O.N.L.U.S. D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

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1 O.N.L.U.S. D.Lgs. 4 dicembre 1997, n

2 SOGGETTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS 1. Associazioni riconosciute e non riconosciute 2. Comitati 3. Fondazioni 4. Società cooperative 5. Altri enti di carattere privato operanti in specifici settori Costituiti con: atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata 2

3 SONO ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DELLE ONLUS: 1. Enti pubblici 2. Società commerciali diverse dalle cooperative 3. Enti conferenti di cui alla L. 30/07/1990, n Partiti e movimenti politici 5. Organizzazioni sindacali 6. Associazioni dei datori di lavoro 7. Associazioni di categoria 3

4 Per assumere la qualifica di onlus gli statuti o gli atti costitutivi devono espressamente contenere specifiche clausole 4

5 SETTORI DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA (art. 10, comma 1, lett.a) 1. Assistenza sociale e socio-sanitaria 2. Assistenza sanitaria 3. Beneficienza 4. Istruzione 5. Formazione 6. Sport dilettantistico 7. Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico 8. Tutela e valorizzazione dell ambiente (esclusi raccolta e riciclaggio rifiuti) 9. Promozione della cultura e dell arte 10. Tutela dei diritti civili 11. Ricerca scientifica di interesse sociale svolta da fondazioni, direttamente o tramite università, enti di ricerca o altre fondazioni 5

6 ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA E CASE DI RIPOSO L attività di assistenza sociale e socio-sanitaria si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale. Il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime. Data e eventuali altre info Le case di riposo per anziani possono assumere la qualifica di ONLUS se: la retta di ricovero praticata dalla casa di riposo venga fatta gravare sull ospite in misura inferiore alla metà del suo ammontare (la ONLUS si fa carico, autonomamente o in concorso con enti pubblici, della prevalente copertura economica della retta di ricovero, Circ. n. 48 del 18 novembre 2004); forniscono assistenza ad anziani non autosufficienti per i quali sussista una situazione di gravità, riconosciuta e documentata dalle Aziende Unità sanitarie locali, che abbia ridotto l autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione (Ris. 21 dicembre 2006, n. 146/E). Titolo presentazione 6

7 CONCETTO DI BENEFICENZA E BENEFICENZA INDIRETTA Il principio di immanenza del fine solidaristico nell attività di beneficenza (come nell attività di assistenza sociale e socio-sanitaria) va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale. Data e eventuali altre info Beneficenza diretta: Prestazioni di carattere erogativo, in denaro o in natura a favore degli indigenti. Con l introduzione nell art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 del nuovo comma 2-bis Beneficenza indiretta: Erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all art. 10, comma 1, lett. a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Titolo presentazione 7

8 Circ. 9 aprile 2009, n. 12/E: BENEFICENZA INDIRETTA Trattasi di norma di carattere interpretativo, quindi con efficacia retroattiva Data e eventuali altre info I beneficiari possono essere enti pubblici o privati e assumere qualsiasi forma giuridica Lo statuto dei beneficiari deve prevedere il divieto di distribuzione anche indiretta di utili, riserve, ecc. I beneficiari non possono a loro volta riversare le somme ricevute ad altri enti (erogazioni a catena), ma devono impiegarle direttamente in progetti definiti di utilità sociale L erogazione deve essere tracciabile (utilizzo di strumenti bancari e postali) L utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalità solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell ente (ad es. formazione, istruzione, ecc.), a particolari tipologie di soggetti svantaggiati o a vantaggio della collettività diffusa ( ad es. tutela dei beni di interesse artistico e storico, tutela dell ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ecc.) Titolo presentazione 8

9 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL ARTE Ai sensi del comma 2, dell art. 10, l attività di promozione della cultura e dell arte rientra tra i settori di attività per i quali la finalità di solidarietà sociale si intende perseguita allorché l attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Data e eventuali altre info Ai sensi del comma 4, dell art. 10, si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nell ipotesi in cui alle attività di promozione della cultura e dell arte siano riconosciuti apporti economici da parte dell amministrazione centrale dello stato (Ministero dei Beni culturali e ambientali) in ciascuno dei due periodi d imposta antecedenti a quello in cui avviene l acquisto della qualifica. Se per due periodi d imposta consecutivi l ente non riceve più alcun contributo decade dalle agevolazioni fiscali a favore delle ONLUS con effetto dal periodo d imposta successivo e deve darne comunicazione alla Direzione Regionale competente. Titolo presentazione 9

10 RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE Non tutta l attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che sono state stabilite da norme regolamentari. D.P.R. del 20 marzo 2003, n. 135 regolamento di attuazione dell art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del D.Lgs. n. 460/97 che definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 10

