RISCHIO ELETTRICO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI PARTE SECONDA - INTEGRAZIONE

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1 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE SECONDA LAVORI ELETTRICI Pag. 1/8 RISCHIO ELETTRICO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI PARTE SECONDA - INTEGRAZIONE PROCEDURE PER LAVORI ELETTRICI e OPERAZIONI DI CORREDO E di seguito riportato uno schema procedurale di gestione, organizzazione, consegna e realizzazione dei lavori elettrici e opere di corredo. Tale procedura deve essere utilizzata e formalizzata con il coinvolgimento attivo di tutte le figure indicate. Figure coinvolte nella procedura Richiedente dei lavori e Responsabile dell Impianto (RI) Colui che ha poteri gestionali completi sull impianto o apparecchiatura su cui devono essere eseguiti lavori o interventi Incaricato delle Manovre (IM) Incaricato dal RI per l esecuzione di eventuali manovre preventive di messa di sicurezza Preposto ai lavori (PL) esecutore dei lavori

2 Procedura gestionale / Permesso di Lavoro Rel. 01 Pag. Piano dei lavori n del Luogo Nota: ove alcune voci risultino non pertinenti riportare la dicitura non pertinente Oggetto dei lavori (descrizione e individuazione sintetica dell impianto e delle lavorazioni da eseguire) Validità del presente piano / permesso di lavoro Il permesso perde validità in caso di allarmi generali o situazioni di emergenza e deve essere ricompilato e sottoscritto nuovamente Richiedente dei lavori e Responsabile dell Impianto (RI) Sig. Ditta Mansione / Ruolo Note: Sig. Ditta Mansione / Ruolo Note: Incaricato delle Manovre (IM) -. Esecuzione manovre di sicurezza (messa fuori tensione, bonifiche ecc.) - facoltativo Sig. Ditta Mansione / Ruolo Note: Preposto ai lavori (PL) esecutore dei lavori Sig. Ditta Mansione / Ruolo Note: Sig. Ditta Mansione / Ruolo Note: Durata prevista dei lavori dal al da concordare Note:

3 Procedura gestionale / Permesso di Lavoro Rel. 01 Pag. Piano dei lavori n del Luogo Fasi di lavoro e/o manovre eventuali di messa fuori tensione e in sicurezza provvedimenti per evitare chiusure intempestive Note: Fasi / Impianti / Prevvedimenti Descrizione delle fasi di lavoro e/o impianti da porre fuori tensione o in sicurezza Indicazioni dei provvedimenti per evitare chiusure intempestive (lucchettatura, ecc.) Responsabile della fase o della manovra Note

4 Procedura gestionale / Permesso di Lavoro Rel. 01 Pag. Piano dei lavori n del Luogo Fasi di lavoro Nota: qualora esistano riferimenti a documentazione allegata riportare gli estremi identificativi di tale documentazione Note: Fasi / Impianti Descrizione delle fasi di lavoro o impianti oggetto dei lavori Responsabile Note

5 Procedura gestionale / Permesso di Lavoro Rel. 01 Pag. Piano dei lavori n del Luogo Rischi specifici o prescrizioni addizionali relativi alle aree e/o impianti oggetto dei lavori Si veda la documentazione redatta ai sensi dell art. 7 DLgs 626/94 Coordinamento e cooperazione fra i Datori di Lavoro - Note: Apporre una croce e eventuali note nei casi che ricorrono Nota: (*) salvo ove espressamente specificato, l intervento si intende a carico del Responsabile dell Impianto Impianti che devono subire una bonifica o interruzione o isolamento preventivi (*) impianti, attrezzature o macchine con organi in movimento o comunque pericolosi che devono essere disattivati fino alla fine dei lavori (*) zone con presenza, anche accidentale, di sostanze pericolose, loro caratteristiche ed eventuali prove di concentrazione periodiche, continue o preventive da effettuare (*) lavori con esigenze di coordinamento specifiche (*) zone ove sia necessario un controllo preventivo dell assenza di atmosfere potenzialmente esplosive (*) obbligo di attrezzature e utensili anti innesco obbligo di illuminazione ed utensili a 24 V necessità di predisporre mezzi di estinzione o di pronto intervento aggiuntivi dispositivi di protezione da utilizzare oltre a quelli previsti per lavori elettrici opere provvisionali speciali da utilizzare carichi massimi dell area / zona di lavoro aree con veicoli, mezzi, macchine operatrici pericolose o apparecchi di sollevamento zone con pericolo di caduta o sprofondamento spazi confinati e numero di persone ammesse aree da interdire a terzi durante i lavori altro _ Lavori sotto tensione o in prossimità Nota: da compilare qualora parte degli impianto oggetto dei lavori non possa essere messo fuori tensione e in sicurezza Preso atto di quanto indicato nei principi di prevenzione di cui all art. 3 DLgs 626/94 e specificamente previsto nella guida CEI 0-10 art Lavoro fuori tensione: è la modalità da preferire tutte le volte che è possibile mettere fuori tensione la parte di impianto interessata..,parte degli impianti oggetto dei lavori non possono essere posti fuori tensione per esigenze tecnico gestionali. Note: Il Responsabile dell impianto Note: Per termini, definizioni, modalità operative e gestionali dei lavori e quanto non esplicitamente indicato nel presente documento, si rimanda e adotta quanto presente nelle norme di legge vigenti e nelle norme CEI pertinenti Firme Il responsabile dell impianto L incaricato alle manovre Il preposto ai lavori Il preposto ai lavori Altre figure interessate (nome, firma)

