SEQUESTRO DI AZIENDA E CUSTODIA GIUDIZIARIA: PROFILI RICOSTRUTTIVI. Relatore: dott. Pasquale LICCARDO giudice del Tribunale di Bologna. 1.

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1 SEQUESTRO DI AZIENDA E CUSTODIA GIUDIZIARIA: PROFILI RICOSTRUTTIVI Relatore: dott. Pasquale LICCARDO giudice del Tribunale di Bologna 1. Premessa Uno studio dedicato alle problematiche inerenti il sequestro giudiziario dell azienda impone in primo luogo un esame delle ipotesi comuni in cui la misura cautelare viene generalmente richiesta ed ottenuta. Normalmente, il sequestro giudiziario interviene come misura temporanea all interno di un conflitto insorto nel corso di una «vicenda circolatoria dell azienda», sia essa nella fase di circolazione c.d. progressiva (cessione dell azienda, devoluzione in affitto) sia essa nella fase di circolazione c.d. invertita (es. retrocessione dell azienda alla scadenza del contratto di affitto.): la domanda finale, rivolta all accertamento della titolarità esclusiva dell azienda in capo all attore in cautelare, innesca un fenomeno di retrocessione dell azienda, rispetto al quale il sequestro si pone come ineludibile strumento conservativo della sua integrità. L analisi delle vicende circolatorie in esame deve comunque muovere dalla preventiva individuazione dell oggetto della vicenda medesima ovverosia l azienda: e ciò non solo per motivi eminentemente classificatori e/o qualificatori, quanto piuttosto per i riflessi che la esatta individuazione del bene oggetto della misura cautelare produce sulla custodia. La ampia e dibattuta problematica relativa ai criteri distintivi dei negozi dispositivi dell azienda (affitto e vendita) rispetto ad altre figure negoziali, quali ad es. locazione di immobile adibito ad uso artigianale, industriale e commerciale deve pertanto precedere sia pure per sintesi l analisi della misura cautelare in esame, nella consapevolezza che spesso nei ricorsi introduttivi si da per scontato ciò che invece deve costituire oggetto di difficile verifica e qualificazione. La difficoltà spesso è accentuata dal carattere invero equivoco della contrattualistica utilizzata (cfr. contratto di affitto semplice, contratto di cessione con patto di riservato dominio, allegati alla presente relazione) soprattutto con riferimento alle imprese terziarie, dove imprenditore ed azienda si pongono come due entità spesso inscindibili. Un dato di partenza, ovverosia un dato limite della presente indagine, deve comunque considerarsi acquisito: poiché l azienda è un complesso di beni e servizi (capitale fisso e circolante, lavoro) unificati dalla unitaria destinazione produttiva essa cessa di esistere quando i vari elementi siano stati dispersi, avendo assunto i singoli beni destinazioni diverse; e che pertanto, in tale situazione non è configurabile una misura cautelare sull azienda stessa, ormai non più esistente. (Cass. civ. 9 giugno 1982 n in Giust. civ I, 2942). 2. Criteri indentificativi dell azienda La ricerca di uno o più criteri qualificatori deve necessariamente muovere da una considerazione di metodo: ovverosia che non esistono beni aventi la funzione costantemente identificatrice dell azienda cosi come non esiste nel nostro ordinamento una nozione generale ed unitaria dell azienda (1).

