1. LE MISURE SPERIMENTALI PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

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1 1. LE MISURE SPERIMENTALI PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO 1.1 Premessa L articolo 2 del decreto legge nr. 93/08, in attesa di conversione, ha introdotto una generale misura agevolativa ai fini della tassazione di taluni elementi della retribuzione, sinteticamente riconducibili alle prestazioni di lavoro straordinario (per il lavoratori a tempo pieno) alle prestazioni di lavoro supplementare (per i lavoratori a tempo parziale) ed agli incrementi di produttività. L applicazione del beneficio è, per il momento circoscritta, al solo settore privato per poi verificarne gli effetti con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro, al fine di provvedere all eventuale estensione del beneficio anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Circa gli effetti temporali, potranno beneficiare della detassazione esclusivamente le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare effettuate nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2008, a condizione che il datore di lavoro provveda all erogazione delle somme relative nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2008 ed il 12 gennaio Questa la prima, importante precisazione fornita nella circolare in commento, in virtù dell applicazione del principio c.d. di cassa allargata, contenuto nell art. 51, comma 1 del TUIR. Ciò vale anche per le erogazioni collegate al positivo andamento economico dell impresa, tuttavia queste ultime (vedi oltre) non richiedono che la prestazione relativa sia obbligatoriamente svolta nell ambito di uno determinato periodo temporale di riferimento. 1.2 Redditi beneficiati dalla disposizione e chiarimenti in merito al concetto di straordinario e premi di produzione Con riferimento ai soggetti beneficiari della misura agevolativa in esame, poiché la norma fa espresso riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, la circolare chiarisce che la detassazione si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, mentre sono ovviamente esclusi i rapporti di lavoro parasubordinato (quali le collaborazioni coordinate e continuative, anche nella modalità a progetto). Derogando alle abituali disposizioni del TUIR che assoggettano a tassazione ordinaria IRPEF (mediante ritenute alla fonte operata dal sostituto d imposta con scaglioni ed aliquote progressive) tutte le somme e valori che il lavoratore dipendente riceve dal datore di lavoro, viene introdotta la possibilità di una tassazione sostitutiva su ben determinate componenti del salario accessorio. Attualmente senza alcuna modifica al TUIR, in quanto trattasi di misura sperimentale, è consentita l applicazione di una imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% e fino ad un importo complessivo di euro 3.000,00 (anche in presenza di più rapporti di lavoro) sulle seguenti somme del salario accessorio : 1. prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto; last update mercoledì 16 luglio

2 2. prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della entrata in vigore del presente provvedimento (29 maggio 2008); 3. incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. La circolare n. 49/2008 precisa che, in ordine alle prime due erogazioni rileva necessariamente il semestre espressamente previsto dalla norma (1 luglio dicembre 2008) ossia le prestazioni devono essere eseguite in tale periodo. Per tale ragione, ad esempio, rimangono esclusi dall agevolazione gli importi corrisposti il 10 luglio 2008, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel giugno dello stesso anno. Per quanto concerne l ultima ipotesi rileva, invece, esclusivamente il momento dell erogazione delle somme e non lo svolgimento della specifica attività lavorativa che ha contribuito al raggiungimento dell incremento di produttività premiata. In tutti i casi le somme corrisposte non concorrono ai fini fiscali alla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente ed alla determinazione della situazione economica equivalente. Ciò fino al limite di euro 3.000,00 in quanto per l eccedenza restano in vigore le attuali regole generali. In sostanza trattasi di una franchigia alla quale, peraltro, il lavoratore può liberamente rinunciare, laddove sia maggiormente favorevole l applicazione della tassazione ordinaria (vedi oltre). Dalla circolare si ritiene emerga che il predetto importo rappresenti, anche, il limite ai fini dell effettuazione delle consuete trattenute previdenziali a carico del lavoratore. In ordine agli attesi chiarimenti circa le somme che concretamente possono rientrare nell ambito della tassazione sostitutiva, la circolare dedica un paragrafo alla definizione di straordinario, e fornisce importanti chiarimenti sulla nozione di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza tesi espressamente a ricomprendere nella misura agevolativa anche gli importi previsti a tale titolo dalla contrattazione collettiva territoriale. Lavoro straordinario La circolare evidenzia che per lavoro straordinario si intende sia quello prestato oltre le 40 ore settimanali (nozione legale di orario normale di lavoro fissata dal decreto legislativo 66/2003), sia quello prestato oltre il minor limite eventualmente fissato dalla contrattazione collettiva (anche territoriale e aziendale, purché stipulata da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative). Chiarisce, inoltre, la circolare che ove l autonomia privata preveda un limite alla durata giornaliera dell orario di lavoro, la prestazione eccedente va considerata, ai fini contrattuali, come straordinario e, in quanto tale, rientra nel regime di tassazione agevolata previsto dal decreto. Il regime di tassazione agevolata si applica anche nel caso di straordinario contabilizzato in maniera forfetaria, e ciò anche nell ipotesi in cui si tratti di personale al quale non trova applicazione, ai fini normativi, il limite dell orario di lavoro di cui all art. 3 del D. Lgs. n. 66/2003. In tale ipotesi l'imposta sostitutiva del 10%, deve last update mercoledì 16 luglio

