Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese

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1 Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese (Schema di decreto legislativo n. 161-bis) N luglio 2015

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese (Schema di decreto legislativo n. 161-bis) N luglio 2015

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

4 Estremi del provvedimento Atto n.: Natura dell atto: Titolo breve: 161-bis Schema di decreto legislativo Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese Riferimento normativo: articoli 1 e 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23 Relatori per la Commissione: Gruppo: Sottanelli SCpI Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla VI Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 2 agosto2015) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 30 luglio 2015)

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6 INDICE ARTICOLO ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ARTICOLO INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI ARTICOLO DIVIDENDI PROVENIENTI DA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO ARTICOLO INTERESSI PASSIVI ARTICOLO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTI BLACK LIST E DI VALORE NORMALE ARTICOLO DISCIPLINA DELLE CONTROLLATE E DELLE COLLEGATE ESTERE ARTICOLO SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO ALL ESTERO ARTICOLO PERDITE SU CREDITI ARTICOLO ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE RESIDENTI ARTICOLO CREDITO D IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO ARTICOLO REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI ARTICOLO COPERTURA FINANZIARIA I

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8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame reca misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento è adottato in attuazione della legge 23/2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che all articolo 12 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'unione europea. Ai sensi dell articolo 16 della legge delega i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale. Pertanto, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica che deve evidenziare i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede, ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica) ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano maggiori oneri devono entrare in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria. La Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 161) 1, sulla quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 17 giugno In particolare, la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con un unica condizione, volta a garantire il rispetto dell articolo 81 della Cost., in base alla quale nella norma di copertura finanziaria (art. 16 dell Atto n. 161, ora art. 17 dell Atto n. 161-bis) gli oneri sono valutati nella misura indicata dalla norma medesima (in luogo della precedente formulazione che li indicava pari a ). Tale condizione è stata recepita dal Governo. La Commissione bilancio del Senato non ha espresso il proprio parere. Il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni competenti (Finanze) di Camera e Senato ed ha predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 161-bis). 1 Commissione Bilancio: sedute del 4 e 17 giugno Cfr. Servizio Bilancio-Servizio Commissioni Nota di verifica n. 217 del 4 giugno

9 Pertanto in ottemperanza alla legge 23/2014, il provvedimento è stato nuovamente trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Si ricorda che la legge 23/2014, infatti, prevede una procedura rafforzata in base alla quale il Governo, in caso di mancata conformità ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle competenti Commissioni per l espressione dei pareri definitivi. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le modifiche rispetto al testo dello schema di decreto n. 161 considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 1 Accordi preventivi per le imprese con attività istituzionale Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n prevedono quanto segue: a) la procedura di ruling per la preventiva definizione del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi black list di cui all art. 10, c. 10 del TUIR viene estesa ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo; b) la facoltà per il contribuente di far valere retroattivamente l accordo (a decorrere dalla presentazione dell istanza) viene ammessa in presenza di specifiche circostanze di fatto e di diritto (in luogo della precedente formulazione che prevedeva la presenza di circostanze di fatto o di diritto ). La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte. Nel corso della seduta presso la Commissione Bilancio della Camera del 17 giugno 2015 il rappresentante del Governo ha chiarito che la possibilità di far valere retroattivamente l accordo a decorrere dalla presentazione dell istanza consentirà al contribuente di estendere gli effetti dell accordo medesimo a periodi d imposta antecedenti, anticipando così le risultanze di un attività di controllo ed evitando l instaurarsi di un eventuale contenzioso dagli esiti incerti. Al riguardo non si hanno osservazione da formulare per i profili di quantificazione. Si fa presente che la modifica indicata nel punto sub a) non sembra direttamente riferito ad osservazioni o condizioni espresse nei pareri delle Commissioni parlamentari