2 La giurisprudenza sembra, perlomeno in apparenza, attestarsi su un criterio meramente quantitativo: così, non la comune intenzione delle parti ma la obiettiva consistenza dei beni oggetto assume rilevanza esclusiva, come linea di discrimine tra la cessione e affitto di azienda da un lato e vendita o locazione di beni dall altro. Si vede bene come l assunzione a momento qualificatorio di un dato meramente quantitativo, in assenza si ripete, di un qualsiasi dato normativo al riguardo, è destinato a scontrarsi con la qualità crescente (e sempre più immateriale) della impresa moderna; e come tale conflittualità (di ordine epistemologico) sia destinata ad essere sedata da una serie di momenti correttivi sia essi meramente oggettivi che più spiccatamente soggettivi. In via di estrema sintesi: a) quanto alla cessione d azienda: si considera ammissibile la cessione di azienda totalmente inattiva, essendo necessario ai fini della cessione della stessa che la struttura organizzativa si presenti anche ad una sommaria indagine come potenzialmente attiva (2). La Cassazione segue un criterio guida costante per il quale la vicenda traslativa della azienda è compatibile con la esclusione di un elemento essenziale della azienda stessa purché surrogabile nel quadro del perseguimento della stessa attività obbiettiva (3); del pari, afferma la ammissibilità di un trasferimento anche parziale del complesso aziendale, purché la entità dei beni trasferiti sia tale da consentire l esercizio di una attività imprenditoriale, quand anche assorbito in una più vasta organizzazione produttiva dell acquirente (4); si ritiene che plurime alienazioni di singoli beni aziendali possono radicare gli estremi della cessione di azienda ogni qualvolta i beni non siano stati considerati nella loro autonoma individualità ma nella loro unitaria e strumentale funzione si da comportare al tempo stesso l alienazione dell azienda cui gli stessi si ricollegano (5) la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non sia necessario che il cessionario intenda proseguire nella attività imprenditoriale del cedente; né tantomeno deve ritenersi precluso un utilizzo dei beni per altra attività imprenditoriale, potendo il cessionario procedere anche a suo smembramento (6) fuori dalle ipotesi di trasferimento di azienda è per pacifica giurisprudenza, la successione cronologica di aziende economicamente e giuridicamente diverse, (7) quando ad esempio si abbia mera successione nell esecuzione di un contratto di appalto (8). b) Quanto all affitto di azienda, si assiste ad una accentuazione dei momenti qualificatori correttivi, al fine di giungere ad una condivisibile distinzione tra affitto di azienda rispetto alla locazione di immobile con pertinenze. In particolare, la giurisprudenza, per sfuggire alla drastica alternativa posta da una nozione rigida di azienda, fa ampio ricorso ad una categoria intermedia rispetto alla mera locazione di immobile, parlando di opificio industriale o stabilimento industriale (9): con tale nozione, la giurisprudenza riconduce nell ambito degli atti dispositivi di azienda, tutti gli atti aventi ad oggetto un azienda che manifesta una potenziale attitudine alla produzione, in quanto sebbene priva dei beni immateriali o di rapporti giuridici, ha mantenuto inalterato il l originario nucleo organizzativo (10). Del pari, si tratta di un contratto di affitto di azienda e non di locazione immobiliare, ogni qualvolta l immobile assume all interno del complesso aziendale una posizione di complementarità/accessorietà rispetto al complesso dei beni organizzati, che ne esalta, ai fini interpretativi una considerazione subordinata e minore, come tale non vincolante ai fini qualificatori (11). Utile a tale fine sarà il raffronto tra consistenza della azienda originaria, prima della devoluzione nel contratto affitto, e il complesso dei beni oggetto di cautela, sul presupposto che in tanto ci potrà essere affitto di azienda in quanto permanga inalterata la consistenza dell azienda affittata, con la sola esclusione delle scorte fisiologiche al ciclo aziendale (12).

