ATTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO (art. 3, comma 1 bis, D.Lgs. 502/1992)

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1 Regione Veneto Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 14 di Chioggia ATTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO (art. 3, comma 1 bis, D.Lgs. 502/1992)

2 INDICE INDICE 2 TITOLO I - ELEMENTI IDENTIFICATIVI E CARATTERIZZANTI DELL AZIENDA. GENERALITA. 5 Art. 1 Denominazione e sede legale. 5 Art. 2 Logo. 5 Art. 3 Patrimonio. 5 Art. 4 Missione, valori e visione. 6 Art. 5 Filosofia dell assistenza. 6 Art. 6 Principi di assistenza. 6 Art. 7 Politica aziendale sulla sicurezza. 6 Art. 8 Obiettivi dell Azienda. 7 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. 8 Art. 9 Principi generali. Rinvio alle disposizioni di legge. 8 TITOLO II - ORGANI AZIENDALI. 8 Art. 10 Organi. 8 Art. 11 Direttore Generale. 8 Art. 12 Poteri organizzatori del Direttore Generale deleghe. 10 Art. 13 Collegio sindacale. 11 TITOLO III - COMPONENTI LA DIREZIONE GENERALE ED ORGANISMI COLLEGIALI. 11 Art. 14 Direzione Aziendale. 11 Art. 15 Il Direttore Sanitario. 11 Art Il Direttore Amministrativo. 13 Art Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale. 14 Art Altre funzioni dei Direttori Sanitario, Amministrativo e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale. 14 Art. 19 Il Collegio di Direzione. 15 Art Il Consiglio dei Sanitari. 16 TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL AZIENDA. 17 DISPOSIZIONI GENERALI 17 Art. 21 Principi di organizzazione. 17 Art. 22 Assetto organizzativo. 18 Art. 23 Macro strutture aziendali. 18 Art. 24 Dipartimenti. 18 Art Caratteristiche dei dipartimenti. 19 Art Dipartimenti Strutturali. 19 Art. 27 Dipartimenti Funzionali. 19 Art. 28 Dipartimenti Interaziendali 19 Art. 29 Strutture. 20 Art. 30 Strutture Complesse. 21 Art. 31 Strutture Semplici. 21 Art. 32 Limiti ex art. 53 D.Lgs. 165/

3 MODELLO ORGANIZZATIVO MACROSTRUTTURE 22 A) DISTRETTO SOCIO SANITARIO 22 Art. 33 Definizione ed Organizzazione. 22 Art. 34 Funzioni distrettuali. 23 Art. 35 Il Distretto come sistema integrato. 24 Art. 36 Obiettivi generali del Distretto socio sanitario. 26 Art. 37 Struttura organizzativa. 29 Art. 38 Direzione del Distretto. 30 Art. 39 Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali. 32 Art. 40 Unità Operativa Complessa Cure Primarie e Unità Operative Semplici Cure Palliative e Attività Specialistiche. 33 Art.41 Unità Operativa Semplice Infanzia Adolescenza Famiglia. 35 Art.42 Unità Operativa Semplice Disabilità. 37 Art.43 Dipartimento per le Dipendenze e UOS VD Ser.D. 38 Art. 44 Il Dipartimento di Salute Mentale. 39 B) DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. 40 Art. 45 Dipartimento di Prevenzione. 40 Art. 46 Il Direttore di Dipartimento. 42 Art. 47 I Servizi costitutivi il Dipartimento di Prevenzione. 43 Art. 48 Il Comitato di Dipartimento. 45 Art. 49 La rete dei Dipartimenti di Prevenzione. 45 Art. 50 I Rapporti tra il Dipartimento di Prevenzione e il Distretto. 45 C) OSPEDALE. 46 Art. 51 Definizione generale. 46 Art. 52 Mission ed obiettivi. 47 Art. 53 Organizzazione ospedaliera. 47 Art. 54 Attività dipartimentali integrate. 48 Art. 55 Responsabile organizzativo funzionale dell intera funzione ospedaliera. 49 Art. 56 Le reti cliniche. 50 STRUTTURE AZIENDALI IN LINE 55 Art.57 Servizi amministrativi, tecnici e professionali. 55 Art. 58 Dipartimento per i Servizi Tecnico Amministrativi Direttore di Dipartimento e competenze delle Unità Operative. 56 STRUTTURE DI STAFF 65 Art. 59 Strutture in staff alla Direzione Aziendale. 65 Art. 60 UOS Controllo di gestione. 66 Art Ufficio per la Funzione di Controllo Interno. 67 Art. 62 Ufficio di Segreteria della Direzione. 68 Art. 63 Ufficio Comunicazione, Relazioni con il Pubblico e Formazione. 68 Art Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali. 69 Art. 65 UOC Farmacia Territoriale. 70 Art. 66 UOC Servizio Professioni Sanitarie Aziendale. 70 Art. 67 Servizio di Medicina Preventiva e Servizio di prevenzione e protezione. 71 Art. 68 Centrale Operativa Territoriale. 72 Art. 69 Ufficio di Piano. 73 DIREZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE. TIPOLOGIE DI INCARICHI. 73 Art. 70 Generalità. 73 Art. 71 Incarichi di struttura complessa. 73 3

