VERSIONE NON PUBBLICATA COMITATO DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

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1 Centro nazionale di documentazione e analisi per l infanzia e l adolescenza Istituto degli Innocenti di Firenze CRC/C/15/Add gennaio 2003 VERSIONE NON PUBBLICATA COMITATO DEI DIRITTI DEL FANCIULLO 32 Sessione CONSIDERAZIONI SUI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTE AI SENSI DELL ARTICOLO 44 DELLA CONVENZIONE Osservazioni conclusive: Italia 1. Il Comitato, analizzato il secondo rapporto periodico dell Italia (CRC/C/70/Add.13), presentato il 21 marzo 2000, nel corso delle 840 e 841 riunioni (cfr. CRC/C/SR. 840 e 841), tenutesi il 16 gennaio 2003, e approvato nel corso dell 862 riunione, (CRC/C/SR.862) tenutasi il 31 gennaio 2003, presenta le seguenti osservazioni conclusive. A. Introduzione 2. Il Comitato accoglie favorevolmente la presentazione del secondo rapporto periodico con i relativi allegati, in conformità con le linee guida suggerite del Comitato. Il Comitato accoglie favorevolmente il carattere autocritico del rapporto ed il processo partecipativo che ne ha guidato la preparazione. Prende inoltre atto della puntuale presentazione delle risposte scritte alla lista di istanze (CRC/C/Q/ITA/2), che ha permesso una più chiara comprensione della situazione dei minori nello Stato parte. Il Comitato prende inoltre atto del dialogo positivo avuto con la delegazione dello Stato parte. Il Comitato riconosce che la presenza di una numerosa delegazione di elevato livello - direttamente coinvolta nell attuazione della Convenzione - ha permesso una miglior comprensione dei diritti del fanciullo nello Stato parte.

2 B. Strumenti di follow-up adottati, e risultati ottenuti dallo Stato parte 3. Il Comitato accoglie favorevolmente: (a) la ratifica dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione sui diritti del fanciullo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantili; (b) l istituzione di una speciale Commissione parlamentare per l infanzia e dell Osservatorio nazionale per l infanzia (Legge 451/97); (c) l istituzione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l infanzia e l adolescenza, che è riuscito a raccogliere un imponente quantità di dati e indagini sull infanzia, ora disponibili sul relativo sito web; (d) l adozione della legge 285/97 contenente provvedimenti sulla promozione dei diritti e delle opportunità per l infanzia e l adolescenza, con cui si è istituito un Fondo nazionale per l infanzia e l adolescenza; (e) l adozione della legge 269/98 contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori; (f) la campagna contro le mutilazioni genitali femminili; (g) il diffuso inserimento di bambini disabili all interno delle scuole pubbliche; (h) la ratifica della Convenzione dell ILO n 182 riguardo la proibizione e l immediata azione per l eliminazione delle peggiori forme di sfruttamento del lavoro infantile; e (i) la ratifica della Convenzione dell Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. C. Principali ambiti di interesse e raccomandazioni Precedenti osservazioni conclusive 4. Il Comitato si rammarica che alcune delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni fatte (CRC/C/15/Add.41), a seguito delle considerazioni sul rapporto iniziale dello Stato parte (CRC/C/8/Add.18), abbiano trovato un insufficiente considerazione, in particolar modo quanto contenuto ai paragrafi 13 e dal 15 al 22, quali il coordinamento nell attuazione della Convenzione, la non discriminazione, i maltrattamenti a danno dei minori. Tali preoccupazioni e raccomandazioni vengono nuovamente sollevate nel presente documento. 5. Il Comitato esorta lo Stato parte affinché si impegni a discutere le precedenti raccomandazioni, ancora non attuate, e la lista delle preoccupazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive. Legislazione 1. MISURE GENERALI DI ATTUAZIONE

