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1 Prefazione La collana delle guide del Centro di Servizio per il Volontariato nasce con l intento di fornire strumenti agili ed utili alle associazioni di volontariato per orientarsi su temi fondamentali quali le assicurazioni dei volontari, la disciplina della privacy o l iscrizione al registro regionale del volontariato. Per ognuno di questi temi forniremo una panoramica essenziale della problematica evidenziando le insidie e le opportunità per le organizzazioni di volontariato. Inoltre elencheremo gli adempimenti fondamentali per le associazioni e le modalità di realizzazione degli stessi. Particolare attenzione, quando possibile, è stata data alla raccolta dei riferimenti bibliografici e normativi. Ovviamente queste guide, proprio perché volutamente semplici e stringate, non possono coprire tutte le necessità o le domande delle associazioni di volontariato. Il Centro di Servizio per il Volontariato rimarrà a disposizione di tutte le organizzazioni di volontariato marchigiane per consulenze sulle tematiche trattate nelle guide o su altri temi. Nelle prime pagine della guida troverete una breve presentazione del Centro di Servizio per il Volontariato e i relativi recapiti. 3

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3 Le assicurazioni e il volontariato Alessandro Scala, consulente Csv Indice Presentazione del Centro di Servizio per il Volontariato...7 Introduzione...13 Capitolo I Il Contratto di assicurazione...15 Capitolo II Normativa fiscale e contratto di assicurazione nelle Organizzazioni di Volontariato...21 Capitolo III Il registro dei volontari...25 Capitolo IV L'assicurazione infortuni e malattie...29 Capitolo V L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi...33 Appendice Riferimenti bibliografici

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5 Presentazione del Centro di Servizio per il Volontariato COS È Il Centro Servizi per il Volontariato è una struttura operativa creata per offrire servizi gratuiti alle Associazioni di Volontariato marchigiane con l obiettivo di svilupparne e qualificarne le attività. Esso mira a diffondere nella regione una cultura della solidarietà attiva, che sia cioè in grado di farsi interprete dei bisogni e dei diritti delle persone più deboli ed emarginate e della tutela dei beni ambientali e culturali. Il Centro Servizi agisce affinché la funzione del volontariato organizzato non si limiti a far fronte alle lacune e alle inefficienze delle istituzioni, per assumere invece nei confronti di queste un ruolo di collaborazione propositiva, di stimolo, di promozione di leggi e cambiamenti utili a rimuovere disuguaglianze di ogni genere. Un volontariato che dovrà esser capace di uscire dall emergenza delle risposte ai bisogni per divenire un soggetto attivo nella programmazione, gestione e valutazione degli interventi sul territorio. Esso intende favorire l incontro tra le associazioni, ritenendo necessari la condivisione e lo scambio delle singole esperienze ai fini di una presenza sociale sempre più efficace. Il Centro Servizi non interviene direttamente rispetto ai problemi del territorio, in una logica sostitutiva del volontariato, ma mette in campo interventi di accompagnamento e qualificazione a sostegno dell azione volontaria. Esso persegue l obiettivo di rispondere in modo soddisfacente ai bisogni che vengono proposti, senza però creare percorsi di dipendenza dalle prestazioni offerte. La prospettiva è quella di favorire lo sviluppo di competenze diffuse all interno delle associazioni che possano nel tempo contribuire a rendere progressivamente autonome le realtà associative nel loro insieme e nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali e del terzo settore. COME FUNZIONA Il Centro Servizi è gestito dall Associazione Volontariato Marche, che è costituita da oltre 200 associazioni di volontariato marchigiane. La ricchezza e la pluralità della compagine sociale fa si che il Centro Servizi conosca il Volontariato, comprenda i suoi aspetti peculiari, i suoi bisogni, le necessità per il suo sviluppo e per il mantenimento della sua originalità e identità, condizioni queste indispensabili per mantenere utili ed efficaci gli strumenti del Centro Servizi. 7