4 Art. 72 Incarichi di direzione di struttura semplice. 74 Art. 73 Incarichi professional. 74 Art. 74 Incarichi professional base. 74 Art. 75 Retribuzione di posizione. 74 RISORSE UMANE. 75 Art. 76 Gestione del personale. 75 Art. 77 Formazione del personale. 75 Art Rapporti con le organizzazioni sindacali. 76 PROGRAMMAZIONE 76 STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE. 76 Art. 79 Generalità. 76 Art. 80 Integrazione socio-sanitaria. 76 Art.81 Bilancio. 77 Art. 82 Gestione per budget. 77 CONTROLLO DI GESTIONE. 78 Art. 83 Controllo di gestione. 78 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. 79 Art. 84 Attività contrattuale. 79 Art. 85 Acquisti sotto-soglia. Acquisti in economia. 79 Art. 86 Terzo settore. 79 VALUTAZIONE E CONTROLLI INTERNI. 79 PRINCIPI GENERALI. 79 Art 87 Principi generali. 79 Art. 88 Governo Liste di Attesa 81 ORGANISMI DI VERIFICA E DI CONTROLLO. 82 Art.89 Generalità. 82 Art.90 Organismo Indipendente di Valutazione. 82 Art. 91 Collegi Tecnici. 83 Art.92 Servizio Ispettivo aziendale. 83 Art.93 Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari. 83 Art.94 Valutazione della Direzione Aziendale. 84 DISPOSIZIONI VARIE. 84 NORME FINALI. 84 Art. 95- Rinvio. 84 ALLEGATO 1 SCHEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE. 85 ALLEGATO 2 STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE AZIENDALE. 89 ALLEGATO 3 SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI. 90 ALLEGATO 4 CRONOPROGRAMMA DELLE SOPPRESSIONI DELLE STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI 91 4

5 TITOLO I - ELEMENTI IDENTIFICATIVI E CARATTERIZZANTI DELL AZIENDA. GENERALITA. art. 1 Denominazione e sede legale. L Azienda ULSS 14 - Chioggia ha sede legale in Chioggia, Strada Madonna Marina n. 500, partita IVA n , telefono 041/ , telefax 041/ , indirizzo di posta elettronica certificata: asl14@pecveneto.it. L Azienda è stata costituita con LR n. 22 del I comuni costituenti l ambito territoriale dell Azienda sono Chioggia, Cavarzere e Cona. Ai sensi dell art. 3, c. 1 bis, D.Lgs. 502/1992 l Azienda ULSS 14 - Chioggia ha personalità giuridica pubblica ed autonomia patrimoniale ed imprenditoriale. L Azienda disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con il presente atto aziendale, adottato dal Direttore Generale ai sensi dell art. 3, c. 1 bis, del D.Lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni delle linee guida regionali per la predisposizione dell atto aziendale ex DGR n.2271 del 10 Dicembre art. 2 Logo. Il logo dell Azienda ULSS 14 - Chioggia è quello di seguito rappresentato: e rappresenta il leone rampante simbolo della Città di Chioggia, che denomina l A.ULSS, su una bandiera azzurra riferibile al mare come elemento tipico della realtà clodiense. La bandiera, infine, ha tre risvolti blu, rappresentanti i tre comuni che costituiscono la circoscrizione territoriale dell Azienda stessa. art. 3 Patrimonio. Il patrimonio dell Azienda ULSS 14 è costituito da tutti i beni immobili e mobili ad essa appartenenti come risultante dallo stato patrimoniale allegato al Bilancio di esercizio. Inoltre, ai sensi dell art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 502/1992, sono in esso compresi i beni da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. L Azienda ha la disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme 5

6 restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a preventiva autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che l Azienda utilizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. art. 4 Missione, valori e visione. L Azienda ULSS n. 14, quale ente strumentale della Regione Veneto, ha il compito di realizzare le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale impiegando nel processo di assistenza le risorse ad essa assegnate in modo efficiente. I valori che ispirano l azione dell Azienda e dei suoi dirigenti sono il rispetto della dignità e libertà della persona umana, la tutela della salute quale bene collettivo ed individuale e l equità di accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari, secondo i canoni di appropriatezza e l etica professionale. La visione dell Azienda consiste nell essere e voler essere parte di un sistema diffusamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell evoluzione delle tecniche e delle conoscenze. art. 5 Filosofia dell assistenza. È compito dell Azienda perseguire elevati livelli di qualità assistenziale soddisfacendo i reali bisogni della comunità e dei singoli e creando un ambiente che favorisca l espressione del potenziale professionale ed umano degli operatori. art. 6 Principi di assistenza. L assistenza è la competenza fondamentale dell Azienda; essa deve essere prestata con continuità e con criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare. La centralità della persona e l umanizzazione dell assistenza sono principi imprescindibili: l attenzione ai diritti del cittadino comprende la valutazione di tutti i bisogni fisici, psicologici, intellettuali e spirituali. La pratica professionale e clinica deve essere guidata dalle più aggiornate tecniche e procedure per le quali si disponga di provata evidenza per assicurare gli standard più elevati e secondo criteri di appropriatezza. La formazione continua del personale è strumento di miglioramento dell assistenza e deve essere finalizzata all accrescimento del capitale umano dell Azienda e all incremento/aggiornamento delle conoscenze e competenze. art. 7 Politica aziendale sulla sicurezza. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un obbligo per il datore di lavoro e costituisce altresì un opportunità per un incremento della qualità del servizio che possa portare un 6

