Evidentemente il matrimonio valido diventa sacramento nel momento in cui i 2 ricevono il battesimo,cioè quando entrambi si siano di fatto battezzati.

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1 1. Il caposaldo dell inseparabilità tra contratto e sacramento. Il contratto matrimoniale stesso è sacramento,nonostante la tesi di quanti hanno cercato di separare contratto e sacramento. Il matrimonio tra battezzati è al tempo stesso contratto e sacramento;è il contratto matrimoniale stesso che è sacramento. Il matrimonio di 2 non battezzati non è sacramento,esso è un matrimonio naturale,un semplice contratto. L amore che unisce i coniugi,il loro reciproco donarsi in vista della felicità dell altro e l impegno irrevocabile di fedeltà a cui sono chiamati,vengono inseriti nella realtà sacramentale;perciò il sacramento non è un semplice elemento essenziale,ma una caratterizzazione fondamentale che investe tutto il matrimonio nella sua integrità. 2. L aspetto naturale e l aspetto spirituale del matrimonio. Se l aspetto naturale esige il mutuo amore tra i coniugi,inteso tradizionalmente dalla Chiesa quale effetto sublimato dalle passioni l aspetto soprannaturale inserisce il matrimonio come Sacramento nella vita della grazia. Mantenendo fermo il caposaldo dell inseparabilità tra contratto e sacramento,quest ultimo è invalido quando è invalido il contratto;perché sorga il sacramento basta che si tratti di contratto naturale tra battezzati,non essendo necessario che si tratti di contratto tra credenti. Quindi per ora ci limitiamo ad affermare che il contratto e il sacramento,fra battezzati,non sono 2 entità distinte,ma formano un unica realtà inscindibile,con la conseguenza che chi vuole prestare valido consenso o contratto matrimoniale deve includere nella sua intenzione pure il Sacramento,che se viene escluso comporta la esclusione anche del contratto matrimoniale 3. Il can e il can sull impedimentum disparitatis cultus;il matrimonio tra battezzato e non battezzato non è sacramento. Il can 1059 la norma di siffatto canone prevede la possibilità di una matrimonio in cui una delle parti non sia cattolica e addirittura non sia battezzata. In quest ultimo caso il matrimonio non sarebbe sacramento Il can 1086 riguarda un matrimonio che certo non è tra 2 persone battezzate:anche in questo caso il matrimonio non è sacramento. Evidentemente il matrimonio valido diventa sacramento nel momento in cui i 2 ricevono il battesimo,cioè quando entrambi si siano di fatto battezzati. 4. Funzione del sacerdote Il contratto matrimoniale dei cristiani è sempre invalido se non si realizza anche come sacramento;mentre la volontà degli sposi era richiesta per la costituzione del contratto,la presenza del sacerdote era necessaria per la costituzione del sacramento. Nella categoria dei requisiti di forma fu introdotto il requisito della presenza del sacerdote per la validità del matrimonio.

