelta e integrazione degli ascensori nell edificio e nelle costruzioni obblighi ed aspetti da considerare OBBLIGHI Il legislatore europeo ha responsabilizzato il proprietario e l installatorel installatore,, indicando nella Direttiva ascensori 95/16/CE all articolo articolo 2: 2. gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell edificio edificio o della costruzione e l installatore l dell ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell ascensore ascensore; 3. gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell ascensore. Il legislatore italiano ha recepito le citate disposizioni come obblighi, rispettivamente all articolo articolo 4, comma 4 e 5 del D.P.R. 162/99. Norme armonizzate UNI EN 81-1/2:2005 punto Devono essere stabiliti accordi tra fornitore e committente circa: a) l uso previsto dell ascensore; b) le condizioni ambientali; c) i problemi di ingegneria civile; d) altri aspetti relativi al luogo di installazione Lo scambio di informazioni, tra il proprietario/ responsabile della realizzazione dell edificio o della costruzione (committente ed il suo progettista) e l installatore dell ascensore, deve essere considerato NON come delega delle responsabilità ma approfondimento di quanto applicabile all installazione e all esercizio in sicurezza dell ascensore, per una corretta: - integrazione dell impianto all interno di un edificio o costruzione, cioè rispondente alle aspettative degli utenti (effettivo utilizzo) e alle normative ad esso applicabile - individuazione di tutti i rischi connessi all impianto e all edificio - analisi dei rischi (con obbligo del rispetto RES direttiva) - applicazione (volontaria) di norme armonizzate - applicazione di leggi e norme (volontarie) nazionali - elaborazione di istruzioni di installazione, uso, manutenzione, verifiche e di soccorso alle persone intrappolate (vedi UNI EN 13015:2002) Un corretto scambio di informazioni evita, tra l altro, incomprensioni e diverbi commerciali 29

30 Protezione antincendio DM : Modificazioni del decreto ministeriale 27/09/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi Esempio: Attività n. 83: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti Attività n. 84:Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto Attività n. 85: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti Attività n. 83:Locali di pubblico spettacolo Attività n. 86:Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti- letto Attività n. 92: Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili Attività n. 94: Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 Attività n. 95: Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all art. art. 9 del DPR 29 maggio 1963, n Altezza ai fini antincendi degli edifici civili-definizione DM 30/11/1983-Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi: Altezza massima misurata dal livello inferiore dell apertura più alta dell ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso Protezione antincendio DM Attività n.95 Gli edifici di civile abitazione aventi: Decreto Ministero dell Interno del 15 settembre 2005 (G.U. N. 232 del 5 ottobre 2005) Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi AMBITO APPLICATIVO: Si applica, nel rispetto della direttiva ascensori 95/16/CE, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: nelle nuove installazioni di impianti ed alle nuove attività ed in quelle esistenti in caso di modifiche sostanziali all impianto (es. installazione nuovi impianti,aumento numero fermate, cambiamento del tipo di azionamento, sostituzione pareti del vano, porte di piano, del locale macchinario e/o delle pulegge di rinvio) e/o all edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell impianto (es. rifacimento dei solai, aumento dell altezza, cambiamento destinazione d uso degli ambienti interni). Abrogazioni: L art. 5 del D.M. del 15 settembre 2005, tra l altro, modifica alcuni provvedimenti di settore già in vigore: - DM 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione - DM 9 aprile 1997, Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere ; - DM 18 settembre 2002, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 30

31 UNI EN 81-73:2005 Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci Comportamento degli ascensori in caso di incendio La norma specifica le prescrizioni particolari e le regole di sicurezza per garantire il comportamento degli ascensori nel caso di incendio nell edificio, ma non nel (i) vano(i) di corsa, sulla base di una segnalazione(i) al sistema di comando dell ascensore(i) progettisti, architetti o amministratori devono considerare con cura la presente norma La previsione anche di un dispositivo di avvertimento manuale, o di un rivelatore d'incendio ad ogni fermata dell'ascensore, migliora notevolmente il livello di sicurezza delle persone in un edificio durante un incendio La norma EN NON si applica agli ascensori che rimangono in uso nel caso di incendio, ad esempio gli ascensori antincendio secondo EN UNI EN 81-72:2004 Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e merci Ascensori antincendio Un ascensore installato principalmente per un uso intenso di passeggeri che ha ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni i quali lo rendono in grado di essere impiegato sotto il controllo diretto dei Vigili del Fuoco 31

32 UNI EN 81-71:

33 33

34 Attrezzature di lavoro per il sollevamento o spostamento di persone e/o cose, rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, Adempimenti, Obblighi e Procedure: ai sensi DPR 459/96 - DPR 547/55 - DM 12/9/59 - DM 4/3/82- Circolari Ministero Lavoro D.L.vo 626/94 e succ.-dpr 380/2001 Capo V * TIPO di ATTREZZATURA La denuncia di avvenuta installazione e messa in servizio effettuata da Procedura certificazione CE effettuata da Verifiche periodiche effettuate da Verifiche di competenza del datore di lavoro con personale specializzato DM 12/9/59 art. 11 lett. b) PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO Utente all ISPESL DPR 459/96 art 11, c. 3 Circolare Ministero Ind n , del 25/6/1997 Costruttore DPR 459/96 art. 4 ISPESL 1 verifica DPR 459/96 art 11, c. 3 DM 12/9/59 art. 6 Rilascio libretto verifiche DM 12/9/59 modello E ASL annuale DPR 547/55 art. 25 Funi con verbali di verifica redatti secondo DM 12/9/59 mod.m trimestrale DPR 547/55 art. 179 PONTEGGI METALLICI AUTOSOLLEVANTI NO autorizzazione alla costruzione ed all impiego rilasciata dal Ministero del Lavoro al fabbricante Costruttore DPR 459/96 art. 4 Circolare del Ministero Lavoro e previdenza sociale n.9n.9/2001 e 3//2001 datore di lavoro con personale specializzato D.L.vo 626/94 e succ. elementi del ponte revisione prima del reimpiego art. 7 DPR 164 ponte revisione periodica ed occasionale art. 37 DPR 164 PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI Utente Al Ministero del Lavoro Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale n.9n.9/2001 e 3/2001 Costruttore DPR 459/96 art. 4 Direzione Provinciale del Lavoro biennali DM 4/3/82 art 2 Funi trimestrale DM 4/3/82 art 3 MONTACARICHI ** ASCENSORI DA CANTIERE NO NO Costruttor ruttore * Costruttore datore di lavoro con personale specializzato D.L.vo 626/94 e succ. DPR 380/2001 Capo V art. 107 installazione corretta ed il buon funzionamento D.L.vo 626/94 e succ. DPR 380/2001 Capo V art. 107 * Definizione Attrezzatura: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro - art. 34, comma 1 lettera a) DL gs.626/94 ** ASCENSORE DA CANTIERE: rientrerà nel campo di applicazione della futura direttiva macchine 2006/42/CE, in vigore dal 29 dicembre

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