10 ARTICOLO 2 Interpello sui nuovi investimenti Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n prevedono quanto segue: - è stato riformulato il comma 1 nella parte in cui, ai fini della presentazione dell istanza di interpello da parte delle imprese che intendono effettuare investimenti di ammontare non inferiori a 30 milioni, è richiesto che l investimento abbia ricadute occupazionali significative in relazione all attività in cui avviene l investimento e durature (la formulazione precedente prevedeva significative e durature ricadute sull occupazione ); - è stato ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del MEF per l individuazione delle modalità applicative dell interpello previsto dall articolo in esame. La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte. Nel corso della seduta presso la Commissione Bilancio della Camera del 17 giugno 2015 il rappresentante del Governo ha chiarito che l Agenzia delle entrate è in grado di svolgere le nuove funzioni di cui all articolo in esame senza necessità di ulteriori risorse umane e finanziarie, posto che l attuazione della legge delega in materia di revisione della disciplina degli interpelli consentirà di trasformare in facoltative alcune tipologie di interpelli ora obbligatorie e di liberare risorse da destinare alle nuove funzioni. Al riguardo non si hanno osservazione da formulare per i profili di quantificazione. ARTICOLO 3 Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n. 161 interessano il comma 4 che dispone la decorrenza delle disposizioni previste dall articolo in esame. In particolare, nel confermare la decorrenza già fissata dal testo originario al periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, si stabilisce che la stessa si applica anche agli utili e alle plusvalenze realizzate a partire dal medesimo periodo d imposta. Per quanto riguarda il credito d imposta, si stabilisce che lo stesso è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte

11 Nel corso della seduta presso la Commissione Bilancio della Camera del 17 giugno 2015 il Governo, riferendosi al testo dell Atto n. 161, ha affermato che gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dall ampliamento dell ambito applicativo del credito d imposta troverebbero compensazione nell incremento di gettito derivante dal rientro dei dividendi che attualmente non so o distribuiti proprio in considerazione del regime di tassazione. Al riguardo, andrebbe acquisita conferma della compensatività finanziaria dei crediti d imposta riconosciuti per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d imposta precedente rispetto alle derivanti dal rientro dei dividendi attualmente non distribuiti in considerazione del regime di tassazione applicato a normativa vigente. Si fa presente che la modifica non sembrerebbe riconducibile a condizioni o osservazioni espresse nei pareri delle Commissioni parlamentari. ARTICOLO 4 Interessi passivi Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n. 161 interessano: 1. la disposizione che include i dividendi provenienti da società estere ai fini della determinazione del ROL, precisando che concorrono solo i dividendi riscossi (comma 1, lettera a)); 2. la disciplina degli interessi passivi applicati alle società immobiliari, includendo nella definizione di società immobiliari recata dalla norma anche le società con ricavi rappresentati per almeno i 2/3 da affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati (rimane ferma la necessità di possedere, oltre al predetto requisito reddituale, anche il requisito patrimoniale) (comma 4). Il comma 4 dell articolo in esame contenuto nell Atto n. 161, prevedeva l applicazione della disciplina in esame alle società il cui valore dell attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione. La relazione tecnica, nella parte in cui descrive la norma, include rispetto alla RT riferita all Atto anche la deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati all affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati senza modificare gli ulteriori riferimenti e l effetto finanziario complessivo indicato

12 Si ricorda che la relazione tecnica riferita all Atto n. 161 afferma che il comma 4 è suscettibile di recare effetti negativi in termini di gettito. Tuttavia, non è stato fornita la stima dell onere in quanto la RT ha riportato un risultato cumulativo che include anche gli effetti recati dal comma 1, lettere a) e c). Nel corso della seduta presso la Commissione Bilancio della Camera del 17 giugno 2015, il Governo ha precisato che la quantificazione degli effetti finanziari è stata effettuata complessivamente giacchè le modifiche previste riguardano ambiti di applicazione non coincidenti, ma fortemente connessi. La RT, inoltre, non considera la modifica introdotta in relazione alla concorrenza dei dividendi riscossi ai fini della determinazione del ROL. Si ricorda che la relazione tecnica riferita all Atto n. 161 afferma che il comma 1, lettera a) è suscettibile di recare effetti negativi in termini di gettito in quanto il maggiore valore di ROL determina una maggiore deducibilità degli interessi passivi dell anno e di quelli indeducibili riportati dagli anni precedenti. Al riguardo si fa presente che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 fornisce il dato complessivo netto degli effetti finanziari riferiti a tre interventi, ed in particolare: - effetti positivi (recati dal comma 1, lettera c)); - effetti negativi (recati dal comma 1 lettera a) e dal comma 4). Pertanto, considerando che le modifiche introdotte interessano i due interventi ai quali sono ascritti effetti negativi, appaiono opportuni chiarimenti del Governo in merito agli effetti derivanti all ampliamento dell ambito applicativo di cui al comma 4. Per quanto riguarda la modifica al comma 1, lettera a), al fine di escludere effetti finanziari negativi, andrebbe chiarito se, in sede di valutazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica abbia utilizzato il dato relativo ai dividendi incassati. Si fa presente che la modifica riferita al comma 1 lettera a) non sembra riconducibile a condizioni o osservazioni espresse nei pareri delle Commissioni parlamentari. ARTICOLO 5 Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n. 161 riguardano: - 7 -

