La novità introdotte dal D.Lgs. 27/01/2010 n. 17

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1 Incontro sul tema: LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE LE NOVITÀ DEL D.LGS. 17/2010 E LE RICADUTE SUL D.LGS. 81/08 La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'inail delle funzioni già svolte dall'ispesl. La novità introdotte dal D.Lgs. 27/01/2010 n. 17 Luigi Monica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Udine 1 Ottobre 2010 Palazzo Torriani

2 Il D.Lgs. 17/2010 Attuazione Gli Stati Membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 29 giugno Gli Stati Membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (rifusione). [Gazzetta Ufficiale N. 41 di Venerdì, 19 febbraio 2010] Entrato in vigore il 6 marzo 2010

3 L attuazione della Direttiva 2006/42/CE

4 Il periodo transitorio Applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE del Consiglio Risposte date dai servizi della Commissione ai quesiti relativi all applicazione applicazione della direttiva, dopo aver consultato il comitato da essa istituito. D Che cosa accade se la direttiva non è stata recepita in tempo nel diritto nazionale? 2. Un fabbricante può apporre la marcatura CE sulla sua macchina se la direttiva non è stata recepita nel diritto dello Stato membro in cui egli è stabilito? R La direttiva entra in vigore alla data fissata dal Consiglio. Essa impone obblighi agli Stati membri (tra cui quello di modificare la normativa esistente), ma se uno Stato membro non l ha trasposta, in quello Stato continuano ad essere vigenti le vecchie norme per l immissione in commercio. Tuttavia, è sufficiente che la direttiva sia recepita in un solo Stato membro perché un fabbricante stabilito in un altro Stato membro o all estero possa utilizzarla. Egli effettuerà una immissione in commercio, eventualmente fittizia, nello Stato membro in cui è avvenuto il recepimento e quindi, ricorrendo al principio della libera circolazione, verso gli altri Stati. In questo caso, il fabbricante ha il diritto di rifiutarsi di seguire le vecchie normative di uno Stato membro che non le abbia ancora abrogate. 2. Se la direttiva è in vigore ed è stata recepita in uno o più Stati membri, il fabbricante che proceda come illustrato ai punti precedenti può apporre la marcatura CE sulla sua macchina.

5 Il Campo di Applicazione (art. 1 del D.Lgs. 17/2010) a) MACCHINE b) ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI MACCHINE c) COMPONENTI DI SICUREZZA d) ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO e) CATENE, FUNI, CINGHIE f) DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA g) QUASI-MACCHINE non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine

6 Altre novità del Campo di Applicazione Estensione: Veicoli a due e tre ruote fuori dallo scopo della 2002/24/CE (es. veicoli per disabili, veicoli capaci di raggiungere una velocità massima fino a 6 km/h, minimoto con motore a scoppio). Veicoli capaci di raggiungere una velocità massima fino a 25 km/h (come i veicoli fuori dallo scopo della 70/156/CEE) e veicoli fuori strada non destinati né alle strade pubbliche né alle competizioni Ascensori da cantiere e agli ascensori con velocità fino a 0.15 m/s Apparecchi portatili a carica esplosiva (pistole sparachiodi, pistole per macellazione) ART. 17 Deroga fino al 29 giugno 2011

7 Altre novità del Campo di Applicazione Esclusioni: Componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi i di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; Macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; Prodotti appartenenti a Direttiva Bassa Tensione: ELETTRODOMESTICI DESTINATI AD USO DOMESTICO APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO APPARECCHIATURE PER TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE MACCHINE ORDINARIE DA UFFICIO DISGIUNTORI ED INTERRUTTORI MOTORI ELETTRICI

8 D.Lgs. 17/ art 2 Definizioni Modifica della definizione di macchina Ora si riferisce anche a macchine prive di sistema di azionamento (motore, sistema di trasmissione, sistema di controllo) Al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; Pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione Gru su autocarro è da considerare una macchina Gru scarrabile è da considerare un attrezzatura intercambiabile

