I contratti di ospitalità e regime di responsabilità 55
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- Giulio Donati
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1 I contratti di ospitalità e regime di responsabilità 55 L art c.c. menziona alcune specifiche cause in cui sussiste l esonero della responsabilità dell albergatore. Si tratta del caso in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovute alla natura delle cose, a forza maggiore, al cliente, alle persone che l accompagnano, che sono a suo servizio o che gli rendono visita. La sottrazione delle cose portate in albergo a causa di azioni delittuose da terzi comportano l esclusione della responsabilità dell albergatore quando siano compiute con violenza e minaccia, rientrando secondo l orientamento sostenuto dai giudici di legittimità nella fattispecie della forza maggiore. «In analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile» Cass., Sez. III, 5 dicembre 2003, n Diversamente nel caso seguente: «La responsabilità dell albergatore per la sottrazione dei beni portati dal cliente nell albergo, e rimasti nella disponibilità di quest ultimo presso la stanza, è illimitata nell ipotesi in cui sia avvenuta a causa di una rapina effettuata nella notte da alcuni malviventi, penetrati nell albergo dalla porta di ingresso che sia stata loro aperta da un dipendente dell albergatore senza alcuna cautela nell accertare l identità di coloro che chiedevano di entrare» Trib. Milano, 23 luglio Può, pertanto ritenersi valido il principio secondo cui, nel caso di rapina, la sottrazione, compiuta con violenza e minaccia, delle cose portate dal cliente nell albergo, qualificabile come forza maggiore, è idonea, ex art. 1785, n. 2, c.c., a escludere la responsabilità dell albergatore qualora: «le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa abbia a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile e inevitabile» Cass. 5 dicembre 2003, n
2 56 Capitolo Secondo Un caso di colpa con conseguente responsabilità illimitata dell albergatore è stato riconosciuto in capo all albergatore che omesso di custodire le chiavi della camera e ne sia seguito l impossessamento, da parte di terzo con successiva introduzione nella camera e contestuale furto di oggetti appartenenti al cliente: «La responsabilità dell albergatore per le cose dei clienti, che a norma dell art c.c. sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all obbligo accessorio dell albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo. Tale responsabilità dell albergatore, trovando riferimento nella custodia delle cose del cliente e, quindi, della stessa camera che le contenga, si configura, anche in relazione ai mezzi di chiusura di questa, in ipotesi di omessa custodia da parte del detto imprenditore delle chiavi di tale stanza e di sottrazione di quelle cose a seguito introduzione nella camera, attesa la diretta conseguenzialità di tali eventi dall omessa custodia della chiave all uopo utilizzata» Cass., Sez. III, 27 aprile 1984, n Quanto alla natura del risarcimento del danno, occorre distinguere tra furto di denaro contante e furto o deterioramento o distruzione di oggetti. Nel primo caso, cioè quando la cosa depositata in albergo sia costituita da una somma di denaro, il regime del risarcimento dei danni applicabile è quello tipico delle obbligazioni di valuta, così come previsto dall art c.c. In applicazione di detta disciplina quindi sussiste l obbligo di corrispondere unicamente gli interessi legali: «L inadempimento dell obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un obbligazione di valore e, pertanto, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali» Cass. 23 dicembre 2003, n Per contro qualora la sottrazione o il deterioramento abbia riguardato le cose portate dal cliente in albergo viene concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, natura di debito di valore al risarcimento del danno cui è tenuto l albergatore. Egli infatti è tenuto a risarcire l eventuale danno derivato dalla sottrazione, deterioramento ri-
3 I contratti di ospitalità e regime di responsabilità 57 pristinando la posizione del cliente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se fosse avvenuta la restituzione in natura di quanto sottratto o deteriorato o distrutto, con applicazione quindi della rivalutazione fino alla decisione definitiva dell equivalente pecuniario del bene sottratto o distrutto. Occorre sottolineare infine come la disciplina prevista per la responsabilità dell albergatore fin qui esaminata in ordine alle cose portate in albergo si applica, ex art c.c., anche Normativa «agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili». A riprova di ciò si riporta una pronuncia giurisprudenziale relativa al caso di furto di una pelliccia avvenuto durante un