Detassazione straordinari e premi di produttività: risolte le ultime perplessità
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- Irene Colombo
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1 Detassazione straordinari e premi di produttività: risolte le ultime perplessità di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 10 novembre 2008 con una recente circolare sono state commentate, a poco più di due mesi dalla scadenza del relativo periodo di sperimentazione, le misure fiscali di favore transitoriamente introdotte, per gli straordinari e i premi di produttività, dalla manovra finanziaria dell estate scorsa Con la circolare 22 ottobre, n. 59/E, l Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono tornati a commentare a poco più di due mesi dalla scadenza del relativo periodo di sperimentazione (31 dicembre 2008) le misure fiscali di favore transitoriamente introdotte, per gli straordinari e i premi di produttività, dalla manovra finanziaria dell estate scorsa, di cui art. 2 del decretolegge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n Con circolare n. 57 del 3 novembre scorso l Associazione fra le società italiane per azioni, commenta, con l autorevolezza di sempre, le ulteriori precisazioni ufficiali. 1
2 Ambito soggettivo dell agevolazione Le nuove direttive ministeriali, in materia di spettanza dell agevolazione, ribadiscono l attuale esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia disciplinato da contratti di tipo privatistico o stipulati per settori privati. Risultano esclusi dall accesso al regime di imposizione sostitutiva anche i lavoratori distaccati all estero e tassati sulla retribuzione convenzionale ai sensi dell art. 51, comma 8-bis, del TUIR: la tassazione su base convenzionale comporta, infatti, la sterilizzazione delle componenti retributive effettive, pur se aggiuntive a quelle ordinarie, con la conseguenza che non può essere riconosciuta, nei confronti di detti lavoratori, la spettanza del beneficio in oggetto. Con riferimento, invece, ai lavoratori che acquistino la residenza fiscale in Italia nel corso del 2008, essendo stati fiscalmente residenti in uno Stato estero nell anno precedente, la circolare n. 59/E afferma che anche tali soggetti possono accedere all applicazione dell imposta sostitutiva, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza, nell anno precedente, di un eventuale reddito prodotto all estero e riconducibile ad attività di lavoro dipendente non superiore ai euro. Posto che la norma non richiede, ai fini dell applicazione 2
3 dell agevolazione, la presenza di un reddito per l anno 2007, a maggior ragione, possono accedere al bonus i soggetti che nell anno in questione non hanno avuto alcun reddito. Nonostante la norma si riferisca letteralmente alle somme erogate a livello aziendale, la circolare n. 59/E estende il regime agevolativo tutti i lavoratori, anche se dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (professionisti ed altri lavoratori autonomi), purché appartenenti al settore privato. Rientrano nel campo di applicazione del bonus, ad avviso dell Agenzia, anche i lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nell ipotesi in cui le somme erogate si riferiscano a prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione. L agevolazione fiscale può trovare, infine, applicazione chiarisce la circolare n. 59/E anche nei confronti dei lavoratori marittimi (nonostante la disciplina di orario, per tali lavoratori, sia contenuta in disposizioni di legge diverse da quelle recate dal decreto legislativo n. 66 del 2003, espressamente richiamato dalla norma agevolativa) e dei lavoratori edili. Ambito oggettivo dell agevolazione oggettivi. Altro argomento dibattuto concerneva l alveo agevolativo in termini 3
4 L imposta sostitutiva del 10 per cento riguarda ha precisato l Agenzia delle entrate tutte le somme complessivamente erogate per prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nell ambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale, per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario. Dunque, nel caso di lavoro straordinario e supplementare, il trattamento fiscale di favore fermo restando il limite di importo complessivo di euro lordi attiene all intera retribuzione, e non alla sola maggiorazione retributiva ulteriore rispetto al trattamento ordinario. L aliquota del 10 per cento spetta, sempre in presenza delle condizioni reddituali poste dalla norma, anche agli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario forfetizzato, a prescindere dall effettività delle prestazioni lavorative svolte oltre l orario normale, se i compensi sono comunque 4