3 3. Vicende circolatorie dell azienda e patologie più ricorrenti con riferimento al contratto di cessione di azienda e L azienda non ha peculiari modalità di trasferimento, assumendo le forme di circolazione proprie dei singoli beni che la compongono, cosicché l alienazione dell azienda acquista autonoma rilevanza per la forma del negozio (art comma c.c.), per la pubblicità (art comma c.c.) per la obbligazione di non concorrenza posta a carico dell alienante (art c.c.) e ancora, per la peculiare determinazione dell oggetto, comprensivo del trasferimento del marchio, dei crediti, dei debiti, dei contratti imprenditoriali e dei rapporti di lavoro (13). A) contratto di cessione di azienda. È un contratto che ha assunto una implementazione delle clausole di reciproca salvaguardia per le parti. In primo luogo, vale la pena di ricordare che, nella normalità delle ipotesi, le parti, prima di procedere all acquisto dell azienda, provvedono ad una verifica contabile delle esposizioni debitorie in essere (cfr. 2560, 2 comma c.c.), del valore di avviamento e di quant altro necessario alla corretta valutazione di una azienda. Normalmente le parti stipulano per tale fase di avvicinamento, una patto di riservatezza, con il quale comunque si obbligano a non divulgare le notizie acquisite nel corso delle trattative e dell attività connessa alla visione dell azienda (14). Il contratto di cessione di azienda, nella normalità della ipotesi, prevede la corresponsione di un corrispettivo dilazionato nel tempo, a fronte di un patto di riservato dominio: l operatività del patto viene generalmente ammessa, come generalmente ammessa è la clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di una o più rate. La inadempienza assume pertanto come parametro di riferimento la serie delle obbligazioni dedotte in contratto: a) mancata corresponsione del prezzo, normalmente legato al rilascio di titoli; b) mancato adempimento dei debiti risultanti dalle scritture contabili; c) mancato pagamento del magazzino, dedotto nella normalità delle ipotesi, come contratto a latere, collegato al contratto di cessione di azienda. La rilevanza delle eccezioni sollevate dal convenuto in cautelare muove normalmente dal mancato assolvimento all obbligo di non concorrenza posta a carico dell alienante ex art c.c. ovvero dalla deduzione a causa del proprio inadempimento della assenza e/o intervenuta perdita di una qualità promessa dall alienante, quale l attitudine al profitto dell azienda ceduta. Sotto tale ultimo profilo, è bene osservare come l azienda sia solo uno strumento dell attività imprenditoriale e che l alienante non garantisce il permanere nel futuro delle generali condizioni di profitto presenti all atto dell alienazione. Diversa è l ipotesi di avviamento, alla cui tutela è devoluto l art c.c.. Variante costante per le imprese minori è la stipula di un contratto di affitto di azienda con annesso patto di futura vendita: la ragione di un tale contratto è prettamente fiscale, attesa la deducibilità dell iva per i canoni di affitto a fronte del costo indeducibile della imposta di registro sopportato in caso di cessione semplice di azienda. 4. e al contratto di affitto di azienda

4 Mentre nel contratto di cessione di azienda (sia pur nelle forme e nei limiti sopra specificati da clausole di salvaguardia), la retrocessione dell azienda si pone come momento patologico rispetto al programma negoziale originario, nel contratto di affitto di azienda la retrocessione dell azienda si pone come un dato comunque strutturale, legato alla sua scadenza: ciononostante, la anticipazione di tale fase è possibile a fronte dell innestarsi di una fase patologica del rapporto, al pari di quanto previsto per la cessione d azienda. La retrocessione come fase patologica del rapporto si manifesta come inadempimento agli obblighi connessi alla professionale gestione dell impresa, come determinati dall art c.c. per l affittuario, ovvero dall art c.c. in capo alle parti della complessiva vicenda circolatoria (15). 5. Concessione della misura cautelare; problemi connessi alla custodia giudiziaria 5.1. L art. 676 demanda al giudice la determinazione dei criteri e dei limiti della custodia. Per poter correttamente assolvere a tale compito già all atto della nomina, sia nella scelta dell ausiliario che nella determinazione concreta dei poteri, appare indispensabile che il giudice provveda già in sede di procedimento cautelare a fare ponderato uso dei suoi poteri di acquisizione di informazioni sommarie sulla natura dell azienda, sia in sede di interrogatorio delle parti sia in sede di valutazione delle produzioni documentali relative alle consistenza dell azienda oggetto delle controversia (es. bilancio dell ultimo esercizio, dichiarazione dei redditi dell ultimo biennio, libro matricola dipendenti certificato esec. mobiliari e/o immobiliari esistenti). Ciò non sembri una visione parafallimentaristica della vicenda e dei compiti della custodia, laddove si consideri che la urgenza della misura cautelare richiesta viene normalmente ravvisata nell esistenza di indici di insolvenza in capo alla parte convenuta in cautelare. Qui è forse il caso di ricordare come l urgenza del provvedere non può, di per se stessa, essere individuata nella necessità, affermata dal presunto titolare dell azienda di sottrarre i propri beni se non il proprio credito alle ragioni del concorso, ma deve qualificarsi in ragione