3 6. Il Comitato prende atto che è stato adottato un certo numero di dispositivi legislativi concreti, e che in taluni di essi si fa riferimento alla Convenzione. Inoltre, il Comitato accoglie favorevolmente le informazioni fornite dallo Stato parte sui progetti di legge in fase di discussione, ivi compresi quelli riguardo la giustizia minorile e l istruzione. 7. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte continui a rivedere con rigore la legislazione, e garantisca che le leggi nazionali e regionali si basino sull equità, siano conformi alle norme internazionali sui diritti umani, ivi compresa la Convenzione, e applicate in modo efficace. Risorse 8. Il Comitato accoglie favorevolmente l adozione delle Linee guida della cooperazione italiana sull infanzia e l adolescenza, offrendo una visione dello sviluppo delle generazioni più giovani, come area di investimento. Ciononostante, il Comitato continua a vedere con preoccupazione che la Convenzione non è applicata nella misura massima delle risorse disponibili come sancito dall articolo 4 della Convenzione. 9. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte continui ad aumentare, per quanto possibile, le risorse stanziate per i minori e le relative famiglie, e ad effettuare un analisi di tutti i bilanci settoriali e totali nello Stato parte e nelle Regioni, al fine di analizzare la percentuale spesa in favore dei minori, identificare le priorità, e stanziare il massimo delle risorse disponibili. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte applichi tale principio alle attività svolte dal settore Cooperazione internazionale allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. Coordinamento 10. Il Comitato accoglie favorevolmente la costituzione dell Osservatorio nazionale sull infanzia e l adolescenza (Legge 451/97) che coordina le politiche ed i programmi per quanto concerne l infanzia - a livello nazionale, regionale e locale. Inoltre, il Comitato rileva con favore che questo Osservatorio nazionale è responsabile della redazione di una bozza di un Piano nazionale di azione per l infanzia biennale, al fine di stabilire una lista delle priorità, e di coordinare tutte le azioni relative all infanzia. Il Comitato prende inoltre atto degli incontri regolari della Conferenza Stato-Regioni, aventi per oggetto il coordinamento delle attività a livello nazionale e regionale, e il controllo dell attuazione delle politiche a livello regionale e nazionale. Il Comitato teme che tale coordinamento non sia sufficiente e che alcune questioni specifiche siano coordinate esternamente all Osservatorio nazionale. Il Comitato vede inoltre con preoccupazione la mancanza di coordinamento strutturato con le ONG. 11. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) Consolidi un coordinamento efficace, in particolar modo da parte dell Osservatorio nazionale e della Conferenza Stato-Regioni, all interno e

4 tra le agenzie governative a livello nazionale, regionale e locale, per quanto riguarda l attuazione di politiche per la promozione e la tutela dell infanzia, come già in precedenza raccomandato (CRC/C/15/Add. 41, 13); (b) Garantisca una più stretta ed attiva collaborazione con le organizzazioni non governative che operano in difesa dei diritti dell infanzia, soprattutto a livello locale; e (c) Favorisca la partecipazione dei minori all attività dell Osservatorio Nazionale. Piano nazionale d azione 12. Il Comitato prende atto che il nuovo Piano d azione per l infanzia verrà discusso dal Parlamento, e che lo Stato parte considera la possibilità di elaborare un nuovo piano per l attuazione del documento A World Fit for Children (Un Mondo a Misura di Bambino) dell UNGASS (la Sessione Speciale dell Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Il Comitato vede con preoccupazione le possibili discrepanze tra i due piani sopra menzionati. 13. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) acceleri l analisi del Piano nazionale d azione, affinché sia adottato; (b) garantisca l armonizzazione tra il Piano nazionale d azione e il piano di attuazione del documento dell UNGASS; (c) controlli e valuti in modo efficace i progressi ottenuti, e valuti l impatto delle politiche adottate riguardo i minori. Strutture di controllo indipendenti 14. Il Comitato prende atto dell insediamento degli Uffici di difensore civico per l infanzia in 4 regioni, e dell impegno affinché venga istituito un difensore civico per l infanzia a livello nazionale (tra cui i disegni di legge in attesa di approvazione in Parlamento), ma vede con preoccupazione la mancanza di un meccanismo centrale autonomo, che controlli l attuazione della Convenzione, e che si occupi di accogliere e trattare le segnalazioni individuali dei minori, a livello regionale e nazionale. 15. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte porti a fondo l impegno di istituire un ombudsman nazionale indipendente per l infanzia se possibile parte di un istituzione nazionale indipendente a favore dei diritti umani (Cfr.: Commenti Generali n 2 sul ruolo delle istituzioni indipendenti a favore dei diritti umani), istituito in accordo con i Principi di Parigi, riguardo lo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (risoluzione dell Assemblea Generale 48/134) al fine di monitorare e valutare i progressi dell attuazione della Convenzione. Dovrebbe trattarsi di una struttura accessibile ai minori, in grado di accogliere e trattare, con la dovuta sensibilità, le denunce di violazione dei diritti dei bambini, e dotata degli strumenti adeguati per potersi rivolgere

