Area Ges tione del Territorio S ettore Ambiente e S icur ezz a
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- Enrico Repetto
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1 Comune di Rimini Area Ges tione del Territorio S ettore Ambiente e S icur ezz a Via XX Settembre Rimini R E GOL AME NT O P E R L ESECUZIONE DEL CONTROLLO DE L R E NDI ME NT O DI COMBUSTIONE E DELLO S T AT O DI ESERCIZIO E MANU T E NZ I ONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ( Adempiment i di cui all applicazione della L egge n.10 del D.P.R. 412/93 D.P.R. 551/99 e L egge n. 46 del ) Appr ovato con Delibera di C.C. n.131 del
2 1 P R E ME SSA: SCOPI DEL R E GOL AME NT O I l Comune di Rimini, attraverso il presente Regolamento, intende pr omuover e la tutela della s icurezza, della qualità ambientale, dell uso r azionale dell ener gia oltr eché degli interessi degli utenti, dei consumatori e degli operatori di mercato individuati nei soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 46 del , attr aver so un complesso di regole e gar anzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici che ver r anno ad integr ar s i con opportune azioni di informazione, sensibilizzazione ed assistenza all utenza. La pr es ente premessa fa par te integr ante del regolamento. AR T.1 AMB I T O DI APPLICAZIONE I l presente Regolamento dis ciplina nel Comune di Rimini l esecuzione degli adempimenti connessi alle ver ifiche dello s tato di manutenzione, di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, in attuazione dell Ar t. 31 della Legge num.10 del così come applicata dall ar t.11 commi 18, 19 e 20 del DPR 412/93, modificati dagli art. 13,14 e 15 del DPR 551 del e dalla Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002. S ono s oggetti alle oper azioni di controllo tutti gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare s uper ior e a 4 kw, con esclusione dei seguenti appar ecchi : stufe; caminetti; r adiatori individuali; scaldacqua unifamiliar i; impianti inseriti in cicli di processo. AR T.2 R E S P ONS AB I L E DI IMPIANTO T E R MI CO Premes so: che ai sensi dell Art.1 lettera n) del D.P.R. 412/93 il Responsabile dell es er cizio e manutenzione di un impianto ter mico as s ume la r esponsabilità della ges tione dell impianto ovver o: conduzione, manutenzione or dinar ia e s tr aor dinar ia e contr ollo, ivi compr ese le verifiche per iodiche di legge; che ai sensi dell Art.1 lettera o) il terzo r es pons abile dell'es er cizio e della manutenzione dell'impianto ter mico é la per s ona fis ica o giur idica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle nor mative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la r es pons abilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misur e necessarie al contenimento dei consumi energetici; (Adempimenti di cui all applicazione della Legge n.10 del
3 2 che tali soggetti sono per tanto Res pons abili anche nel caso di applicazione delle s anzioni di cui all art.34 comma 5 della L egge 10/91; ai sensi dell art.11 del D.P.R. 412/93, così come modificato dall ar t. 6 del D.P.R. 551/99, il soggetto r es pons abile dell impianto termico è cos ì definito: A. per impianti di potenzialità infer ior e ai 35 kw: 1. il proprietario, se occupante l immobile o s e l immobile non è occupato; 2. l occupante a quals ias i titolo dell immobile. I soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono delegar e le r es pons abilità in premessa citate ad un T erzo, identificabile come il soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che as s ume per tanto il ruolo di T er zo Res pons abile, fermo r es tando che l'occupante s tesso mantiene in manier a es clusiva le r es pons abilità r elative al rispetto del periodo, degli orari e della temper atur a di esercizio dell impianto. B. per impianti con potenza nominale uguale o s uper ior e ai 35 kw: 1. l Amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali; 2. i proprietari dell immobile che non abbiano nominato un Amministratore; 3. il Terzo Res pons abile, se nominato dal l Amministratore o Pr opr ietar io s econdo le modalità di cui all Art.11 del D.P.R. 412/93 citato, il cui nominativo deve essere r egis tr ato s ul libretto di centrale e s ul quale dovr à essere appos ta la firma di accettazione della funzione; I soggetti responsabili d impianto dovr anno: provveder e a tener e aggior nato il libretto di impianto o di centrale; assumere gli obblighi e le r es pons abilità finalizzate alla ges tione degli impianti stessi; r ispettare le nor mative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; far effettuare i controlli di legge finalizzati alla compilazione dei Mod. H e Mod. H bis. I l responsabile dell es er cizio dell impianto è tenuto al rispetto dell accens ione del r iscaldamento come pr evisto per il Comune di Rimini, in quanto r icadente nella fascia E del DPR 412/93, con accens i one dal 15 Ottobre al 15 Aprile di ogni anno per un massimo di 14 ore gior nalier e e con obbligo di spegnimento o attenuazione nottur na tra le or e 23,00 e le or e 5,00. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne gius tifichino l'es er cizio e comunque con una dur ata non superiore alle 7 ore gior nalier a.
