DETASSAZIONE STRAORDINARI
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- Onorato Rossetti
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1 DETASSAZIONE STRAORDINARI Origini della norma e modalità di funzionamento: Nel 2008 furono introdotti per la prima volta degli incentivi fiscali per il lavoro straordinario e per i premi di produttività riconosciuti ai lavoratori dipendenti. L articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008, ha introdotto per il secondo semestre, un imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato con qualsiasi tipo di contratto, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Tra i beneficiari dell agevolazione c erano anche i part-time che svolgevano prestazioni di lavoro supplementare o relative a clausole elastiche, mentre restavano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto. A fare luce sulle novità introdotte dal decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 in materia di incremento della produttività del lavoro varate dal governo, è la circolare congiunta di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento di prassi ribadiva che il beneficio consisteva in un imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di tremila euro lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all andamento produttivo ed economico dell impresa. Per godere del regime agevolato i lavoratori non dovevano aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi. L imposta sostitutiva era applicata automaticamente dal sostituto d imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che poteva comunque rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al Segrate Via Madrid, 16 C.direz. Milano Oltre - Tel 02/ r.a. Fax 02/ Roma -- Via Bazzoni, 1 angolo Viale Mazzini - Tel 06/ Fax 06/ Bergamo Via Broseta, 35 Palazzo Vitalba - Tel 035/ Fax 035/
2 datore di lavoro. Se non trattenuta dal sostituto, l imposta poteva essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non dovevano essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare. Con le circolari n. 49/E dell 11 luglio 2008 e n. 59/E del 22 ottobre 2008, emanate dall Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono state forniti chiarimenti in ordine all ambito applicativo delle disposizioni agevolative. In particolare, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, il punto 6, rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa. L agevolazione si applicava, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l anno 2008 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbiano superato nell anno precedente l importo di euro lordi per il Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 (art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività). L agevolazione si applicava, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbiano superato nell anno precedente un determinato importo (euro lordi nell anno 2008, euro lordi per il 2009). Nel 2010 è stata, quindi, prorogata solo la detassazione (aliquota sostitutiva del 10%) delle somme di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del D.L. 93/2008 convertito nella L.126/2008
3 erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (art. 5, D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009). In particolare, beneficiano della tassazione agevolata gli importi corrisposti a titolo di straordinario forfettizzato ovvero quei superminimi erogati a personale non soggetto all'orario di lavoro anche al fine di compensare le eventuali prestazioni eccedenti svolte (circolare Agenzia delle Entrate n. 49/2008, 59/2008). Sono stati altresì riconosciuti come detassabili gli straordinari che l'azienda valuta come riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendale, e che a tale fine certifica in apposito documento (Ag. Entrate, ris , n. 83, e circ , n. 47). L imposta sostitutiva del 10 per cento si applica, quindi, all intero compenso corrisposto in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, e non soltanto alle relative indennità o maggiorazioni, come spiega la Risoluzione n. 83/E dell Agenzia delle Entrate. Il trattamento agevolato si applica, anche al lavoro notturno a condizione che sia comunque collegato ad incrementi di produttività, di competitività dell impresa o ad altri elementi connessi all andamento economico dell azienda. Conseguentemente, il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l orario diurno, così come precisato dalla circolare. Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva. Lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare, per coerenza logicosistematica, anche a quei Lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.
4 Nuova normativa per il 2011 Una novità interessante è stata introdotta dal DL 78/2010 per l anno L'art. 1, comma 47, della legge di stabilità 2011, attuativo dell'art. 53 del Dl n. 78/2010 (legge n. 122/2010), ha provveduto, con una tecnica legislativa particolare, a prorogare a tutto il 2011 i benefici legati agli emolumenti riconducibili alla produttività. La norma prevede che, nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro. Per il limite dei 6.000,00 euro la norma sembra non discostarsi da quanto già introdotto negli anni precedenti per la detassazione dei premi. Per quanto riguarda invece, il reddito di riferimento, scatta la novità: il limite reddituale dei ,00 euro non è riferito all'anno precedente a quello in cui si applica la detassazione e di conseguenza rientrerebbero nella detassazione del prossimo anno, tutti quei lavoratori subordinati del settore privato che potranno vantare, nello stesso anno 2011, un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a ,00 euro. Dal 2011 sarà altresì necessario che tali somme siano previste in un contratto collettivo di secondo livello (contratto di produttività introdotto dall'art. 53 del DL n. 78/2010, conv. L. 122/2010). Con il DL 78/2010, quindi, è stata decisa l applicazione della misura di detassazione anche per il periodo d imposta 2011, ma con alcune modifiche normative. Innanzitutto, è stabilito che l incentivo si applica sui premi riconosciuti ai lavoratori sulla base di accordi fissati nella contrattazione di secondo livello (contratti
5 collettivi territoriali e/o aziendali), escludendo quindi i premi attribuiti unilateralmente dal datore o contrattati a livello individuale. Fra l altro, la lettura letterale di questa norma parrebbe escludere, di fatto, anche i dipendenti dei lavoratori autonomi. Rimangono operative anche le seguenti istruzioni: - per detassare gli emolumenti interessati si applica il principio di cassa, vale a dire che gli stessi devono essere corrisposti nel 2011 (in ogni caso entro il per effetto del principio di cassa allargato, di cui all'art. 51, Tuir) anche se riferiti a periodi precedenti; - il limite di euro detassabile va individuato al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore; - i dipendenti interessati dovranno certificare il reddito 2010 se sono dipendenti di un datore di lavoro che non rilascerà il Cud/2011 o lo rilascerà solo per una parte dell'anno 2010 (redditi per l'intero anno 2010); - i soggetti con reddito di lavoro dipendente del 2010 pari a zero potranno accedere al beneficio; - se l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovesse risultare penalizzante, il sostituto d'imposta non provvederà alla sua applicazione e ne darà comunicazione all'interessato; - il dipendente può rinunciare al beneficio; - l'imponibile e la relativa imposta sostitutiva devono essere riportati nella certificazione CUD e nel mod. 770/semplificato. SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2011 Nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n Conseguentemente, anche per il 2011 le erogazioni di emolumenti retributivi (individuati dall'art. 53, Dl n. 78/2010) derivanti da accordi di secondo livello potranno essere oggetto di sgravio contributivo previa presentazione di apposita istanza all'inps dopo che lo stesso avrà diramato ( a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale) le necessarie istruzioni e procedure telematiche.
