ACCORDO DI PROGRAMMA. tra Azienda Consorziale Terme di Comano Comuni proprietari e Provincia Autonoma di Trento

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1 AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO (Trentino) ACCORDO DI PROGRAMMA tra Azienda Consorziale Terme di Comano Comuni proprietari e Provincia Autonoma di Trento Oggetto: Piano programmatico degli investimenti per la riqualificazione delle Terme di Comano 1

2 L anno DUEMILAQUINDICI, il giorno del mese, alle ore 00.00, presso xxxx, sono personalmente presenti: - XXX XXX, il quale interviene in qualità legale rappresentante della Provincia Autonoma di Trento; - Iori Alberto, il quale interviene in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di BLEGGIO SUPERIORE, codice fisc. e P. IVA - Zambotti Fabio, il quale interviene in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di COMANO TERME, codice fisc. e P. IVA - Zambotti Angelo, il quale interviene in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di FIAVE, codice fisc. e P. IVA - Dellaidotti Albino, il quale interviene in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di SAN LORENZO DORSINO, codice fisc. e P. IVA - Mattevi Monica, la quale interviene in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di STENICO, codice fisc. e P. IVA - XXX XXX il quale interviene in qualità legale rappresentante dell Azienda Consorziale Terme di Comano Lascito G.B. Mattei, codice fisc. e P. IVA PREMESSE In data 13 ottobre 2008 la Provincia Autonoma di Trento, l Azienda Consorziale Terme di Comano (di seguito ACTC) e i Comuni di Fiavé, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Dorsino, San Lorenzo in Banale, Stenico e Lomaso hanno sottoscritto l Accordo di programma avente ad oggetto "Piano programmatico degli investimenti per la riqualificazione delle Terme di Comano" il quale prevede la concessione di un finanziamento provinciale ai Comuni delle Giudicarie Esteriori finalizzato all aumento del fondo di dotazione dell Azienda Consorziale per la realizzazione di un complesso piano di investimenti. I soggetti sottoscrittori hanno fissato inizialmente l obiettivo di dare esecuzione a quanto previsto nel Documento tecnico-programmatico Progetto di riqualificazione delle Terme di Comano approvato con deliberazione dell Assemblea Consorziale n. 7 del 2008, articolando gli interventi in due fasi. La prima fase prevedeva: acquisto del complesso "Sibilla Cumana" ; lavori di ammodernamento e messa a norma stabilimento termale ; realizzazione nuovo centro benessere La seconda fase prevedeva: demolizione Villa Vianini, sistemazione dei percorsi esterni del parco, predisposizione area destinata a nuovo parcheggio ; opere di recupero/completamento della Sibilla Cumana (nuova struttura alberghiera) ; restauro della fonte antica ; ristrutturazione del Vecchio Albergo Terme Con deliberazione della G.P. n di data 7 novembre 2008 sono stati accantonati i fondi necessari al finanziamento provinciale dell aumento del fondo di dotazione dell ACTC da parte dei Comuni delle Giudicarie Esteriori per la realizzazione delle opere inserite nella prima fase dell Accordo. Il finanziamento provinciale è stato determinato applicando le disposizioni dettate dalla L.P. 21/1983 e dai relativi criteri 2

