BONIFICA SITI CONTAMINATI

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1 Provincia di Bologna ASSESSORATO AMBIENTE Settore Ambiente Servizio Tutela e Risanamento Ambientale BONIFICA SITI CONTAMINATI Dott. Salvatore Gangemi Responsabile Ufficio Gestione e Prevenzione Rifiuti Dott. Umberto Meletti Consulente Provincia di Bologna

2 Argomenti trattati Introduzione 1. Ruolo della Provincia in tema di bonifiche dei siti contaminati: legislazione e pratiche amministrative 2. Bonifiche e abbandono di rifiuti 3. Attivazione di un procedimento di bonifica 4. Tipologie di interventi 5. Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate 6. Siti contaminati nella Provincia di Bologna

3 Titolo 1 Ruolo della Provincia in tema di bonifiche dei siti contaminati: legislazione e pratiche amministrative

4 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (cd. Decreto Ronchi ) art Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati art Competenze delle Province D.M. 25 ottobre 1999, n.471 L.R. 14 aprile 2004, n.7 art Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati Delibera G.R. 28 luglio 2003, n.1562

5 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (cd. Decreto Ronchi ) Con l emanazione del Decreto Ronchi, sulla spinta delle indicazioni Comunitarie nel settore, si è affrontato in maniera organica il tema della gestione delle attività di bonifica dei siti contaminati. L art. 17 del decreto disciplina infatti bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. L art. 17, oltre a predisporre le basi per l emanazione dell attuale D.M.471/99, definisce le principali attività che dovranno essere svolte dalle PP.AA. sul tema, attribuendo specifiche competenze a ciascun Ente. In particolare il ruolo della Provincia viene di fatto esplicitato nei seguenti comma:

6 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Comma 2 a) - riceve e valuta la notifica di inquinamento ovvero di pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito Comma 2 b) - riceve e valuta la comunicazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale Comma 3 - riceve e valuta la notifica di accertamento di inquinamento di un sito effettuata da parte degli organi di controllo pubblici nell esercizio delle loro funzioni Comma 8 - certifica il completamento degli interventi di bonifica previsti Tale competenza sancisce un ruolo fondamentale della Provincia che implicitamente deve poter essere a conoscenza di tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dell intervento di bonifica. Quest aspetto viene rimarcato nell art. 20 comma 1, lettera b del decreto il quale attribuisce fra le competenze della Provincia il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguente Comma 13 certifica gli interventi di bonifica resi necessari dal mutamento della destinazione d uso dell area

7 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative D.M. 25 ottobre 1999, n.471 Con l emanazione del Decreto Ministeriale 471/99 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli aspetti relativi al quadro normativo di regolamentazione delle attività di bonifica sono diventati pienamente operativi. Il D.M. 471/99 è costituito da 18 articoli corredati da 5 allegati:

8 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative D.M. 471/99 Art.1-Campo di applicazione Art.2-Definizioni Art.3-Valori di concentrazione limite accettabili e metodologie di intervento Art.4-Obbligo di bonifica e ripristino ambientale Art.5-Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale Art.6-Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale Art.7-Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d emergenza) Art.8-Ordinanze Art.9-Interventi ad iniziativa degli interessati Art.10-Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente Art.11-Progettazione per fasi Art.12-Controlli Art.13-Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione Art.14-Interventi effettuati da regioni e comuni e ordine di priorità Art.15-Interventi di interesse nazionale Art.16-Censimento dei siti potenzialmente contaminati Art.17-Anagrafe dei siti da bonificare Art.18-Norme finali e transitorie Allegato 1 Valori di concentrazione limite accettabili Allegato 2 Procedure di riferimento per il prelievo e l analisi dei campioni Allegato 3 Criteri generali per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale Allegato 4 Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica Allegato 5 Schema di modello da adottare per la certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza permanente

9 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Nel D.M. 471/99 i compiti direttamente ed indirettamente a capo della Provincia vengono recepiti a maggiormente dettagliati: Attività di controllo e monitoraggio degli interventi Art.12, comma 1 - La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate, sono trasmessi alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

10 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Attività di controllo e monitoraggio post-bonifica Art.12, comma 4 - Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la Provincia è altresì tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute.

11 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Certificazione di avvenuta bonifica Art.12, comma 2 - Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell'allegato 5. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato non può comunque essere accertato se non decorsi cinque anni dall effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4. (Vedi Allegato 5 al D.M. 471/99)

12 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Espressione di pareri relativi ai Progetti di Bonifica Art.10, comma 3 - Il Comune o, se l intervento riguarda un area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare gli enti locali interessati, l ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 10. Pertanto in sede di conferenza dei servizi, compito della Provincia è quello di esprimere pareri sia in merito ai piani di caratterizzazione presentati che in merito ai progetti di bonifica.

