Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese

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1 Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese (Schema di decreto legislativo n. 161) N giugno 2015

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese (Schema di decreto legislativo n. 161) N giugno 2015

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it

4 Estremi del provvedimento Atto n.: 161 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto legislativo Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese Riferimento normativo: articoli 1 e 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23 Relatori per le Commissioni di merito: Gruppo: Sanga, per la VI Commissione Fauttilli, per la V Commissione PD PI-CD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla VI Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 29 maggio 2015) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 29 maggio 2015)

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6 INDICE ARTICOLO ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE... 5 ARTICOLO INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI... 7 ARTICOLO DIVIDENDI PROVENIENTI DA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO... 8 ARTICOLO INTERESSI PASSIVI ARTICOLO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTI BLACK LIST E DI VALORE NORMALE ARTICOLO CONSOLIDATO NAZIONALE ARTICOLO STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI ARTICOLO DISCIPLINA DELLE CONTROLLATE E DELLE COLLEGATE ESTERE ARTICOLO SPESE DI RAPPRESENTANZA ARTICOLO LISTE DEI PAESI CHE CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E COORDINAMENTO BLACK LIST ARTICOLO SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO ALL ESTERO ARTICOLO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO ARTICOLO PERDITE SU CREDITI I

7 ARTICOLO ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE RESIDENTI ARTICOLO CREDITO D IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO ARTICOLO DISPOSIZIONE FINANZIARIA II

8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame reca misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento è adottato in attuazione della legge 23/2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che all articolo 12 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'unione europea. Ai sensi dell articolo 16 della legge delega i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale. Pertanto, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica che deve evidenziare i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede, ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica) ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le predette risorse confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano maggiori oneri devono entrare in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario

9 EFFETTI DI GETTITO QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROVVEDIMENTO (milioni di euro) dal 2018 Maggiori entrate Art.4 (interessi passivi) ,6 Minori entrate Art.5 (deducibilità dei costi black list) 0-41,5-23,7-23,7 Art.8 (controllate e collegate estere)0 0-57, Art. 9 (spese di rappresentanza) ,3-23,6 Art.14(esenzione utili e perdite di stabili organizzazioni) TOT (Minori entrate nette) 0-99, ,7 La copertura finanziaria delle minori entrate nette (articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame) è a valere sul fondo istituito ai sensi dell articolo 16 della legge delega. Al riguardo, rinviando a quanto più dettagliatamente indicato con riferimento alle singole disposizioni del testo, si segnala in ordine al complesso delle disposizioni del provvedimento che la stima di cassa degli effetti finanziari non sembra considerare i possibili effetti negativi nel primo anno di applicazione (in sede di versamento dell acconto); infatti viene quantificato nel periodo d imposta successivo a quello di decorrenza sia l effetto di saldo per il precedente esercizio che l effetto di acconto per quello in corso. In merito alla prudenzialità di tale criterio appare utile acquisire l avviso del Governo. Inoltre si evidenzia che diverse disposizioni del provvedimento intervengono su specifici profili della disciplina attualmente vigente finalizzata a contrastare comportamenti delle imprese che, realizzando redditi all estero, possono in tutto o in parte trasferire tali redditi al fine di ottenere un trattamento fiscale più favorevole (disciplina sulle Controlled Foreign Companies Cfc ). La relazione tecnica stima gli effetti della nuova disciplina con riferimento alle singole innovazioni introdotte. Peraltro appare necessario acquisire anche una valutazione complessiva del Governo circa l equivalenza, dal punto di vista degli effetti - 4 -

10 finanziari connessi al contrasto dei predetti comportamenti delle imprese, del nuovo complesso normativo prefigurato dal provvedimento in esame rispetto a quello attualmente vigente, cui sono stati talvolta ascritti, dalle relative relazioni tecniche, effetti di maggior gettito. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 1 Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale La norma sostituisce la vigente normativa in materia di ruling internazionale 1 con una analoga disciplina da inserire nel DPR n. 600/1973 denominata Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. In particolare, si propone l inserimento dell articolo 31-ter nel DPR n. 600/ nel quale viene prevista una procedura che: - conferma la vigente possibilità, per le imprese che operano a livello internazionale, di stipulare accordi con l Agenzia delle entrate per la definizione preventiva dei prezzi di trasferimento infragruppo, dell attribuzione degli utili o delle perdite alle stabili organizzazioni, dei valori fiscali di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, e dei criteri per il riconoscimento della stabile organizzazione in Italia, dell individuazione del regime fiscale in materia di dividendi, royalties, interessi ed altri componenti reddituali riferiti (come soggetto erogatore o percettore) a soggetti non residenti; - conferma che gli accordi vincolano le parti per il periodo d imposta in cui si è concluso l accordo e per i quattro successivi. Tuttavia, la nuova formulazione stabilisce che, qualora nel periodo interessato dalla preventiva definizione intervengano tra i Paesi interessati accordi conclusi a seguito di procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, tali ultimi nuovi accordi si applicano anche ai periodi precedenti purchè non anteriori al periodo d imposta in corso alla data di presentazione dell istanza da parte del contribuente. La formulazione vigente stabilisce che il ruling internazionale vincola le parti, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto rilevanti per l applicazione dell accordo sottoscritto; 1 Definizione di una disciplina per accordo preventivo tra contribuente che opera a livello internazionale ed Agenzia delle entrate di cui all articolo 8 del decreto legge n. 269/2003 del quale la norma in esame prevede la soppressione. 2 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