6 L'Associazione Volontariato Marche è costituita da una struttura regionale (A.V.M. regionale) e da cinque strutture territoriali (le A.V.M. territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro) dotate di piena autonomia giuridica e patrimoniale. A livello operativo, è costituita da una sede regionale con articolazioni territoriali nelle quattro province; si avvale di personale dipendente e di professionisti esterni. In base alla legge nazionale 266/91 e alla legge regionale 48/95, l attività del Centro Servizi è finanziata con i fondi accantonati dalle Fondazioni delle Casse di Risparmio delle Marche ed assegnati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato delle Marche che ne verifica ogni anno il corretto utilizzo. Il Centro Servizi non può erogare contributi a pioggia e donare beni di qualsivoglia specie alle associazioni. COSA FA I servizi offerti dal Centro Servizi, qui di seguito elencati, sono completamente gratuiti e rivolti a tutte le associazioni di volontariato operanti nelle Marche, iscritte o meno al registro regionale, nonché a tutti i cittadini che desiderano approfondire la conoscenza del variegato mondo del volontariato. SERVIZI DI BASE Presso le strutture operative del Centro Servizi è garantito alle associazioni l utilizzo gratuito, del fax, del telefono, della fotocopiatrice, del computer e della stampante, con possibilità di avere accesso alla rete internet. Utilizzo del fotostampatore per la realizzazione di piccoli lavori tipografici. Realizzazione di servizi video e fotografici. Disponibilità di beni (computer, lavagna luminosa, proiettore, TV, videoregistratore, etc ) da cedere in comodato gratuito e temporaneo alle associazioni richiedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali. FORMAZIONE Il Centro Servizi ha definito un piano specifico nell area in questione che prevede la realizzazione di attività formative secondo due modalità: attività formative e seminari di approfondimento prodotti direttamente dal Centro Servizi, su temi di attualità e problematiche di interesse per le associazioni di volontariato attività formative prodotte in collaborazione con una o più associazioni di volontariato. Per quanto concerne i percorsi formativi direttamente organizzati e realizzati dal Centro Servizi nelle varie sedi territoriali della regione, sono sviluppati i seguenti temi: gli aspetti amministrativi e fiscali delle associazioni 8

7 di volontariato (primo e secondo livello), il bilancio sociale, l informatica (di base e avanzato), la comunicazione ed il marketing sociale, la gestione dei progetti, la conoscenza del territorio, gli interventi sul territorio, la gestione del gruppo di volontariato. L idea di fondo sottesa alla seconda modalità di realizzazione delle attività formative è quella di raccogliere proposte e progetti formativi da parte delle associazioni, sulla base di criteri e modalità esplicitamente definiti, supportando le associazioni nell elaborazione e nella realizzazione dell idea formativa. CONSULENZA Le associazioni di volontariato possono gratuitamente usufruire di un qualificato supporto nei diversi ambiti gestionali. Il servizio mira a risolvere in maniera personalizzata i problemi specifici avanzati dalle associazioni richiedenti nelle seguenti aree: - amministrativa e fiscale, - finanza e raccolta fondi, - assicurativa, - legale e giuridica, - disciplina del lavoro, - comunicazione e marketing sociale - organizzazione e gestione dell associazione, - informatica (realizzazione di siti internet e di programmi specifici). E' inoltre operativo, direttamente presso la sede delle associazioni richiedenti, un servizio di accompagnamento personalizzato e costante delle associazioni nell impostazione dei contenuti e delle procedure amministrativocontabili da adottare e nell adempimento dei relativi obblighi fiscali e civilistici.. E garantito un servizio di tutoraggio ed accompagnamento delle associazioni nei loro rapporti con gli enti pubblici. E altresì disponibile un supporto consulenziale e formativo sui temi del servizio civile. Sono sviluppati progetti mirati ad implementare percorsi di attenzione alla qualità delle attività svolte nelle associazioni, anche attraverso la redazione di documenti quali il bilancio sociale. PROGETTAZIONE. In tale ambito le proposte del Centro Servizi si indirizzano in una triplice direzione: Informazione e consulenza in relazione alla definizione di un'idea progettuale ed alla correlativa elaborazione e presentazione della proposta relativamente a linee di finanziamento e bandi dell'unione Europea, bandi nazionali, regionali, provinciali e delle diverse istituzioni pubbliche e private locali (Comuni, Fondazioni Bancarie, etc ); 9