13 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative.r. 14 aprile 2004, n.7 l 30 aprile 2004 è entrata in vigore la Legge Regionale 14 aprile 004, n.7 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed ntegrazioni a leggi regionali. In particolare l art. 11 disciplina le unzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale ei siti inquinati. on questa Legge la Regione Emilia Romagna ha ampliato il uolo delle Province attribuendo le funzioni in materia di bonifica e ipristino ambientale dei siti inquinati previste all articolo 17 del ecreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la gestione dei inanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse nazionale e ai iti del programma regionale, con esclusione di quelle rogrammatiche (art.17, comma 12 e 14 del Decreto Ronchi).

14 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative In pratica la Provincia assume il ruolo della Regione sui seguenti punti del Decreto Ronchi: Art.17, comma 4 - Se l intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia. Qualora l intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un area compresa nel territorio di più Province, il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio è maggiormente interessato, previa acquisizione dell intesa dell altra Provincia coinvolta. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla Provincia, le garanzie finanziarie previste per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore della Provincia.

15 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Realizzazione intervento di bonifica approvato dalla Provincia APPROVAZIONE progetto Garanzie finanziarie (a favore della Provincia) Intervento di bonifica Svincolo garanzie CERTIFICAZIONE

16 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Art.17, comma 5 Entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Provincia può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica. Avendo attribuito alle Province le funzioni appena elencate la Regione non è più tenuta a partecipare alle Conferenze dei Servizi per l approvazione degli elaborati progettuali previsti dall art.10 comma 1 del D.M. 471/99 e pertanto non dovranno più essere inviate alla Regione copie dei diversi documenti (notifiche, elaborati, progetti, ecc.) ad eccezione del documento di approvazione del progetto definitivo e della certificazione di avvenuta bonifica che dovranno essere comunque inviate per l aggiornamento dell Anagrafe dei siti da bonificare.

17 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Art.17, comma 9 Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Provincia, che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Province possono istituire appositi fondi di rotazione nell ambito delle proprie disponibilità di bilancio. E importante tuttavia evidenziare che l art.17, comma 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( Decreto Ronchi ) stabilisce che le spese sostenute per gli interventi di bonifica effettuati d ufficio dal Comune o dalla Provincia sono assistite da privilegio speciale immobiliare per gli effetti dell art. 2748, secondo comma del Codice civile, ovvero è l immobile stesso a garantire sempre il credito.

18 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Accertamento PP.AA Ordinanza Comunale Responsabile Proprietario del sito Il responsabile non è individuato Il responsabile non provvede Intervento sostitutivo da parte del Comune o della Provincia Il proprietario del sito non provvede ONERE REALE Art. 17 comma 10 e 11

19 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Delibera G.R. 28 luglio 2003, n.1562 Con tale delibera la Regione Emilia Romagna individua, ai sensi dell art.13 del D.M. 471/99, le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 10 (procedure semplificate). Inoltre stabilisce le modalità ed i criteri che devono essere rispettati per l esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle modalità di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette attività ed al vincolo della limitazione della movimentazione dei rifiuti.

20 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Per le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale realizzabili in procedura semplificata non è prevista la Certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia (l intervento di bonifica sarà archiviato e memorizzato come procedimento ai sensi dell art.13 del D.M. 471/99). Tuttavia la documentazione (notifica, indagini, progetto, ecc.) vengono comunicati anche alla Provincia, al fine di poter procedere con l eventuale attivazione della procedura ordinaria ai sensi dell art. 10 del D.M. 471/99 nel caso in cui vengano meno i requisiti stabiliti con la Delibera G.R. 28 luglio 2003, n.1562 (es. contaminazione anche in falda non gestibile con attenuazione naturale controllata,..).

21 Ruolo della Provincia: Legislazione e pratiche amministrative Riassumendo le competenze della Provincia sono: 1. Esprimere pareri sui progetti di bonifica (piano di caratterizzazione, progetto preliminare e definitivo) in sede di C.d.S. per chiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni o specifiche prescrizioni al progetto 2. Approvare i progetti di bonifica (piano di caratterizzazione, progetto preliminare e definitivo) che riguardano aree comprese nel territorio di più Comuni 3. Controllare e verificare gli interventi di bonifica 4. Rilasciare la Certificazione di avvenuta Bonifica 5. Provvedere d ufficio alle attività di messa in sicurezza e bonifica dei siti nel caso in cui non provvedano il responsabile, il proprietario ed il Comune 6. Fornire su richiesta supporto ai Comuni per l approvazione dei progetti di bonifica.

