CIRCOLARE n. 8 del 24 marzo 2014 LE NOVITA DELL IMPOSIZIONE INDIRETTA SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

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1 \ CIRCOLARE n. 8 del 24 marzo LE NOVITA DELL IMPOZIONE INDIRETTA SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

2 INDICE 1. PREMESSA 2. LE IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI 1 GENNAIO 3. L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 3.1 Trasferimento non soggetto ad IVA 3.2 Trasferimento soggetto ad IVA 3.3 Credito d imposta per riacquisto prima casa 3.4 Successione e donazione 4. PERMUTA 4.1 Permuta immobiliare con un trasferimento soggetto ad IVA e l altro ad imposta di registro 4.2 Permuta immobiliare con entrambi i trasferimenti soggetti ad IVA 5. AGEVOLAZIONI ABROGATE 2

3 1. PREMESSA Dal 1 gennaio l imposizione indiretta (registro, ipotecaria e catastale) relativa agli atti di trasferimento immobiliare ha subito sostanziali modifiche e, in particolare: - la misura fissa dell imposta di registro e delle imposte ipo-catastali è passata da euro 168 a euro 200; - l imposta di registro per l acquisto della prima casa è passata dal 3% al 2%, mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in luogo delle previgenti aliquote variabili dall 1% al 15% ovvero dell imposta fissa di euro 168). Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte ipo-catastali sono dovute nella misura ridotta di euro 50; - sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni previste in passato per gli atti in esame, ad esclusione dell agevolazione a favore della piccola proprietà contadina; - è stata introdotta un ulteriore aliquota, pari al 12%, per i trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli. Le novità sopra accennate sono state oggetto di approfondimento da parte dell Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 21 febbraio che verrà di seguito esaminata. 2. LE IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI L 1.1. Come anticipato, dal 1 gennaio, l art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, è stato sostituito da una nuova norma che prevede, in luogo delle previgenti 11 diverse fattispecie, tre sole aliquote dell imposta di registro applicabili a tutti gli atti di trasferimento immobiliare: 1. l aliquota del 2%, applicabile ai trasferimenti per i quali trova applicazione l agevolazione prima casa ; 2. l aliquota del 12%, applicabile ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale; 3. l aliquota del 9%, applicabile in tutti gli altri casi. A tali aliquote si aggiunge un solo ulteriore trattamento impositivo (in misura fissa), applicabile ai trasferimenti di terreni agricoli, e previsto dall art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009 (in presenza delle condizioni di applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina), in quanto quest ultima è la sola norma agevolativa speciale che il legislatore fa salva dall abrogazione prevista dall art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011. Pertanto, con l entrata in vigore delle nuove norma, il quadro impositivo applicabile ai trasferimenti immobiliari dal punto di vista dell imposta di registro risulta decisamente semplificato. La seguente tabella riassume le nuove aliquote/agevolazioni applicabili dal 1 gennaio. 3

4 NORMA Art. 1, periodo 1, Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 Art. 1, periodo 2, Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 Art. 1, ultimo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 Art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009 TIPO DI TRASFERIMENTO Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni per l agevolazione prima casa Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Se il trasferimento ha ad oggetto terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. IMPOSTA DI REGISTRO 9% 2% 12% 200,00 euro Nel caso di applicazione delle aliquote proporzionali l imposta non può comunque essere inferiore ai 1.000,00 euro. In aggiunta a quanto sopra esaminato, relativamente ai predetti atti di trasferimento soggetti alle nuove aliquote del 2%, 9% e 12%, è altresì previsto: - l esenzione dalle imposte di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie (c.d. principio di assorbimento ) e l applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50. Tale previsione riguarda anche gli atti e le formalità direttamente conseguenti 1 posti in essere al fine di effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari; - la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali (ad eccezione di quelle riservate alla piccola proprietà contadina). Con particolare riguardo alla cessione di fabbricati abitativi la tassazione è così sintetizzabile: 1 L Agenzia precisa che direttamente conseguenti sono solo gli atti e formalità direttamente conseguenti al trasferimento soggetto all imposta di registro ex commi 1 e 2, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, quali, ad esempio, le formalità eseguite per la trascrizione e la voltura di detti atti. 4