8 Sostegno e collaborazione alla realizzazione di progetti elaborati dalle Associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale, scaturiti dalla lettura e dall analisi del proprio territorio e presentati al Centro Servizi per il Volontariato secondo principi, criteri di valutazione e modalità esplicitamente definiti. Il Centro Servizi intende altresì sostenere e accompagnare le organizzazioni di volontariato nella elaborazione e realizzazione di progetti e interventi sperimentali e innovativi in relazione a problemi individuati nel proprio territorio, stimolando e favorendo la creazione di sinergiche e qualificanti forme di collegamento e interazione tra il volontariato e tra questo e gli altri attori sociali. INFORMAZIONE Il Centro Servizi gestisce un proprio sito internet ( nel quale, oltre a tutte le informazioni sulle attività e i servizi prestati, sono disponibili documenti di particolare interesse per il volontariato, indirizzi utili e link con altri siti attinenti. In questo spazio web le associazioni possono anche promuovere le proprie attività utilizzando pagine a loro riservate. Nel sito è' altresì possibile consultare l'anagrafica ed i dati essenziali delle associazioni di volontariato delle Marche ed effettuare ricerche on-line su tutte le consulenze di interesse generale erogate nelle varie aree. E' inoltre pubblicato e diffuso in oltre duemila copie un periodico bimestrale di informazione sociale intitolato Volontariato Marche con inchieste e servizi giornalistici sulla vita, la cultura, le prospettive e i problemi affrontati dalle molteplici realtà del volontariato marchigiano. E' stampato un bollettino informativo periodico (newsletter), il cui obiettivo è divulgare e illustrare le novità legislative, relative a tematiche di interesse per il volontariato, introdotte in ambito europeo, nazionale e regionale. Il bollettino è corredato da una rassegna stampa tratta da quotidiani nazionali e locali e da periodici specializzati, nonché da una sezione di notizie e approfondimenti su questioni amministrativo-fiscali. Sono pubblicati opuscoli che in maniera chiara e sintetica illustrano alcune questioni relative alla gestione di una associazione di volontariato. Il Centro, per facilitare l accesso alle informazioni, offre a tutte le associazioni la possibilità di ottenere un indirizzo di posta elettronica personalizzato (per esempio, nomeassociazione@csv.marche.it) consultabile attraverso il proprio computer oppure utilizzando le strutture del Centro. E' operativo un servizio di consulenza sulle forme di comunicazione interna delle associazioni (verso soci, volontari, dipendenti, collaboratori), e su quelle verso l esterno (enti, imprese, pubbliche amministrazioni, mass media, cittadini, fornitori, finanziatori). E' garantita l'assistenza per l'organizzazione dei rapporti con i media ed un servizio di ufficio stampa. 10

9 E' altresì previsto un sostegno dedicato all'elaborazione grafica ed alla stampa del materiale necessario a promuovere le iniziative delle associazioni. DOCUMENTAZIONE Direttamente presso gli sportelli delle sedi del Centro Servizi o dietro richiesta, sono disponibili gratuitamente i seguenti materiali: - normativa nazionale e regionale riguardante le associazioni di volontariato, - banche dati informatiche, - libri, - periodici, atti di incontri e documenti su: carcere, nomadi, immigrazione, ambiente, anziani, cooperazione sociale e internazionale, disagio giovanile, disagio psichico, famiglia, handicap, minori, pace, politiche e servizi sociali, sanità, tossicomanie, volontariato. Su richiesta, si possono eseguire ricerche ad hoc di documenti più specifici (approfondimenti, ricerche bibliografiche commentate, individuazione di testi, materiale per corsi di formazione). PROMOZIONE La diffusione della cultura della solidarietà e la promozione dell attività di volontariato sono alimentate attraverso varie iniziative e progetti quali: - partecipazione e organizzazione di feste, eventi e manifestazioni pubbliche; - realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani tramite incontri nelle scuole di ogni ordine e grado della regione e nei luoghi di aggregazione giovanili; - organizzazione di incontri con le istituzioni pubbliche al fine di sensibilizzarle sulle attività e i valori di cui sono portatrici le associazioni di volontariato; - realizzazione di campagne promozionali mirate a reclutare volontari tra la cittadinanza e tra particolari categorie professionali e gestione di una banca dati volta a creare un punto d incontro tra i cittadini che desiderano svolgere attività di volontariato e le associazioni che necessitano di volontari. - E altresì operativo uno sportello informativo in relazione alle opportunità di svolgere attività di volontariato in altri paesi europei ed in campi di lavoro nazionali ed internazionali. RICERCA Realizzazione e promozione di analisi e ricerche - sollecitate dalle associazioni o promosse dal Centro - su tematiche di indubbio interesse e attualità per il volontariato. Tali iniziative possono essere finalizzate a obiettivi 11

