L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 Provvedimento n ( C4601 ) CROWN CASTLE EUROPE/RAI WAY L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 agosto 2001; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto delle società Rai Radiotelevisione Italiana Spa, RAI WAY Spa e Crown Castle Europe LLC, pervenuto in data 27 aprile 2001; VISTA la richiesta di informazioni trasmessa il 18 maggio 2001 e la conseguente comunicazione delle parti, pervenuta in data 11 giugno 2001; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 6 agosto 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti CCR Srl è una società di nuova costituzione e rappresenta il veicolo acquisitivo dell operazione. Essa è interamente controllata da CROWN CASTLE EUROPE LLC (di seguito CROWN CASTLE), una holding finanziaria di diritto statunitense. CROWN CASTLE è, a sua volta, interamente controllata da CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION (di seguito CCIC), una società attiva quale operatore indipendente di torri, siti e reti di trasmissione per società di telecomunicazione (essenzialmente operatori di telecomunicazione mobile) e per società di trasmissione e diffusione radiotelevisiva. In particolare, CCIC progetta, installa e gestisce infrastrutture ad alto livello tecnologico per l industria delle telecomunicazioni mobili, comprensive di ampie reti di torri e siti, nonché sistemi di trasmissione radiofonica analogica e digitale e sistemi di trasmissione e diffusione radiotelevisiva. CCIC opera attualmente negli Stati Uniti, Regno Unito, Olanda Svizzera, Australia e Brasile e detiene, affitta e gestisce più di siti. CCIC non è attiva in Italia. Nel 2000 essa ha realizzato un fatturato di circa miliardi di lire a livello mondiale. RAI WAY Spa (di seguito "RAI WAY") è una società controllata dalla RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA Spa, che ne detiene l intero capitale sociale. RAI WAY è stata costituita nel luglio 1999 nel quadro del processo di riorganizzazione del Gruppo RAI, e ha per oggetto sociale la progettazione, l installazione, la realizzazione, la manutenzione, l implementazione, lo sviluppo e la gestione di impianti radiotelevisivi, compresa la gestione del relativo software e delle attività distributive e di assistenza. Nel 2000 RAI WAY ha realizzato in Italia un fatturato di circa 306 miliardi, di cui circa 259 miliardi imputabile alla fornitura di servizi a RAI Spa, circa 40 miliardi attribuibile a servizi forniti a favore di imprese terze e i rimanenti 8 miliardi imputabili ad immobilizzazioni ed altri proventi. RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA Spa (di seguito "RAI") è la società titolare della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo. RAI opera mediante tre canali radiofonici e tre canali televisivi a diffusione nazionale. Previa autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, RAI può anche avvalersi, per le attività inerenti all espletamento dei servizi concessi, di società controllate. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo è regolamentata dalla convenzione di durata ventennale fra RAI ed il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, sottoscritta dalle parti il 15 marzo 1994, approvata con D.P.R. del 28 marzo Nel 2000 RAI ha realizzato un fatturato consolidato di miliardi di lire a livello mondiale, di cui miliardi di lire a livello nazionale.

2 2. Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione da parte di CROWN CASTLE, attraverso la società CCR Srl, del 49% del capitale sociale di RAI WAY. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un totale di otto membri, cinque dei quali designati da RAI ed i restanti tre da CCR Srl. Tale organo sarà dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la gestione della Società e delibererà a maggioranza dei consiglieri presenti. È, tuttavia, previsto che le decisioni strategiche o relative alla condotta degli affari dell impresa (in particolare l approvazione e la modifica del business plan e del budget e la sottoscrizione di finanziamenti di rilevante entità) dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno due Consiglieri designati da CCR Srl. Fanno eccezione a tale regime le delibere relative al contratto di Fornitura fra RAI e RAI WAY, che, sulla base di quanto previsto all articolo 3 dei Patti Parasociali, saranno assunte a maggioranza semplice, di modo che esse ricadano nell esclusiva discrezionalità dei consiglieri indicati dal socio RAI. Sulla base di tale contratto di fornitura RAI WAY si è impegnata a fornire a RAI i servizi relativi all installazione, manutenzione e