6 Procedura gestionale / Permesso di Lavoro Rel. 01 Pag. Piano dei lavori n del Luogo Altre figure interessate (nome, firma)

7 Procedura gestionale / Permesso di Lavoro Rel. 01 Pag. Piano dei lavori n del Luogo Fasi di lavoro Procedure operative Note: 1 CONSEGNA IMPIANTI Gli impianti oggetto dei lavori sono consegnati in sicurezza alle ore del Apporre una croce per l ipotesi che ricorre Prescrizioni preventive di sicurezza adottate (vedi piano di lavoro (Nota (*)) Messa fuori tensione e in sicurezza provvedimenti per evitare chiusure intempestive Il responsabile dell impianto L incaricato alle manovre 2 PRESA IN CONSEGNA IMPIANTI Gli impianti sono presi in consegna alle ore del Note: Il preposto ai lavori 3 TERMINE OPERAZIONI I lavori sugli impianti presi in consegna sono stati ultimati alle ore del Note: Il preposto ai lavori 4 RIPRESA IN CONSEGNA DELL IMPIANTO Si riprendono in consegna gli impianti oggetto dei lavori alle ore del Il responsabile dell impianto

8 Procedura gestionale / Permesso di Lavoro Rel. 01 Pag. Piano dei lavori n del Luogo TRASFERIMENTO AD ALTRO PREPOSTO Il preposto ai lavori che ha sottoscritto il presente piano trasferisce la responsabilità dei lavori al Sig. che diviene Preposto ai lavori e prende contestualmente atto di quanto contenuto nel presente documento, si impegna a rispettarne i contenuti e prende visione dello stato di avanzamento dei lavori. Data Ora Note o prescrizioni operative aggiuntive Il preposto ai lavori uscente (o il Responsabile di Cantiere in caso di indisponibilità) Il preposto ai lavori subentrante TRASFERIMENTO AD ALTRO PREPOSTO Il preposto ai lavori che ha sottoscritto il presente piano trasferisce la responsabilità dei lavori al Sig. che diviene Preposto ai lavori e prende contestualmente atto di quanto contenuto nel presente documento, si impegna a rispettarne i contenuti e prende visione dello stato di avanzamento dei lavori. Data Ora Note o prescrizioni operative aggiuntive Il preposto ai lavori uscente (o il Responsabile di Cantiere in caso di indisponibilità) Il preposto ai lavori subentrante

9 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 1/18 RISCHIO ELETTRICO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI PARTE TERZA PERSONALE ADDETTO ALLA ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI Un lavoro elettrico deve essere eseguito da una persona che abbia conoscenze, esperienza, informazioni idonee per eseguire in sicurezza il lavoro (CEI art. 4.2). La norma CEI distingue due tipi di persone addestrate: persona formata ed esperta, equivalente a persona esperta (PES) di cui alla norma CEI 11-27/1 (art. 4.1) e variante V1 alla norma CEI 11-1 persona formata e istruita, equivalente a persona avvertita (PAV) di cui alla norma CEI 11-27/1 (art. 4.1) e variante Vi alla norma CEI 11-1 Esiste anche la categoria delle persone non addestrate, definite "persona comune" sia in CEI che in CEI 11-27/1 (PEC) Nota: nella norma CEI 64-8 la persona formata ed esperta è denominata "istruita" e la persona formata e istruita è denominata "avvertita". Nel seguito si adotteranno qui i termini della norma CEI 11-27/1. PERSONA ESPERTA (PES) (CEI 11-27/1 art. 4.2): Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. In particolare, persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue: conoscenze generali dell'antinfortunistica elettrica; completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori;

10 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 2/18 capacità di affrontare in autonomia l'organizzazione e l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia; capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli; capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici; capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza. PERSONA AVVERTITA (PAV) (CEI 11-27/1 art. 4.3): Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. In particolare, persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue: conoscenza dell'antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro; capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori; capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES; capacità di affrontare le difficoltà previste; capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all'attività elettrica che è chiamata ad eseguire. PERSONA COMUNE (PEC) (CEI 11-27/1 art. 4.4): Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche. In particolare, persona che può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto la sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi residui.

11 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 3/18 PERSONA PREPOSTA ALLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO (per brevità, Responsabile dell'impianto) (CEI 11-27/1 art. 4.5): Persona designata alla diretta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico. Ove necessario, parti di tale responsabilità possono essere assegnate ad altri. In particolare, persona responsabile: a) della pianificazione e della programmazione dei lavori; b) della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (es. modifiche della taratura delle protezioni, esclusione richiusure, inibizione di controalimentazioni) e delle manovre sull'impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori; c) dell'esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive e dell'apposizione dei cartelli monitori, per lavori fuori tensione; d) dell'individuazione dell'impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori; e) del trasferimento alla persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali specifici e elettrici dell'impianto oggetto dei lavori, eventualmente facendo riferimento al documento aziendale della valutazione dei rischi; f) della consegna dell'impianto elettrico alla persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (rif. seguito). Nel caso che il responsabile dell'impianto elettrico e la persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa non siano coincidenti, le comunicazioni relative al punto f) devono essere documentate. La prescrizione del punto c) non si applica per i lavori sotto tensione.

