LA DISCIPLINA DEL LEASING NEL CONCORDATO PREVENTIVO di Guido Bonfante, Professore
|
|
- Tito Pugliese
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LA DISCIPLINA DEL LEASING NEL CONCORDATO PREVENTIVO di Guido Bonfante, Professore 1. La disciplina dei rapporti pendenti nel concordato preventivo. L inapplicabilità degli artt. 72 e segg. l. fall. 2. La sorte dei debiti risultanti da contratto di leasing già risolto. 3. La sorte del contratto di leasing in corso a seguito della domanda di concordato. 4 Segue. Il trattamento dei debiti anteriori e successivi alla domanda di concordato. 5. Presentazione della domanda di concordato e clausola di risoluzione automatica del contratto. La risoluzione anticipata prevista nella proposta concordataria. 1. La disciplina dei rapporti pendenti nel concordato preventivo. L inapplicabilità degli artt. 72 e segg. l. fall. La riforma del diritto fallimentare, pur nella varietà di interventi ripetuti nel tempo, non ha toccato in alcun modo la disciplina dei rapporti pendenti nel concordato preventivo, che, quindi, come nel passato, continua ad essere privo di un apposita regolamentazione. Sotto la vigenza del precedente regime, l orientamento unanime della giurisprudenza escludeva l applicabilità degli artt. 72 e segg. l. fall., mentre in dottrina si registrava una qualche varietà di opinioni 1. Varietà di opinioni che con l intervenuta riforma sembra essersi ricomposta in un atteggiamento unanime che esclude l applicabilità degli artt. 72 e segg. l. fall. ai contratti pendenti nel concordato preventivo. E ciò in quanto si sostiene - prevale la funzione conservativa di questa procedura, mirata espressamente a consentire la prosecuzione dell attività e, quindi, il superamento della crisi, come indirettamente confermato anche dallo spossessamento attenuato subìto dall imprenditore 2. Ne consegue che, in linea di principio, i rapporti pendenti continueranno ad essere eseguiti al di fuori del concorso, secondo le ordinarie regole civilistiche e quindi, anche in presenza di ammissione dell impresa a tale procedura, questi negozi proseguiranno senza necessità di alcuna autorizzazione del giudice delegato, salvo si tratti di contratti riconducibili ad atti di straordinaria amministrazione per i quali l autorizzazione in questione si rende necessaria. Ma non è questo certo il caso dei contratti di leasing, che, quindi, con la presentazione della domanda di concordato preventivo, in linea generale, continuano normalmente al di fuori delle regole espressamente previste per questo contratto dall art. 72-quater l. fall. Una tale premessa lascia aperta, peraltro, una serie di quesiti, dovendosi esaminare, in assenza di apposita disciplina, quale sia il trattamento degli eventuali debiti pregressi e di quelli sorti successivamente alla presentazione della domanda, nonché quali siano gli effetti di una risoluzione contrattuale discendente da una espressa clausola risolutiva oppure da una previsione del piano concordatario; il tutto con riguardo anche alla scindibilità o meno del contratto con riferimento alle prestazioni maturate prima e dopo l ammissione alla procedura concordataria. 1 Cfr. fra le molte Cass. 578/2007, Cass. 9758/1993; in dottrina per tutti JORIO, I rapporti giuridici preesistenti il rapporto giuridico, Padova, 1973, pag. 173 ss., ove ulteriori riferimenti 2 cfr. in argomento AMBROSINI, Il Concordato Preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Tratt. Cottino, pag. 98 ss.; FIMMANÒ, Gli effetti del nuovo concordato preventivo sui rapporti in corso di esecuzione, in Il Caso.It, 17/01/2007; CENSONI, sub. art. 168, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da Jorio, 2007, 2422; Patti, La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo, in Il Fallimento, 2010, 261; MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, 968 1
