IL RECESSO AD NUTUM DAL MANDATO CONFERITO ALL AGENTE DA PARTE DEL CALCIATORE
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- Natalia Bono
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1 IL RECESSO AD NUTUM DAL MANDATO CONFERITO ALL AGENTE DA PARTE DEL CALCIATORE di Daniel Vidal (*) Sommario: 1. Premessa 2. Il regolamento Figc per l attività degli Agenti del L articolo Il comma 4: il recesso ad nutum 5. Le conseguenze per l agente 6. Un caso pratico: il lodo TNAS n. del 20 luglio 2009: Pasqualin-Zapata 1. Premessa La figura dell Agente di calciatori non ha una buona fama. E agli agenti, che ancora nell immaginario comune vengono chiamati procuratori, che si attribuiscono le peggiori nefandezze, i comportamenti più scorretti e le colpe di gran parte dell attuale sfascio del calcio italiano. Eppure, questa particolare figura professionale continua a fungere da riferimento e a rivestire grande importanza, non solo nelle convulse e concitate fasi dei periodi di calciomercato, ma anche e soprattutto durante la stagione e durante l intera vita professionale dei calciatori. All inizio non esisteva un professionista che si mettesse a disposizione dei calciatori per aiutarli nell instaurazione dei rapporti sportivi con le proprie società.
2 L aumento a dismisura dell interesse pubblico e un mercato sempre più ampio, ha portato alla necessità per i calciatori di servirsi di persone capaci e preparate per la gestione dei rapporti di lavoro professionale sportivo sia nei confronti delle società/datrici di lavoro, sia nei confronti delle aziende/sponsorizzatrici. La Federazione Italiana ha precorso i tempi e, fra le prime, ha elaborato una disciplina per l esercizio dell attività di procuratori prima e di agenti oggi. Si è così giunti ad un primo regolamento a fine anni novanta, cui è seguito un regolamento della Fifa nel 2001, e ad un successiva revisione di quello nazionale nel Oggi la situazione regolamentare è la seguente: in ambito internazionale vige il regolamento FIFA emesso nel 2008 e in ambito nazionale è vigente il regolamento FIGC del Questo ultimo è in fase di completa rivisitazione perché la sua disciplina va armonizzata con quella del regolamento FIFA: il testo nuovo è già stato approvato dal Consiglio Federale, ma attende di essere pubblicato. 2. Il regolamento Figc per l attività degli Agenti del 2007 La breve introduzione storica in premessa è necessaria per capire a pieno l argomento di questa analisi che viene svolta nel ristretto ambito di un solo articolo del regolamento Figc 2007 e di una sua particolare previsione, contenuta nel comma 4 dell articolo 17: il recesso ad nutum dal rapporto di mandato. Il regolamento Figc 2007 è infatti stato emesso subito dopo che la bufera Calciopoli ha investito il calcio nazionale e, soprattutto, subito dopo il caso Gea 1 ed è, in qualche misura, figlio di quella situazione di forte tensione. Sull onda di una volontà, più popolare che delle istituzioni, di pulizia e moralizzazione dell ambiente, la Federazione ha prodotto un regolamento molto garantista per i calciatori e molto restrittivo per gli agenti, in netta controtendenza con il testo precedente. 1 La GEA era una società costituita da un gruppo di agenti, molti dei quali dal nome illustre e dalle parentele molto addentro i gangli del calcio italiano. E stata accusata di aver costituito un vero e proprio cartello eliminando di fatto la libera concorrenza fra agenti. La società è stata da più parti accusata di condizionare le scelte del mercato di molte società, attraverso la contemporanea assistenza prestata calciatori e allenatori. Si è giunti ad un processo che si è concluso con condanne molto più miti delle richieste dell accusa; ma la società è stata sciolta, è finita in liquidazione e ne è stato disperso il capitale di rapporti professionali con moltissimi calciatori. La vicenda ha avuto anche una coda disciplinare con diverse squalifiche comminate ai maggiori rappresentanti.