12 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 4/18 PERSONA PREPOSTA ALLA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (per brevità, Preposto ai lavori) (CEI 11-27/1 art. 4.6): Persona designata alla diretta responsabilità della conduzione del lavoro. Ove necessario, parti di tale responsabilità possono essere assegnate ad altri. In particolare, persona incaricata e responsabile dell'esecuzione del lavoro, che deve dare applicazione, nei casi previsti, al documento di valutazione dei rischi, ponendo in opera le misure di protezione necessarie. Nel caso di lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, può essere delegata a poter intervenire, in situazioni di emergenza, sugli organi di sezionamento e protezione dell'impianto. Essa è responsabile della: a) presa in carico dell'impianto elettrico o di sua parte dal Responsabile dell'impianto, il quale lo ha preventivamente individuato sotto la sua responsabilità, e successiva riconsegna; b) verifica dell'assenza di tensione nell'impianto nonché della verifica sul posto di lavoro della presenza della messa a terra ed in cortocircuito, nei casi in cui è prescritta; c) controllo delle condizioni ambientali prima e durante l'esecuzione dei lavori; d) protezione delle parti attive adiacenti individuate, secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi e di consegna dell'impianto da parte del Responsabile dell'impianto elettrico; e) gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza; f) messa in opera di ulteriori misure di protezione a fronte dell'insorgenza di rischi elettrici e non elettrici non valutati preventivamente, o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farne fronte; g) pianificazione delle attività: definizione della sequenza più opportuna per l'esecuzione dei lavori; h) programmazione delle attività compreso il coordinamento di eventuali lavoratori autonomi che interferiscono nell'attività lavorativa, rendendoli edotti dei rischi ai quali sono esposti e adottando le eventuali misure di sicurezza necessarie per evitarli; i) organizzazione delle risorse lavorative assegnate o necessarie; j) accertamento dell'adeguatezza delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi speciali necessari al lavoro.

13 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 5/18 In base a quanto sopra, tra le tipiche attività che il preposto ai lavori è chiamato a svolgere figurano le seguenti: individuare la zona di lavoro ed effettuare la delimitazione della zona stessa, quando necessario; negli impianti complessi, la zona di lavoro va individuata in collaborazione con il responsabile dell'impianto; informare gli operatori su (CEI art CEI art ): - tipo di lavoro da eseguire - aspetti relativi alla sicurezza - compiti che ciascuno di essi dovrà svolgere - attrezzi ed equipaggiamenti che devono essere utilizzati; verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, siano efficienti (esame a vista); accertare che gli operatori siano muniti dei dispositivi di protezione individuale e che possano eseguire il lavoro in modo agevole (posizione salda, mani libere, ecc.); autorizzare l'inizio del lavoro elettrico. Il preposto ai lavori deve essere presente sul posto dove vengono svolti i lavori, anche se non partecipa direttamente all'esecuzione dei lavori stessi ed essere il punto di riferimento degli operatori nel corso dei lavori elettrici. In molti casi il lavoro viene svolto da più persone, o da una squadra, con un caposquadra nominato dall'azienda. Il preposto ai lavori può essere il caposquadra, se presenzia ai lavori. Se la squadra è suddivisa in più unità per svolgere lavori ben definiti in autonomia, va individuato un preposto ai lavori per ogni unità (che deve comunque operare sotto la responsabilità di un unico coordinatore). Se durante un lavoro il preposto viene sostituito prima che il lavoro sia terminato (CEI art ), il preposto ai lavori uscente deve illustrare al preposto entrante le condizioni dell'impianto, lo stato di avanzamento dei lavori e le misure di sicurezza adottate; deve inoltre trasferirgli l'eventuale documentazione. Il trasferimento dell'incarico deve avvenire con un documento scritto.

14 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 6/18 Compiti degli addetti ai lavori L'incaricato di un lavoro elettrico deve (con rif. anche a CEI art ): controllare che l'attrezzatura in dotazione sia integra ed efficiente (esame a vista); attenersi alle prescrizioni ricevute dal preposto e alla normativa sui lavori elettrici; segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che si dovessero verificare nel corso dei lavori. Se un lavoratore ha obiezioni su un'istruzione ricevuta (CEI art. 4.3) per motivi di sicurezza, deve rivolgersi al preposto ai lavori, che la deve valutare ed eventualmente sottoporla ai suoi superiori per le eventuali decisioni necessarie. Datore di lavoro (DdL) Per quanto riguarda la definizione di "Datore di lavoro" (DdL), la norma CEI 11-27/1 art. 3.1, rimanda direttamente al DL 626/94. Nel seguito saranno evidenziati alcuni compiti specifici del DdL: valutazione dei rischi scelta del personale formazione e informazione del personale scelta e messa a disposizione dei DPI e delle attrezzature per eseguire i lavori in sicurezza sorveglianza Scelta, formazione e informazione del personale Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di scegliere le persone idonee a svolgere ciascun tipo di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro, o chi per lui, deve stabilire quali lavori elettrici il suo dipendente può eseguire, in funzione della conoscenza acquisita, della esperienza maturata e delle caratteristiche personali. In Italia non esistono certificazioni o patentini riconosciuti che attestino l'idoneità delle persone ad eseguire lavori elettrici; la responsabilità di queste scelte ricade completamente sul datore di lavoro. La norma sperimentale CEI 11-27/1 indica comunque dei criteri sulla formazione delle persone PES e PAV (che saranno esaminati in seguito nel dettaglio). Il personale che esegue lavori sotto tensione, oltre alla attribuzione delle condizioni di PES o di PAV, deve possedere l'idoneità ad eseguire lavori sotto tensione.