4 3 AR T.3 ATTIVAZIONE DELLA F AS E DI CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO I MP I ANT I TERMICI Ai sensi della Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002 è s tabilito che i contr olli sugli impianti termici si intendano effettuati nel caso in cui l'operatore incaricato ai sensi dell'art. 11, comma 4bis, del DPR n. 412/93 provveda, secondo le modalità s tabilite al successivo ar t.7, alla tras missione al Servizio Pr epos to del Mod. H o H bis con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle nor me vigenti facendo r ifer imento all ultima delle ver ifiche per iodiche. T ale tr as missione r appr es enta altres ì contestuale iscr izione al Catasto I mpianti T er mici del Comune di Rimini. I n conformità al principio s tabilito dal comma 3, art. 31, della legge n. 10/91, dall ar t.11 comma 20 del DPR 412/93, modificato dall ar t.15 del DPR 551/99 e del punto 3.7 della Deliber azione della Giunta Regionale num.387 del , gli oner i per la effettuazione dei controlli sull'osservanza delle nor me r elative all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici, comprensivi della ver ifica dei Mod. H ed H bis, sono pos ti a car ico degli utenti. Per ogni generatore di calor e installato a s er vizio dell impianto, verrà r ilas ciato dai competenti uffici, dietro versamento degli oneri previsti dal Comune di Rimini, apposito bollino Calor e Pulito numer ato da applicar s i a cur a degli operatori del settore s ul Mod. H o H bis e s ul libr etto degli impianti soggetti a contr ollo. I l ricavato dal versamento di tali oneri che confluiranno ad appos ito Capitolo di Bilancio del Comune di Rimini, verrà utilizzato a coper tur a dei costi delle funzioni svolte ai sensi della citata Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002 e alle altr e attività definite e citate nel presente Regolamento. I l versamento potrà essere effettuato pr esso qualunque Ufficio Pos tale o attr aver so ver s amento bancar io o altra modalità s tabilita con Determinazione Dir igenziale, entrambi intestati alla T es or er ia del Comune di Rimini, con causale Bollino Calor e Pulito. AR T.4 ATTIVITA DI VERIFICA DEGL I IMPIANTI TERMICI Così come dis pos to dall ar t.11 comma 20 del DPR 412/93, modificato dall ar t.15 del DPR 551/99 gli oneri per la effettuazione dei controlli di legge s ar anno utilizzati anche al fine di effettuare le ver ifiche gr atuite a campione s ugli impianti termici regolarmente dichiar ati. Per quanto r iguar da il numero dei controlli cui saranno s oggetti tutti gli impianti is critti al Catasto e deter minato nella mis ur a di cui al p.to 3.5 della Deliber az ione della Giunta R egionale num.387 del e s ue s uccessive modifiche o integr azioni, essi risulteranno cos ì ripartiti: un terzo, estratto a campione s u impianti regolarmente dichiar ati, dando comunque la pr ecedenz a agli impianti che non risultano a nor ma e/o per icolosi. due ter zi da s uddivider s i tra gli impianti termici regolarmente dichiar ati per cui l utente r ichieda comunque una ver ifica, e gli impianti non dichiarati.