della natura dell attività imprenditoriale esercitata dal convenuto in cautelare, e in particolare, dalle connotazioni depauperanti assunte dal comportamento da questi osservato nella gestione dell azienda. Il rischio di dispersione dei beni aziendali insito in una pluralità di azioni esecutive promosse in danno va concretamente valutato anche con riferimento all obbligatorietà della relazione ex art. 8. L. fall Nomina. Il custode giudiziario viene normalmente definito non un rappresentante delle parti, ma un gestore autonomo, non ausiliare in senso sostanziale del giudice dal quale ripete direttamente l investitura ed i poteri-doveri che appartengono alla custodia del bene (16). Si assiste ad un fenomeno di sostituzione nella gestione dell impresa estremamente complesso e di difficile collocazione sistematica. In primo luogo, deve affermarsi che la esecuzione del sequestro il titolare dell azienda ne perde la sola disponibilità: di qui discende la permanenza in capo allo stesso titolare della legittimazione attiva e passiva investita da azioni connesse alla stessa, dovendo invece ritenersi che le azioni concernenti la conservazione e l amministrazione dei beni oggetto di sequestro, fino al momento della cessazione del sequestro spettano al custode. (cfr. Cass. 84/3127; Cass. 79/4348). La divaricazione è tanto maggiore laddove si considerino la imputabilità ai fini fallimentari della dichiarazione di fallimento: l esercizio dell impresa viene attuato dal custode nella permanenza della titolarità in capo alla parte che ne è temporalmente privata, per cui lo stato di insolvenza trova come referente unico ed esclusivo lo stesso dimezzato titolare.

5 Per questo appare corretta la decisione del Tribunale di Roma 15 dicembre 1992 che afferma la fallibilità dell imprenditore dimezzato, essendo la imputabilità fallimentare legata alla titolarità dell esercizio come temporalmente in essere, a nulla rilevando se non sotto il profilo della responsabilità della custodia, la antieconomicità della gestione. È bene ricordare che la nomina a custode va comunicata ed accettata all ausiliario nominato, non potendo prima di allora dirsi sussistente in capo allo stesso ausiliario il munus conferito: nell ipotesi di sequestro di azienda, la cura con cui l ufficio comunica il provvedimento deve essere massima, in quanto i valori aziendali possono ricevere modificazioni anche consistenti nelle more del perfezionamento dell iter notificatorio. L art. 676 II comma facoltizza lo stesso giudice alla nomina a custode del contendente che offra maggiori garanzie e dia cauzione. La nomina di una delle parti in lite appare quantomai opportuna soprattutto con riferimento alle aziende minori e/o del terziario, dove le connotazioni personalistiche insite nell esercizio dell attività imprenditoriale appaino particolarmente accentuate. Problematico diventa predisporre momenti di controllo della legalità gestionale secondo momenti non rimessi al carattere episodico della rendicontazione. Una prassi riscontrata è quella di nominare custode una delle parti in lite, soggetta al controllo del giudice il quale si avvale di un consulente tecnico di ufficio per tale attività. I motivi di opportunità di una simile prassi si scontrano inevitabilmente con profili di rito che vanno adeguatamente soppesati: il consulente tecnico d ufficio verrebbe nominato non per un incidente in sede di rendicontazione ma in funzione preventiva; il consulente tecnico avrebbe una funzione di controllo pari alla durata della custodia, rendendo difficile definirne compiti e funzioni per tutto l arco dell incidente cautelare e del giudizio di merito. Appare quindi opportuno, qualora non sia possibile avvalersi del criterio previsto dall art. 676 II, comma, provvedere alla nomina di un terzo, facoltizzandolo ad avvalersi di una delle parti in lite in funzione di ausiliario del giudice a norma dell art. 68 c.p.c.. Si ricorda del pari che possono essere nominati più custodi congiuntamente. Il provvedimento di sequestro deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura del custode o di colui che ha chiesto ed ottenuto il sequestro Esecuzione. Una prima considerazione appare importante: Gli effetti del sequestro d azienda hanno inizio dal momento della redazione del verbale di sequestro che costituisce l elemento pubblicitario ostativo ad ogni ipotesi di acquisto da parte dei terzi, di diritti sui beni che compongono l azienda (17). Assai controverso è il modus procedendi del sequestro di azienda, proprio perché l art. 605 ss. c.p.c. non disciplinano la ipotesi di universalità di beni. Qui non può che registrarsi il contrasto tra quanti ritengono che la natura eminentemente mobiliare dell azienda si risolva nel richiamo necessitato all art. 605 c.p.c. (18), ovvero nella applicazione anche nell ipotesi in esame della legge di circolazione dell azienda, con modalità proprie del rilascio per gli immobili e consegna per i beni mobili. Controversa è la doverosità o meno della trascrizione del sequestro giudiziario: qui la divaricazione in dottrina è netta, dovendo registrarsi chi richiama la impossibilità di applicazione analogica dell art. 679 c.p.c. (19) ovvero la sua ritenuta necessità (20) o facoltatività (21), rinvenendo nella trascrizione un mero onere della parte il cui assolvimento non può assurgere ad elemento perfezionativo dello stesso Determinazione dei poteri ed obblighi del custode.

