News Consicur n. 01 gennaio 2016.
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- Marcellina Antonella
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1 Ente accreditato per la formazione dalla Regione Piemonte con il numero 1273/001 del 26/11/2014 Via Valdarello, Cervasca (CN) tel/fax 0171/ cell info@studioconsicur.it P.IVA: C.F. FNSLVN66P28D205I fanesi@pec.studioconsicur.it News Consicur n. 01 gennaio Dal 18 novembre in vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi Con l entrata in vigore del Decreto del Ministero dell Interno del 3 agosto 2015 e dell allegato contenente le norme tecniche di prevenzione incendi, dal 18 novembre 2015 è vigente il nuovo Codice di prevenzione Incendi. (approfondimento a pag. 2) 1 D.Lgs. 149/2015: cosa cambia in materia ispettiva con la nascita dell ispettorato nazionale del lavoro? Le novità di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il D.Lgs. 149/2015, per le ispezioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Il nuovo ispettorato nazionale del lavoro e i tempi necessari alla sua organizzazione. (approfondimento a pag. 3) Cessazione dell obbligo di tenuta del registro infortuni A decorrere dal 23 dicembre 2015 decade l'obbligo per i datori di lavoro di tenuta del registro infortuni. (approfondimento a pag. 4) Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa Anticipazioni sugli indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali sul lavoro correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti. (approfondimento a pag. 4) Nel frattempo, la Regione Piemonte ha pubblicato una nuova DGR sul divieti di assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro, ovviamente con riferimento ai valori ed indicazioni della legge 125/2001 e all Allegato I dell Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16/03/2006. Regione Piemonte : nuova DGR sul divieto di assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro. La Regione ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.45 del 12/11/2015 la DGR DEL 26/10/2015 N a riferimento dei provvedimenti e degli accertamenti da effettuare sui lavoratori esposti alle attività a rischio laddove è vietata l assunzione di bevande alcoliche sia durante il turno di lavoro sia nelle ore precedenti all attività lavorativa e altresì durante i turni di reperibilità; tale provvedimento annulla e sostituisce interamente la precedente delibera del 20/10/2012. (approfondimento a pag. 8)
2 Dal 18 novembre in vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi Con l entrata in vigore del Decreto del Ministero dell Interno del 3 agosto 2015 e dell allegato contenente le norme tecniche di prevenzione incendi, dal 18 novembre 2015 è vigente il nuovo Codice di prevenzione Incendi. Il decreto contiene il cosiddetto nuovo Codice di prevenzione Incendi che nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l introduzione si indica nel decreto di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Il Codice è un aggiornamento rispetto ai migliori standard europei e mondiali di tecnologia e tecnica antincendio. 2 Il codice non modifica il sistema normativo antincendio esistente, bensì affianca al metodo tradizionale questo nuovo sistema di semplificare e razionalizzazione basati sui migliori standard europei e mondiali di tecnologia e tecnica antincendio. In tal modo le aziende ed i professionisti antincendio potranno optare a scelta tra il modello tradizionale o le indicazioni del nuovo codice, con l obbligo di scegliere l uno o l altro, non sarà infatti possibile mischiare i due sistemi di approccio antincendio. Il Codice contiene anche delle novità in materia di norme tecniche l indice di rischio - la determinazione dei profili di rischio delle attività - un rischio relativo alla vulnerabilità delle persone. - Il calcolo delle vie di esodo, - Il calcolo degli impianti di ventilazione, - il calcolo della compartimentazione e delle distanze di sicurezza. Nell allegato del decreto, relativo alle Norme tecniche di prevenzione incendi, le prime due sezioni (Generalità e Strategia antincendio) introducono le nuove regole generali applicabili per la progettazione antincendio. Sono le regole tecniche orizzontali (RTO) che riportano i criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La terza sezione contiene invece le contiene le regole tecniche verticali (RTV) di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate nel tempo. Sezione G - Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività): G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