11 - introduce la possibilità per il contribuente di far valere retroattivamente l accordo, se sussistono i necessari requisiti, per i periodi d imposta compresi fra la presentazione dell istanza e la stipula dell accordo medesimo; in tal caso al contribuente sono riconosciuti i benefici in materia sanzionatoria del c.d. ravvedimento operoso; - conferma l obbligo, a carico dell Amministrazione finanziaria, di inviare una copia dell accordo all autorità fiscale competente degli altri Stati interessati dall accordo medesimo; - conferma il riconoscimento dei poteri previsti dall art. 32 del DPR n. 600/1973 in materia di attività di accertamento e controllo limitatamente a questioni diverse da quelle oggetto dell accordo. In merito al profilo finanziario la nuova formulazione non ripropone l attuale comma 7 dell art. 8 del DL n. 269/2003, ai sensi del quale l attuazione della disciplina sul ruling internazionale determina oneri ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal A tali oneri al citato art. 8 provvedeva a valere sulle maggiori entrate derivanti dal medesimo DL 269/2003. La relazione tecnica afferma che la norma sostituisce la disciplina del ruling di standard internazionale di cui all art. 8 del DL n. 269/2003 e che la modifica è finalizzata a conferire maggiore organicità alla disciplina medesima e a potenziare gli strumenti già esistenti. Ritiene pertanto che, in considerazione della natura procedurale della disposizione, la stessa non determina effetti finanziari. Al riguardo, si segnala che la disposizione introduce una disciplina sostanzialmente equivalente a quella vigente: entrambe le normative prevedono specifiche procedure a carico dell Amministrazione finanziaria per favorire accordi con le imprese che operano a livello internazionale. Tuttavia, mentre la normativa che si intende introdurre non reca alcuna previsione di oneri, quella vigente, della quale si prevede l abrogazione, attribuisce all attuazione della disciplina del ruling internazionale un effetto oneroso di 5 milioni di euro annui, disponendo anche in merito alla relativa copertura finanziaria. Appaiono pertanto necessari chiarimenti in merito al profilo finanziario recato dalla norma in esame. Ulteriori precisazioni appaiono opportune in merito agli effetti finanziari che possono derivare dalla possibilità, concessa al contribuente, di far valere l accordo anche con effetto - 6 -

12 retroattivo, ossia a decorrere dalla presentazione dell istanza da parte del contribuente stesso. ARTICOLO 2 Interpello sui nuovi investimenti La norma introduce una nuova tipologia di interpello, dell Agenzia delle entrate, concernente il trattamento fiscale degli investimenti che le imprese italiane o estere intendono effettuare in Italia; l interpello può essere richiesto per investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro che abbiano significative e durature ricadute sull occupazione. L interpello ha per oggetto il piano di investimento e le eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione preventiva circa l eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall ordinamento tributario. Per i tributi, che non sono di competenza dell Agenzia delle entrate, quest ultima è tenuta ad inoltrare la richiesta agli enti di competenza che renderanno autonoma risposta. L Agenzia delle entrate fornisce una risposta scritta e motivata entro 120 giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori 90 giorni. Se necessario l Agenzia delle entrate può effettuare accessi presso l impresa al fine di acquisire elementi informativi utili ai fini istruttori. L impresa che non riceve la risposta entro il termine indicato considera il silenzio come assenso da parte dell amministrazione finanziaria. Il contenuto della risposta, ovvero l applicazione del silenzio assenso, resta valido e vincola l amministrazione finanziaria fino a che restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta può accedere all istituto dell adempimento collaborativo 3 previsto in favore dei grandi contribuenti anche se non possiede il requisito minimo del volume d affari o dei ricavi. L Agenzia delle entrate può effettuare controlli diretti a verificare l assenza di mutamenti delle circostanze rilevanti per la risposta ovvero la corretta applicazione delle indicazioni date nella risposta medesima. Rimangono fermi i poteri di accertamento e controllo relativi ad operazioni diverse da quelle rientranti nell interpello. Infine, l Agenzia delle entrate è tenuta a pubblicare con cadenza annuale la sintesi delle posizioni interpretative che possono avere interesse generale. 3 Di cui all articolo 27, commi da 9 a 15, del decreto legge n. 185/

