TIPOLOGIE DI TIROCINIO E DURATA
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- Gustavo Rosa
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1 TIROCINIO: informazioni locali Sommario 1. CHE COS'É 2. TIPOLOGIE DI TIROCINIO E DURATA 3. SOGGETTI AMMISSIBILI ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI NON CURRICOLARI 4. SOGGETTI PROMOTORI 5. SOGGETTI OSPITANTI 6. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 7. TUTORAGGIO, MONITORAGGIO E LIBRETTO FORMATIVO 8. TRATTAMENTO ECONOMICO 9. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE 10. AMMISSIBILITÀ 11. COMUNICAZIONI CHE COS'É La Regione Toscana, con la Delibera della Giunta n. 835 del 03 ottobre 2011, ha provveduto ad integrare la "Carta dei tirocini e stage di qualità" in seguito alle modifiche apportate alla normativa relativa ai tirocini dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 che stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento "non curriculari" sono destinati a neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011 che fornisce ulteriori chiarimenti. Con Legge 3/2012 e seguente regolamento di attuazione (DPGR 19 marzo 2012, n. 220) la Regione Toscana ha integrato la Legge 32/2002 con le norme relative alla Carta di qualità dei tirocini e stage, provvedendo, inoltre, ad apportare modifiche operative. La Regione Toscana definisce il tirocinio come una misura di accompagnamento al lavoro che consiste in un periodo di inserimento in azienda che permetta al tirocinante di acquisire un'esperienza formativa con lo scopo sia di arricchire il curriculum che di favorire un possibile futuro inserimento nell'azienda ospitante con la costituzione di un rapporto di lavoro. Sono esclusi da queste disposizioni i tirocini/stage curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, non soggetti all'obbligo delle comunicazioni obbligatorie in quanto previsti all'interno di un percorso formale di istruzione/formazione non finalizzati direttamente all'inserimento lavorativo. TIPOLOGIE DI TIROCINIO E DURATA La Regione Toscana, con la D.G.R. 835, definisce le diverse tipologie di tirocinio e diversifica la durata massima in riferimento alle mansioni svolte e al progetto formativo, individuando: Tipologia Destinatari Durata tirocini formativi e di orientamento formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità (rivolti a soggetti neolaureati e neodiplomati o neoqualificati, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio o di qualifica) La durata massima non deve superare i 6 mesi, proroghe comprese e la durata minima non deve essere inferiore a due mesi per i profili più elementari
2 Tipologia Destinatari Durata inserimento reinserimento inserimento o reinserimento inserimento o reinserimento soggetti inoccupati disoccupati; lavoratori in mobilità disabili soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti; alcolisti; condannati ammessi a misure alternative di detenzione La durata massima è di 6 mesi, proroghe comprese (elevabile a 12 per i profili più elevati), mentre la durata minima non deve essere inferiore a due mesi per i profili più elementari. La durata massima non deve superare i 6 mesi, proroghe comprese (elevabile a 12 per i profili più elevati), mentre la durata minima non deve essere inferiore a due mesi per i profili più elementari. La durata massima non deve essere superiore ai 24 mesi, proroghe comprese La durata massima non deve essere superiore ai 12 mesi, proroghe comprese SOGGETTI AMMISSIBILI ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI NON CURRICOLARI Possono svolgere il periodo di tirocinio i soggetti con età non inferiore ai 18 anni che abbiano assolto l obbligo scolastico (L.R.T. 3/2012, art. 17 quater). Sono ammissibili al tirocinio non curriculare rientrano anche i cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (L.R.T. 3/2012, art. 17 quinquies). Sono esclusi dall applicazione della nuova normativa i tirocini relativi ai periodi di pratica professionale obbligatoria e non obbligatoria, finalizzata all esercizio di professioni che prevedono l iscrizione in albi. SOGGETTI PROMOTORI I soggetti promotori possono essere: centri per l'impiego enti bilaterali associazioni datoriali e sindacali di lavoro e di lavoratori soggetti privati non aventi scopo di lucro, accreditati ai sensi della normativa regionale università Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l impiego, deve effettuare la comunicazione di tirocinio tramite il sistema informativo Idol e inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l impiego. Nel caso in cui l'ente promotore sia il centro per l'impiego la comunicazione tramite il sistema informativo Idol è a carico del soggetto ospitante. Il soggetto promotore deve, inoltrare, copia della convenzione e del progetto formativo alla Direzione del Lavoro territorialmente competente, e alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, territoriali più rappresentative.