13 - l introduzione di una norma di carattere interpretativo volta a chiarire che la disciplina antielusiva contenuta nell art. 110, c.7, del TUIR 2 non si applica se le operazioni intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato (introduzione del comma 2); - l accertamento in materia di cessioni di immobili e di aziende nonché la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi. In particolare, rispetto alla formulazione prevista dall Atto n. 161, in base alla quale l esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell IRAP non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, viene precisato che tale accertamento non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato o accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (comma 3). La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte. Si ricorda che la relazione tecnica riferita all Atto n. 161 afferma che le disposizioni in materia di accertamento (ex comma 2, ora comma 3) hanno carattere interpretativo. Non sono ascritti effetti alla norma in quanto le direttive dell Agenzia già dispongono in senso analogo. Nel corso della seduta presso la Commissione Bilancio della Camera del 17 giugno 2015 il rappresentante del Governo ha precisato, tra l altro, che gli effetti finanziari ascritti alla norma sono attribuiti per il 99% alle società di capitali e per la parte restante agli altri contribuenti. Al riguardo si evidenzia la necessità di chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Andrebbe in primo luogo verificato se l esclusione dalle disposizioni antielusive delle operazioni effettuate tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato sia suscettibile di determinare effetti negativi di gettito. Tali chiarimenti, riferiti al più ristretto ambito applicativo, appaiono necessari anche in considerazione degli effetti retroattivi della norma, configurata come norma interpretativa. Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi, appaiono utili chiarimenti riguardo ai criteri di individuazione delle imprese localizzate nel territorio dello Stato. 2 Si tratta dell applicazione del valore normale dei beni ai fini della determinazione dei componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa

14 ARTICOLO 8 Disciplina delle controllate e delle collegate estere Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n. 161 riguardano: - la specificazione che tra i criteri per la determinazione, con apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, dell effettivo livello di tassazione sia considerato quello della irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile (comma 1, lettera d)); - la facoltà, per i contribuenti che aderiscono all adempimento collaborativo, di presentare richiesta di interpello anche in assenza di altri requisiti normalmente richiesti (comma 1, lettera e)); - l introduzione di un regime transitorio in base al quale agli utili distribuiti da società collegate dopo l entrata in vigore del provvedimento in esame continuano ad applicarsi le disposizioni dell art. 3, c.3 e 4, del DM 7 agosto 2006, n. 267(comma 4). La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. ARTICOLO 11 Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all estero Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n. 161 riguardano: a) l inclusione degli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) tra quelli previsti per l applicazione della exit tax in caso di operazioni straordinarie (comma 1, lettera b)); b) la modifica della decorrenza dell applicazione della sospensione dei pagamenti tributari ai trasferimenti di una parte o della totalità dell attivo di una stabile organizzazione dall Italia verso uno stato dell UE o dello SEE (tax deferral). Infatti, poiché lo schema di decreto n. 161 prevedeva la modifica nel comma 1, lettera a), la stessa trovava applicazione a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame; il testo in esame (Atto n. 161-bis) introduce la stessa modifica nel comma 3 precisando che si tratta di norma interpretativa. La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte

15 Al riguardo, tenuto conto dell effetto retroattivo della norma, che presenta natura interpretativa, appaiono necessari chiarimenti in merito ai relativi effetti finanziari, considerato che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 non attribuisce alla disposizione effetti finanziari considerata l assoluta trascurabilità delle fattispecie interessate. Si fa presente che la modifica indicata nel punto sub b) non sembrerebbe riconducibile a condizioni o osservazioni espresse nei pareri delle Commissioni parlamentari. In proposito la relazione illustrativa afferma che la modifica è stata inserita a maggior chiarimento ed in coerenza con quanto già indicato nella relazione illustrativa del testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2015, in applicazione dei principi stabiliti dalla richiamata giurisprudenza comunitaria. ARTICOLO 13 Perdite su crediti Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n. 161 interessano la decorrenza dei diversi interventi previsti, prevedendo: a) lo slittamento di un anno (a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame) di alcune disposizioni che prevedono una procedura onerosa a carico dei contribuenti in materia di sopravvenienze attive; b) la configurazione come norma interpretativa (in avente quindi effetti retroattivi, previsto nel precedente testo sarebbe stata applicata a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la modifica che consente, nei casi indicati dalla norma, la deducibilità automatica delle perdite su crediti. La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte. Al riguardo appaiono necessari chiarimenti in merito ai possibili effetti attribuibili alla retroattività della modifica concernente la deducibilità automatica di alcune perdite su crediti. In proposito si fa presente che la relazione illustrativa afferma che l applicazione prevista nel precedente testo non avrebbe consentito di garantire il superamento delle incertezze interpretative in relazione alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, al fine di non penalizzare i contribuenti che, sulla base delle criticità operative non hanno posto in essere negli anni precedenti - l automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali e anche per garantire la parità

