REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ASILO NIDO

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1 ALLEGATO A) alla delibera di C.C. N.73 del 29/11/2012 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ASILO NIDO TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: ART. 1 CARATTERE E FINALITÀ DEL SERVIZIO ART. 2 REGOLAMENTO ART. 3 UTENZA DEL SERVIZIO E AREA D'UTENZA ART. 4 CAPIENZA E SEZIONI ART. 5 FUNZIONAMENTO ART. 6 ISCRIZIONI ART. 7 GRADUATORIA DI AMMISSIONE ART. 8 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA GRADUATORIA ART. 9 INSERIMENTO - FREQUENZA - DIMISSIONI ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETTE TITOLO II GESTIONE SOCIALE: ART. 11 ORGANISMI E CARATTERE DELLA GESTIONE SOCIALE ART. 12 COMITATO DI GESTIONE ART. 13 DURATA E CESSAZIONE ART. 14 ELEZIONE DEL PRESIDENTE ART. 15 RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE ART. 16 COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE ART. 17 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI DEL NIDO NEL COMITATO DI GESTIONE ART. 18 ASSEMBLEA DEI GENITORI UTENTI ART. 19 SERVIZIO SANITARIO E VIGILANZA IGIENICO SANITARIA TITOLO III PERSONALE: ART. 20 COMPITI DEL PERSONALE EDUCATORE ART. 21 PREPARAZIONE PROFESSIONALE ART. 22 IL COORDINATORE NIDO ART. 23 COMPITI DEL COORDINATORE NIDO ART. 24 BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP ART. 25 ALIMENTAZIONE TITOLO IV ATTIVITA INNOVATIVE: ART. 26 UTILIZZO DEGLI SPAZI DA PARTE DI ALTRI BAMBINI ART. 27 SERVIZI INNOVATIVI TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI: ART. 28 RINVIO ******

2 TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: ART. 1 Carattere e finalità del servizio L'asilo nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei bambini fino a tre anni e ad appoggiare la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino. L'obiettivo del servizio è di predisporre un ambiente sereno e idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo. L'azione degli operatori del nido deve essere volta, da un lato a guidare lo sviluppo emotivo dei primi anni e dall'altro ad offrire occasioni di esperienza e proposte educative che favoriscano la maturazione globale del bambino, negli anni in cui si formano le strutture di base della personalità, dell'affettività e dell'intelligenza future. Nel servizio è garantita una rigorosa continuità fra gli obiettivi educativi individuati e gli strumenti operativi concreti e quotidiani (organizzativi, ecc.). Sono favoriti adeguatamente scambi o interventi educativi fra il nido e la scuola dell'infanzia, per la ricerca di una linea pedagogica comune e la possibilità di coerenti modelli organizzativi. Il nido diviene centro di esperienza che deve essere in grado di promuovere, all'interno del gruppo sociale, iniziative ed interventi a favore della prima infanzia, rivolti non solo a bambini inseriti, ma a fasce più ampie della popolazione infantile. Il servizio pediatrico di Comunità dell ULSS n. 5 garantisce l assistenza pediatrica prevista dalla normativa vigente per gli Asili Nido. ART. 2 Regolamento La gestione dell asilo nido del Comune é disciplinata dal presente regolamento, che resta valido fino ad assunzione da parte del Consiglio Comunale di nuove disposizioni. Il Comune di Lonigo intende gestire il servizio asilo nido in convenzione con altri enti pubblici o privati. ART. 3 Utenza del servizio e area d'utenza Il servizio dell asilo nido è destinato ai figli delle famiglie residenti nell'ambito del territorio comunale. Hanno titolo all'ammissione all'asilo nido i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Qualora la domanda di ammissione dei bambini residenti fosse inferiore alla disponibilità di posti è possibile inserire anche bambini che risiedano fuori Comune. 2