22 Titolo 2 Bonifiche e Abbandono di rifiuti

23 Bonifiche e Abbandono di rifiuti Art. 2 del D.M. 471/99 Definizioni Bonifica L insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento

24 Bonifiche e Abbandono di rifiuti Art. 14 del D.Lgs. n.22/97 L abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, sono vietati. E altresì vietata l immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Art. 17 del D.Lgs. n.22/97 Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti (di legge) ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

25 Bonifiche e Abbandono di rifiuti Art. 1, comma 2 del D.M. 471/99 Campo di applicazione Le disposizioni del presente decreto non si applicano all abbandono di rifiuti disciplinato dall articolo 14, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso si dovrà procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente decreto nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili.

26 Bonifiche e Abbandono di rifiuti RIFIUTI TERRENO FALDA No Art. 14 Contaminazione accertata? (terreno e/o falda) Si Art. 17 Progetto di Bonifica Accertamenti in casi di abbandono di rifiuti sul suolo In fase di accertamento è importante verificare anche lo stato qualitativo relativo al primo strato di suolo presente all interfaccia con i rifiuti.

27 Bonifiche e Abbandono di rifiuti Ai fini della classificazione dei rifiuti rinvenuti nel sito è importante sottoporre i materiali ad un attento controllo per valutare eventuali contaminazioni chimiche. Infatti un rifiuto non pericoloso (es. blocco di calcestruzzo) può divenire pericoloso se inquinato con sostanze nocive come oli minerali, idrocarburi, sostanze ad elevato contenuto di sali, metalli pesanti, ecc. In base alla decisione 2001/118/CE se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 vale l art. 2.

28 Bonifiche e Abbandono di rifiuti Art. 2 della Decisione 2001/118/CE Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità 55 C, una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1 %, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3 %, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25 %, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1 %, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5 %, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10 %, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale 20 %, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1 %, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1 %, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5 %, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5 %, una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1 %, una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1 %.

29 Titolo 3 Attivazione di un procedimento di bonifica

30 Attivazione di un procedimento di bonifica Art. 2 del D.M. 471/99 Definizioni A) Sito Inquinato Sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento. B) Sito potenzialmente inquinato Sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. A B = (dato analitico > CLA)

31 Attivazione di un procedimento di bonifica Le tre condizioni che determinano l attivazione delle procedure di bonifica sono: Art. 7 - il verificarsi di un evento che, indipendentemente dal fatto che risul accidentale o meno, determina la contaminazione oppure il pericolo concreto ed attuale di contaminazione delle matrici ambientali (deve essere notificato entro le 48 ore dall evento); Art. 8 - accertamento di una condizione di inquinamento o di pericolo di inquinamento da parte degli Enti preposti al controllo e, più in generale, degli organi pubblici nell esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In questo caso il soggetto accertatore informa il Comune che emette ordinanza nei confronti del responsabile e del proprietario del sito; Art. 9 - iniziativa da parte del proprietario del sito o di altro interessato di procedere, nei casi diversi dagli articoli 7 e 8.

32 Attivazione di un procedimento di bonifica Art. 7 DM 471/99 Art. 8 DM 471/99 Evento inquinante Accertamento PP.AA. Art. 9 DM 471/99 Iniziativa interessato Ordinanza Comunale ATTIVAZIONE PROCEDURA DI BONIFICA

33 Attivazione di un procedimento di bonifica A questo stato di avanzamento del procedimento non si conosce ancora l entità del problema, ovvero non sono disponibili informazioni sufficienti per: sapere se il sito è effettivamente un sito contaminato; sapere se sia in atto la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti; conoscere se vi sia il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente. Pertanto, qualunque sia l articolo con cui sia stato attivato il procedimento di bonifica, è richiesto che vengano comunicati gli interventi di messa in sicurezza di emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell ambiente adottati e in fase di esecuzione.

34 Attivazione di un procedimento di bonifica Art. 2 del D.M. 471/99 Definizioni Messa in sicurezza d emergenza Ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente. Gli interventi di messa in sicurezza d emergenza hanno carattere di urgenza (comunicazione entro le 96 ore dall evento che ha determinato la contaminazione). Tali interventi, in assenza di dati specifici, vengono definiti in base ad ipotesi cautelative (sovradimensionati). La comunicazione degli interventi di messa in sicurezza d emergenza adottati e in fase di esecuzione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.

35 Attivazione di un procedimento di bonifica Evento M.S.E. No Contaminazione eliminata? Si BONIFICA RIPRISTINO In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza d emergenza sono previste attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi previsti che il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica. L intervento di messa in sicurezza di emergenza può comportare l eliminazione della fonte inquinante e della contaminazione. In questo caso il sito è da considerarsi decontaminato e non segue la procedura per la bonifica.

36 Attivazione di un procedimento di bonifica In caso di superamento o di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti (riportati in Allegato 1 al D.M. 471/99) il sito deve essere sottoposto ad interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.M 471/99. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 13, gli interventi di bonifica sono effettuati sulla base di apposita progettazione, da redigere sulla base dei criteri generali e linee guida previsti nell'allegato 4 al D.M 471/99, che si articola nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della caratterizzazione; Progetto preliminare; Progetto definitivo.