3 attuativi approvati con deliberazione della G.P. n dd Tale deliberazione ha dato copertura ad una prima parte del progetto, pari ad ,00 rimandando ad un successivo provvedimento il finanziamento delle restanti opere per un valore di ,00. Nel frattempo, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, ai sensi della L.R. 13 novembre 2009, n. 7, è stato istituito il Comune di Comano Terme, subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e dei Comuni di origine. Il 1 gennaio 2015 è intervenuta un altra fusione tra Comuni sottoscrittori dell Accordo di programma in conseguenza della quale San Lorenzo in Banale e Dorsino sono stati unificati nel nuovo Comune di San Lorenzo Dorsino. Nel 2011 è stata approvata la nuova legge provinciale sul termalismo (legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica ) che, abrogando la legge provinciale 21/1983, disciplina ora gli interventi provinciali a favore del settore termale. Successivamente i Comuni hanno manifestato l esigenza di rivedere la programmazione per ragioni legate all evoluzione socio-economica del settore. Con deliberazione n. 1 del 28 marzo 2012, l Assemblea consorziale dell ACTC ha adottato alcune modifiche al programma di investimento, nei limiti di quanto previsto dai criteri attuativi della legge provinciale 21/83 e dell accordo dd , approvando la demolizione di Villa Vianini e la conseguente realizzazione sul suo sedime del magazzino generale dell Azienda, che funzionalmente rappresenta parte dello stabilimento termale, specificando inoltre come nelle spese per i lavori di ammodernamento dello stesso siano inclusi i costi per le sistemazione del parco termale e per la realizzazione del collettore fognario. I Comuni proprietari con proprie deliberazioni consiliari hanno approvato il documento Modifica del documento tecnico programmatico dell Accordo di programma tra l Azienda Consorziale Terme di Comano, i Comuni delle Giudicarie Esteriori e la Provincia Autonoma di Trento del Il Comune di Stenico con deliberazione consiliare n. 24 dd ha approvato l accordo di programma del 2008 al fine di realizzare il piano degli investimenti Nel medesimo provvedimento ha condiviso il progetto per la riqualificazione delle Terme, ha individuato il Comune di Stenico quale ente referente capofila dell iniziativa per la presentazione delle domande di finanziamento. Con deliberazioni di Giunta n. 128 e 129 dd ha contratto con il Consorzio BIM del Sarca dei mutui per un ammontare complessivo pari a euro ,07. Tali somme sono state utilizzate per partecipare finanziariamente nella realizzazione degli investimenti. Il Comune di Stenico con deliberazione giuntale n. 127 dd ha poi adottato un accordo amministrativo per la gestione congiunta con le Terme per interventi di Comune interesse per il periodo per spese annuali pari a ,00. Tale accordo è stato risolto congiuntamente nel 2015 a seguito di delibera giuntale n. 94 dd Con deliberazione della Giunta provinciale n dd. 14 giugno 2013, la Provincia ha preso atto della volontà espressa dai Comuni di rivedere le priorità realizzative indicate nell Accordo di programma, superando le due fasi principali. Con detta deliberazione la Giunta provinciale ha valutato le nuove priorità coerenti con le politiche turistiche provinciali e migliorative del quadro complessivo che si intende definire con gli interventi e ha definito le condizioni per la conferma del finanziamento provinciale sopra illustrato nelle more di una revisione complessiva dell Accordo di programma, definendo come prioritarie le seguenti opere : Interventi finanziati Sibilla Cumana (acquisto) ,00 Stabilimento Termale ,00 Antica Fonte ,00 3

4 Magazzino Villa Vianini ,00 Allaccio Fognario ,00 Sistemazioni Parco ,00 Sistemazioni esterne e copertura passerella ,00 Spese tecniche coordinamento ,00 Pozzo Hydra e strada di accesso cantiere ,00 Progettazione centro benessere e oneri connessi ,00 TOTALE ,00 Ancora la deliberazione n ha stabilito, in relazione agli interventi attuativi dell Accordo di programma già effettuati dall ACTC, che permane in particolare l obbligo di realizzazione di un opera strettamente funzionale al programma di investimenti attraverso la valorizzazione del complesso Sibilla Cumana, pur in assenza di intervento provinciale, anche con lo strumento del project financing, pena il venir meno della compartecipazione della Provincia nell apporto all aumento del fondo di dotazione per la quota legata all acquisto del manufatto. La situazione attuale è caratterizzata da una rivista definizione delle priorità, in relazione alla quale la Provincia, con la deliberazione n. 1205/2013, ha confermato il finanziamento concesso per la prima fase ed ha autorizzato l avvio delle opere ora ritenute prioritarie. Alla luce dell attuale quadro di finanza pubblica provinciale e delle riformulazione delle priorità, è necessario addivenire all approvazione di un nuovo Accordo di programma. ANALISI E PROPOSTE PROGETTUALI La modifica del documento tecnico programmatico Piano programmatico degli investimenti per la riqualificazione delle Terme di Comano" approvato con deliberazione dell Assemblea consorziale n. 8 dd ha evidenziato nuove proposte progettuali. L architettura minore La Vecchia Fonte è vista come lo scrigno di tutta la storia e l economia delle Terme e del territorio circostante. La presenza della sorgente deve essere enfatizzata anche attraverso nuove forme d acqua, rivalutando la funzione simbolica dell acqua. L edificio della Fonte è il punto di ingresso alle Terme e va pertanto riqualificato. La struttura, ormai degradata, deve essere sottoposta alla messa in sicurezza e ad una revisione architettonica individuando nuove soluzioni progettuali di riqualificazione formale, rilanciando il ruolo ed il valore simbolico della Fonte, rivalutando e riorganizzando l ingresso, riqualificando l'area dei parcheggi ed i collegamenti con il Vecchio Albergo che sorge di fronte, oltre il Sarca. La struttura di Villa Vianini ormai degradata e non più utilizzata è stata oggetto di puntuale approfondimento in funzione anche della ristrutturazione dello Stabilimento Termale da cui è scaturita la necessità di prendere in considerazione l ipotesi poi deliberata dal C.D.A. e dall Assemblea Termale e condivisa dalla Provincia Autonoma di Trento di operare un recupero funzionale e non impattante della struttura destinandola, nel massimo rispetto ambientale, ad area magazzino e tecnica. Lo Stabilimento Termale Lo Stabilimento Termale, che ormai ha raggiunto quasi quarant'anni di attività, deve essere interessato da una serie di interventi che riqualifichino l aspetto architettonico della struttura, prevedendo al tempo stesso opere di messa a norma degli impianti e degli elementi di partizione verticale esterni ormai obsoleti. E' necessario un intervento di ammodernamento e di riqualificazione globale che consideri possibili diverse 4