9 Attrezzatura intercambiabile dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile; SI NO

10 Il supporto magnetico per trapani portatili è un attrezzatura intercambiabile Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Questa è un attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile [D.Lgs. 17/ ART. 2 - (Definizioni) comma 2 lettera b)]

11 Accessorio di sollevamento Componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la l macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori sori di sollevamento; NO

12 D.Lgs. 17/ art 2 Definizioni COMPONENTE DI SICUREZZA - destinato ad espletare una funzione di sicurezza - immesso sul mercato separatamente - il cui guasto.. mette a repentaglio la sicurezza.. - non indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchine o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti INTRODOTTO L ALLEGATO L V CON UN LORO ELENCO INDICATIVO E AGGIORNABILE

13 D.Lgs. 17/ art 9 Allegato IV Esclusi: Motori a combustione interna di macchine per lavori in sotterraneo Macchine per articoli pirotecnici Inclusi: Unita logiche per funzioni di sicurezza Dispositivi per il rilevamento di persone Apparecchi portatili a carica esplosiva L Organismo Notificato ha la responsabilità di assicurare che l attestato di esame ce rimanga valido e, se del caso, lo ritira informa il fabbricante di cambiamenti rilevanti che abbiano implicazioni sulla validità dell attestato. Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System erprise/newapproach/n ando/ Il fabbricante ha la responsabilità di assicurare che la macchina sia conforme allo stato dell arte L ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO SCADE DOPO CINQUE ANNI IL FABBRICANTE CHE, DOPO CINQUE ANNI, NE CHIEDE LA RIESAMINA

14 La norma armonizzata: problematiche con la transizione tra il DPR 459/96 e il D.Lgs. 17/2010 Can the current harmonised standards be used to comply with Directive 2006/42/EC? Since there have been some modifications to the essential health and safety requirements set out in Annex I, it cannot be assumed that the current harmonised standards comply fully with Directive 2006/42/EC. The European Commission is issuing a mandate to CEN and CENELEC to develop the necessary new standards and ensure that the current standards are checked against Directive 2006/42/EC and adapted as necessary. Furthermore, all harmonised standards must include a reference to the new Directive.

15 D.Lgs. 17/ art 8 Macchine potenzialmente pericolose NON QUELLE SOGGETTE A CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN QUANTO PERICOLOSE MA Quelle tecnicamente simili a macchine oggetto di clausola di salvaguardia o costruite in base a norme armonizzate non ritenute piu rispondenti Per le macchine potenzialmente pericolose la Commissione può adottare misure che richiedano agli stati di vietarne o limitarne l immissione l sul mercato o di assoggettarle a particolari condizioni.

16 D.Lgs. 17/ art 9 Procedure di valutazione di conformità delle macchine Per le macchine in allegato IV costruite in conformità ad una norma armonizzata non è più prevista la procedura di deposito del fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato, ma è sufficiente la normale procedura di cui all allegato VIII. Non è più prevista nemmeno la sola procedura di verifica del fascicolo tecnico da parte di un Organismo notificato: qualora si voglia ricorrere ad un Organismo occorre seguire l intera procedura di esame per la certificazione CE del tipo più il controllo interno sulla fabbricazione.

17 D.Lgs. 17/ art 9 Procedure di valutazione di conformità delle macchine 1) E consentito al costruttore di una macchina di omettere mezzi di accesso ai posti di produzione No. Il costruttore della macchina così come definita dalla direttiva, è responsabile della conformità ai RES dell allegato I della D.M.al momento dell immissione sul mercato. Questo include Il RES Accesso alla macchina L accesso ai posti di lavoro o punti di intervento è un RES previsto dalla 98/37/CE (anche dalla 2006/42/CE e dal D.Lgs. 17/2010) al punto Il costruttore non sempre conosce come l utilizzatore finale intende usare la macchina le aree che la circondano oppure il modo in cui il materiale è caricato per la lavorazione. 2) E permesso trasferire all utilizzatore finale le responsabilità della scelta e della fornitura dei mezzi di accesso ai posti di produzione attraverso un apposito accordo contrattuale tra le parti? No. Comunque, il costruttore può completare la procedura di valutazione di conformità dopo l installazione ma prima della sua messa in servizio. Mezzi di accesso in conformità ai RES possono in tale caso includere parti già esistenti nel luogo di installazione o forniti dall utilizzatore finale. Il fascicolo tecnico dovrà essere in tal caso aggiornato per includere la descrizione di questi mezzi di accesso e come essi ottemperano ai RES dell allegato I della direttiva.