37 Attivazione di un procedimento di bonifica Notifica Comunicazione M.S.E. Piano caratterizz. Progetto Preliminare Progetto Definitivo Quando? Entro 48 ore A chi? Provincia, Comune, ARPA e AUSLL Quando? Entro le 48 ore successive A chi? Provincia, Comune Quando? Entro 30 giorni dalla M.S.E. A chi? Provincia, Comune, ARPA Quando? A seguito della caratterizzazione A chi? Provincia, Comune, ARPA Quando? Entro 1 anno dal piano della caratterizzazione A chi? Provincia, Comune, ARPA

38 Titolo 4 Tipologie di interventi

39 Tipologie di interventi Caratterizzazione (Definizione del problema) Una caratterizzazione sufficientemente estesa, ovvero che consenta di definire il tipo grado ed estensione della contaminazione con un buon margine di confidenza, risulta il punto fondamentale per poter progettare e condurre un intervento di bonifica nel migliore dei modi. E evidente che maggiore risulterà il grado di dettaglio dell investigazione, più selettivo e quindi generalmente più economico sarà l intervento di bonifica, accelerando inoltre la restituzione del sito all uso previsto. Deve essere poi rilevata la difficoltà dell Ente di controllo, in assenza di una caratterizzazione dettagliata, di procedere all approvazione di un eventuale intervento con misure di sicurezza o alla certificazione del sito, soprattutto nel caso in cui una zona non risulti contaminata come risultato di tali accertamenti non esaustivi.

40 Tipologie di interventi Fissazione degli obiettivi Una volta definito lo stato di contaminazione del sito si dovranno individuare gli obiettivi di bonifica. Il D.M. 471/99, art. 4, prevede che il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti in allegato 1. I valori di concentrazione limite accettabili sono riferiti a suolo, sottosuolo e materiali di riporto del sito e influenzati dalla contaminazione del sito. I suddetti valori si applicano per tutta la profondità che si ritiene necessario campionare ed analizzare per definire l estensione dell inquinamento e per progettare interventi di bonifica che garantiscano l eliminazione dell inquinamento delle matrici ambientali.

41 Tipologie di interventi In tabella 1 dell allegato 1 vengono definiti i valori di concentrazione limite in funzione della destinazione d uso del sito per numerosi contaminanti presenti nel suolo e sottosuolo : colonna A - valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d uso verde pubblico, verde privato, residenziale colonna B - valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d uso industriale e commerciale. Bonifica delle aree agricole inquinate Una recente sentenza del Tar dell Umbria ha sancito che i valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d uso verde pubblico, verde privato, residenziale valgono anche per il verde agricolo. La sentenza ha così cercato di colmare un buco normativo contenuto nel D.M. 471/99, che nulla dice in materia di risanamento delle aree agricole.

42 Tipologie di interventi CLA per i contaminanti non previsti in allegato 1 Nelle tabelle in allegato 1 sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in tabella i valori di concentrazione limiti accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine. L'autorità deputata ad individuare le concentrazioni limite accettabili per le sostanze non indicate direttamente dalla Tabella 1 è il Ministero della Sanità, tramite l'istituto Superiore di Sanità, il quale si è già espresso per diverse sostanze sostanze non comprese nelle tabelle dell'allegato 1 del D.M. 471/99. E' parere della Provincia di Bologna che tali valori di concentrazione limite accettabili possano essere presi come riferimento per le operazioni di bonifica.

43 Tipologie di interventi Esempi di attività che possono aver determinato contaminazione dei terreni o delle falde Attività industriali/artigianali: lavorazioni dei metalli, fonderie, siderurgia metalli pesanti, cianuri, acidi, basi, oli minerali, fluoruri, solventi clorurati produzione / smaltimento di batterie ed accumulatori metalli pesanti, fluoruri, acidi, basi officine con lavorazioni meccaniche contam. da oli minerali, PCB, solventi produzione del vetro metalli pesanti, fluoruri, cianuri trattamento del legno metalli pesanti, solventi clorurati, oli minerali, naftalene, PCB, DDT, toluene, bitumi, acidi, basi fabbricazione e trattamento pellami metalli pesanti, fenolo e clorofenoli, fluoruri, naftalene produzione di oli e grassi alimentari benzina, benzene, Cr, Ni, solventi clorurati, acidi, basi rottamazione / demolizione di auto benzine, oli minerali, PCB, solventi clorurati produzione di vernici e pigmenti metalli pesanti, benzene, etilbenzene, nitrobenzene, nitrofenoli, naftalene, solventi clorurati, cianuri, acidi, basi, bitumi, toluene, oli minerali,, fluoruri industria chimica inorganica ammonio, metalli pesanti, cianuri, nitrofenoli, clorofenoli, fluoruri, acidi, basi produzione di materie plastiche acrilonitriile, benzene, metalli pesanti, IPA, solventi clorurati, fenoli, ftalati, acidi, basi, cianuri, fluoruri produzione di esplosivi metalli pesanti, fenoli, acidi, basi, nitrofenoli, nitrotolueni, nitrobenzeni Attività commerciali e di servizio: cisterne e tubazioni interrate contam. da idrocarburi cabine elettriche di trasformazione contam. da PCB lavanderie contam. da solventi clorurati