3 essere applicata alle somme corrisposte per le ore di lavoro straordinario effettuate nel periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre Lavoro supplementare e clausole elastiche Con riferimento alle prestazioni di lavoro a tempo parziale, la circolare evidenzia che l'agevolazione in questione si applica sia al lavoro supplementare, sia con riferimento alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, poiché in entrambi i casi il lavoratore svolge prestazioni di lavoro eccedenti rispetto all orario inizialmente concordato. Al fine di evitare comportamenti fraudolenti, l agevolazione si applica esclusivamente ai lavoratori il cui contratto sia stato stipulato (ovvero trasformato), prima dell'entrata in vigore del DL. n. 93/2008, cioè prima del 29 maggio Elementi retributivi premianti Il decreto legge stabilisce, come noto, che sono ammesse all'agevolazione le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Sul punto, la circolare fornisce importanti chiarimenti. In primo luogo vengono elencate, a titolo esemplificativo, una serie di voci, che possono essere individuate sia dalla contrattazione collettiva sia da accordi individuali, rientranti nella misura agevolativa (premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di banca delle ore, indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum, ecc.), sempre che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa o siano legati alla competitività e redditività dell impresa. Le agevolazioni si applicano anche ad elementi retributivi premianti previsti in modo unilaterale dal datore di lavoro, purché documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione che ha originato l erogazione della somma). Non è necessario che gli incrementi di competitività, innovazione, efficienza, redditività o produttività siano nuovi ed innovativi rispetto al passato (periodo antecedente l entrata in vigore della norma) o quantitativamente superiori; tuttavia devono costituire un risultato ritenuto positivo dall impresa che ha disposto l erogazione, anche se non necessariamente superiore, dal punto di vista quantitativo, al risultato ottenuto in precedenti gestioni. La circolare, recependo pienamente una espressa richiesta della Confederazione, ha precisato che nel regime di tassazione agevolata rientrano anche quelle somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all'andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale. Viene quindi pienamente salvaguardata la contrattazione collettiva su base territoriale tipica dell artigianato. last update mercoledì 16 luglio