6 Si ricorda che per le erogazioni di detti emolumenti, effettuate nel 2010, le aziende sono ancora in attesa delle istruzioni/procedure/tempistiche del Ministero del lavoro e dell'inps per l'individuazione dell'ammontare dello sgravio e per l'inoltro della richiesta di autorizzazione all'inps. Conseguentemente, per l'anno 2011, le regole per l'accesso allo sgravio risultano essere le seguenti: - le retribuzioni oggetto dello sgravio sono quelle correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; - l'ammontare complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è fissato entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore (per gli emolumenti erogati nel 2009 il limite è stato fissato al 2,25%); - lo sgravio contributivo per il datore di lavoro (contributi a proprio carico) è fissato in 25 punti percentuali (massimo); - lo sgravio contributivo per il lavoratore è pari all'intero valore della contribuzione a suo carico; - per l'applicazione dello sgravio contributivo occorre ottenere, previa istanza all'inps (dopo l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale), un'autorizzazione alla copertura. TRATTAMENTO DETASSAZIONE NEL 730 nel 2011 Le novità previste nel 2011 trovano la loro esplicitazione nel quadro C del modello 730, in altre parole il quadro relativo al reddito di lavoro dipendente risente dell'estensione al 2010 della detassazione del salario di produttività - agevolazione ora ulteriormente prorogata al 2011, ex articolo 1, comma 48 della legge di Stabilità 2011 ma soprattutto dell'effetto restitutorio conseguente alle interpretazioni sul lavoro notturno e sugli straordinari di produttività" che, a partire dalla risoluzione n. 83/E/2010,
7 consentiranno ai lavoratori di beneficiare della restituzione dell'imposta eventualmente trattenuta in eccesso nel corso degli anni 2008 e Il modello espone al rigo C5 la normale gestione dichiarativa della cosiddetta "detassazione". Tale rigo è utile a modificare le regole di imposizione precedentemente applicate dal sostituto. La modifica può derivare - da un'errata applicazione della detassazione da parte del sostituto d'imposta ovvero - da un cambio di regime deciso dal contribuente in occasione della dichiarazione dei redditi (ad esempio per recuperare integralmente le detrazioni di imposta). Nel quadro F (rigo F13) trova, invece, accoglimento la gestione delle conseguenze operative sancite con la risoluzione n. 83/E/2010. Come accennato tale nota di prassi ha sancito il riconoscimento della cosiddetta detassazione (con imposizione sostitutiva al 10% in luogo delle aliquote progressive Irpef e relative addizionali) anche per: - le ore ordinarie (ora base) del lavoro "notturno"; - le ore straordinarie motivate da ragioni di produttività ovvero efficienza organizzativa. Tale principio ha comportato l'analisi dei periodi pregressi. A seguito di tale analisi, l'agenzia delle Entrate ha consentito il rimborso della maggiore imposizione in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, previa menzione, a cura del sostituto d'imposta, degli importi detassabili - precedentemente assoggettati a tassazione ordinaria - nel modello Cud2011. Per quanto attiene la certificazione Cud anch'essa presente in bozza sul sito dell'agenzia -, dovrà essere rilasciata dai datori di lavoro ai propri dipendenti entro il prossimo 28 febbraio 2011 integrata - secondo quanto chiarito con la circolare n. 47/E/2010 e da ultimo ribadito con la risoluzione n. 130/E/2010 (2) - con l'esplicita dichiarazione del datore di lavoro che attesta la correlazione dell'erogazione delle somme con finalità di incremento di produttività ai fini della detassazione degli straordinari. L'attestazione dovrà riguardare le somme erogate nel 2008 e 2009 qualora le medesime siano state assoggettate in precedenza alla normale tassazione ordinaria. Gli importi esposti nel Cud2011 con riferimento agli anni 2008 e 2009 sono ora da trasferire nel rigo F13 al fine di ottenere il rimborso della maggiore imposta applicata dal sostituto d'imposta. Si appunta che la funzione svolta dal rigo F13 nel 730 /2011 è
8 riassunta nella dichiarazione Unico2011/PF da un nuovo quadro QR che permetterà ai lavoratori dipendenti di chiedere il rimborso anche nell'ipotesi in cui fossero impossibilitati alla presentazione del modello 730. Ancora nel quadro C, la sezione quarta (C14) conferma l'esposizione della detrazione sul trattamento economico accessorio per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, per un importo massimo di 149,5 euro. La misura agevolativa, prevista dall'art. 2, comma 156, lettera a), legge n. 191/2009, prevedeva una detrazione per il solo anno 2009 a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con un reddito complessivo di lavoro dipendente (riferito all'anno 2008) non superiore a euro. La detrazione agiva sul trattamento economico accessorio e prevedeva una riduzione dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali, per un importo massimo di 134 euro. La norma di proroga dispone che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2010, la riduzione dell'imposta lorda di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, è rideterminata per ciascun beneficiario nell'importo massimo di 149,50 euro. Tale detrazione si applica in modo condizionato 1. solo al trattamento economico accessorio e 2. solo al personale con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a euro nell'anno 2009.
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