Sentenza n. 641/2014 pubbl. il 21/07/2014 RGn. Repert. n. 819/2014 del 21/07/2014 Registrato il: 27 /11 /2015 n.1585/null importo 243, 75

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1 R.G.n Sentenza n. 641/2014 pubbl. il 21/07/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Matera nella persona della dott.ssa Mariadomenica MARCHESE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.-del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno..,vertente tra appresentati e e-in forza di delega a margine dell'atto introduttivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in -via.. n. -ATTORIe rappresentata e difesa dall'avv.to che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in-p.tta.. presso lo studio dell'avv.to - CONVENUTA - Oggetto: azione di rivendica e rilascio di immobile. Conclusioni: come da verbale di udienza e rispettivi scritti difensivi- FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 4 luglio convenivano in giudizio, innanzi alla Tribunale di Matera, per ottenere il rilascio delle porzioni di terreno catastalmente identificate al foglio. particelle 11,11,111,lle-revia declaratoria del loro diritto di proprietà.

2 2 Registrato il: 27/11/2015 n.1585/null importo 243,75 Gli attori riferivano che tali particelle residuavano nella loro titolarità nonostante l'esproprio di altre porzioni di terreno e che tuttavia erano illegittimamente occupate dalla-la quale, nonostante i solleciti non aveva inteso rilasciarli in loro favore. Ciò posto agivano in giudizio per ottenere l'accertamento della propria esclusiva proprietà degli immobili in oggetto e la condanna al rilascio degli stessi in loro favore. Si costituiva in giudizio hiedendo il rigetto della domanda perché infondata e spiegando eccezione riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto dei beni per maturata usucapione. Il giudizio veniva istruito con prove orali e documentali nonché con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Veniva quindi rinviato all'udienza del 29 maggio 2014 per la discussione orale e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. e, a quella data, revocata l'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione orale, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuto in decisione. Deve rilevarsi preliminarmente, quanto alla cessione volontaria intervenuta tra - -ed il Comune - così come emerge dalla consulenza tecnica, che trova applicazione il disposto dell'art. 111 c.p.c. di talchè il processo prosegue tra le parti originarie. I - La domanda principale spiegata dagli attori concerne la rivendica degli immobili de quibus nei confronti di coloro che ne hanno l'attuale disponibilità sine titu/o. Il complessivo materiale istruttorio non consente di ritenere soddisfatto l'onere della prova del presupposto di tale azione, ovvero il diritto di proprietà dell'attore. Il - In via preliminare, va osservato che agli attori deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire strictu sensu intesa (cioè, la titolarità in astratto del diritto controverso, alla stregua della situazione di fatto e di diritto per come prospettata nell'atto introduttivo; per tutte Cass. n. 6894/1999 e Cass. n. 1188/1998). Si è detto, infatti, che gli attori hanno dichiarato di agire in petitorio in veste di proprietari del bene per cui è causa. lii- Nel merito, la domanda di rivendica proposta dagli attori non può essere accolta in ragione della carenza di idonea prova in ordine alla concreta titolarità del diritto di proprietà sul bene. 2

3 3 Gli attori, pur chiedendo il rilascio dei beni per cui è causa previo accertamento del proprio diritto di proprietà non hanno neanche dedotto, né prodotto il titolo di provenienza dei beni in loro favore. Solo il consulente tecnico, nello svolgimento del proprio incarico, acquisiva l'atto di divisione con cui gli odierni attori provvedevano allo scioglimento della comunione ereditaria apertasi in loro favore a seguito del decesso del de cuius Orbene, il Tribunale ritiene che tale atto, per una pluralità di convergenti argomenti, non possa costituire valida dimostrazione del titolo petitorio vantato dagli attori. Come costantemente confermato in sede di legittimità, "nel giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione" (in tal senso Cass. n. 1392/2012), né è sufficiente la menzione, nell'atto di divisione, dei titoli di provenienza comunque non acquisiti nell'ambito del giudizio (cfr. Cass. n. 3724/1987). D'altra parte nel caso di specie il titolo menzionato nell'atto di divisione è la denuncia di successione, a sua volta inidonea a fornire la prova della proprietà di un bene (Cass. n /2002). Invero, è principio consolidato che nell'azione di rivendica - diretta ad accertare il diritto di proprietà su un determinato bene ed a ricondurlo nella materiale disponibilità dell'istante - la parte è tenuta a fornire (art. 2697, comma 1, e.e.) la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass., sez. Il, n del 15/03/2004; Cass., sez. Il, n del 13/10/1999; Cass., sez. Il, n dell'l/03/1995). Nell'elaborazione giurisprudenziale il suddetto rigore probatorio è stato attenuato solo per l'ipotesi di domanda di accertamento della proprietà da parte di colui che abbia ancora il possesso del bene (perchè tale azione tende non già alla modifica di uno stato di fatto ma solo alla eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito - Cass., sez. Il, n del 9/06/2000) ovvero in relazione al comportamento difensivo del convenuto che si sostanzi in un'ammissione (Cass., sez. Il, n del 8/05/1998; Cass., sez. Il, n del 17 /04/2002). 3

