Tutela della sicurezza del lavoro. Attività di prevenzione, sistema di vigilanza, protocolli investigativi
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- Giuseppa Fedele
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1 Tutela della sicurezza del lavoro Attività di prevenzione, sistema di vigilanza, protocolli investigativi Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Azienda USL della Valle d Aosta
2 Art. 41 della Costituzione - L iniziativa economica privata è libera - Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Azienda USL della Valle d Aosta
3 PREVENZIONE Primo livello: spontaneo Secondo Livello: sistema di prevenzione pubblico e privato (assistenza, consulenza, ecc.) Terzo livello: prevenzione coatta
4 Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell Azienda USL della Valle d Aosta svolge prevenzione di secondo e terzo livello
5 Le funzioni di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali Legge 833/78 (Riforma sanitaria) e successive modifiche D.Lgs. 81/2008 (derivante dal D.Lgs 626/94) D.Lgs. 758/94
6 Azienda USL della Valle d Aosta Direttore Generale S.P.P Dir. Amministrativo Dir. Sanitario Servizi Amministrativi Dipartimento Prevenzione OSPEDALI TERRITORIO
7 Azienda USL della Valle d Aosta Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica Medicina Legale Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Servizi Veterinari
8 Quali sono le funzioni del S.Pre.S.A.L.? Informazione ed assistenza all utenza Promozione della salute Amministrativa (autorizzazioni/pareri) Vigilanza Polizia Giudiziaria Verifiche tecniche
9 Quali tipi di ispettori esistono nello S.Pre.S.A.L.? Ispettori con funzioni amministrative (Sono Pubblici Ufficiali con dovere di comunicazione a Ufficiali di P.G. o alla Magistratura le violazioni riscontrate Ispettori con qualifica di U.P.G. (In caso di reato devono intervenire immediatamente, interrompere la situazione di non conformità e notificare i reati alla Magistratura)
10 GLI OPERATORI DI VIGILANZA DELLA AZIENDA USL DEVONO ESSERE NOMINATI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CON DECRETO DEL PREFETTO (Presidente della Regione V.d.A.) (ART. 21 legge 833/78)
11 Poteri degli Ispettori U.S.L. Potere di accesso (Facoltà di diffida) Facoltà di disposizione Facoltà di sospensione dell attività
12 Poteri degli Ispettori U.S.L. Potere di accesso D.P.R. 520 Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Art. 8 Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
13 Poteri degli Ispettori U.S.L. Potere di accesso Art. 8 Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.
14 Poteri degli Ispettori U.S.L. Potere di accesso Art. 8 Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.
15 Poteri degli Ispettori U.S.L. (Facoltà di diffida) D.P.R. 520 Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Art. 9 In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.
16 Poteri degli Ispettori U.S.L. (Facoltà di diffida) D.Lgs Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO Art. 19 (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per: a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I; b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. 2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.
17 Poteri degli Ispettori U.S.L. (Facoltà di diffida) D.Lgs Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie) 1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione. 2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18 Poteri degli Ispettori U.S.L. (Facoltà di diffida) D. Lgs 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro Art. 13. Diffida 1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. 2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
19 Poteri degli Ispettori U.S.L. (Facoltà di diffida) D. Lgs 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro Art. 13. Diffida 3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.
20 Poteri degli Ispettori U.S.L. Facoltà di disposizione D.P.R. 520 Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Art. 10 Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'ispettorato provinciale competente le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla.
21 Poteri degli Ispettori U.S.L. Facoltà di disposizione D. Lgs 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro Art. 14. Disposizioni del personale ispettivo 1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive. 2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
22 Poteri degli Ispettori U.S.L. Facoltà di disposizione D. Lgs 758/94 Art. 11 (Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza) L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente: Art Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi. 2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".
23 Poteri degli Ispettori U.S.L. Facoltà di disposizione D. Lgs 81/08 Articolo 302-bis Potere di disposizione 1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. 2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell esecutività dei provvedimenti, all autorità gerarchicamente sovraordinata nell ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
24 Poteri degli Ispettori U.S.L. Facoltà di sospensione dell attività Deriva dall art. 14 del D.Lgs 81/08
25 Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell allegato I.
26 Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori L adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell adozione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell interdizione a seguito dell acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell ambito dei cantieri edili.
27 Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (diritto di accesso agli atti amministrativi). Limitatamente alla sospensione dell attività di impresa, all accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.; 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all articolo 46 del presente decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (decreto che stabilisce funzioni e compiti dei VV F).