5 destinazioni d uso degli spazi e l' ottimizzazione dei percorsi terapeutici e funzionali. Andrà inoltre presa in considerazione la riqualificazione energetica dell'organismo edilizio e in generale gli indirizzi dello studio di massima già redatto. Gli spazi dovranno essere umanizzati, accoglienti e meno ospedalieri, riformulando la soluzione distributiva dei piani che ora ospitano i bagni e individuando nuovi ambienti differenziati che rendano l approccio alla cura più attraente (aree relax singole, aree relax collettive, zona bambini). Il cronoprogramma dei lavori di ammodernamento della struttura dovrà essere studiato in modo tale da rendere possibili interventi temporalmente separati e fra loro autonomi, garantendo la piena funzionalità dei livelli non interessati dai lavori stessi. Si ritiene anche indispensabile creare una copertura alla passerella di accesso e studiarne una connessione più armonica con lo Stabilimento Termale proponendo una nuova continuità tra i luoghi e un rapporto più articolato con il fiume, tale da rendere il collegamento, oggi solo funzionale, una sorta di piazza sul ponte valorizzando il rapporto con il Sarca e con le due sponde del parco. Le sistemazioni esterne Le sistemazioni esterne oltre che per quanto riguarda la riqualificazione del parco, devono essere particolarmente mirate all intorno della Villa Vianini, all intorno della Vecchia Fonte, al sistema dei parcheggi nonché al sistema ambientale nel suo complesso tenendo presente che per quanto riguarda il parco giochi si è già operato con relativo appalto di fornitura ed installazione. Particolare cura e attenzione dovrà essere posta alle sistemazioni esterne del Centro Benessere e al rapporto con gli spazi di pertinenza dello Stabilimento Termale. Alla luce di quanto sopra le priorità di intervento risultano le seguenti: priorità di intervento sullo Stabilimento Termale: per vincere le sfide del futuro esiste l esigenza di porsi sul mercato come una struttura di assoluta e comprovata eccellenza medico-scientifica nel panorama europeo con le evidenti conseguenze operative che la stessa implica in termini di scelte, soluzioni progettuali e di investimento economico. Alcuni riferimenti a mero titolo di esempio: la necessità di lavorare sull umanizzazione e la deospedalizzazione degli spazi di cura e terapeutici, di proporre una maggiore funzionalità ed efficienza dei percorsi curativi, l incremento della qualità ambientale percepita dai curandi, la necessità di spazi integrativi per il relax e la socialità, la necessità di automatizzare i sistemi di prenotazione ed erogazione delle cure, i doverosi ed urgenti adeguamenti normativi per la sicurezza dei lavoratori e fruitori della struttura, la necessità di creare spazi e servizi a misura di bambino, di famiglie e persone diversamente abili; riconsiderare la realizzazione di nuove strutture alberghiere: è necessario demandare a tempi successivi la valutazione sulla realizzazione delle strutture alberghiere individuate nell accordo di programma del 2008 (Sibilla Cumana e Vecchio Albergo Terme) prendendo in considerazione anche con attenzione la riorganizzazione urbanistica/viabilistica dell area di Ponte Arche, soprattutto legata alla realizzazione della nuova Circonvallazione. Quanto sopra premesso; - rilevato che l Azienda, la Provincia Autonoma di Trento ed i Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè, San Lorenzo Dorsino e Stenico proprietari dell Azienda Consortile Terme di Comano, condividono i principi delle linee programmatiche e di sviluppo sopra indicate; - ricordato che alle comunità locali è affidata la competenza a compiere le proprie scelte in materia di sviluppo tenendo conto delle tipicità e delle caratteristiche locali, senza snaturare la specificità del territorio stesso; - rilevato che, con particolare riguardo alle risorse finanziarie, l Azienda è impegnata a valutare tutte le possibili soluzioni e prospettive atte a far fronte ai notevoli investimenti che derivano dal documento programmatico citato; - evidenziato in particolare che: 5