gestione diretta di reti di telecomunicazioni e trasmissione, distribuzione e diffusione di segnali radiofonici e televisivi, assicurando la ricerca e lo sviluppo di mezzi di produzione, trasmissione e diffusione. Tale contratto è valido sino al 31 dicembre 2014 e la sua durata è stata individuata in funzione della Convenzione tra l allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e RAI per la concessione del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, che scade nel medesimo anno. L operazione comunicata prevede inoltre: - un Patto di non concorrenza RAI-CROWN CASTLE, con il quale, fintanto che CCR Srl manterrà una partecipazione nel capitale sociale di RAI WAY, CROWN CASTLE si impegna a non svolgere, al di fuori dell impresa comune, alcuna attività in Italia nel settore della Trasmissione e Diffusione Radiotelevisiva, se non previo espresso consenso scritto di RAI; mentre dal canto suo RAI si impegna a non realizzare investimenti o avviare iniziative nel medesimo settore della costruzione e gestione di infrastrutture per la trasmissione e diffusione terrestre di segnali radiotelevisivi sia analogici sia digitali al di fuori di RAI WAY; - un Patto di non concorrenza RAI-RAI WAY di durata comunque non superiore a cinque anni; - un Contratto di Fornitura RAI WAY-RAI, preesistente all operazione oggetto di notifica e destinato ad assicurare gli impegni vincolanti assunti da RAI nell ambito della Convenzione in essere con il Ministero delle Comunicazioni, attraverso cui RAI affida a RAI WAY, su base esclusiva, fino a tutto il 2014, la fornitura dei servizi precedentemente forniti a RAI dalla propria Divisione Trasmissione e Diffusione. 3. Qualificazione dell'operazione L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo congiunto di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 714 miliardi di lire. La natura di impresa comune a pieno titolo di RAI WAY può evincersi, da un lato, sulla base del fatto che essa dispone di risorse sufficienti in termini di personale, mezzi finanziari e specifiche infrastrutture per la produzione e la commercializzazione dei propri servizi e, dall altro, sulla base del fatto che essa è costituita con l intenzione di operare in modo stabile e duraturo indipendentemente dai rapporti contrattuali con le imprese madri, in quanto la logica industriale dell operazione risiede proprio nell orientare al mercato l attività dell impresa comune. Dalla documentazione fornita dalle parti emerge, infatti, che entro tre anni l incidenza del fatturato derivante dai rapporti con le società madri (in particolare quello relativo al sopra citato contratto di fornitura tra RAI e RAI WAY) dovrebbe sensibilmente ridursi, in ragione del fatto che l impresa comune estenderà il proprio raggio d azione dal settore dei servizi per il Broadcasting, sul quale essa è già attiva, al cosiddetto Tower Business, che consiste nella fornitura di infrastrutture wireless (torri e siti) e relativi servizi principalmente ad operatori di telecomunicazioni mobili. Va infine osservato che RAI e CROWN CASTLE operano in settori commerciali distinti: il primo, infatti, è un operatore di Broadcasting nazionale, il secondo è un operatore indipendente di infrastrutture, strumentali all attività di telecomunicazione. Si può, pertanto, ritenere che l operazione non dia luogo al coordinamento del comportamento concorrenziale tra le imprese madri. In relazione al Patto di non concorrenza RAI-CROWN CASTLE e al Patto di non concorrenza RAI-RAI WAY, si osserva che entrambi possono essere qualificati come restrizioni accessorie all operazione di concentrazione, in quanto il primo mira ad esprimere la realtà del recesso durevole delle imprese fondatrici dal mercato assegnato all impresa comune ed il secondo risulta temporalmente circoscritto e coerente con la definitiva uscita dell impresa fondatrice RAI dal mercato in cui opera RAI WAY. Tuttavia, tale secondo accordo, nella parte in cui impone un