3 Questo, sul piano del diritto, presenta un interessante profilo di discussione: nel testo del regolamento previgente, la parte debole del rapporto procuratore/calciatore era ritenuta quella dell agente che, infatti, vi trovava una forte tutela per i casi di rottura del rapporto di mandato. Questo atteggiamento può trovare una sua logica spiegazione nei fatti: se un calciatore, che aveva un rapporto con un procuratore, decideva di passare ad altro procuratore doveva avere dei validi motivi di diritto e non già di sola convenienza economica e professionale. Il mandato veniva conferito per un periodo di due anni ma era tacitamente rinnovato in assenza di recesso alla scadenza, comunicato in forma scritta con preavviso entro un termine prestabilito. Le conseguenze per il calciatore che lasciava il suo procuratore erano piuttosto pesanti perché prevedevano che il calciatore fosse tenuto a corrispondere al procuratore receduto quanto dovutogli sino alla scadenza del contratto sottoscritto in vigenza di rapporto di mandato, anche per gli anni successivi al recesso operato. Oltre a varie penalità predeterminate nella loro entità. Anche questo, a ben vedere, risponde ad una ineccepibile logica regolamentare: il diritto del procuratore al compenso concordato, e normalmente stabilito in percentuale sul valore economico del contratto del calciatore, matura nel momento della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva e il versamento frazionato nelle annualità di durata contrattuale attiene solo ad una successiva scelta di versamento. Quindi, le uniche strade che il calciatore poteva percorrere per liberarsi senza penalità erano la risoluzione consensuale o il recesso per giusta causa che doveva essere accertata arbitralmente da apposita commissione federale, attivata su istanza di parte entro termini perentori. Il regolamento del 2007 invece, individua nel calciatore la parte debole del rapporto e, di conseguenza, introduce alcune norme a tutela dello stesso. Cambia la qualificazione terminologica: agente e non più procuratore che odorava di violazione della normativa nazionale in ambito di collocamento. L agente può prestare la propria opera professionale sia in favore dei calciatori che delle società; rimane però il divieto di assistere allenatori. 2 2 ART. 15 n. 5 Regolamento Agenti Figc 2007 È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di uno o più allenatori di calcio. In ambito internazionale invece, l assistenza agli allenatori non è espressamente vietata dal regolamento Fifa per l attività di agenti.
4 L agente deve rispondere a determinati requisiti personali e professionali; è chiamato a rispettare tutta una serie di previsioni in ambito di svolgimento dell incarico, di doveri di comportamento, di rispetto in particolare dei divieti e delle incompatibilità tassativamente indicate e in generale delle norme regolamentari e del codice deontologico di comportamento. Il mandato ha sempre durata biennale ma non è più tacitamente rinnovabile e spira alla sua scadenza in mancanza di un espresso rinnovo in forma scritta. Sono rimaste le previsione di chiusura del rapporto con risoluzione consensuale o con recesso per giusta causa, sempre da accertare in sede arbitrale entro termini perentori, ma ad esse si è aggiunto un nuovo genus: il recesso ad nutum. 3. L articolo 17 L articolo 17 del Regolamento Figc agenti 2007 stabilisce le sanzioni a carico dell agente che contravvenga ai propri doveri; abusi dei propri poteri; non rispetti le norme federali, statutarie e regolamentari della Figc, delle Confederazioni e della Fifa; non rispetti il regolamento agenti; non ottemperi alle decisioni della Commissione Agenti o alle decisioni degli organi di giustizia sportiva Figc o degli organi arbitrali. 3 L articolo specifica quali siano le condotte punibili e prevede diverse sanzioni dalla semplice censura o deplorazione fino alla più grave della revoca della licenza. Il successivo articolo 18 stabilisce le modalità operative con le quali vengono irrogate le sanzioni a carico degli agenti. 3 ART. 17 Regolamento Agenti Figc L Agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri, ovvero non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché del presente regolamento, ovvero non ottempera alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi di giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente: a) censura o deplorazione; b) sanzione pecuniaria; c) sospensione della Licenza; d) revoca della Licenza. 2. I comportamenti degli Agenti in violazione dei divieti di cui all art 12, comma 5, all art. 14, comma 1, e all art. 15, commi 1 e 7, comportano, in ogni caso, l applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro ,00 (quindicimila) e la sospensione della Licenza per un periodo non inferiore a due anni. 3. All Agente è in ogni caso sospesa la Licenza al venir meno dei requisiti per l iscrizione ed all insorgere di situazioni di incompatibilità. 4. I calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere ad nutum dal loro rapporto contrattuale con l Agente.