18 D.Lgs. 17/ art 9 Allegato IV Le macchine con posizioni operative o di guida elevabili come per esempio le cabine elevabili, che presentano un rischio di caduta verticale superiore ai 3 metri ricadono nell Allegato IV punto17 del D.Lgs. 17/2010. La procedura di certificazione della conformità prevista all art. 9 comma 3 lettere b) e c) del D.Lgs. 17/2010 si applica solo rispetto allo specifico rischio connesso al sollevamento di persone.

19 Problematiche per le procedure di valutazione della conformità con la transizione tra il DPR 459/96 e il D.Lgs. 17/2010 Will the existing Notified Bodies be able to carry out EC typeexaminations according to Directive 2006/42/EC? Bodies that are notified to carry out EC type-examinations under Directive 98/37/EC will be able to continue to carry out EC type-examinations under Directive 2006/42/EC, providing their notification covers the product categories concerned. Per tutte le nuove categorie di prodotto sono presenti Organismi Notificati in Italia For product categories included in Annex IV of Directive 2006/42/EC that are not listed in Annex IV of Directive 98/37/EC, the Member States will have to notify new Bodies or extend the scope of the notification of existing ones. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto Blocchi logici per funzioni di sicurezza Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone

20 Problematiche per le procedure di valutazione della conformità con la transizione tra il DPR 459/96 e il D.Lgs. 17/2010 Ad oggi su NANDO nessun Organismo Notificato in Italia When will manufacturers be able to use the new full quality assurance procedure for Annex IV machinery? The Member States will first have to assess, appoint and notify Notified Bodies for the new full quality assurance procedure set out in Annex X of the new Directive. This can be done as soon as Directive 2006/42/EC has been transposed into national law. As soon as Bodies have been notified for this procedure, they will be able to carry out the necessary audits and inspections and issue approvals of manufacturers full quality assurance systems. However, products cannot be placed on the market on the basis of such approvals until Directive 2006/42/EC becomes applicable on 29th December ALLEGATO X L allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di cui all'allegato IV, fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo ed è soggetto alla sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

21 Problematiche per le procedure di valutazione della conformità con la transizione tra il DPR 459/96 e il D.Lgs. 17/2010 Will EC type-examination certificates established according to Directive 98/37/EC remain valid for Directive 2006/42/EC? Since there have been some modifications to the essential health and safety requirements set out in Annex I, it cannot be assumed that EC type-examination certificates issued according to Directive 98/37/EC remain valid for Directive 2006/42/EC. Furthermore, such certificates must be updated to refer to Directive 2006/42/EC. Notified Bodies will thus have to review existing EC type-examination certificates to ensure that they remain valid in light of the requirements of the new Directive and update them to refer to Directive 2006/42/EC. Manufacturers are encouraged to request this review without delay in order to avoid a bottleneck in the months preceding December Since Directive 2006/42/EC requires EC type-examination certificates to be reviewed every 5 years (see Annex IX, section 9.3), the 5-year period for existing certificates can be counted from the date on which they have been updated according to Directive 2006/42/EC.

22 D.Lgs. 17/ art 10 Procedure di valutazione di conformità delle quasi-macchine Comma 1 Lettera a) Comma 1 Lettera b) Comma 1 Lettera c) Comma 2 a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B; siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI; sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasimacchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasimacchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità. Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario. Si ritiene opportuno far notare che i requisiti essenziale di sicurezza di cui all Allegato I si applicano solamente alle macchine, ma qualora i fabbricanti di quasi-macchine abbiano soddisfatto uno o più R.E.S. è data loro facoltà di dichiararli nella dichiarazione di incorporazione dando così un valore aggiunto al loro prodotto. In tal caso però devono redigere la documentazione tecnica pertinente. l'originale della dichiarazione di incorporazione deve essere custodita per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi-macchina. La documentazione a corredo di una quasi-macchina deve fare anche parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