2 2. La sorte dei debiti risultanti da contratto di leasing già risolto. Esula da questa disamina la sorte dei debiti relativi ad un contratto di leasing già oggetto di risoluzione anteriore alla presentazione della domanda di concordato, in quanto in questo caso non siamo in presenza di un contratto pendente e, di conseguenza, gli eventuali debiti maturati avranno, in linea generale, natura chirografaria e subiranno la falcidia concordataria. Merita semmai fin d ora rimarcare come un tale scontato esito possa rendere opportuna in certi casi una preventiva trattativa con le società di leasing nelle circostanze in cui non vi sia l interesse da parte dell impresa concordataria alla continuazione del contratto al fine di poter giungere ad un accordo di risoluzione consensuale anteriore alla presentazione della domanda, come si avrà modo di specificare ulteriormente più avanti. 3. La sorte del contratto di leasing in corso a seguito della domanda di concordato. Come si è sopra ricordato, il contratto di leasing, di regola, dovrebbe essere insensibile alla domanda di concordato preventivo e continuare regolarmente. Il condizionale è in parte d obbligo in quanto, a prescindere dalla circostanza in cui sussista una specifica clausola risolutiva del contratto in caso di domanda di concordato (questione che si affronterà in seguito), la continuazione del contratto potrebbe in teoria essere messa in discussione, oltre che da un eventuale ricorso alla risoluzione contrattuale, dall applicabilità dell art c.c., secondo cui ciascun contraente può sospendere l esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Sull applicabilità di una tale norma ai contratti pendenti i commentatori non nutrono dubbi, ma pare altrettanto evidente come tale disposizione non sia pienamente adattabile al contratto di leasing. Non solo, infatti, nel caso in questione la garanzia è in re ipsa nella proprietà del bene in capo alla società concedente, ma la stessa ammissione alla procedura di concordato avviene attraverso meccanismi garantistici degli interessi dei creditori, senza contare - sempre in chiave garantistica, secondo alcuni 3 - che il nuovo secondo comma dell art. 111 l. fall. sancisce che sono prededucibili i debiti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge (ma su una diversa lettura di questa norma si veda più avanti). Si aggiunga poi che la sospensione del contratto potrebbe implicare il ritiro del bene e, quindi, potrebbe impedire la continuazione dell attività ed il raggiungimento delle finalità proprie del concordato. Tutto, insomma, fa presupporre che una tale norma non sia applicabile al contratto di leasing Segue. Il trattamento dei debiti anteriori e successivi alla domanda di concordato. Posto, dunque, che il contratto in oggetto prosegua regolarmente, si tratta ora di esaminare la sorte dei debiti eventualmente esistenti prima dell ammissione alla procedura e dei debiti sorti successivamente. Prima di affrontare tale questione con specifico riguardo al contratto di leasing, appare opportuno fare una breve digressione sulle regole che si ritengono applicabili in genere ai contratti in caso d insorgenza di debiti sorti anteriormente o posteriormente alla ammissione della domanda di concordato. 3 FIMMANÒ, cit. 4 In senso sostanzialmente conforme FIMMANÒ, op cit., pag. 10, PATTI, Il leasing nelle procedure concorsuali minori, in Giur. Comm, 1996,
3 Lasciata da parte la fattispecie già esaminata di un debito risultante da una risoluzione anteriore alla domanda di concordato, fattispecie risolvibile pacificamente, come si è detto, con la classificazione dei debiti come chirografari e sottoposti alla falcidia concordataria, si tratta ora di verificare la sorte dei debiti anteriori o posteriori - al concordato, qualora, prima della domanda concordataria, non sia intervenuta la risoluzione del contratto. A questo proposito, in linea generale, occorre distinguere fra contratti di durata e non. Ove, infatti, non si sia in presenza di contratto di durata pendente dopo l ammissione alla procedura concordataria, il debito dovrà intendersi anteriore o posteriore a seconda del momento in cui scatta contrattualmente l obbligo di pagamento. Nel primo caso, quindi, subirà la falcidia concordataria, mentre, nel secondo, dovrà essere pagato in prededuzione. Una tale regola, del resto anche se la cosa non ha rilievo per l inapplicabilità degli artt. 72 e segg. l. fall. -, è conforme alla stessa disciplina fallimentare, atteso che soltanto i crediti per prestazioni successive al subingresso del curatore fruiscono della prededuzione. E peraltro opinione di autorevoli studiosi, cui si aderisce, che qualora dopo l ammissione al concordato il contraente in bonis risolva il contratto, la risoluzione abbia effetto a partire dalla conclusione del contratto e, quindi, il debito a carico dell impresa