6 la Provincia Autonoma di Trento si attiverà per ricercare le risorse per il finanziamento del progetto di investimenti ai sensi dalla L.P. 20 giugno 1983 n. 21 in materia di idrotermalismo secondo tempi e modalità da concordare, anche alla luce delle modifiche introdotte alla suddetta legge provinciale dall art. 38 della L.P. 21 dicembre 2007 n. 23; - rilevato in particolare che l art. 11 della L.P n. 21 Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali, modificato come da art. 38 della L.P n. 23, prevede, oltre ai contributi diretti per gli investimenti fissi all Azienda Consortile, apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei Comuni agevolabili nelle stesse misure stabilite dalla normativa sulla finanza locale per le opere di rilevanza provinciale, con la maggiorazione di cui alla norma medesima, per cui nel caso di interventi realizzati tramite forme associative, come nel caso specifico degli investimenti realizzati tramite l Azienda Consorziale Terme di Comano, i contributi possono essere maggiorati di dieci punti percentuali, nel limite comunque del 95% della spesa ammessa; - rilevata l opportunità di avvalersi, per la definizione degli impegni reciproci e delle modalità di approvazione degli interventi con riguardo, in particolare, all entità delle risorse messe a disposizione ed ai tempi di realizzazione, dello strumento dell Accordo di programma previsto dall articolo 65 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della regione Trentino Alto Adige); - atteso, infatti, che si può ricorrere a tale strumento per la definizione e l attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l azione integrata e coordinata di Comuni, di amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; - dato atto che l Accordo di programma consente di impostare un approccio concertato, sinergico e definito per quanto riguarda i rispettivi impegni, ruoli e risorse investite e, al contempo, è rispettoso dell autonomia degli enti sottoscrittori e delle vocazioni peculiari delle realtà coinvolte; - fatto rilevare che gli enti sottoscrittori, ognuno per quanto di competenza, anche eventualmente con i necessari aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni del Documento tecnico programmatico nonché con le modifiche ritenute necessarie ai singoli strumenti urbanistici comunali, intendono dare attuazione agli interventi ivi previsti e sopra riportati, che si ritengono finalizzati alla valorizzazione ed alla promozione dell Azienda e dell offerta di servizi nei confronti degli ospiti e che la Provincia Autonoma di Trento aderisce al presente Accordo in quanto ente locale teso a promuovere ogni iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni e del territorio, nel quadro della più vasta comunità provinciale; - visto, in particolare, l allegato Piano di fattibilità economico finanziaria (business plan), approvato con deliberazione assembleare dell ACTC dal quale risulta la sostenibilità degli interventi programmati da parte dell Azienda Consorziale, sia nel breve che nel lungo periodo Ricordato che la sottoscrizione del presente accordo viene approvata: - dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 00 del dal Comune di Bleggio Superiore con deliberazione del Consiglio comunale n. 00 del dal Comune di Comano Terme con deliberazione del Consiglio comunale n. 00 del dal Comune di Fiavè con deliberazione del Consiglio comunale n. 00 del dal Comune di San Lorenzo Dorsino con deliberazione del Consiglio comunale n. 00 del dal Comune di Stenico con deliberazione del Consiglio comunale n. 00 del dall Azienda Consorziale Terme di Comano Lascito G. B. Mattei con deliberazione dell Assemblea consorziale n. 00 del