13 La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari. Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti tenuto conto che la disposizione attribuisce all Agenzia delle entrate ulteriori funzioni rispetto a quelle attualmente svolte, definendo anche termini specifici, decorsi i quali trova applicazione il silenzio-assenso. In particolare si tratta di: fornire interpello alle imprese italiane ed estere in merito al regime fiscale relativo ai nuovi investimenti da realizzare; rispondere alle richieste di interpello entro i termini stabiliti, decorsi i quali si applica l istituto del silenzio assenso; effettuare ispezioni (facoltative) nelle sedi delle imprese, qualora ciò sia utile per l esito dell interpello; inclusione del contribuente che aderisce alla proposta di interpello (per risposta ricevuta ovvero per applicazione del silenzio assenso) tra i soggetti che possono applicare il regime di adempimento collaborativo anche in assenza del requisito minimo di volume d affari o ricavi. Alla luce di quanto sopra indicato, andrebbe verificata la effettiva possibilità per l Agenzia delle entrate di svolgere le nuove funzioni attribuite senza necessità di ulteriori risorse umane e finanziarie. ARTICOLO 3 Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato Normativa vigente: la normativa vigente contempla una pluralità di disposizioni antielusive che operano nel caso in cui un contribuente italiano intrattenga rapporti (commerciali o di partecipazione) con imprese situate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. disciplina sulle Controlled Foreign Companies cosiddette Cfc). Ciò al fine di tutelare l ordinamento tributario nazionale da operazioni realizzate dai contribuenti italiani mediante il coinvolgimento, diretto o (in taluni casi) indiretto, di imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali. Sono pertanto pubblicate ed aggiornate due tipologie di liste: la prima (c.d. black list) contiene l elenco dei Paesi con un regime fiscale privilegiato ed una seconda lista (c.d. white list) che contiene l elenco dei Paesi che assicurano lo scambio di informazioni. Prima di illustrare le norme sulle quali interviene la disposizione in esame, si segnala che l art. 167, c.4, del TUIR 4 prevede l emanazione di un DM nel quale siano individuati i Paesi considerati a fiscalità privilegiata (c.d. black list). Lo stesso comma, come integrato dalla legge di stabilità 2015, stabilisce che sono 4 D.P.R. n. 917 del

14 comunque considerati privilegiati gli Stati nei quali il livello di tassazione è inferiore al 50% di quello italiano. Inoltre, l art. 168-bis, c.2, del TUIR (introdotto con legge finanziaria 2008), prevede l emanazione di un DM per l individuazione dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (c.d. white list), ai fini dell applicazione di specifiche disposizioni fiscali. Tuttavia, poiché il richiamato DM non risulta ancora emanato, trova applicazione la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 (ossia il riferimento ai Paesi della black list). Le norme modificate dalla disposizione in esame, che rientrano nella disciplina antielusiva sulle Cfc, prevedono, in linea generale, una inversione dell onere della prova rispetto alla regola generale in quanto è il contribuente a dover dimostrare l assenza di elusione. Pertanto, concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo prova contraria a carico del contribuente: - gli utili provenienti da società residenti in Paesi diversi da quelli indicati nella white list (articolo 47, comma 4, del TUIR e articolo 89, comma 3 del TUIR); - le plusvalenze relative a cessioni di contratti (anche di associazione in partecipazione) o di partecipazioni e strumenti finanziari 5 emessi da soggetti residenti in paesi diversi da quelli indicati nella white list (articolo 68, comma 4 del TUIR); - le plusvalenze 6 relative ad azioni o quote di partecipazione in società, per le quali si applica la parziale esenzione (PEX) nel caso in cui le società partecipate siano residenti nei Paesi della white list (PEX) (articolo 87, comma 1, lettera c) del TUIR). La norma interviene sulla disciplina tributaria vigente in materia di tassazione di redditi realizzati nei Paesi a tassazione privilegiata, stabilendo quanto di seguito indicato. In particolare - intervenendo sugli articoli 47, comma 4 (utili da partecipazione), 68, comma 4 e comma 4-bis (plusvalenze), 86, comma 4-bis (plusvalenze patrimoniali), 87, comma 1 (plusvalenze esenti) e 89, comma 3 (dividendi e interessi) del TUIR con riferimento ai redditi indicati provengano da imprese o enti localizzati in Paesi con regime di tassazione privilegiata, si dispone che (comma 1): - i Paesi a fiscalità privilegiata sono quelli individuati nella c.d. black list (in luogo dell attuale formulazione che li individua come Paesi diversi da quelli inclusi nella c.d. white list) (cfr art. 10 del provvedimento in esame); - sono soggetti integralmente a tassazione i soli utili relativi a partecipazioni dirette ovvero a partecipazioni di controllo, anche indiretto; nelle ipotesi in cui il contribuente dimostri l assenza di finalità antielusiva dell operazione finanziaria 7 (in 5 Il comma 4 dell art. 68 del TUIR individua specifiche tipologie. 6 Il comma 1 dell articolo 87 del TUIR individua le tipologie. 7 Mediante le procedure specificatamente disciplinate dalla normativa vigente (interpello)