concordataria sia concorsuale, ossia sottoposto alla falcidia concordataria 5. A questa soluzione che pone problematiche non semplici sul piano concordatario - si sottrae peraltro la vendita con riserva di proprietà, in quanto, in seguito a risoluzione, troverà applicazione il disposto dell art c.c. che prevede, in caso di inadempimento del compratore, l obbligo per il venditore di restituire le rate riscosse salvo il diritto ad un equo compenso per l uso della cosa, oltre al risarcimento del danno, e salva altresì la possibilità per il giudice, qualora sia pattuito che le rate pagate siano acquisite dal venditore, di ridurre l indennità convenuta. Nel caso in cui, invece, ci si trovi di fronte a contratti di durata, i debiti anteriori alla procedura concordataria subiranno la relativa falcidia, mentre quelli successivi dovranno essere pagati in prededuzione. Inoltre, in caso di risoluzione successiva alla domanda concordataria, non si ha il sopra riferito effetto retroattivo, atteso che, ai sensi dell art c.c., l effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, il che dovrebbe, a rigore, comportare che anche in tal caso il debito anteriore subisca la falcidia e quello posteriore all ammissione al concordato debba essere pagato in prededuzione. In altri termini, il riferimento a regole di diritto comune e non a quelle di cui agli artt. 72 e segg. l. fall. fa sì che non possa trovare applicazione per analogia la regola generale dell art. 74 l. fall., secondo cui in presenza di contratti di durata con il subentro del curatore nel contratto scatta l obbligo di pagare in prededuzione anche i crediti già maturati 6. Regola che, detto per inciso, viene invece correttamente richiamata dai commentatori con riguardo al subentro del curatore nel contratto di leasing in caso di fallimento. Se questi sopra riferiti sono i principi generali in materia contrattuale, la loro trasposizione al contratto di leasing non è affatto agevole, attesa la particolarità di tale negozio atipico, la cui natura non è scontata anche dopo il noto intervento chiarificatore della Cassazione, dipendendo in larga misura, come è stato osservato, dalla particolarità delle singole fattispecie contrattuali 7. 5 Cfr. PATTI, op. ult. cit., PATTI, La disciplina dei rapporti preesistenti, cit, 4. 7 PATTI, Il leasing nelle procedure concorsuali minori, cit.,
4 Com è risaputo, dopo l intervento della Cassazione si riconoscono due tipologie di leasing 8. L uno, tradizionale o di godimento, caratterizzato dal fatto che al termine del contratto il bene ha un valore esiguo e i canoni valgono a compensare l utilizzo di un bene strumentale per l attività di impresa. In questo caso, il carattere di contratto di durata non è in discussione e quindi si tende a riconoscere il principio di scindibilità delle prestazioni prima e dopo la domanda concordataria, scindibilità che, come si è visto, si traduce nella sottoposizione alla falcidia concordataria dei debiti ante domanda di concordato e nell obbligo di pagamento integrale per i debiti successivi 9. La seconda tipologia di leasing è quella denominata leasing traslativo, in cui prevale la funzione di finanziamento ai fini del trasferimento della proprietà di un bene che al termine del contratto conserva un suo rilevante valore. In questo caso i canoni sono assimilati a rate di prezzo e quindi prevarrebbe, si sostiene, l analogia con la vendita a rate, con la conseguente non scindibilità delle prestazioni 10. In tale evenienza, dovrebbe quindi trovare applicazione in caso di risoluzione l art c.c., con conseguente spostamento delle ragioni di credito ad un momento successivo alla domanda concordataria. Altra e diversa questione è poi se, in luogo dell art c.c., trovi applicazione, come di regola avviene, una clausola contrattuale risolutiva appositamente prevista, anche se una siffatta previsione non dovrebbe spostarsi molto dai principi dell art c.c. Per completezza va comunque osservato come sulla scia della giurisprudenza e del nuovo art. 72-quater l. fall. costituisca ormai di fatto un principio ineludibile in materia l obbligo di dedurre dal quantum dovuto in caso di risoluzione l importo ricavato dalla vendita del bene. Peraltro, nel caso in cui non si addivenga ad un ipotesi di risoluzione, pare difficile escludere il carattere di contratto di durata anche di tale