4 Dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale). Si ricorda che per quanto concerne gli elementi premianti, ai fini dell imposta sostitutiva rileva il momento di erogazione delle somme che deve collocarsi tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009) anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti. 1.3 Misura del prelievo, limite reddituale e possibile rinuncia del dipendente - adempimenti dei datori di lavoro - Il decreto ha previsto che l imposta sostitutiva in esame, laddove il lavoratore non abbia esercitato la rinuncia espressa, è applicata in via automatica dal sostituto d imposta, tuttavia la circolare n. 49/2008 prevede che quest ultimo, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole, per il dipendente, pur in assenza di una espressa rinuncia, da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore. Sarà conveniente optare per la rinuncia, ad esempio, per quei lavoratori con un reddito inferiore alla soglia di legge (attualmente euro 8.000,00) i quali, con l attribuzione delle detrazioni ex art. 13 TUIR e sempre che esse competano per l intero periodo, sono esenti da tassazione. Secondo la circolare n. 49/2008 l imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione c.d. interna con altre ritenute ed addizionali, ai sensi dell art. 1, D.P.R. n. 445/97, da parte del sostituto d imposta che provvede al versamento. Inoltre potrà essere applicata sin dalla prima erogazione effettuata successivamente al 1 luglio 2008; nell ipotesi ciò non avvenisse ed il datore di lavoro non ottemperasse all applicazione automatica del beneficio, sarà sempre possibile per l avente diritto (in presenza dei presupposti) richiederne l applicazione tramite la presentazione della dichiarazione e compensarne l importo ai sensi dell art. 17, D.Lgs. n. 241/97, direttamente con il modello F 24. Ciò in quanto il datore di lavoro deve: indicare separatamente nel CUD/09 la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l importo di quest ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente; indicare nel CUD/09, al fine di consentire i necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause. Ai fini dell applicazione, tuttavia, il sostituto d imposta deve conoscere il reddito del lavoratore prodotto nel corso del Il tetto reddituale, previsto dal legislatore per accordare il beneficio, infatti, è riferito al periodo di imposta precedente. Testualmente si parla di titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell anno 2007, ad euro ,00. La circolare precisa che rilevano i soli redditi della categoria interessata dal beneficio tributario e non il reddito complessivo, eventualmente indicato nella dichiarazione presentata nel corso del In sostanza trattasi dell importo che il datore di lavoro ha certificato al punto 1 del CUD/08, che rappresenta il reddito imponibile ai fini IRPEF per tale anno, non essendo rilevanti gli importi, eventualmente percepiti, sempre nello stesso periodo, ma assoggettati a tassazione separata (ad esempio arretrati, trattamento di fine rapporto). last update mercoledì 16 luglio

5 Inoltre, in presenza di più rapporti di lavoro non conguagliati occorrerà tener conto di tutte le certificazioni, sempre che essi attestino redditi di lavoro dipendente ex art. 49, comma 1, del TUIR, o redditi equiparati di cui all art. 49, comma 2 (ad esempio pensioni). Sono esclusi dal tetto di euro ,00, come, peraltro, dall applicazione del beneficio i redditi assimilati, tra i quali, ad esempio, le collaborazioni a progetto. La circolare precisa, inoltre, che nella determinazione del predetto limite dei euro si deve considerare il solo reddito, relativo al 2007, soggetto a tassazione ordinaria. Devono essere quindi esclusi dalla determinazione del predetto limite eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed assoggettati a tassazione separata (quali, ad es., gli importi una tantum corrisposti in occasione dei rinnovi contrattuali per i periodi di scopertura contrattuale se relativi ad anni precedenti). Nell ipotesi in cui il sostituto d imposta che provveda alla detassazione nel periodo considerato, non sia il medesimo che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, viene previsto l obbligo da parte del beneficiario di attestare per iscritto l importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno In assenza di tale attestazione il datore di lavoro non potrà applicare l imposta sostituiva in questione. Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d imposta l insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui: nel corso del 2007, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di ,00 euro di reddito da lavoro dipendente; nel corso del 2008, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro prestabilito dalla norma. Si supponga, per quest ultimo caso, che il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro in data 31 ottobre 2008, percependo un importo di euro 2.500,00 a titolo di straordinario, riconducibile al periodo 1 luglio ottobre 2008; importo per il quale il primo datore di lavoro ha già applicato l imposta sostitutiva. In assenza di rilascio del CUD, in sede di cessazione, sarà necessario che il secondo sostituto (tramite la comunicazione del lavoratore neo assunto) venga a conoscenza dell avvenuta tassazione agevolata di cui ha già fruito il proprio dipendente, in quanto l importo di euro 3.000,00 rappresenta un importo annuo complessivo. 1.4 Abrogazione della disposizione di cui all art. 51, comma 2, lett. b) TUIR Il comma 6 dell art. 2 del decreto n. 93/2008, modifica l articolo 51 del TUIR, concernente le regole per la determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, sopprimendo nel comma 2 del medesimo articolo la lett. b). In particolare, il citato comma 2 dell art. 51 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che, ancorché percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito medesimo. In sostanza rappresentano eccezioni alla regola dell onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente. Con l abrogazione della disposizione in questione, quindi, si provvede ad un estensione della base imponibile che, come previsto dalla relazione tecnica, in parte compensa la perdita di gettito derivante dalla detassazione degli straordinari. Per effetto della suddetta soppressione concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente: last update mercoledì 16 luglio

6 le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti; i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n In mancanza di una diversa decorrenza, la disposizione in commento si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 maggio 2008). last update mercoledì 16 luglio

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