7 migliore risultato gestionale. In questo quadro l Azienda, avendo ben presente che il pericolo è una condizione caratteristica di un ambiente o di un processo di lavoro, mentre il rischio deriva dall esposizione al pericolo del lavoratore nell esecuzione dei suoi compiti, si pone come obiettivi: - la limitazione dei pericoli mediante l introduzione di tecnologie innovative e più sicure e l adozione delle misure tecniche di manutenzione; - l introduzione e la gestione di modifiche nell organizzazione della produzione e del lavoro; - l introduzione di misure di protezione collettiva e individuale, di informazione e di formazione; - la pianificazione degli interventi necessari al miglioramento delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi. Per ottenere questi risultati l Azienda dota di attrezzature adeguate le proprie strutture attraverso: - la rilevazione sistematica dello stato delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli apparati, oltre che dell organizzazione dei compiti dei lavoratori; - il coinvolgimento attivo degli operatori; - il controllo della situazione locale al fine di produrre indicazioni direttamente eseguibili; - la definizione di un Piano annuale per la Sicurezza; - la definizione delle responsabilità di ciascun lavoratore dell Azienda in corrispondenza alle specifiche responsabilità e competenze. L Azienda ritiene che il modello adatto a realizzare ed a controllare la realizzazione delle azioni elencate sia costituito da un sistema organizzativo aziendale in grado di fornire indicazioni procedurali per la realizzazione delle azioni tendenti a sviluppare la prevenzione e la protezione ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tale sistema fa riferimento alle Linee guida UNI- INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, come riportato nell art. 30 del D.Lgs. 81/2008, e al Modello regionale di Sistema di Gestione della Sicurezza SGS, approvato per le strutture sanitarie con la DGR 1463/2009, alla cui realizzazione l Azienda ULSS n. 14 di Chioggia ha aderito. A tal fine l'azienda adotta il Documento di Valutazione dei Rischi e identifica i dirigenti ed i preposti incaricati di applicare le procedure e le verifiche relative. Il DVR viene periodicamente aggiornato e l'identificazione di dirigenti e preposti segue l'evoluzione organizzativa aziendale. Tutto il personale è periodicamente coinvolto in percorsi formativi specifici. art. 8 Obiettivi dell Azienda. Gli obiettivi dell Azienda, intesi quali risultati concreti che essa deve raggiungere per realizzare la propria missione in un dato arco temporale, sono quelli definiti dalla programmazione socio- 7

8 sanitaria regionale, quelli assegnati al Direttore Generale all atto del conferimento dell incarico, nonché dalla pianificazione dell Azienda stessa. Tali obiettivi devono essere raggiunti esercitando pienamente l autonomia imprenditoriale di cui l atto aziendale è strumento. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. art. 9 Principi generali. Rinvio alle disposizioni di legge. L Azienda riconosce la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi stessi. A tal fine assicura la partecipazione dell utente, singolo o tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, alle fasi di programmazione delle attività, valutazione della qualità dei servizi, tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche. L Azienda in quest ottica garantisce il costante impiego dei principali strumenti organizzativi normativamente previsti in materia di partecipazione: la Carta dei Servizi e l URP. In particolare: - la Carta dei Servizi è l espressione formale del patto sulla qualità dei servizi offerti e sul loro costante miglioramento, stipulato tra l Azienda e i cittadini; - l URP, l Ufficio Relazioni con il Pubblico, verifica la percezione della qualità delle prestazioni erogate individuando idonei e adeguati strumenti per l ascolto dell utenza e la comunicazione con i cittadini e le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. TITOLO II - ORGANI AZIENDALI. art. 10 Organi. Sono organi dell Azienda ULSS 14 il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale. art. 11 Direttore Generale Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell Azienda ed assicura il perseguimento della mission avvalendosi delle attività degli organismi e delle strutture organizzative. Garantisce il governo dell Azienda coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale. Ha il compito di combinare i fattori produttivi in vista del perseguimento degli obiettivi sociosanitari, di salute e di funzionamento dei servizi posti annualmente dalla Regione in condizioni di massima efficienza ed efficacia. Esercita i poteri organizzativi e gestionali, presidia direttamente la dimensione politico-strategica aziendale, governa il livello gestionale-operativo avvalendosi delle strutture tecnico funzionali aziendali a cui è demandata la funzione di produzione che dovrà essere esercitata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza nonché dei criteri di efficacia, di efficienza ed economicità 8

9 della gestione. Rientrano nella categoria degli atti espressione della funzione di governo aziendale tutti gli atti che disposizioni normative demandano espressamente al Direttore Generale nonché tutti quelli aventi carattere di programmazione, organizzazione generale e controllo strategico. Tali atti quando devono avere evidenza pubblica, sono adottati nella forma della deliberazione (proposta per la sua adozione dai dirigenti di unità operativa complessa, secondo le rispettive attribuzioni di competenza per materia), negli altri casi la forma è libera e viene scelta in coerenza con lo scopo che l atto deve raggiungere (ordini, direttive, raccomandazioni ecc.). Spettano in particolare al Direttore Generale: 1. tutte le funzioni di gestione complessiva e la rappresentanza dell Azienda in particolare: - la nomina, sospensione o decadenza del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale; - la nomina del Collegio Sindacale, del Consiglio dei Sanitari e del Collegio di Direzione; - la nomina del Collegio Tecnico e del Organismo Indipendente di Valutazione; - la nomina dei referenti di area specifica; - affidamento e revoca della direzione delle strutture, del Distretto, del Dipartimento di Prevenzione e dell Ospedale; - la nomina e la revoca dei dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice, il conferimento degli incarichi di natura professionale, di consulenza, studio, ricerca, di funzioni ispettive di verifica e di controllo, incarichi di coordinamento nonché il conferimento degli incarichi ex artt.15 septies e 15 octies, comma 1 e 2 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; - la valutazione di tutti i rischi e l elaborazione del conseguente documento e la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.17 del D.Lgs. 81/2008); 2. le attività di Pianificazione Strategica e Programmazione da attuare, nel quadro della programmazione sanitaria e socio sanitaria nazionale, regionale e locale, attraverso: - la definizione degli obiettivi e dei programmi dell Azienda, con contestuale indicazione delle relative priorità ed individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, anche sulla base delle proposte formulate dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale; - l adozione di direttive generali per l azione amministrativa e per la gestione dell Azienda, ispirata all esigenza di conseguire la migliore organizzazione dei fattori produttivi disponibili rispetto alle finalità dell Azienda, in collaborazione con i livelli tecnico professionali previsti, valorizzandone gli apporti propositivi e consultivi; 9