23 D.Lgs. 17/2010 Allegato I SI APPLICA SOLO ALLE MACCHINE NON ALLE QUASI-MACCHINE Struttura dei capitoli dei RES immutata E stata resa più esplicita la procedura per la valutazione dei rischi Aggiunte alcune definizioni in linea alla EN Dato più risalto al concetto di uso scorretto ragionevolmente prevedibile: l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile Aggiunta una clausola specifica sull Ergomomia (1.1.6) Introdotti come generali alcuni RES prima riferiti solo alle operazioni di sollevamento ed alla mobilità delle macchine (1.1.7 Posti di lavoro; Sedili; Rischi di movimenti incontrollati; Fulmine) Marcatura della macchina. L anno di costruzione si riferisce all anno in cui si e concluso il processo di fabbricazione. Divieto di antedatare e postdatare la macchina

24 D.Lgs. 17/2010 Allegato I 1.2 SISTEMI DI COMANDO AVVIAMENTO E ammesso, purché ciò non generi situazioni pericolose, che la rimessa in marcia dopo un arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento avvenga tramite un azione volontaria su un dispositivo diverso dal comando di avviamento (Esempi di dispositivi diversi dal dispositivo di comando previsti a tal fine sono i ripari con comando di avviamento e i dispositivi di protezione sensibile usati per il riavviamento del ciclo) (oggi, purché non presenti rischio, è ammesso che ciò avvenga senza interventi volontari) ARRESTO OPERATIVO per tener conto della necessità di arrestare, in condizioni operative, alcune funzioni della macchina senza interrompere l alimentazione agli azionatori ARRESTO DI EMERGENZA La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità di funzionamento. E stato espresso chiaramente il concetto che deve essere installato in aggiunta alle misure di sicurezza necessarie e non in loro sostituzione

25 D.Lgs. 17/2010 Allegato I RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI Modificata le clausole Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili e Protezioni mobili. La conseguenza è : Per gli elementi mobili di trasmissione ( ) come per gli elementi che partecipano alla lavorazione ( ) i ripari mobili da utilizzare, qualora necessario, dovranno essere interbloccati con bloccaggio del riparo RIPARI FISSI Per i ripari fissi è stato aggiunto il seguente requisito: I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi

26 D.Lgs. 17/2010 Allegato I RIBALTAMENTO O ROVESCIAMENTO LATERALE La macchina semovente non deve essere più munita di ancoraggi che consentano di ricevere il ROPS nel caso di rischio operatore per ribaltamento. La macchina semovente deve essere munita una struttura di protezione appropriata (ROPS), se ciò non accresce i rischi per l operatore in caso di rovesciamento laterale o ribaltamento.

27 D.Lgs. 17/2010 Allegato I 1) I minicaricatori con conducente in piedi non devono essere dotati di ROPS in considerazione del fatto che l operatore alla guida non può essere Minicaricatori 1) Devono essere dotate di ROPS (struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento)? contenuto all interno della struttura di protezione e così potrebbe essere esposto al rischio di essere schiacciato dal ROPS o dalla stessa macchina

28 Nuovi RES per le macchine portatili tenute e/o condotte a mano Macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto Le macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto devono essere progettate e costruite in modo da: - effettuare la trasmissione dell'energia al pezzo propulso tramite un componente intermedio che non si separa dal dispositivo, - impedire l'impatto, tramite un dispositivo di consenso, se la macchina non è posizionata correttamente con una pressione adeguata sul materiale di base, - impedire l'azionamento involontario; se del caso, per azionare l'impatto deve essere necessaria una sequenza appropriata di azioni sul dispositivo di consenso e sul dispositivo di comando, - impedire l'azionamento intempestivo durante la movimentazione o in caso di urto, -poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente e in condizioni di sicurezza. Se necessario, deve essere possibile dotare il dispositivo di uno o più ripari paraschegge ed i ripari appropriati devono essere forniti dal fabbricante della macchina. Istruzioni Le istruzioni devono fornire le indicazioni necessarie riguardanti: gli accessori e le attrezzature intercambiabili che possono essere impiegati con la macchina, gli elementi appropriati per il fissaggio o altro impatto da utilizzare con la macchina, se del caso, le cartucce appropriate da utilizzare.