44 Tipologie di interventi Definizione della frazione granulometrica a cui riferire i valori di concentrazione dei contaminanti I risultati delle analisi effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm sono riferiti alla totalità dei materiali secchi. Qualora si sospetti una contaminazione anche del sopravaglio devono essere effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di cessione che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO 2. I parametri da controllare sull eluato sono quelli della Tabella 2 con i relativi valori di concentrazione limite riportati. Pertanto il valore di contaminazione del rilevato nel campione di sottovaglio a 2 mm espresso sul peso secco di tale campione deve essere attribuito al quantitativo totale di suolo dal quale è stato prelevato il campione (sottovaglio + sopravaglio). Nel caso in cui lo scheletro sia invece presente in quantità rilevante (es terreni ghiaiosi) e si vorrà valutare la possibilità di non intervenire con la bonifica su questa frazione di materiale( procedendo con una vagliatura preliminare), allora si dovrà effettuare il test di cessione con il metodo sopra definito.

45 Tipologie di interventi Definizione ed analisi delle alternative di intervento Una volta terminate le indagini di caratterizzazione e definiti gli obiettivi di bonifica è necessario individuare tra le alternative possibili, la strategia di intervento di bonifica da attuare sul sito. Di fatto la normativa prevede tre tipologie di intervento: la bonifica, mediante la quale si raggiungono i limiti tabellari previsti (art.4 del DM 471/99); la bonifica con misure di sicurezza, mediante la quale si raggiungono i limiti individuati dall analisi del rischio (art.5 del DM 471/99); la messa in sicurezza permanente, mediante la quale i rifiuti presenti vengono confinati (art.6 del DM 471/99). Le tipologie di intervento previste dagli articoli 5 e 6 possono essere approvate soltanto nel caso in cui sussistano i requisiti che dimostrano l impraticabilità della bonifica ai sensi dell art.4.

46 Titolo 5 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate

47 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Contaminazione Vie di trasporto Bersagli Caratterizzazione chimica del sito Messa in sicurezza permanente Bersagli diretti Messa in sicurezza di emergenza Bonifica del sito Strategia di intervento Indagine geologica ed idrogeologica Bersagli indiretti Obiettivi di bonifica Modello concettuale del sito Ai fini di una progettazione che rispetti i criteri di qualità è fondamentale la definizione del Modello Concettuale del sito: con questo vengono infatti descritte le caratteristiche specifiche del sito in termini di fonti della contaminazione; grado ed estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell ambiente da questo influenzato; percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli ambientali e alla popolazione.

48 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Selezione delle tecnologie Un possibile criterio utilizzabile per la selezione della strategia di bonifica consiste essenzialmente in un analisi pesata di alcuni termini che nel complesso rappresentano gli aspetti di importanza fondamentale al fine di ottenere una graduatoria tra le tecnologie identificate come potenzialmente applicabili al sito in esame. Tali aspetti sono: praticabilità tecnica; affidabilità; costi; impatto sull ambiente;... L importanza che può essere attribuita alle diverse variabili può essere fortemente diversa a seconda dei casi. Pertanto, per ogni tecnologia considerata, dovranno essere valutati gli aspetti correlati ad ogni singola variabile discrezionale, quindi, sulla base dell importanza relativa che esse assumono nello specifico caso analizzato, selezionare la migliore tecnologia applicabile. Riferimenti a siti web dai quali ottenere informazioni sulle perfomance delle tecnologie Federal Remediation Technologies Roundtable - U.S. Environmental Protection Agency - Ground Water Remediations Technologies Analysis Center - Remediation Technologies Development Forum -

49 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Al fine della valutazione della praticabilità tecnica si riportano alcune delle informazioni tecniche sito-specifiche che si dovranno considerare : tipo di contaminanti presenti nel suolo e nelle acque sotterranee; concentrazione totale dei contaminanti sia nel suolo che nelle acque sotterranee; distribuzione dei contaminanti (superficie ed in profondità); tipologia dei suoli contaminati (caratteristiche litostratigrafiche dei suoli interessati dalla contaminazione); idrogeologia del sito. Fase libera Fase disciolta Fase gassosa Fase adsorbita Equilibri di ripartizione dei contaminanti tra le diverse matrici ambientali A giudizio dell autorità competente potrà rendersi necessario verificare l efficacia delle tecnologie di bonifica di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali da adottare nel caso in esame. Il giudizio su di una particolare tecnologia di bonifica potrà richiedere, oltre alla valutazione della letteratura tecnico-scientifica a riguardo, la realizzazione di sperimentazioni di laboratorio, in condizioni simili a quelle definite per il sito, che permettano di valutare l efficacia del disinquinamento e di stimare i tempi di realizzazione degli interventi nel caso in esame (Allegato 4, D.M. 471/99).