4 4 Registrato il: 27/11/2015 n.1585/null importo 243,75 Neanche in questi casi, tuttavia, la maggiore elasticità nella valutazione degli elementi di prova può esimere la parte dall'onere di allegare e provare quanto meno il titolo del proprio acquisto (Cass., sez. Il, n del 24/02/2004). Va, cioè, precisato che quel minor rigore si traduce nella facoltatività della prova dell'acquisto a titolo originario mediante i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente ed al contempo assolutamente necessaria solo la dimostrazione del titolo del proprio acquisto. Sicchè, nelle predette ipotesi, l'onere probatorio del rivendicante può legittimamente ritenersi assolto con la prova - si ribadisce, imprescindibile - della validità del titolo in base al quale quel bene gli è stato trasmesso dal precedente titolare (Cass., sez. Il, n del 10/09/2002; Cass., sez. Il, n del 4/12/1997). Per contro, non è ritenuta sufficiente la sola produzione di documentazione amministrativa (nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali), ovvero l'assenza di contestazioni o l'ammissione da parte del convenuto (Cass., sez. Il, n del 21/11/1997). IV - Ciò premesso, l'attenuazione dell'onere della prova incombente sull'attore in rivendica, così come fin qui precisata, trova applicazione anche in ipotesi, quali quella di specie, in cui il convenuto abbia proposto eccezione riconvenzionale volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del bene oggetto di rivendica. Anche in tal caso insomma, pur non dovendo risalire ad una continuità di trascrizioni utile a coprire il ventennio, l'attore deve comunque offrire conforto istruttorio al titolo in base al quale il bene gli è pervenuto (cfr. Cass. n. 5161/2006 secondo cui "qualora il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione, poiché esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto"). Né infine possono assumere peso decisivo in senso opposto le dichiarazioni testimoniali rese dai testi-e-(udienza del 19 dicembre 2005) in quanto non idonee a perimetrare tutti gli elementi utili a ritenere provata l'eventuale maturata usucapione da parte degli attori e 4

5 5 peraltro rese in risposta a capitoli di prova non espressamente diretti a provare un acquisto a titolo originario peraltro neanche dedotto dagli attori. Alla luce delle considerazioni che precedono si reputa che l'attore non ha assolto all'onere della prova neanche rispetto alla forma attenuata sopra citata non potendo intravedere tale prova, come detto, nell'atto di divisione o nella denuncia di successione in esso citata. V - Si è detto che parte convenuta ha proposto eccezione riconvenzionale di usucapione. Le ragioni della decisione fin qui svolte assorbono la disamina della stessa in quanto proposta al chiaro fine di paralizzare la domanda ex art. 948 e.e: proposta da parte attrice. In considerazione dei motivi della decisione (ponderando il profilo del rigetto per carenza di dimostrazione processuale della titolarità del diritto con il contenuto sostanziale dei rapporti intercorsi tra le parti nonchè con le pretese che in concreto - cioè, indipendentemente dalla rilevanza prettamente processuale - le stesse potrebbero far valere), si ritiene sussistano giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite. Sono poste a definitivo carico delle parti, per metà ciascuno, anche le spese di CTU. P.Q.M. Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice; compensa interamente tra le parti le spese di lite; pone a definitivo carico delle parti, per metà ciascuno, le spese di CTU. Così deciso in Matera, 14/07 /2014 IL GIUDICE Dott.ssa M. Marchese 5

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