28 Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell organo di vigilanza che lo ha adottato. 4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a euro 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 2500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2500 rispetto a quelle di cui al comma È comunque fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
29 Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 7. L importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l occupazione di cui all articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n L importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l apposito capitolo regionale per finanziare l attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. 9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;
30 Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. 11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l unico occupato dall impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
31 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale: Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
32 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
33 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
34 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono al rischio d amianto Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
35 La vigilanza e gli organi di controllo Articolo 13 - Vigilanza 1. La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
36 La vigilanza e gli organi di controllo Articolo 13 - Vigilanza 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l attività di vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all articolo 7 del decreto:
37 La vigilanza e gli organi di controllo Articolo 13 - Vigilanza a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
38 La vigilanza e gli organi di controllo Articolo 13 - Vigilanza c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell Azienda sanitaria locale competente per territorio.
39 La vigilanza e gli organi di controllo Articolo 13 - Vigilanza 3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
40 La vigilanza e gli organi di controllo Articolo 13 Vigilanza L Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
41 La vigilanza e gli organi di controllo Articolo 13 - Vigilanza 6. L importo delle somme che l ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l apposito capitolo regionale per finanziare l attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 7. E fatto salvo quanto previsto dall articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n, 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.
42 Sovrapposizione competenze Ispettorato del Lavoro I.S.P.E.S.L Organi di Polizia (Carabinieri, NAS, VV.UU., Polizia, P.G. Procura, ecc.) Ufficio regionale trasporti a fune Ufficio Regionale Miniere e Cave Vigili del Fuoco
43 Come si scelgono le aziende su cui fare vigilanza? CRITERI POSSIBILI Su richiesta Ad evento In modo programmato A caso (random)
44 LA VIGILANZA TRADIZIONALE + LE NUOVE FORME DI VIGILANZA Si occupa di oggetti (ambienti, macchine, impianti, ecc.) E incentrata sul sopralluogo Serve a controllare dall esterno il rispetto della legge Si occupano di processi, organizzazione, qualità Sono incentrate su riunioni e analisi di documenti Servono a stimolare la capacità aziendale di gestire i problemi al proprio interno
45 La valutazione dell adeguatezza: della valutazione dei rischi delle procedure di lavoro della formazione dei lavoratori della sorveglianza sanitaria
46 Programmazione attività L USL è dotata di un sistema informativo sulla base del quale programmare le attività di vigilanza (banca dati propria + Flussi informativi INAIL ISPESL - Regioni) Tale sistema consente di individuare le aziende con maggior frequenza di infortuni Piani/progetti regionali e aziendali
47 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Sanzioni penali Sanzioni amministrative
48 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? SANZIONI PENALI Arresto Arresto o ammenda Ammenda SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
49 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto E previsto solo per la violazione dell art. 29 comma 1 (omessa valutazione dei rischi) da parte del datore di lavoro delle aziende aventi rischi particolarmente elevati
50 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto 1. Aziende che rientrano nei rischi di incidente rilevante 2. Impianti nucleari 3. Installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi 4. Fabbricazione e deposito materiale esplosivo 5. Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori 6. Strutture di ricovero e cura pubbliche o private con oltre 50 lavoratori
51 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto 1. Aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici con agenti del terzo e quarto gruppo 2. Aziende che espongono i lavoratori ad atmosfere esplosive, a cancerogeni e a mutageni 3. Aziende che espongono i lavoratori ad attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica amianto 4. Cantieri di cui al titolo IV di entità superiori a 200 UU/g con compresenza di più imprese
52 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto Viene regolamentato dall articolo 302 Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell arresto 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell arresto, il giudice può, su richiesta dell imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro
53 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Articolo Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell arresto 2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. 3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
54 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto e Ammenda Rappresentano la grande maggioranza delle sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 Esistono diversi gradi di sanzioni
55 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto e Ammenda DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( )
56 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto e Ammenda PREPOSTI Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( ) PROGETTISTI Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( )
57 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto e Ammenda FABBRICANTI E FORNITORI Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( ) INSTALLATORI Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( )
58 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto e Ammenda MEDICO COMPETENTE Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( )
59 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto e Ammenda LAVORATORI Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( ) COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE, LAV. AUTONOMI COLTIVATORI DIRETTI Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( )