50 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Le tecniche di bonifica che possono essere adottate per ridurre le concentrazioni nel suolo, nel sottosuolo, nei materiali inerti o di riporto, nelle acque sotterranee e superficiali ai valori di concentrazione limite accettabili per la destinazione d uso prevista per il sito possono essere sia di tipo in situ (applicate senza la necessità di rimuovere i materiali) che di tipo ex situ (applicate sui materiali rimossi). Le tecnologie di tipo ex situ possono inoltre essere applicate sia on site (con impianti operanti direttamente sul sito) che off site (inviando i materiali contaminati presso un idoneo Centro di Trattamento).

51 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate In generale le tecnologie di bonifica possono essere classificate in diverse categorie in funzione delle finalità che si prefiggono, ovvero possono essere mirate ad ottenere : una riduzione delle caratteristiche di mobilità e di tossicità dei contaminanti; una separazione dei contaminanti dalla matrice interessata (suolo od acque); un isolamento della matrice contaminata dal resto dei comparti ambientali presenti sul sito In certi casi può risultare vantaggioso adottare una strategia di bonifica che preveda l utilizzo contemporaneo o sequenziale di più tecnologie (Treatment Trains).

52 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate CLASSIFICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI BONIFICA SULLA BASE DEL PROCESSO UTILIZZATO Processi termici Altri processi di tipo chimico-fisico Processo biologico Estrazione con vapore Incenerimento Pirolisi/gassificazione Vetrificazione Desorbimento termico Riscaldamento a radiofrequenza Lavaggio del terreno Estrazione con solventi Ossidazione, riduzione Ventilazione (SVE) Air sparging Dealogenazione chimica Decontaminazione elettrocinetica Solidificazione stabilizzazione Aerobico Anaerobico Treatment Trains

53 Lavaggio del terreno Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie con rimozione del terreno La tecnologia di soil washing (lavaggio del terreno in appositi impianti ex situ) consiste nell estrazione chimico-fisica dei metalli dal terreno in sospensione acquosa. Il processo di lavaggio dei suoli contaminati si basa sui seguenti principi fondamentali: trasferimento delle sostanze inquinanti presenti sotto forma disciolta, emulsionata o in sospensione, delle particelle di materiale all acqua; separazione delle particelle di sostanza contaminate solide mediante processo di selezione; rimozione dei contaminanti trasferiti dalle particelle all acqua mediante processi chimco-fisici di precipitazione, disemulsionamento, coagulazione, flocculazione, sedimentazione e filtrazione; concentrazione dei contaminati organici nel limo e separazione del limo dagli altri materiali. Si tratta di un processo di separazione delle parti più fini del terreno, nelle quali in genere si concentra la contaminazione, da quelle più grosse, che possono essere riutilizzate. L efficacia della tecnologia di bonifica in termini di recupero del terreno, quindi, decresce con l aumentare della frazione argillosa nel materiale contaminato.

54 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Stabilizzazione / Solidificazione Tecnologie con rimozione del terreno L approccio generale di un trattamento di solidificazione e stabilizzazione consiste nel miscelare una miscela di leganti al terreno contaminato. Tale tecnologia presenta una elevata efficacia per il trattamento di materiali contaminati da metalli e ciò è dovuto alla contemporanea presenza di due processi di immobilizzazione. Il processo di solidificazione comporta l immobilizzazione fisica dei metalli i quali rimangono contenuti all interno di una matrice solida a bassissima permeabilità. Il processo di stabilizzazione invece comporta l immobilizzazione chimica dei metalli i quali assumono una forma poco solubile in dipendenza sia di una variazione di ph (generalmente alcalino il quale consente la precipitazione di idrossidi di diversi metalli) sia di altre reazioni con i leganti addizionati (silicati, ecc.). La tecnologia di solidificazione e stabilizzazione del terreno contaminato può essere facilmente applicata in condizioni ex situ (on site oppure off site) in quanto il materiale scavato consente di poter operare in condizioni di miscelazione, anche intense, necessarie per omogeneizzare i leganti con il terreno da trattare. In tal caso, al fine di ottimizzare le condizioni di omogeneità dell impasto, può essere anche operato una pretrattamento atto ad eliminare il materiale grossolano (sassi e rocce) eventualmente presente nella terra di scavo. Il terreno inertizzato può essere smaltito in una discarica di categoria inferiore a quella in cui sarebbe stato smaltito il terreno tal quale, oppure riutilizzato. Infine, poiché questa tecnologia consente di ridurre drasticamente o eliminare la mobilità e quindi il rilascio nell ambiente degli inquinanti, essa può essere applicata anche a rifiuti (quali sabbie di fonderia, ceneri, polveri, ecc.) e consentirne il riutilizzo ai sensi del DM 05/02/98.

