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1 RELAZIONE di Antonio Ascanio Petrelli Corso Allenatori La costituzione delle associazioni sportive dilettantistiche ed i rapporti di collaborazione. La forma più utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica è quella dell'associazione, ossia una formazione sociale per il perseguimento di fini superindividuali non lucrativi per la gestione di interessi comuni. Le associazioni si distinguono in: associazioni riconosciute, che sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini del quale occorre dimostrare di avere un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo e la costituzione con atto pubblico; le associazioni non riconosciute, che sono quelle che non hanno chiesto il riconoscimento o che non lo hanno ottenuto. Il codice civile prevede, in materia di organizzazione delle associazioni, l'esistenza di due organi necessari: l'assemblea e gli amministratori. L'assemblea è un organo essenziale con funzione deliberante composto dalla totalità degli associati a chiamato a decidere secondo il principio maggioritario. All'organo amministrativo sono attribuite le funzione di gestione e di rappresentanza nei confronti di terzi. La forma di associazione, utilizzata nel panorama dilettantistico, comporta benefici fiscali in forza dell'art. 74 c.6 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede per la determinazione dell'iva una detrazione forfetizzata in via ordinaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili relative alle pubblicità, nonché la detrazione del 10% per le sponsorizzazioni e la detrazione di 1/3 dell'imposta per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Ai fini della determinazione di una sponsorizzazione "vera e propria" è necessario che l'associazione sportiva fornisca pubblicità legata ad un determinato evento senza il carattere di continuità. Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e per potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registri nazionale tenuto dal CONI. La procedura di iscrizione si avvia in forma telematica tramite la compilazione di appositi moduli. Qualora il CONI convalidi tale iscrizione, la stessa avrà durata annuale con rinnovo automatico a seguito della riaffiliazione ad una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. A seguito di tale iscrizione, le agevolazioni previste sono molte tra cui la semplificazione degli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA. Sul tema assicurativo invece, il decreto 3 novembre 2012 n. 296 ha imposto la disciplina obbligatoria per il tesseramento degli sportivi dilettanti tesserati, per i quali le Federazioni sportive nazionale, le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva devono stipulare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e versare i relativi premi. A parte tali previsioni normative, nel diritto italiano, le norme di legge che si riferiscono alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD) sono poche e non organiche. Occorre ricordare come in Italia il 95% delle società sportive dilettantistiche assumi la veste di ASD. Le ragioni di questa scelta, come sopra accennato, sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione ed i significativi vantaggi fiscali. Con riferimento a quest'ultimo punto, è da sottolineare come, fino all'emanazione della legge 289/2002, la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 fosse riservato alle sole Associazioni. In seguito all'emanazione della legge sopra citata, invece, l'agevolazione è stata estesa anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La figura associativa costituisce però ancora oggi il riferimento assolutamente prevalente nel panorama dilettantistico. Le normative di riferimento sono, oltre alla legge del 2002, gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Le Associazioni sono ispirate al principio di democrazia interna a differenza delle società di capitali nelle quali il "peso" dei soci è proporzionale alle quote o alle azioni sottoscritte. La legge n. 289/ art. 90 comma 17 ci dice che le ASD possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro (SSD) o cooperativa. Quasi tutte le ASD assumono la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica. Sia le ASD che le SSD vengono costituite con atto scritto, lo statuto è molto completo e