3 D.Lgs. 149/2015: cosa cambia in materia ispettiva con la nascita dell ispettorato nazionale del lavoro? Le novità di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il D.Lgs. 149/2015, per le ispezioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Il nuovo ispettorato nazionale del lavoro e i tempi necessari alla sua organizzazione. Con decorrenza 24 settembre 2015 è in vigore il Dlgs. 2015, n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n La prima cosa che tutti ci domandiamo è se dal 24 settembre sono cambiati i termini e risolte le criticità delle ispezioni in Italia... Cosa realmente avvenuto e che cosa avverrà? Con la nascita dell ispettorato nazionale, un agenzia che assume il nome di Ispettorato nazionale del lavoro si concretizzano le finalità relative alla razionalizzazione e semplificazione dell attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, con l unione delle attività ispettive delle Direzioni territoriali del lavoro, dell Inail e del Inps. 3 Tuttavia per quanto riguarda la materia salute e sicurezza in realtà non avremo modifiche: al momento questo ispettorato nazionale del lavoro eserciterà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall Inps e dall Inail. Nell ispettorato nazionale del lavoro confluiranno quelle che sono oggi le competenze del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro su salute e sicurezza oggi definite nell articolo 13 del D.Lgs. 81/2008. Al di là del più volte utilizzato termine di Agenzia unica delle ispezioni del lavoro non solo per le ispezioni in materia di salute e sicurezza non ci saranno sensibili cambiamenti, ma in realtà di agenzia unica non si può ancora parlare, dunque nessun cambiamento, ad oggi, per la vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta invece dalle Aziende Sanitarie Locali. È comunque evidente che la nascita di questo ispettorato nazionale del lavoro è un primo possibile passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel futuro, collocate in un unico soggetto, nell ispettorato nazionale, tutte le funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza. Un primo passo che passa chiaramente attraverso le conseguenze della riforma costituzionale sulle competenze Stato/Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, riforma che è stata appena approvata al Senato e che dovrà andare alla Camera per l ultima lettura definitiva e per il probabile referendum consultivo previsto dal Governo (con tempi che non potranno essere brevi). "Ispettorato nazionale del lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'inps e dell'inail. L Ispettorato viene istituto al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi. E l'ispettorato svolgerà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'inps e dall'inail. Dunque il 24 settembre 2015 è nato il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro? Se andiamo a leggere i vari articoli del D.Lgs. 149/2015 troviamo l articolo 5 (Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato) che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,dare il via effettivo al nuovo Ispettorato nazionale del lavoro e con quale tempi è difficile dirlo visto l italica brutta abitudine di rispettare poco le scadenze che la normativa esprime invece in modo chiaro.
4 Cessazione dell obbligo di tenuta del registro infortuni A decorrere dal 23 dicembre 2015 decade l'obbligo per i datori di lavoro di tenuta del registro infortuni. L art. 21, comma 4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, va a modificare le disposizioni dettate dall art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni. Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15 (dal 24/12/2015 in poi), è abolito l obbligo di tenuta del registro infortuni. Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale My INAIL del portale INAIL, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l obbligo di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l ormai obsoleto registro degli infortuni.sarà sufficiente accedere alla sezione Denunce e selezionare la voce Denuncia/Comunicazione di infortunio e compilare la nuova denuncia. 4 Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa Anticipazioni sugli indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali sul lavoro correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti Il 20 novembre scorso il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza". Nello specifico si rileva che non ci sarà più distinzione, come attualmente in essere, tra elenchi alcol" e "droghe" ma si tratta di un unico elenco comprendente: - impiego gas tossici; - fabbricazione e uso di fuochi artificiali; - direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari; - attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi; - attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08; - attività comportanti l'obbligo dotazione di armi; - autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose; - circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario; - personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa; - personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; - personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in