55 Biocumulo Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie con rimozione del terreno Questa tecnologia consiste nel provvedere a escavare il terreno inquinato, sottoporlo ad eventuali trattamenti preliminari e deporlo in uno spazio confinato e controllato ove avverranno le reazioni di biodegradazione (on site oppure off site). L utilizzo di un vero e proprio impianto garantisce il confinamento degli inquinanti e serve a creare, mediante appropriati impianti, una situazione ottimale per la degradazione in termini di disponibilità di ossigeno, qualora si intenda favorire processi biologici aerobici, temperatura, umidità disponibilità di nutrienti, ph ecc.. In genere queste condizioni vengono realizzate frammentando il terreno in aggregati di dimensioni controllate o aggiungendo ammendanti, installando all interno della massa del terreno riportato generalmente in forma di cumuli, tubazioni che permettano di distribuire alla necessità aria e liquidi, sistemi di rimozione del calore o di riscaldamento, e sistemi di misura dei vari parametri ai fini del controllo del processo.

56 Land Treatment Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie con rimozione del terreno La tecnologia di land-treatment consiste nel trattamento di terreno superficiale inquinato, il quale viene condizionato ed aerato mediante periodica movimentazione. Tale tecnologia sfrutta quindi i processi biologici aerobici. L applicazione della tecnologia comporta la disposizione on site oppure off site di un basso spessore (15 50 cm) di terreno inquinato e l effettuazione di lavorazioni periodiche mediante normali attrezzature impiegate in agricoltura. La disposizione deve essere effettuata in una zona appositamente preparata e, dato lo spessore modesto del terreno che si riesce a trattare, il trattamento on-site normalmente richiede la disponibilità di grandi aree. L unità di trattamento di land treatment solitamente deve essere impermeabilizzata (strato di argilla, membrane sintetiche o utilizzo di pavimentazioni esistenti). Tecnologia non utilizzabile in presenza di componenti volatili (ad esempio il benzene nelle benzine) che tendono ad essere dispersi in atmosfera piuttosto che degradati nel terreno con conseguente possibile aumento del rischio connesso alla salute per le persone esposte.

57 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie senza rimozione del terreno Pump & Treat Consiste nel pompaggio in superficie dell acqua contaminata, e nel suo successivo trattamento in impianti in genere chimico-fisici (adsorbimento su carboni attivi, stripping) Il pompaggio dell acqua contaminata richiama nella zona contaminata acqua pulita, nella quale si ripartiscono, fino al raggiungimento dell equilibrio, i contaminanti adsorbiti al terreno o presenti in forma di fase libera E il metodo più tradizionale per la bonifica di falde contaminate. E molto valido come metodo di contenimento del pennacchio contaminato, ma richiede spesso tempi molto lunghi come metodo di rimozione della contaminazione (in particolare nel caso di composti con elevata costante di adsorbimento al terreno, o di presenza di fase libera) Impianto di trattamento Il pennacchio contaminato viene captato dai pozzi di estrazione L acqua trattata può essere reintrodotta in falda o scaricata in un corpo idrico superficiale

58 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie senza rimozione del terreno Soil flushing Consiste nell accelerare la mobilizzazione degli inquinanti adsorbiti al terreno (in falda, o anche nella zona insatura), tramite l introduzione nel sottosuolo di acqua arricchita con sostanze quali acidi o basi, agenti complessanti e chelanti, solventi, surfattanti. Le sostanze mobilizzate possono quindi essere pompate in superficie (in questo caso il soil flushing consente di accelerare notevolmente i tempi di trattamento rispetto al pump & treat tradizionale), oppure, se sono biodegradabili, risultano più biodisponibili per i processi biologici operati dai batteri presenti nel sottosuolo E una tecnologia efficace in suoli omogenei e permeabili, come le sabbie ed alcune sabbie limose Contaminanti trattabili: idrocarburi (clorurati e non), metalli, pesticidi, erbicidi, radioisotopi.

