REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E PER L ISTITUZIONE DEL CANE DI QUARTIERE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E PER L ISTITUZIONE DEL CANE DI QUARTIERE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del

2 SOMMARIO Art. 2 Finalità... 3 Art. 3 - Randagismo... 3 Art. 4 - Ambito di applicazione... 3 Art. 5 Rapporti con le associazioni... 4 Art. 6 Affidamento... 4 Art. 7 Mantenimento dell animale affidato... 4 Art. 8 Cani di quartiere... 5 Art. 9 Sanzioni... 7 Art. 10 Vigilanza... 7 Art. 11 Disposizioni finali... 7 Allegato n. 1 Scheda di affido cani randagi... 8 Allegato n. 2 Richiesta riconoscimento cane di quartiere

3 Art. 1 Valori etici e culturali Regolamento per l affidamento di cani randagi e per l istituzione del cane di quartiere 1. Il Comune di Palau, in osservanza dei valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto di tutti gli esseri viventi. Riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e, nell ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento integrante dell ambiente. 2. Il Comune di Palau, in coerenza con l art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali, quale strumento funzionale allo sviluppo della personalità ed all attenuazione delle difficoltà espressive e di socializzazione. 3. Valorizza la tradizione e la cultura animalista del rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza uomo-animale. Art. 2 Finalità 1. Il Comune di Palau promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. 2. Condanna e persegue gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali. 3. Il Comune di Palau riconosce la funzione sociale relativa all affidamento di cani randagi da parte di soggetti privati e delle associazioni di volontariato dedite alla tutela degli animali di affezione operanti nel territorio comunale e ritiene di incentivarla con gli interventi previsti nel presente regolamento. 4. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5 ed in ossequio alle disposizioni contenute nella Delibera G.R. 17/39 del , art. 9, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere ed individua, per esso, una soluzione alternativa alla custodia sine die dei cani presso le strutture rifugio. Art. 3 - Randagismo 1. Si definiscono randagi gli animali vaganti che per la situazione contingente di non essere detenuti da alcun proprietario e vagano liberi sul territorio comunale. 2. La cattura dei cani vaganti è di competenza del Servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale che riceve la richiesta dalla Polizia locale. Il privato cittadino deve segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia locale. Art. 4 - Ambito di applicazione. 1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano ai cani che vivono in stato di libertà e che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Palau. 3

4 Art. 5 Rapporti con le associazioni Regolamento per l affidamento di cani randagi e per l istituzione del cane di quartiere 1. Il Comune di Palau, al fine di favorire il ruolo dei cittadini attivi e sviluppare il confronto sui temi della tutela degli animali, promuove politiche ed iniziative volte a favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale. 2. A tale scopo istituisce il Registro comunale delle associazioni animaliste interessate a collaborare alle proprie iniziative. 3. Le associazioni di volontariato che intendono collaborare con il Comune, in applicazione della L.R. n. 39 del , devono essere iscritte al Registro Generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Regione, nella sezione Tutela degli animali d affezione. Art. 6 Affidamento 1. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Palau e le associazioni di volontariato dedite alla tutela degli animali d affezione, tramite il loro rappresentante legale, disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio abbandonato o rimasto privo del proprietario, rinvenuto nel territorio comunale, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Palau con la quale ne richiedono l affidamento. 2. L affidamento è disposto con provvedimento del Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo presso il Servizio di Polizia Municipale (D.L.gs. 82/2005). L istanza potrà essere accolta, ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del richiedente precedenti episodi di maltrattamento di animali. L affido verrà disposto: a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall accalappiamento; in questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini. b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l animale. In ambedue i casi l affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Sanità del (allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) che dovrà poi essere trasmesso alla ASL a cura dei competenti uffici. In ogni caso, dal momento dell affido, sono trasferiti all affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. L affidamento ha la durata di un anno, al termine del quale, l animale passa in proprietà all affidatario a tutti gli effetti. Art. 7 Mantenimento dell animale affidato 1. L affidatario si impegna a mantenere l animale affidatogli in buone condizioni, presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato. 4