5 collegati alla maggiore produttività o efficienza organizzativa. Lo stesso vale per quei compensi erogati in misura fissa al personale direttivo, genericamente definiti come superminimi, assegni ad personam, o indennità di funzione e/o mansione, inizialmente esclusi dalla riconducibilità nel bonus e nella nuova pronuncia ammessi all agevolazione, nella misura in cui siano corrisposti per compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l orario normale di lavoro ovvero siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. In tal caso, peraltro, è necessario che le parti del rapporto di lavoro identifichino la quota parte di superminimo riconosciuta ai detti scopi. Dal momento che oggetto di agevolazione può essere solo la retribuzione in denaro e non anche quella eventualmente erogata in natura, in caso di istituzione della banca delle ore che consente di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni di lavoro aggiuntive l agevolazione può invece riguardare la sola maggiorazione retributiva erogata. Altra precisazione riguarda la riconduzione, nell ambito oggettivo dell agevolazione, sempre ove si tratti di compensi legati ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, di: somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ed 5
6 anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all interno dell orario contrattuale di lavoro ; indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo) siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica ; somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate ; specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente prevista come non lavorativa. L Agenzia chiarisce che possono rientrare nell ambito dell agevolazione anche gli straordinari che siano eventualmente erogati agli eredi (cfr. par. 13 della circolare n. 59/E). In particolare, ferma restando la necessaria presenza, in capo al de cuius, delle condizioni e dei requisiti previsti per la spettanza dell agevolazione, alle prestazioni di lavoro straordinario e a quelle premiali resta applicabile l aliquota sostitutiva, posto che la tassazione separata, prevista in favore degli eredi ai sensi dell art. 7, comma 3, del TUIR, si 6
7 applica ai soli redditi che confluiscono nel reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Sono invece esclusi dall ambito oggettivo di applicazione dell agevolazione, ad avviso della circolare n. 59/E, gli incentivi all esodo, cioè le erogazioni effettuate per incentivare le risoluzioni consensuali con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare affinamento della struttura organizzativa, finalizzato al miglioramento dell efficienza dell impresa, con l obiettivo di incrementarne i livelli di produttività. Quanto alle modalità di applicazione dell imposta sostitutiva, la circolare n. 59/E, conferma la soluzione da noi già prospettata in circolare, secondo la quale per calcolare il limite massimo dei euro su cui applicare l imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell imposta sostitutiva ma al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie. Erogazioni liberali e sussidi Alcuni chiarimenti riguardano, infine, la materia dei sussidi e delle 7
8 erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze a tutti i dipendenti o a categorie degli stessi; sussidi ed erogazioni divenute imponibili a seguito dell abrogazione della lett. b) del comma 2 dell art. 51 del TUIR. Evidentemente, la scelta legislativa di abrogare la disposizione in questione ha sollevato diversi rilievi critici, posto che si è configurata come un abrogazione permanente e relativa a tutti i lavoratori dipendenti, mentre la detassazione degli straordinari e dei premi di risultato si prospetta, almeno in questa primo semestre di sperimentazione, come solo temporanea e circoscritta ai dipendenti del settore privato. Con la circolare in commento, l Agenzia delle entrate e il Ministero del Welfare ribadiscono che, in materia di erogazioni liberali in natura resta ferma, anche a seguito dell avvenuta abrogazione, la previsione dell art. 51, comma 3, del TUIR (1) e, cioè, l esclusione, dalla formazione del reddito di lavoro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (anche sotto forma di buoni rappresentativi degli stessi) se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro. Dunque, nella detta disposizione possono essere ora ricondotte ai fini della loro esclusione dal reddito di lavoro anche le eventuali erogazioni liberali in natura già rientranti nella previsione dell abrogata lett. b), e anche se si tratti di erogazioni effettuate nei confronti di un singolo dipendente e non connesse a festività o ricorrenze. 8
9 Tuttavia è sottolineato che la disposizione del citato comma 3 dell art. 51 del TUIR, nel fissare la detta soglia di esenzione, si riferisce ai beni e ai servizi complessivamente resi; pertanto, poichè tale soglia potrebbe essere assorbita da altri fringe benefits, il datore di lavoro dovrà valutarne la capienza per ciascun dipendente e, nell eventualità del suo superamento, recuperare a tassazione anche gli importi fino a quel momento intassati. Attilio Romano 10 Novembre 2008 (1) Art. 51, comma 3, D.P.R , n Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi 9
10 contenute nell articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall azienda e ceduti ai dipendenti e determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d imposta a lire ; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 10
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