UNIONE DEI COMUNI VALLE DI MONTE SCUDERI
|
|
- Giulietta Castelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 UNIONE DEI COMUNI VALLE DI MONTE SCUDERI STATUTO TITOLO I Principi Fondamentali Art. 1 Oggetto 1. Il presente Statuto determina, ai sensi di Legge e dell atto costitutivo, le norme fondamentali per l organizzazione ed il funzionamento dell Unione, Ente locale autonomo costituito dai Comuni di Itala e Scaletta Zanclea. 2. L unione dei Comuni disciplinata dal presente Statuto è denominata UNIONE DEI COMUNI VALLE DI MONTE SCUDERI, di seguito denominata Unione. 3. Il territorio dell Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono. 4. L Unione potrà essere ampliata ad altri Comuni mediante apposita Deliberazione del Consiglio dell Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La stessa deliberazione altresì stabilirà le condizioni di ingresso e le eventuali modifiche statutarie conseguenti all ampliamento. Art. 2 Obiettivi 1. L unione promuove lo sviluppo del territorio e la crescita delle comunità che lo costituiscono e si propone la gestione congiunta di funzioni e servizi in un ottica di raggiungimento di economie di scala e maggiore efficienza, nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali.
2 2. Più specificamente costituiscono obiettivi programmatici dell unione: a) la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, la salvaguardia dell ambiente e del benessere dei cittadini, attraverso la valorizzazione delle risorse del patrimonio storico e artistico e delle tradizioni etno-antropologiche e culturali delle comunità, favorendo programmi progetti, ed opere di interesse generale attraverso la partecipazione di organismi pubblici e privati; b) il miglioramento della qualità dei servizi erogati dai comuni partecipanti attraverso l ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali; c) l armonizzazione e l ampliamento dell esercizio delle funzioni e dei servizi offerti ai cittadini rispetto a quelli offerti dai singoli comuni partecipanti, assicurandone la maggiore economicità; d) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ai fini della crescita e lo sviluppo socio-culturale dell intera comunità; e) il confronto e la collaborazione con altri Enti Pubblici e privati ai fini della maggiore rappresentatività possibile degli interessi del territorio a tutti i livelli; Art. 3 Durata, recesso e scioglimento 1. L Unione non ha scadenza; i Comuni partecipanti non possono effettuare alcun recesso prima di tre anni dal loro ingresso. 2. Il recesso si esercita dopo il termine di cui al comma 1 attraverso deliberazione consiliare da adottarsi ai sensi dell art 32 del T.U.E.L. che deve essere approvata e notificata all unione ed agli altri Comuni partecipanti entro il 30 giugno, ed avrà efficacia dall anno successivo. 3. Il recesso della metà più uno dei Comuni partecipanti determina lo scioglimento dell unione. In tal caso il Presidente pro tempore assume funzioni di commissario liquidatore ed esercita le funzioni e poteri previsti dalla legge per quanto concerne la ripartizione del patrimonio e la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi, che dovrà tenere conto, per quanto possibile, della qualità e quantità dei contributi e conferimenti effettuati dai comuni partecipanti. 4. In caso di scioglimento ai sensi dei commi precedenti il personale trasferito, comandato o distaccato presso l Unione da parte dei comuni partecipanti torna nella dotazione organica degli stessi. Art. 4 Sede 1. L unione ha la sua sede presso la biblioteca di Itala Marina, salvo diversa individuazione da effettuarsi con Deliberazione del Consiglio dell Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3 2. Presso la sede è individuato apposito spazio aperto al pubblico da destinare ad Albo Pretorio e per la pubblicazione di atti ed avvisi; l Unione è dotata anche di Albo Pretorio telematico per una maggiore trasparenza e facilità di consultazione da parte dei cittadini. Gli atti sono trasmessi anche ai comuni partecipanti. 3. Gli uffici e i servizi delegati all Unione possono avere sede operativa presso le sedi dei comuni partecipanti. Art. 5 Funzioni 1. L unione esercita in forma congiunta ed in relazione agli obiettivi di cui all art. 2, le funzioni inerenti la programmazione delle iniziative, lo svolgimento delle attività e la gestione dei servizi ad essa affidati. 