Dott.ssa Rossella Salvati Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni Venezia

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1 Padova, 18 dicembre 2010 Il ruolo del pubblico ministero per i minorenni: le iniziative giuridiche a tutela dei minori abusati e la necessità di un efficace coordinamento tra istituzioni. Dott.ssa Rossella Salvati Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni Venezia SESSIONE: Il minore nel procedimento giudiziario: oggetto o soggetto di diritto? Panoramica su sistema giuridico istituzionale, organizzazione dei servizi e ruolo degli operatori psico-giuridici. L interrogativo posto dal titolo di questa sessione offre uno spunto importante per fare alcune premesse al mio intervento. Ho potuto riscontrare nella mia breve esperienza come giudice per i minorenni che quando si parla in genere di tutela del minore, si incorre spesso nell errore di ritenere che questi sia la finalità degli interventi di tutela e assistenza; l oggetto cui devono tendere tali attività, ed è proprio questa prospettiva, che a mio avviso, determina molte volte un conflitto tra le diverse istituzioni che ruotano attorno alla tutela del minore vittima. La posizione del minore nel nostro ordinamento giuridico negli anni ha vissuto una vera e propria rivoluzione copernicana dal punto di vista legislativo, per cui per rispondere all interrogativo posto dalla sessione: oggi non si puo assolutamente parlare di minore oggetto di tutela e di assistenza, ma di minore soggetto di diritto. Ricordo brevemente che il primo passo verso il riconoscimento dello statuto dei diritti del minore è stato compiuto a livello internazionale con le Convenzioni di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, rese esecutiva in Italia con la legge di ratifica N. 176 del 1991, nonché con la Convenzione di Strasburgo sui diritti processuali dei minori del 1996 e resa esecutiva con la legge n. 77 del In particolare gli art. 2, 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo impongono agli stati membri l obbligo di riconoscere i diritti dei fanciulli senza distinzione di razza, sesso, colore e religione, e opinione dei genitori e dei fanciulli; l art. 3 afferma il principio che ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente. Il principio, sancito dall'art. 12, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L'attuazione di quest ultimo principio comporta il dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. La convenzione di Strasburgo in sintesi riconosce il diritto del bambino di essere informato ed esprimere la propria opinione. Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale.

2 Con riferimento alle decisioni dell autorità giudiziaria la convenzione prevede che nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali; b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: -assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, -nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione; c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa. In sintesi possiamo affermare che con l introduzione di tali convenzione il minore è riconosciuto titolare di diritti azionabili attinenti specificatamente alla sua dignità di essere umano e allo sviluppo di personalità. Sulla scorta di tali indicazioni si assiste ad un riassestamento della normativa minorile, e ad un interpretazione delle norme rispettosa di tali concetti. Anche la giurisprudenza si è adeguata a tali nuovi principi, in particolare la Cassazione (cito le più recenti pronunce sentenza n del 2010; n del 2010) ha affermato che il minore non è più considerato oggetto della potestà dei genitori e del potere dovere del giudice di tutelare gli interessi preminenti, ma quale soggetto di diritti e perciò titolare di un ruolo sostanziale. Fatte queste premesse fondamentali, quando ci si trova di fronte un caso di abuso sessuale su minore, si crea una convergenza di attività istituzionali volte all assistenza, alla tutela giuridica del minore e all accertamento della responsabilità penale dell adulto. Si tratta di attività afferenti diversi soggetti qualificati professionalmente, che si sostanziano in differenti modi di interazione con il minore, tutte e tre indispensabili per la realizzazione di un efficace tutela di un soggetto più debole, e che alla luce dei principi fin ora illustrati, devono svolgersi nel preminente interesse di quest ultimo, nel rispetto dei suoi diritti e della sua opinione. Ci troviamo di fronte a un puzzle in cui ciascun pezzo è indispensabile all altro per il completamento della figura, e allo stesso tempo non si può sostituire un pezzo con un altro, perché ciascuno ha una propria sagoma (ruolo e competenza). La norma base di riferimento che riconosce la cointeressenza di queste competenze, tracciandone anche i confini, è proprio l art. 609 decies c.p. che afferma : quando si procede per alcuno dei delitti in genere attinenti alla sfera sessuale commessi ai danni dei minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. In ogni caso al minorenne è assicurata l assistenza dei servizi dell amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati si avvale altresì l AG in ogni stato e grado del procedimento.