2 5. Il contratto matrimoniale è un contratto consensuale formale. Graziano e la scuola di Bologna;Pietro Lombardo e la scuola teologica di Parigi. Il contratto matrimoniale fu ritenuto eminentemente contratto consensuale formale in quanto sorgeva e si perfezionava con la reciproca manifestazione del consenso dei 2 coniugi,prima della così detta copula coniugalis,cioè quella dedizione reale dei corpi che si compie mediante l atto di consumazione del matrimonio. Tra il sec. IX e il XII dall altra v è chi era convinto della concezione consensuale in cui si affermava che il mero consenso dei coniugi bastava a rendere il matrimonio valido e perfetto,dall altra si affermava la necessità della consumazione per la valida costituzione del matrimonio,nel senso che non v era ancora matrimonio quando l unione fisica non v era stata,poiché solo nel matrimonio consumato poteva vedersi realizzato il sacramento. Nel corso del XII secolo presero posizione Graziano e la scuola di Bologna e Pietro Lombardo e la scuola teologica di Parigi. Graziano sostiene che bisogna distinguere 2 successivi momenti: -il coniungum initiatum,che sorge dal matrimonio meramente consensuale -il coniugum initiatum,che si sarebbe avuto soltanto dopo l avvenuta commixtio sexxum,la consumazione Pietro Lombardo e la scuola teologica di Parigi sostennero l opposta tesi della sufficienza del consenso al fine della validità del matrimonio teoria consensuale(contractus iam perfecuts est per solum consensum) ;egli afferma che vi è una desponsatio(scambio di conensi)nella quale può essere contenuta una volontà dell uomo e della donna dalla quale scaturisce l immediata nascita del vincolo matrimoniale tra l uomo e la donna;il matrimonio si perfezionava con la sola manifestazione del conenso de presenti,senza bisogno che si verificasse la consumazione,con il risultato che l unione fisica dei coniugi diventava una conseguenza del vincolo matrimoniale e non l elemento formativo di esso. 6. Distinzione fondamentale nel diritto canonico tra matrimonium ratum e matrimonium ratum et consummatum(can. 1061,concetto di copula coniugale,sterilità e impotenza). Distinzione fondamentale nel diritto matrimoniale canonico è quella fra: Matrimonium ratum = Prende codesto nome se si tratta di matrimonio fra battezzati;è semplicemente rato(sancito dalla Chiesa),se celebrato validamente e non è stato ancora consumato mediante il debito coniugale. Matrimonium ratum et consumatum che ricorre nel can. 1061;il matrimonio rato e consumato è quello in cui dopo la celebrazione è intervenuta la copula coniugale;si ha una vera copula coniugale e un effettiva consumazione del matrimonio solo se tale congiunzione sia tale da risultare sufficiente e idonea alla generazione. Con questo non s intende dire che copula perfetta è solo quella che risulti procreativa;si ha una copula perfetta quando da parte dei coniugi si venga ad effettuare nell accoppiamento sessuale l actio humana indispensabile per la realizzazione del processo generativo. Il matrimonio è giuridicamente consumato quando sia stata compiuta dai coniugi l actio humana idonea a costituire la copula perfetta;perché si abbia un amplesso coniugale giuridicamente rilevante tale da consumare il matrimonio,si esige nell uomo l esistenza e funzionalità non solo degli organi copulativi(eistenza della verga,sua erezione),ma anche di quelli generativi(eiaculazione in vagina);mentre viceversa si richiede nella donna l esistenza e funzionalità dei soli organi copulativi(genitali esterni e vagina),senza attribuire alcuna rilevanza giuridica agli organi generativi.

3 7. La mancanza di volontà(o consenso),i vizi della volontà e la volontà condizionata comportano la nullità del matrimonio. La mancanza di volontà,i vizi della volontà e la volontà condizionata comportano l invalidità o nullità del matrimonio. Infatti,se il consenso manca e presenta vizi che lo rendono invalido,non può che risultare invalido. Perché si posso giungere ad affermare la nullità del matrimonio bisogna superare una presunzione generale,cioè far presumere a priori valido ogni matrimonio già contratto,fino a che per lo meno non sia stata offerta la prova in contrario,la quale prova resta a carico di colui che sostiene la nullità è questo il concetto del favor matrimonii che nel Nuovo Codice è previsto nel can. 1060;dunque il matrimonio ha il favore del diritto,pertanto nel dubbio si deve ritenere valido ogni matrimonio Il principio del favor matrimonii è una presunzione che ammette la prova in contrario ed è integrato da 2 regole:la 1 è che una volta celebrato il matrimonio,si presume la consumazione,l altra è che quando il matrimonio precedente sia da considerare nullo o sciolto,non per questo è lecito contrane un altro prima che si sia preceduto a constatare legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento di quello precedente. Finché nel corso di un processo canonico non si sia prodotta la prova dell invalidità del matrimonio,quest ultimo non può venire sciolto e i 2 interessati sono legati dal matrimonio;essi,dunque non possono sposare terze persone.