2. Essa tendenzialmente può assumere tutte le funzioni di competenza dei singoli comuni e può mettere in comune ogni ufficio, servizio o competenza prevista dalla legge nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali. 3. In forma esemplificativa e non esaustiva possono essere devoluti all unione la gestione associata dei seguenti uffici, funzioni o servizi: a) Gestione dei servizi nei settori turistico e culturale ed ambientale; b) Viabilità e trasporti; c) Servizi sociali e sociosanitari; d) Commercio; e) Attività produttive e agricole; f) Affari legali; g) Espropri; h) Relazioni sindacali e contrattazione decentrata; i) Gestione e valutazione del personale; j) Contabilità ed entrate; k) Contabilità e servizio finanziario; l) Ufficio relazioni col pubblico; m) Difensore civico; n) Autoparco; o) Polizia municipale; p) Verde pubblico; q) Illuminazione votiva e servizi cimiteriali; r) Pubblica illuminazione; s) Raccolta rifiuti; t) Servizio idrico e depurazione; u) Servizi sociali, alla persona e per le famiglie; v) Servizi scolastici; w) Canili; x) Sportello attività produttive;
4 y) Protezione civile; z) Formazione professionale; aa) Tutela del patrimonio boschivo; bb) Sviluppo economico; cc) Pianificazione del territorio; dd) Statistica, studi e ricerche; ee) Informatizzazione, e-governement, portali telematici, reti civiche, comunicazioni; 4. Le funzioni di cui al comma 3 vengono trasferite effettivamente ed esercitate dall unione dopo l attivazione degli organi istituzionali, a seguito di Deliberazione del Consiglio dell Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, che definisce, anche con eventuale regolamento, l ambito del servizio trasferito, le modalità della sua gestione, nonché le modalità di partecipazione delle dotazioni organiche e finanziarie dei comuni partecipanti e la compartecipazione finaziaria, nel rispetto dei principi di trasparenza perequazione e solidarietà. Il trasferimento effettivo delle risorse da parte dei comuni partecipanti sarà deliberato dalla Giunta Municipale dei rispettivi comuni. TITOLO II ORGANI DI GOVERNO 1. Organi dell Unione sono: a) Il Consiglio; b) Il presidente; c) La giunta. Art. 6 Organi Art. 7 Il Consiglio 1. Il Consiglio dell unione rappresenta tutti i comuni partecipanti. 2. Al Consiglio spetta la determinazione dell indirizzo politico-amministrativo dell unione, attraverso l adozione degli atti previsti dal T.U.E.L., e nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali. 3. In particolare spetta al Consiglio: a) L adozione degli atti fondamentali di indirizzo politico amministrativo come regolamenti, statuti di aziende, partecipazioni a società di capitali, programmi,
5 relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali di previsione, consuntivi e loro variazioni; b) Costituzione di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione a società di capitali; c) Contrazione di mutui non previsti da atti fondamentali ed emissione di prestiti obbligazionari; d) Spese che impegnino i bilanci per più esercizi finanziari, escluse quelle relative a locazioni di immobili o forniture di beni e servizi di carattere continuativo; e) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni non previsti in altri atti fondamentali o che non ne costituiscano mera esecuzione o che non rientrino nella normale amministrazione o nelle competenze di altri organi od uffici e funzionari; f) Atti di pianificazione e programmazione urbanistica; g) Funzioni di controllo sulla attività generale dell Ente. Art. 8 Composizione del Consiglio 1. Ciascun comune partecipante è rappresentato nel Consiglio dell unione dal Presidente del rispettivo Consiglio Comunale quale membro di diritto, e da n 3 (tre) consiglieri di cui almeno 1 (uno) appartenente alla minoranza consiliare eletti dai rispettivi consigli comunali secondo i rispettivi ordinamenti. 2. I Consigli Comunali provvedono alla nomina di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla costituzione dell unione o dall insediamento del nuovo consiglio comunale dei comuni partecipanti, o dall ammissione del nuovo comune all unione. 3. I componenti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri comunali. 4. I consigli comunali provvedono alla integrazione della loro rappresentanza nel consiglio dell unione ogni qualvolta uno o più componenti cessino dalla carica per dimissioni o decadenza dalla carica. 5. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un VicePresidente con le stesse modalità previste per l elezione del Presidente del Consiglio e del vicepresidente del Consiglio comunale. Essi durano in carica per due anni. 6. Qualora un comune partecipante sia in gestione commissariale il Commissario o un suo delegato è componente del consiglio. 7. La prima riunione del Consiglio, per la sua costituzione, viene convocata dal Sindaco del Comune in cui ha sede l unione. Successivamente dal Presidente del consiglio uscente.
