UNIONE DEI COMUNI VALLE DI MONTE SCUDERI

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1 UNIONE DEI COMUNI VALLE DI MONTE SCUDERI STATUTO TITOLO I Principi Fondamentali Art. 1 Oggetto 1. Il presente Statuto determina, ai sensi di Legge e dell atto costitutivo, le norme fondamentali per l organizzazione ed il funzionamento dell Unione, Ente locale autonomo costituito dai Comuni di Itala e Scaletta Zanclea. 2. L unione dei Comuni disciplinata dal presente Statuto è denominata UNIONE DEI COMUNI VALLE DI MONTE SCUDERI, di seguito denominata Unione. 3. Il territorio dell Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono. 4. L Unione potrà essere ampliata ad altri Comuni mediante apposita Deliberazione del Consiglio dell Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La stessa deliberazione altresì stabilirà le condizioni di ingresso e le eventuali modifiche statutarie conseguenti all ampliamento. Art. 2 Obiettivi 1. L unione promuove lo sviluppo del territorio e la crescita delle comunità che lo costituiscono e si propone la gestione congiunta di funzioni e servizi in un ottica di raggiungimento di economie di scala e maggiore efficienza, nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali.

2 2. Più specificamente costituiscono obiettivi programmatici dell unione: a) la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, la salvaguardia dell ambiente e del benessere dei cittadini, attraverso la valorizzazione delle risorse del patrimonio storico e artistico e delle tradizioni etno-antropologiche e culturali delle comunità, favorendo programmi progetti, ed opere di interesse generale attraverso la partecipazione di organismi pubblici e privati; b) il miglioramento della qualità dei servizi erogati dai comuni partecipanti attraverso l ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali; c) l armonizzazione e l ampliamento dell esercizio delle funzioni e dei servizi offerti ai cittadini rispetto a quelli offerti dai singoli comuni partecipanti, assicurandone la maggiore economicità; d) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ai fini della crescita e lo sviluppo socio-culturale dell intera comunità; e) il confronto e la collaborazione con altri Enti Pubblici e privati ai fini della maggiore rappresentatività possibile degli interessi del territorio a tutti i livelli; Art. 3 Durata, recesso e scioglimento 1. L Unione non ha scadenza; i Comuni partecipanti non possono effettuare alcun recesso prima di tre anni dal loro ingresso. 2. Il recesso si esercita dopo il termine di cui al comma 1 attraverso deliberazione consiliare da adottarsi ai sensi dell art 32 del T.U.E.L. che deve essere approvata e notificata all unione ed agli altri Comuni partecipanti entro il 30 giugno, ed avrà efficacia dall anno successivo. 3. Il recesso della metà più uno dei Comuni partecipanti determina lo scioglimento dell unione. In tal caso il Presidente pro tempore assume funzioni di commissario liquidatore ed esercita le funzioni e poteri previsti dalla legge per quanto concerne la ripartizione del patrimonio e la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi, che dovrà tenere conto, per quanto possibile, della qualità e quantità dei contributi e conferimenti effettuati dai comuni partecipanti. 4. In caso di scioglimento ai sensi dei commi precedenti il personale trasferito, comandato o distaccato presso l Unione da parte dei comuni partecipanti torna nella dotazione organica degli stessi. Art. 4 Sede 1. L unione ha la sua sede presso la biblioteca di Itala Marina, salvo diversa individuazione da effettuarsi con Deliberazione del Consiglio dell Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3 2. Presso la sede è individuato apposito spazio aperto al pubblico da destinare ad Albo Pretorio e per la pubblicazione di atti ed avvisi; l Unione è dotata anche di Albo Pretorio telematico per una maggiore trasparenza e facilità di consultazione da parte dei cittadini. Gli atti sono trasmessi anche ai comuni partecipanti. 3. Gli uffici e i servizi delegati all Unione possono avere sede operativa presso le sedi dei comuni partecipanti. Art. 5 Funzioni 1. L unione esercita in forma congiunta ed in relazione agli obiettivi di cui all art. 2, le funzioni inerenti la programmazione delle iniziative, lo svolgimento delle attività e la gestione dei servizi ad essa affidati. 2. Essa tendenzialmente può assumere tutte le funzioni di competenza dei singoli comuni e può mettere in comune ogni ufficio, servizio o competenza prevista dalla legge nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali. 3. In forma esemplificativa e non esaustiva possono essere devoluti all unione la gestione associata dei seguenti uffici, funzioni o servizi: a) Gestione dei servizi nei settori turistico e culturale ed ambientale; b) Viabilità e trasporti; c) Servizi sociali e sociosanitari; d) Commercio; e) Attività produttive e agricole; f) Affari legali; g) Espropri; h) Relazioni sindacali e contrattazione decentrata; i) Gestione e valutazione del personale; j) Contabilità ed entrate; k) Contabilità e servizio finanziario; l) Ufficio relazioni col pubblico; m) Difensore civico; n) Autoparco; o) Polizia municipale; p) Verde pubblico; q) Illuminazione votiva e servizi cimiteriali; r) Pubblica illuminazione; s) Raccolta rifiuti; t) Servizio idrico e depurazione; u) Servizi sociali, alla persona e per le famiglie; v) Servizi scolastici; w) Canili; x) Sportello attività produttive;