7 TRA LE PARTI, COME SOPRA INDIVIDUATE, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Articolo 1 - Oggetto dell Accordo di programma 1. Le parti danno atto che quanto specificato e motivato in premessa richiamando anche le motivazioni e le finalità generali degli interventi programmati e condivisi, nell ambito della valorizzazione del territorio, sotto diversi profili - deve intendersi costituire parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma. 2. L Azienda Consorziale Terme di Comano, i Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè, San Lorenzo Dorsino e Stenico e la Provincia Autonoma di Trento sottoscrivono il presente Accordo di programma di seguito denominato semplicemente Accordo - con il quale, ponendosi l obiettivo di riqualificare l area ove le Terme svolgono la loro attività e di potenziare/migliorare l offerta ai clienti/ospiti, sia sotto il profilo dei servizi che della vivibilità dell ambiente circostante: - definiscono e approvano il programma degli interventi, come descritto specificatamente nelle premesse; - concordano e definiscono le modalità di finanziamento dei medesimi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e subordinatamente al reperimento nel bilancio provinciale delle risorse necessarie; - definiscono i tempi necessari per la realizzazione degli interventi e per l erogazione dei finanziamenti, nel rispetto della normativa vigente. 3. Il coinvolgimento di settori molto diversi - ambientale, sanitario, termale, economico e turistico - si dovrà tradurre nella realizzazione di una serie di progetti integrati e coerenti tra loro e con la natura stessa del territorio come descritti nel citato Documento programmatico come successivamente modificato e richiamato nelle premesse - in modo tale che il futuro sviluppo della zona sia equilibrato e commisurato alle risorse locali, e contestualmente adeguato a garantire ed offrire un miglioramento degli standard dei servizi, sotto i profili sopra richiamati. 4. I soggetti sottoscrittori, in particolare, si pongono come obiettivo di dare esecuzione a quanto previsto nella Modifica al Documento tecnico programmatico Progetto di riqualificazione delle Terme di Comano, di cui alla deliberazione dell Assemblea consorziale n. dd., con il quale si intende rinnovare l immagine delle Terme stesse, esaltando l identità dei luoghi, riqualificando le strutture esistenti ed interpretando in maniera fortemente legata al territorio ed al contesto il concetto di integrazione fra il servizio medicale esistente, di accertato valore terapeutico, e un nuovo circuito del benessere arricchito sul piano ambientale e delle prestazioni. Articolo 2 Contenuti specifici degli interventi programmati 1. Le proposte progettuali contenute nel Documento programmatico e successiva modifica - sono indicate nel Paragrafo 3 delle premesse, cui nello specifico si rinvia, relative in sintesi - ai seguenti interventi: 7

8 ACCORDO DI PROGRAMMA DOCUMENTO TECNICO APPROVATO FINANZIAMENTO APPROVATO DELIBERA GP 1205/2013 ANNO 2008 ANNO 2012 Stabilimento Termale , , , ,00 Centro benessere , , ,00 Antica Fonte , , ,00 Opere Minori e spese tecniche Magazzino Villa Vianini , , ,00 Allaccio Fognario , , ,00 Sistemazioni Parco , , ,00 Sistemazioni esterne centro benessere ,00 - Sistemazioni esterne passerella , ,00 Demolizione Villa Vianini e sistemazioni esterne , Sibilla Cumana (acquisto) , , , ,00 Sibilla Cumana (lavori) , Vecchio Albergo Terme , Pozzo Idra e strada di accesso a cantiere ,00 Spese tecniche coordinamento , ,00 Progettazione centro benessere e oneri concessi , , , , ,00 8

9 2. Resta inteso che gli specifici interventi di cui sopra, relativamente ai loro contenuti, ai costi ed ai tempi di realizzazione, saranno meglio definiti nei singoli progetti preliminari che l Azienda si impegna a redigere ed a trasmettere, prima della loro approvazione, agli enti sottoscrittori. A seguito di tale trasmissione, l Azienda sarà poi impegnata a dar corso alle successive fasi, di progettazione definitiva ed esecutiva. L Azienda, in sede di attuazione degli interventi indicati può, attenendosi al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure, apportare eventuali articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub-interventi) o accorpamenti di interventi senza che ciò comporti modifica al presente Accordo. L Azienda può, inoltre, operare delle compensazioni tra gli importi parziali delle opere comprese nel piano degli investimenti fermo restando il limite dell importo complessivo. Tale decisione deve essere accompagnata da una relazione esplicativa tecnico-descrittiva che dia conto delle ragioni alla base di tali variazioni e della conformità di queste agli obiettivi generali dell Accordo. Tali decisioni devono essere tempestivamente comunicate alla PAT Servizio Turismo. Articolo 3 - Collaborazione tra le parti 1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo secondo il principio di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni tali da realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti. 2. Con riferimento agli impegni di cui al presente Atto, le Parti convengono di dar corso a tutte le forme di collaborazione e coordinamento necessarie per superare le eventuali criticità e ostacoli che dovessero insorgere, al fine di pervenire all individuazione delle soluzioni adeguate a consentire il perseguimento degli obiettivi posti. 3. In tale quadro, le parti si impegnano espressamente a: adoperarsi fattivamente per il reperimento delle risorse, facendo riferimento a tutti gli strumenti di fonte ordinaria e straordinaria; promuovere, in tempi brevi, la rimozione, nell ambito della legislazione vigente, di ogni eventuale impedimento procedurale che dovesse verificarsi nell espletamento delle attività amministrative di competenza di ciascuna delle parti, connesso con le procedure approvative e realizzative degli interventi individuati. 4. Al fine di agevolare i rapporti tra le parti, in particolare con la Provincia Autonoma di Trento, i Comuni individuano il Comune di Stenico come ente referente capofila. Articolo 4 - Copertura della spesa e modalità di finanziamento. 1. Le spese derivanti dagli interventi programmati sono Interventi finanziati Sibilla Cumana (acquisto) ,00 Stabilimento Termale ,00 Antica Fonte ,00 Magazzino Villa Vianini ,00 Allaccio Fognario ,00 9