11 PERSEGUIMENTO DI FINALITA DI SOLIDARIETA SOCIALE (art. 10, comma 1, lett. b) Cessioni di beni e prestazioni di servizi sono dirette ad arrecare benefici nei confronti di: persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare; componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. Sono inclusi gli stessi soci o partecipanti solo se soggetti svantaggiati SETTORI A SOLIDARIETA IMMANENTE Si considerano in ogni caso inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività svolte nei settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficienza, tutela e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promozione della cultura e dell arte 11

12 NOZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE Soggetti in condizione di obiettivo disagio per situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, in situazioni di devianza, degrado, grave disagio economico, familiare, emarginazione sociale. Per esempio: disabili cronici, fisici e psichici; tossicodipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti o in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani, disadattati o in situazioni di devianza; profughi. 12

13 DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI AD ECCEZIONE DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE (art. 10, comma 1, lett. c) Tra le attività connesse e quelle istituzionali vi deve essere un rapporto di strumentalità, le prime non devono costituire un autonoma attività ma devono svolgersi nell ambito dell attività istituzionale, al fine di raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali (nei limiti quantitativi dati dal Legislatore) 13

14 Attività analoghe LE ATTIVITA DIRETTAMENTE CONNESSE Attività accessorie Data e eventuali altre info Attività nei settori dell assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell arte e tutela dei diritti civili, effettuate nei confronti di soggetti che NON sono considerati svantaggiati Attività strutturalmente funzionali, sotto l aspetto materiale, a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse (ad es.: vendita di depliant nei musei o cessione di beni di modico valore nel corso di campagne di sensibilizzazione, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all interno dell Organizzazione) Titolo presentazione 14

15 CONDIZIONI E LIMITI PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DIRETTAMENTE CONNESSE (art. 10, comma 5) Le attività direttamente connesse non devono essere prevalenti rispetto all attività istituzionale I proventi delle attività direttamente connesse non devono superare il 66% delle spese complessive 15

16 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE (art. 10, comma 1, lett. d) Cessioni o prestazioni a soci, fondatori, amministratori, organi di controllo, a coloro che fanno parte dell ente o che effettuino a questo erogazioni liberali, ai loro parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo, nonché a società da questi controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (art. 10, comma6, lett. a) Acquisti per corrispettivi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche (art. 10, comma 6, lett. b) Corresponsione di emolumenti ad amministratori e sindaci superiori agli importi previsti per l onorario del presidente del collegio sindacale delle società per azioni (art. 10, comma 6, lett. c) Corresponsione di interessi passivi in dipendenza di prestiti a soggetti diversi da banche e intermediari autorizzati, superiori di 4 punti al T.U.S. (art. 10, comma 6, lett. d) Corresponsione di salari e stipendi ai dipendenti superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (art. 10, comma 6, lett. e) 16

17 ULTERIORI PREVISIONI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLO STATUTO Obbligo di reimpiego degli utili per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10, comma 1, lett. e) In caso di scioglimento dell organizzazione il patrimonio va devoluto ad altra ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 10, comma 1, lett. f) Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g) Continua 17

18 ULTERIORI PREVISIONI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLO STATUTO Disciplina uniforme dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h): 1. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; 2. Diritto di voto per le delibere di approvazione e modifica di statuto e regolamenti, nonché per la nomina alle cariche, per i soci o i partecipanti maggiorenni. N.B.: la presente disposizione non si applica nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi Uso obbligatorio della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo ONLUS (art. 10, comma 1, lett. i) 18

19 GLI ENTI CONSIDERATI ONLUS DI DIRITTO (art. 10, comma 8) SONO CONSIDERATI IN OGNI CASO ONLUS Organismi di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Provincie autonome Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della L. 26 febbraio 1987, n. 49 Cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella Sezione cooperazione sociale del registro prefettizio (sostituito dall albo delle società cooperative) 19

20 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 spetta la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che: L organizzazione sia iscritta negli appositi registri del volontariato di cui all art. 6 della L. 266/91 Non vengano svolte attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al D.M. 25 maggio

21 ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE Le organizzazioni non governative (O.N.G.) sono quelle che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee con decreto del Ministero degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative istituita presso lo stesso Ministero. L attività delle ONG, nell ambito della cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo, è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari dell umanità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana, all autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio ambientale e, in generale, allo sviluppo ed alla crescita, sociale e culturale, dei paesi in via di sviluppo. Data e eventuali altre info Titolo presentazione 21

22 ONLUS PARZIARIE (art. 10, comma 9) Possono essere considerati Onlus limitatamente ad un ramo della propria attività: enti ecclesiastici delle confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese associazioni di promozione sociale ex art. 3, comma 6, lett. e, L. 287/91, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell interno. Condizioni: La qualifica di Onlus è riconosciuta limitatamente all esercizio delle attività svolte nei settori indicati nell art. 10, comma 1, lett. a; Per tali attività deve essere tenuta la contabilità separata ex art. 20-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Devono essere rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti dall art. 10 e di comunicazione all Anagrafe delle Onlus (art. 11). 22