4 y) Protezione civile; z) Formazione professionale; aa) Tutela del patrimonio boschivo; bb) Sviluppo economico; cc) Pianificazione del territorio; dd) Statistica, studi e ricerche; ee) Informatizzazione, e-governement, portali telematici, reti civiche, comunicazioni; 4. Le funzioni di cui al comma 3 vengono trasferite effettivamente ed esercitate dall unione dopo l attivazione degli organi istituzionali, a seguito di Deliberazione del Consiglio dell Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, che definisce, anche con eventuale regolamento, l ambito del servizio trasferito, le modalità della sua gestione, nonché le modalità di partecipazione delle dotazioni organiche e finanziarie dei comuni partecipanti e la compartecipazione finaziaria, nel rispetto dei principi di trasparenza perequazione e solidarietà. Il trasferimento effettivo delle risorse da parte dei comuni partecipanti sarà deliberato dalla Giunta Municipale dei rispettivi comuni. TITOLO II ORGANI DI GOVERNO 1. Organi dell Unione sono: a) Il Consiglio; b) Il presidente; c) La giunta. Art. 6 Organi Art. 7 Il Consiglio 1. Il Consiglio dell unione rappresenta tutti i comuni partecipanti. 2. Al Consiglio spetta la determinazione dell indirizzo politico-amministrativo dell unione, attraverso l adozione degli atti previsti dal T.U.E.L., e nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali. 3. In particolare spetta al Consiglio: a) L adozione degli atti fondamentali di indirizzo politico amministrativo come regolamenti, statuti di aziende, partecipazioni a società di capitali, programmi,

5 relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali di previsione, consuntivi e loro variazioni; b) Costituzione di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione a società di capitali; c) Contrazione di mutui non previsti da atti fondamentali ed emissione di prestiti obbligazionari; d) Spese che impegnino i bilanci per più esercizi finanziari, escluse quelle relative a locazioni di immobili o forniture di beni e servizi di carattere continuativo; e) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni non previsti in altri atti fondamentali o che non ne costituiscano mera esecuzione o che non rientrino nella normale amministrazione o nelle competenze di altri organi od uffici e funzionari; f) Atti di pianificazione e programmazione urbanistica; g) Funzioni di controllo sulla attività generale dell Ente. Art. 8 Composizione del Consiglio 1. Ciascun comune partecipante è rappresentato nel Consiglio dell unione dal Presidente del rispettivo Consiglio Comunale quale membro di diritto, e da n 3 (tre) consiglieri di cui almeno 1 (uno) appartenente alla minoranza consiliare eletti dai rispettivi consigli comunali secondo i rispettivi ordinamenti. 2. I Consigli Comunali provvedono alla nomina di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla costituzione dell unione o dall insediamento del nuovo consiglio comunale dei comuni partecipanti, o dall ammissione del nuovo comune all unione. 3. I componenti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri comunali. 4. I consigli comunali provvedono alla integrazione della loro rappresentanza nel consiglio dell unione ogni qualvolta uno o più componenti cessino dalla carica per dimissioni o decadenza dalla carica. 5. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un VicePresidente con le stesse modalità previste per l elezione del Presidente del Consiglio e del vicepresidente del Consiglio comunale. Essi durano in carica per due anni. 6. Qualora un comune partecipante sia in gestione commissariale il Commissario o un suo delegato è componente del consiglio. 7. La prima riunione del Consiglio, per la sua costituzione, viene convocata dal Sindaco del Comune in cui ha sede l unione. Successivamente dal Presidente del consiglio uscente.