10 - l adozione dei provvedimenti attuativi di disposizioni normative o di direttive regionali; - la verifica di rispondenza dei risultati di gestione alle direttive generali impartite, con il supporto degli organismi di controllo a ciò espressamente preordinati e con particolare riferimento agli aspetti afferenti alla programmazione di governo; 3. l adozione degli atti di alta amministrazione, vale a dire: - l atto aziendale; - gli atti soggetti all approvazione della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle direttive regionali vigenti in materia, in particolare: l adozione dei piani, programmi e progetti collegati all attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale, del Piano attuativo locale (all interno del quale è recepito il Piano di zona ai sensi del comma 4, art. 3 L.R. 56/1994), dei Programmi delle attività territoriali (art. 3 quater, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.), del Bilancio pluriennale di previsione, del Bilancio economico preventivo (comprensivo del documento di budget generale), del Bilancio di esercizio, la determinazione quali-quantitativa complessiva del personale; 4. la promozione dei valori aziendali a garanzia dell impegno dell Azienda a perseguire le condizioni per il miglioramento continuo del servizio offerto attraverso: - la promozione dell immagine e dell identità dell Azienda quale portatrice di valori a forte valenza etica e di interesse generale; - lo sviluppo dell integrazione organizzativa tra le strutture interne; - la promozione della cultura della qualità, dell autovalutazione delle attività, attraverso piani/programmi definiti e coordinati centralmente. art. 12 Poteri organizzatori del Direttore Generale deleghe. Al Direttore Generale competono l adozione dei provvedimenti interni per l organizzazione, la gestione e il funzionamento dell Azienda, ed in particolare la delega di competenze ai dirigenti per l assunzione di provvedimenti. L Azienda applica il principio di distinzione tra le funzioni di programmazione, indirizzo, e controllo da un lato, e le funzioni di organizzazione e gestione dall altro, determinando ai sensi della normativa vigente le competenze della Direzione Generale, della dirigenza e dei vari livelli operativi dell Azienda, al fine di responsabilizzare e valorizzare tutte le risorse professionali disponibili. In questo senso il Direttore Generale attribuisce ai direttori e ai responsabili delle strutture organizzative aziendali, secondo la graduazione delle funzioni dirigenziali attribuite, l esercizio di poteri di gestione con autonomia di organizzazione delle risorse umane e dei fattori produttivi e, nei limiti del budget economico finanziario assegnato, poteri di spesa con responsabilità personale e diretta di tutti gli atti che impegnano l amministrazione verso l esterno. Tali deleghe rafforzano il sistema di responsabilità propria dei dirigenti previste espressamente dal 10

11 D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 502/1992 e successive disposizioni normative e contrattuali in materia. art. 13 Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, nominato dal Direttore Generale, svolge tutte le funzioni previste dall art. 3 ter del D.Lgs. 502/1992 nonchè dagli artt. 40 e ss. della LR 55/1994. In particolare, verifica l attività dell Azienda sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, vigila sull osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa. Valuta l adeguatezza della struttura organizzativa dell Azienda per gli aspetti del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile. Il Collegio Sindacale (ai sensi dell art. 2, D.Lgs. 286/1999) è l organo preposto al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile ossia alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa. Le verifiche in argomento devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il Collegio Sindacale può altresì formulare osservazioni e proposte al direttore generale affinché adotti tutti provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire ulteriori squilibri ed esprime i pareri di competenza richiesti dal direttore generale. TITOLO III - COMPONENTI LA DIREZIONE GENERALE ED ORGANISMI COLLEGIALI. art. 14 Direzione Aziendale. Il Direttore Generale, avvalendosi dei direttori d area (Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale), compone la Direzione Aziendale. Art Il Direttore Sanitario Il Direttore Sanitario è un medico nominato dal Direttore Generale, che coadiuva il Direttore Generale nell esercizio delle sue funzioni e partecipa unitamente ad esso, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell Azienda; assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuite e concorre con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale. Il Direttore Sanitario rappresenta il collegamento tra il livello strategico ed il sistema operativo 11