15 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 7/18 L'idoneità ad eseguire lavori sotto tensione va riesaminata preferibilmente con cadenza annuale ed ogni qualvolta cambino le mansioni, l'attività lavorativa sia stata interrotta per lungo tempo, siano sopraggiunte restrizioni mediche, ecc. (CEI art. B.1.1). Un numero sufficiente di persone incaricate di eseguire lavori elettrici deve essere in grado di prestare il primo soccorso in caso di folgorazione o di ustioni (CEI art. 4.3). La norma CEI raccomanda che le istruzioni di primo soccorso siano richiamate sul posto di lavoro con cartelli o in altra opportuna maniera. La conoscenza, l'esperienza, la sensibilità in tema di sicurezza che il personale addetto ai lavori elettrici deve possedere, non sono requisiti che si acquisiscono una volta per sempre, occorre mantenere ed aggiornare tali requisiti nel tempo attraverso riunioni e corsi di aggiornamento sull'evoluzione tecnologica e normativa (CEI art ). Ciò è richiesto anche dal DLgs 626/94 (art. 3.s) che, tra le misure generali di tutela, prevede l'informazione e la formazione sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza. Per l'attribuzione delle condizioni di PES o di PAV, per l'attestazione della idoneità ad eseguire lavori sotto tensione ed in generale per l'affidamento di incarichi relativi ai lavori elettrici, il datore di lavoro deve valutare, oltre alla formazione ed alla esperienza, anche l'idoneità psico-fisica del lavoratore.

16 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 8/18 CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE E COMPITI AL PERSONALE (estratto dalla Norma Sperimentale CEI 11-27/1) Si premette che la norma CEI 11-27/1 si occupa dei lavori fuori tensione sui sistemi di tutte le Categorie (0 - I - II - III) e dei lavori sotto tensione sui sistemi di Categoria 0 e I 5 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CONDIZIONE Dl PES E PAV 5.1 Generalità Si premette che ai finì della presente Norma Sperimentale le attribuzioni di PES e PAV consentono l'esecuzione dei lavori elettrici fuori tensione e in prossimità e non costituiscono il riconoscimento dell'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I: il riconoscimento è trattato nel successivo cap. 6. Per valutare correttamente a quale condizione (PES o PAV) appartiene una persona, può essere utile riferirsi a tre requisiti tra loro complementari: il primo aspetto riguarda l'istruzione, cioè la conoscenza dell'impiantistica elettrica e della relativa normativa; il secondo aspetto riguarda l'esperienza di lavoro che, maturata in un adeguato periodo di tempo, comporta per una PES la conoscenza di tutte le situazioni caratterizzanti quella tipologia di lavori e della maggior parte di quelle non ricorrenti; il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale. Una PES, pertanto deve possedere doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a farla ritenere affidabile. Una persona, per poter essere definita PES, deve possedere tutti i requisiti sopra indicati. La PAV, per contro, non possiede tutti i requisiti sopra indicati ed è una figura in evoluzione all'interno della cui definizione trovano posto diversi livelli: essa si trova in situazioni intermedie che comportano una possibile evoluzione verso la condizione di PES.

17 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 9/ Lavoratori dipendenti L'attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione deve essere formalizzata per iscritto nell'ambito aziendale. Nel caso di lavoratori dipendenti che alla data della pubblicazione della presente Norma Sperimentale (Gennaio 2001; n.d.r) svolgevano lavori elettrici e che a giudizio del datore di lavoro risultano senza la prevista formazione teorica, questi potrà attribuire la condizione di PES e PAV subordinandola alla partecipazione ad una formazione teorica che preveda l'acquisizione delle rispettive conoscenze indicate in 7.1. Il datore di lavoro, con riferimento al comma precedente, deve valutare se l'attribuzione di PAV può essere conferita a un lavoratore dipendente in virtù di una pregressa "formazione per affiancamento" ad una persona a cui sia stata attribuita la condizione di PES. 5.3 Datori di lavoro e lavoratori autonomi Per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, la condizione di PES o di PAV può essere autocertificata, quando richiesta dal committente. Si raccomanda, per quanto possibile, che detta autocertificazione sia basata su un'idonea documentazione contenente informazioni quali ad esempio: conoscenze teorico pratiche e di impiantistica elettrica in materia di sicurezza; conoscenze legislative in materia di sicurezza; percorsi formativi; conoscenza di norme relative agli impianti elettrici; esperienze lavorative e ruoli coperti; tipologia di impianti elettrici trattati.

18 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 10/18 6 IDONEITÀ Al LAVORI SOTTO TENSIONE SU SISTEMI DI CATEGORIA 0 E I 6.1 Idoneità Condizione per la quale una persona può avere riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione. L'idoneità, inoltre, sottintende il possesso di un insieme di qualità personali e professionali della persona interessata. L'idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l'altro, di processi formativi comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentative dei lavori da effettuare. I processi formativi possono essere condotti o dalle Aziende datrici di lavoro, o da altri Organismi esterni alle stesse. In quest'ultimo caso, gli Organismi devono rilasciare, al committente, un attestato di regolare frequenza ai corsi di formazione comprensivo delle valutazioni finali. Nota: In attesa della definizione normativa dei livelli di cortocircuito pericolosi al disotto dei quali la Norma CEI EN (art ) consente, in presenza di impianti protetti contro le sovracorrenti ed i cortocircuiti, di operare senza idoneità, si applica integralmente per lavori su qualsiasi impianto quanto previsto dalla presente norma Sperimentale in tema di idoneità. 6.2 Lavoratori dipendenti Il datore di lavoro è il responsabile dell'attestazione dell'idoneità per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Tale attestazione può riguardare tutti o parte dei lavori previsti nello specifico campo d'attività dell'azienda/impresa da cui dipende la persona e deve essere formalizzata per iscritto. Per il conseguimento dell'idoneità, la persona deve possedere, con riferimento al punto 7.2, le conoscenze teoriche per i lavori sotto tensione di livello 2A e pratiche di livello 2B del Cap. 7 della presente Norma Sperimentale, rappresentative del lavoro sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Per la valutazione della persona, il datore di lavoro può assumere a riferimento, una o più delle seguenti attività formative: le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento; la documentazione attestante l'avvenuta frequenza di specifici corsi di formazione, con indicati gli argomenti trattati, le esercitazioni teoriche e pratiche effettuate e le valutazioni finali del corso espresse dall'organizzazione esecutrice dei corsi; la formazione svolta in ambito aziendale.