5 gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari; - conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; - personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi; - controllori di volo; 5 - personale aeronautico di volo; - collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; - addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; - addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 (che sono; - addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); - addetto alla conduzione di gru per autocarro; - addetto alla conduzione di gru a torre; - addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; - addetto alla conduzione di gru mobili; - addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali; - addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli; - addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo; - attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi; - attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri; - attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili; - attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere. Salta all'occhio che, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti il personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo), i sanitari a rischio lesioni da taglio o punta (a questo punto anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali), tutti gli edili che effettuano lavori in quota (praticamente tutti), gli agricoltori che conducono un trattore,
6 ecc. Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro o, meglio, non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. La tracciabilità nella saliva delle droghe è nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine. Ma attenzione: i cut-off sono inferiori rispetto all'urina e quindi si può risultare positivi con un assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune classi di sostanze anche di più. Il limite per l'alcol è di 0,3 g/l. Le sostanze stupefacenti e i relativi cut-off sono: - Oppiacei: 40 ng/ml - Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml - 6-MAM 4 ng/ml - Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml - Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml - Cannabinoidi (TCH) 25 ng/ml - MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml. Scompare quindi la buprenorfina causa di tante false positività. 6 Le aziende ove operano le suddette mansioni dovranno attuare dei piani informativi ai lavoratori, mettere a disposizione dei lavoratori (ma non è un obbligo) test rapidi riguardo al tasso alcolemico, attivare i controlli per mezzo del medico competente. Almeno 1 volta ogni 3 anni tutti i lavoratori suddetti devono essere visitati dal medico competente che prevederà un'anamnesi ed un esame obiettivo specifico. Nel caso di sospetto abuso alcolico possono essere effettuati esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gammagt, transaminasi). La CDT non è contemplata. Nel caso di sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita. Tali test possono essere anche avviati su richiesta del datore di lavoro al medico competente. Quindi, alla visita medica, effettuata dal medico competente almeno ogni 3 anni, non necessariamente egli effettua il drug/alcol test ma solo se c'è un sospetto. Però, indipendentemente da quanto citato sopra, i test rapidi a sorpresa saranno effettuati ogni anno su almeno il 10% delle suddette mansioni, con modalità casuale: - Alcol: aria espirata (etilometro) - Droghe: saliva. Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (come possono essere quelli che escono dall'azienda per la guida di mezzi) sarà ammesso il test urinario con preavviso massimo di 48 ore (garantito al lavoratore). Tale scelta deve essere motivata nel piano sanitario. In caso di positività all'etilometro superiore a 0,3 g/l, non è possibile l'ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico è sceso a 0 g/l. La positività alle droghe invece comporta l'astensione dal turno. Quindi il lavoratore sarà sottoposto a controlli a sorpresa (monitoraggio individuale) a discrezione del medico competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi, ad effettuare test del capello per
7 confermare pregresse assunzioni presso il Ser.T. o i Servizi Alcologici e giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa. Se l'esame presso i Servizi Pubblici sarà negativo per condizione di dipendenza da droghe o abuso alcolico, sarà riammesso al lavoro, rimangono comunque valide le procedure di monitoraggio cautelativo del 18 settembre 2008 del lavoratore con certificazione di remissione completa. Pare chiaro che i test non potranno più essere effettuati in laboratorio sia per la matrice biologica utilizzata (aria espirata per l'alcol e saliva per le sostanze stupefacenti), sia per l'immediatezza del risultato: occorre un risultato immediato in quanto il lavoratore positivo non può riprendere il turno lavorativo. Occorrerà capire quali strumenti rapidi utilizzare che sicuramente dovranno essere dotati di stampa oggettiva dell'esito. 7
