ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VIGEVANO *************************************
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1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VIGEVANO ************************************* Verbale di riunione dei componenti della commissione del 14 maggio 2010 Oggi, quattordici maggio 2010 alle ore in Vigevano, Corso Milano n. 18/A, presso la sede dell Ordine in epigrafe, sono presenti i sigg.ri: Dott. Stefano Seclì, Dott. Gino Socci, Dott.ssa Roberta Viotti, Dott. Marco Mongini, Dott.ssa Raffaella Esposito. I quali si sono riuniti per discutere del seguente tema. BREVI NOTE IN TEMA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELL IVA SU CREDITI PROFESSIONALI Prende la parola il Dott. Stefano Seclì, il quale ricorda ai presenti che durate la precedente riunione si era deciso di approfondire la tematica relativa al grado di privilegio per l IVA spettante ai professionisti in caso di fallimento od accesso ad altra procedura concorsuale, per le sole prestazioni maturate non ancora fatturate. I singoli membri della commissione hanno avuto modo di acquisire materiale utile e di esaminare la fattispecie. La commissione, dopo approfondito dibattito sul punto e preso atto del fatto che la fattispecie appare controversa ed oggetto di differente trattamento nei diversi tribunali, rileva quanto segue. In primo luogo pare opportuno verificare che le prestazioni delle quali viene richiesta l ammissione al passivo appaiano essere state compiutamente eseguite e, soprattutto, non ancora fatturate. In questo caso, infatti, alla data di accesso alla procedura residuerà un credito del professionista assistito dal grado di privilegio accordatogli dall art bis n. 2.
2 Quando il professionista esegue una prestazione a favore di un imprenditore, poi dichiarato fallito, è tenuto a presentare domanda di ammissione al passivo per le somme a lui spettanti. In tale sede sorge il problema relativo al trattamento dell Iva, ovvero di come tale accessorio debba essere considerato dalla procedura. In sintesi gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina sono così riassumibili: Secondo alcuni, l Iva rappresenta un accessorio dell obbligazione principale e per tale ragione dovrebbe seguire quest ultima; secondo tale tesi, infatti, poiché l art bis n.2 c.c. dispone che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, l iva relativa alle pretese creditorie correlate alla prestazione del professionista, in sede di presentazione della domanda di insinuazione al passivo è da richiedere in privilegio, ai sensi del predetto articolo e sulla scorta del criterio di accessorietà. Una seconda tesi sostiene, invece, che il credito di rivalsa Iva non rappresenta un accessorio del credito per le corrispondenti prestazioni professionali ed ha, rispetto a questo, una diversa collocazione ai fini dell ammissione al passivo fallimentare, in forza delle norme sulla graduazione dei privilegi. Tale credito non sarebbe da considerarsi come debito di massa da soddisfare in prededuzione in quanto non vi è una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché dal punto di vista civilistico la prestazione di servizi conclusasi prima del fallimento resta l evento generatore del credito di rivalsa Iva, autonomo rispetto al credito per la prestazione, pur ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Per tale ragione il credito di rivalsa Iva può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all art co., c.c., nel caso in cui sussistano i beni su cui esercitarlo. Essendo però la prestazione del professionista di norma non collegabile ad alcun bene materiale specifico, il credito Iva vantato dallo stesso non può godere di tale privilegio e, pertanto, si colloca al rango di credito chirografario. La prassi utilizzata dalla maggior parte dei Tribunali italiani aderisce alla seconda tesi in quanto la Corte di Cassazione, nei diversi anni, è sempre intervenuta disconoscendo sia il privilegio Iva, sia la prededuzione della stessa, sostenendo che lo stesso credito trae origine da una prestazione professionale resa non nei confronti della procedura fallimentare, bensì dell imprenditore fallito. 2