15 quanto il medesimo contribuente svolge effettivamente attività industriale o commerciale principale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento) è riconosciuto al soggetto controllante residente in Italia un credito d imposta ai sensi dell art. 165 del TUIR 8 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati. A tal fine il credito d imposta concorre alla formazione del reddito imponibile. Qualora nella dichiarazione sia stato omesso il computo del credito d imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere d ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell imposta; - viene consentito al contribuente che intenda far valere i requisiti di assenza di elusione fiscale nei casi di mancata presentazione dell interpello previsto dalla normativa ovvero nei casi in cui, pur avendo presentato l interpello non ha ricevuto esito positivo di segnalare in dichiarazione dei redditi la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti localizzati nei paesi della black list. In caso di mancata o incompleta segnalazione si applicano le sanzioni amministrative. Inoltre, modificando la disciplina relativa alla ritenuta a titolo d imposta da applicare sui redditi in esame (fissata in misura pari al 12,5% 9 ) si stabilisce che i Paesi a fiscalità privilegiata sono quelli indicati nella black list (nell attuale formulazione si fa riferimento ai Paesi diversi da quelli indicati nella white list) (comma 2). Infine, si interviene sulle sanzioni da applicare in caso di omissioni o incompletezze nella dichiarazione dei redditi, stabilendo che qualora tali inesattezze riguardino i redditi in esame, la sanzione amministrativa è pari al 10% dei dividendi o delle plusvalenze conseguite, con un minimo di euro ed un massimo di euro (comma 3). La relazione tecnica afferma che la disposizione intende consentire la fruizione del credito per imposte pagate all estero in caso di disapplicazione del regime Cfc (Controlled foreign companies) sulla base della c.d. prima esimente e di distribuzione dei dividendi al socio italiano. Inoltre, prosegue la RT, si dispone che in caso di partecipazione indiretta in una partecipata black list, affinchè si applichi la tassazione integrale, vi debba essere il controllo della società estera che consegue utili dalla partecipazione in società residenti in paesi black list. La RT afferma quindi che la disposizione è potenzialmente suscettibile di generare effetti negativi in termini di gettito sotto forma di maggiori crediti per imposte pagate all estero. Tuttavia, secondo la RT, in considerazione del fatto che la modifica favorisce la 8 Credito per imposte pagate all estero (cfr art. 15 del provvedimento in esame) 9 Di cui all articolo 27, comma 4, del DPR n. 600/

16 distribuzione dei dividendi con conseguente tassazione in Italia e del fatto che l importo delle imposte pagate all estero dalla CFC è comunque limitato, è possibile ritenere che la disposizione non generi effetti finanziari. Al riguardo, appare opportuno che siano forniti elementi riguardo alle possibili minori entrate derivanti dalla disposizione in esame, tenuto conto che queste ampliano l ambito applicativo del credito per imposte pagate all estero e riducono l ambito di applicazione della disciplina antielusiva sulle Cfc (in relazione al tipo di partecipazione posseduta). Tali elementi appaiono necessari al fine di verificare l impatto stimato con riferimento alle modifiche normative introdotte e l effettiva possibilità che detti effetti trovino compensazione in una più ampia base imponibile soggetta a tassazione in Italia. ARTICOLO 4 Interessi passivi Normativa vigente: la normativa vigente prevede una disciplina specifica in materia di deducibilità degli interessi passivi. Tra le altre disposizioni, si segnalano quelle interessate dalla norma in esame. L art. 96 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi sono deducibili fino all ammontare del valore degli interessi attivi che concorrono alla formazione del reddito. L eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL). L eventuale ulteriore ammontare di interessi passivi non deducibile, in quanto eccedente anche tale ultimo limite, può essere dedotto negli esercizi successivi purchè, in tali periodi d imposta, rientri nel limite del 30% del ROL. Nel caso in cui, invece, la capienza corrispondente al 30% del ROL sia superiore all ammontare degli interessi passivi da dedurre, la quota non utilizzata può essere utilizzata per incrementare il ROL determinato a decorrere dal terzo esercizio successivo. Il comma 2 dell art. 96 stabilisce le modalità per la determinazione del ROL (differenza tra alcune voci di componenti positive e negative di reddito); tra le componenti positive non sono inclusi i dividendi e gli utili relativi a partecipazioni in società non residenti controllate ai sensi dell art. 2359, comma 1, n. 1) del cod.civ. (controllo esercitato in quanto si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria). Il comma 6 individua le norme in base alle quali gli interessi passivi sono comunque indeducibili; tra queste, viene richiamato l art. 3, c.115, della legge n. 549/1995 che stabilisce le condizioni necessarie affinchè possano essere dedotti gli interessi passivi facenti capo a soggetti che operano nei Paesi indicati nella white list. Il comma 8 dell art. 96 stabilisce che la deducibilità degli interessi passivi, nei limiti degli interessi attivi e del 30% del ROL, può essere determinata, nel caso di consolidato nazionale, anche considerando le componenti delle imprese estere purchè in presenza di

17 specifici requisiti relativi al controllo esercitato; in tale ipotesi nella dichiarazione dei redditi relativa al consolidato nazionale devono essere indicati gli interessi passivi e il ROL dell impresa estera. L art. 32, comma 8, del DL n. 83/2012 esclude l applicabilità della disciplina contenuta nel richiamato art. 3, c. 115, della legge n. 549/1995 in relazione alle cambiali finanziarie. L art.1, c.36, della legge n. 244/2007 prevede la costituzione di una commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari con il compito di proporre misure, compatibilmente con le esigenze di gettito, in favore dello sviluppo dell edilizia abitativa. Viene confermata, fino all applicazione delle suddette misure, la non rilevanza degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione ai fini del calcolo della deducibilità degli stessi di cui all art. 96 del TUIR. La norma interviene sulla disciplina tributaria vigente in materia di deducibilità degli interessi passivi apportando modifiche dirette a prevedere una maggiore deducibilità degli stessi quando siano relativi a società estere in presenza di specifici requisiti (commi 1, 2 e 3). In particolare: - vengono inclusi i dividendi relativi a partecipazioni in società estere controllate, tra le componenti positive per la determinazione del ROL (e quindi dell ammontare massimo di quota di interessi passivi deducibile nell anno), (comma 1, lettera a)); - viene abrogato l art.3, c.115, della L.549/95 che dispone i criteri di applicabilità della indeducibilità assoluta degli interessi passivi in relazione a talune società estere. E pertanto soppresso anche il rinvio al richiamato comma 115 espressamente indicato dal art.96, c.6, del TUIR ed abrogato il comma 8 dell art. 32 del DL n. 83/2012 che, in materia di cambiali finanziarie, rinvia alla medesima disposizione (comma 1, lettera b), comma 2 e comma 3); - viene abrogato il comma 8 dell art. 96 TUIR, che reca una disciplina per la determinazione della quota indeducibile degli interessi passivi nei consolidati nazionali con partecipazioni in imprese estere (comma 1, lettera c)). Inoltre, si interviene sulla disciplina prevista dall art.1, co.36, della legge n. 244/2007, al fine di individuare l ambito applicativo del regime di deducibilità degli interessi passivi in favore delle società che svolgono attività immobiliare in via prevalente o esclusiva, intendendosi come tali le società il cui valore dell attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione (comma 4). La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari recati dalla norma è stato utilizzato un modello di microsimulazione, fatta eccezione per l abrogazione del comma 115 per la cui stima è stato utilizzato un dato macro in quanto