6 Art. 9 Sessione e convocazione 1. Il consiglio dell unione si riunisce in sessione ordinaria oppure urgente presso la sede dell Unione o presso uno dei comuni partecipanti o in casi particolari, qualora debbano dibattersi argomenti di particolare interesse pubblico, presso un locale adatto su decisione del Presidente. 2. Le sessioni ordinarie concernono le competenze di cui all art. 7 e devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito contando anche il giorno dell emissione della convocazione; gli atti devono essere posti in visione almeno tre giorni prima della seduta. 3. In caso di convocazione urgente la convocazione ed il deposito degli atti possono avvenire 24 ore prima della seduta. 4. Il consiglio è convocato dal Presidente, il quale ne dispone anche l ordine del giorno, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente dell Unione o di un quinto dei componenti; in tale ultimo caso la seduta deve essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta con i punti proposti, purchè essi risultino di competenza dell organo consiliare e siano documentati con una formale proposta di deliberazione. 5. La convocazione deve essere scritta da consegnarsi a mano a ciascun componente o a mezzo di notifica, anche per via telematica. 6. L ordine del giorno può essere integrato con altri argomenti in aggiunta a quelli della convocazione, qualora si tratti di argomenti urgenti e non rinviabili e può essere effettuata fino a 24 ore prima della seduta. 7. L avviso di convocazione va pubblicato all albo pretorio dell Unione e inviato ai comuni partecipanti per l affissione anche al loro albo pretorio. 8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese, salvo che la votazione non concerna valutazioni ed apprezzamenti su persone. 9. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. 10. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge stabilisca una maggioranza diversa. Nel numero dei presenti non si contano gli astenuti. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alla Legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia.
7 Art. 10 Status e diritti dei consiglieri 1. Lo status dei componenti del Consiglio è quello previsto dalla legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia. 2. Il componente che non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del consiglio è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio. Il Presidente del Consiglio, accertata l assenza, comunica al consigliere per iscritto l avvio del procedimento. Il consigliere ha diritto a far valere eventuali cause giustificative, ricevute le quali, il Consiglio delibera definitivamente sulla decadenza. 3. I consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione purchè rientrino nelle materie di competenza consiliare. 4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell Unione e dal suo Presidente tutte le notizie ed informazioni utili all espletamento del proprio mandato, hanno diritto di visionare atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell attività amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge o dalla normativa in materia di privacy. Art. 11 Il Presidente dell Unione 1. La presidenza dell Unione è assunta a turno dai Sindaci dei comuni partecipanti con cadenza biennale. Il primo biennio verrà svolto dal Sindaco del Comune sede dell Unione. 2. Il Presidente rappresenta l Unione, convoca e presiede la Giunta ed è l Organo responsabile dell Amministrazione. 3. Egli attua le funzioni e le competenze attribuite dalla legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia per il Sindaco, e soprintende alla gestione esecutiva dei servizi ed uffici devoluti all unione ai sensi del titolo I. 4. Il Presidente ha poteri di indirizzo e coordinamento sull attività dei componenti la Giunta nonchè poteri di vigilanza e controllo sull attività delle strutture gestionali ed esecutive. 5. Il Presidente affida le deleghe assessoriali agli altri membri della Giunta, esercitando sempre i dovuti controlli e sorveglianza sulla loro attività. 6. Lo status economico del Presidente dell Unione, come anche quello dei componenti della giunta e dei componenti il consiglio sono quelli previsti dalla legislazione vigente sugli Enti Locali nella Regione Sicilia; le indennità sono rinunciabili da parte dei singoli amministratori; agli stessi possono essere rimborsate le spese per attività, missioni, purchè preventivamente autorizzate e debitamente rendicontate.