6 Le problematiche più complesse sono quelle connesse alla definizione dei poteri ed obblighi della custodia giudiziaria: in particolare, risulta in primo luogo sintomatico che il legislatore abbia sentito la necessità di demandare al Giudice della nomina (art. 676 c.p.c.) la esatta determinazione dei criteri e dei limiti dell amministrazione giudiziaria dei beni oggetto della misura cautelare, permettendo così al giudice di definire con la massima concretezza l ampiezza dei compiti rimessi al proprio ausiliario. Il sequestro d azienda rimanda necessariamente ad una attività gestoria complessa e delicata, in cui esercizio dell impresa, attività di controllo del giudice istruttore, economicità di gestione devono trovare momenti di condivisibile componimento (22). La ricerca di parametri di riferimento deve necessariamente muovere da una considerazione: le connotazioni intrinseche dei beni aziendali si riflettono inevitabilmente sull attività conservativa demandata al custode, che supera la dimensione materiale del mantenimento della loro integrità fisica per risolversi in un diverso concetto di integrità economica. carattere temporalmente limitato dell esercizio dell azienda: la ineluttabilità della retrocessione dell azienda in capo ad una delle parti in lite importa che la attività di gestione conservativa dell impresa deve avere come momento di riferimento l azienda sia nella consistenza dichiarata in contratto che come esistente all atto della misura cautelare. Questo profilo merita particolare attenzione: ai fini di una corretta attività gestoria, va operata una complessa attività di determinazione delle componenti materiali, immateriali e contrattuali di cui la azienda si compone, determinazione questa necessaria per valutare l esistenza di margini per un proficuo esercizio. Le attività immediate sono pertanto: a) attività di inventariazione fisica dei beni aziendali, delle giacenze di magazzino. Bisogna qui notare come ai fini di una corretta gestione, non assolve alla funzione di inventariazione il verbale di sequestro, per la velocità che spesso contraddistingue le operazioni dell ufficiale giudiziario. Qui l ausilio delle tecniche ragioneristiche secondo i criteri che possono essere determinati dal giudice all atto della nomina (inventario fisico o per libro di magazzino con verifica a campione). All attività di inventariazione fisica dei beni, si dovrà accompagnare la chiusura dei conti e la redazione di un bilancio alla data di esecuzione del sequestro. In particolare appare opportuno distinguere tra: aa) imprese in regime di contabilità ordinaria. Il custode dovrà cioè operare secondo modalità proprie dell inizio di esercizio contabile provvedendo alla chiusura ed immediata riapertura dei conti, una volta operata la inventariazione fisica del magazzino. Il rendiconto trimestrale sarà redatto nelle forme del bilancio di chiusura (stato patrimoniale e conto economico), benché infrannuale; ab) imprese in contabilità semplificata. Il rendiconto avrà ad oggetto solo il conto economico a costi e ricavi, eventualmente accompagnato da un rendiconto di cassa riportante le entrate e le uscite del periodo. b) attività di inventariazione contrattuale dei contratti pendenti in corso di esecuzione. Questa attività risulta più complessa anche perché involge momenti di qualificazione della custodia di non poco momento: la regola generale è che il custode, in qualità di ausiliario del giudice subentra nei contratti stipulati nell esercizio dell impresa, salvo che gli stessi abbiano carattere personale. Non credo che possano esserci margini per una applicazione analogica dei principi di diritto fallimentare, come stabilità dall art. 72 e ss. del R.D. 267/42, che consentono al curatore di scegliere se subentrare nel contratto o sciogliersi (23): la diversità di regime si giustifica con una diversità di situazione sostanziale difficilmente superabile in sede di applicazione analogica.