18 non è possibile individuare in maniera specifica la quota di interessi passivi esclusi dall art. 96 del TUIR riconducibili a tale specifica normativa. a) Incremento del ROL dei dividendi provenienti da società estere (comma 1, lettera a9) Ai fini della stima la RT ha effettuato una elaborazione in base alle dichiarazioni UNICO 2013 SC prospetto di determinazione degli interessi passivi indeducibili. In mancanza del dato specifico, è stato assunto che il 20% di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF corrispondano ai dividendi esteri da società controllate. Il nuovo valore del ROL determina una maggiore deducibilità degli interessi passivi dell anno e di quelli indeducibili riportati dagli anni precedenti con un effetto negativo sul gettito fiscale. b) ROL estero (comma 1, lettera c)) Il comma 8 dell art. 96 consente di includere virtualmente le controllate estere nel consolidato nazionale al fine di rendere utilizzabile il ROL delle medesime per la deducibilità degli interessi. La sua abrogazione determina un incremento della quota di interessi indeducibili. Ai fini della stima, la RT ha simulato, in capo a ciascun contribuente appartenente al consolidato, l esclusione del ROL estero ai fini della compensazione degli interessi risultati indeducibili in capo alle singole partecipanti al consolidato, con conseguente effetto di incremento del gettito fiscale. c) Interessi passivi per imprese immobiliari La RT afferma che la norma è suscettibile di produrre effetti negativi in termini di gettito dovuti alla maggiore deducibilità degli interessi passivi. Ai fini della stima la RT: - ha elaborato le dichiarazioni UNICO 2013 SC e ENC presentate dalle società che svolgono attività di locazione di immobili; - è stata utilizzata la banca dati Bureau van Dijk 2012 con riferimento a ciascun contribuente per calcolare il rapporto tra i debiti a medio/lungo termine nei confronti di banche e società finanziarie rispetto al totale dei debiti onerosi (potenzialmente suscettibili di generare interessi passivi); - la percentuale ottenuta è stata applicata al totale degli interessi passivi dichiarato nel prospetto per la determinazione degli interessi passivi non deducibili ai sensi dell art. 96 del TUIR; - è stata effettuata la simulazione considerando la deducibilità della quota degli interessi passivi emersa. Effetti complessivi a)+b)+c) La RT riporta i risultati complessivi in termine di variazione del gettito IRES riferiti alle tre modifiche sopra illustrate. Secondo quanto indicato dalla RT, i suddetti interventi interessano complessivamente soggetti (di cui imprese non appartenenti ad un

19 consolidato fiscale e 408 a consolidati fiscali) e determinano un maggior gettito IRES pari, in termini di competenza, a 141,5 milioni annui. Per la determinazione degli effetti di cassa, si considera la decorrenza periodo d imposta 2016 e la misura dell acconto pari al 75%. (milioni di euro) Riepilogo degli effetti delle misure sub a), b) e c) Dal 2018 Maggior gettito IRES ,6 +141,5 La RT riporta, inoltre, due tabelle relative alla distribuzione, rispettivamente, per tipo di attività e per ammontare dei ricavi IRAP, delle variazioni di gettito IRES. La prima tabella (distribuzione degli effetti IRES per ciascun settore di attività) evidenzia, tra l altro, che le modifiche in esame determinano un incremento di gettito IRES pari a 172,218 milioni di euro nel settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni e una perdita del gettito IRES pari a 30,430 milioni riferita alle attività immobiliari, noleggio, informat, altro. La seconda tabella (distribuzione degli effetti IRES per classi di ricavi IRAP) evidenzia che la classe ricavi IRAP superiori a 1 miliardo di euro registra un recupero di gettito IRES pari a 176,434 milioni di euro. d) abrogazione del comma 115, dell art. 3 della legge n. 549/1995 La RT afferma che dall analisi dei dati dichiarativi risultano interessi passivi per altre fattispecie non considerate nell art. 96 TUIR, esclusi gli intermediari finanziari, per circa 580 milioni di euro e che, ipotizzando che l effetto dell art.3, co.115 sia stimabile in misura pari al 5%, la maggiore deducibilità degli interessi passivi risulta pari a 29 milioni di euro annui. Applicando quindi un aliquota media del 23% si registra una perdita di gettito IRES, in termini di competenza, pari a 6,6 milioni annui. Per la stima di cassa, considerando la decorrenza 2016 e un acconto pari al 75%, gli effetti di minor gettito sono pari a 11,6 milioni nel 2017 e a 6,6 milioni a decorrere dal RIEPILOGO TOTALE (milioni di euro) Riepilogo degli effetti Dal 2018 Maggior gettito IRES misure sub a), b) e c) ,6 +141,5 Minor gettito IRES misure sub d) 0-11,6-6,6 EFFETTO COMPLESSIVO NETTO ,6-14 -