29 La Sorveglianza del Mercato La sorveglianza del mercato è lo strumento essenziale per l applicazione l delle direttive del nuovo approccio. Ha lo scopo di garantire il rispetto delle direttive in tutta l Uel Ue. La sorveglianza del mercato è competenza degli S.M. che devono designare le autorità responsabili. La sorveglianza del mercato comporta due fasi principali: : 1) le autorità nazionali deputate devono controllare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle disposizioni nazionali che recepiscono le direttive del nuovo approccio e 2) successivamente devono intervenire, se del caso, per ripristinare la conformità. La sorveglianza del mercato può essere messa in atto dopo che è stata accertata una non conformità su un prodotto immesso sul mercato o messo in servizio. Gli Organi di vigilanza possono scoprirla durante una verifica sul luogo di lavoro o a seguito di incidente. e. L autorità di sorveglianza intima al costruttore od al suo rappresentante europeo di rendere il prodotto conforme alle disposizioni applicabili e rimediare alla a violazione. L intervento correttivo dipende dal grado di mancata conformità,, che va stabilito caso per caso, e deve rispettare il principio della proporzionalità.. La non conformità ad una Norma armonizzata non è,, come tale, sufficiente ad evidenziare la non conformità ai RES, ma giustifica la necessità di un indagine Se non ottempera a quanto intimato o le misure intraprese sono ritenute insufficienti ienti le autorità debbono prendere appropriate misure per limitare o vietare l immissione l sul mercato interno o la messa in sevizio del prodotto in questione e per garantirne il ritiro dal commercio.

30 Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la Sorveglianza del Mercato D.Lgs. 17/2010 Articolo 9 - D.Lgs. 81/08 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei i luoghi di lavoro 6. L ISPESL,, nell ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle d proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; Articolo 6 - D.Lgs. 81/08 Sorveglianza del mercato 2) Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).

31 Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la Sorveglianza del Mercato Articolo 70 Requisiti di sicurezza.. 4. Qualora gli organi di vigilanza,, nell espletamento espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro,, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autoritl autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, trezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; nzione; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura

32 La Sorveglianza del Mercato in Italia prevista dal DPR 459/96 N. Fasi Soggetti istituzionali responsabili Quadro normativo di riferimento 1 Vigilanza ASL e ARPA (e relativa Regione di appartenenza), Dipartimenti Periferici ISPESL e Dipartimenti Provinciali del Lavoro Art. 7 comma 3 del D.P.R. 459/96 2 Preanalisi del Comitato Interministeriale MSE, MLPS, ISPESL, Coordinamento delle Regioni e delle provincie autonome Art. 7 commi 1, 4 del D.P.R. 459/96 e Decreto dei Ministeri delle Attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre Accertamento tecnico ISPESL GLAT (Gruppo Lavoro Accertamenti Tecnici) Art. 7 comma 2 del D.P.R. 459/96 4 Verifica del Comitato Interministeriale MSE, MLPS, ISPESL, Coordinamento delle Regioni e delle provincie autonome Art. 7 commi 1, 4 del D.P.R. 459/96 e Decreto dei Ministeri delle Attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre Controllo sul territorio MLPS Art. 7 commi 1 e 7 del D.P.R. 459/96 6 Comunicazione alla Commissione Europea MSE Art. 7 commi 5 del D.P.R. 459/96 7 Decisioni della Commissione Europea Comitato permanente di cui all art. 6 del D.P.R. 459/96 Art. 7 commi 6 del D.P.R. 459/96