5 4 Le ver ifiche d ufficio s ugli impianti termici, saranno effettuate dur ante tutto l anno previo avviso all occupante o pr opr ietar io dell unità immobiliar e o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o pr opr ietar i dello s tabile in cui è ins tallato l impianto. S i intende a car ico dei suddetti la convocaz ione dei Terzo Res pons abile di esercizio e manutenzione, se nominato. T ali verifiche ver r anno effettuate da per s onale qualificato incar icato dal Comune di Rimini e verrà vis ionato tutto l impianto termico dal punto di erogazione combus tibile pos t contatore al punto di emissione in atmosfera. I n particolare il tecnico incar icato dovr à accer tar e, così come r ipor tato s ul Mod. H o H bis: le gener alità del responsabile di esercizio e della manutenz ione dell impianto termico; che la conduzione e ges tione dell impianto, comprese le oper azioni di manutenzione, vengano effettuate s econdo le nor me vigenti; che il libretto di impianto e/o centr ale venga correttamente cus todito e s ia compilato in ogni sua par te; che il generatore s ottoposto a ver ifica s ia s tato pr edis pos to per le ver ifiche di legge; applicher à le leggi e le Nor mative T ecniche UNI vigenti a s econda delle potenzialità dell impianto in verifica. Qualor a l utente di un impianto r egolar mente dichi arato venga es tratto a campione, ma non sia dis ponibile e/o non sia pr es ente all appuntamento pr es o con i tecnici incaricati, lo s tesso dovr à entro 48 ore concor dar e una nuova data di verifica con il servizio addetto. Qualor a la ver ifica non possa essere effettuata per causa imputabile al r esponsabile del medesimo, verrà imputato un rimborso s pes e par i al onere sostenuto dall Ente per il mancato contr ollo, ed il controllo s ar à effettuato in altra data. Qualor a anche tale s econda ver ifica non si possa effettuar e per qualunque motivazione, l impianto diver r à s oggetto a quanto pr evis to dalle nor me in vigore in materia di pubblica incolumità. Nel caso di reiterato r ifiuto del responsabile dell'impianto a cons entir e i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991 il comune potr à chieder e l inter r uzione della fornitura del combustibile ai sensi dell art.16 comma 6 D.L.164/00. I l Tecnico incar icato dal Comune di Rimini, il cui nominativo dovr à es s er e comunicato all utente (o per telefono, o per fax, o per raccomandata AR, o per )dovr à pr es entar s i munito di apposito tesserino di riconoscimento. I l tecnico incar icato, nella s ua qualità di Pubblico Ufficiale, sarà tenuto a r ediger e appos ito ver bale di verifica e contr ollo r edatto in triplice copia con firme in originale e s ottos cr itta dal responsabile di impianto, di cui una copia ver r à r ilasciata all utente, una copia al tecnico ed una copia tras messa al Comune di Rimini.
6 5 Nel caso esso r ilevi condizioni dell impianto tali da r appr es entar e immediato per icolo, il tecnico s ar à tenuto a diffidare e/o s pegner e immediatamente l impianto ter mico ed a tr as mettere al Servizio pr epos to del Comune di Rimini il verbale di verifica entr o le 24 ore, al fine vengano adottati i successivi provvedimenti previsti dalle nor me in vigore. Qualor a, invece, venga accer tato che la conduzione dell impianto o l impianto stesso non risponda alle nor me in vigore pur non rappresentando fonte di immediato per icolo, il Comune di Rimini, attraverso il Servizio pr epos to, provveder à a s tabilir e un termine entr o il quale pr ovvedere alla messa in sicur ezza e/o adeguamento, con emissione di idoneo pr ovvedimento. I n caso di controllo con esito pos itivo, la copia del verbale r ilas ciata al r esponsabile di impianto cos tituisce documento valido per compr ovare che l impianto s tesso è in regola con quanto pr evis to dal DPR 412/93 e s uccessive modifiche ed integr azioni. Detto documento verrà r ilas ciato s enz a oner i aggiuntivi per l impianto ter mico r egolarmente dichiar ato. Per tutti gli altri casi il tecnico incar icato pr ovvederà a notificare all utente l impor to dovuto al Comune di Rimini per gli oneri di Controllo e le r elative modalità di pagamento. Ove l utente