12 aziendale, collegando la Direzione Aziendale con le linee produttive promuovendo l'integrazione tra le strutture operative aziendali finalizzata a garantire la promozione della salute, la risposta organizzata ai bisogni di salute della popolazione di riferimento, la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Quest ultima funzione è sviluppata in raccordo con il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale. Il Direttore Sanitario da un lato concorre al governo aziendale, partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione dell Azienda; dall altro assume il coordinamento del processo produttivo aziendale. In quanto responsabile del Governo Clinico, inteso nelle fondamentali dimensioni della qualità professionale, percepita, efficienza e risk management, promuove e coordina le azioni finalizzate al miglioramento dell efficienza, dell efficacia e dell appropriatezza delle prestazioni sanitarie. L attività di risk management e le attività riferibili alla qualità e all accreditamento sono funzioni che la direzione sanitaria coordina mediante specifici comitati: il Gruppo di coordinamento aziendale per la qualità e l accreditamento istituzionale e il Comitato esecutivo per la sicurezza del paziente. Il Direttore Sanitario presidia l area dell assistenza nel rispetto delle autonomie professionali ed organizzative. E' garante della qualità e dell efficienza tecnico operativa della produzione di prestazioni e di servizi, promuovendo l individuazione e l attuazione di percorsi clinico assistenziali, che, nel quadro delle compatibilità economiche, siano ritenuti i più efficaci ed efficienti. Fornisce informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Presiede il Consiglio dei Sanitari, i Collegi Tecnici per la selezione dei candidati per l accesso ai posti di direttore di unità operativa, nonché per la verifica, al termine dell incarico, dei risultati conseguiti dagli stessi. E' membro del comitato etico. Inoltre partecipa ad altre commissioni o le presiede, ove previsto da normative vigenti. Il Direttore Sanitario presiede il Tavolo di Monitoraggio Aziendale che ha il compito di valutare il rispetto dei tempi di attesa regionali, dell appropriatezza prescrittiva e dei percorsi clinico assistenziali adottati dall Azienda, proponendo le sanzioni regolamentate in caso di mancata adesione ai percorsi assistenziali approvati o di ripetute prescrizioni errate o inappropriate. Il Direttore Sanitario presiede il Comitato per l'emergenza di Sanità Pubblica (CESP) con il compito di fare una prima valutazione sulla situazione in atto e l'adozione delle prime misure da intraprendere in termini organizzativi. La presidenza può essere assunta dal Direttore di Dipartimento di Prevenzione per assenza del Direttore Sanitario o per delega (DGRV n. 443 del 20 marzo 2012). Collabora all'adozione del piano aziendale della formazione quale strumento essenziale per l'aggiornamento e lo sviluppo delle professionalità sanitarie. 12

13 art Il Direttore Amministrativo. Il Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Generale nell esercizio delle sue funzioni e partecipa unitamente ad esso alla direzione dell Azienda; assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuite e fornisce pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Il Direttore Amministrativo in particolare: a) partecipa al processo di pianificazione strategica e alla programmazione aziendale, formulando proposte e pareri per la definizione degli obiettivi generali di medio periodo e annuali ed in generale per la formazione delle decisioni della Direzione Generale; b) verifica costantemente l adeguatezza dell organizzazione dei servizi professionali, tecnici ed amministrativi, in rapporto al corretto svolgersi dei procedimenti in termini di efficacia ed efficienza dell azione amministrativa, proponendo gli eventuali interventi necessari; c) procede, in quanto componente della Direzione Generale, alla negoziazione di budget con i Responsabili delle Strutture Aziendali e con il Direttore del Dipartimento per i Servizi Tecnico Amministrativi, provvedendo al periodico monitoraggio e all eventuale revisione dei budget di struttura e del budget generale; d) coadiuva il Direttore Generale nella gestione dell Azienda, avvalendosi dei dirigenti dell area professionale, tecnica ed amministrativa, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge o delegate, per assicurare la coerenza delle azioni rispetto ai programmi da realizzare; e) esercita, nei confronti dei dirigenti dell area professionale, tecnica ed amministrativa, la funzione di impartire direttive sugli atti di loro competenza e di vigilanza e controllo, ivi compresa la proposta al Direttore Generale di revoca degli atti amministrativi ritenuti illegittimi o inopportuni; f) coordina l attività dei dirigenti citati e verifica che le loro azioni, comprese quelle attuate nell ambito dell esercizio del potere delegato, siano coerenti con le disposizioni e gli indirizzi impartiti dalla Direzione Generale; g) effettua, per quanto di competenza, il costante monitoraggio del conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale ai sensi e per gli effetti dell art. 3 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 502/92. 13

14 art Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale coadiuva il Direttore Generale nella gestione dell Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza; svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture aziendali, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari e dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute avvalendosi dei referenti di cui all art. 17 della L.R. n. 56/1994. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, in particolare, coadiuva il Direttore Generale: - nella direzione e coordinamento delle attività socio-sanitarie relative alle aree materno - infantile, anziani, handicap, salute mentale, dipendenze, immigrazione, marginalità sociale; - nella realizzazione, in accordo con i Comuni, di un sistema integrato di programmazione ed erogazione di servizi sociali e ad alta integrazione socio - sanitaria. Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale è inoltre l unico responsabile dell intera funzione territoriale e in coordinamento con il Direttore Sanitario: - garantisce il coordinamento delle attività del Distretto Socio-Sanitario; - formula la programmazione strategica della rete dei servizi socio-sanitari; - mantiene i rapporti istituzionali con le Amministrazioni locali attinenti alle linee strategiche ed alla programmazione socio-sanitaria aziendale. Fanno parte dello staff del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale: o la Centrale Operativa Territoriale; o l Ufficio di Piano; o l UOS Professioni Sanitarie Territoriale. Art Altre funzioni dei Direttori Sanitario, Amministrativo e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale. Il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale esercitano altresì: a) le competenze ad essi delegate dal Direttore Generale in via ordinaria; b) le competenze ad essi delegate dal Direttore Generale in caso di sua assenza o 14