20 Al riguardo si segnala che la quantificazione degli effetti finanziari recati dai commi 1, 3 e 4 è effettuata dalla relazione tecnica mediante modello di microsimulazione; non risulta, pertanto, possibile procedere ad una verifica puntuale di tale stima. Ciò anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica fornisce un risultato cumulato degli effetti di gettito delle modifiche introdotte e non consente quindi una valutazione degli effetti finanziari riconducibili a ciascun intervento proposto. Appare pertanto necessario che siano forniti, in primo luogo, i risultati della procedura di quantificazione, disaggregati per le singole misure proposte, nonché elementi di maggior dettaglio in merito ai dati, ai criteri ed alle ipotesi adottati in relazione a ciascuna modifica, tenuto conto che: - le modifiche in argomento riguardano ambiti di applicazione non coincidenti tra loro; - una delle tre modifiche, come confermato dalla RT, determina effetti positivi mentre le altre due determinano effetti negativi di gettito. La relazione tecnica, dopo aver indicato il risultato complessivo delle microsimulazioni effettuate, riporta alcune elaborazioni relative alla ripartizione, per settori di attività e per volume di componenti positive dichiarate ai fini IRAP, del maggior gettito stimato. Da quanto indicato nella prima tabella (distribuzione per settori di attività) risulta che il maggior gettito IRES, stimato complessivamente in misura pari a 141,4 milioni, è ottenuto come compensazione tra effetti positivi e negativi rilevati in ciascun settore. In proposito appare utile acquisire ulteriori elementi in merito alla differenziazione di effetti indicati per i diversi settori. Per quanto riguarda il comma 2 (abrogazione della norma che prevede i requisiti necessari per procedere alla deduzione degli interessi passivi relativi a rapporti intrattenuti con Paesi indicati nella white list) andrebbero forniti chiarimenti in merito ai criteri di prudenzialità adottati nella scelta del parametro del 5% per la determinazione della quota di incremento degli interessi deducibili

21 ARTICOLO 5 Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale Normativa vigente: L art. 110 del TUIR esclude la deducibilità delle spese relative ad operazioni intercorse con imprese residenti in paesi esteri non inclusi nella c.d. white list (comma 10), a meno che le imprese italiane non dimostrino che le imprese estere svolgono prevalentemente un attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (c.d. inversione dell onere della prova) (comma 11). La indeducibilità si applica anche alle prestazioni di servizi rese da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli indicati nella white list. La norma reca modifiche alla disciplina concernente la deducibilità di costi relativi ad operazioni (anche prestazioni di servizi) con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (commi 1 e 3) e alla disciplina concernente l accertamento delle plusvalenze derivanti da cessione di aziende o di beni immobili (comma 2). Più in particolare: - viene ampliata la possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti con imprese residenti nei Paesi a fiscalità privilegiata. A tal fine viene prevista l emanazione di un decreto ministeriale per la individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata sulla base della mancanza di un adeguato scambio di informazioni; - si stabilisce, con norma di carattere interpretativo, che, ai fini della determinazione del corrispettivo e quindi della plusvalenza realizzata in caso di cessione di immobili o di aziende, non si applica la presunzione sul solo valore dichiarato ai fini dell imposta di registro o ai fini dell imposta ipotecaria e catastale. La relazione tecnica effettua distintamente la valutazione degli effetti finanziari recati dal comma 1 e dal comma 2. Comma 1 La RT afferma che per la quantificazione sono stati utilizzati i dati indicati in UNICO 2013 (società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali, persone fisiche, società di persone). La relazione tecnica afferma che dalle dichiarazioni risulta deducibile la quasi totalità di spese e componenti negativi. In particolare, vengono forniti i dati distinti per società di capitali, enti non commerciali, società di persone e persone fisiche, dai quali risulta che la differenza tra i costi sostenuti e quelli dichiarati deducibili risulta pari a 742,6 milioni di euro. Al fine di procedere con la stima, la RT considera anche le modifiche che riguardano: - l applicazione del valore normale ai fini della determinazione dei costi deducibili;

22 - la soppressione della necessità di provare, ai fini della deduzione, che le imprese estere svolgono prevalentemente attività commerciale. Complessivamente, la RT ritiene che le modifiche possano determinare un incremento dei costi deducibili stimato in misura pari al 50% del valore attualmente non deducibile. Infine, la RT afferma che attraverso il modello di microsimulazione, che tiene conto, di ogni soggetto interessato, si ottiene una perdita di gettito IRES/IRPEF pari a circa 23,7 milioni da parte di soggetti. In termini di cassa, considerando la decorrenza dal periodo d imposta 2015 e un acconto pari al 75%, gli effetti finanziari sono indicati nella seguente tabella. (milioni di euro) Dal 2018 Minor gettito IRES/IRPEF/addizionali -41,5-23,7-23,7 I risultati ottenuti vengono illustrati in base ad una distribuzione per settori di attività, dalla quale risulta che circa 1/3 del minor gettito è attribuibile al settore del commercio all ingrosso con esclusione di automoto, interm.comm. Comma 2 La RT afferma che la disposizione ha natura interpretativa e che, pertanto, non sono ascrivibili effetti finanziari. La RT segnala che le direttive dell Agenzia delle entrate già dispongono in senso analogo e pertanto le attività operative sono coerenti con la norma medesima. In caso di attività di controllo già resesi definitive con il pagamento del tributo, la RT ritiene che lo stesso non sia rimborsabile e pertanto non possano determinarsi effetti finanziari con riferimento a tali ipotesi. Al riguardo, si osserva che la RT ipotizza, per effetto delle norme in esame, un incremento di circa il 50% della quota di costi attualmente indeducibili, che diventerebbero invece deducibili per effetto della disciplina in esame. Poiché l ammontare dei costi non dedotti nelle dichiarazioni UNICO 2013 è pari a circa 740 mln, la riduzione di base imponibile imputabile alle norme in esame dovrebbe essere pari a circa 370 mln. Poiché dalla stima effettuata con il modello di microsimulazione la RT ottiene un effetto complessivo di minor gettito annuo pari a 23,7 mln in termini di competenza, si deduce che l aliquota media compatibile con tale risultato dovrebbe essere pari a 6,4%

23 In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti considerato che tale risultato non sembrerebbe sufficientemente spiegato da possibili situazioni di perdita fiscale dichiarata dei contribuenti. Per quanto concerne il comma 2, si rileva che la norma reca una interpretazione che sembrerebbe favorevole ai contribuenti (in quanto ostacola l accertamento automatico); tuttavia la RT afferma che la disposizione è conforme alle prassi già adottate dall Agenzia delle entrate e non ravvisa pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica. Andrebbe peraltro confermato che anche la stima degli effetti dell attività di accertamento inclusi nei tendenziali si basi su criteri conformi alle disposizioni introdotte. Inoltre poiché queste ultime hanno effetti retroattivi, andrebbero considerati gli effetti di eventuali richieste di rimborso, tenuto conto che la non rimborsabilità dei tributi pagati, asserita dalla RT, non emerge espressamente dalla norma. ARTICOLO 6 Consolidato nazionale Normativa vigente La disciplina tributaria vigente prevede la facoltà per le società residenti appartenenti ad un gruppo societario, in presenza di specifici requisiti di controllo, di optare per l applicazione del regime fiscale del consolidato nazionale in base al quale viene riconosciuto un unico soggetto economico sul piano tributario nel quale confluiscono i risultati positivi e negativi realizzate da ciascuna società del gruppo. La disciplina in esame, pertanto, consente ai soggetti che posseggono i requisiti richiesti, di realizzare politiche fiscali finalizzate ad un risparmio complessivo d imposta (in quanto, ad esempio, le perdite di una società possono essere compensate con i redditi di un altra società appartenente al consolidato). L opzione per il regime di tassazione in esame è consentito (art.117 del TUIR): - alle società residenti; - alle società non residenti solo in qualità di controllanti e purchè: a) siano società residenti in Paesi con i quali è stato stipulato l accordo per evitare la doppia imposizione; b) esercitino attività d impresa in Italia mediante una stabile organizzazione il cui patrimonio comprenda la partecipazione in ciascuna società controllata. La norma interviene sulla disciplina del consolidato nazionale introducendo modifiche finalizzate ad estenderne l ambito di applicazione con particolare riferimento alle società non residenti. La relazione illustrativa afferma che la modifica alla disciplina del consolidato fiscale è determinata dalle sentenze della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13. In particolare, in

24 riferimento alla sentenza C-40/13, la Corte afferma che gli articoli 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile. Pertanto, chiarisce la relazione illustrativa, la disciplina vigente si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in quanto consente alle società non residenti che hanno partecipazioni di controllo in società residenti di optare per il consolidato fiscale solo se hanno una stabile organizzazione in Italia. Tra le modifiche introdotte si segnala quanto segue: - la partecipazione al consolidato nazionale delle società non residenti è ammessa anche per le società non controllanti (tale circostanza viene determinata dalla soppressione della parola solo nel primo periodo del comma 2 dell art. 117 TUIR) (comma 1, lettera a), n. 1); - per le società non residenti con il requisito del controllo, viene confermata la possibilità di accedere al consolidato nazionale; tuttavia, le modifiche riducono gli ulteriori necessari requisiti per l accesso (comma 1, lettera a), n. 2); - l individuazione dei requisiti necessari per l accesso al consolidato nazionale dei nuovi soggetti ammessi, ossia le società non residenti che non posseggono il requisito del controllo (comma 1, lettera b)); - l inclusione nella definizione di società controllate, ai fini del consolidato nazionale, delle stabili organizzazioni in Italia residenti in Paesi - appartenenti all UE ovvero aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurano lo scambio di informazioni purchè in presenza di specifici requisiti (comma 2). Si stabilisce inoltre che la decorrenza è fissata al periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 3) e che con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono stabilite alcune modalità applicative delle misure introdotte (comma 4). La relazione tecnica afferma che la norma interviene sulle disposizioni vigenti - eliminando il vincolo che consente al soggetto non residente di esercitare l opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata - al fine di adeguare la disciplina alle recenti pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia; la norma, pertanto, consente anche alle sorelle residenti in Italia di consolidare le proprie basi imponibili. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la RT stima che la disposizione non determini variazioni di gettito in considerazione della circostanza che la modifica normativa è finalizzata a rendere più agevole l adesione al consolidato di un gruppo