19 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 11/18 Nei casi in cui la persona non sia stata addestrata per la specifica tipologia di lavoro sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I in cui sarà effettivamente impiegata, la nuova idoneità potrà essere conferita solo se detta tipologia richiede gli stessi principi di sicurezza previsti nell'addestramento della persona, con particolare riferimento alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali (DPI). Per il conferimento dell'idoneità, inoltre, il datore di lavoro deve basarsi sull'accertamento di altri necessari requisiti della persona quali ad esempio: idoneità psicofisica; curriculum professionale; comportamenti seguiti nell'attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza. Solo dopo tale valutazione completa, il datore di lavoro può riconoscere l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Il datore di lavoro può autorizzare a svolgere i lavori sotto tensione solo persone idonee. Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento o della revoca delle idoneità che egli stesso ha riconosciute Linee guida per l'attestazione dell'idoneità delle persone che svolgono già lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I Nel conferimento dell'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I a lavoratori dipendenti che già svolgono l'attività suddetta, i Datori di lavoro, assumendo a riferimento per la valutazione delle persone le attività formative ed esperienza del punto 6.2, devono applicare le seguenti linee guida: possibilità di attestare l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I delle persone che, a loro giudizio, hanno maturato la necessaria formazione teorico-pratica prevista al Cap. 7 della presente Norma Sperimentale; possibilità di attestare l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I delle persone che, a loro giudizio, operavano senza la prevista formazione teorica, subordinandola ad una formazione teorica che preveda i contenuti di livello 1A e 2A del Cap. 7 della presente Norma Sperimentale. Si raccomanda che la suddetta formazione teorica abbia una durata minima di 12 ore. 6.3 Datori di lavoro e lavoratori autonomi Nel caso di datori di lavoro o lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, questi devono possedere le conoscenze necessarie per l'idoneità all'esecuzione dei suddetti lavori e, quando richiesto, autocertificare detta idoneità. Si raccomanda, per quanto possibile, che tale autocertificazione sia basata sul possesso dei requisiti riguardanti, in particolare, la tipologia dei lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I conosciuti.

20 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 12/18 7 MINIMI REQUISITI FORMATIVI DELLE PERSONE ESPERTE E AVVERTITE 7.1 Le conoscenze necessarie per il riconoscimento della condizione di PES e PAV Nella presente Norma Sperimentale, si assume che le persone, alle quali sarà riconosciuta la condizione di PES o di PAV, siano già in possesso delle conoscenze teoriche di elettrotecnica necessarie alla completa comprensione degli argomenti per la formazione tecnica indicati nel seguito. Le conoscenze minime che deve possedere la persona esperta sono: teoriche di livello 1A; pratiche del lavoro elettrico di livello lb. Le conoscenze che deve possedere la persona avvertita sono: teoriche, tra quelle di livello 1A individuate dal datore di lavoro in relazione alla tipologia e/o complessità del lavoro cui verrà destinata la persona avvertita; pratiche del lavoro elettrico, tra quelle di livello lb individuate dal datore di lavoro in relazione alla tipologia e/o complessità del lavoro cui verrà destinata la persona avvertita. 7.2 I temi della formazione delle persone Nel seguito sono riportati i requisiti minimi, in termini di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, ritenuti necessari per consentire l'effettuazione di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità oppure per lavori elettrici sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I con padronanza di specifiche tipologie di lavoro per le quali è conferibile l'idoneità. Si precisa che i temi di Livello 1 sono propedeutici ai temi di Livello 2.

21 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 13/ Conoscenze di base per eseguire lavori elettrici Livella 1A: conoscenze teoriche Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici e in particolare: DPR 547/1955 (Art. 4, 5, 267, 344, 345, 346, 347, 348 e 349) DPR 164/1956 (Art. 11); D.Lgs. 626/1994 (Art. 1, 3, 4, 5, 21, 22, 39, 41, 42, 44) D.Lgs. 494 /1996 (Nuove figure ed Art. 7) D.Lgs. 475/1992 (aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuale [DPI] legati ai lavori elettrici). Norme CEI EN , CEI EN e CEI (esclusi i lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I). Scelta dell'attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE, la conservazione degli stessi. Arco elettrico e suoi effetti. Effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità e nozioni di pronto soccorso. Criteri di sicurezza nella predisposizione dell'area di lavoro (cantiere). Livello lb: conoscenze dell'esecuzione pratica del lavoro elettrico Preparazione del lavoro Valutazione dei rischi Condizioni ambientali Sistema per la trasmissione o lo scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli: Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro preparazione del cantiere padronanza nell'esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto elettrico (verifica dell'assenza/presenza di tensione, esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto quali la manovra d'interruttori, messe a terra, messe a terra e in cortocircuito, realizzazione delle condizioni di equipotenzialità, apposizione di segnalazioni. ecc.) Lavori in prossimità con attuazione della protezione con distanza di sicurezza e sorveglianza. Lavori in prossimità con attuazione della protezione con l'uso di dispositivi di protezione (schermi, barriere, protettori isolanti, involucri).