8 Art. 12 Vicepresidente 1. Le funzioni di vicepresidente sono svolte dal Sindaco del comune diverso da quello del Presidente pro tempore così come previsto dall art Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e rimane in carica per lo stesso tempo del presidente. 3. In caso di assenza od impedimento contemporaneo dei Presidente e del vicepresidente le funzioni di presidente vengono esercitate dal componente della giunta più anziano di età. Art. 13 La giunta dell Unione 1. La Giunta è composta dai Sindaci e dai vicesindaci dei comuni partecipanti. 2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente, il quale ne coordina l attività e stabilisce l ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai componenti. 3. In caso di gestione commissariale di uno dei comuni partecipanti il Commissario o un suo delegato fa parte di diritto della Giunta, senza però poter ricoprire la carica di Presidente. 4. Le sedute non sono pubbliche, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. 5. Lo status dei componenti della Giunta è quello previsto dalla legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia in materia di Giunta Municipale. TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE Art. 14 Partecipazione popolare 1. L unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle attività dell unione al fine di assicurarne il buon andamento, l imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l incentivazione delle forme associative e di volontariato, nonché attraverso l indizione di referendum ed altre
9 forme di consultazione quali istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Art. 15 Pubblicità ed accesso agli atti 1. Tutti gli atti deliberativi e gli avvisi dell unione sono pubblici e sono pubblicizzati mediante affissione all albo pretorio presso la sede dell unione, presso l albo telematico e presso i comuni partecipanti. 2. Ciascun cittadino dei comuni partecipanti ha libero accesso alla consultazione degli atti dell amministrazione, salvo le limitazioni dettate da esplicite disposizioni legislative concernenti atti riservati o sottoposti a limiti per la divulgazioni o dalla legislazione sulla privacy. 3. La consultazione deve avvenire con richiesta motivata dell interessato, secondo le regole del regolamento per l accesso agli atti, il quale stabilisce tempi e modi per l esercizio del diritto. Art. 16 Rapporti con i comuni componenti ed altri Enti 1. L Unione invia ai comuni partecipanti ogni deliberazione ed atto adottato dagli organi dell unione e dai funzionari. 2. Per argomenti di particolare rilievo di competenza del Consiglio dell Unione, lo stesso può chiedere parere ai singoli Consigli Comunali dei comuni partecipanti. TITOLO IV ORGANIZZAZIONE Art. 17 Principi strutturali ed amministrativi 1. Gli organi dell unione, secondo la loro competenza, individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti ed all efficienza nell uso delle risorse. 2. L azione amministrativa deve tendere all avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all estensione dell area e dell ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini dell unione.
10 3. L unione assume il metodo della formazione e della valorizzazione delle proprie risorse umane e di quelle dei comuni componenti attraverso la informatizzazione delle attività allo scopo di consentire rapidità e trasparenza verso l esterno e attraverso una attività di aggiornamento e continua formazione dei dipendenti. 4. A tale scopo l unione ricerca forme di collaborazione e sinergia con le amministrazioni partecipanti allo scopo di valorizzare la professionalità delle risorse umane e rendere più efficace l azione amministrativa, promuovendo, indirizzando e coordinando l adozione di iniziative dirette a diffondere culture, modi e strumenti che rendano maggiormente omogenee le amministrazioni dei comuni partecipanti. Art. 18 Organizzazione degli uffici e servizi 1. L unione si avvale di uffici propri o di quelli dei comuni partecipanti. 2. L organizzazione degli uffici e servizi è improntata a criteri di autonomia ed economicità di gestione, nel rispetto della professionalità e nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali. 3. L unione disciplina attraverso uno specifico regolamento, nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali e dei contratti collettivi di lavoro del comparto enti locali, il funzionamento degli uffici e servizi e la dotazione organica, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni politiche e di controllo attribuite agli organi istituzionali e funzioni esecutive e di gestione attribuite al direttore generale ed ai responsabili degli uffici, al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati. Art. 19 Uffici e personale 1. L unione dei Comuni utilizza personale costituito da: a) Personale proprio a tempo determinato; b) Personale trasferito, anche parzialmente, dai comuni partecipanti; c) Personale comandato o distaccato dai comuni partecipanti; d) Personale dei comuni partecipanti utilizzato oltre il normale orario di servizio; 2. L unione di comuni può procedere ad assunzioni proprie a tempo indeterminato solo previa stipula di accordo con uno o più comuni partecipanti che disciplini termini e modalità con cui il contratto stesso sarà ceduto ai comuni partecipanti in caso di scioglimento. 3. L unione può conferire incarichi professionali all esterno tramite deliberazione di giunta.