4 Capitolo I 1.Elementi essenziali del matrimonio,principio dell insostituibilità I tre elementi essenziali del matrimonio canonico sono: -Capacità -Consenso(cioè la volontà) -Forma Tutti e 3 sono requisiti necessari ma è il consenso ciò in cui risiede sostanzialmente il matrimonio. Conseguentemente,se tutti e 3 i requisiti sono presenti nell atto della celebrazione,il matrimonio risulta valido e,quindi,tale da produrre tutti gli effetti giuridici,a norma del can Dunque,il sistema matrimoniale canonico ha nel consenso(cioè nella volontà)dei nubenti il centro fondamentale;nel can è fissato il principio dell insostituibilità del consenso,secondo cui il matrimonio è consortium coniugale,rapporto giuridico eterosessuale ed indissolubile,costituito esclusivamente dal consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente capaci di esprimerlo. Certo è che se uno dei 3 requisiti del matrimonio manchi e se il consenso è viziato,il matrimonio,apparentemente valido,può essere reso nullo da una sentenza del Tribunale ecclesiastico(dichiarazione di nullità);se non fosse così,il principio di insostituibilità non sarebbe garantito. 2.Essenza,Matrimonium in fieri e matrimonium in facto esse; L essenza del matrimonio canonico è la deditio juris in corpus perpetui et esclusivi. Il matrimonio si fonda sul consenso dei contraenti,cioè sulla volontà di donarsi mutuamente e definitivamente allo scopo di vivere un amore fedele e fecondo. Nel periodo di vigenza del Codice pio-benedettino 2 proposizioni si contendevano il passo a proposito del problema dell essenza del matrimonio: -una 1 posizione sosteneva che l essenza del matrimonio non era altro che la procreazione della prole questa concezione era nettamente in contrasto con l ordinamento matrimoniale canonico;pertanto il matrimonio nel quale uno dei nubenti fosse sterile era pienamente valido a norma del can una 2 teoria poneva l essenza del matrimonio nell unione dei sessi in questa a teoria non si poteva configurare la sessualità come essenza del matrimonio dato che sono pienamente validi i matrimoni i cui tale unione non avviene,come nel caso in cui i coniugi facciano reciproco voto di castità perpetua. Perché il matrimonio si costituisca validamente dovrà ritrovarsi nell atto che lo fa sorgere, matrimonium in fieri ;il che significa che nell atto costitutivo del vincolo,debbono essere compresi nei loro principi potenziali gli elementi che costituiscono l essenza del rapporto matrimoniale;pertanto perché il vincolo matrimoniale possa costituirsi validamente nell atto che lo fa sorgere(matrimonium in fieri,fase statica) deve riscontrarsi la stessa essenza che si riscontra nel matrimonium in facto esse,cioè la deditio juris in corpus perpetui et esclusivi. L essenza del matrimonio dunque guardava sia il rapporto matrimoniale che sorgeva tra i nubenti,il matrimonium in facto esse,sia il matrimonio in fieri che è l atto iniziale con il quale ci si dirige verso la 2 fase; la profonda e intima comunione di tutto ciò che la persona ha con quello che è proprio dell altra persona di sesso diverso è la caratteristica essenziale del rapporto matrimoniale.