3 obbligo di non concorrenza di RAI WAY nei confronti di RAI, non risulta qualificabile come restrizione accessoria, in quanto sostanzialmente finalizzato a tutelare il venditore. Il Contratto di Fornitura RAI WAY-RAI, invece, può essere considerato come restrizione accessoria solo limitatamente ad un periodo di tre anni. Gli impegni di fornitura possono essere, infatti, ritenuti direttamente legati e necessari all operazione di concentrazione solo per un periodo transitorio. A tal riguardo si osserva che sebbene gli obblighi di fornitura a titolo esclusivo non siano generalmente giustificati, nel caso di specie-in virtù della peculiarità dei servizi forniti e considerato che le forniture oggetto del contratto rappresentano servizi che per il passato non risultavano generalmente offerti sul mercato-gli stessi possono essere ritenuti come necessari per la realizzazione dell operazione in esame. 4. Valutazione della concentrazione Le parti evidenziano che l operazione in esame interessa i seguenti quattro mercati: servizi di diffusione televisiva e radiofonica ( Broadcasting services ), contribuzione televisiva e radiofonica, attività di condivisione di siti, servizi di rete. Si ritiene, tuttavia, che dal momento che le parti operano in settori commerciali distinti e che l impresa che assume il controllo congiunto su RAI WAY non opera in Italia sia possibile lasciare impregiudicata una diversa possibile individuazione degli stessi. a) Mercato dei servizi di diffusione televisiva e radiofonica. In relazione al primo dei suddetti mercati le parti precisano che i servizi di Broadcasting consistono nella diffusione dei segnali video e audio ai consumatori finali. RAI WAY, attraverso la propria rete di diffusione televisiva e radiofonica, consente una copertura del 99% della popolazione italiana. I principali servizi consistono nella trasmissione televisiva e radiofonica terrestre analogica e digitale e distribuzione televisiva e radiofonica terrestre analogica. Tali servizi sono attualmente forniti in via principale alla RAI per la diffusione televisiva e radiofonica in Italia. Oltre ai servizi di TV Broadcasting (che RAI WAY fornisce anche a clienti quali American Forces Network South), vi sono servizi di Data Broadcasting, che consistono nella trasmissione, attraverso una banda sottoportante analogica della rete, di dati criptati. Tale servizio viene attualmente prestato a favore del Sole 24Ore, di Skydata e di SIA. RAI WAY ha in affitto da Telespazio un transponditore analogico sul satellite Hotbird 1 e due transponditori digitali sul satellite Hotbird 2. Tale attività è prestata essenzialmente in favore di RAI e per la sola capacità che residua in favore di terzi. Durante il 2000 tale tipo di servizio è stato fornito da RAI WAY a favore di clienti quali Telepace, Consorzio Nettuno, Sat2000 e la Camera dei Deputati. Gli altri operatori di tale mercato, quali le strutture interne di Tele + e Stream, utilizzano oltre 10 transponditori ciascuno. Da un punto di vista geografico tale mercato può essere considerato di dimensione nazionale, in virtù essenzialmente di fattori di tipo normativo, quale la necessità di ottenere autorizzazioni regionali o nazionali per poter prestare detti servizi. Nel 2000 il fatturato di RAY WAY per i servizi di Broadcasting a favore di RAI è stato pari a circa 184 miliardi di lire, mentre quello relativo a servizi a favore di terzi è stato pari a circa 11 miliardi di lire. Su tale mercato, secondo quanto comunicato dalle parti, RAI WAY detiene una quota di mercato di circa il 50%, mentre il suo principale concorrente, Mediaset, del 33%. b) Mercato della contribuzione televisiva e radiofonica L attività di contribuzione televisiva e radiofonica consiste nel trasporto del segnale dal luogo dove si svolge l evento ripreso, alla rete di trasmissione o ai centri di produzione del broadcaster. I principali clienti di RAI WAY sono la RAI ed altri broadcaster quali Cecchi Gori, Tele +, Stream; operatori di telecomunicazioni come Telespazio; ed EBU (European Broadcasting Union) che associa la quasi totalità degli operatori televisivi europei. I principali concorrenti di RAI WAY operanti sul mercato italiano sono British Telecom e GlobeCast (France Telecom). Tali concorrenti, a differenza di RAI WAY, si avvalgono principalmente della tecnologia satellitare. L attività di contribuzione di RAI WAY è fornita anche utilizzando alcune tratte di fibra ottica, principalmente localizzate a Roma e in altri capoluoghi di regione italiani. Tali tratte sono attualmente quasi interamente dedicate al servizio di contribuzione in favore di RAI. Altre aziende, quali Enel/Wind, Acea, Colt, E-Planet e Telecom Italia dispongono di reti in fibra ottica più estese. c) Mercato della condivisione dei siti L attività di condivisione siti consiste nell ospitare impianti di telecomunicazioni (TACS/GSM, collegamenti in ponti radio, broadcasting televisivo e radiofonico) sulle proprie infrastrutture (torri e siti). Oltre agli operatori di telefonia mobile, possono avvalersi di tali servizi anche i nuovi operatori di telefonia fissa che necessitano di infrastrutture per il collegamento via onde elettromagnetiche del c.d. ultimo miglio (wireless local loop), come alternativa all utilizzo dell infrastruttura fissa dell incumbent, difficilmente duplicabile.