33 La Sorveglianza del Mercato in Italia prevista dal DPR 459/96 GdL Interministeriale Ministero Sviluppo Economico Ministero Del Lavoro Della Salute e delle Politiche Sociali Coordinamento Interregionale AI COSTRUTTORI ALLE ASL AL MINISTERO DEL LAVORO S I S M (Struttura ISPESL Sorveglianza del Mercato)? T.I.A. U T G C P (Ufficio Tecnico Gruppo Consultivo Permanente) G L A T (Gruppo Lavoro Accertamenti Tecnici) SEGRETERIA TECNICA GLAT (Tecnici Incaricati Accertamenti) Banca dati Alle utenze autorizzate

34 La Sorveglianza del Mercato in Italia prevista dal DPR 459/96 FASE 1 Vigilanza Segnalazione ORGANISMO DI VIGILANZA TERRITORIALE FASE 2 Preanalisi Preanalisi del Comitato Interministeriale MSE MLPS ISPESL REGIONI Segnalazione incompleta Segnalazione esaustiva Segnalazione esemplare unico Segnalazione non pertinente MSE Richiede integrazione dati Segnalazione completa FASE 3 Accertamento Accertamento Tecnico ISPESL Produzione Conforme Unico esemplare Produzione NON Conforme costruttore NON Trasmette FT Produzione RESA Conforme FASE 4 Verifica MSE ARCHIVIA MSE RICHIEDE AZIONI CORRETTIVE MSE RICHIEDE ADEGUAMENTO macchine già immesse sul mercato Invia Fascicolo tecnico Controdeduzioni? NO NO Il costruttore intraprendere azioni correttive? SI SI Verifica del Comitato Interministeriale MSE MLPS ISPESL REGIONI Non Risponde NO Accertamento SI confermato? MSE inizia procedure Ritiro dal mercato Diagramma di flusso delle procedure previste per verificare le conformità delle macchine di cui alla Direttiva 98/37/CE FASE 5 Controllo MLPS controlla interventi adeguamento

35 Analisi generale delle segnalazioni di non conformità Segnalazioni di presunta non conformità al DPR 459/96 pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico (Tot. 2313) 33,5% 66,5% Richieste di accertamento ISPESL Definite in sede gruppo di lavoro interministeriale 200 Segnalazioni inviate all ISPESL per anno di trasmissione (Tot. 1539) * N * dati riferiti al primo semestre 2008

36 Analisi generale delle segnalazioni di non conformità Segnalazioni inviate all ISPESL per tipologia di macchina (38 TC CEN/CENELEC) Tipologia macchina CEN/CENELEC CEN/TC Macchine utensili CEN/TC 98 - Piattaforme di sollevamento CEN/TC Apparecchiature per costruzione e macchinari per materiali da costruzione CEN/TC Macchine per l'industria alimentare CEN/TC Macchine per stampa e lavorazione della carta CEN/TC Apparecchi di sollevamento CEN/TC Macchine per la lavorazione del legno CEN/TC Macchine tessili e macchinari per il lavaggio a secco e per le lavanderie industriali CEN/TC Macchine agricole e forestali CEN/TC Macchine per la lavorazione della gomma e delle materie plastiche CEN/TC Macchine per imballaggio CEN/TC Carrelli industriali CEN/TC Centrifughe CEN SS I24 - Ventilatori industriali CENELEC/TC 61 - Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare ALTRE MACCHINE (inclusi componenti di sicurezza e attrezzature intercambiabili) TOTALE N % 14,36 9,88 7,67 6,56 6,3 6,17 6,11 6,04 5,13 4,87 4,87 3,12 0,06 0,06 0,06 8,64

37 Analisi generale delle segnalazioni di non conformità Motivo della segnalazione 34,6% 9,4% 4% 2,7% 49,3% Verifica periodica Vigilanza nei luoghi di lavoro * Infortunio non mortale** Infortunio mortale Altro*** * di cui 9 per incidente senza infortunio e 4 per vigilanza nei luoghi di lavoro per segnalazione privati ** 5 infortuni non mortali avvenuti non in Italia su macchine di costruzione italiana *** Altro = campagna di sorveglianza del mercato, esposto-denuncia, riconoscimento d'idoneità, segnalazione proveniente da altro stato membro, indagini delegate dalla magistratura V Rapporto IV Rapporto N. N. Var.% Verifica periodica ,7% Vigilanza nei luoghi di lavoro ,7% Infortunio non mortale ,0% Infortunio mortale ,2% Altro ,2% Totale

