ASL 2 SAVONESE ESCLUSO OSPEDALE SANTA CORONA EFFETTO: ORE 24 DEL GIORNO 2 MAGGIO 2009 SCADENZA: ORE 24 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2011

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1 ASL 2 SAVONESE ESCLUSO OSPEDALE SANTA CORONA EFFETTO: ORE 24 DEL GIORNO 2 MAGGIO 2009 SCADENZA: ORE 24 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2011 ASL 2 SAVONESE LIMITATAMENTE ALL OSPEDALE CORONA EFFETTO: ORE 24 DEL GIORNO 31 LUGLIO 2009 SCADENZA: ORE 24 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2011 DESCRIZIONE PRINCIPALI GARANZIE OPERANTI NELLA POLIZZA RCT STIPULATA DALL A.S.L. 2 CON LA FARO ASSICURAZIONI S.C. Affari Legali Direttore avv. Antonio Pipicelli Via Manzoni, Savona Savona, 29/9/ di 6

2 Oggetto dell Assicurazione (ART. 16) La Società Assicuratrice si obbliga, entro il massimale di garanzia, a tenere indenne l Azienda Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività istituzionale dell Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese, connesso con l erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, mediche, chirurgiche, farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, assistenziali ed amministrative, ivi compresa la libera professione intramoenia, anche prestata in strutture esterne all Azienda, e di ogni altra prestazione cui la Contraente è tenuta per legge, regolamenti, delibere e/o atti dei propri organi, sia per fatto proprio che delle persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle principali anzidette, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso o da colpa grave di persone delle quali debba rispondere. Nel novero dei terzi si intendono compresi il rappresentate legale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, tutti i dipendenti ed il personale non dipendente che, a qualsiasi titolo, esercita la propria attività per conto dell'azienda, qualora usufruiscano delle prestazioni reogate dall Azienda stessa. Ad integrazione ed esplicitazione ed a titolo comunque non limitativo di quanto sopra descritto, la presente garanzia comprende: 1. l attività di libera professione intramoenia svolta: dai sanitari: - presso il loro ambulatori privati, presso strutture private convenzionate con l Azienda, presso il domicilio dei pazienti, purchè a ciò debitamente autorizzati; - presso altre strutture sanitarie pubbliche convenzionate con l Azienda Sanitaria, purchè a ciò debitamente autorizzati; - per prestazioni rese occasionalmente presso strutture pubbliche o private con le quali non vi è convenzione, purchè a ciò debitamente autorizzati; dal personale dipendente con funzioni di supporto all attività dei sanitari; tale personale (infermieri, terapisti, ecc.) potrà essere utilizzato: - presso il loro ambulatori privati, presso strutture private convenzionate con l Azienda Sanitaria e presso il domicilio dei pazienti, purchè a ciò debitamente autorizzati; - presso altre strutture sanitarie pubbliche convenzionate con l Azienda Sanitaria, purchè a ciò debitamente autorizzati; - per prestazioni rese occasionalmente presso strutture pubbliche o private con le quali non vi è convenzione, purchè a ciò debitamente autorizzati; In garanzia devono intendersi comprese le prestazioni intramurarie svolte a titolo gratuito da personale medico e paramedico che prestano la propria attività per ragioni umanitarie, solidaristiche o amicali, presso strutture esterne convenzionate e non. Dette prestazioni hanno carattere di assoluta eccezionalità e devono essere preventivamente autorizzate di volta in volta dall'azienda; 2. la responsabilità civile personale dei dipendenti dell Azienda iscritti nei libri obbligatori, nonché a quella dei medici o altro personale non dipendente, ivi compresi i medici specialisti in formazione, gli studenti universitari, paramedici, per l attività prestata presso e/o per l Azienda Sanitaria per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni (comprese quella relativa alla decreto legislativo n. 81/2008) e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti salvo che in caso di colpa grave e dolo; 3. la responsabilità civile derivante all Assicurato per l attività svolta dai sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti, etc.) comandati o in missione o in adempimento di servizio dietro 2 di 6