3 ART. 4 Capienza e sezioni La capienza degli asili nido, è determinata in base alle indicazioni della legge regionale vigente; al fine di perseguire il pieno utilizzo del servizio e previsto un numero di ammissioni superiori del 20% rispetto alla capienza complessiva del nido. Ampliamenti del servizio o l'attivazione di interventi alternativi potranno essere deliberati dalla Giunta comunale nel rispetto delle norme legislative regionali in materia. L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore - bambino. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla giunta regionale, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psicopedagogia dell'infanzia. ART. 5 Funzionamento L'asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì, per l intero anno, ad esclusione della settimana antecedente e successiva il ferragosto, con le seguenti fasce orarie: Giornata Intera: dalle ore 7,30 alle ore 18,00. Partime mattina: dalle ore 7.30 alle ore Partime pomeriggio: dalle ore alle ore Il calendario annuale delle attività dell'asilo nido prevede inoltre una sospensione a Natale e a Pasqua, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale. Tale calendario sarà approvato entro il mese di settembre di ciascun anno educativo. Eventuali successive modificazioni della durata giornaliera, settimanale od annuale del servizio potranno essere adottate dalla Giunta Comunale. Solo modificazioni transitorie determinate da cause contingenti potranno essere disposte dal Dirigente, sentito il Sindaco o l'assessore competente. Con delibera di Consiglio Comunale vengono fissati i criteri generali per la formulazione delle rette di frequenza dell'asilo nido prevedendo una maggiorazione del 5% della retta base per la fruizione del prolungamento di orario giornaliero (anticipato o posticipato di mezz'ora nelle fasce di turnazione ovvero tra le 13 e le 14), facendo richiesta scritta all'ufficio preposto. ART. 6 Iscrizioni Le domande di iscrizione sono aperte dall 1 settembre al 30 aprile di ogni anno, per coloro che sono già nati, non è possibile fare l iscrizione prima della nascita. L ammissione della domanda di iscrizione è subordinata al possesso da parte del nucleo familiare convivente del bambino, di un modello Isee per un importo non inferiore ad ,00. La domanda di ammissione, redatta su apposito stampato, deve contenere tutte le dichiarazioni necessarie alla formulazione della graduatoria, sottoscritte da uno dei 3

4 genitori o dall'esercente la patria potestà, à sensi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000 e successive modificazioni o integrazioni. La documentazione, probante le dichiarazioni prestate, sarà richiesta in sede di ammissione e la mancata presentazione, nei termini prescritti, determina la decadenza dal diritto di ammissione. Al momento della ammissione deve inoltre essere prodotta la documentazione sanitaria, come prescritta dalla locale Unita Sanitaria. La rinuncia all'ammissione presso il nido, dopo la comunicazione di accoglimento da parte del preposto ufficio, comporterà pertanto la cancellazione dalla graduatoria. I genitori dei bimbi già frequentanti dovranno ripresentare l'anno scolastico successivo (entro il 15 luglio) copia della certificazione I.S.E.E. affinché sia stabilita la retta mensile di frequenza che comunque resterà in vigore per tutto l anno scolastico. I genitori dovranno rispettare la fascia oraria scelta l'anno precedente o comunque al momento dell'iscrizione, la richiesta di un orario diverso verrà esaminata con il conseguente inserimento nelle graduatorie, senza con ciò perdere il diritto alla fascia oraria utilizzata l anno precedente. ART. 7 Graduatoria di ammissione Entro il 15 maggio di ogni anno l ufficio preposto predispone sulla base dei criteri e punteggi indicati nel successivo art. 8 la graduatoria di ammissione. La graduatoria istruita dall'ufficio dovrà essere approvata dal Comitato di gestione entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora il Comitato di gestione non provveda alla approvazione della graduatoria entro il termine previsto (31 maggio), la graduatoria sarà predisposta d'ufficio ed approvata dalla Giunta Comunale. Ogni graduatoria rimane in vigore fino alla adozione della graduatoria successiva nella quale saranno inserite d'ufficio le domande, non esaurite, con un bonus di 1 punto e a parità di punteggio, queste avranno la precedenza rispettando la data d iscrizione. ART. 8 Criteri per l'assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria Priorità a) Bambini segnalati, mediante apposita Relazione Sociale, dall'unita Operativa Tutela Minori, o comunque dai Servizi Sociali dell'area "minori", per il quali, per i motivi che dovranno essere espressamente indicati nella Relazione medesima, l'inserimento presso l'asilo Nido si rende opportuno nell'ambito della tutela del minore interessato; b) Bambini segnalati, mediante apposita Relazione Sociale, dall'unità Operativa Età Evolutiva - Disabilità, o comunque dai Servizi Sociali dell'area "disabilità in età evolutiva", per il quali, per i motivi che dovranno essere 4