38 Analisi generale delle segnalazioni di non conformità 81,2% Costruttori per area di provenienza Italia (n. 1245) 62,8% Unione Europea (n. 189) Paesi terzi (n. 100) 6,5% 12,3% 2,3% ,9% 17 2 Nord (n. 781) Centro (n. 435) Sud (n. 29) SVIZZERA TAIWAN TURCHIA USA REP. DI SAN MARINO GIAPPONE AUSTRIA BELGIO BULGARIA* DANIMARCA FRANCIA GERMANIA OLANDA REGNO UNITO REPUBBLICA CECA* SLOVENIA* SPAGNA SVEZIA BRASILE CANADA CINA COREA

39 Analisi degli accertamenti tecnici 16,3% 27,4% Conformi (n. 199) Rese Conformi (n. 334) Risultanze accertamenti tecnici (Tot.1218) Non Conformi (n. 685) 56,3% 70% 60% 50% % conformi per anno Risultanze accertamenti tecnici per anno di definizione (Tot. 1218) 40% 30% 20% 10% 0% * % non conformi per anno % rese conformi per anno

40 Analisi degli accertamenti tecnici Il fattore moltiplicativo È plausibile dichiarare che il solo avvio dell azione di Sorveglianza (vigilanza/accertamento) ha prodotto la messa in conformità di 334 tipi di macchine marcate CE a cui vanno sommate tutte quelle dello stesso tipo diffuse in Italia e nel territori della UE. Un numero di macchine uguali presenti sul territorio che, in modo indotto, sono state controllate ed adeguate in ambienti di lavoro diversi. Una non conformità su una macchina per cantiere e costruzione rende conformi in modo indotto un totale di macchine dello stesso tipo, già in uso negli ambienti di lavoro plausibilmente di circa 100 unità. Se si considera anche i 685 tipi non conformi, su cui il costruttore deve intervenire per ripristinarne la conformità, dai primi dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, l azione di Sorveglianza del Mercato a riguardato un totale di macchine, già in uso negli ambienti di lavoro, stimato per difetto, di circa macchine.

41 Analisi delle non conformità per gruppo di RES Dati generali - Non Conformità per Gruppo DI RES Gruppo di RES Non conformità % Comandi ,4 % Rischi meccanici Rischi elettrici RM - Stabilità e resistenza RM - Protezioni e dispositivi di protezione RM - Altri rischi meccanici ,5% 47,1% 1,5% 0,6% NOTA: Si ritiene opportuno far rilevare che in 120 casi la non conformità è collegata ad un uso anormale ragionevolmente prevedibile di cui al RES c) Manutenzione 95 3,6% Segnalazioni marcature e istruzioni ,1% Posti di lavoro 76 2,8% Altri rischi 118 4,4% Totale 2677 Comandi RM - Stabilità e resistenza RM - Protezioni e dispositivi di protezione RM - Altri rischi meccanici Rischi elettrici Manutenzione Segnalazioni marcatura e istruzioni Posto di lavoro Altri rischi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

42 Analisi delle non conformità per gruppo di RES RISCHI MECCANICI - Protezioni e dispositivi di protezione RES Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili Protezioni ed i dispositivi di protezione (Requisiti generali) Non conformità % 40,6% 22,9% 17,9% SEGNALAZIONI, MARCATURE, ISTRUZIONI RES Istruzioni per l'uso informazioni minime Marcatura Avvertenze in merito ai rischi residui Non conformità % 63,3% 7,6% 6,9% COMANDI RES Dispositivi di comando (caratteristiche generali) Dispositivo di arresto Avviamento Selettore modale di funzionamento Non conformità % 26,5% 24,4% 10,9% 10,9%

43 Documenti di riferimento all interpretazione della Direttiva Macchine

44 Grazie per l attenzione l Ing. Luigi Monica luigi.monica@ispesl.it office fax

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