22 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 14/ Conoscenze per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I Livello 2A: conoscenze teoriche di base per lavori sono tensione su sistemi di Categoria 0 e I Norme CEI EN , CEI EN e CEI (con riguardo ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I). Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione. Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione. Livello 2B: conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione. Esperienza organizzativa: Preparazione del lavoro valutazione dei rischi Trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli Esperienza specifica della tipologia di lavora per la quale la persona dovrà essere idonea: Analisi del lavoro Scelta dell'attrezzatura Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro Preparazione del cantiere Adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime Padronanza delle sequenze operative per l'esecuzione del lavoro.

23 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 15/18 Lavori elettrici e personale utilizzabile

24 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 16/18 Comunicazioni Le comunicazioni possono essere verbali, scritte e visive (CEI art. 4.4). Occorre prendere le dovute precauzioni affinché il flusso delle informazioni sia affidabile e non possano verificarsi malintesi. Chi riceve una notifica verbale la deve ripetere al mittente; quest'ultimo deve confermare al ricevente che le informazioni sono state recepite in modo corretto. È vietato autorizzare un lavoro, o rimettere in tensione un impianto elettrico, sulla base di accordi preventivi su un determinato orario, o in base ad un qualsiasi tipo di segnale, come ad esempio gesti delle braccia o delle mani, in quanto potrebbero dar luogo a malintesi od errate interpretazioni. Nelle trasmissioni telefoniche è consigliabile che chi riceve trascriva le informazioni (fonogramma), con l'ora e le generalità di chi trasmette e viceversa. Prima dell'inizio dei lavori, il responsabile dell'impianto deve essere informato dei lavori che si intende svolgere sull'impianto elettrico. Per eseguire in sicurezza un lavoro elettrico, devono essere trasmesse mediante notifica tutte le informazioni necessarie, come ad esempio lo stato delle apparecchiature di manovra (chiusa, aperta, messa a terra) e la posizione dei dispositivi di sicurezza. Il preposto ai lavori deve essere a conoscenza dell'assetto della rete, dell'ubicazione dei sezionamenti e dei relativi dispositivi di messa in sicurezza; in genere queste informazioni gli vengono notificate dal responsabile dell'impianto. Per eseguire correttamente ed in sicurezza lavori elettrici è indispensabile disporre di schemi elettrici e di una documentazione aggiornata dell'impianto su cui si deve operare.

25 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 17/18 VALUTAZIONE DEI RISCHI Il rischio è definito come il prodotto della probabilità che si manifesti un evento dannoso per l ampiezza del danno che ne deriva secondo la formula: La valutazione dei rischi (DLgs 626/94 art. 4) si esegue in pratica su due diversi livelli. Il primo livello, di carattere generale, deve essere eseguito dal datore di lavoro. Esso deve tra l'altro individuare le misure di prevenzione da attuare in relazione ai rischi individuati e le attrezzature e i DPI da utilizzare. Ci si può avvalere di schede operative che indichino: le metodologie di lavoro, soprattutto per lavori tipici e/o ricorrenti l'uso di idonee attrezzature e dispositivi di protezione individuale. Nella valutazione dei rischi della Ditta proprietaria degli impianti elettrici, siano presenti: valutazioni sulla configurazione circuitale della distribuzione elettrica, con individuazione di eventuali situazioni di rischio critiche ed eventuali provvedimenti per mitigarle; valutazioni su eventuali rischi ambientali accessori (ad esempio presenza di zone con pericolo di esplosione) ed eventuali provvedimenti per mitigarli; valutazioni su completezza ed aggiornamento degli schemi elettrici necessari per eseguire la manutenzione in sicurezza (con particolare riferimento a: possibili sorgenti di alimentazione degli impianti, possibili fonti di ritorni di tensione, dispositivi per mettere fuori tensione e in sicurezza gli impianti o parti di essi); a tal proposito, CEI art. 4.7 recita: "Devono essere disponibili schemi e documentazione aggiornata degli impianti elettrici" valutazioni sulla corretta identificabilità dei dispositivi e dei circuiti. Il secondo livello, più specifico, riguarda la valutazione dei rischi relativi al lavoro elettrico che ci si appresta a svolgere e compete al preposto ai lavori, il quale si avvarrà degli indirizzi e delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

26 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE TERZA REQUISITI DEI LAVORATORI Pag. 18/18 A proposito di valutazione dei rischi, la guida CEI 0-10, articolo 5.4.1, afferma: Effettuata la valutazione dei rischi connessi con le attività di manutenzione, per poter svolgere il lavoro in maniera sicura, o più correttamente, in situazione di rischio accettabile, occorre organizzare il lavoro secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche applicabili al riguardo. Si ricorda che l applicazione delle prescrizioni contenute nelle Norme CEI garantisce la realizzazione di impianti a regola d arte e che quindi gli impianti realizzati a Norme CEI, se correttamente interpretate ed attuate, devono essere considerate in possesso di un livello di sicurezza accettabile. Di conseguenza osservare le Norme CEI significa anche soddisfare la procedura di valutazione del rischio, naturalmente nell ambito del campo di applicazione cui esse sono destinate, in quanto questa è già stata fatta dai normatori. A tal proposito vedasi anche quanto detto all articolo Ciascuna Norma CEI utilizzabile per l attività di manutenzione riporta in ultima pagina un elenco di norme aventi attinenza e/o applicabili ai questi lavori. La figura 6 riassume il procedimento illustrato.