negozio, con conseguente scindibilità delle prestazioni e, di conseguenza, delle ragioni di credito del contraente in bonis prima e dopo la domanda di concordato. Anche perché, si ripete, com è stato acutamente osservato, la tipizzazione sopra riferita del contratto di leasing da parte della Cassazione, in assenza di norme di legge, non ha valore assoluto, dovendo confrontarsi con le ipotesi concrete determinate dal mercato in cui il carattere prevalente traslativo o meno dipende da una varietà mutevole di circostanze 11. E anche per questa ragione che sembra preferibile considerare comunque contratto di durata il leasing, con conseguente scindibilità delle prestazioni, a meno che non si ritenga che il nuovo secondo comma dell art. 111 l. fall. non faccia propendere in ogni caso per l inscindibilità del contratto di leasing 12. Tale norma, nello stabilire che sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, ha obiettivamente un significato incerto. Essa potrebbe ad esempio voler dire che, qualora in funzione del buon esito della proposta concordataria si ritenesse indispensabile proporre la risoluzione anticipata di alcuni contratti di leasing, dovrebbero essere regolate in prededuzione le somme dovute e previste in contratto e/o secondo le regole dell art c.c.; ma potrebbe anche significare, forse più probabilmente e semplicemente, che tale disciplina concerne i crediti sorti successivamente all ammissione della procedura connessi o funzionali allo svolgimento della procedura medesima. 8 Cfr. LAMANNA, Il leasing, Milano, 1990, pag. 83 ss.; FIMMANÒ, op. cit., PATTI, op. cit., 933; GUZZI, in Dir. Fall. 1998, I, 325; FIMMANÒ, op. cit.; ma di diverso avviso, contro la tesi della scindibilità vedi MAFFEI ALBERTI, in Dir. Fall. 1994, I, 597) 10 FIMMANÒ, op. ult. cit., ivi. 11 PATTI, Il leasing nelle procedure concorsuali minori, cit. 12 È l opinione di FIMMANÒ, op. ult. cit. 4
5 Fermo quindi il carattere di contratto di durata del leasing, resta peraltro salvo il caso di risoluzione post concordato nel c.d. leasing traslativo, in cui l applicazione di regole contrattuali più o meno modulate sull art c.c. sembra difficilmente eludibile. Ed è ovvio che in tale circostanza l importo dovuto in prededuzione dovrà tener conto della somma eventualmente riconosciuta nel piano concordatario relativa ai canoni ante domanda non pagati (oltre che, come si è detto, di quanto ricavato dalla vendita del bene). 5. Presentazione della domanda di concordato e clausola di risoluzione automatica del contratto. La risoluzione anticipata prevista nella proposta concordataria. Al di là dei casi sopra esaminati, resta da approfondire un ultima questione che si ritrova con frequenza nella casistica contrattuale del leasing, ovverossia la sorte della clausola secondo cui l ammissione a una procedura concorsuale, concordato preventivo incluso, costituisca causa di risoluzione automatica del contratto. Si tratta anzitutto di stabilire se tale clausola sia efficace. Ad avviso di una parte della dottrina 13, sebbene la disciplina degli artt. 72 e segg. l. fall. non si applichi ai contratti pendenti nel concordato, vi sarebbero in tale normativa alcuni principi che, per la loro natura, sarebbero suscettibili di applicazione nell ambito concordatario. Uno di questi sarebbe rappresentato appunto dal principio contenuto nell art. 72 l. fall. ultimo capoverso, secondo cui sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. La tesi potrebbe avere un suo fondamento in quanto, se è pur vero che in linea di principio la normativa sui contratti pendenti nel fallimento non trova applicazione nei riguardi dei contratti in essere nell ambito del concordato preventivo, è altrettanto vero che la ratio della norma troverebbe giustificazione nei confronti di una procedura che ha come finalità il salvataggio dell impresa in crisi e che quindi potrebbe vedere sconvolto il suo piano concordatario dall impossibilità di contare sulla continuazione di contratti essenziali per la vita dell impresa. Chi scrive apprezza pienamente la riferita opinione dottrinale, ma osserva comunque che si tratta di un parere opinabile, atteso che la ratio della norma fallimentare consiste nella volontà di far cadere sul Curatore la scelta in ordine alla prosecuzione o meno del contratto, ed è dunque a ben vedere - una ratio estranea alla