23 ISCRIZIONE ALL ANAGRAFE DELLE ONLUS (art. 11) Per beneficiare delle agevolazioni previste dal D.Lgs. N. 460/97 è necessario che entro 30 giorni dall inizio dell esercizio dell attività venga data COMUNICAZIONE alla D.R.E. competente in base al domicilio fiscale utilizzando l apposito modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998 al quale si deve allegare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.M. 18 luglio 2003, n. 266) attestante: 1. attività svolte; 2. possesso dei requisiti. In luogo della dichiarazione sostitutiva può essere allegata copia dello statuto e dell atto costitutivo. La documentazione va spedita con raccomandata a.r. o consegnata alla D.R. competente. Non devono inviare il modello di comunicazione: Organizzazioni di volontariato Organizzazioni non governative Cooperative sociali/loro consorzi 23

24 CONTROLLO FORMALE (D.M. 18 luglio 2003, n. 266) La D.R. verifica: Regolarità di compilazione del modello di comunicazione; Sussistenza dei requisiti formali; Dichiarazione sostitutiva allegata e contenuti dell atto costitutivo e dello statuto. Entro 40 giorni Comunicazione iscrizione Richiesta chiarimenti da fornire entro 30 giorni e nei 20 giorni successivi Comunicazione diniego Se la D.R. non invia alcuna comunicazione vige il silenzio assenso 24

25 CANCELLAZIONE DALL ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS (art. 5, D.M. 18 luglio 2003, n. 266) L ente viene cancellato se successivamente all iscrizione viene accertato il venir meno dei requisiti. La D.R. chiede il preventivo parere all Agenzia per il Terzo Settore (parere obbligatorio ma non vincolante). La D.R. trasmette il provvedimento di cancellazione alla competente Direzione Provinciale dell Agenzia delle Entrate per l esecuzione dei controlli e l applicazione delle sanzioni. La cancellazione conseguente all accertamento della mancanza, fin dal momento dell iscrizione, anche di un solo requisito formale, determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite. 25

26 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE ONLUS (art. 26) Alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali. Le ONLUS sono soggetti passivi ai fini IRES (ex art. 73, comma 1, lett. c del TUIR) e sono agevolate ai fini delle imposte sui redditi solo ai fini del reddito d impresa. L art. 143 del TUIR prevede che relativamente alle ONLUS (diverse dalle società cooperative) concorrono alla formazione del reddito tutti i redditi fondiari, di capitale, d impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti o di quelli soggetti a tassazione a titolo definitivo (ritenuta a titolo d imposta) o sostitutivo. 26

27 ONLUS E IMPOSTE SUI REDDITI (art. 12) Relativamente al reddito d impresa l art. 150 del TUIR dispone che L esercizio di attività istituzionali da parte delle ONLUS non costituisce attività commerciale ed i relativi proventi sono del tutto esclusi da tassazione Completa irrilevanza ai fini delle imposte sul reddito e nessun obbligo di contabilità fiscale Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali mantengono la natura di attività commerciali ma i proventi derivanti dal loro esercizio non concorrono a formare il reddito imponibile Obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 20-bis, DPR 600/73 27

28 ESCLUSIONE DA TASSAZIONE DI PROVENTI IN FORZA DELLA DISCIPLINA GENERALE SUGLI ENC Ex art. 143, comma 3 del TUIR rimangono fuori da ogni forma di tassazione: i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione accreditamento (esenti dall applicazione delle ritenute d imposta in via ordinaria) 28

29 EROGAZIONI LIBERALI Le erogazioni liberali in denaro (non in contanti) alle ONLUS da parte di soggetti IRPEF sono detraibili dall imposta lorda nella percentuale del 19% e, comunque, entro 2.065,83 (art. 15, comma 1, lett. i-bis del TUIR). Le erogazioni liberali in denaro alle ONLUS da soggetti IRES sono deducibili dal reddito d impresa per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d impresa dichiarato (art. 100 comma 2, lett. h del TUIR. In alternativa (ma resta ferma la facoltà di applicare comunque le disposizioni di cui all art. 100, comma 2, del TUIR): per le liberalità in denaro o natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti a IRES ad una ONLUS è consentita la deduzione dal reddito complessivo per il soggetto erogatore entro la soglia del 10% del reddito complessivo dichiarato e, in ogni caso, nella misura massima di per anno (art. 14 D.L. 35 del 2005). 29