8 Regione Piemonte : nuova DGR sul divieto di assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro. La Regione ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.45 del 12/11/2015 la DGR DEL 26/10/2015 N a riferimento dei provvedimenti e degli accertamenti da effettuare sui lavoratori esposti alle attività a rischio laddove è vietata l assunzione di bevande alcoliche sia durante il turno di lavoro sia nelle ore precedenti all attività lavorativa e altresì durante i turni di reperibilità; tale provvedimento annulla e sostituisce interamente la precedente delibera del 20/10/ Ovviamente tale DGR fa riferimento ancora alla legge 125/2001 e all Allegato I dell Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16/03/2006. Si segnala la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.45 del 12/11/2015 la DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE PIEMONTE DEL 26/10/2015 N (cfr. allegato) a riferimento dei provvedimenti e degli accertamenti da effettuare sui lavoratori esposti alle attività a rischio laddove è vietata l assunzione di bevande alcoliche sia durante il turno di lavoro sia nelle ore precedenti all attività lavorativa e altresì durante i turni di reperibilità; tale provvedimento annulla e sostituisce interamente la precedente delibera del 20/10/ Si riportano, a completezza del caso, in riferimento alla legge 125/2001 e all Allegato I dell Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16/03/2006, le mansioni tabellate a rischio (non modificate dal nuovo provvedimento; si evidenziano in grassetto quelle più comuni): 1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 (lavori in tubazioni e canalizzazioni, ecc ) del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
9 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; 9 b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. Per tutti gli operatori che effettuano tali mansioni sono pertanto previsti degli obblighi in capo al datore di lavoro anche attraverso l attività del medico competente: in particolare il datore di lavoro dovrà: 10 a) aggiornare il documento di valutazione del rischio evidenziando se nella propria attività lavorativa sussistano attività lavorative a rischio (di cui sopra) si segnala che stesso obbligo vige per le altre categorie di lavorazioni là dove vige il divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (a cui si rimanda alle precedenti mie comunicazioni) tale valutazione diventa fondamentale in quanto se sussistono attività a rischio nella propria attività il datore di lavoro dovrà nominare il medico competente, qualora non lo avesse anncora fatto in assenza di altri rischi tabellati, affinchè venga attivata sorveglianza sanitaria specifica; b) effettuare attività di formazione e informazione sul rischio specifico sui lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti, anche con la collaborazione del medico competente; tale attività dovrà essere: - mirata ad evidenziare i rischi dell alcol sia nei confronti della salute dell operatore sia sui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo, - mirata a evidenziare il divieto di assumere alcolici non solo durante il turno di lavoro, ma anche prima di iniziare l attività lavorativa a rischio e anche durante i turni di reperibilità; - mirata a ricordare che il limite di esposizione in ambito lavorativo è ZERO, - mirata a promuovere atteggiamenti corretti nei confronti dell assunzione delle bevande alcoliche, - mirata alla promozione della salute del lavoratore, che sottolinei che in caso di positività ai test periodici il lavoratore anche se sospeso dall attività lavorativa conserverà il posto di lavoro e verrà avviato ai centri alcologici del Servizio Sanitario delle Tossicodipendenze per opportuni piani di recupero - mirata a dare delucidazioni sui compiti e sugli accertamenti previsti a cura del medico competente con tulle le conseguenze del caso - mirata a ricordare della possibilità di invio dei soggetti esaminati ad ulteriori controlli presso i servizi alcologici del Sistema Sanitario con eventuali programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate - mirata a ricordare che in caso di riscontro di patologie alcol correlate il lavoratore avrà assicurata la conservazione del posto di lavoro in attesa che rientri dai protocolli
11 terapeutici e di riabilitazione. c) segnalare formalmente i nominativi delle persone che rientrano in tali categorie al medico competente affinchè possa provvedere ai suoi compiti; d) vigilare sia direttamente che indirettamente attraverso l operato di dirigenti e preposti che venga rispettato tale divieto. La nuova normativa prevede pertanto, come già quella precedente, che il medico competente nominato dal datore di lavoro, effettui controlli sanitari preventivi e periodici che escludano stati di intossicazione alcolica sia acuta che cronica. Grazie al periodo di sperimentazione effettuata dal 2012 a tutt oggi sono stati rielaborate le tipologie e i modi degli accertamenti. 