5 Raccolta dati agli stessi in modo efficace. Il Comitato raccomanda inoltre che si crei un legame adeguato tra le istituzioni a livello nazionale e regionale. 16. Il Comitato rileva con favore gli sforzi effettuati per migliorare la raccolta dati, in particolar modo attraverso la creazione del Centro nazionale di documentazione e analisi dell infanzia e adolescenza. Il Comitato vede tuttavia con preoccupazione la carenza dei dati in talune aree interessate dalla Convenzione. Il Comitato si preoccupa inoltre che la raccolta dati si effettui ancora sulla base di un approccio incentrato sulla famiglia piuttosto che nell ottica del minore, visto come essere umano autonomo. Il Comitato si preoccupa altresì della mancanza di coerenza tra i diversi organi incaricati della raccolta dati, nelle varie Regioni. 17. In linea con le precedenti raccomandazioni, (ibid., 14), il Comitato ribadisce le proprie raccomandazioni allo Stato parte: (a) rafforzare i propri meccanismi per la raccolta e l analisi sistematica dei dati riguardanti tutti i soggetti al di sotto dei 18 anni, in tutte le aree interessate dalla Convenzione, con particolar enfasi ai gruppi più vulnerabili, ivi compresi i bambini disabili, bambini rom, bambini appartenenti a famiglie nomadi, bambini non accompagnati, bambini vittime di violenze e bambini appartenenti a nuclei familiari economicamente e socialmente svantaggiati; (b) usare questi indicatori e dati per una formulazione e valutazione efficace di politiche e programmi per l attuazione e la supervisione della Convenzione; e (c) garantire la coerenza del processo di raccolta dati delle varie istituzioni, sia a livello nazionale che regionale. Formazione/Divulgazione della Convenzione 18. Il Comitato rileva con favore gli sforzi effettuati per divulgare la Convenzione, in particolar modo tramite il Centro nazionale di documentazione e analisi per l infanzia e l adolescenza, ed in particolare l integrazione dei diritti del fanciullo nell educazione civica. Il Comitato vede tuttavia con preoccupazione il fatto che le attività di divulgazione, sensibilizzazione e formazione professionale non vengono sempre intraprese in modo sistematico e puntuale. 19. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) consolidi e porti avanti il programma di divulgazione delle informazioni sulla Convenzione e l attuazione della stessa tra i minori ed i genitori, la società civile e tutti i settori e livelli di governo, ivi comprese le iniziative per raggiungere i gruppi più deboli; (b) sviluppi dei programmi di formazione sistematica e continuativa sui diritti umani, ivi compresi i diritti dell infanzia, rivolti a tutti i gruppi professionali che lavorano per e con i bambini (ad esempio: magistrati, avvocati, pubblici ufficiali, forze dell ordine, funzionari di enti locali,

6 personale addetto agli istituti e ai luoghi di detenzione per minori, insegnanti e personale sanitario). Non-discriminazione 2. PRINCIPI GENERALI 20. Il Comitato prende atto dell istituzione di diversi Osservatori sulla discriminazione, nello Stato parte, oltre alle disposizioni sulla discriminazione previste dalla legge 40/98 (Disciplina sull immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Nondimeno, il Comitato vede con preoccupazione gli incidenti razziali ai danni delle minoranze; l uso di linguaggio ingiurioso nelle presentazioni pubbliche; le disparità nel godimento dei diritti economici e sociali (in particolare sanità, previdenza sociale, istruzione, alloggi) da parte dei bambini poveri, rom, non italiani, ivi compresi i minori non accompagnati e i minori disabili. 21. In conformità all articolo 2 e ad altri articoli della Convenzione, ed in linea con le precedenti raccomandazioni (ibid, 17-18), il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) adotti ogni adeguato provvedimento, quali campagne globali di educazione pubblica, al fine di prevenire e combattere gli atteggiamenti sociali negativi, e attuare le raccomandazioni del Comitato sull eliminazione della discriminazione razziale (A/56/18, 298/320); (b) consolidi i propri sforzi per denunciare e attuare gli adeguati provvedimenti penali contro qualsivoglia atto di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza; (c) valuti attentamente e regolarmente le disparità esistenti nel godimento, da parte dei minori, dei loro diritti, e adotti, di conseguenza, ogni provvedimento necessario per prevenire ed eliminare la discriminazione mediante misure proattive; (d) garantisca che il processo di decentramento, rafforzi l eliminazione delle disparità tra minori, basata sulla ricchezza delle Regione cui appartengono; (e) continui a fissare le priorità e ad orientare le risorse ed i servizi sociali per i minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili; e (f) studi puntualmente la situazione dei bambini stranieri in stato di detenzione, garantisca il rispetto dei loro diritti senza discriminazioni, in particolar modo il diritto all istruzione, garantendo infine il loro diritto di integrazione all interno della società. 22. Il Comitato chiede che siano incluse informazioni specifiche nel prossimo rapporto periodico sui provvedimenti e sui programmi relativi alla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottati dallo Stato parte a seguito della Dichiarazione e Programma di azione adottati dalla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l intolleranza del 2001, e prendendo in considerazione il Commento Generale n 1 all articolo 29, paragrafo 1 (finalità dell educazione).

7 Miglior interesse del minore 23. Il Comitato accoglie favorevolmente il fatto che la Corte Costituzionale abbia fatto, dell interesse superiore del minore, un principio costituzionale, ma vede ancora con preoccupazione che tale principio generale (art. 3) non è applicato appieno né debitamente inserito nell attuazione delle politiche e dei programmi dello Stato parte. 24. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda ogni opportuno provvedimento al fine di garantire che il principio generale del miglior interesse del minore sia adeguatamente inserito in tutte le legislazioni e bilanci, oltre che nelle decisioni giudiziali e amministrative e nei progetti, programmi e servizi che possano avere un impatto sui minori. Rispetto per l opinione dei minori 25. Il Comitato vede con preoccupazione che il principio generale, sancito dall articolo 12 della Convenzione, non è applicato nella pratica. In tal senso, il Comitato rileva con preoccupazione il fatto che il diritto del fanciullo ad essere ascoltato non sia sufficientemente garantito nei procedimenti che lo vedono parte in causa, in particolar modo nei casi di separazione dei genitori, divorzio, adozione, affidamento, o per quanto concerne l istruzione. 26. Il Comitato raccomanda che: (a) la legislazione che disciplina le procedure dei tribunali e i procedimenti amministrativi, garantisca che il bambino in grado di farlo, esprima la propria opinione, e che a questa venga dato il dovuto peso; (b) si ponga particolare enfasi al diritto di ogni bambino di partecipare alla famiglia, alla scuola, alle altre istituzioni ed organi, alla società in generale, con un riguardo particolare ai gruppi più vulnerabili; e (c) si instauri una maggior sensibilizzazione tra il pubblico in generale, oltre ad un educazione ed una formazione dei professionisti riguardo l attuazione di questo principio. Il diritto all identità 3. DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ 27. Il Comitato vede con preoccupazione il fatto che i minori adottati non possano conoscere l identità dei loro genitori naturali, anche una volta raggiunta la maggiore età e anche quando si dimostri che sia nel loro miglior interesse. Il Comitato vede altresì con preoccupazione il fatto che i figli nati fuori dal matrimonio non abbiano una madre o un padre, a meno che non siano riconosciuti dalla madre e/o dal padre.

8 28. Alla luce dell articolo 7 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) garantisca, nei limiti del possibile, il rispetto dei diritti del minore di conoscere l identità dei genitori, che si tratti di un bambino adottato o di un bambino nato al di fuori dal matrimonio, non riconosciuto da entrambi i genitori; (b) riveda con urgenza e modifichi la legislazione, al fine di garantire che il figlio illegittimo abbia, legalmente, fin dalla nascita una madre (in conformità con la decisione della Corte Europea sui Diritti Umani, causa Marcks c. Belgio, e la norma mater semper certa est ) e di incoraggiare il riconoscimento di questi bambini da parte del padre (come modo per prevenire un facile abbandono del minore); (c) ratificare la Convenzione europea sullo stato legale dei figli illegittimi. Libertà di Pensiero 29. Il Comitato vede con preoccupazione il fatto che, come citato nel rapporto dello Stato parte [ 147], i minori, in particolare nella scuola elementare, possano essere emarginati qualora esonerati dall insegnamento religioso, che è prevalentemente di religione cattolica. Il Comitato vede inoltre con preoccupazione che i genitori, in particolare quelli di origine straniera, non sempre sono consapevoli del fatto che l insegnamento religioso non è obbligatorio. 30. Alla luce degli articoli 2, 14 e 29 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte vigili sul fatto che i genitori, in particolar modo i genitori di origine straniera, al momento di compilare le relative domande, siano consapevoli del fatto che la frequenza dell insegnamento della religione cattolica non è obbligatoria. Tortura e maltrattamenti 31. Il Comitato vede con forte preoccupazione le denunce di maltrattamento da parte delle forze dell ordine a danno di minori, e l incidenza di abusi, in particolare a danno di minori stranieri e bambini rom. 32. In linea con le precedenti raccomandazioni (ibid., 20), il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) inserisca, nell ordinamento penale, il reato di tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; (b) avvii dei meccanismi child-sensitive (e cioè che considerino l infanzia nella sua specificità), in grado di accogliere le denunce contro le forze dell ordine, riguardo i maltrattamenti in caso di arresto, interrogatorio, e fermo, e negli istituti di detenzione; (c) offra sistematicamente una formazione alle forze dell ordine polizia e carabinieri oltre che agli operatori degli istituti di detenzione, riguardo i diritti umani del fanciullo.

9 4. AMBIENTE FAMILIARE E ETEROFAMILIARE Bambini privati dell ambiente familiare 33. Il Comitato rileva con preoccupazione che la Legge 184/83 (successivamente modificata con la legge 149/2001) che disciplina adozione e affidamento, non è stata adeguatamente attuata su tutto il territorio dello Stato parte, e che vi sono sempre più minori ospitati negli istituti di quanti non ve ne siano dati in affidamento. Il Comitato manifesta la propria preoccupazione riguardo l elevato numero di bambini ospitati presso gli istituti come misura di tutela sociale, alle volte insieme a delinquenti minorenni. Il Comitato vede inoltre con preoccupazione il fatto che, secondo uno studio risalente al 1998, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l infanzia e l adolescenza, il periodo di permanenza presso gli istituti può essere molto prolungato; il contatto con le famiglie non sempre garantito e che il 19,5% di questi istituti non aveva le adeguate autorizzazioni. 34. Alla luce dell articolo 20 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) prenda tutti i provvedimenti necessari per garantire l applicazione della Legge 184/83; (b) come misura preventiva, migliori l assistenza sociale ed il sostegno alle famiglie per aiutarle ad assumersi la responsabilità di allevare i figli, considerata anche l educazione dei genitori, l assistenza ed i programmi riguardanti la comunità allargata; (c) adotti dei provvedimenti efficaci per sviluppare delle misure alternative all istituzionalizzazione, quali affidamento, comunità alloggio di tipo familiare ed altre soluzioni alternative, e ricoverare i minori negli istituti solo in ultima istanza; (d) garantisca controlli regolari agli istituti da parte di organismi indipendenti; (e) stabilisca dei meccanismi efficaci in grado di accogliere e trattare le segnalazioni dei minori in ambiente eterofamiliare, valutarne le condizioni di permanenza e, alla luce dell articolo 25 della Convenzione, riesaminare periodicamente la loro sistemazione. Adozione 35. Il Comitato accoglie con favore la ratifica, dello Stato parte, della Convenzione dell Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, nutrendo tuttavia qualche preoccupazione riguardo i diversi procedimenti, ed costi necessari per l adozione nazionale a seconda dell ente autorizzato. 36. Alla luce dell articolo 21 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte adotti misure necessarie per: (a) armonizzare le procedure ed i costi per l adozione nazionale tra gli enti autorizzati su tutto il territorio dello Stato parte; e

10 (b) stipuli accordi bilaterali con i paesi (di origine) che non abbiano ratificato la suddetta Convenzione dell Aja. Violenza, abusi e abbandono 37. Il Comitato accoglie favorevolmente l insediamento di una Commissione nazionale per il coordinamento di azioni riguardanti il maltrattamento, gli abusi e lo sfruttamento sessuale ai danni di minori, e l adozione di una strategia globale. Inoltre, il Comitato accoglie favorevolmente l approvazione della Legge 66/96 sulla violenza sessuale e della Legge 154/2001 sulla violenza nelle relazioni familiari; vede altresì con preoccupazione la mancanza di dati e informazioni esaustive riguardo gli abusi e/o l abbandono. Inoltre, il Comitato vede con preoccupazione il limite d età fissato dalla legislazione, riguardo la violenza sui minori al di sopra dei 14 o 16 anni (in base al rapporto con l autore del reato) che non beneficiano della stessa tutela. 38. Alla luce dell articolo 19 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) effettui delle indagini sulla violenza, sui maltrattamenti e gli abusi ai danni di minori, in particolar modo facenti parte di gruppi vulnerabili, ivi compresi gli abusi sessuali, in particolare in seno alla famiglia ed alla scuola, al fine di valutarne l entità, la portata e la natura stessa; (b) porti avanti delle campagne di sensibilizzazione con il coinvolgimento dei minori al fine di prevenire e combattere gli abusi sui minori; (c) emendi la legislazione vigente riguardo l esistente limite d età fissato per una speciale tutela contro ogni forma di violenza ai danni di minori; (d) valuti il lavoro delle strutture esistenti, e fornisca una formazione ai professionisti coinvolti in questi tipi di casi; e (e) ricerchi efficacemente i casi di violenza e maltrattamenti domestici, abusi sui minori, ivi compresi gli abusi sessuali, in seno alla famiglia, attraverso indagini child-sensitive di procedure giudiziali, al fine di garantire una miglior tutela dei minori vittime di abusi, garantendo agli stessi il diritto alla privacy. Assistenza sanitaria di base 5. ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA DI BASE 39. Il Comitato accoglie con favore l adozione della Carta dei diritti del bambino in ospedale, e prende atto della notevole riduzione di decessi di bambini a seguito di incidenti stradali e del numero di bambini contagiati da HIV/AIDS. Il Comitato vede tuttavia con preoccupazione la riluttanza dei minori appartenenti ai gruppi vulnerabili, a usufruire dei servizi sanitari. 40. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte adotti misure proattive per facilitare l accesso ai servizi sanitari a tutti i minori, e per incoraggiare i

11 genitori affinché si rivolgano ai servizi sanitari a disposizione per tutti i minori. Assistenza sanitaria per gli adolescenti 41. Il Comitato vede con preoccupazione l elevata incidenza di disturbi psicologici tra gli adolescenti (in particolar modo disturbi dell alimentazione), l incidenza relativamente elevata di aborti tra le adolescenti ed in particolare tra quelle di origine straniera. 42. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) adotti tutti i provvedimenti necessari al fine di rafforzare i servizi di igiene mentale e di assistenza, garantendone l accessibilità e l opportuna sensibilità per trattare con gli adolescenti; svolga indagini riguardo le cause e il background dei disturbi di carattere psicologico tra gli adolescenti; e (b) adotti gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di ridurre il tasso di gravidanze tra le adolescenti, inserendo, tra le altre cose, delle attività di educazione alla salute, che comprenda anche l educazione sessuale nei piani di studi scolastici, e rafforzi la campagna informativa sull uso dei contraccettivi. 6. EDUCAZIONE 43. Il Comitato accoglie favorevolmente l adozione della Legge 9/99 che prolunga la durata dell istruzione obbligatoria (da 8 a 10 anni), i vari programmi volti al miglioramento della formazione degli insegnanti; vede tuttavia con preoccupazione l elevata percentuale di abbandono degli studi a livello di istruzione secondaria superiore; le differenze degli esiti scolastici per i minori, in base al background culturale e socioeconomico, e ad altri fattori quali: genere (è superiore il numero di ragazze rispetto a quello dei ragazzi che conseguono il diploma di istruzione secondaria), disabilità, e origini etniche. Inoltre, il Comitato vede con preoccupazione l incidenza del bullismo nelle scuole e la mancanza di considerazione dei pareri dei minori riguardo l istruzione. 44. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) si impegni per ridurre il tasso di abbandono dell istruzione secondaria superiore; (b) adotti tutti i provvedimenti necessari al fine di eliminare le disparità nei risultati scolastici tra ragazze e ragazzi e tra minori provenienti da diversi gruppi sociali, economici o culturali, e di garantire a tutti i minori un eguale qualità di istruzione; (c) adotti i provvedimenti e instauri adeguati meccanismi e strutture con la partecipazione dei minori stessi, al fine di prevenire il fenomeno del bullismo ed altre forme di violenza nelle scuole, e coinvolga i minori nell elaborazione e nell attuazione di tali strategie; e (d) garantisca che la legislazione su tutto il territorio dello Stato parte, in conformità all articolo 12 della Convenzione, rispetti il diritto dei minori ad