5 espressamente indicati nella Relazione medesima, l'inserimento presso l'asilo Nido si rende opportuno nell'ambito del progetto rivolto al minore disabile interessato; c) Bambini segnalati dall'assistente Sociale del Comune medesimo, mediante apposita Relazione Sociale, per i quali, pur non sussistendo una presa in carico da parte dei Servizi Sociali dell'area "minori" ovvero da parte dei Servizi Sociali dell'area "disabilità in età evolutiva", si ravvisano fondati e rilevanti motivi, familiari, sociali e/o economici, che dovranno comunque essere espressamente indicati nella Relazione medesima, che rendono opportuno l'inserimento presso l'asilo Nido nell'interesse del minore interessato e/o del nucleo familiare di appartenenza. La priorità di cui al punto a), b) e c) è limitata alla copertura di massimo 3 posti. Qualora le situazioni con diritto alla priorità siano in numero maggiore, la precedenza sarà determinata dalla data di presentazione della domanda/proposta di servizio sociale e i bambini non ammessi alla priorità saranno collocati all'interno della graduatoria. Le graduatorie vengono predisposte dall'ufficio Servizi Scolastici del Comune ed approvate dal Comitato di Gestione, nei termini previsti dal regolamento. Le domande relative alle priorità cui ai punti a), b) e c) rivestono precedenza assoluta rispetto alle altre e pertanto saranno accolte a prescindere dalla graduatoria. Il punteggio finale attribuito a ciascuna domanda (ad eccezione di quelle di cui alle priorità a) b) e c) è dato dalla somma dei punteggi delle diverse situazioni familiari sotto specificate: 1. Occupazione dei genitori. 3 punti quando entrambi o il solo genitore lavorano a tempo pieno. 2 punti quando un genitore lavora a tempo pieno e uno a part-time. 1 punto quando entrambi o il solo genitore lavorano a part-time. 1 punto quando un genitore lavora a tempo pieno o part-time e l'altro svolge un lavoro saltuario e/o iscritto alle liste di collocamento e/o studia presentando relativa documentazione e comunque deve trattarsi di frequenza presso una Istituzione Scolastica riconosciuta. 0,5 punti quando un genitore lavora a tempo pieno o part-time e l'altro non svolge alcuna attività lavorativa. 0,5 punti quando entrambi o il solo genitore sono disoccupati. 2. Figli: 2 punti per ogni fratello di età inferiore ai 3 anni. 1,5 punti per ogni fratello di età 3/10 anni 1 punto per ogni fratello di età 11/14 anni. 3. Situazioni particolari. punti 2 - presenza di un solo genitore senza conviventi (fatte salve verifiche del caso da parte del Comune). punti 1 figlio naturale di genitore celibe/nubile inserito nella famiglia d origine del genitore. 5