10 Sistemazioni Parco ,00 Sistemazioni esterne e copertura passerella ,00 Spese tecniche coordinamento ,00 Pozzo Hydra e strada di accesso cantiere ,00 Progettazione centro benessere e oneri connessi ,00 TOTALE ,00 2. La quota dell importo complessivo del programma di investimenti ammesso a finanziamento provinciale con deliberazione della G.P. n. 1205/2013 corrisponde ad 24 milioni. Con la medesima deliberazione viene dato atto che il finanziamento ai Comuni per l aumento del fondo di dotazione dell ACTC per l importo di 24 milioni va ora inteso come destinato alla realizzazione delle opere sopra indicate come prioritarie. Le parti convengono che, non essendo state reperite sul bilancio provinciale le risorse per la definizione dell intero finanziamento, originariamente previsto in 37,150 milioni vengono definitivamente stralciati dal programma degli investimenti e dalla previsione e disciplina del presente accordo le ulteriori opere indicate nella sottoesposta tabella, prive della copertura finanziaria. Altri interventi (privi di copertura finanziaria e stralciati dal programma degli investimenti) Centro Benessere ,00 Sistemazioni esterne centro benessere ,00 Spese tecniche coordinamento ,00 TOTALE ,00 Si evidenzia che gli oneri fiscali per gli interventi relativi all attività alberghiera ed al benessere non costituiscono un costo per l Azienda. 3. Per ogni singolo intervento di cui all articolo 2 dovranno essere specificate le modalità di finanziamento. 4. Le modalità di finanziamento dei programmi di investimento derivanti dal presente accordo di programma e dal Piano di fattibilità di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nel modo seguente: a) contributi all Azienda Consortile per investimenti fissi concessi dalla Provincia ai sensi dell articolo 11, comma 1, della L.P. 20 giugno 1983 n. 21 e dei relativi criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n di data 1 agosto 2008; b) finanziamenti da parte dei Comuni proprietari dell Azienda Consortile, nelle forme di cui ai commi successivi; c) mezzi propri dell Azienda. 5. I Comuni, per il reperimento delle risorse necessarie da apportare pro quota, potranno beneficiare delle agevolazioni previste dall articolo 11, comma 3 bis, della L.P. 20 giugno 1983 n. 21, come da ultimo modificato dall articolo 38 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, il quale prevede che: - gli apporti al capitale o ai fondi di dotazione da parte dei Comuni partecipanti possono essere agevolati attraverso i contributi previsti dalla normativa sulla finanza locale per le opere di rilevanza provinciale; - nel caso di interventi realizzati tramite forme associative, come è il caso degli investimenti realizzati tramite l Azienda Consorziale Terme di Comano, i contributi possono essere maggiorati di dieci punti percentuali. 6. ai sensi dell art. 4 dello Statuto consorziale vigente, le quote di partecipazione sono uguali per tutti i Comuni, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 5, comma 2 e articolo 6, comma 2. 10