non provveda al pagamento entr o 60 giorni dalla notifica, l importo in questione, incrementato delle s pes e amminis tr ative, verrà r ecuper ato tr amite r is cossione coattiva tr amite is crizione a r uolo. AR T.5 ONE R I DI VERIFICA DEL L I MP I ANT O T E R MI CO Gli oneri previsti per le ver ifiche s ugli impianti termici, saranno deter minati con Deter minazione Dir igenziale e s ar anno cos ì imputati: 1. impianti estratti a campione r egolarmente dichiar ati: - a totale car ico dell Ente; 2. impianti estratti a campione, regolarmente dichiar ati, ove la ver ifica non possa essere effettuata per causa imputabile all uten te: - a car ico dell utente (come pr evis to dall Ar t.4) l oner e s os tenuto dall Ente per il mancato contr ollo; 3. verifica a r ichies ta dell utente r egolarmente dichiar ato: - a car ico dell utente; 4. impianti non dichiarati: - a car ico del Responsabile di impianto a qualunque titolo le s pes e tecnico/amministr ative e del tecnico incar icato della ver ifica a cui andranno aggiunte ulter ior i oneri per ogni ulteriore gener ator e pr es ente nella centrale ter mica; AR T. 6 OBBLIGHI IN CASO DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI Nel caso di impianti termici di nuova ins tallazione, o s ottopos ti a r is trutturazione e per gli impianti individuali, in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto di impianto deve essere effettuata all atto della
7 6 prima messa in servizio, previo r ilevamento dei parametri di combustione, da par te della ditta ins tallatrice o chi da essa demandato per iscritto tr amite delega. La Ditta ins tallatrice che completa i lavori di realizzazione dell impianto ter mico, deve ver ificar ne la s icur ez za e funzionalità nel suo complesso, ed è obbligata a r ilasciare la Dichiar azione di Conformità di cui alla Legge n. 46 del La Dichiar azione di Conformità completa del Mod. H o H bis dovrà es s er e obbligator iamente depos itata dalla ditta ins tallatrice pr esso il Servizio pr epos to presso il Settore Ambiente e S icur ezza del Comune di Rimini. AR T.7 OBBLIGO DI CONSEGNA DEI MODELLI H E H BIS Modalità Oper at ive Ogni operatore del settore, in occas i one degli interventi di controllo biennali effettuati e cos ì come pr evis to dalla Del. G. R. Emilia - Romagna num.387/2002, dovr à obbligator iamente tr as mettere al Comune di Rimini, entro 60 giorni dalla sottoscrizione, copia del rapporto di controllo tecnico modello H o H Bis r egolarmente compilata, firmata e timbr ata. Copia del rapporto s ar à cons er vata dalla Ditta es ecutrice dell inter vento e copia dovrà essere las ciata all utente, da conser var si nel libretto di impianto. S ar à cura dell oper ator e assicurarsi che al Mod. H o H Bis da lui trasmesso venga applicato il bollino Calor e Pulito cos ì come da Deliber a R egionale N. 387/02 della Regione Emilia Romagna il cui onere ver r à s tabilito con apposito atto amministr ativo dal Comune di Rimini. AR T.8 P R OT OCOL L O DI INTESA Ai fini di creare le miglior i condizioni per: promuover e una puntuale applicazione delle dis pos izioni legislative in tema di controllo e manutenzione degli impianti termici secondo le indicazioni della Del. G. R. Emilia - Romagna num.387/2002; favor ir e la definiz ione ed il calmieramento dei prezzi per le oper az ioni dei contr ollo e manutenzione; qualificar e l offerta di mercato e pr omuover e una maggior e infor mazione da par te degli utenti; sostenere anche economicamente la r iqualificaz ione degli impianti termici delle categor ie meno abbienti; mettere a dis pos izione di utenti e ditte una s ede oppor tuna di confronto per eventuali controversie attraverso una Commissione di Conciliazione da is tituirsi presso il Comune di Rimini; il Comune di Rimini provvederà a s ottos cr iver e con le As s ociazioni Artigiane di Categoria e le Associazioni dei Consumatori apposito Pr otocollo di Intesa. Con riferimento alla Commissione di Conciliazione di cui al citato pr otocollo, gli oner i conseguenti, ai sensi della Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002, troveranno coper tur a nelle s omme der ivata dalla vendita del bollini Calore Pulito.