6 punti 1 figlio naturale di genitore separato/divorziato inserito nella famiglia d origine del genitore. punti 1 - documentata gravidanza della madre. 4. Difficoltà familiari pregiudizievoli ai fini dell'accudimento del minore. 1 punto - genitore o convivente, purché contribuente all'accudimento del bambino, in precarie condizioni psicofisiche di salute o di grave o cronica infermità accertata e documentata. Criteri di precedenza in caso di parità. A) in caso di ulteriore parità, si fa riferimento alla data e all ora della presentazione della domanda. Tutti i punteggi sono attribuiti sulla base di una autocertificazione prodotta all'atto della domanda. La documentazione comprovante le dichiarazioni precisate dovrà essere presentata in sede di ammissione. Qualora la documentazione non sia conforme alla dichiarazione, il Comune provvederà, previa comunicazione scritta agli interessati, all esclusione dalla procedura di ammissione. Il comune si riserva di effettuare i dovuti controlli sulla documentazione presentata. Valutata la necessità di effettuare le operazioni di formulazione delle graduatorie e di ammissione in tempi brevi, si dà la possibilità di presentare osservazioni entro il 10 giugno o il giorno successivo, in caso di festività. Le graduatorie potranno essere visionate presso l Ufficio Servizi Scolastici, a partire dal 01 giugno di ogni anno, fatta salva la possibilità di correggere d'ufficio, anche su richiesta degli interessati, gli eventuali errori materiali. CONDIZIONE SOGGETTIVA DEL NUCLEO: La condizione di genitore unico può essere attestata da autocertificazione anagrafica. La condizione di invalidità deve essere attestata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile. In caso di controllo ed accertamenti, le dichiarazioni non veritiere porteranno all esclusione del richiedente dalla graduatoria. ART. 9 Inserimento - frequenza e dimissioni L'ammissione dei bambini avviene non prima dei tre mesi di età. L'inserimento del bambino avviene con la presenza del genitore o di una persona per lui significativa secondo tempi e modi concordati tra famiglia e asilo nido. In considerazione della delicatezza dell'inserimento la presenza del genitore al nido viene richiesta di norma per una settimana (periodi differenziati potranno essere concordati dal personale con i genitori). I bambini, una volta ammessi, hanno titolo a frequentare il nido fino al compimento del terzo anno di età con la precisazione che la dimissione verrà effettuata in concomitanza della chiusura delle attività nel periodo estivo dell'anno in cui il bambino raggiunge il limite massimo di età (3 anni). Al fine di garantire una presenza significativa nel servizio, il bambino che sia ammesso a frequentare il nido per la prima volta nel corso del terzo anno di età, 6

7 deve poterlo frequentare per un periodo non inferiore a 6 mesi, nel caso contrario non si procederà all'inserimento. L'ammissione è subordinata, oltre che alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'esito favorevole degli accertamenti medici. La famiglia del bambino già inserito può rinunciare al posto presentando specifica dichiarazione scritta entro il giorno 15 del mese in corso con decorrenza della rinuncia a partire dal mese successivo. Nel caso di assenza ingiustificata per un mese il bambino verrà dimesso d ufficio previo avviso scritto inviato alla famiglia. In caso di trasferimento del nucleo familiare ad altro Comune dopo l entrata al nido del bambino, questi potrà essere dimesso entro 3 mesi nel caso vi sia una lista d attesa, in caso contrario il bambino pur con diversa residenza, potrà continuare a frequentare il nido, pagando la tariffa prevista per i non residenti. E facoltà dell ente gestore del nido, in accordo con il Comitato di Gestione, inserire bambini anche in altri periodi dell anno,successivi al 01 settembre, nel rispetto della graduatoria. ART. 10 Rette di frequenza 1. La frequenza dei bambini all asilo nido comporta la contribuzione delle famiglie nelle spese di funzionamento, contributo che in nessun caso deve superare il costo del servizio, detratto il contributo regionale. 2. La partecipazione finanziaria a carico delle famiglie è differenziata a seconda delle condizioni socio- economiche. 3. Spetta al Consiglio Comunale, sentiti il comitato di gestione, stabilire i criteri generali per la determinazione delle rette di frequenza. I criteri generali devono stabilire pure la riduzione della partecipazione mensile delle famiglie in caso di assenza. 4. Le rette di frequenza, fissate annualmente dalla Giunta Comunale, saranno individuate tra un minimo ed un massimo e disciplinate sulla base dell ISEE. 5. Il pagamento della retta deve essere effettuato presso la Tesoreria del Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della fattura relativa al mese precedente di frequenza. 6. Saranno applicate riduzioni alla retta nel caso di assenze pari o superiori a 21 giorni di frequenza anche non continuative, nella misura massima del 75% della retta mensile e per una sola volta nell anno educativo. 7. In tutti gli altri casi la retta è dovuta per intero con decurtazione della somma corrispondente al costo del pasto giornaliero sostenuto dal gestore, purché l assenza sia appositamente certificata e l avviso di assenza avvenga telefonicamente entro le ore