5 3. La costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II;Amore coniugale(bonum coniugum)che entra a far parte dell essenza del matrimonio;fini del matrimonio. Nella costituzione pastorale Gaudium et Spes i Padri conciliari hanno solennemente affermato che il matrimonio consiste in un intima comunità di vita e di amore,con la conseguenza che l istituto stesso del matrimonio e l amore coniugale sono ordinati alla procreazione e all educazione della prole. Perciò anche se la prole molto spesso non c è,il matrimonio perdura come consuetudine e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua indissolubilità. L amore coniugale è l elemento che integra l essenza del matrimonio e si identifica con il bonum coniugum,quale elemento essenziale. 4.La connessione tra essenza e fine. Le finalità del matrimonio debbono essere contenute nell essenza;matrimonium in fieri e in facum esse. In altre parole per essenza si intende quel complesso di elementi attraverso i quali una determinata realtà può essere identificata;deve sussistere una connessione tra essenza e fine,nel senso che l essenza deve portare le finalità in se stessa,insiste nella propria struttura. Dunque bisogna ora determinare quali siano gli elementi essenziali del matrimonio,cioè gli elementi che costituiscono l essenza dell istituto matrimoniale. Il can stabilisce che l atto costitutivo del matrimonio è ordinato per sua natura ai 2 fini essenziali,cioè al bonum coniugum = amore coniugale generatio et educatio prolis generazione ed educazione della prole Tali finalità debbono essere contenute nell essenza del matrimonio,insite dunque nella struttura dell essenza. Viene ora in mente il problema relativo alla distinzione tra il momento statico e il momento dinamico del matrimonio,cioè: Matrimonium in fieri(foedus matrimoniale) è il patto coniugale,l atto costitutivo del vincolo in cui non possono non essere ricompresi i principi potenziali nei quali si risolve l essenza del matrimonium in facto esse. Matrimonium in facto esse(consortium coniugale) Tali principi potenziali si risolvono nell amore coniugale(amor benevolentiae) e nella generazione ed educazione della prole,che nel atto costitutivo non sono altro che il bonum coniugum in suo principio e il bonum prolis in sua principio. L essenza dunque è costituita dai fini essenziali del matrimonio che si identificano nei due momenti fondamentali del matrimonio,il momento statico e il momento dinamico(matrimoniu in fieri e in factum esse).

6 5. L essenza è costituita da 2 elementi:la disposizione a trattare bene la comparte(il consorte)e la disposizione alla sessualità unitiva e procreativa. Dunque quando si parla di essenza del matrimonio canonico si deve fare riferimento a due elementi fondamentali: disposizione a trattare bene la comparte(consorte) disposizione alla sessualità unitiva e procreativa che si risolve,in definitiva nell una caro biblica,cioè nello ius in corpus. Si afferma che la società coniugale liberamente voluta tra 2 determinati individui di sesso diverso nasce senz altro organizzata e perciò idonea al conseguimento del fine proprio con la semplice assunzione della posizione reciproca di marito e moglie che essi fanno nel matrimonio. Si ritiene poi che una volta elaborato il matrimonio,il dono reciproco delle persone resta oggettivamente comandato dalla stessa legge della società coniugale; è dunque vero e proprio dovere giuridico con la conseguenza che l autentica unità del coniugio è deontologica(non psicologica). 6. La tesi secondo cui l amore coniugale è un profondo sentimento che porta l uomo e la donna a donarsi l uno all altra. Nell ambito delle teorie che identificano il bonum coniugum con l amore coniugale si possono individuare 2 correnti che si differenziano per il fatto di isolare sotto il termine di amor coniugalis realtà diverse. Il 1 indirizzo è rappresentato da chi ritiene che l amore giuridicamente rilevante è quell elemento che riveste il ruolo di forza unitiva che porta i coniugi alla matura e totale donazione di se stessi:il volere il bene del coniuge,la benevolentia è ciò a cui deve tendere il consortium. Una 2 corrente di pensiero intende l amore coniugale non come mera attrattiva erotica,ma come profondo sentimento che porta l uomo e la donna a donarsi l uno all altra,ad essere desiderosi e solleciti dall altrui bene e dell altrui felicità. La verità è che dopo la legislazione del 1983 non si è più dubitato della rilevanza dell amore coniugale quale elemento essenziale del matrimonium in fieri;esso costituisce e rappresenta uno dei 2 elementi essenziali del matrimonio canonico,nel suo atto costituitivo. In sostanza si