30 CONDIZIONI PER L APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI NEL CASO DI CESSIONE GRATUITA DI BENI DA PARTE DELLE IMPRESE Data e eventuali altre info 1. Preventiva comunicazione al competente Ufficio delle Entrate con raccomandata a.r. (ad esclusione che per i beni facilmente deperibili e di modico valore) 2. La ONLUS deve attestare in una dichiarazione, conservata dal cedente, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità ai fini istituzionali e realizzare l effettivo utilizzo diretto (pena la decadenza dai benefici) 3. L impresa cedente entro il giorno 15 del mese successivo annota nei registri IVA o in apposito prospetto qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese Titolo presentazione 30

31 IVA (art. 14) Per l IVA non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte sui redditi, ma si prevede una serie di agevolazioni e di esenzioni per singole operazioni effettuate. Le ONLUS nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, pertanto, applicano le regole ordinarie Iva indipendentemente dalla decommercializzazione stabilita ai fini delle imposte sui redditi. 31

32 ESCLUSIONI ED ESENZIONI IN MATERIA IVA (Art. 14) D.P.R. 633/72 Art. 3, comma 3 Art. 10, comma 1 Art. 19-ter Le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali non rilevano ai fini IVA solo se effettuate a titolo gratuito. Sono esenti: Cessioni gratuite di beni effettuate a favore di ONLUS anche nel caso in cui l imprenditore abbia operato la detrazione d imposta al momento dell acquisto (n. 12); Trasporti di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati (n. 15); Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (n. 19); Prestazioni educative dell infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere (n. 20); Prestazioni socio-sanitarie in comunità e simili ( n. 27-ter). Le ONLUS hanno diritto alla detrazione dell imposta assolta sugli acquisti a condizione che tengano la contabilità separata per l attività commerciale ai sensi dell art. 20 bis del DPR 600/73 32

33 CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI DELL IVA (Art. 15) Le ONLUS non sono tenute a certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale limitatamente alle operazioni riconducibili all attività istituzionale. Vi è invece l obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle attività connesse. Rimane, tuttavia, per tutte le attività di natura commerciale l obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività di commercio al minuto. 33

34 ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ONLUS Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 21 Sono esenti dall imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti dalle ONLUS. Sono esenti dalle tasse sulle CC.GG. Gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS. Sono esenti dall imposta sulle successioni e le donazioni i trasferimenti a favore delle ONLUS. Comuni, provincie, regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano possono esentare le ONLUS dal pagamento dei tributi locali e dai connessi adempimenti o disporre riduzioni. 34

35 ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ONLUS Art. 22 Art. 23 Applicazione dell imposta fissa di registro per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (dichiarazione nell atto ed effettivo utilizzo diretto entro 2 anni); applicazione dell imposta fissa di registro per atti costitutivi e modifiche statutarie. Non è dovuta imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente dalle ONLUS in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, previa comunicazione all ufficio SIAE competente. 35

36 GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ONLUS (art. 25) In relazione all attività complessivamente svolta : redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere compiutamente e analiticamente le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione; redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Occorre conservare documenti e scritture ai sensi dell art. 22, DPR 600/73. I presenti obblighi si considerano assolti se vengono tenuti il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni degli artt e 2217 c.c. 36

37 GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ONLUS (art. 25) In relazione alle attività direttamente connesse: Devono essere tenute le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16, e 18 del DPR 600/73. Sono previsti adempimenti contabili semplificati per le ONLUS che conseguono un ammontare di ricavi o di proventi inferiori a determinati limiti. Se i proventi superano per due anni consecutivi l ammontare di due miliardi di lire il bilancio deve essere accompagnato da una relazione sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. 37

38 ADEMPIMENTI CONTABILI SEMPLIFICATI PER LE ONLUS (art. 25) Le ONLUS che hanno conseguito annualmente per attività istituzionali e direttamente connesse ricavi fino a lire (euro ,71) per servizi e lire (euro ,84) per altre attività possono applicare le seguenti disposizioni: annotazione mensile delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo nei registri IVA o nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997; annotazione degli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni IVA trimestrali sul registro acquisti o sull apposito prospetto. 38

39 ADEMPIMENTI CONTABILI SEMPLIFICATI PER LE ONLUS (art. 25) Le ONLUS che nel periodo d imposta hanno conseguito, per attività istituzionali e direttamente connesse, proventi per ammontare non superiore a lire (euro ,69), nell anno successivo Restano fermi gli obblighi contabili per le attività direttamente connesse e per l IVA al posto delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, nonché della situazione patrimoniale economico finanziaria, possono tenere il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei modi e nei termini di cui all art. 20 del DPR 600/73 La presente disposizione si applica anche alle organizzazioni di volontariato ed alle ONG a prescindere dall ammontare dei proventi conseguiti (art. 20-bis, comma 4 del DPR 600/73) 39

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