11 Articolo 5 Impegni dell Azienda e dei Comuni 1. L Azienda Consortile Terme di Comano ed i Comuni di cui all articolo 1 si impegnano, nello svolgimento dell attività di propria competenza: - ad attivare ed utilizzare appieno e nei tempi che verranno definiti tutte le risorse finanziarie e gli strumenti attuativi utili e necessari alla realizzazione degli interventi anche modificando ove necessario - gli atti di programmazione tramite l aggiornamento del programma generale delle opere pubbliche, degli strumenti urbanistici e dei bilanci comunali; - ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo; - a mettere a disposizione le risorse finanziarie secondo quanto concordato e approvato, in attuazione di quanto previsto nell articolo 4 e relativi atti di esecuzione e segnatamente a iscrivere negli strumenti di programmazione economico finanziaria dei singoli Comuni, in relazione alle modalità di finanziamento e alle esigenze di effettuare gli impegni di spesa, le necessarie poste in uscita per il finanziamento delle quote di rispettiva competenza (in un capitolo denominato Fondo apporto di capitale per finanziamento oneri pro quota del piano pluriennale dell Azienda Consorziale Terme di Comano ), entro i termini funzionali richiesti per il regolare finanziamento degli interventi in relazione allo stato delle procedure e dei lavori; - a non revocare o restituire tali fondi costituiti con la compartecipazione della Provincia; - a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi. L Azienda Consorziale si impegna a consentire, a titolo gratuito, ai Comuni proprietari, l utilizzo delle strutture del compendio termale per attività istituzionali proprie di questi ultimi, da svolgersi compatibilmente con la primaria attività termale, secondo modalità e termini da convenirsi pattiziamente. Si impegna inoltre a indirizzare la propria attività di gestione nel senso della massimo beneficio sociale delle comunità di riferimento con riguardo in particolare alle scelte occupazionali, ed economico-imprenditoriale in modo da consentire l ottimale ricaduta territoriale delle proprie scelte di gestione. 2. Restano in capo all Azienda Consortile: - tutti gli adempimenti relativi alla progettazione degli interventi, all espletamento delle gare di appalto ed all esecuzione/contabilizzazione e liquidazione dei lavori, anche attraverso il conferimento di incarichi esterni; - l attività amministrativa riferita al finanziamento delle opere (predisposizione domande, richiesta acconti, liquidazione, rendicontazione) ed alla acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente in ordine ai progetti degli interventi previsti nel presente Accordo. Articolo 6 Impegni della Provincia Autonoma di Trento. 1. La Provincia Autonoma di Trento aderisce al presente Accordo in quanto ente locale teso a promuovere ogni iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni e del territorio, nel quadro della più vasta comunità provinciale. Condivide i contenuti del Documento programmatico e si impegna a concorrere finanziariamente per consentire di dare attuazione agli interventi programmati, secondo quanto specificato nei commi successivi. 11

12 2. La Provincia, sotto il profilo finanziario, si impegna ad attivarsi per il reperimento delle risorse necessarie di propria competenza per gli aiuti indicati all articolo 4 fermo restando, per un corretto principio di compartecipazione finanziaria, che l intervento provinciale complessivo, cumulando i vari tipi di agevolazione, non potrà in nessun caso superare il 95% degli investimenti sostenuti. 3. La concessione dei contributi e la corresponsione dei relativi acconti avverrà, previo reperimento delle necessarie risorse a bilancio, ai sensi della L.P. 20 giugno 1983 n. 21 e dei relativi criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n di data 1 agosto 2008, in particolare: - a seguito del completamento della relativa istruttoria, previa presentazione della domanda di finanziamento e delle relativa documentazione; - mediante agevolazioni in forma di contributi annui costanti, con rateizzazione fino ad un massimo di 15 anni; - mediante l erogazione, attualizzata al medesimo tasso della rateizzazione, da parte di Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e delle relative deliberazione di attuazione, con anticipi sino al 90 per cento dell agevolazione concessa e saldo all avvenuto accertamento della regolare esecuzione dell investimento, nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, anche prevedendo la possibilità di erogare gli importi direttamente all Azienda Consorziale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, sulla base dei fabbisogni di cassa della stessa. 4. Ai sensi dell articolo 11, commi 3 bis e 3 ter della L.P. 21/83 e s.m., che rinvia articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), si applicano i livelli agevolativi di cui alle deliberazioni n di data 18 giugno 2004 e n di data 07 novembre Il livello agevolativo medio nella compartecipazione all aumento del fondo di dotazione è pari al 91,42857% (le percentuali sono pari all 85% per il Comune di Stenico, al 90% per i Comuni di Bleggio Superiore e di Bleggio Inferiore, al 95% per i Comuni di Dorsino, di Fiavé, di Lomaso e di S. Lorenzo in Banale), perciò le agevolazioni attualizzate di competenza della Provincia sono pari ad euro ,17 per la quota di spesa ammessa a finanziamento oltre ai contributi concedibili a fondo perduto direttamente all Azienda Consorziale Terme di Comano, su richiesta della stessa e purché l intervento provinciale non superi il 95% delle spese ammesse. 5. La differenza di ,83, pari alla quota non coperta dal finanziamento assicurato dalla Provincia ai Comuni, è posta a carico dei singoli Comuni, mediante mezzi propri di bilancio con la suddivisione, derivante dalla diversa percentuale di contribuzione di cui gli stessi beneficiano ai sensi della L.P. n. 36/1993 e successive modificazioni, come già stabilità dai Comuni aderenti con rispettive deliberazioni consigliari esecutive in termini di legge. Articolo 7 Progettazione e tempistica degli interventi 1. L attuazione degli interventi previsti nel Documento di cui all articolo 1 e nel presente Accordo è effettuata secondo la tempistica indicata nella modifica al Documento medesimo e nel Paragrafo 4 delle Premesse del presente Accordo. 2. La sottoscrizione del presente Accordo comporta l immediata attuazione delle procedure finanziarie tecniche ed amministrative ivi previste. 3. L Azienda provvede all affidamento degli incarichi di progettazione preliminare nel rispetto di quanto previsto dalla L. P. 10 settembre 1993, n. 26 e dal Regolamento di Attuazione emanato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.12-10/Leg. 12