3 Di contrario avviso è stato il Tribunale di Firenze (decr ) il quale ha sostenuto la prededuzione del credito per Iva di rivalsa sulla base delle seguenti motivazioni: - il credito nasce in sede di riparto delle masse fallimentari; - il debito per il professionista sorge con l emissione della notula che viene intestata alla procedura fallimentare; - la procedura ha diritto alla detrazione dell imposta esposta in notula; - il professionista deve versare l imposta anche se non incassata. Dello stesso avviso è stato il Tribunale Civile di Roma con sentenza del , con la quale disponeva che, poiché l obbligo della fatturazione sorge a carico del professionista non al momento dell ammissione al passivo del credito per prestazioni professionali, bensì al momento del riparto dell attivo in suo favore, il credito di rivalsa per Iva ha natura prededucibile. Anche il Tribunale di Genova ha deciso di assumere un diverso orientamento sul credito in oggetto in ragione del fatto che: 1) il momento in cui si perfeziona il presupposto impositivo si verifica con il pagamento del corrispettivo; 2) il professionista esercita, al momento dell incasso, la rivalsa per l Iva; 3) il versamento dell Iva per i soggetti passivi di tale imposta non è il soddisfacimento di un debito ma una mera partita di giro poiché il meccanismo dell imposta determina tra i titolari di partita Iva entrate per partite di giro ed uscite per partite di giro corrispondenti ad entrate accertate e riscosse per conto di terzi ed uscite impegnate e pagate per conto di terzi. I professionisti pertanto devono impostare correttamente la questione nel momento in cui presentano domanda di ammissione al passivo del fallimento; non appare corretto chiedere l Iva in privilegio in quanto la stessa non è ancora maturata, essa infatti sorge ex lege solo all atto del pagamento, e sull importo pagato. Essendo un credito che sorge nel corso della procedura concorsuale, sulla base del contestuale sorgere del momento impositivo secondo la normativa, l Iva dovrà pertanto essere pagata in via di prededuzione. Il fallimento contestualmente al pagamento riceve la fattura e genera un corrispondente credito della massa verso l Erario. Conseguentemente il versamento dell Iva da parte del fallimento al professionista non rappresenta un debito bensì una partita di giro. 3
4 Pertanto il credito per IVA alla data di ammissione al passivo in realtà è ancora inesistente e incalcolabile (si pensi ad un riparto solo parziale), non essendo nota l entità del riparto, e non deve quindi essere oggetto di domanda in sede di verifica del passivo fallimentare. Il professionista dovrà perciò chiedere l Iva al fallimento solo quando emetterà la relativa fattura per l importo incassato con il riparto; il fallimento, a sua volta, detrarrà l Iva relativa alla fattura ricevuta e la recupererà dall Erario. Sulla stesa materia, e di fatto dando credito a quanto sopra, è intervenuta l Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 127/E del Tale documento, ad evasione di un interpello presentato da un curatore, precisava che qualora il piano di riparto disponga il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento e rispetto alle quale l IVA era stata ammessa in chirografo, i professionisti avrebbero dovuto emettere fattura con IVA per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata la relativa Iva. Da un punto di vista tributario il comportamento sopra descritto risulta essere, quindi, corretto, anche se questo va contro a quanto sempre sostenuto dalla Cassazione. In sintesi, il professionista al fine di non essere danneggiato in sede di presentazione di ammissione al concorso, dovrà limitarsi ad indicare che l Iva andrà aggiunta all atto del pagamento e sulle sole somme incassate, presentando domanda che preveda il pagamento del credito..oltre all IVA dovuta all atto del pagamento. Il curatore potrà così contestualmente godere del medesimo credito IVA e mantenere così l equilibrio dell imposta (che costituisce accessorio naturale ed obbligatorio), il rispetto della normativa e della domanda di insinuazione. Si rammenta infine che per quanto attiene agli altri eventuali accessori della fattura, pare pacifico che tutte le spese anticipate ed analitiche non godano di alcun privilegio, come sono da ammettere in chirografo tutte quelle spese forfetarie contemplate da alcuni tariffari professionali, proprio in ragione della loro evidente e differente natura rispetto ai diritti, agli onorari ed alle indennità, caratterizzate dall esercizio di una professione intellettuale. Anche per quanto attiene alle casse previdenziali dei diversi Ordini od Albi, di solito espresse e computate in una percentuale sui crediti del professionista, si rammenta che l unica di esse a godere di un privilegio normativamente ed espressamente accordato è quella dei Commercialisti, mentre le altre forme previdenziali (compresa quella degli 4
5 avvocati), non godendo di privilegio espresso deve essere ammessa al passivo delle procedure concorsuali in via chirografaria. ******************************************************** 5
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