5 CEDENTE IMMOBILE IMP. DI REGISTRO IMP. IPOTECARIA IMP. CATASTALE FINO AL 2013 FINO AL 2013 FINO AL 2013 Privato Prima casa 3% 2% 168 euro 50 euro 168 euro 50 euro Altro 7% 9% 2% 50 euro 1% 50 euro Al fine di individuare le imposte dovute relativamente ai trasferimenti di immobili abitativi privi dei requisiti prima casa l Agenzia, nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio, propone il seguente esempio. Esempio 1 Cessione a titolo oneroso di un immobile abitativo, non avente i requisiti prima casa, per un valore pari a ,00 euro. Le imposte dovute sono così individuate: TIPOLOGIA IMPOSTA MISURA IMPOSTA IMPOSTA DOVUTA Imposta di registro ,00 euro x 9% = 900 euro Imposta minima: euro Imposta ipotecaria 50 euro 50 euro Imposta catastale 50 euro 50 euro Totale euro L applicazione delle nuove disposizioni (imposta di registro minima di euro e imposte ipotecaria e catastale pari a euro 50 ciascuna) riguarda anche gli atti di trasferimento esenti IVA, per i quali l imposta di registro è applicabile in misura proporzionale. Infatti, come precisato nella Circolare n. 2/E in esame, in deroga al principio di alternatività IVA/registro, non sono considerate soggette ad IVA le cessioni di immobili esenti ex art. 10, n. 8-bis, DPR n. 633/72. Diversamente, per gli atti soggetti ad IVA, l imposta di registro è dovuta in misura fissa. 3. L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Come noto, le agevolazioni prima casa sono riconosciute agli immobili non di lusso, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Nota II-bis dell art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Ai fini in esame, come desumibile dalla Circolare n. 2/E, è necessario distinguere a seconda che il trasferimento dell immobile sia o meno soggetto ad IVA. 3.1 Trasferimento non soggetto ad IVA Qualora il trasferimento non sia soggetto ad IVA va evidenziato che: 5

6 - fino al 2013, per individuare gli immobili non di lusso doveva essere fatto riferimento ai requisiti richiesti dal DM (era considerata di lusso, ad esempio, l unità immobiliare avente superficie utile complessiva superiore a mq 240, l abitazione unifamiliare dotata di piscina di almeno 80 mq o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq); - dal 1 gennaio sono considerati non di lusso gli immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali diverse dalla A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla citata Nota II-bis (immobile ubicato nel Comune in cui l acquirente ha o stabilisce la residenza entro 18 mesi, dichiarazione nell atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel medesimo Comune in cui è situato l immobile da acquistare e di non possedere altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa ). Di fatto, dunque, come evidenziato nella Circolare n. 2/E, ai fini dell imposta di registro l applicabilità delle agevolazioni «prima casa» [aliquota agevolata 2%] risulta vincolata... alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l immobile e non più alle caratteristiche individuate dal citato DM CATEGORIA CATASTALE A/1 abitazione di tipo signorile AGEVOLAZIONE PRIMA CASA FINO AL 2013 L 1.1. A/2 abitazione di tipo civile A/3 abitazione di tipo economico A/4 abitazioni di tipo popolare A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 abitazioni di tipo rurale A/7 abitazioni in villini A/8 abitazioni in ville NO A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi NO NO La Circolare n. 2/E conferma che le agevolazioni prima casa sono applicabili anche: - al trasferimento di un immobile in corso di costruzione, sempreché appartenente alle categorie catastali da A/2 a A/7 e A/11; - in caso di acquisto contemporaneo di: 6