sostiene che l amore coniugale fa parte della struttura giuridica del matrimonio,cioè entra a far parte del patto coniugale(foedus matrimoniale). Quindi oltre al Bonum prolis,l altra finalità determinante è appunto il Bonum coniugum;identificato il bene dei coniugi nell elemento essenziale della coniugalità si afferma che al momento della prestazione del consenso,si vuole l altro com è nella sua persona e volerlo altresì nella caratteristica di coniuge,di con-sorte,quale speculare metà del proprio io. E così l uomo e la donna,che per il patto d amore coniugale non sono più 2,ma una sola carne,prestandosi mutuo aiuto e servizio con l intima unione delle persone e delle attività,per mezzo della reciproca donazione personale,loro propria ed esclusiva,gli sposi tendono alla comunione delle loro persone,con la quale si perfezionano a vicenda per collaborare alla generazione e all educazione di nuove vite. Si continua osservando che l uomo e la donna,pur se distinti costituiscono nella realizzazione coniugale il proprio sono con la conseguenza che in questo modo si atta un migliore perfezionamento reciproco dei coniugi(bonum coniugum). La conclusione è che l amore coniugale costituisce il contenuto del bonum coniugum considerato in suo principio,rappresentando uno dei principi potenziali contenuti nell essenza del matrimonio,così come il bonum prolis in suo principio rappresenta l altro principio potenziale contenuto nell essenza del matrimonium in fieri(foedus matrimoniale).

7 7. I fini del matrimonio(secondo il Codice pio-benedettino del 1917). Il can del Codice pio-benedettino stabiliva che al matrimonio si assegnavano 3 fini,di cui uno principale e gli altri 2 secondari. Il fine primario del matrimonio è la procreazione e l educazione della prole;il 2 è il mutuum adiutorium ed infine il remedium concupiscentiae. Il fine della procreazione,al quale si aggiunge l educazione della prole come integrazione e completamento,quindi procreazione ed educazione della prole,è quello fondamentale per l esistenza stessa della società umana. Gli altri fini,secondari o accessori,si concretano poi nello scambievole aiuto materiale e morale che i coniugi debbono vicendevolmente prestare donandosi reciproco affetto e questi fini si configurano nel muutum adiutorium e nel remedium concupiscientiae. Il 2 fine,il muutum adiutorium,al contrario del 1 fine non riguarda l intera società ma la coppia umana e il necessario completamento che essa trova nella reciproca cooperazione dell uomo e della donna. Il 3 fine del matrimonio,quello del rimedio alla concupiscenza,cioè contro gli appetiti della carne,si afferma non una esigenza generale della società,né quella più particolare della coppia umana,ma quella individuale,data dalla necessità di appagare l istinto sessuale in modo lecito. L istinto sessuale non può essere soddisfatto se non nel matrimonio. A questo punto dell indagine attinente ai fini del matrimonio non si può non ricordare che tale dottrina generale e tradizionale della Chiesa,a proposito della gerarchia dei fini matrimoniali,fu aspramente contrastata da 2 teologi tedeschi,doms e Kremplel. Il Doms sostenne in sostanza che l atto coniugale ha come scopo soggettivo prossimo la realizzazione con la fusione dei corpi e che nell atto sessuale perfetto gli sposi fanno reciprocamente dono di se stessi. Il piacere sessuale ha un valore altamente percettivo in quanto è strumento e compimento di un unione profondamente intima;l unione a 2 è il costitutivo essenziale del matrimonio e il fine,lo scopo immediato è il mutuo completamento e perfezionamento degli stessi. Conseguentemente la generazione ed educazione della prole sono un frutto e una conseguenza dell unione matrimoniale e perciò non possono rivendicare per sé che il posto di fini secondari del matrimonio. Krempel afferma invece che fine unico ed essenziale del matrimonio,lungi dall essere rappresentato dalla generazione ed educazione della prole,deve riscontrarsi nell unione vitale o comunione di vita dei 2 sessi;perciò il fine primario del matrimonio non può che essere l unione vitale dei 2 sessi. Naturalmente contro queste dottrine che finiscono per sconvolgere l ordine dei fin matrimoniali quali erano predisposti nel can del Codice pio-benedettino,pio XI emanò un Enciclica con la quale si riaffermava la tradizionale gerarchia dei fini e soprattutto la prevalenza assoluta della procreazione ed educazione della prole sugli altri fini secondari; dunque il Pontefice riaffermava lo scopo primario del matrimonio che è la generazione ed educazione della prole disapprovando coloro che consideravano i fini secondari sullo stesso piano del fine primario.