11 Quindi il medico competente ricevuto l elenco degli esposti dovrà attivare la sorveglianza sanitaria che prevede: a) accertamenti sanitari preventivi prima di adibire il lavoratore a tali mansioni atti a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato e che escludano stati di alcoldipendenza e/o assunzione alcolica cronica; b) accertamenti sanitari periodici (almeno una volta l anno) atti a verificare ed escludere stati di cui sopra; c) accertamenti sanitari al rientro da periodi di malattia e o infortunio superiori a 60 gg (e qui includiamo eventuali rientri del lavoratore dopo periodo di riabilitazione) d) accertamenti sanitari al cambiamento della mansione. Il medico competente, ricevuti gli elenchi degli esposti da parte del datore di lavoro, all atto della visita medica dovrà in fase preventiva: - raccogliere un adeguata anamnesi alcologica mediante la somministrazione di opportuno questionario (vedi allegato 6a e 6c) per verificare le abitudini di ogni esposto in riferimento all assunzione di bevande alcoliche e una volta esaminato lo stesso promuovere, attraverso colloquio mirato (allegato 6b), atteggiamenti e comportamenti adeguati che vadano a prevenire comportamenti scorretti e se necessario vadano a dare consigli per ridurre la quantità di alcol assunta, specificando che il consumo a rischio non significa dipendenza dall alcol e che la propria abitudine alcolica può ancora cambiare qualora l audit evidenzi chiaramente un abitudine esagerata all assunzione di tali sostanze il medico competente può, dopo avere prescritto al lavoratore di ridurre i consumi, rivederlo a distanza variabile di circa giorni - ; - quindi sottoporrà l interessato ad adeguato esame obiettivo rilevando eventuali segni diretti ed indiretti di assunzione alcolica (vedi allegato 6d); - quindi potrà sottoporre, (ndr: si consiglia previo consenso scritto, anche se non previsto dalla normativa) l interessato a controlli atti a escludere stati di intossicazione cronica da alcol attraverso prelievo di sangue con esami specifici a seconda dei casi (qui la circolare ha dato ampia possibilità di scelta al medico competente di valutare caso per caso quali siano gli esami da eseguire (CDT, MCV, ygt, AST, EtG, FAEE) a differenza della precedente normativa là dove lo obbligava ad accertamenti specifici, evidenziando marcatori biologici diretti e indiretti e specificando che la capacità diagnostica di ogni marcatore si misura in termini si sensibilità (percentuale di riconoscimento dei soggetti con consumo
12 problematico) e di specificità (percentuale di roiconoscimento dei soggetti che non presentano consumo problematico). Si ricorda che la spesa a coprire tutti questi accertamenti è a completo carico del datore di lavoro. Visto quanto sopra riportato si possono fare alcune considerazioni: pare che i parametri del sangue migliori che concorrono al cosiddetto Test EDAC (Early Detection of Alcool Consuption) risultano essere: - l MCV (ricercato nella formula dell emocromo) - la ygt (gammaglutamiltranspeptidasi) enzima epatico indotto dall assunzione dell alcool 12 - l AST (aspartato-aminotrasferasi) indice di citolosi epatica i cui costi risultano decisamente accettabili in poche decine di euro a cui eventualmente andrà associato il dosaggio del CDT (transferrina carboidrato carente) qualora i valori delle ygt diano dei valori contraddittori. La valutazione del soggetto integrata con questi valori amplifica significativamente la capacità diagnostica di ogni singolo biomarcatore. In caso di dubbi o per eliminare eventuali possibilità di contenziosi da parte dell interessato, lo screening potrà essere ampliato attraverso il dosaggio della EtG (marcatore molto sensibile se dosato nelle urine e molto sensibile e specifico quando misurato nel capello i calvi forniranno pelo del torace). Identica procedura va effettuata durante i controlli periodici (annuali) che si concludono sempre con un giudizio di idoneità lavorativa e anche in caso di visite mediche legate al cambiamento di mansione, rientro malattia e/o infortunio. La circolare inoltre, come la precedente, prevede controlli estemporanei, senzapreavviso, atti al controllo del divieto di assunzione di bevande alcoliche durante l attività lavorativa attraverso la somministrazione di controlli alcolimetrici sull aria espirata (etilometria). Tali controlli andranno effettuati almeno una volta l anno sempre solo sugli esposti alle mansioni a rischio specifico (e non più a campione su un terzo degli esposti, come previsto dalla precedente normativa). Il controllo etilometrico dovrà essere effettuato esclusivamente da parte del medico competente aziendale che dovrà comunicare al lavoratore e al datore di lavoro gli esiti dello stesso mediante apposito referto là dove compaia la data, l ora e i dati anagrafici del soggetto testato. A differenza della precedente circolare, solo in caso in cui il medico competente lo ritenga opportuno, in particolare in condizioni di dubbio, di motivata contestazione (da parte del lavoratore, ndr) della misura sull aria espirata o sul suo fattore di conversione o di sussistenza di potenziali interferenze nella misura con l etilometro l eventuale conferma del test potrà essere validata attraverso esame ematico attraverso prelievo di sangue in due provette (delle tipologie contenenti un anticoagulante e fluoruro di sodio come conservante) possibilmente a distanza di non più di 15 minuti dalla misurazione dell aria espirata presso laboratorio di riferimento che effettuerà le analisi alcolimetriche appena possibile su una provetta, mentre la seconda resterà a disposizione per eventuale controanalisi (non viene definito il tempo di conservazione si presumono i trenta giorni relativi al ricorso al giudizio del medico competente quindi). Veniamo ora alla situazione in cui si renda evidente uno stato di intossicazione cronica