60 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto e Ammenda COMMITTENTI E RESPONSABILI LAVORI Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( ) COORDINATORE PROGETTAZIONE Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( )
61 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Arresto e Ammenda COORDINATORE ESECUZIONE Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( ) LAVORATORI AUTONOMI TITOLO IV Arresto Ammenda Da (mesi) A (mesi) Da ( ) A ( )
62 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Ammenda Rappresenta una tipologia di sanzione non prevista dalla normativa previgente. Riguarda un numero piuttosto limitato di sanzioni che comunque riguardano sempre l ambito penale
63 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Ammenda DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI Ammenda Da ( ) A ( )
64 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Sanzione Amministrativa Pecuniaria DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI Ammenda Da ( ) A ( ) LAVORATORI Ammenda Da ( ) A ( )
65 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Sanzione Amministrativa Pecuniaria MEDICO COMPETENTE Ammenda Da ( ) A ( ) COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE, LAV. AUTONOMI COLTIVATORI DIRETTI Ammenda Da ( ) A ( )
66 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Sanzione Amministrativa Pecuniaria DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (TITOLO IV) Ammenda Da ( ) A ( ) COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI Ammenda Da ( ) A ( )
67 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Regime sanzionatorio E regolamentato da: D.Lgs 758 per le sanzioni penali (Arresto e Ammenda o solo Ammenda) e art. 301 Legge 689/81 e art. 301-bis del D.Lgs 81/08
68 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Art. 301 Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell arresto o dell ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
69 Quali sono le tipologie di sanzioni previste dal D.Lgs 81/08? Art bis Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione 1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
70 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Responsabilità solidale
71 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Art. 26 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d opera o di somministrazione 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell INAIL o dell IPSEMA. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
72 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Art. 300 Modifiche al D.Lgs 8 giugno 2001 n L articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 1. In relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123 (aziende ad alto rischio senza valutazione del rischio), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
73 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Art. 300 Modifiche al D.Lgs 8 giugno 2001 n Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
74 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Art. 61 Esercizio dei diritti della persona offesa 1. In caso di esercizio dell azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all INAIL ed all IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell eventuale costituzione di parte civile e dell azione di regresso. 2. Le organizzazioni sindacali e la associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
75 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Art. 300 Modifiche al D.Lgs 8 giugno 2001 n In relazione al delitto di cui all articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi..
76 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 Quanto vale una quota? Sezione II SANZIONI IN GENERALE 9. Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.
77 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 Quanto vale una quota? Sezione II SANZIONI IN GENERALE 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
78 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 Quanto vale una quota? Sezione II SANZIONI IN GENERALE 10. Sanzione amministrativa pecuniaria 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
79 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 Quanto vale una quota? Sezione II SANZIONI IN GENERALE 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.
80 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 Quanto vale una quota? Per infortunio mortale in aziende ad alto rischio, in assenza di valutazione dei rischi e con causa d infortunio correlato a violazioni di norme degli infortuni sul lavoro: 1000 quote: minimo max Per infortunio mortale nelle altre aziende e con causa d infortunio correlato a violazioni di norme degli infortuni sul lavoro: da 250 quote: minimo max a 500 quote: minimo max
81 D.Lgs. 758/94 Visita ispettiva dell ORGANO di VIGILANZA Accertamento della CONTRAVVENZIONE PRESCRIZIONE con indicazione del TERMINE per la REGOLARIZZAZIONE * Comunicazione al P.M. della notizia di reato * Sospensione del procedimento penale
82 D.Lgs. 758/94 ADEMPIMENTO alla PRESCRIZIONE PAGAMENTO di una somma = ¼ del massimo dell ammenda per la contravvenzione commessa COMUNICAZIONE al P.M. dell avvenuta regolarizzazione e del pagamento MANCATO ADEMPIMENTO alla PRESCRIZIONE Il PROCEDIMENTO PENALE riprende corso Possibilità di ammissione all OBLAZIONE ARCHIVIAZIONE da parte del P.M.
83 D.Lgs. 758/94 Tutte le fasi sono scandite da tempi prefissati Le prescrizioni sono impartite dagli UPG L ammissione al pagamento della ammenda ridotta non è possibile per: * mancata ottemperanza * ottemperanza oltre i termini * ottemperanza in modi diversi
84 D.Lgs. 758/94 I contenuti della prescrizione: * fattibilità tecnologica - art C.C. * praticabilità della soluzione * individuazione specifica soluzione I tempi per la ottemperanza alla prescrizione La definizione delle responsabilità Il ritorno delle informazioni in caso di rinvio al P.M. per mancata ottemperanza alle prescrizioni o mancato pagamento della sanzione
85 D.Lgs. 758/94 Tempi della prescrizione SCADENZA TIPO INTERVENTO Immediata interventi semplici Fino a 1 mese acquisto di beni o bonifiche semplici Fina a 6 mesi bonifiche complesse
86 D.Lgs. 758/94 Definizione responsabilità La Pubblica Amministrazione e il D.Lgs. 29/93 (separazione tra responsabilità politica e responsabilità tecnica) Le strutture complesse I contratti atipici (es. rapporto tra Impresa Fornitrice e Impresa Utilizzatrice nel lavoro interinale) Gli appalti (art. 7 D.Lgs. 626/94) La frammentazione delle imprese Il settore delle costruzioni
87 EDILIZIA Diversi soggetti responsabili: * committente * responsabile dei lavori * datore di lavoro impresa affidataria * datore di lavoro imprese esecutrici * lavoratori autonomi * coordinatore per la progettazione * coordinatore per l esecuzione Frammentazione delle imprese e appalti fittizi Lavoro nero