8 8. Il mancato e ingiustificato pagamento della retta entro i termini stabiliti dal sollecito inviato comporta, la dimissione d'ufficio del bambino, fatto salvo il recupero del credito ai sensi di legge. 9. Qualora le domande di ammissione dei bambini residenti fossero inferiori alla disponibilità di posti, sarà possibile inserire anche bambini che risiedono fuori Comune, con pagamento della retta massima a prescindere dall ISEE del nucleo familiare. 10. L ammissione è subordinata oltre che alla presentazione dei documenti richiesti dall ufficio preposto, anche all esito favorevole degli accertamenti medici. 11. Nel caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli, il primo paga la retta intera e gli altri il 50% della stessa, purché l importo non risulti inferiore alla retta minima. 12. E prevista una maggiorazione del 5% della retta base per la fruizione del prolungamento di orario giornaliero (anticipato o posticipato di mezz ora nelle fasce di turnazione tra le ore e le ore 14.00) facendo richiesta scritta all ufficio preposto. 13. Chi non produce certificazione I.S.E.E. paga la tariffa massima corrispondente al costo sostenuto dal Comune per tale servizio. 14. La certificazione I.S.E.E. ha validità un anno. 15. L I.S.E.E. presentato al momento dell inserimento del bambino determina la tariffa che rimane valida per l intero anno educativo. 16. Situazioni particolari potranno essere valutate dal sindaco o dall assessore delegato. 17. Per i non residenti sarà applicata la tariffa massima corrispondente al costo sostenuto dal Comune per tale servizio. TITOLO II GESTIONE SOCIALE: ART. 11 Organismi e carattere della gestione sociale La gestione sociale dell'asilo nido, è affidata ai seguenti organismi: 1. Comitato di gestione; 2. Assemblea dei genitori. 8

9 ART. 12 Comitato di gestione La gestione dell asilo nido è esercitata da un apposito Comitato, nominato dal Sindaco, così composto: a) n. 3 rappresentanti del Consiglio comunale, designati dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 50 comma 8 del Testo Unico del Decreto Legislativo n.267/2000; b) n. 3 rappresentanti delle famiglie dei bambini ammessi al nido, eletti dai genitori di cui uno rappresentante dei genitori dei bambini in lista d attesa se esistente; c) n. 2 rappresentanti del personale educativo del nido, eletti dal personale stesso; d) n. 1 rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio come previsto dalla L.R. 32/90; I n. 3 rappresentanti del Consiglio comunale di cui alla lett. a) dovranno essere scelti dal sindaco tra i consiglieri comunali, su designazione dei gruppi consiliari di cui due di maggioranza e uno di minoranza. ART. 13 Durata e cessazione Il Comitato di gestione dura in carica 5 anni. I singoli componenti il Comitato di gestione cessano dall'incarico: 1 per decadenza, quando non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a n.3 sedute consecutive del Comitato; 2 per dimissioni volontarie; I componenti nominati dall Assemblea dei genitori decadono dal loro mandato quando cessano di fruire del servizio dell'asilo nido. Il Sindaco dichiara la decadenza, prende atto delle dimissioni, provvedendo in ogni caso alle conseguenti sostituzioni. I rappresentanti delle famiglie sono sostituiti con i primi dei non eletti o previa nuova elezione. ART. 14 Elezione del presidente e del vicepresidente Nella prima riunione il Comitato di gestione, a maggioranza di voti, elegge il presidente tra i rappresentanti indicati alla lettera b) dell'art. 12. Con la stessa procedura si eleggerà anche il Vicepresidente. Il presidente eletto provvede alla designazione del segretario. La prima riunione è promossa dal Sindaco o dall'assessore delegato. ART. 15 Riunione del comitato di gestione Il Comitato di gestione si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del presidente. 9