7 immobili contigui, destinati a costituire un unica unità abitativa; un immobile contiguo ad altro già acquistato con i benefici prima casa, al fine di costituire un unica unità immobiliare; a condizione che l immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con l agevolazione sia accatastato nelle predette categorie catastali. Per gli atti non soggetti ad IVA, pertanto sono dovute: - l imposta di registro nella misura del 2% (con un minimo di euro); - le imposte ipotecaria e catastale pari a euro 50 ciascuna. A tale proposito l Agenzia evidenzia che la misura di euro 50 delle imposte ipotecarie e catastale è collegata all applicazione dell imposta di registro in misura proporzionale, con la conseguenza che, anche in ipotesi di decadenza dall agevolazione prima casa, mentre l imposta di registro sarà applicata nella maggior misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale non sono oggetto di recupero, rimanendo dovute nella misura di euro Trasferimento soggetto ad IVA Qualora il trasferimento sia soggetto ad IVA, per effetto di quanto disposto dal n. 21, Tabella A/II, DPR n. 633/72, l applicazione dell aliquota IVA ridotta del 4% è subordinata al rispetto dei predetti requisiti ex DM Di conseguenza, come specificato nella Circolare n. 2/E in esame: per i trasferimenti soggetti ad IVA, ai fini dell individuazione delle case di abitazione «non di lusso» cui si applicano le agevolazioni «prima casa» continuano a rilevare i criteri dettati dal DM 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale nella quale l immobile risulta censito in catasto. Pertanto, se il trasferimento è soggetto ad IVA sono dovute: - l imposta di registro in misura fissa di euro 200; - le imposte ipotecaria e catastale nella misura pari a euro 200 ciascuna; - l imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Da quanto sopra, il trattamento ai fini delle imposte indirette della cessione di case di abitazione con i benefici prima casa risulta così sintetizzabile: CEDENTE FINO AL 2013 IVA IMP. DI REGISTRO FINO AL 2013 IMP. IPOTECARIA FINO AL 2013 IMP. CATASTALE FINO AL 2013 Privato --- 3% 2% Soggetto IVA 4%

8 3.3 Credito d imposta per riacquisto prima casa Il credito d imposta per il riacquisto prima casa ex art. 7, commi 1 e 2, Legge n. 448/98 non rappresenta un agevolazione avente effetto sulla misura dell imposta di registro dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso e pertanto allo stesso non è applicabile la disposizione di cui all art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011 che ha soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni, ancorché previste da leggi speciali. Pertanto, anche dal, in caso di cessione di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e di riacquisto, entro un anno, di altra abitazione non di lusso (ossia un unità immobiliare, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), avente i requisiti prima casa, è confermato il riconoscimento del credito d imposta in esame fino a concorrenza dell imposta (registro / IVA) dovuta con riferimento al precedente acquisto e per un importo non superiore all imposta (registro / IVA) dovuta per il nuovo acquisto. L Agenzia evidenzia che: - nell imposta da utilizzare in compensazione va considerata anche quella corrisposta nella misura minima di euro (se l imposta ottenuta dall applicazione delle aliquote risultava inferiore); - se a seguito della compensazione, l imposta dovuta sul nuovo acquisto è inferiore all importo minimo di euro 1.000, ai fini della registrazione va versato l importo effettivo, ancorché inferiore a tale limite. In merito nella Circolare n. 2/E sono proposti i seguenti esempi. Esempio 2 - Il sig. Topazio ha acquistato un abitazione prima casa antecedentemente al , corrispondendo un imposta di registro pari a euro 900. Dopo l 1.1. l immobile viene ceduto e acquistato un altro immobile prima casa per il quale l imposta di registro è dovuta in misura pari a euro In tal caso: - credito d imposta euro imposta di registro da versare per il nuovo acquisto euro 400 Esempio 3 - La sig.ra Gemma ha acquistato un abitazione prima casa antecedentemente al , corrispondendo un imposta di registro pari a euro 400. Dopo l 1.1. l immobile viene ceduto e acquistato un altro immobile prima casa per il quale l imposta di registro è dovuta in misura pari a euro 900. Poiché tale importo è inferiore al minimo previsto, l imposta effettivamente dovuta ammonta a euro In tal caso: 8