15 impedimento, per il periodo di assenza o impedimento; c) le competenze ad essi specificamente assegnate dalla normativa; d) propongono al Direttore Generale l affidamento degli incarichi dei responsabili delle strutture e dei centri di responsabilità e assicurano che la loro attività si svolga nella logica del raggiungimento del risultato complessivo dell Azienda entro i limiti e nel rispetto del budget assegnato; esplicano inoltre la funzione di collegamento fra i dirigenti responsabili di struttura e il Direttore Generale; e) forniscono al Direttore Generale i report necessari ed utili a prefigurare misure correttive delle deviazioni rispetto agli obiettivi prefissati; I Direttori d area nell espletamento dell attività di cui al precedente punto e), possono richiedere ai responsabili di servizio qualsiasi dato, notizia o documentazione ritenuta utile o necessaria. Essi possono esercitare il potere sostitutivo: - in caso di inerzia o ritardo del dirigente; - qualora possa ravvisarsi grave inosservanza delle direttive generali o pregiudizio dell Azienda, previa fissazione di un termine per provvedere al dirigente inadempiente. Art. 19 Il Collegio di Direzione. Il Collegio di Direzione supporta il Direttore Generale con proposte per il governo delle attività cliniche, per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e delle attività ad alta integrazione sanitaria, per l elaborazione dei piani di attività aziendali, per l organizzazione e lo sviluppo dei servizi. Tale attività di proposta costituisce un importante strumento di analisi, confronto e coordinamento tra Direzione Aziendale e professionisti nel processo di elaborazione delle linee di sviluppo dell Azienda. Il Collegio di Direzione concorre altresì alla formulazione dei programmi di formazione verificandone la congruenza con gli obiettivi aziendali e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Collegio di Direzione è composto dai seguenti soggetti: - Direttore Generale; - Direttore Sanitario; - Direttore Amministrativo; 15

16 - Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale; - Direttore di Distretto; - Direttore della Funzione Ospedaliera; - Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri; - Direttore di Dipartimento Amministrativo; - Direttore UOC del Servizio Professioni Sanitarie Aziendali; - Direttore del Dipartimento di Prevenzione; - Direttore UOC Farmacia Aziendale; - Direttore del Dipartimento di Salute Mentale; - Direttore del Dipartimento delle Dipendenze; - Direttore del Dipartimento Funzionale di Riabilitazione Ospedale-Territorio; E altresì invitato a partecipare un rappresentante dei medici convenzionati con il S.S.N., membro dell ufficio di coordinamento della attività distrettuali (UCAD), indicato congiuntamente dai componenti della parte medica convenzionati per la Medicina Generale, la Pediatria di Libera Scelta e la Specialistica Ambulatoriale Interna, dei Comitati aziendali e zonali previsti dai rispettivi AA.CC.NN. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare, in relazione alla specificità degli argomenti trattati, altri professionisti dell Azienda. Il Collegio si riunisce su convocazione del Direttore Generale. Art Il Consiglio dei Sanitari. Ai sensi dell art. 3, c. 12, D.Lgs. 502/1992 e dell art.18 L.R. 56/1994, il Consiglio dei Sanitari è organismo di rappresentanza elettiva dell Azienda. Fanno parte del Consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. È presieduto dal Direttore Sanitario. Il Consiglio dei Sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnicosanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio dei Sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Ai sensi del combinato disposto dell art. 3, c. 12, D.Lgs. 502/1992 e dell art.18 LR 56/1994, tale parere è da intendersi favorevole 16

17 ove non formulato entro il termine di venti giorni. TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL AZIENDA. DISPOSIZIONI GENERALI. Art.21 Principi di organizzazione L organizzazione dell Azienda ULSS 14 nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni normative ed amministrative della Regione Veneto, si fonda sui seguenti principi: - strumentalità, in quanto l organizzazione rappresenta un mezzo per il conseguimento dei fini istituzionali e per la valorizzazione del personale. A tale scopo, le articolazioni aziendali, che aggregano risorse umane, economiche e tecnologiche, devono essere funzionali all efficacia, efficienza ed economicità delle azioni poste in essere dall Azienda. Conseguentemente viene posta attenzione alla realtà in cui si deve operare, ai bisogni da soddisfare, al personale esistente e alle doti e capacità che lo stesso dimostra, in modo da consentirne l arricchimento professionale; - flessibilità, quale conseguenza del principio di strumentalità, che implica la capacità dell organizzazione di adattarsi al mutamento delle situazioni interne ed esterne; - accorpamento di funzioni omogenee, per consentire l'unitarietà dell'azione secondo il principio dell'individuazione in capo ad ogni Unità Organizzativa del responsabile del procedimento (dall'istruttoria all'adozione o alla proposta di adozione del provvedimento finale) ed evitare frammentazione dell'attività, duplicazione o ridondanza di azioni o insufficiente coerenza dei comportamenti. L unitarietà dell azione, necessaria per valorizzare l aspetto della specializzazione, non significa divisione netta ed invalicabile di compiti e funzioni, e dunque non deve costituire ostacolo allo stabilirsi di relazioni di collaborazione efficaci tra le diverse strutture; - unitarietà del processo, per consentire l effettivo governo, attraverso il process owner dell intero processo, con particolare riferimento ai casi in cui i relativi procedimenti siano di natura complessa e di competenza di più Unità Operative e servizi; - chiarezza, per facilitare la conoscenza degli ambiti di azione dei vari responsabili ed operatori, evitando equivoci nella definizione dei ruoli e favorendo il dialogo fra le strutture aziendali; 17