6 Art. 9 Sessione e convocazione 1. Il consiglio dell unione si riunisce in sessione ordinaria oppure urgente presso la sede dell Unione o presso uno dei comuni partecipanti o in casi particolari, qualora debbano dibattersi argomenti di particolare interesse pubblico, presso un locale adatto su decisione del Presidente. 2. Le sessioni ordinarie concernono le competenze di cui all art. 7 e devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito contando anche il giorno dell emissione della convocazione; gli atti devono essere posti in visione almeno tre giorni prima della seduta. 3. In caso di convocazione urgente la convocazione ed il deposito degli atti possono avvenire 24 ore prima della seduta. 4. Il consiglio è convocato dal Presidente, il quale ne dispone anche l ordine del giorno, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente dell Unione o di un quinto dei componenti; in tale ultimo caso la seduta deve essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta con i punti proposti, purchè essi risultino di competenza dell organo consiliare e siano documentati con una formale proposta di deliberazione. 5. La convocazione deve essere scritta da consegnarsi a mano a ciascun componente o a mezzo di notifica, anche per via telematica. 6. L ordine del giorno può essere integrato con altri argomenti in aggiunta a quelli della convocazione, qualora si tratti di argomenti urgenti e non rinviabili e può essere effettuata fino a 24 ore prima della seduta. 7. L avviso di convocazione va pubblicato all albo pretorio dell Unione e inviato ai comuni partecipanti per l affissione anche al loro albo pretorio. 8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese, salvo che la votazione non concerna valutazioni ed apprezzamenti su persone. 9. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. 10. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge stabilisca una maggioranza diversa. Nel numero dei presenti non si contano gli astenuti. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alla Legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia.

7 Art. 10 Status e diritti dei consiglieri 1. Lo status dei componenti del Consiglio è quello previsto dalla legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia. 2. Il componente che non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del consiglio è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio. Il Presidente del Consiglio, accertata l assenza, comunica al consigliere per iscritto l avvio del procedimento. Il consigliere ha diritto a far valere eventuali cause giustificative, ricevute le quali, il Consiglio delibera definitivamente sulla decadenza. 3. I consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione purchè rientrino nelle materie di competenza consiliare. 4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell Unione e dal suo Presidente tutte le notizie ed informazioni utili all espletamento del proprio mandato, hanno diritto di visionare atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell attività amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge o dalla normativa in materia di privacy. Art. 11 Il Presidente dell Unione 1. La presidenza dell Unione è assunta a turno dai Sindaci dei comuni partecipanti con cadenza biennale. Il primo biennio verrà svolto dal Sindaco del Comune sede dell Unione. 2. Il Presidente rappresenta l Unione, convoca e presiede la Giunta ed è l Organo responsabile dell Amministrazione. 3. Egli attua le funzioni e le competenze attribuite dalla legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia per il Sindaco, e soprintende alla gestione esecutiva dei servizi ed uffici devoluti all unione ai sensi del titolo I. 4. Il Presidente ha poteri di indirizzo e coordinamento sull attività dei componenti la Giunta nonchè poteri di vigilanza e controllo sull attività delle strutture gestionali ed esecutive. 5. Il Presidente affida le deleghe assessoriali agli altri membri della Giunta, esercitando sempre i dovuti controlli e sorveglianza sulla loro attività. 6. Lo status economico del Presidente dell Unione, come anche quello dei componenti della giunta e dei componenti il consiglio sono quelli previsti dalla legislazione vigente sugli Enti Locali nella Regione Sicilia; le indennità sono rinunciabili da parte dei singoli amministratori; agli stessi possono essere rimborsate le spese per attività, missioni, purchè preventivamente autorizzate e debitamente rendicontate.