8 8. Dopo il Concilio Vaticano è caduta la gerarchia dei fini matrimoniale;fini secondo il Codice del 1983(bonum coniugum e generatio et educatio prolis). Dopo la promulgazione del Nuovo Codice del 1983 p venuta a cadere la gerarchia dei fini matrmioniali. Il can del Nuovo Codice pone sullo stesso piano il fine del bonum coniugum e quello della generatio et educatio prolis. Assodato il concetto fondamentale secondo cui i 2 fini del bonum coniugum e del bonum prolis non sono posti in ordine gerarchico ma sullo stesso piano,si afferma che: gli elementi fondamentali che distinguono il bonum coniugum non sono altro che il -mutuum auditiorium -remedium concupiscentiae vale a dire quelle che nel vecchio codice erano considerato fini secondari del matrimonio. Il bonum coniugum s identifica con il reciproco perfezionamento psico-sessuale dei coniugi,imponendo a ciascuno di impegnarsi in vista del benessere e crescita dell altro. Il bonum coniugum si riferisce innanzitutto a quelle che un tempo erano ritenute le finalità secondarie del matrimonio;in sostanza il bonum coniugum è considerato come uno dei 2 fini del matrimonio,del consortium coniugale. Ma la radice di tali fini si riscontra nel patto matrimoniale che contiente nel suo nucleo le basi dei due fini considerati allo stato potenziale,quali elementi essenziali matrimonio(consortium inter virum e mulierem totius vitae) realizzato e concretizzato nella fase dinamica mutuum auditorium Bonum coniugum remedium concupiscentiae FOEDUS disposizione a voler bene alla comparte CONIUGALE (2 fini considerati allo stato potenziale) (Matrimonium in fieri) Bonum prolis(che si realizza nel matrimonium in facto esse) disposizione alla sessulità unitiva e procreativa Sono proprio i concetti originari di mutuum adiutorium e di remedium concupiscentiae a costituire il contenuto del bonum coniugum considerato in se ipso,cioè nella fase dinamica del matrimonio. Il bonum coniugum quele elemento essenziale del matrimonio si pone accanto al bonum prolis,anch esso elemento essenziale del matrimonio. Dunque,entrambi sono principi potenziali conenuti nel foedus matrimoniale. Il mutuum auditoriu e il remedium concupiscentiae configurano lo stesso amore coniugale realizzato e concretizzato nell ambito del consortium totius vitae,cioè nell ambito del matrimonium in facto esse.

9 9.Il can e il fine della generatio et educatio prolis. Il can oltre al fine del bonum coniugum si rifersice ad un altro fine che non è in alcun modo gerarchicamente inferiore,vale a dire alla generatio et educatio prolis. Sono ambedue i fini coessenziali e inseparabili;la gerarchia dei fini che dominava il vecchio Codice viene messa da parte e crediamo che oggi si possa parlare di coordinazione,ma non di subordinazione tra i 2 elementi ai quali il consortium totius vitae è ordinato,cioè il bonum coniugum e la generatio et educatio prolis. La procreazione della prole,congiunta alla sua educazione è fine proprio ed essenziale del matrimonio. I figli tuttavia possono anche non nascere per la sterilità dell uno o dell altro coniuge o anche per volontà degli sposo che,mossi da motivi religiosi oppure da esigenze di paternità responsabile,qualora temessero fondamentalmente la nascita di fili anormali,ecc. decidono concordemente di non fare uso del diritto coniugale. Anche in tali casi il matrimonio è valido. Il matrimonio è una sapiente istituzione del Creatore che per mezzo di una reciproca donazione personale gli sposi tendono alla comunione dei loro esseri in vista di un mutuo perfezionamento personale,per collaborare con Dio,alla generazione ed educazione di nuove vite. A proposito della generazione il figlio si configura come riflesso vivente del loro amore,segno permanente dell unità coniugale e sintesi viva e indissolubile del loro essere padre e madre. La generazione si prolunga nell educazione della prole in quanto i genitori,poiché hanno trasmesso la vita ai figli,hanno l obbligo gravissimo di educare la prole:vanno pertanto considerati come primi e i principali educatori di essa.