11 4. Le procedure per le assunzioni sono definite nel regolamento di cui all art. 18, comma Si applicano in materia di personale in quanto compatibili con le prescrizioni del presente Statuto le norme del Regolamento degli Uffici e Servizi del comune ove è la sede dell unione. 6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro ai sensi del comma 1, ultimo periodo, è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali, salvo quanto previsto nei precedenti commi. 7. Al personale dipendente assunto ai sensi dei precedenti commi è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato dal la Giunta dell unione. 8. L unione si avvale delle strutture e dei mezzi propri, o forniti o conferiti dai comuni partecipanti, o da questi messi a disposizione gratuitamente. 9. La gestione delle risorse umane sarà di competenza del Segretario Direttore e dei Responsabili di Area, che agiranno con i poteri del privato datore di lavoro. 10. I compensi per il personale utilizzato possono essere stabiliti anche in via forfettaria dalla Giunta dell unione, laddove non sia possibile stabilire un monte ore prestabilito. Art. 20 Il Segretario dell unione 1. Il Presidente nomina il Segretario tra quelli dei comuni partecipanti per un periodo non inferiore ad un biennio, rinnovabili; in caso di assenza od impedimento le funzioni sono esercitate da un segretario di un altro comune partecipante. 2. Il Segretario svolge prioritariamente le funzioni di cui alla legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia. In particolare: a) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) roga i contratti e autentica le scritture private nell interesse dell Ente; c) esercita ogni compito di collaborazione e assistenza tecnico-giuridicoamministrativa agli organi dell unione. 3. Il Segretario può assumere le funzioni di Direttore Generale dell unione. In tal caso egli assume anche la direzione burocratica dell unione con funzioni di direzione, pianificazione e controllo generale alle dirette dipendenze del Presidente. 4. In tal senso egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell ente e secondo le direttive impartite dal Presidente sovrintendendo alla gestione, predisponendo, ove richiesto il piano esecutivo di gestione o il piano dettagliato degli obiettivi, e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
12 5. Il Presidente può procedere alla revoca delle funzioni di Direttore nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati dall ente o in caso di gravi negligenze nell espletamento dei compiti assegnati. 6. Il Segretario per le sue funzioni percepisce un compenso fissato dal Presidente che non può eccedere il 25% del suo trattamento economico presso il comune partecipante. Qualora egli assuma funzioni di Direttore Generale il suo compenso può essere incrementato fino al 30% di quanto definito nel comma precedente. Art. 21 Responsabili di area, ufficio o servizio 1. I Responsabili di aree sono individuati tra le figure apicali in servizio nei comuni partecipanti. 2. L individuazione dei Responsabili di cui al punto 1 compete al Presidente dell unione. 3. I Responsabili provvedono a tutti gli atti di gestione conformemente a quanto previsto dall art. 107 del T.U.E.L., per l attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nei documenti programmatici degli organi dell unione, ed organizzando in tal senso e per tali fini secondo le direttive impartite dal Presidente, dalla Giunta e del Segretario Direttore, a cui rispondono direttamente del loro operato e dei risultati raggiunti. 4. I responsabili degli uffici e servizi sono scelti tra il personale dei comuni partecipanti e sono individuati e nominati dal Segretario Direttore, o dai Responsabili di Area, d intesa con il Presidente dell Unione. Art. 22 Collaborazioni esterne 1. Possono essere conferiti incarichi esterni per eventuali collaborazioni, consulenze, studi relativi a tematiche di particolare complessità, funzioni di Responsabile di Area, con contratto di lavoro anche di diritto privato, che ne definisce compenso, modalità di svolgimento e quant altro, nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali. 2. Il regolamento di cui all art. 18 disciplina le norme fondamentali per il conferimento di tali incarichi, fermo restando che la loro durata non può eccedere il mandato del Presidente che li ha nominati, salvo conferma espressa del Presidente successivo. TITOLO V FINANZA E CONTABILITA