7 Tale attività di ricognizione della contrattualistica in essere risulta particolarmente importante proprio per determinare gli spazi di operatività della gestione custodiale. La strada più corretta per addivenire alla definizione dei poteri e degli obblighi della custodia risiede nella preventiva determinazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La distinzione non è di poco momento implicando un regime dell attività gestoria completamente diverso, essendo l attività ordinaria soggetta al solo controllo in fase di rendicontazione periodica laddove l attività straordinaria necessita della preventiva autorizzazione del giudice. Alla determinazione si può procedere sia: avuto riguardo all importo implicato dall operazione gestoria, con determinazione del limite massimo consentito al custode: una tale parametrazione avrà valore soprattutto per la vendita delle merci prodotte o esistenti in magazzino, per il reimpiego delle somme ricavate nell acquisto di merci per il magazzino; avuto riguardo alla natura dell operazione gestoria realizzata, con determinazione delle operazioni da sottoporsi ad autorizzazione (es. locazione, contratti di appalto e/o comodato). Il custode, qualora ecceda dai limiti conferitigli, va assimilato al falsus procurator, con la responsabilità di cui all art c.c Possibilità del custode di provvedere all affitto dell azienda. Assai discussa è la possibilità per il custode di provvedere alla devoluzione in affitto dell azienda oggetto di sequestro. Per un verso, militano a favore della soluzione prescelta la complessità della gestione di un complesso aziendale, la professionalità richiesta per il proficuo esercizio, la crescente immaterialità della impresa (intesa quale patrimonio di conoscenze proprio dello specifico settore): l affitto di azienda consentirebbe al custode un controllo gestionale indiretto (art c.c.), con devoluzione ad un soggetto professionalizzato della concreta gestione dell impresa. Pur avendo ben presente la consistenza degli interessi sottesi all ipotesi prospettata, ritengo possibile giungere, in corso di custodia, all affitto dell azienda solo in casi estremi, nel contraddittorio delle parti sulle modalità di selezione degli offerenti e sui limiti temporali del contrato: milita contro l ipotesi prospettata, il secondo comma dell art. 676 che individua un criterio primario se non esclusivo, nella nomina di un custode parte in causa Controllo sulla custodia e rendiconto. Il momento saliente per l esercizio dei poteri di controllo è dato dall approvazione del rendiconto cui il custode è per legge tenuto. La normativa di riferimento si rinviene nel richiamo operato agli artt. 521, 522, 560 e 593, quest ultimo opportunamente richiamato dall ultimo comma dell art Il custode giudiziario dovrà pertanto presentare, mediante deposito in cancelleria, il conto della sua gestione con i documenti giustificativi (art. 263 comma 1 c.p.c.) alla fine di ciascun trimestre, ovvero nel termine più breve fissato dal giudice: del pari al termine della gestione, deve presentare il rendiconto finale della stessa ex art. 593 c.p.c. (24). Il giudice deve provvedere a fissare la discussione ex art. 263 c.p.c.. Gli esiti della predetta udienza possono essere: accettazione del rendiconto di gestione, nel quale caso il giudice dà atto della stessa, dichiarando approvato il conto. Si ricorda che l ordinanza così emessa è titolo per il pagamento delle somme che risultano dovute e non è impugnabile. ove il conto non venga accettato e non si raggiunga un accordo tra le parti in seguito alla discussione, si potrà rendere necessaria la istruzione probatoria.