10 Il Comitato di gestione può essere convocato in via straordinaria per disposizione del presidente, o su richiesta scritta motivata di almeno 1/3 dei componenti. Alle riunioni partecipano a titolo consultivo, il coordinatore psicopedagogico, il coordinatore del nido e l assessore delegato. Della riunione viene redatto verbale. Per la validità delle riunioni è richiesta in prima convocazione la presenza di metà dei componenti, in seconda convocazione la riunione è valida se partecipano almeno 3 componenti. La partecipazione al Comitato di gestione è gratuita, ad eccezione del personale del nido, per il quale la partecipazione è considerata orario di lavoro. ART. 16 Compiti del comitato di gestione Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti: 1) formula proposte e verifica con il collettivo la programmazione dell'attività educativa e promuove ogni utile iniziativa per il buon funzionamento del servizio; 2) esamina le domande e approva la graduatoria di ammissione nei termini previsti dall'art.7, avvalendosi della attività istruttoria effettuata dall'ufficio comunale competente. 3) prende in esame le osservazioni, i suggerimenti, i reclami inerenti al funzionamento del servizio di asilo nido. 4) promuove attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino. 5) propone eventuali modifiche al regolamento. ART. 17 Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli operatori del nido nel comitato di gestione L Assemblea dei genitori, secondo le modalità previste dalle norme di legge, designa i propri rappresentanti nel Comitato di gestione dell'asilo nido. La prima elezione dei rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti il nido, viene promossa dal Sindaco o dall'assessore delegato. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, chi ha il bambino di età minore. L assembla dei genitori, secondo le modalità previste dalle norme di Legge, designa i proprio rappresentanti nel Comitato di gestione dell asilo nido. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti, chi ha il bambino di età minore. Per le elezioni del rappresentante del personale in seno al Comitato di gestione viene richiesta la partecipazione di tutto il personale assegnato al nido (educativo ed ausiliario), e a parità di voti, risulta eletta l'educatrice che ha maggior anzianità di servizio. 10

11 ART. 18 Assemblea dei genitori utenti. L Assemblea è composta dai genitori dei bambini che frequentano l'asilo o da chi ne fa le veci. L Assemblea dei genitori è convocata dal Presidente del Comitato di gestione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno. La convocazione dell'assemblea può altresì avvenire su richiesta scritta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti. L'Assemblea dei genitori, oltre alla funzione elettiva dei rappresentanti in seno al Comitato di gestione, discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del servizio in ogni suo aspetto. ART. 19 Servizio sanitario e vigilanza igienico sanitaria La normativa relativa alla assistenza sanitaria riguardante sia i bambini che il personale, viene definita da un apposito accordo tra l'amministrazione Comunale e la U.L.S.S. competente tenendo come riferimento le disposizioni sanitarie vigenti. La tutela della salute nonché la prevenzione del disadattamento e della patologia della prima infanzia nell'ambito dell'asilo nido è svolto e organizzato dal competente servizio dell'u.l.s.s. TITOLO III PERSONALE: ART. 20 Compiti del personale educatore Il personale educatore deve realizzare condizioni ambientali e modalità di realizzazione del servizio conformi all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche: 1) garantire ai bambini la risposta ai loro bisogni emotivi attraverso una particolare attenzione ai problemi dell'inserimento e dell'articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini; 2) favorire l'integrazione tra gli aspetti emotivi e cognitivi dello sviluppo attraverso un'attenta e collegiale programmazione; 3) provvedere alle cure quotidiane dei bambini valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno e curando la continuità del rapporto adulto/bambino anche in essi. 4) nell'ambito della programmazione collegiale, mantenere rapporti sistematici con le figure familiari al fine di favorire la continuità e gli scambi tra l'ambiente familiare e quello del nido. 11