fattispecie concordataria, il che rende obiettivamente opinabile l estensione di una tale disciplina al caso in questione. Resta il fatto che, se la clausola è inefficace, il contratto continua regolarmente e l eventuale risoluzione sarà successiva all ammissione alla procedura, con gli effetti già segnalati nel paragrafo precedente a seconda della tipologia del contratto di leasing e, quindi, della sua riferibilità o meno a un contratto di durata. Al contrario, ove si volesse considerare efficace la clausola risolutiva, la risoluzione potrebbe dirsi avvenuta anteriormente all ammissione alla procedura, con conseguente sottoposizione alla falcidia concordataria delle somme dovute, sempre che non si ritenga applicabile alla circostanza il secondo comma dell art. 111 l.fall. con le conseguenze già riferite in precedenza. Al di là di quanto sopra, è da ritenersi invece che debba consentirsi all imprenditore di prevedere un piano contenente una proposta nella quale vi sia la risoluzione o l inadempimento di qualche contratto la cui prosecuzione gravi eccessivamente sul sistema economico finanziario dell attività imprenditoriale AMBROSINI, op. cit., pag E in questo senso si veda anche FIMMANÒ, op. cit. 5
6 Discusso è se tale mancata continuazione necessiti o meno dell autorizzazione del G.D., anche se appare convincente la tesi della non necessità di tale autorizzazione, atteso che il diniego modificherebbe di fatto il piano proposto 15. E dove la tutela del creditore passa attraverso l approvazione o meno della proposta. Ove si perseguisse una tale strada senza un preventivo accordo risolutivo con le società di leasing, resterebbe da capire quali siano le conseguenze, ovverossia se un ipotesi di risoluzione dia luogo a un credito risarcitorio anteriore o successivo all apertura della procedura con conseguente riconoscimento del quantum in percentuale concordataria o in prededuzione. Si tratta di questione dagli esiti incerti e discutibili anche se, come si è avuto modo di osservare, il nuovo secondo comma dell art. 111 l. fall. potrebbe far propendere per la tesi della prededucibilità. Per contro, approfittando di una certa vischiosità del dettato letterale della norma, ove non la si volesse interpretare nel senso sopra ricordato, si potrebbe, al fine di contrastare la tesi della prededucibilità, prevedere, nell ambito della domanda di concordato, quale condizione essenziale di praticabilità della proposta, la risoluzione ex se del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione; in tal caso, approfittando anche di una fase temporale in cui è ancora carente un assetto interpretativo consolidato, sarebbe possibile argomentare la risoluzione come antecedente al concordato, con conseguente sottoposizione della somma dovuta alla falcidia concordataria sul presupposto, da un lato, che il concorso si apra solo con il decreto di ammissione alla procedura e non con il deposito della domanda e, dall altro, che il disposto dell art. 111, comma 2, l. fall., si riferisca a crediti successivi conseguenti allo svolgimento della procedura. Inutile dire che si tratta di una strada per nulla agevole, dovendo transitare non solo per le forche caudine del citato art. 111 l. fall., ma anche attraverso la nozione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non è detto sia sempre facilmente adattabile al caso in questione. Ed è ovvio che l opportunità di seguire un tale percorso, indubbiamente assai rischioso, può dipendere dalla valutazione di situazioni concrete e/o dalla appetibilità della proposta concordataria, e/o dalla opportunità/necessità di rendere partecipi alla votazione concordataria i soggetti in questione. In definitiva, una diversa e certamente più rassicurante soluzione potrebbe essere quella di concordare, come si è detto, ante proposta concordataria, con le società di leasing interessate, una risoluzione consensuale con riconoscimento del credito da soddisfarsi in ambito concordatario secondo un quantum appetibile prestabilito, soluzione che, ovviamente, in caso di garanzia prestata da terzi, potrebbe essere favorevole per l imprenditore. 15 FIMMANÒ, op. cit. 6
17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO
17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO di Luciano Quattrocchio, Professore Sommario: 1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3.