banchetto a scapito di una persona invitata: «Ai fini della responsabilità dell albergatore per le cose portate in albergo, si considerano clienti non soltanto coloro che abbiano concluso un contratto con il gestore dell albergo, ma anche tutti coloro in favore dei quali l albergatore si è impegnato ad eseguire la sua prestazione» Cass. 8 luglio 1981, n Altra disciplina è invece espressamente prevista dall art quinquies c.c. introdotto dall art. 3, legge 10 giugno 1978, n. 316, il quale stabilisce che le norme dettate per il deposito in albergo non sono applicabili «ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi». Tuttavia può intercorrere tra l albergatore ed il cliente, un diverso rapporto avente ad oggetto anche la custodia e la vigilanza su detti oggetti. In questo caso avremmo un rapporto, di natura accessoria rispetto alla prestazione principale oggetto del contratto di albergo, quindi disciplinato non più dalle norme relative al deposito in albergo di cui agli artt ss. c.c., in virtù della preclusione operata dall art quinquies, ma disciplinato dalle norme che regolano specificamente il differente rapporto posto in essere. Di questo parere il tribunale di Parma il quale ha ritenuto sussistente che tra il cliente di un albergo che lasci il proprio veicolo in garage e l al-
4 58 Capitolo Secondo bergatore un rapporto atipico c.d. di posteggio, nel quale vi è l obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato, con la conseguenza che in caso di furto nasce l obbligo di risarcimento del danno subito dal cliente, in capo all albergatore, fatta salva l ipotesi in cui l albergatore dimostri che il danno era inevitabile nonostante l uso della diligenza del buon padre di famiglia: «In tema di contratto di affitto di azienda avente per oggetto la gestione di una residenza turistico alberghiera, costituisce grave inadempimento del titolare della stessa, tale da produrre la risoluzione del contratto con effetti retroattivi, il non aver mai affidato all affittuario la piena disponibilità delle unità abitative site all interno del complesso» Trib. San Remo, 25 febbraio «Fra il cliente di un albergo che lasci il proprio veicolo in garage e l albergatore si crea un contratto atipico di posteggio (riconducibile alla figura del contratto di deposito, accessorio a quello di albergo), comportante l obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato. Da ciò deriva l obbligo per quest ultimo di risarcire il danno subito dal cliente in caso di furto, ove non fornisca la prova dell inevitabilità dell evento, nonostante l uso della diligenza del buon padre di famiglia. Tale principio si applica anche in caso di apparente depositario» Trib. Parma, 24 novembre Non è infrequente leggere nei cartelli e negli avvisi all interno della struttura alberghiera clausole contrarie al principio sin qui esposto, come anche in altre strutture, (es. vagone letto) con cui si avverte che la direzione non risponde di furti delle cose depositate. Detti patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell albergatore sono tuttavia considerati nulli ai sensi dell art quater. «In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all art c.c. individua un ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell imprevedibilità e dell inevitabilità. Ne consegue l inversione dell onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l evento lesivo e sul convenuto la prova del ca-
5 I contratti di ospitalità e regime di responsabilità 59 so fortuito. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando i riportati principi, ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni proposta da una cliente di un albergo nei confronti del legale rappresentante della società titolare dell hotel, in relazione al disposto dell art c.c., sulla scorta della rilevata sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l evento, sufficiente a far scattare la presunzione di colpa in capo al custode emergente dal fatto, incontestato, che la cliente era caduta inciampando in una soglia posta sulla sommità di una delle scale dell albergo, risultata lievemente rialzata rispetto al livello, di colore uniforme, della restante superficie, spettando alla convenuta società alberghiera provare come, invece, non era avvenuto nel caso de quo che l evento si era verificato per la condotta dell attrice, idonea ad integrare il caso fortuito)» Cass., Sez. III, 9 novembre 2005, n «La responsabilità dell albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall art c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l incidente e l evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell albergatore, sul quale incombe, ai fini dell esclusione di detta responsabilità, l onere di provare il caso fortuito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio l impugnata sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità dell albergatore per i danni conseguiti ad un cliente, in dipendenza della caduta nella vasca da bagno, priva di congegni antiscivolo e di maniglie di appoggio, mentre stava facendo la doccia, malgrado la riconducibilità del fatto all ipotesi prevista dall art c.c., in relazione al quale il danneggiato aveva provato il nesso causale mentre l albergatore non aveva fornito la prova del caso fortuito)» Cass., Sez. III, 28 novembre 2007, n «Qualora un soggetto, acquirente di un pacchetto turistico tutto compreso, durante la vacanza subisca un danno alla persona, precisamente venga investito da un pannello nella camera d albergo, del danno risponde il tour operator. È chiaro che, trattandosi di evento avvenuto nella camera d albergo con modalità pacifiche, non può qualificarsi estraneo alla fornitura delle prestazioni alberghiere inclusa indubitamente nel pacchetto. La fornitura alberghiera, infatti, include la prestazione di un alloggio la cui utilizzazione, ovviamente, non deve essere fonte di pericolo e tantomeno di pregiudizio per la salute di chi ne fruisce. Sotto questo aspetto, la prestazione dell albergatore può compararsi analogicamente a quella del locatore di immobile, poiché vendendo il cosiddetto pacchetto tutto compreso, il tour operator ha assunto anche gli obblighi dell albergatore, da adempiere tramite un terzo, per cui qualora il soggiorno nell alloggio alberghiero sia stato fonte di lesione alla salute della controparte il tour operator incorre in inadempimento contrattuale, a meno che non si verifichi una delle fattispecie limitative della sua responsabilità» Trib. Bologna, Sez. II, 7 giugno «In tema di azione di risarcimento per i danni sofferti da un soggetto per una infezione a- limentare a causa della condotta del gestore di una struttura alberghiera durante un soggiorno con trattamento di pensione completa, poiché, non esiste alcun serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica in virtù del quale possa affermarsi che una persona che trascorre un periodo di vacanze presso un certo albergo, con la predetta formula, si a- stenga, in modo assoluto, dall assumere alimenti in altri esercizi, si deve ritenere che incomba sul danneggiato la prova rigorosa e specifica che il danno sia stato conseguenza
6 60 Capitolo Secondo dell inadempimento contrattuale del predetto gestore o della sua attività, conseguendone, in difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l azione di una signora che aveva agito in sede risarcitoria contro il titolare di un albergo in cui aveva soggiornato con la formula della pensione completa e nel cui periodo aveva contratto un infezione da salmonellosi, non essendo rimasto provato che tale patologia era derivata con certezza da un alimento assunto presso il suddetto esercizio alberghiero ed essendo, anzi, emerso che gli esami microbiologici esperiti nell immediatezza del fatto presso tale esercizio avevano dato esito negativo e che nella zona circostante non vi erano ulteriori focolai di infezione, che, peraltro, si erano precedentemente propagati in comuni diversi e presso varie strutture alberghiere)» Cass., Sez. III, 5 giugno 2007, n Conformità dei servizi offerti rispetto alla prenotazione e sistema di tutela Una delle problematiche più frequenti riguarda la non conformità della camera d albergo prenotata rispetto a quella in cui viene poi effettivamente fornito alloggio, e più in generale la non conformità della prenotazione rispetto ai servizi effettivamente offerti. Accade, non di rado, infatti, che il cliente, giunto in albergo, si accorge che le prestazioni offerte non corrispondono a quelle oggetto del contratto. Si tratta di caratteristiche determinanti che incidono sulla scelta da parte del cliente, infatti l appartenenza dell albergo ad una determinata categoria, i servizi offerti all interno della struttura, la posizione rispetto ad una zona della località in cui è situato. La divergenza tra quanto prenotato e quanto fruito, può essere fatta valere dal cliente, attraverso i mezzi propri predisposti in caso di inadempimento o inesatto adempimento della prestazione, con conseguente diritto al risarcimento dei danni ai sensi degli artt ss. c.c. I danni patrimoniali, non costituiscono tuttavia l unico tipo di danni risarcibili giacché è possibile ottenere anche il ristoro dei danni non patrimoniali (la perdita di serenità durante il soggiorno o lo stress subito) sempre che siano diretta conseguenza dell inadempimento dell albergatore. Sotto il profilo strettamente processuale si sottolinea come in questi casi sarebbe opportuno pertanto acquisire sul luogo eventuali mezzi di prova dell inadempimento o dell adempimento inesatto, quali, ad esem-
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