13 Art. 23 Risorse finanziarie 1. L unione è Ente dotato di autonomia finanziaria secondo le regole generali di finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 2. Le entrate finanziarie dell unione possono essere costituite da: a) Contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalla Regione Sicilia e dalla Provincia di Messina; b) Contributi e finanziamenti erogati dall Unione europea o da altri organismi nazionali ed internazionali; c) Trasferimenti dei comuni partecipanti sulla base dei servizi conferiti all unione; d) Risorse per investimenti; e) Eventuali tasse e diritti per servizi pubblici erogati direttamente dall unione; f) Altre entrate. Art. 24 Rapporti finanziari con i comuni dell unione 1. Competono all unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi ad essa affidati. 2. I comuni partecipanti contribuiscono all unione attraverso: a) il conferimento di risorse umane, trasferendo le relative risorse finanziarie; b) il conferimento di beni, attrezzature, a seguito di valutazione degli stessi; c) la messa a disposizione di beni propri; d) trasferimenti di tipo finanziario necessari per il pareggio del bilancio dell unione; 3. I conferimenti, i contributi e i trasferimenti di cui al comma 2 sono commisurati ai servizi effettivamente trasferiti all unione stessa; 4. L unione comunica ai comuni partecipanti entro il 31 ottobre eventuali scostamenti o variazioni necessarie nei trasferimenti a carico dei comuni stessi allo scopo di consentire che questi ultimi possano, in fase di assestamento, adeguare i relativi interventi di spesa. Art. 25 Bilanci e programmazione 1. L unione delibera il bilancio di previsione, previo accordo programmatico con i comuni partecipanti, secondo i termini previsti dalla legislazione per gli enti locali.
14 2. L attività economico-finanziaria dell unione è disciplinata secondo le regole generali di finanza pubblica locale nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali; 3. L unione adotta per la disciplina dell attività economico-finanziaria apposito Regolamento di contabilità. Nelle more della sua adozione si applicheranno le norme del Regolamento di contabilità del Comune in cui ha sede l unione stessa. Art. 26 Revisione economica e finanziaria 1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un Revisore Unico nella persona di uno dei Revisori dei Conti dei Comuni partecipanti scelto dal Presidente che esercita il suo mandato per un periodo di due anni. 2. Il provvedimento di nomina definisce anche il compenso del Revisore. Art. 27 Servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria è svolto da un istituto bancario scelto secondo le regole generali di finanza pubblica locale nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali. 2. Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla Legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 28 Atto costitutivo 1. L unione si costituisce a seguito di sottoscrizione dell atto costitutivo da parte dei sindaci dei comuni fondatori. 2. Le spese dell atto costitutivo sono anticipate dal comune sede dell unione. Art. 29 Regolamenti dell unione
15 1. Si applicano, in quanto applicabili e non in contrasto con il presente Statuto, e nelle more della adozione di regolamenti specifici dell unione, i regolamenti del comune in cui l unione ha la sua sede legale. Art. 30 Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionali in materia di Ordinamento degli Enti locali.
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliREGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO
DettagliC O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA
C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 1 ( Istituzione, scopi e finalità della commissione) 1. La realizzazione delle pari opportunità
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliUniversità della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto
Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliCITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.09.2012 INDICE Art.
DettagliREGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)
REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliCOMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
Dettagli******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************
******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato ************************** Approvato con delibera consiliare n. 180 del 18 Dicembre 2012.
