Risultati dei colloqui preliminari tra la Svizzera e la Gran Bretagna

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1 Risultati dei colloqui preliminari tra la Svizzera e la Gran Bretagna Situazione iniziale e premesse La piazza finanziaria è il settore più importante per la prosperità della Svizzera: genera infatti un buon 11% del prodotto interno lordo, contribuisce nella misura del 12-15% alle entrate fiscali e offre circa posti di lavoro qualificati. Una componente essenziale di tale successo è la legittima tutela della sfera privata dei clienti per quanto attiene alle questioni finanziarie, tutela di cui però non si deve abusare per occultare comportamenti illeciti. Per questo la Svizzera si è notevolmente impegnata al fine di evitare qualsiasi abuso a livello internazionale e ha implementato procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale e formule di cooperazione sulla base di accordi multilaterali e bilaterali. Il settore finanziario svizzero ha sempre sostenuto quest impegno e messo in pratica tutti i provvedimenti adottati. Nel marzo del 2009, ad esempio, muovendo un ulteriore passo in questa direzione la Svizzera ha deciso di applicare, per quanto riguarda l assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, lo standard dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di informazioni di carattere fiscale che prevede, per tutti i reati fiscali, la fornitura di assistenza amministrativa su richiesta in casi specifici. Da allora la Svizzera ha siglato circa 30 accordi di doppia imposizione che ottemperano a questo standard internazionale. Gli istituti di credito svizzeri e le autorità elvetiche sono del parere che, soprattutto con i Paesi UE interessati, la Svizzera dovrebbe andare oltre la mera conclusione di nuove CDI. Da tempo, infatti, nell'ambito delle attività bancarie transfrontaliere sorgono diversi problemi e questioni che si ripercuotono negativamente sulle importanti relazioni politiche ed economiche bilaterali. Per salvaguardare la fiducia della clientela estera nelle banche svizzere conquistata con anni di intenso lavoro, il governo della Confederazione ha condotto colloqui preliminari con diversi Paesi europei, ad esempio con la Gran Bretagna. L obiettivo principale che s intende raggiungere è permettere ai clienti che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nel Paese di residenza di regolarizzare in modo forfettario la loro posizione a fronte dell autodenuncia con garanzia di tutela della sfera privata. Un altro degli scopi perseguiti è migliorare l'accesso al mercato transfrontaliero per le banche svizzere all'estero. Infine si vuole anche smorzare il dibattito sempre più acceso sull'eventuale criminalizzazione dei dipendenti bancari in relazione a reati fiscali commessi dai clienti. Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 1

2 2. Aspetti principali dei colloqui preliminari La soluzione, i cui dettagli dovrebbero essere messi a punto in occasione dei negoziati, contiene in particolare i seguenti punti: Regolarizzazione retroattiva: i patrimoni che in passato non sono mai stati tassati devono essere regolarizzati. Imposta liberatoria per il futuro: i redditi futuri dovrebbero essere assoggettati a un imposta liberatoria, la cui aliquota dovrà ancora essere stabilita. L imposta liberatoria è un imposta alla fonte. Con il suo versamento, l obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio è soddisfatto. Allo scopo di impedire possibili elusioni viene convenuta un assistenza amministrativa estesa, secondo la quale le autorità britanniche possono presentare domande che contengano il nome del cliente ma non necessariamente quello della banca. In termini numerici queste domande sono limitate e devono essere motivate. Le cosiddette fishing expedition sono escluse. Altri elementi: la Svizzera e la Gran Bretagna sono intenzionate a risolvere la questione dell accesso degli istituti finanziari elvetici ai mercati in Gran Bretagna. Il pacchetto include inoltre la depenalizzazione di banche e dei loro collaboratori. 3. Posizione dell Associazione svizzera dei banchieri / Messaggi chiave L Associazione svizzera dei banchieri appoggia la decisione del Consiglio federale, basata sui risultati dei colloqui preliminari, di avviare trattative ufficiali in materia fiscale. L attuale intesa tra Svizzera e la Gran Bretagna: offre alla piazza finanziaria svizzera la possibilità di attuare la sua strategia orientata al futuro e di concentrarsi in avvenire sull'acquisizione e la gestione di patrimoni dichiarati al fisco, nell'interesse dei clienti; rappresenta una pietra miliare nelle relazioni bilaterali tra Svizzera e Gran Bretagna; compone gli interessi del fisco britannico, della piazza finanziaria svizzera e dei clienti britannici in Svizzera; Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 2