8 Art. 12 Vicepresidente 1. Le funzioni di vicepresidente sono svolte dal Sindaco del comune diverso da quello del Presidente pro tempore così come previsto dall art Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e rimane in carica per lo stesso tempo del presidente. 3. In caso di assenza od impedimento contemporaneo dei Presidente e del vicepresidente le funzioni di presidente vengono esercitate dal componente della giunta più anziano di età. Art. 13 La giunta dell Unione 1. La Giunta è composta dai Sindaci e dai vicesindaci dei comuni partecipanti. 2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente, il quale ne coordina l attività e stabilisce l ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai componenti. 3. In caso di gestione commissariale di uno dei comuni partecipanti il Commissario o un suo delegato fa parte di diritto della Giunta, senza però poter ricoprire la carica di Presidente. 4. Le sedute non sono pubbliche, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. 5. Lo status dei componenti della Giunta è quello previsto dalla legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia in materia di Giunta Municipale. TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE Art. 14 Partecipazione popolare 1. L unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle attività dell unione al fine di assicurarne il buon andamento, l imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l incentivazione delle forme associative e di volontariato, nonché attraverso l indizione di referendum ed altre

9 forme di consultazione quali istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Art. 15 Pubblicità ed accesso agli atti 1. Tutti gli atti deliberativi e gli avvisi dell unione sono pubblici e sono pubblicizzati mediante affissione all albo pretorio presso la sede dell unione, presso l albo telematico e presso i comuni partecipanti. 2. Ciascun cittadino dei comuni partecipanti ha libero accesso alla consultazione degli atti dell amministrazione, salvo le limitazioni dettate da esplicite disposizioni legislative concernenti atti riservati o sottoposti a limiti per la divulgazioni o dalla legislazione sulla privacy. 3. La consultazione deve avvenire con richiesta motivata dell interessato, secondo le regole del regolamento per l accesso agli atti, il quale stabilisce tempi e modi per l esercizio del diritto. Art. 16 Rapporti con i comuni componenti ed altri Enti 1. L Unione invia ai comuni partecipanti ogni deliberazione ed atto adottato dagli organi dell unione e dai funzionari. 2. Per argomenti di particolare rilievo di competenza del Consiglio dell Unione, lo stesso può chiedere parere ai singoli Consigli Comunali dei comuni partecipanti. TITOLO IV ORGANIZZAZIONE Art. 17 Principi strutturali ed amministrativi 1. Gli organi dell unione, secondo la loro competenza, individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti ed all efficienza nell uso delle risorse. 2. L azione amministrativa deve tendere all avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all estensione dell area e dell ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini dell unione.