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliRISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009
RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VIGEVANO *************************************
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VIGEVANO ************************************* Verbale di riunione dei componenti della commissione del 14 maggio
DettagliLA TUTELA DEL SOSTEGNO CREDITIZIO ALLE IMPRESE IN CRISI: ISTRUZIONI PER L USO
LA TUTELA DEL SOSTEGNO CREDITIZIO ALLE IMPRESE IN CRISI: ISTRUZIONI PER L USO di Giorgio Tarzia, Avvocato e professore Sommario: 1. Premessa - 2. Quali sono le impugnative non esperibili nel successivo
DettagliE. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009
E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009 Chiara Nappini Assegnista di ricerca in diritto commerciale nell Università di Siena
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
DettagliDiritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015
Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliLE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,
DettagliPrefazione... 1.1 Introduzione al contratto di vendita... 3
INDICE Prefazione... XVII I LA VENDITA 1 La vendita... 3 1.1 Introduzione al contratto di vendita... 3 2 Obbligazioni del compratore... 7 2.1 Il prezzo: aspetti generali e modalità di adempimento... 7
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
Dettagliagevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è
RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliSi richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del
DettagliRoma, 07 novembre 2007
RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliLE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO
LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliSTUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI
per e-mail: consob@consob.it Torino, 23 luglio 2010 CONSOB Divisione Studi Giuridici Via G. B. Martini, 3 00198 - Roma Documento di consultazione avente ad oggetto indicazioni e orientamenti per l applicazione
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliRisoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E
RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero
DettagliGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SULLA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA
FOCUS E APPROFONDIMENTI Fallimento Rapporti pendenti GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SULLA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA di Luciano M. Quattrocchio e Gabriele Varrasi Sommario: 1.1. Vendita a rate con riserva
DettagliCrisi d impresa e disciplina degli obblighi di mantenimento del patrimonio netto
Crisi d impresa e disciplina degli obblighi di mantenimento del patrimonio netto (1) La causa di scioglimento della s.p.a. e della s.r.l. di cui all art. 2484 n. 4) c.c. non opera allorché, in presenza
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliMoratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario
Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in
DettagliCircolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003
Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliRISOLUZIONE N. 74/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia
DettagliINADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE
BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento
DettagliP.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI
P.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI P.B.1 (DELIBERAZIONI SULLE PERDITE DI SOCIETÀ SOGGETTA A CONCORDATO PREVENTIVO O AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI 1 pubbl.
DettagliProt. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013
Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n 508 Oggetto: rilascio Durc ad imprese in concordato
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
DettagliLe novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge
Milano, 20 gennaio 2016 Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge Dott. Francesco Zondini www.pirolapennutozei.it Index LE NOTE DI CREDITO (ART. 1, CO.