12 ART. 21 Preparazione professionale. Il personale educativo dell asilo nido deve essere in possesso di specifica preparazione in conformità alle disposizioni emanate in materia dalla Regione del Veneto. ART. 22 Il coordinatore nido Il Coordinatore del nido viene eletto tra gli educatori di ruolo dal gruppo di lavoro e dura in carica 2 anni rinnovabili. ART. 23 Compiti del coordinatore nido Il Coordinatore si adopera per il coordinamento dell'attività dei vari operatori per garantire la funzionalità del servizio e la realizzazione del programma. Sono suoi compiti: 1) la gestione del nido; 2) l'intera organizzazione del personale in servizio (assegnazione dei turni, richiesta sostituzioni e supplenze, controllo presenze e orari di lavoro); 3) rapporti con i competenti uffici comunali per le manutenzioni e per ogni altra richiesta relativa alla organizzazione del servizio. Al coordinatore compete l'obbligo della richiesta e la conseguente comunicazione dell'avvenuto intervento o fornitura; 4) il coordinamento degli operatori d'asilo nido per le richieste di quanto necessario al funzionamento del nido, la consegna dei materiali e la tenuta dei relativi registri; 5) ogni comunicazione relativa ai bambini utenti, e a quanto sia avvenuto all'interno del nido che richieda una conoscenza o un adempimento amministrativo da parte dell'ufficio comunale competente; 6) la rappresentanza del nido nei rapporti con le organizzazioni esterne in generale e con il Comune; 7) la partecipazione al Comitato di gestione; ART. 24 Bambini diversamente abili ed Insegnanti di sostegno Il gestore del servizio, in seguito a specifica richiesta, provvede con i tecnici responsabili dell' U.L.S.S. ad assegnare insegnanti di sostegno alla sezione in cui sono inseriti bambini diversamente abili. Il personale assegnato costituisce un sostegno all'intera sezione e non al singolo bambino con difficoltà e, conseguentemente, a tutto il personale educativo compete un uguale responsabilità per l'integrazione del bambino nel gruppo di coetanei e per l elaborazione e la realizzazione degli obiettivi educativi che ne conseguono. Nel caso eccezionale in cui, su specifico parere del tecnico competente, si evidenzi la necessità che il sostegno debba costituire, per un determinato periodo, 12

13 un riferimento molto specifico per il bambino, l'insegnante di sostegno effettuerà un turno fisso comprendente l'orario di frequenza del bambino stesso. L'assegnazione del personale di sostegno è comunque condizione indispensabile per l'inserimento del bambino con difficoltà. ART. 25 Alimentazione L'orario dei pasti e le relative tabelle dietetiche vengono fissati dal pediatra preposto al servizio sanitario, cui compete la vigilanza sull'esatto adempimento delle disposizioni impartite. TITOLO IV ATTIVITA' INNOVATIVE ART. 26 Utilizzo degli spazi da parte di esterni Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, la giunta comunale, sentiti i comitati di gestione e le organizzazioni sindacali, può definire un programma di attività per l'apertura dell'asilo nido a bambini non frequentanti la struttura. L'accesso di tali bambini è consentito se accompagnati da un familiare maggiorenne o da persone maggiorenni indicate dai genitori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie operanti per l'ammissione normale al nido. La presenza di tali bambini non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività del servizio e viene organizzata soltanto per alcuni momenti della giornata, con esclusione dei periodi interessanti il pasto ed il riposo. Gli utenti di cui ai commi precedenti devono essere chiamati a concorrere nelle spese per il servizio reso. ART. 27 Servizi innovativi L'amministrazione comunale potrà realizzare servizi ed attività innovative, sentiti i comitati di gestione e le organizzazioni sindacali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di personale e degli spazi idonei ai progetti stessi. 13

14 TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI ART. 28 Rinvio Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le leggi nazionali e regionali in materia sanitaria e di asilo nido, la normativa delle autonomie locali e i regolamenti del Comune di Lonigo. ******* C:\Documents and Settings\Bertin\Impostazioni locali\temp\regolamento_nidicomunali_modificato_14_11_2012_ doc 14

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