Anno 2013 N. RF087. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2013 N. RF087 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ CHIARIMENTI DELL AGENZIA CM 11 DEL 30/04/2013; CIRC. MIN.LAVORO 15/ DPCM 22/01/2013; ART. 1, L. RIFERIMENTI 228/ INFOFISCO N.25/2013 CIRCOLARE DEL 03/05/2013 Sintesi: con la recente CM 11/2013 l Agenzia intervenendo in materia di detassazione del salario di produttività, dopo un analisi riepilogativa del regime sostitutivo, fornisce significativi chiarimenti in merito agli adempimenti che il sostituto d imposta ed il dipendente devono porre in essere; in particolare: - adempimenti sostituto: se il sostituto d imposta ha rilasciato il CUD 2013 al dipendente in relazione ad un rapporto intercorso per l intero 2012, può applicare la detassazione in via automatica; se invece il sostituto non è lo stesso che ha rilasciato il CUD (oppure l ha rilasciato per un periodo inferiore all anno) il lavoratore deve comunicare per iscritto il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012; - adempimenti dipendente: il lavoratore che, pur avendo lavorato per l intero 2012 alle dipendenze del sostituto chiamato ad applicare la detassazione, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite di , deve comunicare l inapplicabilità dell agevolazione; analoga comunicazione va effettuata dal lavoratore che, nel 2013, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro subordinato percependo somme già assoggettate ad imposta sostitutiva fino al limite di.2.500; - contratti lavoro: per i contratti già sottoscritti al 13/04/2013, il termine per il deposito alla DTL è il 13/05 mentre per quelli sottoscritti con la previgente disciplina, l'agevolazione è applicabile dal 01/01/2013; - applicazione ex-post dell'imposizione: se il datore di lavoro, in via prudenziale, abbia assoggettato a tassazione ordinaria retribuzioni per le quali sarebbe stata applicabile l'imposta sostitutiva, egli può comunque usufruire dell'agevolazione con la prima retribuzione utile. Come noto, con la cd Legge di Stabilità 2013 sono prorogate anche per il 2013 le misure dirette alla detassazione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in relazione agli incrementi della produttività. Con successivo DPCM 22/01/2013 il MEF, dando attuazione alla disposizione, ha stabilito: l applicazione di un imposta sostitutiva (10%) dell IRPEF e delle relative addizionali alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, nei limiti di lordi per i soggetti che nel 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente < L Agenzia con la recente CM 11/2013: riprende, con finalità riepilogative e di coordinamento, i principali orientamenti elaborati in materia di imposta sostitutiva rimanda ai chiarimenti forniti dalla circolare Min. Lavoro 15/2013 i profili giuslavoristici nonché la nozione di retribuzione di produttività. REDDITI ANNO 2012 Come anticipato, per poter accedere all agevolazione in esame è necessario: essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente possesso di un reddito da lavoro dipendente, nell anno 2012, di importo al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva (art. 2, DL 93/2008) Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 087/2013 Pag. 2 / 6 Soglia reddituale: per la verifica del limite reddituale di per l anno 2012: RILEVA NON RILEVA l ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) ivi compresi i redditi di pensioni e gli assegni ad essi equiparati, conseguiti dal soggetto anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all imposta sostitutiva il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all estero; tuttavia, rimane irrilevante la circostanza che l attività di lavoro dipendente sia svolta all estero e non abbia avuto rilevanza reddituale in Italia. Esempio: un soggetto che: nel 2013 assume la residenza in Italia ma nel 2012 era residente all estero svolgendovi attività di lavoro dipendente deve comunque verificare la sussistenza del requisito reddituale di l ammontare: di redditi soggetti a tassazione separata (inclusi gli arretrati di lavoro dipendente) di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente Nota: per l imputazione dei redditi di lavoro dipendente all anno 2012 occorre considerare le somme ed i valori percepiti entro il 12/012013, secondo il cd principio di cassa allargata (art. 51,TUIR) L imposta sostitutiva spetta anche ai lavoratori dipendenti che nel 2012: non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non hanno conseguito alcun reddito non erano titolari di un rapporto di lavoro (che è intervenuto solo successivamente). Nota: non rileva, al fine dell applicazione dell imposta sostitutiva in esame per il 2013, l eventuale superamento nell anno 2013 della soglia di TIPOLOGIA DI REDDITO Redditi di lavoro dipendente (art. 49 Tuir) compresi i redditi di pensioni e gli assegni ad essi equiparati Redditi di lavoro dipendente svolto all estero RILEVANZA AI FINI DELLA VERIFICA DEL LIMITE SI SI Redditi sottoposti a tassazione separata Redditi diversi da quelli di lavoro dipendente NO NO LA DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA L art. 1 del DPCM del 22/01/2013 fissa, per il 2013, in lordi: l importo massimo della retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell imposta sostitutiva da intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto Nota: possono beneficiarne le somme percepite nel periodo d imposta 2013 e dunque quelle corrisposte fino al 12/01/2014 (principio di cassa allargato).