5 4. Il comma 4: il recesso ad nutum Un particolare rilievo però lo assume il comma 4 dell articolo 17 che introduce di fatto una facoltà in capo al calciatore, esercitabile unilateralmente in presenza delle condizioni previste: il recesso ad nutum. Il recesso ad nutum è notoriamente una figura del diritto civilistico che trova applicazione in ambito societario, lavoristico e contrattuale in genere e che non richiede alcuna giustificazione, ma è rimesso alla insindacabile decisione del suo autore. Si tratta di negozio unilaterale recettizio, che per produrre effetto deve essere portato a conoscenza del destinatario (art c.c.) 4. La norma infatti non prevede affatto un ipotesi di giusta causa, diversamente prevista nell ambito dell articolo 11 dello stesso Regolamento, passibile come tale di valutazione ed accertamento, entro i rigorosi e perentori termini ivi indicati, ma prevede invero l altra, autonoma e ben distinta figura giuridica del recesso ad nutum a cui il calciatore è facoltizzato in presenza della sanzione disciplinare della sospensione dall albo dell agente. Non ci si può nascondere la portata dirompente della norma: la sanzione della sospensione è quella che più frequentemente viene pronunciata nei confronti degli agenti che quindi, nel caso i calciatori loro assistiti volessero liberarsi dal rapporto di mandato senza neppure dover riconoscere nulla, possono farlo proprio sulla base della disciplina del comma 4. E non è possibile interpretare in modo diverso il Regolamento: se infatti il legislatore federale avesse voluto che il recesso ad nutum di cui dall articolo 17 n. 4, rientrasse tra le previsioni della giusta causa, lo avrebbe espressamente indicato nell art. 11. Il dettato del legislatore federale è forte, chiaro e non equivocabile, tanto da trovare un apposito spazio nell architettura della normativa federale e la manifestazione di volontà di recesso non è subordinata ad alcun procedura particolare: tale previsione è posta infatti in un articolo a parte, che non ne sottopone l esercizio ad alcuna verifica arbitrale, ma radica in capo al calciatore, a fronte della sola presenza della sanzione della sospensione dell agente, il diritto potestativo (appunto ad nutum) di recedere senz altro dal contratto di mandato. 4 Il Diritto - Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 ore a cura di prof. avv. S. Patti volume 9 pag. 176
6 5. Le conseguenze per l agente Le conseguenze per l agente sono, ovviamente, nefaste: si vede infatti recedere dal rapporto, spesso faticosamente instaurato al termine di estenuanti trattative e lunghi corteggiamenti, perdendo non solo un cliente, ma anche una potenziale fonte di reddito, se si considera che ogni provento dell agente è conseguenza diretta del contratto che il calciatore sottoscrive con la società sportiva e degli eventuali contratti di sfruttamento dell immagine con ditte terze. Non solo: l agente non può in alcun modo opporsi sul piano strettamente legale perché il recesso ad nutum, in quanto esercizio di un mero diritto potestativo non dà luogo ad alcun responsabilità in capo al calciatore recedente. 6. Un caso pratico: il lodo TNAS n. del 20 luglio 2009 (Pasqualin-Zapata) Una prima, e per ora isolata, applicazione del recesso ad nutum da parte di un calciatore nei confronti di un agente si è avuta nell estate del 2007, quando il calciatore Cristian Eduardo Valencia Zapata, in forza all Udinese Calcio, recede dal mandato conferito all agente Claudio Pasqualin, sospeso. I fatti: in data 21 febbraio 2006, il calciatore Zapata conferisce all agente Pasqualin il mandato sottoscrivendo il prestampato modulo federale; sul Comunicato Ufficiale n. 8/F (decisioni della Commissione Agenti di Calciatori) del 21 maggio 2007, la Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblica il nominativo dell agente Claudio Pasqualin nell elenco degli Agenti sottoposti alla sanzione della sospensione dall albo; in data 9 luglio 2007, il calciatore Zapata recede, ai sensi dell art. 17 del Regolamento, dal contratto di mandato, inviando raccomandata all agente e alla Commissione Agenti Figc. La reazione dell agente è stata, come prevedibile, forte. Pasqualin ha dapprima agito in ambito civile, chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo che gli riconosceva un importo comprendente non solo i compensi per il periodo di mandato svolto (che no potevano essere in discussione per il principio della loro maturazione al momento della sottoscrizione di un contratto di prestazione sportiva in costanza di rapporto di mandato, come più sopra già evidenziato) ma anche tutte le penalità indicate nel modulo prestampato federale di conferimento di incarico.