8 7 AR T.9 CAMP AGNA DI INFORMAZIONE I l Comune di Rimini adotta la campagna di informazione unificata s u tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, così come previsto dalla Deliber a di G.R. n. 387/02 attraverso la s pediz ione di opuscoli informativi, Protocollo d intes a con le Associazioni Artigiane e a Difes a dei Consumatori, pubblicità r adiofonica e televisiva oltre a manifes ti. Gli oneri sostenuti per tale campagna di informazione, ai sensi della Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002 troveranno coper tur a nelle s omme der ivata dalla vendita del bollini Calore Pulito. AR T.10 S ANZ I ONI AMMI NI ST R AT I VE I l Comune di Rimini con il presente Regolamento adotta le S anzioni amministr ative pr evis te dalle nor me in vigore, quali: 1. sanzione amministr ativa non inferiore a eur o 516,00 e non superiore a eur o 2.582,28 ai sensi dell Art.34 comma 5 della L egge n. 10 del , ove non vengano effettuate le ver ifiche di Legge s ui generatori, al proprietario, occupante o Amminis tr ator e o l eventuale ter zo r es pons abile che s e ne è assunta la r es pons abilità e che non ottempera a quanto pr evis to dall'ar t.31 commi 1 e 2 della L egge 10/91; 2. sanzione amminis tr ativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a car ico dell oper ator e che non consegni entro 60 giorni dalla data di verifica il Mod. H o H bis, per mancato r is petto del presente Regolamento comunale, ai sensi dell Art. 16 della Legge n. 3 del , modifica all art. 7 del D.Lgs. 267/00; 3. sanzione amminis tr ativa a car ico della pr opr ietà od amministr ator e e comunque del soggetto incar icato della ges tione degli impianti, non inferiore a eur o 258,23 e non superiore a eur o 2.582,28 ai sensi dell Art Art.4 comma 4 Legge n. 25 del ; 4. sanzione amminis tr ativa a car ico del committente o del proprietario, in violazione di quanto pr evisto dall'ar ticolo 10 della legge 46/90 non inferiore a eur o 516,46 e non superiore a eur o 2.582,28 ai sensi dell Ar t.1 6 Legge n. 46 del Sicurezza degli impianti e s uccessive; 5. sanzione amministr ativa da eur o 516,46 ad eur o 5.164,57 per la violazione delle altr e nor me della legge 46/90 ai sensi dell Ar t.1 6 Legge n. 46 del Sicurezza degli impianti e s uc cessive. T ali sanzioni saranno ir r ogate dagli Uffici Comunali competenti a s eguito dei r elativi verbali redatti dal tecnico incar icato e tr as messi a cur a del Servizio preposto. I ricavati delle s anzioni di cui sopra confluir anno ad appos ito capitolo del Bilancio del Comune di Rimini e vincolato alla attività definite dal presente Regolamento.
9 8 AR T.11 NOR ME DI RIFERIMENTO Le nor me che r egolano l is tituzione e la ges tione degli impianti sono le s eguenti: - Legge n norme per la s icurezza dell impiego del gas combus tibile - Legge n. 645 del Disposizioni per l esercizio degli impianti di r iscaldamento ; - Legge n. 46 del Norme per la s icur ezza degli impianti ; - Legge n. 9 del Norme per l attuazione del nuovo piano ener getico nazionale, aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idr ocar buri e geoter mia, autoproduzione e dis pos izioni fiscali ; - Legge n. 10 del Norme per l attuazione del piano ener getico nazionale in materia di uso r azionale dell energia, di risparmio ener getico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ; - DPR n. 447 del Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti ; - DPR n.392 del Regolamento r ecante dis ciplina del procedimento di r iconoscimento delle impr es e ai fini della ins tallaz ione, ampliamento e trasfor mazione degli impianti nel rispetto delle nor me di sicurezza ; - DPR Regolamento r ecante nor me per la pr ogettazione, l installaz ione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell ar t.4, quarto comma della Legge 9 gennaio 1991 n Legge n. 25 del Differimento di termini previsti da dis pos iz ioni legislative nel settore delle attività pr oduttive ed altr e dis pos izioni urgenti in mater ia ; - DPR n., 660 del Regolamento per l attuazione della dir ettiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi ; - DPR n. 661 del Regolamento per l attuazione della dir ettiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas ; - DPR 218/98 Regolamento r ecante dis pos izioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domes tico ; - DPR 551 /1999 Regolamento r ecante modifiche al DPR n.412 in mater ia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia ; - Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002 Prime dis pos izioni concernenti il coor dinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5, art.30 del D.Lgs. 112/98 ; - D.L. 267 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; - Legge n. 3 del Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministr azione ; - Legge n. 689 del Modifiche al sistema penale.
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