2 ... f o g l i o n deve prevedere, tra le tante, il nome dell'associazione, la sede, le finalità dell'associazione, i soci, gli organi, ecc. Come abbiamo precedentemente accennato, per poter ottenere "l'etichetta" di ASD occorre essere presenti all'interno del registro delle ASD presso il CONI; è un "marchio di qualità" per le stesse ed una conditio sine qua non per poter partecipare ai campionati. L'art. 90 comma 18 bis della L. 289/2002, ponendo un veto in capo agli amministratori, ci dice che: "è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva". Molto importante è anche quanto contenuto nell'art.148 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) secondo il quale, per ilk riconoscimento dell a.s.d., devono essere recepite nello statuto le seguenti regole: obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione dilettantistica ; assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci; rispetto del principio di democrazia interna; prevedere l organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento; divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell ambito della medesima disciplina sportiva; gratuità degli incarichi degli amministratori (n.b.: i soci istruttori possono comunque essere remunerati); devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento; obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonchè agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia. E' quindi fondamentale una corretta redazione dello statuto e dell'atto costitutivo che, oltre a rispettare tutte le prescrizioni legali e fiscali, dovranno prevedere le attività essenziali perché l'associazione possa essere considerata una a.s.d.. In mancanza di tali elementi l'iscrizione alla Federazione Sportiva o all'associazione di Promozione Sportiva potrà essere rifiutata e, potrebbe costituire elemento di disconoscimento dell a.s.d. sotto l aspetto fiscale. Come già specificato, l'associazione dovrà organizzare una scuola sportiva o dei corsi rivolti ad amatori e atleti dilettanti. I corsi potranno riguardare sia l'attività sportiva di sia le attività sportive connesse ( preparazione atletica, palestra ecc...). La principale agevolazione, riguarda la non tassabilità dei corrispettivi ricevuti dai soci per frequentare i corsi sportivi organizzati dall'associazione. In pratica, l'attività sportiva nei confronti dei soci è considerata non commerciale. L'associazione potrà, quindi, ricevere tali corrispettivi senza alcun obbligo fiscale, e con il solo dovere di rendicontazione tramite il bilancio annuale. Altro importante beneficio fiscale, riguarda la possibilità di corrispondere ai soci istruttori compensi per la loro attività. Tali compensi, fino ad un certo limite, non sono soggetti ad alcuna tassazione Le prestazioni e le collaborazioni sportivo-dilettantistiche in quanto produttive di redditi diversi sono esonerate sia dal prelievo assicurativo che previdenziale. L associativismo sportivo-dilettantistico, in quanto veicolo di promozione e sviluppo della personalità, è destinatario di molteplici normative di favore. Il nostro ordinamento, infatti, prevede, da un lato, uno speciale regime fiscale per i redditi prodotti da tali sodalizi (L. n. 398/1991) e, dall altro, riconosce una serie di norme di favore per le prestazioni rese all interno ed in favore di tali enti ( artt. 67 e 69 Tuir).

3 ... f o g l i o n Poiché quest ultima normativa, va spesso ad incrociarsi con la disciplina ordinaria in materia di lavoro e legislazione sociale, il Ministero del Lavoro è intervenuto con l interpello n. 22/2010 affrontato le seguenti questioni: - obbligatorietà delle comunicazioni al Centro per l Impiego delle collaborazioni sportive dilettantistiche - contrattazione collettiva applicabile a tali sodalizi - regime previdenziale applicabile alle prestazioni lavorative - iscrivibilità nel libro unico del lavoro dei rimborsi percepiti dai pubblici dipendenti che svolgono gratuitamente la loro prestazione. La normativa di riferimento in materia. L art. 67, comma 1, lett. m) Tuir, stabilisce che sono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche L art. 69 continua specificando che Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Tali prestazioni, tuttavia, per godere di tale inquadramento normativo, devono avere le seguenti caratteristiche: 1) essere espressione di un attività dilettantistica, o meglio, essere rese nell orbita di una manifestazione sportivo dilettantistica. A tal proposito occorre precisare che, così come chiarito dalla L. n. 14/2008 in sede di interpretazione autentica dell art. 67, comma 1, lett. m) Tuir, sarà da considerare svolta nell esercizio diretto di un attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva. Sembra chiaro, pertanto, che l attività di un istruttore nell ambito di un semplice corso formativo rivolto ai soci/clienti del circolo sportivo non potrà considerarsi di natura sportivodilettantistica, qualora il corso non sia propedeutico ad una manifestazione sportiva. Alla stessa stregua, non sarà da inquadrare in tale ambito l attività dello sportivo dilettante, qualora venga resa nel corso di una manifestazione sportiva professionistica (es. arbitro dilettante ad una gara professionistica). Di converso, saranno da considerare attività sportivo-dilettantistiche quelle rese dai dirigenti-accompagnatori, anche in funzione di mera rappresentanza dell ente, se finalizzata alla realizzazione dell evento sportivo. Del resto, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 luglio 2005, n , evoca la partecipazione ad attività amatoriali o agonistiche, quale indice di genuinità della natura associativa del sodalizio sportivo. Anche i collaboratori amministrativo-gestionali, per essere inquadrati in tale ambito, devono svolgere le proprie mansioni in funzione della realizzazione e dell organizzazione di una manifestazione sportiva, tant è che l Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/2003, precisa che rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle

4 ... f o g l i o n iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti. Sempre in relazione a tali collaborazioni, occorre osservare che le stesse, a differenza delle mere prestazioni sportivo-dilettantistiche richiamate nella prima parte dell art. 67 Tuir, non potranno essere rese in favore del Coni o delle singole federazioni sportive, bensì solo nei confronti delle associazioni o società sportive dilettantistiche (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 74/E del 3 giugno 2005). 2) non avere natura professionale; in particolare, i compensi legati a tali prestazioni, per essere inquadrati come redditi diversi, non devono essere conseguiti nell esercizio di arti, professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Si considerano esercitate nell ambito di un arte o professione tutte quelle attività che necessitano di conoscenze tecnico specialistiche direttamente collegate ad un attività di lavorativa svolta abitualmente, ancorché non prevalente. Il termine abitualità sta ad indicare un attività caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti. A tal proposito l Enpals, con la circolare n. 13/2006, chiarisce che un ulteriore indice di non professionalità sarebbe rinvenibile nella marginalità dei compensi erogati ed il cui ammontare non dovrebbe essere superiore ai euro. Sempre tale Istituto Previdenziale chiarisce che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell esercizio dell attività. D altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all attività carattere stabile. Infine, si rileva che, poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale. 3) i compensi devono essere erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall Unione Nazionale per l Incremento delle Razze Equine, dagli altri enti di promozione sportiva e da qualunque organismo iscritto nel registro telematico del Coni, unico organo certificatore delle finalità sportive dilettantistiche. Disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale alla luce dell interpello n. 22/2010 Le prestazioni e le collaborazioni sportivo-dilettantistiche, ovvero amministrativo-gestionali, che abbiano le caratteristiche di cui all art. 67, comma 1, Tuir, in quanto produttive di redditi diversi, sono esonerate sia dal prelievo assicurativo (nota Inail del e circolare n. 22 del ), che previdenziale (circolare Enpals n.13/2006). Sul versante degli adempimenti amministrativi, il Ministero del lavoro, nel predetto interpello, precisa che, qualora la prestazione venga resa nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, fermo restante l esonero da tutti gli obblighi sopra indicati, l associazione sportiva sarà tenuta comunque alla comunicazione preventiva d assunzione al Centro per l Impiego, nonché all iscrizione dei relativi compensi sul Libro unico del lavoro, anche se trattasi di meri rimborsi in favore di pubblici dipendenti che hanno prestato gratuitamente il proprio servizio. In ordine, invece, al regime previdenziale, il suddetto Dicastero, sempre nello stesso intervento, puntualizza che le prestazioni lavorative prive delle caratteristiche di cui all art. 67 Tuir, sono soggette all obbligo contributivo verso l Enpals. Infatti, il trattamento previdenziale per i lavoratori dello spettacolo (e in questo caso dello sport), prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e, pertanto, tutti gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi, di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, saranno soggetti ad

5 ... f o g l i o n un prelievo contributivo pari al 33% (di cui il 9,19 a carico del lavoratore e 23,81 a carico del datore di lavoro/committente) della retribuzione imponibile, che va calcolata in base ai giorni effettivi di lavoro, tenendo presente il minimale giornaliero di 43,19. Chiaramente, riguardo ai lavoratori dipendenti, l imponibile previdenziale ed assicurativo va calcolato, in primo luogo, tenendo presente il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, che non sempre coincide con quello dell attività effettivamente esercitata dall imprenditore. Pertanto, ai fini dell inquadramento contrattuale, il suddetto intervento ministeriale suggerisce di far riferimento alla concreta volontà delle parti desumibile dal contratto individuale ovvero dall applicazione continuata e non contestata di un certo Ccnl. Relazione di Antonio Ascanio Petrelli

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