88 Il problema degli appalti e del coordinamento delle imprese (art. 26 D.lgs. 81/08)
89 La disposizione In quali casi è possibile In caso di inottemperanza è applicabile l art. 650 C.P.?
90 Come e quando fermare i lavori in un cantiere
91 Sequestro di cantiere Cantiere sotto il minimo etico di sicurezza = quando coesistono condizioni di: grave ed imminente pericolo di infortuni, soprattutto per caduta dall alto la situazione non è sanabile con interventi facili ed immediati
92 Sequestro di cantiere al disotto del minimo etico di sicurezza Lavori in quota sopra i 2 metri con assenza o estese carenze di opere provvisionali Lavori di scavo > 1,5 metri senza misure di prevenzione Lavori su superfici non portanti senza misure di protezione collettiva o individuale
93 D.Lgs. 758/94 Art. 20, comma 3 Con la prescrizione l organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
94 Titolo IV D.Lgs. 81/08 Agendo sul coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione?
95 Applicazione D.Lgs. 758/94 (anno 2006) REGIONE N verbali contravvenzione di cui N verbali non ottemperati LIGURIA (4%) LOMBARDIA (5%) PIEMONTE verbali punti prescr (12%) PROV. TRENTO (11%) FRIULI V.G (2%) TOSCANA punti prescr (3%) V.D.A (3%)
96 Attività ispettiva SPRESAL ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ATTIVITA DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO N cantieri notificati (D.lgs 494/96) N complessivo di cantieri ispezionati di cui non a norma al I sopralluogo EDILIZIA (A) TUTTI I COMPARTI (D) EDILIZIA (A) TUTTI I COMPAR TI (D) EDILIZIA (A) TUTTI I COMPAR TI (D) N aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione N sopralluoghi complessivamente effettuati N totale verbali
97 Attività ispettiva SPRESAL - imprese (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) - lavoratori autonomi - committenti e/o responsabili dei lavori - coordinatori per la sicurezza N di verbali di prescrizione N di verbali di disposizione (B) N violazioni N sequestri N sospensioni ex L. 123/2007 N piani bonifica (ex art.59 duodecies D.lgs 25706) e notifiche pervenute (ex art.59 sexies D.lgs 25706) N di cantieri ispezionati per amianto
98 Infortuni sul lavoro Sistema di attivazione: determinazione dei flussi di informazione Sistema di selezione: definizione dei criteri Coordinamento con le forze di polizia (flusso informativo + interventi e raccolta informazioni) Rapporto con il P.M.
99 Infortuni sul lavoro: selezione dei casi Casi che non costituiscono notizia di reato Casi non perseguibili per reato art. 590 c.p. ma meritevoli di accertamento per violazione norme antinfortunistiche Casi per i quali attivare indagini (prognosi > 40 gg o con lesioni permanenti) Casi che richiedono un immediata attivazione
100 Gli incartamenti che le ASL trasmettono alle Procure in occasione delle inchieste per infortuni sul lavoro sono in genere voluminosi e muoversi tra queste carte non è sempre agevole.
101 STRUTTURA DI UNA RELAZIONE ALLA PROCURA PER INCHIESTA INFORTUNI 1. Dati di contesto 2. Elenco degli accertamenti compiuti 3. Descrizione circostanziata dei fatti 4. Interpretazione dei fatti: esposizione delle cause dell infortunio e dei fattori che hanno influito sull entità delle lesioni 5. Violazioni di legge e identificazione dei responsabili 6. Elenco degli allegati e allegati numerati e intitolati
102 L individuazione delle responsabilità: individuazione puntuale o elenco di soggetti responsabili della normativa? quale documentazione è utile allegare al rapporto? (visura camerale, organigramma, deleghe, procure, altri atti di attribuzione di incarichi/funzioni)
103 Adempimenti in caso di infortunio Soccorrere immediatamente l infortunato e trasportarlo al P.S. Primo certificato medico da parte del Medico del P.S. o di base Denuncia di infortunio da parte del DDL entro 48 ore Iscrizione dell infortunato sul registro degli infortuni In caso di infortunio mortale: avvertire immediatamente la locale Pubblica Sicurezza o la Procura Revisione del DVR entro 30 giorni in caso di infortunio significativo
104 Adempimenti in caso di infortunio Registro infortuni si o no? Art. 18 Il Datore di Lavoro deve: r) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
105 Adempimenti in caso di infortunio Articolo 53 Tenuta della documentazione 6. Fino ai sei mesi successivi all adozione del decreto interministeriale di cui all articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
106 Adempimenti in caso di infortunio Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;
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