3 è ragionevole ed equilibrata; al posto dello scambio automatico di informazioni viene proposta una soluzione equivalente che permette di continuare a proteggere la sfera privata dei clienti britannici di banche svizzere; o la Gran Bretagna si assicura un importante gettito fiscale; o la Svizzera può accedere più facilmente al mercato; o i clienti britannici di banche svizzere hanno l opportunità di regolarizzare patrimoni non dichiarati con la garanzia di tutela della loro sfera finanziaria privata; evita per il futuro l acquisto di dati illegali e la criminalizzazione degli impiegati di banca svizzeri; non comporta alcuna necessità d intervento da parte dei clienti in quanto devono prima essere condotte le trattative ufficiali; dopo la stipula di un eventuale accordo i clienti avranno tempo sufficiente per scegliere liberamente tra le diverse opzioni. 4. Domande e Risposte Conseguenze per i clienti Che conseguenze avrà per i clienti la comunicazione dei risultati dei colloqui preliminari? Per i clienti non cambia nulla. Innanzitutto devono essere condotte le trattative ufficiali tra Svizzera e Gran Bretagna dopodiché, in caso di accordo, ogni cliente avrà abbastanza tempo per scegliere tra le varie possibilità a sua disposizione. Che cosa comporta la regolarizzazione per i clienti? I clienti bancari di Paesi con questo tipo di accordo che in passato non hanno dichiarato, o hanno dichiarato solo in parte, i valori patrimoniali depositati presso istituti di credito in Svizzera potranno regolarizzare in modo forfettario la loro posizione tramite il versamento una tantum di un imposta liberatoria valida per tutti i tipi di tasse. Si tratta di una soluzione non burocratica ed equa che verrà attuata dalle banche con effetto sui clienti, per i quali non dovrebbero insorgere costi elevati. L intero processo si svolgerà sotto la stretta sorveglianza e il controllo delle autorità fiscali svizzere, ma garantendo sempre e comunque l anonimato dei clienti. Qualora questi ultimi optino per l autodenuncia ciò avverrà senza criminalizzazione. Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 3

4 Che cosa s intende per assistenza amministrativa ampliata? Come misura di sostegno per l imposta liberatoria viene convenuta in futuro un assistenza amministrativa ampliata (scambio di informazioni su richiesta), in virtù della quale le autorità britanniche possono presentare domande di informazioni che non contengono necessariamente il nome della banca. L identificazione nominativa del cliente è sempre e comunque prevista. Si evitano così fishing expedition abusive. I requisiti per tali domande sono una richiesta mirata riguardante il cliente specifico e il sospetto fondato di irregolarità fiscali. Dopo che lo Stato richiedente ha ricevuto le informazioni sulla relazione bancaria deve essere presentata una normale domanda di assistenza amministrativa secondo la convenzione di doppia imposizione, per la quale il cliente bancario dispone di tutte le possibilità di ricorso. Questo procedimento corrisponde allo standard OCSE 26. L assistenza amministrativa ampliata deve essere considerata in rapporto all intero pacchetto di misure che offre al cliente bancario l opportunità di regolarizzare in forma anonima la propria posizione passata e di usufruire anche in avvenire della tutela della sfera privata. L assistenza amministrativa ampliata vale solo per il futuro, non è retroattiva. Quali sono le raccomandazioni delle banche svizzere ai loro clienti? È responsabilità dei clienti occuparsi delle loro questioni fiscali. Fino ad oggi le banche svizzere hanno sempre provveduto a comunicare i cambiamenti legislativi nel Paese di provenienza o in quello in cui i clienti pagano le tasse per consentire loro di chiarire il proprio status fiscale. Anche questa volta, quindi, le banche illustreranno alla clientela le varie possibilità offerte dall accordo. Secondo voi che ne pensano i clienti di un accordo di questo genere? A nostro parere la stragrande maggioranza dei clienti dovrebbe riconoscere i vantaggi di un accordo di questo tipo. Spesso, infatti, i patrimoni non dichiarati sono ormai passati alla seconda o addirittura alla terza generazione e gli intestatari attuali sono del tutto estranei alla decisione di non dichiararli presa dai loro predecessori. I clienti preferiranno l imposta liberatoria o l autodenuncia volontaria? Difficile da prevedere. La cosa più importante è che ogni cliente è libero e ha a disposizione abbastanza tempo per scegliere se adempiere all obbligo fiscale in forma anonima, attraverso l imposta liberatoria, oppure autodenunciandosi presso le autorità fiscali del suo Paese di provenienza. Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 4