Dettagli1. Cos è e come si sviluppa. In particolare concetto ed elementi che lo distinguono dal mobbing
1. Cos è e come si sviluppa. In particolare concetto ed elementi che lo distinguono dal mobbing Straining (dall inglese «forzatura» o «mettere sotto pressione») è: una situazione di stress forzato del
DettagliRisoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
DettagliDefinizione, tipologie e struttura negoziale (1)
LE POLIZZE FIDEIUSSORIE INQUADRAMENTO GIURIDICO E TEMATICHE OPERATIVE AVV. MATTEO BET DOTTORE DI RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 0 Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) E il contratto
DettagliNOTE DI VARIAZIONE IVA NEI CONFRONTI DI DEBITORI IN PROCEDURE CONCORSUALI O PRECONCORSUALI
NOTE DI VARIAZIONE IVA NEI CONFRONTI DI DEBITORI IN PROCEDURE CONCORSUALI O PRECONCORSUALI 24 Giugno 2015 Crisi di impresa di Giuliano Buffelli - Professore e Dottore Commercialista Tema di grande interesse
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliDocumento per la consultazione
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
DettagliRUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE. L Evoluzione delle Regole in tema di Crisi di Impresa 26 ottobre 2012 Stefania Chiaruttini
RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE 1 LE NUOVE ATTESTAZIONI Attestazioni ai sensi dell art. 182 quinquies I comma: Finanziamenti prededucibili IV e V comma: Pagamento creditori anteriori Attestazioni
DettagliRISOLUZIONE N. 206/E
RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliI beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)
I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente
DettagliLa prassi commerciale conosce da tempo e la giurisprudenza riconosce
PRELIMINARI DI PERMUTA E FALLIMENTO. IPOTESI SPECIFICHE PER LE AREE EDIFICABILI E GLI IMMOBILI DA COSTRUIRE. La prassi commerciale conosce da tempo e la giurisprudenza riconosce fattispecie negoziali in
DettagliTassazione delle sopravvenienze attive
Tassazione delle sopravvenienze attive Sopravvenienze attive Art. 88, comma 4, del TUIR (sostituito) Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliLIVELLI DI PROTEZIONE E COSTI ASSOCIATI AI VARI LIVELLI DI
LIVELLI DI PROTEZIONE E COSTI ASSOCIATI AI VARI LIVELLI DI SEGREGAZIONE (DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL ARTICOLO 39, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO UE N. 648/2012) EQUITA - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
DettagliMinistero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione
DettagliRISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.
RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con
DettagliGUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Riforma del Mercato del Lavoro Legge 92/2012 GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO DI RENZO LA COSTA LUGLIO 2012 Il nuovo lavoro a progetto 1 Il contratto di lavoro
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
12 Gennaio 2011, ore 09:03 Agevolazione 36% - Il caso La ritenuta del 10% si applica sui bonifici a favore di fondi immobiliari? E applicabile la ritenuta d acconto del 10% ai bonifici disposti a favore
DettagliRisoluzione n.279/e. Roma,12 agosto 2002
Risoluzione n.279/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,12 agosto 2002 Oggetto: Acquisto pro-soluto credito IVA futuro e compensazione tra debiti tributari ante fallimento e crediti emergenti
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti
DettagliAspetti procedurali (1) ed aspetti sostanziali (2)
Istanza di fallimento e procedimento di concordato preventivo in bianco Dott. Francesco Pedoja Presidente del Tribunale di Pordenone Aspetti procedurali (1) ed aspetti sostanziali (2) 1- La L. n.134/2012
DettagliORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 58/E Roma, 27 febbraio 2002 OGGETTO: Interpello n.954-130/2001. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Contratto di tesoreria accentrata Cash pooling. Applicabilità del regime di
DettagliI rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi
I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della
DettagliRISOLUZIONE N. 56/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 22 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliRisoluzione n. 153829 del 10.6.2011
Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 6 EFFICACIA OBBLIGATORIA O REALE DEL PREAVVISO DI RECESSO IL QUESITO Si chiede quale sia la natura del preavviso
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati
28 Dicembre 2011, ore 09:14 Per fronteggiare la crisi Sovraindebitamento: quali rimedi a disposizione per il debitore? Nell ambito dell attuale contesto economico, caratterizzato da una significativa crisi
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliRequisiti per l'accesso al regime Tassazione di gruppo: l Agenzia stringe sul controllo
Requisiti per l'accesso al regime Tassazione di gruppo: l Agenzia stringe sul controllo In due recenti pronunce l Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in ordine al requisito soggettivo
DettagliNautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio
Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliLE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliTrust: imposta di donazione immediata. Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 102 24.03.2015 Trust: imposta di donazione immediata Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866 Categoria: Enti commerciali/non commerciali Sottocategoria:
DettagliASSOCIAZIONE UNIJURIS
ASSOCIAZIONE UNIJURIS ILCASO.IT IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA E CON CONTINUITA E CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE Gli incentivi alle procedure di composizione di crisi dell impresa Prof. Sido Bonfatti
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliLA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. di Saverio Linguanti
LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE di Saverio Linguanti E sempre più importante chiarire cosa significhi conformare l attività
Dettagli