25 societario controllato da un soggetto non residente, che con la normativa vigente può comunque optare per la tassazione di gruppo per il tramite della propria stabile organizzazione in Italia. Al riguardo, si segnala che, poiché il consolidato nazionale si applica solo in caso di opzione da parte dei contribuenti interessati, è presumibile che l ampliamento dell ambito di applicazione previsto dalle norme in esame determini effetti negativi di gettito in quanto i nuovi soggetti ammessi eserciteranno l opzione solo se ritenuta conveniente sul piano tributario. In proposito appare necessario acquisire l avviso del Governo. ARTICOLO 7 Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti Normativa vigente Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone, tra l altro, la disciplina fiscale relativa a: - società ed enti commerciale non residenti (Titolo II, capo IV), per i quali il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti in Italia, ad esclusione di quelli esenti o di quelli soggetti a ritenuta alla fonte. Sono considerati prodotti in Italia tutti i redditi elencati nell art. 23 tenendo conto, per i redditi d impresa, anche delle plusvalenze e delle minunsvalenze relative ad attività commerciali esercitate nello Stato, anche se non conseguite attraverso le stabili organizzazione, nonché gli utili riscossi da società partecipate italiane (art.151). Si stabilisce inoltre che alle società e agli enti commerciali non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia si applica, per i redditi imputati a quest ultima, la disciplina IRES, mentre in assenza di stabile organizzazione si applica la disciplina IRPEF (art.152); - enti non commerciali non residenti (Titolo II, capo V), il cui reddito complessivo analogamente a quanto previsto dall art è formato dai redditi prodotti in Italia, ad esclusione di quelli esenti o di quelli soggetti a ritenuta alla fonte. Sono considerati prodotti in Italia tutti i redditi elencati nell art. 23 tenendo conto, per i redditi d impresa, anche delle plusvalenze e delle misuvalenza relative ad attività commerciali esercitate nello Stato, anche se non conseguite attraverso le stabili organizzazione, nonché gli utili riscossi da società partecipate italiane (art.153). Agli enti non commerciali non residenti si applica la disciplina IRPEF e, qualora esercitino attività commerciale in Italia tramite una stabile organizzazione, ai redditi realizzati da quest ultima si applica la disciplina prevista per gli enti non commerciali residenti in Italia (art. 154)

26 La norma sostituisce gli articoli 151, 152 e 153 ed abroga l art. 154 del TUIR, intervenendo quindi sulla disciplina fiscale delle società ed enti commerciali non residenti (artt.151 e 152) nonché degli enti non commerciali non residenti (artt. 153 e 154). La riformulazione proposta evidenzia la disciplina applicabile ai redditi realizzati dalle stabili organizzazioni in Italia, indipendentemente dal fatto che esse facciano capo a società ed enti commerciali ovvero ad enti non commerciali (c.d. functionally separate entity). In particolare (commi 1 e 3): - il nuovo art. 151 disciplina il regime fiscale delle società e degli enti commerciali non residenti, in relazione ai redditi prodotti diversi da quelli attribuibili alle stabili organizzazioni; - il nuovo art. 152 disciplina il regime fiscale delle stabili organizzazioni facenti capo a società o enti commerciali non residenti. In proposito si stabilisce che la stabile organizzazione in Italia è considerata entità separata ed indipendente, con proprio Fondo di dotazione, ed il cui reddito è determinato applicando la disciplina IRES sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale. La disposizione sembra prefigurare in regime autonomo per l emissione di specifici strumenti finanziari negoziati. Per la determinazione dei criteri da adottare per la determinazione del Fondo di dotazione si rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. Per finalità antielusive, viene precisato che le operazioni tra la stabile organizzazione e l entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell art. 110, c.7, del TUIR (c.d. valore normale); - il nuovo art. 153 disciplina il regime fiscale degli enti non commerciali non residenti, in relazione ai redditi prodotti diversi da quelli attribuiti alle stabili organizzazioni. Il comma 2 interviene sulla disciplina IRAP riconoscendo la stabile organizzazione anche ai fini della suddetta imposta. Anche in tal caso la disposizione sembra fare salvo il regime per l emissione di specifici strumenti finanziari. La decorrenza è fissata al periodo d imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4). La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a razionalizzare la normativa e a renderla coerente con le indicazioni e gli orientamenti espressi in ambito OCSE ai quali, peraltro, l Agenzia delle entrate si è conformata nella prassi in sede di accertamento. Con riguardo al profilo finanziario la relazione tecnica evidenzia il carattere sistematico della norma e, pertanto, stima che la disposizione non determini effetti in termini di gettito

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