3 SOGGETTI OSPITANTI L'impresa ospitante: Inoltre: deve essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili deve essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti (fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni provinciali più rappresentative) non deve avere in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio il tirocinio può essere previsto solo per le attività che necessitano di un periodo formativo i tirocinanti non possono subentrare a personale con contratto a termine nei periodi di alta stagione e non possono essere impiegati per sostituire il personale aziendale nei periodi di ferie, malattia o maternità, né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale i tirocinanti non possono essere impiegati per funzioni che non rispettino gli obiettivi del tirocinio l'azienda ospitante non può attivare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante (a meno che non si tratti di soggetto svantaggiato o disabile di cui alla L. 3/2012, art. 17 ter) il soggetto ospitante nomina un tutor scelto tra i dipendenti a tempo indeterminato il numero dei tirocini attivati in un anno deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante nelle seguenti misure: o nessun tirocinante nelle aziende senza dipendenti a tempo indeterminato, ad esclusione delle aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale (come indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della legge regionale 53 /2008) che possono,invece, attivare tirocini anche se non hanno dipendenti (Delibera Giunta Regione Toscana 710/2011) o un tirocinante per le aziende che hanno da uno a sei dipendenti a tempo indeterminato o due tirocinanti in aziende che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato o nella misura del 10% dell'organico in aziende che hanno più di venti dipendenti a tempo indeterminato CRITERI DI COMPUTO DEL NUMERO DI TIROCINANTI Il numero dei tirocini attivati annualmente deve essere calcolato, per i soggetti privati, in base alle dimensioni della singola unità produttiva. I soci lavoratori di cooperativa sono considerati dipendenti a tempo indeterminato ai fini del calcolo numerico dei tirocinanti. Non sono calcolati nel computo dei tirocini attivabili annualmente: i tirocinanti disabili e soggetti svantaggiati gli apprendisti i tirocinanti assunti con contratto a tempo indeterminato durante l anno solare i tirocinanti che hanno effettuato meno del 70% delle ore previste. Il tirocinante può svolgere il tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento o di reinserimento una sola volta per ciascun profilo professionale.
4 Il soggetto ospitante può attivare più tirocini per lo stesso profilo professionale, fermo restando i limiti numerici attivabili annualmente. Nel caso in cui sia accertato il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione e nel progetto formativo il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per i successivi dodici mesi e sarà tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione Toscana (L.R.T. 3/2012, art. 17 ter). MODALITÀ DI ATTIVAZIONE Il tirocinio è regolato con la stipula di una convenzione tra soggetto promotore e azienda ospitante, secondo lo schema approvato e allegato alla delibera stessa, a cui deve sempre essere allegato il progetto formativo e di orientamento. Le spese di assicurazione Inail e assicurazione per responsabilità civile sono a carico del soggetto promotore. Nel caso in cui il soggetto promotore sia un soggetto pubblico, le spese assicurative sono a carico del soggetto ospitante (Delibera Giunta Regione Toscana del 19 marzo 2012, n. 220, modifiche al Regolamento regionale di esecuzione della L.R. 32/02). TUTORAGGIO, MONITORAGGIO E LIBRETTO FORMATIVO Il soggetto promotore nomina un tutor il quale è responsabile dell'applicazione della convenzione e delle attività didattico-organizzative.l'azienda ospitante, a sua volta, nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante in azienda. É prevista, inoltre, un'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione del progetto formativo e degli inserimenti lavorativi successivi.le competenze acquisite durante il tirocinio prevedono il rilascio di crediti formativi e sono registrate nel libretto formativo del cittadino. TRATTAMENTO ECONOMICO La convenzione deve necessariamente prevedere a carico del soggetto ospitante l'attribuzione di una borsa di studio di almeno euro 500 mensili. Il soggetto ospitante, per i tirocini attivati dal 31 marzo 2012, può richiedere un contributo regionale di (DD 1537/2012): euro 300 mensili per i tirocinanti tra i 18 e i 30 anni di età euro 500 mensili per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L.68/99 o se soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione Il contributo deve essere richiesto inoltrando la domanda tramite l'allegato 1 entro la data di inizio del tirocinio (fa fede il timbro postale). Il rimborso non è dovuto se il tirocinante è percettore di ammortizzatore sociale, anche in deroga, (indennità di disoccupazione, di mobilità, di CIGS ) non inferiore al rimborso stesso;