5 Quanto è sicuro questo accordo nell ottica dei clienti? Esiste il pericolo che, in un secondo momento, il cliente debba pagare ancora una volta per la regolarizzazione? I dettagli di un eventuale accordo devono ancora essere discussi, comunque vale il principio secondo cui si adempie all obbligo fiscale una sola volta. Questa soluzione rappresenta il colpo di grazia al segreto bancario svizzero? Al contrario: questa soluzione permette non solo di preservare la legittima tutela della sfera finanziaria privata ma, a lungo termine, anche di rafforzarla. L eventuale accordo riconoscerà in modo duraturo l imposta liberatoria come una soluzione equivalente allo scambio di informazioni. Con questo accordo le banche non violano il dovere di lealtà nei confronti dei clienti? No, affatto. Le questioni fiscali sono sempre state, e continueranno a essere, di competenza esclusiva del cliente e non della sua banca. Introducendo l imposta liberatoria in concomitanza con la garanzia della tutela della sfera privata la Svizzera offre ai clienti bancari esistenti una procedura agevolata per effettuare una regolarizzazione retroattiva anonima. Domande relative alle conseguenze per la piazza finanziaria svizzera e le banche Qual è il significato dell intesa per la piazza finanziaria svizzera? Siamo convinti che l accordo lancerà un segnale importante e offrirà alla Svizzera la possibilità di attuare la sua strategia orientata al futuro inerente la piazza finanziaria. I contraenti hanno accettato di equiparare in modo duraturo l imposta liberatoria a uno scambio automatico di informazioni. La soluzione della Svizzera potrebbe quindi diventare per gli altri Stati una sorta di benchmark internazionale nell ambito della cooperazione fiscale. L offshore banking ha ancora un futuro? La piazza finanziaria svizzera conserva intatta la sua grande attrattiva. Competenza, innovazione, discrezione, internazionalità e, soprattutto, stabilità politica, economica e sociale continuano a essere i fattori indispensabili per un successo sostenibile. Grazie all intesa raggiunta i clienti interessati godranno di un ancora maggiore certezza del diritto e potranno, se non l hanno già fatto, investire il loro patrimonio in Svizzera in modo fiscalmente conforme. Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 5

6 Quale sarà l ammontare dei capitali che verranno regolarizzati? Non possiamo fornire dati al riguardo. Quanto costerà l attuazione alle banche svizzere? Almeno un importo milionario a tre cifre (in CHF). Pensate che alcuni capitali verranno trasferiti all estero? Sì, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno molto limitato. Sia i clienti che le banche hanno tutto l interesse che le relazioni cliente continuino a essere gestite in Svizzera e che i patrimoni restino in territorio elvetico, dove vengono amministrati con competenza, servizi di prim ordine e nel rispetto della sfera privata. Grazie alla sua stabilità economica, giuridica e sociale la Svizzera offre inoltre un importante vantaggio supplementare. Qual è l aumento del volume di attività che vi attendete dal miglioramento dell'accesso al mercato? Attualmente non è possibile rispondere a questa domanda. Con la facilitazione dell accesso al mercato ritenete che sia definitivamente escluso un accordo con la UE in materia di servizi finanziari? In quanto economia aperta la Svizzera si impegnerà a tutti i livelli per un accesso al mercato senza discriminazioni dei suoi prodotti e servizi. Ci aspettiamo che dalle negoziazioni con la Gran Bretagna possano scaturire dei miglioramenti. La nuova regolamentazione avrà un impatto negativo sulla competitività della piazza finanziaria? