AMBITO TERRITORIALE N.6

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1 AMBITO TERRITORIALE N.6 Comune Capofila Grottaglie, Comune di Carosino, Comune di Faggiano, Comune di Leporano, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Pulsano, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Jonico, Comune di San Marzano di S.G., A.S.L. TA - Distretto Socio - Sanitario n. 6 Piano Sociale di Zona, Ambito Territoriale n.6 ufficiodipiano.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it ufficiodipiano@comune.grottaglie.ta.it Telefono: Fax:

2 INDICE PREMESSA 3 TITOLO I Finalità e soggetti Art. 1 - Normativa 3 Art. 2 - Finalità 5 Art. 3 - Minori Affidati 6 Art. 4 - Provvedimento di affidamento familiare Art. 5 - Diritti dei minori affidati 6 7 Art. 6 - Diritti e doveri della famiglie d origine 7 Art. 7 - Affidatari 8 Art. 8 - Diritti e doveri degli affidatari 8 TITOLO II Competenze ed organizzazione degli interventi di affidamento familiare Art. 9 - Tipologie dell affidamento familiare 10 Art Articolazione delle funzioni 11 Art Competenze dell Ufficio di Piano 11 Art Composizione e competenze dell équipe specialistica minori 11 Art Competenze dei Comuni 13 Art Termini dell affido 14 TITOLO III Definizione dei contributi Art Sostegno economico 14 Art Trattamento dei dati personali 15 Art Entrata in vigore 15 2

3 PREMESSA Quando una famiglia vive una situazione di difficoltà che non le consente di avere adeguatamente cura dei propri figli, l affido familiare garantisce il diritto dei bambini a crescere in famiglia, fino al momento in cui i problemi della propria non siano risolti. L affidamento familiare consiste nell accogliere un bambino o dei bambini all interno della propria famiglia per un periodo di tempo che può essere più o meno lungo. La peculiarità dell affidamento familiare e il rientro del bambino nella propria famiglia d'origine è il mantenimento del rapporto con i genitori naturali. L affido familiare è un progetto attraverso il quale si vuole sostenere affettivamente e materialmente un bambino che si trova temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a garantirgli una crescita adeguata rispetto ai suoi bisogni e salvaguardare il suo: diritto all educazione diritto all istruzione diritto alla protezione diritto alle relazioni affettive TITOLO I Finalità e soggetti Art. 1 - Normativa L articolo 31 della Costituzione sancisce che è compito dello Stato agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Con l entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 il legislatore tenta di sostanziare questo principio ribadendo la necessità di un ambiente familiare per un corretto sviluppo della personalità. Si delinea, quindi, il diritto del bambino alla propria famiglia o, in subordine, ad una famiglia idonea, che gli possa assicurare, con modalità familiari, il mantenimento, l istruzione e l educazione. Viene, quindi, previsto e regolamentato l affidamento familiare. L istituto dell affidamento familiare è regolamentato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 184 del 1983, successivamente novellati dalla legge n. 149 del 2001 e dalla legge n. 173 del 2015 recante Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. L affidamento familiare è inteso come intervento assistenziale temporaneo in quanto il principio informatore della Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia. 3

4 Nei casi in cui, invece, l'affidamento perda nel corso del suo svolgimento il carattere di «soluzione provvisoria e temporanea» che la legge gli attribuisce ovvero quando la situazione di momentanea criticità/disagio, che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia originaria non si risolve, il minore viene dichiarato adottabile. A questo punto per evitare che i minori, già provati da una prima separazione (quella dalla famiglia d'origine), siano sottoposti ad una seconda separazione e trasferiti ad una terza famiglia, la Legge 173/2015, entrata in vigore il 13 Novembre 2015, sancisce definitivamente e normativamente il diritto alla continuità degli affetti del minore affidato, prevedendo la possibilità che un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa, a tutela del suo prioritario interesse, essere adottato dagli affidatari, assicurandogli di fatto la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l affidamento con gli affidatari anche quando egli fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un altra famiglia o sia adottato da altra famiglia. In particolare la legge n. 173 del 2015, diretta a modificare la L. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni, introduce un favor per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento. Nello specifico, all art. 1 sono stati inseriti tre nuovi commi: 5-bis, 5-ter e 5-quater incentrati sul diritto dei minori in affido familiare alla continuità affettiva. Precisamente, (comma 5-bis), qualora la famiglia affidataria chieda di poter adottare il minore, il tribunale per i minorenni nel decidere sull'adozione, dovrà considerare i legami affettivi ed il rapporto consolidato tra il minore e la famiglia affidataria. A norma del comma 5-ter, è sancita una tutela alle relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento anche quando, dopo un periodo di affidamento, il minore torni nella famiglia di origine o venga affidato oppure adottato da altra famiglia. Il comma 5-quater stabilisce che il giudice, nel decidere sull adozione del minore, dovrà tener presente le valutazioni dei servizi sociali, ascoltando il minore di dodici anni, o di età inferiore, se capace di discernimento. L art. 2 introduce un ipotesi di nullità, precedentemente non contemplata, nel caso in cui la famiglia affidataria o collocataria, non venga consultata, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità del minore affidato. L art. 3 aggiunge il comma 1-bis al comma 1 dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983 n. 184, prevedendo l applicazione della procedura per la dichiarazione di adottabilità anche nell ipotesi di prolungato periodo di affidamento del minore. 4

5 Infine, l art. 4 introduce la possibilità di adozione del minore orfano di entrambi i genitori, ipotesi prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Titolo IV - Dell'adozione in casi particolari - Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti), non solo da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo ma l adozione è consentita anche da parte di chi, pur non essendo legato da parentela, abbia maturato una relazione continuativa con il minore, nell ambito di un prolungato periodo di affidamento. Art. 2 - Finalità L affidamento familiare rappresenta una best practice nel sistema del welfare relazionale, in quanto genera una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale e la società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze. L affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita. L affido familiare consiste nell inserire temporaneamente un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario; è un esperienza di accoglienza familiare ed espressione della solidarietà primaria. Trattandosi di un intervento di supporto al minore ed alla famiglia d origine, prevede la continuità dei rapporti tra il bambino e i suoi genitori in vista del suo rientro nel nucleo d origine. Scopo generale dell affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in struttura comunitaria di tipo familiare. Il fine ultimo dell affidamento familiare è pertanto riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare ed infatti può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti, in quanto si configura come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità. 5

6 In questa logica, il Legislatore con la 173/2015 ha inteso valorizzare il ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevedendo la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte nell'interesse del minore ed introducendo l obbligo, a pena la nullità del provvedimento (e non più la facoltà), per i giudici minorili di convocare gli affidatari prima di decidere sul futuro del minore. Art. 3 - Minori affidati I soggetti per cui è possibile ricorrere all affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di: - malattie di uno e/o entrambi i genitori; - morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo; - disgregazione del nucleo familiare; - difficoltà educative da parte dei genitori; - carenza delle responsabilità genitoriali; - ogni altra situazione in cui il servizio competente ne ravvisi l opportunità. Per situazioni particolari, a seguito di presentazione di specifico progetto del servizio competente, su consenso dell interessato e approvazione dell Autorità Giudiziaria competente, l affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d età e sino al raggiungimento di un autonomia del soggetto, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d età. Art. 4 - Provvedimento di affidamento familiare L affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore. Il Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento. Nel caso in cui non vi sia l assenso dell esercente la potestà genitoriale provvede il Tribunale per il Minorenni competente per zona, con l affidamento giudiziale, sentiti i servizi sociali territoriali. Nel provvedimento di affidamento, che dovrà essere disposto dopo aver ascoltato il minore che abbia compiuto i dodici anni o che sia già capace di discernimento (art. 315-bis L. 219/2012), dovranno essere specificate le ragioni che lo hanno reso necessario e la sua presumibile durata, ma anche i poteri attribuiti agli affidatari e le modalità di rapporto con la famiglia di origine. 6

7 Deve essere indicato il Servizio Sociale locale e/o equipe specialistica cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l affidamento. Il periodo di presumibile durata dello stesso non può mai superare i 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni. Lo stesso Tribunale dispone la cessazione di un affidamento, quando sia cessata la situazione di temporanea difficoltà che ne è stata la causa o quando la sua prosecuzione rechi un pregiudizio al minore. Art. 5 - Diritti dei minori affidati Il minore ha diritto: - a vivere, crescere ed essere educato nell ambito di un contesto familiare; - a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato da fratelli o sorelle, a conservare rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano controindicazioni specificate nel provvedimento; - ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affido; - ad avere uno spazio di ascolto modulato secondo l età; - a mantenere rapporti con la famiglia affidataria al termine dell affido, salvo diverse disposizioni. Art. 6 - Diritti e doveri della famiglia d origine La famiglia di origine è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare. E informata degli scopi e del significato prima di esprimere il proprio consenso formale all avvio del progetto ed è coinvolta nella definizione di ogni sua fase. Nella fase di avvio viene informata riguardo alla persona o alla famiglia individuata quale possibile affidataria del minore. La famiglia d origine ha diritto: - a mantenere i rapporti con il proprio figlio; - ad essere informata circa le finalità dell affido, in generale e per lo specifico; - ad essere coinvolta e supportata in tutte le fasi del progetto di affidamento; - ad essere destinataria di un processo d aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari. La famiglia d origine deve: - aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell esperienza di affido; 7

8 - tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal servizio competente, partecipando all educazione del figlio affidato; - rispettare le modalità degli incontri con il minore previamente concordate con il servizio competente nel rispetto delle esigenze del minore e dell eventuale prescrizione dell Autorità Giudiziaria; - collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria; - favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto di affido; - contribuire alle spese per il mantenimento del minore se proposto dal servizio competente; - accettare le disposizioni del presente regolamento. Art. 7 - Affidatari Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie preferibilmente con figli minori, sposate o conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al minore affidato, anche con vincoli di parentela. Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio Sociale locale e/o l équipe specialistica abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali: - disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore, età idonea e buono stato di salute; - disponibilità di un abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell affidato; - integrazione della famiglia nel contesto sociale; - disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e compartecipazione al progetto individuale per il minore; - accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell affidato. Art. 8 - Diritti e doveri degli affidatari Gli affidatari hanno diritto: - ad essere informati sulle finalità dell affidamento, in generale e per lo specifico progetto che riguarda il minore; - ad essere coinvolti in tutte le fasi del progetto; - ad avere un sostegno individuale e di gruppo, compreso un supporto sociale che faciliti l accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali; 8

9 - ad essere destinatari di un contributo economico differenziato secondo la tipologia di affido, nonché ad un rimborso per le spese straordinarie preventivamente concordate con il servizio competente. Gli affidatari hanno il dovere di: - accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione in collaborazione con i servizi di riferimento e, ove possibile, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non sia stata pronunciata limitazione nell esercizio della potestà, ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile; - osservare le prescrizioni stabilite dall autorità affidante; - mantenere e agevolare validi rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d origine; - assicurare un attenta osservazione dell evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d origine; - assicurare la massima discrezione riguardante la situazione del minore e della sua famiglia d origine; - garantire una stretta collaborazione con gli operatori dei servizi competenti; - prendere i necessari provvedimenti urgenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al servizio competente e a chi esercita la potestà; - accettare le disposizioni del presente regolamento. Gli affidatari esercitano la potestà parentale rispetto ai rapporti quotidiani con l Istituzione Scolastica e con le Autorità Sanitarie. Nell attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia affidataria sarà preparata attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell affido in generale, informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo durante la realizzazione dell affido. Gli affidi a parenti saranno oggetto del presente regolamento solo in presenza di decreto del Tribunale per i Minorenni che dispone il collocamento del minore presso il nucleo familiare parentale. 9

10 TITOLO II Competenze ed organizzazione degli interventi di affidamento familiare Art. 9 - Tipologie dell affidamento familiare L'affido familiare rappresenta un aiuto importante per bambini e famiglie che si trovano a vivere in situazione di momentaneo disagio (problemi di salute, economici, di lavoro ). In tali circostanze, il bambino ha la possibilità di essere accolto per un periodo definito in un nucleo familiare diverso da quello d'origine. L affidamento familiare risponde ad un bisogno preciso che si basa sulle necessità individuali e familiari del minore. L affidamento può essere consensuale, basato cioè sull accordo delle parti (famiglia d origine e famiglia affidataria) o non consensuale poiché disposto dal Tribunale per i Minorenni, in assenza del consenso dei genitori. La famiglia affidataria può essere reperita: - nell ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti); - tramite selezione effettuata dal servizio competente (affido eterofamiliare). L affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore. Pertanto può essere: - a tempo pieno, quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati; - a tempo parziale, quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria per alcuni momenti definiti. L affido si articola nelle seguenti tipologie: - affidamento di sostegno, quale flessibile supporto al minore, in quanto intervento non strutturato secondo un preciso calendario, ma variabile secondo le necessità della durata minima di un mese; - affidamento week-end, quale supporto al minore durante i fine settimana; - affidamento per vacanze, quale supporto al minore durante i mesi estivi, anche in altro Comune fatto salvo casi particolari come periodo di vacanza; - affidamento diurno, quale intervento strutturato e continuativo per tutta la giornata, ma con rientro serale in famiglia; - affidamento a tempo pieno, quale intervento che implica una presenza continuativa del minore presso la famiglia affidataria per tutto il periodo previsto (salvo eventuali e 10

11 concordati rientri del minore presso la famiglia d origine); - affidamento terapeutico, intervento previsto per quelle situazioni in cui il minore richiede cure particolari (per esempio accompagnamento in psicoterapia, a trattamenti riabilitativi o sanitari continuativi, agli incontri protetti con la famiglia d origine, ). Art Articolazione delle funzioni Le funzioni inerenti l affido familiare sono poste in capo: - dal punto di vista giuridico-amministrativo al Comune di residenza del minore, definito secondo disposizioni dell Autorità Giudiziaria o secondo la normativa vigente; - dal punto di vista tecnico-professionale all Ufficio di Piano e all Equipe specialistica minori costituita presso il medesimo Ufficio ed anche in collaborazione con esperti esterni appartenenti al terzo settore; - dal punto di vista economico all Ambito Territoriasle ai sensi dell articolo 25 della Legge Regionale n. 19 del 2005 e art. 96 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche. Art Competenze dell Ufficio di Piano L Ufficio di Piano provvede alla: - definizione dell organico necessario per l espletamento delle funzioni inerenti l affido; - definizione di forme di collaborazione con i servizi dell ASL, o con altri servizi specialistici, per le prestazioni di competenza; - formalizzazione al Comune competente della proposta di affido elaborata dall Equipe specialistica e contestuale trasmissione della stessa per l adozione da parte dell organismo competente, comprendente anche la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari; - determinazione ed erogazione alla famiglia affidataria della quota di rimborso relativa al costo del contributo previsto. Art Composizione e competenze dell Equipe specialistica minori L équipe specialistica minori è costituita da: - Assistenti sociali - Psicologo - Sociologo - Medico e/o Pediatra 11

12 Oltre all èquipe potranno essere interessate altre figure professionali quali: - Pedagogista - Educatore - Mediatore culturale e/o mediatore familiare A livello promozionale l Equipe specialistica minori in collaborazione con soggetti esterni, opportunamente individuati, dovrà svolgere: - attività di sensibilizzazione sulla condizione minorile e sugli obiettivi dell affido familiare, rivolta alla popolazione, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell affido; - attività di marketing sociale mirato alla conoscenza delle iniziative nel territorio; - attività di reperimento, conoscenza e selezione degli affidatari; - percorso di conoscenza con le famiglie aspiranti all affidamento, mirato alla loro acquisizione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale intervento; - organizzazione di incontri di gruppo di preparazione e supporto agli affidatari e alle persone aspiranti all affido; - costituzione e aggiornamento di un anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie selezionate e disponibili a fronte di situazioni di bisogno; - attività di collaborazione e raccordo con gli operatori territoriali, le Amministrazioni, l Autorità Giudiziaria, i servizi socio-sanitari e le realtà del terzo settore; - proposte di revisione periodica del presente regolamento. A livello del singolo intervento di affido gli operatori dell Equipe provvedono: - alla formulazione del progetto di affido per i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro affido familiare comprendente anche l identificazione della tipologia di affido e la quantificazione del contributo da erogare di cui all articolo 15 del presente regolamento; - a formalizzare l affido sia consensuale che non consensuale tramite la definizione di un accordo che indichi: durata prevista, interventi programmati sul minore e sulla famiglia d origine, tempi di verifica, modalità di rapporto del bambino con la famiglia d origine, diritti e doveri delle persone coinvolte; - all avvio e gestione dell affido familiare anche tramite la raccolta del consenso scritto delle famiglie e il coinvolgimento dei Comuni interessati; - attività di monitoraggio del rispetto dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel 12

13 progetto di affido; - ad assicurare agli affidatari il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell affido; - ad intervenire sulla famiglia d origine al fine di creare le condizioni adeguate per il rientro definitivo del minore; - a tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, se coinvolti, circa l andamento dell affido; - alla gestione della fase conclusiva dell affido. Art Competenze dei Comuni FUNZIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA Il Comune di residenza del minore dà attuazione al progetto di affido, predisposto dall équipe specialistica minori e trasmesso dall Ufficio di Piano, tramite adozione del provvedimento di affido con atto dell organo Giudiziario competente. L affido consensuale è disposto dal Dirigente del settore Servizi Sociali territorialmente competente su proposta dell Equipe specializzata e/o degli operatori psicosociali/assistenziali che hanno in carico la situazione, previo consenso scritto dei genitori o del genitore esercente la potestà. L Amministrazione comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo con Decreto. Tale provvedimento di affido familiare non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell affido dovesse recare pregiudizio al minore. L affidamento non consensuale è disposto dal Tribunale per i Minorenni attraverso l emanazione di un Decreto e si realizza ove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore. I servizi sociali del Comune di residenza del minore e/o l Equipe specialistica trasmette al Giudice Tutelare territorialmente competente la documentazione che lo riguarda, e specificatamente: - la relazione psico-sociale redatta dall équipe specialistica minori; - il consenso sottoscritto dalla famiglia d origine; - l impegno sottoscritto dagli affidatari; - il provvedimento del Dirigente del settore Servizi Sociali. Una volta in possesso del decreto emesso dal Giudice Tutelare, il Comune di residenza del 13

14 minore ne invia copia alla famiglia affidataria e all Ufficio di Piano, unitamente al provvedimento del Dirigente del settore Servizi Sociali. FUNZIONE ECONOMICA L Ambito Territoriale provvede all erogazione dei contributi agli affidatari come da proposta formalizzata dall Ufficio di Piano in base all articolo 15 del presente regolamento. Art Termine dell'affido Qualora prima della scadenza prevista vengano meno le condizioni che hanno motivato l affido, lo stesso può cessare anticipatamente mediante adozione di apposito provvedimento da parte dell organismo competente su proposta motivata dall Equipe specialistica definita nell articolo 12 del presente regolamento. TITOLO III Definizione dei contributi Art Sostegno economico L Ambito Territoriale, dal momento in cui la prestazione ha inizio, corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalle condizioni economiche degli affidatari stessi, una quota mensile definita come segue: TIPOLOGIE DI AFFIDO QUOTA MENSILE Affidamento di sostegno 100 euro Affidamento week-end 150 euro Affidamento per vacanze 150 euro per un minimo di 8 gg al mese Affidamento diurno 300 euro per un minimo di 20 gg Affidamento a tempo pieno 500 euro Affidamento terapeutico a tempo pieno 650 euro Qualora tra il minore affidato e la famiglia affidataria intercorra un legame di parentela entro il 4 grado, il sostegno economico subirà una riduzione del 40% rispetto alle quote previste. In casi particolari di criticità e disagio e per i soli minori in affido di età compresa tra zero e tre anni o portatori di handicap è previsto un aumento del 25% delle quote sopra-riportate. Per gli affidamenti di durata inferiore al mese si dividerà l importo stabilito per il numero dei giorni reali di affidamento del minore, in relazione al provvedimento di affido emesso dalla 14

15 competente Autorità. La famiglia affidataria ha la facoltà di rinunciare al contributo previsto dandone formale comunicazione all Ufficio di Piano, tramite il Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito. La quota di contributo va calcolata per ogni minore affidato. Art Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati, relativi alle procedure dell affido e dei provvedimenti adottati in merito, è svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al DLgs. 196/2003 s.m.i... Art Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi disciplinanti la medesima materia. 15

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