8 Deve al riguardo precisarsi che oggetto della istruzione sono i fatti dichiarati, e non la responsabilità del custode, la cui azione è del tutto svincolata dalla attività connessa alla rendicontazione. Sarà pertanto onere della parte che impugna il conto dimostrare che vi sono state altre entrate oltre quelle dichiarate, indicando specificamente le poste non veritiere. (1) PETTITI, Il Trasferimento volontario d azienda, Napoli rispettivamente pag. 182 e 222. (2) Fra le tante, Cass. 6 aprile 1983 n in Mass. Giust. civ fasc. 4; Cass. 26 luglio 1986 n ivi, 1986, fasc. 7. Cass. 5 marzo 1963 n. 513 in Riv. dir. civ II, pag. 543, con nota di Floridia. (3) Cass. 15 gennaio 1990 n. 123 in Giur. comm , II, pag. 229 con nota di Munari. (4) Cass. 5 agosto 1988 n in Orient. giur. Lav. 1988, 900; Cass. 21 novembre 1984 n in Foro It. 1985, I, 102; Trib. Bologna 21 febbraio 1990 in Riv. It. Dir. Lav. 1990, II, 864, con nota di Mariani, In materia di trasferimento di ramo di azienda. (5) Così Cass. 25 ottobre 1965 n in Giust. civ I. 963; in termini Cass. 13 gennaio 1981 in Arch. civ. 1981, 435; Trib. Roma 1964 in Temi rom. 1964, 551. (6) Correttamente, Cass. 15 gennaio 1990 n. 123 in Mass. giur. lav. 1990, pag. 39, ritiene non essenziale ai fini della ricorrenza di un trasferimento di azienda il mantenimento da parte del cessionario della medesima impostazione di lavoro e il trapasso dei rapporti con i fornitori e la clientela. (7) Cass. 14 luglio 1984 n in Rep.Foro IT. voce Lavoro (rapporto) 1984, n (8) Pret. Avezzano 23 dicembre 1978 in Foro It. 1987, I, 1848 con nota di Meliadò, I persistenti dilemmi del lavoro nelle società collegate. (9) In tal senso, BASSI, Riflessioni sull affitto di azienda e l affitto di opificio nel fallimento; per una visione critica, FORCHIELLI, Il Minimum del concetto di azienda e la distinzione tra affitto di azienda (libero) e locazione di immobile non abitativo (vincolata). (10) Per la quale era ravvisabile un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto aziende mai operative e prive di ogni avviamento, (Cass. 7 ottobre 1975 n. 3178, in Mass. Giust. civ. 1975, fac. 17/18) ovvero nell ipotesi di incompletezza della attrezzatura (Cass. 17 ottobre 1973 n in Mass. Giust. civ. 1973, 1362). (11) In tal senso, Cass. 4 febbraio 1987 n cit. (12) Cass. 20 luglio 1982 n in Mass. Giust. civ fasc. 7; per un esame critico, FORCHIELLI, Il Minimum del concetto di azienda e la distinzione tra affitto di azienda (libero) e locazione di immobile non abitativo (vincolata), in Riv Dir. Civ, 1980, I, p. 515 ss. (13) Cfr. sul punto, BIANCA, La vendita e la permuta, Torino 1993, pag (14) Sul punto, cfr. SPECIALE R., Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, (15) Cfr. Cass. 20 dicembre 1991 n (16) Così Trib Cagliari 27 giugno 1986, in Riv. Giur. Sarda 1987, 414. (17) Così PROVINCIALI, Il sequestro d azienda, pag. 13. e ss. (18) PROVINCIALI, Sequestro d azienda pag (19) ANDRIOLI, Commentario IV, pag (20) SATTA Coom. IV 205. (21) CARPI, COLESANTI, TARUFFO, c.p.c. sub art. 677.

9 (22) Cfr. Trib. Genova ord. 15 gennaio 1990 in Foro Padano 1990, 194, che ritiene che al custode di beni sottoposti a sequestri giudiziari in via di principio non sia preclusa la possibilità di utilizzo dei beni oggetto della cautela deve essere conforme alla loro natura e non suscettibile di cagionare deterioramento. (23) In tale senso DI GRAVIO, Il sequestro di azienda, p (24) Cfr. sulle tematiche generali del rendiconto, LUISO P.F. voce rendiconto Enc. del diritto, Milano.

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