13 4. Gli elaborati progettuali sono approvati dai competenti organi dell ACTC e sono trasmessi alla Provincia Autonoma di Trento Servizio provinciale competente in materia di turismo - per il seguito di competenza, al fine di ottenere i finanziamenti di cui all articolo Restano salve le competenze dei responsabili dei procedimenti relativi alla progettazione ed esecuzione dei singoli interventi per la definizione dei cronoprogrammi definitivi e la possibilità di proroga dei termini ivi indicati, in ragione di cause sopravvenute non imputabili ai Soggetti sottoscrittori, preclusive dell esecuzione dei lavori nel rispetto del suddetto programma temporale, fermo restando la volontà di tutti i sottoscrittori di garantire la massima celerità dei procedimenti di propria competenza. Articolo 8 Informazioni e verifica degli interventi. 1. E prevista una costante verifica, tra gli enti sottoscrittori, sullo stato di attuazione dei contenuti del Documento programmatico e di quanto concordato con il presente Accordo. A tal fine l Assemblea Consorziale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell Azienda e sentita la Provincia Autonoma di Trento Dipartimento competente in materia di turismo, stabilisce e approva le relative modalità e scadenze, al fine di assicurare l informazione e il controllo sullo stato di attuazione del presente Accordo. 2. La competenza ad approvare varianti al presente Accordo di Programma spetta all Assemblea dell ACTC, che la esercita verificando la compatibilità della variante stessa con gli obiettivi primari dell Accordo di Programma e tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di innovazioni tecniche, amministrative e finanziarie, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti terzi, pubblici o privati, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell Accordo e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta. 3. L Azienda è tenuta: - a fornire ai Comuni proprietari report semestrale avente ad oggetto lo stato di avanzamento delle attività, degli interventi e dei lavori e la relazione sulle specifiche attività svolte in qualità di Stazione; - aggiornare il cronoprogramma di attuazione degli interventi in modo tale che la relativa tempistica sia coerente con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio delle opere programmate; - mettere a disposizione Delle parti sottoscrittrici del presente Accordo tutta la documentazione utile alla sviluppo dei livelli successivi di progettazione nonché comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante gli investimenti e vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati. 4. Per quanto non previsto o diversamente disposto dal presente accordo restano ferme le disposizioni contenute nelle deliberazioni della G.P. n. 1049/2015, n. 1205/2013 e n. 2974/2008. Articolo 9 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze 1. L esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall ordinamento vigente. 2. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti da parte di un ente sottoscrittore, il Direttore dell Azienda Consortile invita il medesimo a motivarne le ragioni, assegnando un termine per corrispondere alla richiesta, e successivamente - ad assicurare gli adempimenti di competenza. 3. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, è convocata sullo specifico punto un assemblea straordinaria per la discussione del caso. 13

14 Articolo 10 Durata 1. Il presente Accordo ha durata 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo proroga nel caso in cui non tutti gli interventi siano stati portati a termine. 2. Per le finalità di cui al comma precedente, gli enti sottoscrittori si impegnano a definire sei mesi prima della scadenza le modalità di rinnovo dell Accordo stesso. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dell Azienda predispone una relazione ricognitiva e un piano operativo per la risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate, proponendo eventualmente una nuova programmazione di tali interventi. 3. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione. Letto, confermato e sottoscritto: per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: per il Comune di BLEGGIO SUPERIORE: Alberto Iori per il Comune di COMANO TERME: Fabio Zambotti per il Comune di FIAVE : Angelo Zambotti per il Comune di SAN LORENZO DORSINO: Albino Dellaidotti per il Comune di STENICO: Monica Mattevi per l AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO LASCITO G.B. MATTEI 14

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