9 - credito d imposta euro imposta di registro da versare per il nuovo acquisto euro Successione e donazione I trasferimenti di immobili a seguito di successione e donazione usufruiscono, come stabilito dall art. 69, comma 3, Legge n. 342/2000 dell applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sempreché, in capo ad almeno un beneficiario, sussistano i requisiti ex comma 5 dell art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 (ossia l immobile sia non di lusso ex DM ) e siano rispettate le condizioni di cui alla citata Nota II-bis. Nonostante l abrogazione dal 1 gennaio del citato comma 5, l Agenzia, nella Circolare n. 2/E, afferma che per effetto del richiamo, ad opera del predetto art. 69, della Nota II-bis: deve ritenersi che l agevolazione prevista, ai fini delle imposte ipotecarie e catastale, per i trasferimenti e per gli atti di costituzione di diritti immobiliari su fabbricati «prima casa», derivanti da successione o donazione risulti applicabile anche in data successiva al 1 gennaio.... Di conseguenza, anche dal le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa, pari a euro 200 ciascuna. Sono altresì dovuti l imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Ai fini in esame l abitazione di lusso va qualificata tale in base alla categoria catastale di appartenenza, con l esclusione di A/1, A/8 e A/9. 4. PERMUTA Relativamente alla permuta, ossia all atto con il quale si determina il reciproco trasferimento della proprietà di beni da una parte all altra: - la base imponibile dell imposta di registro è rappresentata dal valore del bene che dà luogo all applicazione della maggiore imposta; - le imposte ipotecaria e catastale ora sono dovute, una sola volta, nella misura fissa di euro 50 ciascuna (in precedenza dovevano essere determinate in misura proporzionale); - non sono dovute l imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali anche con riferimento alle formalità conseguenti all atto di permuta. Nel caso di permuta immobiliare, al fine di individuare il regime di imposizione indiretta applicabile, è necessario distinguere, come evidenziato nella Circolare n. 2/E in esame, a seconda che: 1. un trasferimento sia soggetto ad IVA e l altro ad imposta di registro; 2. entrambi i trasferimenti siano soggetti ad IVA. 9

10 4.1 Permuta immobiliare con un trasferimento soggetto ad IVA e l altro ad imposta di registro Qualora venga permutato un immobile il cui trasferimento è soggetto ad IVA con un immobile il cui trasferimento è soggetto all imposta di registro, l imposta di registro è applicabile sulla cessione non soggetta ad IVA. Di conseguenza, come precisato nella Circolare n. 2/E: - per la cessione non soggetta ad IVA l imposta di registro è dovuta in misura proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50 ciascuna; - per la cessione imponibile IVA l imposta di registro è dovuta nella misura fissa di euro 200 e le imposte ipotecaria e catastale nelle misure previste a seconda della tipologia di immobile (euro 200 ciascuna ovvero, per gli immobili strumentali, rispettivamente 3% e 1%). In tal caso, inoltre: - è dovuta l imposta di bollo; - sono dovute, per le formalità conseguenti all atto, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali, salvo il caso in cui le stesse si riferiscano ad un immobile assoggettato ad imposta di registro proporzionale (2%, 9% o 12%) di cui all art. 1 della Tariffa, per il quale, come accennato, opera l esenzione. 4.2 Permuta immobiliare con entrambi i trasferimenti soggetti ad IVA Qualora la permuta abbia ad oggetto immobili i cui trasferimenti sono entrambi soggetti ad IVA, posto che ai sensi dell art. 11, comma 1, DPR n. 633/72 le cessioni effettuate in corrispettivo di altre cessioni vanno considerate distinte operazioni, tra loro indipendenti, per le quali l IVA è determinata sul valore normale dei beni trasferiti, sono dovute: - l imposta di registro nella misura fissa di euro 200; - due imposte ipotecarie nella misura di euro 200 (ovvero, per gli immobili strumentali, pari al 3% per ciascun immobile); - due imposte catastali nella misura di euro 200 (ovvero, per gli immobili strumentali, pari all 1% per ciascun immobile). In tal caso, inoltre: - è dovuta l imposta di bollo, pari, generalmente, a euro 230; - sono dovute, per le formalità conseguenti all atto, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali. 5. AGEVOLAZIONI ABROGATE Come accennato, dall 1.1., sono stati abrogati tutti i regimi agevolativi e le esenzioni riguardanti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o di diritti reali immobiliari di godimento, anche qualora previsti da leggi speciali. 10

11 Pertanto, per le seguenti tipologie di trasferimenti la tassazione indiretta è ora così sintetizzabile: TIPOLOGIA TRASFERIMENTO Immobili di interesse storico artistico Fabbricati o porzioni di fabbricato esenti Iva ec art. 10, n. 8-bis, Dpr n. 633/72 a società immobiliari Immobili ceduti ad altri enti pubblici o territoriali Immobili all estero Immobili ceduti nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o delle onlus Immobili comprese in piani particolareggiati Terreni agricoli a coltivatori diretti/iap Terreni a agricoli a coltivatori diretti/iap/piccola proprietà contadina Trasferimenti terreni agricoli a soggetti diversi da quelli sopra IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE FINO AL 2013 FINO AL % 1% 168 euro 168 euro 168 euro 1% 2% o 9% minimo euro 9% minimo euro 9% o 12% minimo euro 9% minimo euro 9% o 12% minimo euro 9% minimo euro 2%-1% 50 euro 2%-1% 50 euro 168 euro -1% 50 euro %-1% 50 euro 3%-1% 50 euro 8% 9% 2%-1% 50 euro 168 euro 200 euro 168 euro -1% 200 euro 1% 15% 12% 2%-1% 50 euro 6. SOPPRESONE AGEVOLAZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI L Agenzia evidenzia che dal 1 gennaio non sono più applicabili agli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili le seguenti disposizioni agevolative. 11