10 specifici, anche a valenza locale, e comprese in progetti di più ampio respiro oppure consistere in indagini strutturate e approfondite mirate alla conoscenza della struttura, dell identità e dei bisogni del volontariato marchigiano, all'analisi delle risorse e dei bisogni dei vari contesti locali, alla definizione del grado di efficacia/qualità delle azioni del volontariato nel contesto sociale ed alla definizione dell'intensità e della tipologia di relazioni che il volontariato intrattiene con gli altri soggetti presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento. DOV E Sede Regionale Via Trionfi, Ancona tel fax Numero Verde sederegionale@csv.marche.it; info@csv.marche.it sito web: orario: da lun a ven, dalle alle e dalle alle Sportello di Ancona Via Trionfi, Ancona tel fax Numero Verde ancona@csv.marche.it orario: lun, merc e ven, dalle alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle Sportello di Macerata Via Calabresi, Macerata tel fax Numero Verde macerata@csv.marche.it orario: lun, merc e ven, dalle alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle Sportello di Ascoli Piceno Via Milano, 9/ Ascoli Piceno tel fax Numero Verde ascoli@csv.marche.it orario: lun, merc e ven, dalle alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle Sportello di Pesaro Piazzale Garibaldi, Pesaro tel fax Numero Verde pesaro@csv.marche.it orario: lun, merc e ven, dalle alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle Sportello di Fermo Piazzale Pelagallo, Fermo tel. 0734/ fax 0734/ Numero Verde fermo@csv.marche.it orario: lun e ven, mart e gio,

11 INTRODUZIONE La legge quadro 266/1991 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la figura delle organizzazioni di volontariato, caratterizzate dalla finalità solidaristica e dalla prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti. Gli enti che intendono qualificarsi organizzazioni di volontariato devono necessariamente rispettare i vincoli formali e sostanziali imposti dalla citata legge 266/1991 e dalle relative leggi regionali di attuazione. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 266/1991 definisce l'attività di volontariato come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il seguente comma 2 specifica che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. E', inoltre, incompatibile con la qualità di volontario qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza. Al fine di tutelare i volontari, il legislatore ha previsto l'obbligo di assicurare gli aderenti all'organizzazione di volontariato che prestano la loro attività volontariamente e a fini solidaristici, contro infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi. 13

12 Le modalità operative, relative all'obbligo di assicurazione, sono state fissate con decreto del Ministro dell'industria 14 febbraio Tale decreto dispone che le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva ovvero in forma numerica e che le organizzazioni sono obbligate a tenere il registro dei volontari "attivi" : questo registro, prima di essere posto in uso dovrà essere numerato e vidimato e dovrà avere particolari caratteristiche tecniche di cui si dirà nel proseguo di questo manuale. L'intento della trattazione che segue è quello di evidenziare le caratteristiche peculiari dei vari tipi di assicurazione con l'obiettivo di fornire uno strumento operativo in mano alle associazioni di volontariato per un facile ma corretto adempimento delle norme obbligatoriamente introdotte dalla legge 266/1991 in materia assicurativa. 1 Ministero dell'industria - Decreto 14 febbraio 1992 Art.1 - Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. Art.2 - Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art.3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art.3, devono garantire a tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art.3. Artt.3 e 4 - omissis 14

13 CAPITOLO I IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione è regolato nel nostro ordinamento giuridico da diverse norme contenute nel Capo XX agli artt.1882 e seguenti del Codice Civile. Il concetto base portato avanti dal Legislatore è il rischio cui sono esposti i beni, la salute o la vita dei singoli: il rischio, sotto il primo aspetto, che i beni periscano o siano sottratti o danneggiati o che il patrimonio in genere resti pregiudicato da avverse circostanze; il rischio, sotto gli altri aspetti, che rende incerta la salute e la vita umana. Il contratto di assicurazione ha la funzione di trasferire il rischio dei singoli associati dell'ente non commerciale (assicurati) all'impresa di assicurazione (assicuratore): secondo la nozione che ne dà l'art.1882 del Codice Civile 2, l'assicuratore si obbliga, in cambio del pagamento di una somma di denaro detta premio, a coprire l'assicurato o gli assicurati dal danno prodotto dal verificarsi di un evento avverso, chiamato sinistro, che colpisce i beni, il patrimonio o i volontari dell'associazione. Anche se la pratica dell'assicurazione è antica (già nel Medioevo si assicuravano le merci trasportate per nave dal rischio del naufragio), la sua grande diffusione è propria dei tempi moderni. Si tende, con l'assicurazione a coprire ogni rischio sia della vita economica sia delle persone intese come individui capaci di arrecare danno a se stessi e 2 Art.1882 del codice civile (Nozione) - L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. 15