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliC.C.V. BS REGOLAMENTO
ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE
C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
Dettagli4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME
I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliStatuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo
Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliCOMUNE DI PASIAN DI PRATO Provincia di Udine
COMUNE DI PASIAN DI PRATO Provincia di Udine REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO (Approvato con delibera C.C. n. 90 del 29.11.2003, modificato con
DettagliCOMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliUnione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO. (Anno 2011)
Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO (Anno 2011) INDICE: Art. 1 Costituzione, natura e sede Art. 2 Competenze e funzioni Art. 3 Rapporti
DettagliConsulta Regionale Volontariato di Protezione Civile
Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO
REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/05/2013 Foglio 2/6 L Amministrazione Comunale di Settimo Milanese, al fine di riconoscere e valorizzare
DettagliRegol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare
Comune di Spoleto Direzione Politiche della Viabilità Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare Il Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliCOMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)
COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI
DettagliCOMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2015 1 INDICE Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI... 3 Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI...
DettagliSTATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL
DettagliSTATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
Città di Racconigi ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI RACCONIGI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25.10.2011 1 Art. 1 - Istituzione È
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.
DettagliComitato di Coordinamento
Coomitaatoo t ddi i Coooorddi r i nnaamenntoo e t ddeel llee Orrggaannizzzaazioonni i z zi i ddi i Vooloonntaarri l t i aatoo t ddellaa PPrrootezioonnee Civvili ill ee Reggoolaameenntoo e l t Art. 1 Premessa
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio
DettagliÈ adottato e posto n vigore Il seguente
STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliREGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GHISALBA (Provincia di Bergamo) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13/10/2014 REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 Sommario Art. 1 -
DettagliMEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA
Traduzione in lingua italiana dello statuto di Memoriav; fa testo l originale tedesco dello statuto. MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Art. 1 Denominazione e
DettagliCOMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Il presente regolamento: - è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 22/01/2013; - è stato pubblicato
DettagliSTATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis
COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME
DettagliPROTOCOLLO D INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN PREMESSO CHE: nell ambito delle rispettive competenze, hanno promosso la costituzione
PROTOCOLLO D INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO REGIONALE DEI PREZZI DEL MERCATO IMMOBILIARE E DEI COSTI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLE OPERE EDILI PREMESSO CHE: - La Camera
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliCOMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi
COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi Via C. Colombo n. 1 72020 Tel. 0831/622085 Fax 0831/620672 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSOCIAZIONISMO LOCALE Approvato con deliberazione di CC n. 46 del 04/12/2012
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
Dettagli(Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015)
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL MACHIAVELLI STATUTO SOCIALE (Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015) Articolo 1. Finalità
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 25 MARZO 2015
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 25 MARZO 2015 Articolo 5 Presidente 1) Il Presidente è responsabile delle attività dell ente e ne ha la rappresentanza legale, cura
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliREGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato
DettagliIstituto Galileo. CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO
Istituto Galileo CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Frosinone n. 6 del 2.3.2011 Art. 1 Costituzione e sede. Il Comune di Frosinone
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO. Accademia Forense Europea
STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)
DettagliFunzioni e competenze del Consiglio d Istituto e del Consiglio di classe
Funzioni e competenze del Consiglio d Istituto e del Consiglio di classe Che cos è il Consiglio di Istituto? Il C.d.I. è l organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del
DettagliSTATUTO ENTE FIERA "MADONNA DELLA MERCEDE" Modificato con deliberazione
CITTA DI CAMPI SALENTINA Provincia di Lecce STATUTO ENTE FIERA "MADONNA DELLA MERCEDE" Modificato con deliberazione C.C. N. 60 DEL 30/11/2006 e modificato con delib. C.C. n. 26 in data 19/06/2012 ART.
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20.04.2011 in vigore dal 26.05.2011 TITOLO
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008
DettagliREGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITA E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
COMUNE DI GAGGIO MONTANO Provin cia di Bologn a REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITA E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE Approvat o c on De libe raz ione Giunt a Munic ipale n. 1 5 6 in dat
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliCONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente
CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente
DettagliSTATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse
STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION Art. 1 Costituzione 1. E costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Università
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.
STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria
DettagliREGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2011 1 Art. 1 Nucleo di Valutazione - Definizione 1) Il nucleo di valutazione
DettagliRegolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali
CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio
DettagliCONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
Comune di Bellino Comune di Brossasco Comune di Costigliole Saluzzo Comune di Frassino Comune di Isasca Comune di Melle Comune di Valmala Comune di Venasca CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI
DettagliREGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE
REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 ottobre 2012 1 REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE
Dettagli