59 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie senza rimozione del terreno In-situ Bioremediation Consiste nell induzione in falda delle condizioni ottimali per la biodegradazione degli inquinanti da parte dei batteri presenti nel sottosuolo. L obiettivo è quindi quello di fornire nel caso dei processi aerobici ossigeno e nutrienti (N, P), e nel caso dei processi anaerobici un opportuno accettore alternativo di elettroni (nitrati, solfati, ) e nutrienti. Contaminanti degradabili: idrocarburi non clorurati (alifatici e aromatici): a condizione che vi sia una sufficiente biodisponibilità, la maggior parte di essi possono essere utilizzati dai batteri come fonte di carbonio ed energia, quindi trasformati in CO 2 e H 2 O idrocarburi clorurati (PCB, solventi clorurati, aromatici clorurati, ): in genere biodegradabili solo tramite cometabolismo metalli: alcuni metalli possono essere trasformati da una forma tossica ad una non tossica (ad es., Cr(VI) Cr(III) ); altri da una forma molto solubile ad una fortemente adsorbita, così da essere fissati al terreno (ad es., As(III) As(V) ); altri ancora, da una forma adsorbita ad una forma solubile, così da poter essere rimossi dalla falda tramite pompaggio in superficie dell acqua Le soluzioni impiantistiche possono essere molto diverse. Ad esempio: - contaminazione della falda diverse solzuioni possibli; ad es, air sparging, o barriere bioreattive - contaminazione della zona insatura bioventing

60 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie senza rimozione del terreno Air sparging Tecnica adatta per la rimozione di sostanze di media elevata volatilità dalla falda (ad es., BTEX, solventi clorurati); i contaminanti possono essere disciolti o presenti in fase libera Consiste nell insufflazione in falda di aria compressa, e nella contemporanea aspirazione dell aria contaminata dalla zona insatura Meccanismi di rimozione dei contaminanti: stripping delle sostanze volatili (= passaggio dalla forma disciolta o dalla fase libera alla forma di vapore nelle bolle d aria che risalgono attraverso la falda) i vapori raccolti tramite l aspirazione devono essere trattati (adsorbimento, assorbimento, ossidazione) biodegradazione dei composti biodegradabili, stimolata dalla fornitura di ossigeno

61 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie senza rimozione del terreno Soil Vapor Extraction (SVE) Tecnica adatta per la rimozione di sostanze di media elevata volatilità dalla zona insatura (BTEX, solventi clorurati) Consiste nell aspirazione dell aria interstiziale contenente i contaminanti in forma di vapore, e nel suo successivo trattamento (adsorbimento, assorbimento, ossidazione termica o catalitica) L aspirazione dell aria contaminata richiama nella zona insatura contaminata aria pulita, nella quale si ripartiscono, fino al raggiungimento dell equilibrio, i contaminanti volatili adsorbiti al terreno o presenti in forma di fase libera Bioventing Dal punto di vista impiantistico, è analogo al SVE. Nel bioventing, il richiamo di aria nella zona contaminata determina un ossigenazione che stimola la biodegradazione dei composti metabolizzabili dai batteri presenti nel sottosuolo Nella pratica, SVE e bioventing si svolgono contemporaneamente: il 1 risulta il meccanismo di rimozione principale per i composti più volatili, il 2 per quelli più facilmente biodegradabili

62 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie senza rimozione del terreno Desorbimento termico Consiste nel riscaldamento del terreno allo scopo di indurre il desorbimento dei contaminanti, e quindi la loro liberazione sotto forma di vapori. I vapori devono essere aspirati ed inviati ad un impianto di trattamento Come il soil vapor extraction, è una tecnologia utilizzabile per la bonifica della zona insatura Contaminanti trattabili: tutte le sostanze volatilizzabili, ad esempio idrocarburi e solventi clorurati Può essere applicato sia in-situ che ex situ in seguito alla rimozione del terreno: nel caso di applicazione in-situ, deve essere abbinato al soil vapor extraction, e consente una bonifica molto più rapida rispetto al SVE tradizionale; il riscaldamento del sottosuolo può essere ottenuto, ad esempio, tramite resistenze elettriche nel caso di applicazione su terreno rimosso, questo viene trattato in un forno, da cui i vapori vengono aspirati ed inviati al trattamento Esempio di applicazione su terreno rimosso:

63 Tecnologie di bonifica di suoli e falde contaminate Tecnologie senza rimozione del terreno Barriere permeabili reattive Si realizza fisicamente una barriera di materiale permeabile, costituita in genere da metalli zerovalenti, che il pennacchio contaminato attraversa in seguito al moto della falda Durante il passaggio attraverso la barriera, si verifica la riduzione chimica degli idrocarburi clorurati, con formazione di ione cloruro e idrocarburi non clorurati a catena corta, di facile biodegradazione Si tratta di una tecnologia di recente scoperta, ma molto promettente in particolare per la bonifica di falde contaminate da solventi clorurati Barriera con cancello e imbuto: possibilità di posizionare il mezzo reattivo nelle zone a >K (acquifero eterogeneo) concentrazione di contaminante più omogenea in larghezza Schema con più zone reattive per plumes molto larghi

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