14 a terzi nello svolgimento di una particolare funzione (ad esempio nello svolgimento come volontari di attività istituzionali). In alcuni settori operano, a favore dei lavoratori, le assicurazioni sociali 3 : dall'assicurazione obbligatoria, introdotta dal principio del secolo, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alle successive molteplici forme assicurative dei lavoratori (contro l'invalidità e la vecchiaia, contro le malattie, contro la disoccupazione, etc.) e dei volontari che a norma della legge 266/1991 devono essere assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi. Le imprese di assicurazione raccolgono con i premi corrisposti dalla massa degli assicurati, ingenti mezzi finanziari e svolgono, sotto questo aspetto, una funzione analoga alla funzione passiva della banca di raccolta del risparmio. Ciò fa comprendere perché la legge le sottoponga, come sottopone le banche, a uno speciale ordinamento disposto in parte dal Codice Civile e, soprattutto, dal Testo Unico sull'esercizio delle assicurazioni private. I premi praticati dalle imprese di assicurazione vengono determinati su base statistica, secondo il calcolo delle probabilità relative al verificarsi dei sinistri; e sono soggetti a preventiva autorizzazione del ministro dell'industria. La funzione del contratto di assicurazione sta nel trasferimento del rischio dall'assicurato (ad esempio l'associazione) all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo dal primo al secondo. Perciò, se il rischio non è mai esistito (ad esempio il volontario assicurato per una attività che non ha mai svolto) o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (il volontario si è cancellato dal registro dei volontari prima del sinistro) il contratto è nullo 4 per mancanza originaria dei presupposti, e i premi eventualmente pagati dovranno essere restituiti. Se 3 Art.1886 del codice civile (Assicurazioni sociali) - Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo. 4 Art.1895 del codice civile (Inesistenza del rischio) - Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 16

15 invece il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, questo si scioglie 5 per mancanza sopravvenuta della causa e i premi sono dovuti fino al momento in cui la cessazione del rischio sia comunicata o portata a conoscenza dell'assicuratore. Il rischio può, durante il contratto, diminuire o all'opposto aggravarsi: in entrambi i casi l'assicuratore ha la facoltà di sciogliere il contratto di assicurazione salvo che non preferisca, nel primo caso, ridurre e, nel secondo caso, aumentare l'entità del premio. Inoltre, l'equilibrio del contratto di assicurazione può essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o dalla reticenza dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assunto e quindi sul rapporto fra questo e l'ammontare del premio che deve essere corrisposto. In questo caso la normativa protegge l'assicuratore con norme molto esplicite; ad esempio se l'assicurato ha agito con dolo o colpa grave, l'assicuratore può, entro tre mesi dalla scoperta dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, chiedere l'annullamento del contratto 6 ; se invece l'assicurato ha agito senza dolo o 5 Art.1896 del codice civile (Cessazione del rischio durante l'assicurazione) - Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese. 6 Art.1892 del Codice Civile (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) - Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. 17

16 colpa grave l'assicuratore può, entro lo stesso termine, recedere dal contratto e per il sinistro, eventualmente verificatosi prima della scoperta, è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto e adeguato al vero stato delle cose 7. Il rischio che il contratto trasferisce all'assicuratore è, secondo il codice civile, quello al quale le cose o gli individui assicurati sono esposti per il caso fortuito, o per cause di forza maggiore, o per il fatto doloso o colposo di terzi, inclusi ad esempio i volontari dell'associazione assicurata; è, ancora, il rischio che dipende dal fatto dello stesso assicurato se commesso con colpa lieve. Non sono, invece, indennizzati i sinistri che dipendono da dolo dell'assicurato (il quale anzi è punito per frode in assicurazione se cagiona volontariamente il sinistro per riscuotere l'assicurazione) e, salvo patto contrario, da colpa grave. L'assicurato è, nel contratto di assicurazione, il soggetto esposta al rischio dedotto in contratto; non necessariamente coincide con la parte che contrae l'assicurazione. Questa infatti può agire per sé, e allora c'è identità fra contraente e assicurato, oppure può agire per conto altrui o per conto di chi spetta, e allora l'assicurato sarà persona diversa dal contraente (si pensi al presidente di una organizzazione di volontariato che assicura i propri volontari; contraente sarà il presidente, in qualità di rappresentante legale dell'ente mentre assicurati saranno i volontari indicati in polizza). In conclusione enunciamo alcune particolarità tecniche della polizza assicurativa. Il contratto di assicurazione appartiene alla categoria dei Se l'assicurazione riguarda più persone o cose, il contratto è valido per quelle persone o quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 7 Art.1893 del Codice Civile (Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave) - Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. 18