16 di trattamento con le fattispecie rilevate successivamente all entrata in vigore del provvedimento, si è ritenuto opportuno individuare un univoca posizione interpretativa attribuendo alle disposizioni in esame l espresso carattere di norma interpretativa. In merito allo slittamento di un anno dell entrata in vigore di norme suscettibili di recare effetti positivi di gettito, non si formulano osservazioni, in considerazione del fatto che alle stesse la relazione tecnica non aveva attribuito, in via prudenziale, effetti finanziari positivi. Si fa presente che la modifica indicata nel punto sub b) non sembrerebbe riconducibile a condizioni e osservazioni espresse nei pareri delle Commissioni parlamentari. ARTICOLO 14 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n. 161 intervengono sul regime transitorio previsto per le stabili organizzazioni già esistenti (comma 6) disponendo che l esercizio dell opzione, che consente all impresa di passare dal credito d imposta al regime di esenzione in relazione agli utili e alle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni estere, non determina plusvalenze imponibili o minusvalenze latenti deducibili. La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte. Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo diretto a confermare che la stima operata nella relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 non includa effetti finanziari attribuibili al regime transitorio, modificato dalla norma in esame. ARTICOLO 15 Credito d imposta per i redditi prodotti all estero Le modifiche rispetto allo schema di D. Lgs. n. 161 intervengono sulle modalità di determinazione del credito per imposte pagate all estero sui redditi ivi prodotti al fine di precisare che il predetto credito deve essere determinato con riferimento a ciascun paese estero. La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione

17 ARTICOLO 16 Regime speciale per i lavoratori rimpatriati La norma, non presente nel precedente schema di decreto n. 161, reca una disciplina finalizzata ad incentivare, attraverso l introduzione di benefici fiscali e di altre facilitazioni, il rientro in Italia di cittadini italiani che hanno maturato esperienze all estero. Si prevede, tra l altro, che in favore dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla disposizione: - il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito in misura pari al 70% del suo ammontare; - l agevolazione si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per i tre periodi d imposta successivi. La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, ricorda che la legislazione vigente (legge n. 238/2010) già prevede delle agevolazioni, fino al 2017, in favore dei lavoratori che rientrano in Italia dall estero (imponibilità limitata al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori). Ricorda, inoltre, che alla predetta disposizione non sono stati ascritti effetti sul gettito in considerazione della tendenza annuale di rientri dei soggetti numericamente esigua; in particolare la RT ritiene che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono per il rientro in Italia in conseguenza della norma appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale. Pertanto, la RT ritiene di poter confermare, anche per la disposizione in esame, la condizione di neutralità finanziaria anche in considerazione del fatto che l agevolazione prevista è di minore portata (tassazione al 70% in luogo del 20/30%) e della minore platea (solo lavoro dipendente) rispetto alla legge n. 238/2010. Al riguardo si rileva che, per i lavoratori aventi i requisiti previsti dalle norme in esame, che sarebbero comunque rientrati in Italia, la norma configura un agevolazione fiscale, da cui discende una perdita di gettito. La neutralità finanziaria asserita dalla RT presuppone quindi che detta perdita sia compensata comunque dal gettito aggiuntivo imputabile all effetto incentivante di rientro in Italia, derivante dalla norma. In ordine a tale ipotesi è utile acquisire una conferma

18 Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi e le relative conseguenze finanziarie, andrebbe precisato se le agevolazioni previste dalla norma in esame e quelle previste dalla legge n. 238/2010 siano o meno cumulabili. ARTICOLO 17 Copertura finanziaria Le modifiche rispetto all articolo 16 dell Atto n. 161 sono dirette a recepire la condizione prevista nel parere della Commissione bilancio della Camera dei Deputati ai sensi della quali la copertura è riferita agli oneri valutati e non agli oneri pari a 99,3 mln nel 2016, 28 mln nel 2017 e 40,7 mln a decorrere dal La relazione tecnica non considera le modifiche. Nulla da osservare al riguardo

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