27 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 1/12 RISCHIO ELETTRICO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI PARTE QUARTA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE e ATTREZZATURE PER LAVORI ELETTRICI Il decreto legislativo 626/94, all articolo 4, impone al datore di lavoro, in relazione alla natura dell attività dell azienda o della unità produttiva, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori anche nei riguardi di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. A seguito di tale valutazione il datore di lavoro, fra i vari altri compiti, tutti connessi con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ha anche quello di fornire gli attrezzi necessari per lavorare in sicurezza e i dispositivi di protezione individuale che i lavoratori devono usare per ripararsi dai rischi residui (Articolo 4, comma 2 lettera a). Gli attrezzi ed i dispositivi di protezione individuale devono soddisfare, oltre che la legislazione vigente, anche le prescrizioni delle corrispondenti Norme Europee, nazionali o internazionali quando esistenti. Essi, inoltre, devono essere usati in conformità alle istruzioni e/o alle direttive fornite dal fabbricante o dal fornitore. Tali istruzioni e/o indicazioni devono essere fornite nella lingua del paese in cui vengono usate. Ogni attrezzo e dispositivo di protezione previsto per l esercizio sicuro di impianti elettrici e per i lavori elettrici, e quindi anche per le operazioni di manutenzione, deve essere idoneo al lavoro da fare, deve essere custodito appropriatamente e mantenuto in condizioni da conservare le sue caratteristiche. Essere mantenuto in condizioni atte all uso significa eseguire esami periodici a vista e dove è necessario eseguire prove elettriche, comprese le successive manutenzioni previste, per verificare l integrità elettrica e le proprietà meccaniche degli attrezzi, degli equipaggiamenti e dei dispositivi. Tutti gli attrezzi, gli equipaggiamenti ed i dispositivi speciali usati durante l esercizio di, o lavoro su, con od in prossimità di impianti elettrici devono essere custoditi appropriatamente. Esempi di attrezzi e dispositivi sono: calzature, guanti e soprascarpe isolanti; protezioni degli occhi o del viso; protezioni della testa; idonei indumenti di protezione; tappeti, piattaforme e pedane isolanti;

28 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 2/12 schermi isolanti flessibili e rigidi; attrezzi isolati ed isolanti: tondi ed aste di manovra; blocchi, avvisi, cartelli; dispositivi per la rivelazione e l indicazione della tensione; apparecchiature per l individuazione dei cavi; dispositivi di messa a terra e in cortocircuito; barriere e supporti. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LAVORI ELETTRICI Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (DLgs 626/94 art. 40). Per i lavori elettrici in bassa tensione gli addetti devono fare uso, oltre che dei DPI di uso generale per proteggersi dagli eventuali altri rischi presenti nel luogo di lavoro, anche dei dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere in sicurezza i lavori di manutenzione elettrica. I DPI devono essere idonei all ambiente, devono essere di semplice uso, devono essere facilmente indossabili, compatibili con gli altri DPI e rispondere alle disposizioni riportate nel D. L. 475/92 che definisce le modalità di uso e conservazione degli stessi (Articolo 43 del D. L. 626/94). I DPI necessari per prevenire i rischi relativi ai lavori elettrici sono i seguenti: calzature e sovrascarpe isolanti; guanti isolanti; guanti da lavoro; elmetto isolante; visiera di protezione; vestiario di protezione; cintura di sicurezza (per lavori in elevazione, per i quali si rimanda alla specifica normativa antinfortunistica) I dispositivi di protezione individuale (DPI) sprovvisti di marcatura CE, non possono più essere utilizzati (DLgs 626/94 art. 46) Il costruttore del DPI deve rilasciare una nota informativa contenente le indicazioni necessarie per il corretto deposito, impiego e manutenzione del DPI stesso, la natura e la frequenza delle

29 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 3/12 verifiche e delle eventuali prove dielettriche da eseguire sul DPI, e la sua eventuale data di scadenza. I DPI utilizzati nei lavori elettrici sotto tensione per proteggere contro il rischio elettrico, devono portare l'indicazione della classe di protezione e/o della tensione di impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; in un apposito spazio all'esterno dell'involucro di protezione, deve essere segnata la data di messa in servizio. Guanti di protezione I guanti isolanti per lavori elettrici sotto tensione sono suddivisi in classi: classe 00 e classe 0, utilizzati in bassa tensione; classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 per l'alta tensione. Limiti elettrici in tensione alternata I guanti di classe 00 si differenziano da quelli di classe 0 per lo spessore (rispettivamente 0,5 mm e 1 mm) e la tensione di prova d'isolamento (rispettivamente 2,5 kv e 5 kv). I guanti di classe 00 (utilizzabili fino a 500 V) sono più sensibili al tatto, ma meno resistenti di quelli di classe 0 (utilizzabili fino a 1 kv) alle sollecitazioni meccaniche. Se il lavoro comporta il rischio di abrasione o di rottura, sopra i guanti isolanti vanno indossati (con opportune cautele) guanti da lavoro (la norma CEI prevede guanti isolanti che forniscono anche una protezione meccanica). Inoltre i guanti isolanti sono suddivisi in categorie in base alle loro resistenze all'olio, all'acido, ecc.:

30 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 4/12 Sui guanti isolanti devono essere impressi (CEI e DLgs 475/92): simbolo del doppio triangolo; nome, marchio di fabbrica o identificazione del costruttore; categoria (se applicabile); taglia e classe; mese ed anno di costruzione; marcatura CE; una banda rettangolare (o altro mezzo) che permetta di identificare la data di inizio d'uso per i controlli periodici. La classe può essere indicata con il colore del doppio triangolo: classe 00: beige / classe 0: rosso / classe 1: bianco / classe 2: giallo / classe 3: verde / classe 4: arancione. I guanti isolanti devono essere verificati con la frequenza indicata dal Costruttore sulla nota informativa (che spesso rimanda semplicemente alla norma CEI EN CEI o alla equivalente IEC903; vedi estratto nel seguito). I guanti isolanti di classe 1, 2, 3 e 4 devono essere verificati (con prove di tensione) ogni sei mesi anche se non vengono utilizzati. I guanti di classe 00 e 0 vanno verificati a vista prima dell'uso e gonfiati con aria per stabilire se sono bucati. Se uno dei guanti è rovinato, devono essere buttati entrambi.

31 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 5/12

32 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 6/12 Estratto da CEI EN CEI Raccomandazioni per l'uso (dei guanti isolanti)

33 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 7/12 Scarpe di protezione Le scarpe (tronchetti) elettricamente isolanti devono essere conformi alle relative norme (CEI / UNI EN 344). Le scarpe di classe 00 possono essere utilizzate fino a 500 V c.a. / 750 V c.c. e sono marcate con un doppio triangolo di colore beige. Le scarpe di classe 0 possono essere utilizzate fino a 1000 V c.a. / 1500 V c.c. e sono marcate con un doppio triangolo di colore rosso. Su ciascuna scarpa devono essere indicate: la classe, il doppio triangolo, numero di serie o di lotto, mese e anno di fabbricazione. Deve esserci uno spazio per annotare la data di primo utilizzo e le date di ispezione periodica. Secondo il D.L. 475/92, allegato II art , i DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma devono presentare opportune caratteristiche di ininfiammabilità. Il vestiario utilizzato nei lavori sotto tensione a contatto può essere soggetto all'arco elettrico e quindi deve in qualche modo proteggere da esso. Ad esempio, il vestiario utilizzato dal personale ENEL tiene un arco di 7 ka per 0,5 s alla distanza di 30 cm (prove eseguite secondo la norma UNI EN 367).

34 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 8/12 DPI TIPICI PER LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT

35 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 9/12 Indicazioni generali Nella tabella seguente sono riportati alcuni DPI specifici per i lavori elettrici. In essa vengono indicate anche le caratteristiche d uso e le normative di riferimento.

36 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 10/12 ATTREZZATURE E UTENSILI Gli utensili utilizzati per i lavori elettrici devono rispondere alle rispettive norme di buona tecnica e devono essere conservati nel rispetto delle disposizioni del costruttore. Ad esempio, la lama di un cacciavite per lavorare sotto tensione deve essere ricoperta di uno strato isolante, salvo la punta. Il tratto scoperto deve avere una lunghezza inferiore a 15 mm nei cacciaviti per viti a testa con intaglio (cacciaviti a taglio), 18 mm per gli altri cacciaviti.

37 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 11/12 Gli utensili, i DPI e gli altri equipaggiamenti necessari per eseguire i lavori elettrici devono essere conservati in modo che mantengano le proprietà dielettriche e meccaniche; vanno inoltre controllati periodicamente. Il datore di lavoro ha anche il dovere di sorvegliare che i DPI siano correttamente utilizzati (anche tramite responsabili dei lavori); deve condurre ispezioni periodiche sui luoghi di lavoro e richiamare, anche con provvedimenti disciplinari, i dipendenti che non indossano i DPI. I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente le attrezzature e i DPI messi a loro disposizione. L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale deve essere richiamato da cartelli conformi alle vigenti disposizioni.

38 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI - PARTE QUARTA DPI e PRESIDI di SICUREZZA Pag. 12/12 Tipologie di lavoro elettrico, DPI e attrezzature Gli utensili e DPI da utilizzare per i vari tipi di lavoro elettrico sono riportati nel seguito. I principali criteri di protezione (relativamente al solo rischio elettrico) per i lavori elettrici in BT sono comunque i seguenti: Lavoro elettrico fuori tensione: Messa fuori tensione ed in sicurezza delle parti attive. Non sono previsti utensili e DPI particolari contro il rischio elettrico, se non nella fase di verifica di assenza tensione (vedi nel seguito). Lavoro elettrico sotto tensione a contatto: Guanti isolanti, attrezzi isolati, elmetto e visiera isolanti. Eventualmente tappetino isolante o tronchetti isolanti in assenza di attrezzi isolati. Lavoro elettrico sotto tensione a distanza: Aste isolanti, guanti isolanti, elmetto con visiera oppure occhiali. Lavoro elettrico in prossimità: Barriere provvisorie o distanza con sorveglianza.

39 ALLEGATO TECNICO LAVORI ELETTRICI PARTE QUINTA NORME di RIFERIMENTO Pag. 1/33 RISCHIO ELETTRICO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI PARTE QUINTA NORME DI RIFERIMENTO DPR 547/55 NORME DI SICUREZZA PER IMPIANTI E LAVORI ELETTRICI Art INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. Art ISOLAMENTO ELETTRICO. In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto. Art COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA. Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche,

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