3 In sintesi possiamo affermare che ai servizi (amministrazione giustizia e territoriali) compete l assistenza del minore durante tutto il procedimento penale, all Ag spetta il compito di accertare i fatti e le responsabilità penali degli adulti, all AG minorile spetta il compito della tutela giuridica del minore. Queste ultime si avvalgono della collaborazione dei servizi, per fini di assistenza del minore e per acquisire ogni informazione utile. A questo punto, è necessario operare un coordinamento di tali attività, che non a caso non è sancito da alcuna norma giuridica, poiché coinvolge aspetti e valutazioni troppo specifiche che non possono essere previste in modo generale e astratto. Ebbene, in questo puzzle di competenze che si intrecciano, e incastrano tra loro, il Pm per i minorenni ha un ruolo fondamentale di coordinamento, questi infatti, è tradizionalmente portatore di interessi sociali e di interessi giuridici del minore; è e deve esser e il garante della corretta procedura giudiziaria, ma è anche il filtro tra i Servizi socio-assistenziali ed il Tribunale per i minorenni: colui che acquisisce le informazioni relative al minore, le valuta dal punto di vista giuridico e se del caso interessa il Tribunale. Infine, il Pm assume anche un ruolo di interlocutore con le indagini che la Procura ordinaria nel frattempo sta svolgendo per accertare se sussistono elementi di reità a carico dei genitori o esercenti la potestà, e allorchè si prefiguri un quadro pregiudizievole per il minore, d intesa con il Pm titolare delle indagini propone un ricorso al TPM. In sintesi si può affermare che il PM agisce in virtù di una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore nell interesse del minore, partecipa al giudizio in veste di garante della correttezza della procedura e, a mio avviso, anche di interlocutore con la Procura nella fase delle indagini. Questo infatti, non riveste il ruolo di rappresentante degli interessi del minore, che secondo i recenti mutamenti legislativi e giurisprudenziali, in quanto parte del processo può al uopo nominare un proprio rappresentante. Proviamo a sintetizzare cosa accade nella pratica: 1.ipotesi: ricollegandomi al caso citato dalla collega,denuncia di un genitore ai danni dell altro per presunto abuso sul figlio, nell ambito di un procedimento per separazione (accade spesso e il più delle volte per fini meramente strumentali) : c è senza dubbio un esigenza di accertamento dei fatti che compete ad altra autorità giudiziaria e che necessità di tempi il più delle volte non compatibili con gli interessi di un minore, in più la segretezza delle indagini è già compromessa; ebbene in tali situazioni la testimonianza del minore assume un ruolo fondamentale nell accertamento dei fatti, e perciò anche l assistenza dei servizi. Pronunce sulla potestà da parte del TPM in questo caso devono attendere gli esiti di tali indagini altrimenti si sovrapporrebbe ad accertamenti che competono ad altri. L assistenza in quel caso va concordata con il Pm titolare delle indagini, il quale vagliata in linea di massima la fondatezza della denuncia potrebbe far sentire con incidente probatorio il minore, in modo da poter poi provvedere alla sua tutela e assistenza in tempi rapidi. In queste ipotesi è preminente l accertamento della fondatezza dell accusa per evitare confusioni e attività inutili

4 2.ipotesi: notizia di reato raccolta da operatori socio sanitari ad esempio in occasione di accessi al pronto soccorso o di terapie familiari. In queste ipotesi la via da preferire è la denuncia all Ag ordinaria e al pm minori, per mettere in atto un azione coordinata, senza intraprendere iniziative di ascolto o di diagnosi/indagine che potrebbero inficiare i risultati di quelle disposte dall AG, oltre che duplicare attività invasive sul minore. I problemi maggiori che si devono affrontare in queste ipotesi attengono al collocamento del bambino, e all ascolto. L allontanamento del bambino dalla famiglia, è una scelta che va ben ponderata in considerazione dei rilievi più volte espressi dalla CEDU, l art. 8 conv. Europea diritti dell uomo: ogni individuo ha diritto al rispetto della vita familiare. Non ci può essere alcuna ingerenza di un autorità pubblica nell esercizio di tale diritto a condizione che tale ingerenza sia prevista dalla legge ed è una misura che in una società democratica è necessaria per la protezione della salute e della morale o la tutela dei diritti e delle libertà altrui, sarebbe pertanto auspicabile che si riducesse l uso di allontanamenti di urgenza ex art. 403 c.c. di iniziativa dei servizi per una valutazione coordinata degli elementi raccolti, nell interesse del minore, da parte delle AG, correttamente informata dai suoi ausiliari. Quanto all ascolto i fini assistenziali e terapeutici devono coordinarsi con l esigenza di acquisire una testimonianza genuina nel procedimento penale, in modo da rendere inattaccabile le modalità di ascolto e anche per evitare di sentire più volte il bambino su un evento così traumatico. E necessario un dialogo tra le istituzioni in queste fasi, e il Pm per i minorenni, a mio avviso, è un interlocutore valido tra servizi e PO nella predisposizione di un programma di assistenza del minore, durante il procedimento. In conclusione, per poter realizzare una tutela efficace dei diritti del bambino, è assolutamente indispensabile riunire le istituzioni coinvolte, analizzare gli aspetti critici che i casi concreti pongono e realizzare dei protocolli comuni di attività. Ridurre i tempi dei procedimenti nell interesse e rispetto del diritto del minore a crescere in una famiglia idonea. DOMANDE 1. Il Pm per i minorenni nel procedimento a tutela dei minori: a) è rappresentante degli interessi del minore b) è garante della correttezza del procedimento nell interesse del minore c) è parte privilegiata del processo 2. la convenzione di Strasburgo del 1996 a) riconosce il diritto del minore di essere informato ed esprimere la propria opinione b) riconosce il potere dell autorità giudiziaria di nominare un difensore al minore c) riconosce i diritti azionabili dei minori

5 3. L art. 12 della Convenzione di New York a) riconosce il diritto dei bambini ad essere considerati uguali senza distinzione di sesso, razza lingua e religione. b) Riconosce il diritto del minore ad essere ascoltato c) Prevede che ogni decisione che riguardi il minore sia fatta nell interesse prevalente del bambino.

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