5 2. L affidatario si impegna a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell animale o a mostrare l animale affidato al personale all uopo incaricato di controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell ASL competente, oltreché della Polizia Municipale. Art. 8 Cani di quartiere 1. Il cane da quartiere è quel cane che vive in caseggiato, rione o quartiere, in cui i volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute a livello nazionale e/o regionale, o persone da queste ultime indicate, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. Questa soluzione è stata considerata (Circolare , n. 5) un rimedio necessario, ma temporaneo per evitare il dilagare del fenomeno. Trattasi, quindi, di una soluzione accettabile solo in quanto provvisoria e non deve essere considerata una soluzione a lungo termine, non fosse altro perché non consente di risolvere l obiettivo sancito dalla legge, cioè l eliminazione del randagismo. Nel caso il Comune decida di avvalersi di questa opzione, deve attenersi al rispetto dei seguenti principi. 3. Non sempre i cani possono essere liberati in ambiente, anche se sterilizzati, e considerati a tutti gli effetti come cani di quartiere. La liberazione in ambiente non deve avvenire quando ricorrano le seguenti condizioni: o Cani di grossa taglia (oltre 25 Kg); o Cani aggressivi o che inseguano persone o mezzi (pericolosità indiretta per il rischio di cagionare incidenti); o Scarsa recettività ambientale (presenza di parchi con specie protette, vicinanza con aziende zootecniche, ecc.); o Bassa accettazione da parte dei cittadini (lamentele, denunce, ecc); o Fenomeni di degrado urbano accentuato. 4. La reintroduzione in ambiente dei cani sterilizzati può avvenire solo per cani di piccola e media taglia, mansueti, correttamente identificati e in contesti caratterizzati da una ragionevole previsione di accettabilità per la cittadinanza; le condizioni di cui sopra devono però essere sempre rapportate alla situazione ambientale locale, per cui la decisione deve essere presa caso per caso, avvalendosi del parere del veterinario nei casi dubbi. 5. Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantire il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo. Il reinserimento del cane sul territorio avverrà secondo le seguenti modalità: 5

6 a) Il Comune si impegna a notiziare le associazioni che ne facciano preventiva richiesta sugli episodi di cattura effettuati dagli addetti dei servizi preposti; b) Le associazioni e/o i singoli cittadini potranno fare richiesta al Comune per farsi carico delle esigenze di cura e mantenimento del cane sul luogo di provenienza e di conseguente reinserimento; c) Il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà preceduto dall effettuazione degli interventi di seguito specificati. 6. Interventi finalizzati alla reinserimento ed alla gestione dei cani sul territorio: a) All atto della cattura ad opera dei servizi preposti, il cane dovrà essere iscritto all anagrafe canina dell ASL a nome del Comune e identificato a mezzo tatuaggio; b) L ASL provvederà a sottoporre il cane catturato a tutti i trattamenti sanitari (in primis sterilizzazione) che dovessero rendersi necessari; c) L ASL provvederà a compilare, per ciascun cane catturato, una scheda clinica individuale. All atto dell eventuale reinserimento del cane sul territorio, quale cane di quartiere o metropolitano, la scheda clinica individuale verrà completata con l indicazione dei dati anagrafici del tutore o del referente nonché del luogo di re immissione; d) Il Comune doterà ciascun cane di quartiere di apposito collare distintivo di colore arancione con la dicitura cane da quartiere ed una medaglietta con indicato il numero di registro comunale ed il numero di telefono del soggetto responsabile; e) Il Servizio veterinario dell ASL si farà carico dei trattamenti di profilassi periodici e, in generale, di qualsiasi interventi sanitario cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere, all uopo designando, preventivamente, un veterinario libero professionista; f) È fatto obbligo al tutore e al referente di provvedere alla alimentazione del cane di quartiere, ad orario fisso almeno una volta al giorno, nonché alla pulizia delle cucce; g) È fatto, altresì, obbligo al tutore e al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere provvedendo, all uopo, ad avvisare il Servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale per l effettuazione degli interventi sanitari necessari; h) Il tutore e il referente dovranno immediatamente comunicare al Comune l insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio; i) Nello spirito di una fattiva collaborazione, il tutore e, in generale, le Associazioni sopra indicate si obbligano a notiziare il Comune dell eventuale presenza sul territorio di nuovi cani vaganti, al fine di garantire la più ampia praticabilità delle prefate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi nei canili-rifugio; j) Ciascuna persona può essere nominata tutore o referente di un numero massimo di cani di quartiere pari a 3 unità; 6