5 nel caso in cui l'indennità percepita sia inferiore al rimborso è dovuta, invece, un'integrazione (LRT 3/2012, art. 17 ter, comma 9). INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE Le aziende che, alla fine del periodo di tirocinio, assumono con un contratto a tempo indeterminato, con esclusione delcontratto di apprendistato, il tirocinante hanno diritto ad un incentivo di (DD 1537/2012): euro se di età il tirocinante ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti euro se il tirocinante appartiene alle categorie protette di cui alla L.68/99 e i soggetti svantaggiati, di cui all art. 4 comma 1 della L. 381/1991 Il soggetto ospitante che intende chiedere tali incentivi deve compilare l'allegato 4 all'avviso e inviarlo, insieme alla copia dell'avvenuta assunzione alla Regione Toscana, Settore formazione e orientamento, entro 30 giorni (fa fede il timbro postale) dal superamento del periodo di prova previsto dal contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro non deve essere interrotto nei tre anni successivi all'assunzione e ogni eventuale modificazione deve essere immediatamente comunicata alla Regione. L'interruzione del rapporto di lavoro prima dei tre anni dall'assunzione comporta la revoca del contributo che può essere: parziale in caso di: dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, rimodulazione dell'orario di lavoro (in questo caso il contributo viene riproporzionato rispetto al tempo pieno) totale se il lavoratore viene licenziato per giustificato motivo oggettivo La revoca comporta anche la restituzione degli interessi legali maturati. Non si procede a revoca del contributo se il rapporto di lavoro abbia raggiunto almeno i 2 anni e 6 mesi dall'assunzione e/o l'impresa beneficiaria del contributo sia interessata da trasformazioni inerenti la sua natura giuridica che non compromettono l'occupazione del lavoratore. Se il rapporto si interrompe per dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo si procede alla revoca parziale a seconda del tempo trascorso dall'assunzione: revoca del 50% del contributo se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione revoca del 25% del contributo se l'evento si verifica nel periodo tra un anno dall'assunzione e prima che siano trascorsi due anni revoca del 12,5% del contributo se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione e fino ai due anni e 6 mesi AMMISSIBILITÀ I Centri per l'impiego procedono all'ammissibilità delle domande entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione delle richieste, la Regione procede a comunicare l'ammissione e l'erogazione del rimborso entro i 30 giorni successivi al termine dell'istruttoria, tramite pubblicazione sul sito sezione Lavoro e formazione.
6 Al termine del tirocinio, il soggetto ospitante entro 30 giorni deve comunicarne l'effettivo svolgimento al centro per l'impiego territorialmente competente per richiedere il rimborso tramite la compilazione dell'allegato 3 all'avviso, corredato della documentazione di cui all'art. 6 dell'avviso. Il tirocinante deve aver effettuato almeno il 70% del tirocinio, calcolato sulle ore di presenza. PROROGA DEL TIROCINIO La proroga del tirocinio deve essere comunicata alla Regione Toscana, tramite i Centri per l'impiego, utilizzando l'allegato 2 e indicando il nome del tirocinante, il motivo della proroga, la durata, e il non superamento dei limiti temporali massimi previsiti. COMUNICAZIONI Ogni comunicazione relativa al presente avviso avviene tramite il sistema ap@ci. Pertanto, il soggetto ospitante si impegna a: ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci tutta la documentazione dell'avviso accreditare un proprio rappresentante delegato tramite CNS ( oppure al sistema ap@ci con user e password all'indirizzo Se non dispone di CNS, la documentazione deve essere ricevuta e trasmessa tramite username e password collegandosi all'indirizzo web.e.toscana.it.
Sommario. Preambolo Art. 1 - Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 2 - Entrata in vigore.
All. A Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 Testo unico della
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