18 - condivisione della conoscenza, attraverso la precisa definizione dei contenuti e delle fasi dei diversi processi e flussi di lavoro, e la pubblicazione, con mezzi opportuni, della relativa documentazione. Art. 22 Assetto organizzativo. L assetto organizzativo dell Azienda ULSS 14 si compone di strutture cui competono responsabilità di gestione di risorse umane, economiche e tecnologiche. Il quadro organizzativo generale prevede l esistenza di tre macrostrutture tecnico-funzionali individuate all art. 23. Tali macrostrutture sono articolate al loro interno in altre strutture (dipartimenti; unità operative complesse; unità operative semplici articolazione interna di struttura complessa; unità operative semplici a valenza dipartimentale) e da altre strutture organizzative che non trovano collocazione all interno delle macrostrutture indicate che vengono così individuate: - Dipartimento di Salute Mentale, afferente la Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale; - Servizi professionali, tecnici e amministrativi; - Servizi di staff della Direzione. Negli allegati 1, 2 e 3 al presente atto è descritta l intera struttura aziendale. Art. 23 Macro strutture aziendali. Le (macro)strutture tecnico-funzionali complesse dell Azienda sono le seguenti: - il Distretto Socio-Sanitario; - il Dipartimento di Prevenzione; - l Ospedale. Esse concorrono alla gestione dell Azienda e sono dotate di autonomia gestionale e soggette a rendicontazione analitica. Art Dipartimenti. L organizzazione dipartimentale è riconosciuta come il modello ordinario di gestione operativa ai sensi dell art. 17 bis D.Lgs. 229/1999. Il Dipartimento, quale articolazione organizzativa dell Azienda, ha il compito specifico di svolgere attività complesse in maniera coordinata ed al fine di razionalizzare, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, i rapporti tra strutture. 18

19 Art. 25 Caratteristiche dei dipartimenti Il Dipartimento si configura come l aggregazione di più strutture complesse e semplici che, pur mantenendo la loro autonomia, indipendenza e responsabilità, attraverso l integrazione funzionale ed organizzativa delle risorse complessivamente assegnate, sono orientate a perseguire obiettivi comuni assegnati dalla Direzione Generale. L organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti trova disciplina nel relativo regolamento aziendale, che ne individua espressamente la composizione, gli organismi e le modalità gestionali. Ciascun direttore di dipartimento provvederà ad adottare un regolamento sull organizzazione del proprio dipartimento, fermo restando i principi quadro previsti nel regolamento aziendale di cui al comma precedente. Art Dipartimenti Strutturali. Sono costituiti dall aggregazione di non meno di tre e non più di cinque unità operative complesse, sotto il profilo dell attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate, al fine di assicurarne la gestione unitaria e favorire, attraverso l integrazione delle competenze presenti, la ricerca di efficacia e di efficienza in un ottica di ottimizzazione nell utilizzo delle risorse complessivamente assegnate. Fa eccezione il Dipartimento di Salute Mentale, comunque istituito obbligatoriamente ai sensi della DGR n.2271/2013, che è costituito da una sola unità operativa complessa ed una unità operativa semplice. Il Direttore del Dipartimento, scelto tra i direttori delle UOC del dipartimento stesso, ha un incarico di due anni, sottoposto a verifica rinnovabile. Art 27 Dipartimenti Funzionali. I Dipartimenti funzionali sono aggregazioni di più strutture per la realizzazione di un obiettivo comune. In ambito sanitario hanno come principale obiettivo quello di migliorare la pratica clinico assistenziale, la presa in carico del paziente e l integrazione multiprofessionale e multidisciplinare. Art. 28 Dipartimenti Interaziendali I Dipartimenti interaziendali sono aggregazioni di più Unità operative distinte appartenenti ad aziende diverse; tale aggregazione non configura un nuovo soggetto giuridico, ma un organismo strumentale delle aziende sanitarie aderenti cui è affidato il compito di perseguire le finalità e gli 19

20 obiettivi di cooperazione, collaborazione ed integrazione concordati. L Azienda riconosce l efficacia di tale organizzazione promuovendo, laddove le condizioni lo consentano, forme di aggregazione sovra aziendali anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute all art. 7, comma 1 della L.R , n.23, che prevedono l allocazione in ambiti territoriali ottimali le attività di settori strategici quali il provveditorato, le risorse umane e la gestione logistica. Allo scopo di consentire un reciproco scambio di competenze e facilitare la collaborazione fra professionisti, soprattutto ai fini della presa in carico del paziente, si intende altresì ottimizzare il rapporto fra l Azienda ULSS 14 e l Azienda ULSS 12 attraverso la conferma del Dipartimento funzionale interaziendale di Chirurgia Generale. Ugualmente, al fine di promuovere azioni comuni per agevolare l accesso dei turisti ai servizi sanitari, è prevista l attivazione di un Dipartimento funzionale interaziendale per la Medicina Turistica tra l Azienda ULSS 14 e l Azienda ULSS 12, la cui struttura è specificata nel dettaglio all art. 56. E infine prevista l istituzione di un Dipartimento funzionale interaziendale per la ORL tra le Aziende ULSS 12, 13 e 14 nell ambito del quale, per l attività di ORL dell AULSS 14, è inserita a far parte la UOC di Chirurgia Generale. Art. 29 Strutture. Per strutture si intendono le articolazioni interne dell Azienda nell ambito delle quali sono aggregate competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche, strumentali) espressamente finalizzate all assolvimento di specifiche e definite funzioni, di amministrazione, di programmazione o di produzione di prestazioni o servizi sanitari e socio-sanitari, la cui complessità organizzativa (numerosità e variabilità delle risorse professionali, dimensione e sofisticazione del sistema tecnico, costi di produzione) o la cui valenza strategica (interfaccia con istituzioni o organismi esterni all Azienda, volume delle risorse da allocare, livello di interazione che caratterizza gli interventi) rendono opportuna l individuazione di una posizione con responsabilità organizzativa e di gestione delle risorse umane tecniche e finanziarie assegnate. Le strutture organizzative si distinguono in strutture complesse e strutture semplici, articolazione interna di strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale. 20