3 disposizione del proprio dirigente presso altri stabilimenti, strutture, aziende ed enti ospedalieri e/o quando prestano servizio al domicilio dei pazienti od assistono i malati durante i percorsi di trasferimento in ambulanza o elicottero o altro mezzo di trasporto e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti salvo che in caso di colpa grave e dolo; 4. la responsabilità civile derivante all assicurato per l attività svolta dai medici di pronta disponibilità e dai sanitari/collaboratori consulenti/incaricati non a rapporto di dipendenza, titolari di incarico di collaborazione, titolari di incarico libero-professionale, specializzandi, borsisti, tirocinanti, frequentatori, osservatori, volontari appartenenti ad associazioni di volontariato, obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, religiosi, allievi parasanitari che svolgono tirocinio pratico con applicazioni di tecnica infermieristica, sperimentatori, ricercatori, e qualsivoglia persona fisica autorizzata dall Azienda Contraente con atto formale a prestare la propria attività per conto ed ordine dell Assicurato, e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti salvo che in caso di colpa grave e dolo; 5. i danni a terzi derivanti da interventi di chirurgia plastica e chirurgia plastica estetica, compresi quelli di chirurgia riparatrice di lesioni traumatiche, oncologiche, funzionali, malformative, dismorfiche, cicatriziali, infortunistiche, compresi eventuali danni estetici derivanti dall'utilizzo di terapie radioattive, purchè tali prestazioni siano erogate in regime di S.S.N. od in regime di libera professione intra-moenia (purchè siano prestazioni comprese nei L.E.A.); 6. la responsabilità dell'assicurato relativamente all'attività di fisioterapia/riabilitazione prevista dalla convenzione con la Casa di Cura San Michele di Albenga, ferma restando l'esclusione di ogni responsabilità che possa ricadere sulla Casa di Cura; 7. attività in genere erogata da centri trasfusionali, medicina nucleare, ambulatori e/o laboratori di analisi, diagnosi, terapia; 8. i rischi derivanti da attività di radiologia ed angiografia, anche interventistica, endovacolare ed extravascolare, 9. la distribuzione o l'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compresi i danni da HIV, HCV, HBsAG, VDRL ed altri eventuali. La garanzia si estende alla responsabilità civile personale degli addetti al centro trasfusionale per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni, anche se non iscritti nei libri obbligatori dell Azienda Contraente; 10. uso di sistemi di ossigenoterapia e dialisi domiciliare con apparecchi di proprietà e/o in uso dello/allo assicurato/contraente; 11. la responsabilità derivante da attività di fecondazione assistita, svolta nel rispetto della normativa vigente; 12. i danni riconducibili a prelievo di sangue placentare autologo; 13. i danni direttamente riconducibili alle attività di ricerca, sperimentazione, nonché a quelli di esecuzione di protocolli di provenienza esterna all Azienda, svolte all interno delle strutture dell Azienda Contraente. L assicurazione vale per la diretta ed esclusiva responsabilità dell Azienda, con l esclusione della responsabilità che dovesse esserle ascritta in via di solidarietà con altri soggetti non assicurati dalla presente polizza che partecipano a qualunque titolo al programma di sperimentazione. La garanzia non è operante per i danni riconducibili a vizio originario di farmaci, attrezzature, macchinari utilizzati nell ambito della sperimentazione o protocollo. La garanzia opera a condizione che venga correttamente espletato, secondo rigoroso rispetto delle norme di legge, il protocollo del consenso informato da parte del soggetto sottoposto al trattamento della sperimentazione. Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE E PROFESSIONALE (Art. 27) L'assicurazione R.C.T. è estesa anche alla responsabilità personale e/o professionale di tutti i dipendenti e/o collaboratori convenzionati, medici compresi, e compresi i medici specialisti in 3 di 6

4 formazione nonché i sanitari, parasanitari o amministrativi non alle dipendenze, di cui l'assicurato/contraente si avvale nell'esercizio della sua attività compresa la libera professione intramuraria. L Assicurazione include la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente nonché delle persone non in rapporto di dipendenza del Contraente e della cui opera quest ultimo si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" e "Responsabili dei lavori ovvero di «Coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Per i sanitari ed il restante personale non alle dipendenze, la copertura opererà limitatamente alle categorie per le quali sussiste un obbligo: di legge, derivante da regolamento del Contraente e/o Convenzione sottoscritta dal Contraente nonché da contratto anche individuale, con l'onere di copertura a carico degli Enti Contraenti e dentro i limiti dagli stessi previsti. L'Assicurazione conserva la propria validità anche in relazione alla responsabilità civile personale e professionale di dipendenti della Contraente che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni o specifici contratti stipulate con l'assicurato o la Contraente stessa. Si intende inclusa la responsabilità derivante alla Contraente per il fatto delle persone sopra indicate, resta salva la facoltà di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati. MASSIMALI (Art. 17) La presente assicurazione è prestata entro un limite massimo di indennizzo di ,00 per sinistro con il massimo di ,00 per anno assicurativo per più sinistri afferenti la medesima annualità assicurativa e con il seguente ulteriore sottolimite: Garanzia A) Responsabilità Civile verso Terzi Sottolimite di ,00 per le garanzie di all art. 16 punti 9, 11, 14, 22. Garanzia B) Responsabilità Civile prestatori di lavoro (R.C.O.) Sottolimite ,00 per ogni sinistro Sottolimite ,00 per prestatore; Sottolimite ,00 per anno limitatamente alla garanzia malattie professionali. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (art. 18) L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Azienda Contraente nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere posteriormente alla data del: per la ASL 2 Savonese limitatamente all Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per l A.S.L. n. 2 Savonese escluso l Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Resta convenzionalmente convenuto fra l Azienda Contraente e la Società Assicuratrice che per richiesta di risarcimento danni si intende la richiesta danni pervenuta all Azienda e/o agli Assicurati, nonchè: la richiesta danni pervenuta con riserva -da parte del danneggiato- di formalizzare con atto successivo la richiesta di risarcimento stessa, la notifica all Assicurato o dipendente o incaricato di atti relativi a procedimento penale, anche in fase di indagini preliminari. 4 di 6