10 3. L unione assume il metodo della formazione e della valorizzazione delle proprie risorse umane e di quelle dei comuni componenti attraverso la informatizzazione delle attività allo scopo di consentire rapidità e trasparenza verso l esterno e attraverso una attività di aggiornamento e continua formazione dei dipendenti. 4. A tale scopo l unione ricerca forme di collaborazione e sinergia con le amministrazioni partecipanti allo scopo di valorizzare la professionalità delle risorse umane e rendere più efficace l azione amministrativa, promuovendo, indirizzando e coordinando l adozione di iniziative dirette a diffondere culture, modi e strumenti che rendano maggiormente omogenee le amministrazioni dei comuni partecipanti. Art. 18 Organizzazione degli uffici e servizi 1. L unione si avvale di uffici propri o di quelli dei comuni partecipanti. 2. L organizzazione degli uffici e servizi è improntata a criteri di autonomia ed economicità di gestione, nel rispetto della professionalità e nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali. 3. L unione disciplina attraverso uno specifico regolamento, nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali e dei contratti collettivi di lavoro del comparto enti locali, il funzionamento degli uffici e servizi e la dotazione organica, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni politiche e di controllo attribuite agli organi istituzionali e funzioni esecutive e di gestione attribuite al direttore generale ed ai responsabili degli uffici, al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati. Art. 19 Uffici e personale 1. L unione dei Comuni utilizza personale costituito da: a) Personale proprio a tempo determinato; b) Personale trasferito, anche parzialmente, dai comuni partecipanti; c) Personale comandato o distaccato dai comuni partecipanti; d) Personale dei comuni partecipanti utilizzato oltre il normale orario di servizio; 2. L unione di comuni può procedere ad assunzioni proprie a tempo indeterminato solo previa stipula di accordo con uno o più comuni partecipanti che disciplini termini e modalità con cui il contratto stesso sarà ceduto ai comuni partecipanti in caso di scioglimento. 3. L unione può conferire incarichi professionali all esterno tramite deliberazione di giunta.

11 4. Le procedure per le assunzioni sono definite nel regolamento di cui all art. 18, comma Si applicano in materia di personale in quanto compatibili con le prescrizioni del presente Statuto le norme del Regolamento degli Uffici e Servizi del comune ove è la sede dell unione. 6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro ai sensi del comma 1, ultimo periodo, è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali, salvo quanto previsto nei precedenti commi. 7. Al personale dipendente assunto ai sensi dei precedenti commi è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato dal la Giunta dell unione. 8. L unione si avvale delle strutture e dei mezzi propri, o forniti o conferiti dai comuni partecipanti, o da questi messi a disposizione gratuitamente. 9. La gestione delle risorse umane sarà di competenza del Segretario Direttore e dei Responsabili di Area, che agiranno con i poteri del privato datore di lavoro. 10. I compensi per il personale utilizzato possono essere stabiliti anche in via forfettaria dalla Giunta dell unione, laddove non sia possibile stabilire un monte ore prestabilito. Art. 20 Il Segretario dell unione 1. Il Presidente nomina il Segretario tra quelli dei comuni partecipanti per un periodo non inferiore ad un biennio, rinnovabili; in caso di assenza od impedimento le funzioni sono esercitate da un segretario di un altro comune partecipante. 2. Il Segretario svolge prioritariamente le funzioni di cui alla legislazione sugli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia. In particolare: a) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) roga i contratti e autentica le scritture private nell interesse dell Ente; c) esercita ogni compito di collaborazione e assistenza tecnico-giuridicoamministrativa agli organi dell unione. 3. Il Segretario può assumere le funzioni di Direttore Generale dell unione. In tal caso egli assume anche la direzione burocratica dell unione con funzioni di direzione, pianificazione e controllo generale alle dirette dipendenze del Presidente. 4. In tal senso egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell ente e secondo le direttive impartite dal Presidente sovrintendendo alla gestione, predisponendo, ove richiesto il piano esecutivo di gestione o il piano dettagliato degli obiettivi, e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

12 5. Il Presidente può procedere alla revoca delle funzioni di Direttore nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati dall ente o in caso di gravi negligenze nell espletamento dei compiti assegnati. 6. Il Segretario per le sue funzioni percepisce un compenso fissato dal Presidente che non può eccedere il 25% del suo trattamento economico presso il comune partecipante. Qualora egli assuma funzioni di Direttore Generale il suo compenso può essere incrementato fino al 30% di quanto definito nel comma precedente. Art. 21 Responsabili di area, ufficio o servizio 1. I Responsabili di aree sono individuati tra le figure apicali in servizio nei comuni partecipanti. 2. L individuazione dei Responsabili di cui al punto 1 compete al Presidente dell unione. 3. I Responsabili provvedono a tutti gli atti di gestione conformemente a quanto previsto dall art. 107 del T.U.E.L., per l attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nei documenti programmatici degli organi dell unione, ed organizzando in tal senso e per tali fini secondo le direttive impartite dal Presidente, dalla Giunta e del Segretario Direttore, a cui rispondono direttamente del loro operato e dei risultati raggiunti. 4. I responsabili degli uffici e servizi sono scelti tra il personale dei comuni partecipanti e sono individuati e nominati dal Segretario Direttore, o dai Responsabili di Area, d intesa con il Presidente dell Unione. Art. 22 Collaborazioni esterne 1. Possono essere conferiti incarichi esterni per eventuali collaborazioni, consulenze, studi relativi a tematiche di particolare complessità, funzioni di Responsabile di Area, con contratto di lavoro anche di diritto privato, che ne definisce compenso, modalità di svolgimento e quant altro, nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali. 2. Il regolamento di cui all art. 18 disciplina le norme fondamentali per il conferimento di tali incarichi, fermo restando che la loro durata non può eccedere il mandato del Presidente che li ha nominati, salvo conferma espressa del Presidente successivo. TITOLO V FINANZA E CONTABILITA