12 PIANI DI RECUPERO (art. 5, Legge n. 168/82) COMPENDIO UNICO NEI TERRITORI DELLE COMUNITÀ MONTANE (art. 5-bis, Legge n. 97/94) COMPENDIO UNICO IN TERRITORI DIVER LE ZONE MONTANE (art. 5-bis, Legge n. 97/94 e art. 5-bis, DLgs. N. 228/2001) TRASFERIMENTI A FAVORE DI GIOVANI AGRICOLTORI (art. 14, Legge n. 441/98) ACQUISTO DI FONDI RUSTICI DA PARTE DI COOPERATIVE E SOCIETÀ FORESTALI (art. 7, comma 4, lett. b, Legge n. 984/77) TRASFERIMENTI DI IMMOBILI DELLO STATO, ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI, REGIONI, ENTI LOCALI O LORO CONSORZI A FAVORE DI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (art. 9, comma 2, DL n. 351/2001) PIANI D INSEDIAMENTO PRODUTTIVO E PER L EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE (art. 32, Dpr n. 601/73) TRASFERIMENTI POSTI IN ESSERE NELL AMBITO DELLE CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE / URBANIZZAZIONE E PER GLI ATTI Trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata, purché convenzionata, effettuati nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, soggetti ad imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa. Dall 1.1. i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto beni immobili compresi in piani di recupero, devono essere assoggettati ad imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50 ciascuna. Trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e IAP che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo e a condurlo per un periodo di almeno 10 anni, sono esenti, tra l altro, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo. La disciplina trova applicazione anche in relazione ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Dall 1.1. trova applicazione la nuova disciplina. Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dalle imposte di ogni altro genere riservata ai trasferimenti, aventi ad oggetto terreni agricoli in favore di coltivatori diretti e IAP che si impegnano a costituire un compendio unico in territori diversi dalle zone montane e a coltivarlo o condurlo per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento. Dall 1.1. trova applicazione la nuova disciplina. Trasferimenti posti in essere in favore di giovani agricoltori, in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 950/07 soggetti all imposta di registro, nella misura del 75% di quella prevista dall arti. 1, Nota I, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Dall 1.1. sono soggetti ad imposta di registro nella misura del 12% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna. Pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. Dall 1.1. trova applicazione la nuova disciplina. I trasferimenti, in favore di fondi di investimento immobiliare di cui all art. 37, D.Lgs. n. 58/98, sono soggetti ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro 516,46. Dall 1.1. tali trasferimenti sono assoggettati ad imposta di registro nella misura del 9% e del 12 % alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50 ciascuna. Trasferimento della proprietà delle aree destinate ad insediamenti produttivi, per gli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei Comuni o loro consorzi, nonché atti e i contratti relativi all attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV, Legge n. 865/71 con l applicazione dell imposta di registro si applica in misura fissa. Non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Dall 1.1. non trovano applicazione in relazione agli atti riconducibili nell ambito dell art. 1,Tariffa DPR n. 131/86. Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale ex art. 32, DPR n. 601/73. Dall 1.1. tali previsioni agevolative non trovano applicazione in 12

13 D OBBLIGO (Legge n. 10/77) TRASFERIMENTI IMMOBILI DA COMUNI A FONDAZIONI O A SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE O AD ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (Legge n. 10/77) relazione agli atti riconducibili nell ambito dell art. 1, Tariffa, DPR n. 131/86. Trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 410/2001, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Dall 1.1. tali previsioni agevolative non trovano applicazione in relazione agli atti riconducibili nell ambito dell art. 1, Tariffa, DPR n. 131/86. Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: quesiti.areafiscale@finpronet.com 13

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