5 Altre assicurazioni (Art. 2) Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT. In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell art c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C., con le modalità che saranno concordate tra le Parti. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (Art. 7) In caso di sinistro, l Azienda Contraente deve darne avviso scritto alla Società Assicuratrice entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal momento in cui ne è venuta a conoscenza (fa fede la data del protocollo dell'a.s.l. apposta sulla richiesta di risarcimento). In ogni caso, il diritto alla denuncia di sinistro si prescrive in due anni, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta danni, ai sensi dell'art c.c.. Fermo quanto sopra, relativamente agli atti di citazione notificati all Azienda Contraente, la trasmissione alla Società Assicuratrice di tali atti, verrà effettuata entro 30 giorni dalla notifica, fatti salvi i casi in cui l Azienda Contraente ritenga di doversi costituire direttamente in giudizio, mantenendo la gestione della controversia e, eventualmente, chiamando in garanzia la Società Assicuratrice. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI (Art. 24) La Società Assicuratrice assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Azienda Contraente, designando legali o tecnici per la difesa dell Azienda Contraente stessa. Sono a carico della Società Assicuratrice le spese tutte sostenute per resistere all'azione promossa contro l Azienda Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Azienda Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Azienda Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La Società Assicuratrice si obbliga, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di assicurazione, ad emettere appendice indicando una rosa di legali, fra i quali almeno un legale civilista ed un legale penalista, cui l'azienda Contraente possa affidare mandati per la propria difesa - con onere come detto a carico della Compagnia - dietro preventiva comunicazione di avvio del procedimento di designazione del legale. GARANZIA AGGIUNTIVA COLPA GRAVE AD ADESIONE (Valida esclusivamente per gli Assicurati per i quali il Contraente ne comunichi l adesione e che abbiano corrisposto il relativo premio) Oggetto dell Assicurazione: Ad integrazione delle condizioni tutte previste nella polizza base n , la Società, dietro pagamento del relativo premio, si obbliga a tenere indenni gli assicurati da quanto gli stessi fossero tenuti a pagare quali responsabili ai sensi di legge in conseguenza di eventi addebitabili a loro colpa grave e che abbiano causato a terzi danni corporali o materiali in conseguenza di: 5 di 6

6 azione diretta del terzo danneggiato, surrogazione esperita dalla Società stessa anche mediante rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante in caso di Colpa Grave nei confronti del singolo aderente, condanna giudiziale a fronte di rivalsa esperita dalla Contraente, entro i limiti e con le modalità previste dalla norme di legge e del CCNL. La presente estensione di garanzia è prestata con riferimento a tutti i lotti da 1) a 6) con abrogazione di ogni e qualunque franchigia. In caso di esistenza di polizze assicurative personali che assicurino il medesimo rischio, tale copertura opererà: a) per quanto previsto dalle polizze individuali già esistenti, in eccedenza ai massimali previsti da queste ultime; b) per quanto non previsto dalle polizze individuali già esistenti, dal primo euro. Il massimale aggregato di polizza previsto per la Garanzia Aggiuntiva deve intendersi pari a ,00 per sinistro/anno e unico in caso di corresponsabilità fra più assicurati ed è prestato entro i limiti dei massimali di polizza e non in aggiunta ad essi. Per quanto previsto alla presente Garanzia Aggiuntiva il Contraente sarà collettore e corrisponderà in unica soluzione in nome e per conto di ogni singolo Aderente/Assicurato il premio assicurativo così determinato: ATTIVITA CATEGORIA A) Personale Dirigente Medico, Personale medico convenzionato, Personale medico non a rapporto di dipendenza incaricato con atto formale dall'a.s.l. N. ADESIONI INDICATIVO PREMIO LORDO ANNUO PRO- CAPITE ,00 Categoria B) Personale Dirigente Sanitario non medico, Medici Specialisti in formazione n.d. 250,00 CATEGORIA C) Infermieri, Caposala, Fisioterapisti, Tecnici, personale paramedico non a rapporto di dipendenza incaricato con atto formale dall'a.s.l ,00 Pagamento del Premio: L assicurazione vale per le persone fisiche per le quali l'azienda comunichi l'adesione. Le Parti convengono che l'azienda comunicherà per iscritto le adesioni alla fine di ciascun mese, unitamente alle cessazioni avvenute nel mese di riferimento. Il premio di ciascuna persona fisica inclusa/esclusa verrà calcolato in ragione di 1/12 per ogni mese di garanzia prestata o non goduta (la frazione di mese verrà considerata come mese intero) e sulla base delle movimentazioni avvenute e fornite dall Azienda. Per esclusioni si intendono quelle conseguenti a cessazione del rapporto di lavoro o riferite a periodi di aspettativa. Il pagamento del premio relativo alla presente garanzia sarà effettuato entro 90 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo, sulla base del numero delle effettive persone fisiche assicurate e dei mesi di garanzia per ciascuna goduti. 6 di 6

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