13 Art. 23 Risorse finanziarie 1. L unione è Ente dotato di autonomia finanziaria secondo le regole generali di finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 2. Le entrate finanziarie dell unione possono essere costituite da: a) Contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalla Regione Sicilia e dalla Provincia di Messina; b) Contributi e finanziamenti erogati dall Unione europea o da altri organismi nazionali ed internazionali; c) Trasferimenti dei comuni partecipanti sulla base dei servizi conferiti all unione; d) Risorse per investimenti; e) Eventuali tasse e diritti per servizi pubblici erogati direttamente dall unione; f) Altre entrate. Art. 24 Rapporti finanziari con i comuni dell unione 1. Competono all unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi ad essa affidati. 2. I comuni partecipanti contribuiscono all unione attraverso: a) il conferimento di risorse umane, trasferendo le relative risorse finanziarie; b) il conferimento di beni, attrezzature, a seguito di valutazione degli stessi; c) la messa a disposizione di beni propri; d) trasferimenti di tipo finanziario necessari per il pareggio del bilancio dell unione; 3. I conferimenti, i contributi e i trasferimenti di cui al comma 2 sono commisurati ai servizi effettivamente trasferiti all unione stessa; 4. L unione comunica ai comuni partecipanti entro il 31 ottobre eventuali scostamenti o variazioni necessarie nei trasferimenti a carico dei comuni stessi allo scopo di consentire che questi ultimi possano, in fase di assestamento, adeguare i relativi interventi di spesa. Art. 25 Bilanci e programmazione 1. L unione delibera il bilancio di previsione, previo accordo programmatico con i comuni partecipanti, secondo i termini previsti dalla legislazione per gli enti locali.

14 2. L attività economico-finanziaria dell unione è disciplinata secondo le regole generali di finanza pubblica locale nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali; 3. L unione adotta per la disciplina dell attività economico-finanziaria apposito Regolamento di contabilità. Nelle more della sua adozione si applicheranno le norme del Regolamento di contabilità del Comune in cui ha sede l unione stessa. Art. 26 Revisione economica e finanziaria 1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un Revisore Unico nella persona di uno dei Revisori dei Conti dei Comuni partecipanti scelto dal Presidente che esercita il suo mandato per un periodo di due anni. 2. Il provvedimento di nomina definisce anche il compenso del Revisore. Art. 27 Servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria è svolto da un istituto bancario scelto secondo le regole generali di finanza pubblica locale nel quadro e nel rispetto dei principi previsti dall Ordinamento Regionale Siciliano per gli Enti Locali. 2. Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla Legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 28 Atto costitutivo 1. L unione si costituisce a seguito di sottoscrizione dell atto costitutivo da parte dei sindaci dei comuni fondatori. 2. Le spese dell atto costitutivo sono anticipate dal comune sede dell unione. Art. 29 Regolamenti dell unione

15 1. Si applicano, in quanto applicabili e non in contrasto con il presente Statuto, e nelle more della adozione di regolamenti specifici dell unione, i regolamenti del comune in cui l unione ha la sua sede legale. Art. 30 Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionali in materia di Ordinamento degli Enti locali.

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