10 10. Dal concetto di essenza si deve distinguere il concetto di proprietà essenziale. Il can e le proprietà essenziali dell Unità e dell Indissolubilità. Dal concetto di essenza occorre tenere distinte le proprietà essenziali che sono necessariamente connesse a questa;l essenza non esprime le proprietà,ma le esige inseparabilmente. Le proprietà essenziali del matrimonio sono affermate nel can che dipone: le proprietà essenzili del matrimonio sono l unità e l indissolubilità. E contraria all unità del matrimonio la poligamia nelle sue 2 forme -poliandria(una donna ha contemporaneamente più di un marito) -poliginia(un uomo ha contemporaneamente più di una donna) (Antico testamento tollera la poligamia perché il fine essenziale era la generazione della prole) Si afferma che il giudizio sulla poligamia dipende in larga misura dalla soluzione del problema relativo ai fini del matrimonio;se si parte dal presupposto previsto dal vecchio Codice del 1917,cioè che generazione ed educazione dei gili siano il fine primario del matrimonio,allora dovrebbe risultare chiaro che la poliandria non deve essere ammessa;diverso è il caso della poliginia e per questo motivo l Antico Testamento tollera la poligamia Se invece si pongono sullo stesso piano l amore coniugale e la generazione della prole allora entrambe le forme della poligamia contraddicono l unità,cioè l indivisibile comunità fisica e d amore. Sia il Concilio Tridentino che il Vaticano II sottolineano tale unità indivisa. Nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes è detto espressamente: quest amore è indissolubilmente fedele nella prospera e nella cattiva sorte sul piano sia del corpo che dello spirito ed è quindi del tutto inconciliabile con l adulterio e il divorzio. Il rispetto all unità del matrimonio e della fedelità coniugale esige che il figlio sia concepito nel matrimonio;il legame esistente tra i coniugi attribuisce agli sposi il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l uno attraverso l altro e continua dicendo che il ricorso ai gameti di una 3 persona costituisce una violazione dell impegno reciproco degli sposi e una mancanza nei confronti di quella proprietà essenziale identificata nell unità. 11. Per quanto concene l indissolubilità,contrario ad essa è il divorzio. Gaudium et Spes è detto espressamente: quest amore è indissolubilmente fedele nella prospera e nella cattiva sorte. Per quanto concerne l indissolubilità del matrimonio,l Antico Testamento ammette il divorzio sotto forma di ripudio. Al contrario delle Chiese Orientali,la Chiesa occidentale,contro i diritti romani e germanico,ha mantenuto strettamente fede all indissolubilità del matrimonio. Si deve riconoscere che l indissolubilità consiste sostanzialmente nell unità proiettata nel tempo,ossia nella perpetuità del matrimonio,nel divieto che esso,validamente contratto e consumato,sia sciolto per atto di volontà dei coniugi o d una qualsiasi autorità umana. L indissolubilità si oppone al divorzio,inteso come scioglimento del vincolo coniugale,con conseguente recupero dello stato libero da parte dei coniugi;inoltre l indissolubilità rende il reciproco impegno assunto all atto della celebrazione nunziale irrevocabile sino alla morte di uno dei 2 coniugi,qualunque siano le vicende della vita matrimoniale. Quanto alle 2 proprietà essenziali del matrimonio,il legislatore canonico descrive la società matrimoniale come un vincolo per sua natura perpetuo ed esclusivo( vinculum natura sua perpetuum et exclusivum ).

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