12 esprimere liberamente la propria opinione, e prenda nella dovuta considerazione tali opinioni, in tutte le questioni riguardanti l educazione dei minori, ivi compresa la disciplina scolastica. Minori non accompagnati 7. SPECIALI MISURE DI TUTELA 45. Il Comitato accoglie favorevolmente l instaurarsi del Comitato per la tutela dei minori stranieri ed il riferimento specifico alla Convenzione nella Legge 40/98 sull immigrazione riguardo l accesso alla sanità. Il Comitato guarda tuttavia con preoccupazione la carenza di strutture adeguate atte ad accogliere minori non accompagnati; la mancanza di armonizzazione delle procedure riguardanti i minori non accompagnati nelle varie regioni; le nuove disposizioni ai sensi della Legge 189/2002 che permettono la detenzione di immigranti privi di documenti; l approvazione del D.L. 113/99 che porta ad un aumento dei rimpatri senza un opportuno follow-up; e le modifiche verificatesi nel 2000 riguardo il permesso di soggiorno per i minori. 46. In conformità con i principi ed i provvedimenti della Convenzione, in particolar modo gli articoli 2, 3, 22 e 37, e riguardo i minori, indipendentemente se stiano chiedendo asilo o meno, il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) si impegni per istituire speciali centri di accoglienza per i minori non accompagnati, con particolare attenzione ai minori vittima di traffico e/o sfruttamento sessuale; (b) garantisca che la permanenza in tali centri sia la più breve possibile e che l accesso all istruzione ed ai servizi sanitari sia garantita durante e dopo la permanenza nel centro di accoglienza; (c) adotti nel più breve tempo possibile, una procedura armonizzata nell interesse superiore del minore non accompagnato su tutto il territorio dello Stato parte; (d) garantisca il rimpatrio assistito quando questo costituisca l interesse superiore del minore, con garanzia di follow-up. Sfruttamento economico 47. Il Comitato prende atto del recente rapporto dell ISTAT riguardo il lavoro minorile nello Stato parte, ed esprime la propria preoccupazione di fronte all elevata incidenza del fenomeno all interno dello stesso. 48. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte elabori, in base alla recente indagine, una strategia globale contenente obiettivi specifici e ben orientati, con l intento di prevenire ed eliminare il lavoro minorile anche attraverso attività di sensibilizzazione e l individuazione dei fattori scatenanti.

13 Sfruttamento sessuale e traffico di minori 49. Il Comitato accoglie favorevolmente l adozione della Legge 269/98 contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno dei minori, e l istituzione di un Comitato interministeriale per il coordinamento delle azioni di governo contro gli abusi, il traffico di minori e di donne per scopi sessuali. Ciononostante, il Comitato vede con preoccupazione l elevato numero di bambini vittime di traffico sessuale in Italia. 50. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) si impegni per prevenire e combattere il traffico di minori per scopi sessuali, in conformità con la Dichiarazione e l Agenda per le azioni, e l Impegno globale adottato ai Congressi mondiali contro lo sfruttamento sessuale del 1996 e 2001; (b) controlli l attuazione della Legge 269/98, in particolare quando fa riferimento alla questione della domanda di sfruttamento sessuale; e (c) garantisca lo stanziamento di risorse adeguate, umane e finanziarie, per le politiche ed i programmi in questa materia. Amministrazione della giustizia minorile 51. Il Comitato prende atto che è attualmente in corso un progetto di riforma del sistema di giustizia minorile. Manifesta la propria preoccupazione riguardo l attuale discriminazione nei confronti dei minori di origine straniera e Rom a carico del sistema di giustizia minorile; la mancanza di strutture indipendenti per supervisionare le condizioni di detenzione dei minori; e la mancanza di una formazione adeguata del personale addetto al sistema di giustizia minorile. 52. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, all interno della riforma della giustizia minorile, integri pienamente i provvedimenti ed i principi della Convenzione, in particolare per quanto concerne gli articoli 37, 40, e 39, ed altre norme internazionali relative a quest ambito, quali le Regole minime standard delle nazioni unite per l amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida delle nazioni unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee Guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà e le Linee Guida di Vienna per l intervento sui minori all interno del sistema giudiziario penale. 53. In particolar modo, il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) adotti tutti i provvedimenti necessari, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e un adeguata formazione del personale interessato, al fine di prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei minori di origine straniera e dei minori Rom; (b) permetta delle ispezioni periodiche ai Centri di accoglienza e agli Istituti penali minorili, da parte di organismi imparziali e indipendenti, e garantisca che ogni

14 minore privato della propria libertà, abbia accesso a delle procedure di reclamo indipendenti, accessibili e child-sensitive; e (c) offra agli addetti dell amministrazione della giustizia minorile una formazione riguardo i diritti dei minori. Bambini appartenenti a minoranze 54. Pur consapevole degli sforzi effettuati dallo Stato parte al fine di migliorare la situazione dei bambini Rom, il Comitato vede con preoccupazione la difficile situazione sociale degli stessi, ed il carente accesso ai servizi sanitari e educativi. Il Comitato vede inoltre con grande preoccupazione la discriminazione in danno di questo gruppo di minori, alle volte da parte dello stesso personale dello Stato parte. 55. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte svolga, in collaborazione con ONG Rom, delle politiche e dei programmi globali proattivi, con l intento di prevenire l esclusione sociale e la discriminazione, per permettere ai minori Rom di godere appieno dei propri diritti, ivi compreso l accesso all istruzione ed ai servizi sanitari. 8. DIVULGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 56. Il Comitato raccomanda infine che, in conformità con l articolo 44, paragrafo 6, della Convenzione, il rapporto periodico presentato dallo Stato parte sia reso disponibile al pubblico in generale, e che si valuti la pubblicazione del rapporto comprensivo delle risposte agli interrogativi sollevati dal Comitato, i relativi verbali di discussione e le osservazioni conclusive adottate dal Comitato a seguito delle considerazioni sul rapporto stesso. Tale documento dovrà avere un ampia divulgazione, per poter dar luogo ad un dibattito e ad un processo di sensibilizzazione riguardo la Convenzione e la relativa attuazione, e il monitoraggio a livello di Governo, Parlamento e pubblico in generale, ivi comprese le organizzazioni non governative interessate. 9. RAPPORTI 57. Alla luce delle raccomandazioni espresse sui rapporti periodici previsti dal Comitato, e descritti nel documento redatto nel corso della ventinovesima sessione (CRC/C/114), il Comitato sottolinea l importanza di una procedura da adottare per l elaborazione dei rapporti, in conformità con quanto disposto dall articolo 44 della Convenzione. Un aspetto importante delle responsabilità degli Stati parte nei confronti dei minori, ai sensi della Convenzione, è garantire che il Comitato sui diritti del fanciullo abbia regolari opportunità di analizzare i progressi fatti dall attuazione della Convenzione. A tal fine è fondamentale la presentazione, regolare e puntuale, dei rapporti a cura degli Stati parte. Come provvedimento eccezionale, al fine di aiutare lo Stato parte a tener fede ai propri

15 obblighi nel pieno rispetto della Convenzione, il Comitato invita lo Stato parte a sottoporre il terzo ed il quarto rapporto in un unico documento, entro il 4 ottobre 2008, data prevista per la presentazione del quarto rapporto. Il Comitato auspica che, a partire da quella data, lo Stato parte presenti il proprio rapporto ogni cinque anni, come previsto dalla Convenzione.

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