17 contratti di adesione: è predisposto su moduli uniformi dall'impresa di assicurazione ed i moduli contengono altresì una serie di domande in ordine alle condizioni di rischio alle quali il contraente deve dare risposte che non debbono essere, come si è visto, inesatte o reticenti, pena l'annullabilità del contratto. Il contratto è consensuale, ossia si perfeziona con il consenso delle parti, e comincia a decorrere dalle ore 24 del giorno della sua conclusione; resta, però, sospeso fino a che il contraente non paga il premio o la prima rata di esso. La durata dell'assicurazione è fissata dal contratto e, se supera i dieci anni, ciascuna delle parti può, decorso il decennio, recedere dal contratto. Il contratto deve essere provato per iscritto 8. Il documento che ne fornisce la prova è la polizza di assicurazione. 8 Art.1888 del codice civile (Prova del contratto) - Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale. 19

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19 CAPITOLO II LA NORMATIVA FISCALE E IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Le organizzazioni di volontariato sono regolate nell'ordinamento giuridico da diverse norme contenute in leggi e decreti regionali disposti con un certo disordine nel nostro panorama legislativo. Unico riferimento di fondamentale importanza è costituito dalla Legge 266/ Legge quadro sul volontariato. Con questa legge vengo uniformati, per la prima volta dal legislatore, i criteri civilistici e fiscali da adottare da quegli enti non commerciali che svolgono i loro fini istituzionali con l'ausilio di volontari. Il punto di unione tra la normativa civilistica e fiscale in materia di organizzazioni di volontariato ed il contratto di assicurazione è dunque rappresentato da questa legge e più precisamente dall'art.4 9 della medesima che sancisce inequivocabilmente l'obbligo da parte degli enti di volontariato di assicurare i propri volontari. La ratio di tale obbligo nasce dal fatto che quotidianamente il volontario si trova a dover affrontare delle situazioni di rischio nello svolgimento dei compiti istituzionali a lui assegnatigli. 9 Legge 266/ Art.4 - Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. 21

20 Per garantire, quindi, il volontario contro fatti e/o eventi dannosi l'ente deve rivolgersi alle imprese private di assicurazione stipulando contratti le cui caratteristiche saranno analizzate nel proseguo di questo manuale. Una importante distinzione è d'obbligo a questo proposito; nel nostro paese gli organismi che possono assicurare gli individui nello svolgimento di un proprio lavoro sono di due tipologie: le imprese private (ad esempio le imprese di assicurazione) e le imprese pubbliche (ad esempio l'inail). La copertura assicurativa da ottenersi con stipula di relativo contratto deve essere ottenuta dalle organizzazioni di volontariato solo attraverso le imprese private. Il contratto di assicurazione, infatti, sarà perfezionato mediante l'impiego di polizze standardizzate nelle quali figureranno come contraente l'organizzazione di volontariato, come assicurato il volontario e come assicuratore l'impresa privata di assicurazione. La forma consentita del contratto di assicurazione per i volontari può essere diversa a seconda dei casi o delle tipologie di attività istituzionali svolte dalle organizzazioni di volontariato. La legge prevede, fra le varie tipologie, anche la stipula di contratti in forma collettiva o numerica. La polizza collettiva stipulata dall'associazione nei confronti dei propri volontari può avere la seguente impostazione: - con emissione di appendice senza regolazione premio: i volontari assicurati vengono elencati nominativamente in polizza fissando per ognuna i relativi capitali; per le successive variazioni si procederà mediante l'emissione di una appendice. Se la variazione implica aumento di premio l'assicurazione sarà valida rispetto al nuovo stato di cose dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell'appendice con pagamento del maggior premio dovuto. Se invece la variazione implica riduzione di premio, questa avrà luogo a partire dalla prossima scadenza annuale. 22

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