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 087/2013 Pag. 3 / 6 CALCOLO IMPOSTA Ai fini del calcolo della ritenuta fiscale, il datore di lavoro deve: sottrarre dalla retribuzione di produttività da assoggettare ad imposta sostitutiva le trattenute previdenziali obbligatorie applicare l imposta sulla parte di retribuzione che residua, nel limite massimo di In pratica, l Agenzia conferma che il sostituto d imposta, per individuare il tetto massimo (.2.500) cui applicare l imposta sostitutiva, deve considerare gli importi erogati al dipendente: al lordo dell imposta sostitutiva al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Esempio1 Esempio2 Nel corso del 2013, un datore di lavoro eroghi ad un suo dipendente un premio di produttività per lordi da assoggettare ad aliquota contributiva del 9,19%. Nel 2012 lo stesso dipendente ha conseguito un reddito complessivo, ai fini della detassazione, di Ne segue che: - ammontare lordo premio produttività: contributo previdenziale:. 202,18 - base imponibile imposta sostitutiva: ,82 ( ,18) - imposta sostitutiva:. 199,78. Nel corso del 2013, un datore di lavoro eroghi ad un suo dipendente un premio di produttività per lordi da assoggettare ad aliquota contributiva del 9,19%. Nel 2012 lo stesso dipendente ha conseguito un reddito complessivo, ai fini della detassazione, di Ne consegue che: - ammontare lordo premio produttività: contributo previdenziale:. 367,60 - base imponibile imposta sostitutiva: ,40 ( ,60) di cui soggetti ad imposta sostitutiva ed ,40 soggetta ad imposta ordinaria - imposta sostitutiva:. 250 (10% di ) ECCEZIONI: il citato DPCM, nell individuare l ambito di applicazione dell imposta sostitutiva, fa riferimento esclusivamente alle somme erogate e ciò induce ad escludere dall agevolazione: i compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività. i redditi di lavoro dipendente tassati sulla base delle retribuzioni convenzionali. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - ATTITA ALL ESTERO Il reddito derivante dall attività prestata all estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che nell arco di 12 mesi ivi soggiornano per un periodo >183 giorni, è determinato sulla base delle cd. retribuzioni convenzionali definite annualmente con DM in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai CCNL per determinati settori. Qualora il lavoratore operi alle dipendenze di un datore di lavoro residenti in Italia, quest ultimo deve applicare le ritenute fiscali e previdenziali sulla scorta di tali retribuzioni convenzionali. Dall introduzione del criterio convenzionale segue che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (es: emolumenti in natura, indennità, straordinari, premi) non soggiace ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere la stessa assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali (art. 51 c. 8-bis, TUIR)

4 Redazione Fiscale Info Fisco 087/2013 Pag. 4 / 6 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA E DEL DIPENDENTE In base all art. 2 del DL 93/2008 l imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d imposta. Nella pratica si possono configurare le seguenti 2 casistiche: SOSTITUTO CHE HA EFFETTUATO IL CONGUAGLIO (E RILASCIATO IL CUD) È LO STESSO CHE APPLICA L IMPOSTA SOSTITUTIVA NON È LO STESSO CHE APPLICA L IMPOSTA SOSTITUTIVA ADEMPIMENTI il datore di lavoro che ha rilasciato il CUD 2013 al dipendente in relazione ad un rapporto intercorso per l intero 2012, può applicare la detassazione in via automatica se il sostituto d imposta: non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 al lavoratore per l anno 2012 (lavoratore assunto nel 2013) ha rilasciato il CUD per un periodo inferiore all anno (lavoratore assunto nel 2012 senza conguaglio dei redditi) è necessario che il lavoratore comunichi al sostituto, in forma scritta, il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012 (posto che il sostituto non è in grado di stabilire autonomamente il rispetto del limite reddituale di da lavoro dipendente) Nota: analoga comunicazione scritta deve essere fatta anche dal lavoratore che nel 2012 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. COMUNICAZIONE DI MANCATA SPETTANZA In ogni caso, il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro la mancata spettanza dell agevolazione qualora: nel corso del 2012: oltre al rapporto di lavoro con il sostituto che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di nel corso del 2013: abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme su cui si è già fruito dell imposta sostitutiva fino a concorrenza del limite di INDICAZIONI NEL CUD2013: il sostituto d imposta deve, pertanto, indicare nel CUD: INDICAZIONE SEPARATA REDDITO NON AGEVOLATO separatamente la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l importo di quest ultima trattenuto sulle somme dovute al dipendente la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l agevolazione non è stata applicata (in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause). CONFERME DI ALTRE DISPOSIZIONI: sono inoltre confermate le disposizioni: a) a favore del sostituto d imposta: compensazione: possibilità per il sostituto di compensare l imposta sostitutiva con altre ritenute dovute nel 2013 imposta a credito: possibilità di recuperare l imposta versata in eccedenza e risultante dalla dichiarazione del sostituto mediante:

5 Redazione Fiscale Info Fisco 087/2013 Pag. 5 / 6 richiesta di rimborso riporto negli anni successivi ed utilizzo in compensazione Nota: l imposta sostitutiva viene trattata come le altre ritenute Irpef (1001, 1012, ecc.) b) a favore del lavoratore: rettifiche in Unico/730: possibilità, per il contribuente, di rettificare l operato del sostituto d imposta in sede di dichiarazione dei redditi (es.: l imposta sostitutiva non sia stata applicata dal datore di lavoro quando spettava; l imposta sostitutiva sia stata applicata pur non spettando, oppure ove fosse stata espressamente richiesta la sua mancata applicazione). RINUNCIA AL REGIME AGEVOLATO ED OPZIONE PER TASSAZIONE ORDINARIA Il lavoratore può sempre (anche qualora il sostituto sia direttamente tenuto all applicazione dell imposta sostitutiva) rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro. CONVENIENZA: l imposta sostitutiva risulta meno conveniente dell Irpef in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita o limitata (es: detrazione del 36% che non trova capienza nell Irpef del dipendente a causa dell applicazione dell imposta sostitutiva). Pertanto, in caso di: ESPRESSA RINUNCIA DEL LAVORATORE ASSENZA DI RINUNCIA DEL LAVORATORE l intero ammontare delle somme in esame concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. il sostituto d imposta, ricorrendone i presupposti, procede all applicazione dell imposta sostitutiva. Ciò non toglie che il sostituto d imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. Resta fermo che, in sede di dichiarazione, il dipendente: fa concorrere al reddito complessivo anche quei redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati ad imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti può assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria qualora risulti più conveniente. PRIMA APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Secondo l art. 3 del DPCM del 22/01/2013, al fine di consentire il monitoraggio delle misure di detassazione, i datori di lavoro sono tenuti a depositare il contratto / accordo di produttività: presso la Direzione territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione allegando un autodichiarazione di conformità dell accordo depositato Sul punto l Agenzia (ribadendo quanto indicato dalla circ. Min.Lavoro 15/2013) rammenta che: per tutti i contratti già sottoscritti o rinnovati al 13/04/2013 il termine per il deposito alla DTL è il 13/05/2013 (30 giorno successivo). Nota: secondo la circ.lavoro 15/2013 per i contratti sottoscritti secondo la previgente disciplina, in presenza di tutti i requisiti previsti, sarà possibile applicare l agevolazione dal 01/01 del 2013

6 Redazione Fiscale Info Fisco 087/2013 Pag. 6 / 6 Pertanto, in linea con la suddetta circolare Min. Lavoro, l Agenzia afferma la correttezza dell operato dei sostituti d imposta qualora: IMPOSTA SOSTITUTIVA TASSAZIONE ORDINARIA prima dell entrata in vigore del DPCM, abbiano già assoggettato ad imposta sostitutiva le retribuzioni erogate nel corso del 2013, nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti abbiano assoggettato, in via prudenziale, a tassazione ordinaria retribuzioni rientranti, da una verifica ex post, nei presupposti e nei limiti stabiliti dal decreto e, quindi, potenzialmente assoggettabili al regime sostitutivo. In tal caso, il datore di lavoro può: applicare l imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile recuperare il versamento delle ritenute operate in misura superiore al dovuto scomputando l eccedenza nei versamenti successivi (DPR 445/97) CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO: in tal caso, il datore di lavoro: non potrà applicare l imposta sostitutiva dovrà indicare nel CUD l importo della retribuzione assoggettabile ad imposta sostitutiva. Diversamente, l applicazione dell agevolazione fiscale in violazione dei limiti ed in assenza dei presupposti disciplinati dal DPCM espone il datore di lavoro al versamento della differenza tra: l importo dell imposta sostitutiva già versato l importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, con applicazione di sanzioni ed interessi ALTRE DISPOSIZIONI Per quanto riguarda, infine, i profili applicativi dell imposta sostitutiva, l Agenzia rammenta che: accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso: si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette versamento mediante mod. F24: sono confermati i codici tributo già istituiti, quali: COD. TRIB DESCRIZIONE accessori del reddito da lavoro dipendente accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d Aosta e versata fuori regione accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d Aosta e maturata fuori delle predette regioni

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