13 e/o acuta: unica certezza (definita nella circolare) è che il soggetto dovrà essere sospeso dall attività a rischio e se possibile adibito temporaneamente ad altra mansione, viceversa dovrà essere allontanato dal lavoro attraverso la redazione di un giudizio di inidoneità temporanea (si ricorda che tale giudizio va comunicato immediatamente all interessato e al datore di lavoro e che è ammesso ricorso da parte dell interessato entro trenta giorni dalla comunicazione all Organo di Vigilanza territorialmente competente - SPRESAL). Chiaramente non vengono indicati i tempi di sospensione dal lavoro in quanto questi dipenderanno sicuramente a seconda dei casi e nello specifico se si tratti di situazioni di intossicazione acuta (laddove a parere dello scrivente potrà anche bastare uno a due giorni di sospensione cautelativa) o viceversa se scaturiscano da tali controlli stati di intossicazione cronica saranno necessari tempi decisamente più lunghi. E evidente che per concedere nuovamente l idoneità a quella mansione si dovrà aspettare la negativizzazione degli esami di screening effettuati caso per caso e pertanto saranno necessari tempi diversi). 13 Quadri di sospetta o conclamata alcoldipendenza andranno avviati (sempre previo rilascio del certificato di inidoneità temporanea) ai DPD del Sistema Sanitario Nazionale con tempistiche decisamente più lunghe e il soggetto verrà reintegrato dopo i programmi terapeutici individualizzati caso per caso. In questa fattispecie la normativa prevede che il medico competente prima di avviare l interessato a tali centri effettui sistematicamente i seguenti esami: - la determinazione contemporanea di CDT, MCV, ygt e AST; - in casi critici la determinazione dell etilglucuronato (EtG) su capello eventualmente integrato dai FAEE (esteri etilici degli acidi grassi). La normativa finalmente prevede anche delle linee guida sulla Gestione di singoli casi di lavoratori in sospetto o evidente stato di intossicazione acuta da alcol e quello che è significativo è che tali linee guida vanno applicate su TUTTI i lavoratori e non solo su quelli che svolgono mansioni a rischio, e così recita: La presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol rappresenta una situazione di emergenza, pertanto è opportuno che l azienda predisponga una procedura per fronteggiare i casi di lavoratori che abbiano assunto bevande alcoliche e che presentino comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente il lavoro. Tale procedura dovrà essere definita a priori, concordata con le Rappresentanze sindacali aziendali e prevedere in modo chiaro (anche all interno di un regolamento aziendale) quando e da chi e con quali modalità il lavoratore debba essere immediatamente allontanato dal lavoro e quali provvedimenti debbano essere assunti. La procedura dovrà inoltre contenere le modalità di tale allontanamento e, nel caso il lavoratore debba essere accompagnato alla propria abitazione, chi e come dovrà accompagnarlo. Tale procedura dovrà essere resa nota a tutti i lavoratori. E opportuno identificare all interno dell azienda un addetto, ad esempio tra il personale componente la squadra di primo soccorso, da formare sulle più adeguate modalità di comportamento e comunicazione nei confronti di lavoratori in caso di sospetto e evidente stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche. Per principio di precauzione il lavoratore che presenti i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcol (a tale proposito possono essere utilizzati i criteri di cui all allegato 5 come riferimento indicativo nell ambito delle attività di informazione e formazione) deve essere temporaneamente allontanato dal lavoro, almeno sino alla giornata successiva. La gestione sopra descritta si applica a tutti i lavoratori, anche quelli che non svolgono mansioni rientranti nell elenco di cui all allegato 1 Intesa Stato Regioni
14 del 16/03/2006.Nel caso in cui i lavoratori rientrino in tale elenco, dovrà anche essere inoltrata segnalazione in forma scritta o verbale, da parte del Datore di Lavoro o da dirigenti/preposti incaricati, al Medico Competente. Quest ultimo provvederà a valutare la fondatezza della segnalazione e, se ritiene, ad effettuare una visita periodica anticipata (controllo alcolimetrico) seguendo l iter già descritto Concludendo l obiettivo della normativa è sicuramente quello di limitare e di annullare il rischio di infortunio dipendente da assunzione di bevande alcoliche, ma anche quello di promuovere, attraverso l operato del datore di lavoro e del medico competente, un corretto approccio nei confronti dell assunzione delle bevande alcoliche e soprattutto di correggere mediante la formazione e l informazione e i colloqui specifici da parte del medico competente comportamenti inadeguati nei confronti delle abitudini di assumere alcolici. 14
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