21 Art. 30 Strutture Complesse. Sono complesse quelle strutture che esercitano funzioni di amministrazione per settori di attività o assicurano funzioni di produzione di prestazioni o servizi, individuati dalla programmazione regionale e/o dall Azienda, riconducibili a discipline riconosciute a livello normativo e che mobilitano un volume di risorse o un valore complessivo della produzione quantitativamente o qualitativamente significativo. L Azienda ULSS 14 nell individuazione, mantenimento o soppressione di strutture complesse dà applicazione, con il presente atto, a quanto previsto nella DGR n.2271 del Il numero delle strutture complesse indicato dalle citate disposizioni regionali costituisce pertanto vincolo non superabile. La disattivazione delle strutture complesse non previste nella programmazione regionale viene effettuata avendo riferimento alla data di scadenza dei relativi incarichi purchè entro la data del 31 dicembre 2015 e secondo il crono programma allegato 4 del presente Atto aziendale. Art. 31 Strutture Semplici. Sono semplici le strutture consistenti in articolazioni interne all Azienda riconducibili ad una linea di produzione chiaramente individuata, nell ambito di quella assicurata dalla struttura organizzativa o complessa di riferimento. Nell ambito della configurazione organizzativa aziendale possono essere individuate strutture semplici sia interne ad una struttura complessa, che a valenza dipartimentale. Le strutture semplici valenza dipartimentale hanno responsabilità di budget e di personale; le strutture semplici possono avere responsabilità di budget e di personale sulla base di specifici provvedimenti aziendali. Fatta eccezione per le strutture semplici a valenza dipartimentale ed aziendale che saranno individuate dagli atti di programmazione regionale, l individuazione di nuove strutture semplici è condizionata, previa analisi organizzativa, allo standard fissato con DGR n del all effettiva rispondenza a criteri di migliore flessibilità organizzativa, di sviluppo di nuove tecniche e metodologie di intervento o di contributo significativo alla qualificazione del servizio ed alla ottimizzazione delle risorse, di positivo supporto alle strategie di continuità dell assistenza (in area sanitaria) e di semplificazione e razionalizzazione delle procedure (in area amministrativa). L eventuale disattivazione di strutture semplici viene effettuata avendo riferimento alla data di 21

22 scadenza dei relativi incarichi purchè entro la data del 31 dicembre Art. 32 Limiti ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. Ai sensi dell art. 53, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Negli allegati 1, 2 e 3 al presente atto sono specificate le strutture per le quali vigono le limitazioni previste al comma precedente. MODELLO ORGANIZZATIVO MACROSTRUTTURE A) DISTRETTO SOCIO SANITARIO Art. 33 Definizione ed Organizzazione Il Distretto socio-sanitario è l articolazione dell Azienda finalizzata a realizzare l integrazione tra i diversi servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni socio-sanitari della popolazione. L integrazione va riferita sia agli ambiti istituzionali (es. Comuni), che agli ambiti professionali (es. team multiprofessionali) che tra le dimensioni sociale e sanitario, con particolare riferimento alle aree ad elevata integrazione quali anziani, disabili, salute mentale, dipendenze, maternoinfantile. Le attività e i servizi territoriali dell Azienda ULSS 14 di Chioggia sono organizzati in un unico Distretto socio-sanitario, comprensivo di tutti i comuni che compongono la circoscrizione dell ULSS 14 ai sensi della L.R. 22/2008. Il Distretto socio-sanitario è una struttura organizzativa complessa dell Azienda, assimilata nel caso specifico dell A.ULSS 14 ad un dipartimento, in applicazione delle indicazioni contenute nella DGRV n del Il Distretto socio-sanitario è centro di riferimento dei cittadini e polo unificante dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali a livello territoriale e sede di gestione e coordinamento operativo e organizzativo dei servizi territoriali. L assetto strutturale del Distretto socio-sanitario, in linea con le disposizioni regionali è orientato 22

23 ad un modello organizzativo basato prevalentemente su obiettivi di salute afferenti alle diverse aree integrato con le nuove indicazioni che mettono al centro la medicina convenzionata (Medicina generale e Pediatria di libera scelta). Art. 34 Funzioni distrettuali. Il Distretto assicura i servizi di assistenza primaria, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi il presidio ospedaliero, inserendole organicamente nel programma delle attività territoriali. Afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività: - l assistenza medica primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra MMG, PLS, servizi di continuità assistenziale notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; - l assistenza infermieristica, domiciliare e ambulatoriale; - l assistenza sociale; - l assistenza domiciliare e l assistenza domiciliare integrata; - le cure palliative; - l assistenza consultoriale per la promozione e la tutela della salute dell infanzia, dell adolescenza e della famiglia, compresi la mediazione, l affido e l adozione - l assistenza neuropsichiatrica e psicologica infantile ed adolescenziale; - l assistenza scolastica e l inserimento lavorativo per le persone disabili, con dipendenza patologica e con sofferenza mentale; - l assistenza residenziale e semiresidenziale nelle aree della disabilità, delle dipendenze, della salute mentale e dell età evolutiva; - l assistenza residenziale, semiresidenziale ed intermedia per adulti-anziani non autosufficienti; - l assistenza farmaceutica territoriale; - l assistenza specialistica territoriale; - la riabilitazione territoriale; - l assistenza protesica; - azioni di supporto nell ambito della prevenzione delle malattie e della promozione della salute; 23

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