7 k) Sono da considerare cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito specificate: - sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere o metropolitani residenti nella zona; - sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere o metropolitano a trattamenti sanitari, facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi; - sopravvenuta impossibilità del tutore o del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione. In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere o metropolitano nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al tutore o referente, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate; l) È fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare i contenitori d acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro abituale residenza. m) La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionati da un cane liberato in ambiente ricade sul Comune. Per riammettere i cani vaganti nell ambiente il Comune deve stipulare una polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni; il responsabile di procedimento del Comune deve aver ricevuto chiare disposizioni e orientamenti operativi emanati dall Amministrazione comunale. Il Comune si fa carico delle spese connesse alla eventuale ricattura di cani per i quali si renda necessaria la rimozione dall ambiente. Art. 9 Sanzioni 1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Art. 10 Vigilanza 1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile volontarie nominate dalla Regione ai sensi dell art. 19 della L.R n. 21 e le Guardie ambientali volontarie nominate dal Sindaco. Art. 11 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda all apposito Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini. 7

8 Allegato n. 1 Scheda di affido cani randagi ( da compilare a cura del responsabile di procedimento per la lotta al randagismo D.Lgs. 82/2005) Elementi identificativi dell animale Razza Taglia Sesso Mantello Colore Età Nr. Tatuaggio Altro Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove il cane è tatuato: A.S.L. n. di Provincia Indirizzo Dichiarazione Il sottoscritto nato a, il, residente in provincia, via Tel., C.F in qualità di affidatario dell animale di cui sopra, consapevole delle conseguenze amministrative e penali, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni DICHIARA - Di non aver mai riportato condanne penali e di non avere processi in corso per reati contro la persona o gli animali o legati alla detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti; - Di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civili connessi alla loro detenzione ed, in particolare, del Regolamento comunale per l affidamento di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e per l istituzione del cane di quartiere. Altresì: SI IMPEGNA - A mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio ; - Non cederlo se non previa segnalazione al Servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato. - A dichiarare allo stesso Servizio lo smarrimento o il decesso dell animale e a mostrare l animale affidato al personale all uopo incaricato nel corso di controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell ASL e dal Corpo di Polizia Municipale. Data Firma 8

9 SPAZIO PER IL COMUNE Il sottoscritto in qualità di Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo, formalmente incaricato con atto n. del, autorizzo in data odierna la cessione in affidamento del cane di cui sopra al Sig. Allo scopo dichiaro che il cane in affidamento è stato sottoposto ai seguenti trattamenti sanitari: trattamento per echinococcosi - vaccinazione leptospirosi - vaccinazione polivalente - trattamento per ectoparassiti sterilizzazione - altro Il presente atto redatto in tre copie: l originale consegnato all affidatario, una copia resta agli atti, una copia è trasmessa alla ASL competente Data Firma 9

10 Allegato n. 2 Richiesta riconoscimento cane di quartiere Al Sig. Sindaco Comune di Palau P.zza Popoli D Europa, Palau Oggetto: Richiesta riconoscimento cane di quartiere Il sottoscritto nato a Il residente in via Tel , a nome proprio o in qualità di Rappresentante legale dell Associazione con sede in in via Tel iscritta al Registro Generale del Volontariato, nella sezione Tutela degli animali d affezione, al n. Premesso che - Da tempo vive nel quartiere un cane di razza di taglia di colore Dalla presumibile età di indicato con il nome di ; - Il cane viene regolarmente accudito e alimentato; - Si dichiara disponibile a ricoprire il ruolo di tutore del cane in oggetto; - Di fornire all ufficio comunale competente, copia della copertura assicurativa per danni a persone e cose. CHIEDE Che il cane su menzionato venga istituito e riconosciuto come cane di quartiere, così come previsto dall art. 8 del Regolamento comunale per l affidamento di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e per l istituzione del cane di quartiere. Data Firma 10

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