4 Le parti considerano l attività di condivisione siti per il Broadcasting e per le telecomunicazioni come facenti parte di un unico mercato. Va, tuttavia, rilevato che tale definizione del mercato rilevante non sembra tener conto del fatto che i siti degli operatori di telecomunicazioni, di dimensioni più ridotte, non sono necessariamente utilizzabili per consentire l attività di Broadcasting da parte delle emittenti televisive. Al riguardo, in ragione del fatto che CROWN CASTLE non opera in Italia, la questione relativa alla possibilità di configurare due distinti mercati del prodotto può essere lasciata impregiudicata. Sulla base di quanto comunicato dalle parti, al 31 dicembre 2000, RAI WAY-che dispone di circa 2300 siti, non tutti utilizzabili per l attività di condivisione-forniva circa un migliaio di ospitalità presso circa 600 dei propri siti. Nel settore del Broadcasting, RAI WAY presta tale attività ad operatori quali Mediaset, Telemontecarlo e Antenna Tre Nord Est, mentre nel settore delle telecomunicazioni si limita attualmente a consentire agli operatori il solo accesso per l installazione e la manutenzione delle antenne. Tra i principali clienti di RAI WAY figurano Omnitel, Tim, Albacom, Wind ed enti pubblici che utilizzano tali strutture principalmente per servizi di emergenza. In Italia, una rete paragonabile a quella conferita a RAI WAY è quella appartenente alla società Elettronica Industriale (Gruppo Mediaset) costituita da oltre 1900 siti. Tali siti sono utilizzati, nel settore del Broadcasting, in maniera prevalente dalle reti Mediaset. Anche le imprese di telefonia mobile operanti da maggior tempo (TIM e Omnitel) dispongono di una propria rete di torri. Le parti evidenziano che, nel 2000, il fatturato generato dall attività di locazione dei siti a favore dei terzi è stato pari a circa 21 miliardi di lire. L attività di autoproduzione non risulta invece scorporabile dalle restanti attività, trattandosi dell attività finora prestata a favore di RAI nel contesto del Contratto di Fornitura. Sulla base di una stima effettuata sul numero di ospitalità concesse, che sconta tuttavia un certo grado di sovrapposizione di dati, emerge che RAI WAY detiene una quota di mercato pari circa al 7%. d) Mercato dei servizi di rete Il mercato dei servizi di rete comprende servizi di pianificazione ed engineering, quale, ad esempio, pianificazione della rete, valutazione dell impatto elettromagnetico, realizzazione della progettazione esecutiva degli impianti; attività di realizzazione quale, ad esempio, gestione del progetto, realizzazione degli impianti, installazione, gestione e manutenzione degli impianti, gestione e tele-monitoraggio della rete; attività amministrativa ausiliaria, quale l ottenimento dei permessi dagli enti locali e dalle autorità competenti. I servizi di rete sono attualmente prestati da RAI WAY esclusivamente nel settore del Broadcasting a favore di RAI. Nel futuro si prevede tuttavia che, con l aiuto del know-how maturato da CROWN CASTLE, possano essere forniti servizi di rete anche in favore di operatori di telecomunicazioni. La dimensione di tale mercato, secondo le parti, non è quantificabile, poiché i servizi interessati sono attualmente svolti in larga misura dagli stessi operatori di broadcasting e di telecomunicazione mobile. L affidamento in outsourcing rappresenta pertanto un nuovo mercato, o comunque un mercato non ancora sviluppato in Italia. Sulla base di quanto premesso, si osserva che l operazione in esame è volta ad assicurare a RAI un partner industriale in RAI WAY. Grazie al know how in possesso di CROWN CASTLE, l impresa comune potrà aprirsi ad attività che prima venivano svolte quasi esclusivamente dagli operatori di broadcasting e di telecomunicazione. Dal punto di vista dell impatto concorrenziale, si osserva, in primo luogo, che le parti operano in settori commerciali distinti, in quanto RAI WAY è un operatore attualmente attivo nel settore dei servizi di diffusione televisiva e radiofonica, mentre CROWN CASTLE è un operatore indipendente di infrastrutture, strumentali all attività di telecomunicazione e, in secondo luogo, che CROWN CASTLE non risulta detenere know how e diritti di proprietà intellettuale esclusivi per le attività di Broadcasting e di telecomunicazione. Si evidenzia, inoltre, che CROWN CASTLE non realizza alcun fatturato in Italia, in quanto non svolge alcuna attività sul territorio nazionale. In virtù di tali considerazioni, si ritiene che l operazione non sia suscettibile di determinare una modifica sostanziale dell assetto concorrenziale dei mercati interessati. Il parere dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Con parere pervenuto in data 6 agosto 2001, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, avendo rilevato che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ha ritenuto che non sussistessero elementi per avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della medesima legge n. 287/90. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati interessati; DELIBERA

5 di non avviare l istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

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