7 Il decreto ingiuntivo è stato ovviamente annullato per l assoluto difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario: il mandato conferito e disciplinato in ambito federale prevede infatti una clausola compromissoria che conferisce la devoluzione di ogni controversia alla competenza di organi arbitrali interni alla federazione. La competenza è stata dapprima dei collegi arbitrali della Lega, poi della Camera di conciliazione ed oggi è ad appannaggio del Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport presso il Coni. 5 A quel punto l agente non ha fatto ricorso al Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport. Il collegio arbitrale, definitivamente pronunciandosi sul ricorso dell agente, nel lodo emesso il 20 luglio 2009, ha condiviso la tesi della difesa del calciatore, ritenendo legittimo il recesso da questi operato ai sensi dell articolo 17 n. 4. Il collegio ha riconosciuto all agente il solo diritto ai compensi maturati durante il periodo di costanza del rapporto di mandato, cassando ogni richiesta di penale invocata a carico del calciatore. 6 Nel suo profilo di ragionamento, il collegio ha accostato la fattispecie dell agente sospeso, che non può legittimamente svolgere alcuna attività in ambito federale, a quella dell avvocato sanzionato da sospensione che, analogamente, non può validamente operare in favore dell assistito il quale può certamente recedere dal mandato conferitogli, essendo la giusta causa in re ipsa. (*) Avvocato del libero foro iscritto all Albo degli Avvocati di Udine 5 E questa una delle previsioni regolamentari più dibattute nel confronto sul nuovo testo del regolamento federale agenti fra Figc e Fifa: il TNAS è infatti esterno alla federazione e la Fifa invece prediligeun primo grado di giudizio interno alla federazione calcistica nazionale. 6 ESTRATTO DEL LODO TANS 20 LUGLIO 2009 (N. 353 PASQUALIN/ZAPATA):.5) Sotto altro profilo, in ordine alla legittimità del recesso dal contratto di mandato esercitato dallo Zapata con lettera del , il Collegio osserva che: a) l avv. Pasqualin, con provvedimento pubblicato con C.U. della FIGC n. 8/F del , è stato sospeso dall attività di Agente di Calciatore; b) in data è entrato in vigore il nuovo Regolamento Agenti della FIGC che, secondo le disposizioni transitorie e finali inserite all art. 24, n.1, sostituisce integralmente le disposizioni del precedente regolamento della FIGC sugli Agenti ; c) sotto il profilo intertemporale, l articolo 24 del nuovo Regolamento Agenti prevede un unica deroga relativa alla competenza arbitrale all immediata applicabilità del nuovo Regolamento ai rapporti tra agenti e assistiti (calciatori o società sportive); d) l atto di recesso dello Zapata, avvenuto il , impone di vagliare il recesso in questione alla luce delle norme del nuovo Regolamento Agenti. L art. 17, n. 4, del nuovo Regolamento Agenti prevede invero che i calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere ad nutum dal loro rapporto contrattuale con l Agente. Alla luce della norma, che non tollera dubbi interpretativi, risulta affatto legittimo il recesso esercitato dal sig. Zapata nei confronti dell Avv. Pasqualin. Dalla accertata legittimità del recesso esercitato dallo Zapata, discende il conseguente rigetto della domanda proposta da Pasqualin sul diritto di quest ultimo di percepire una indennità, che trova presupposto proprio sulla illegittimità dell esercizio del recesso anticipato.
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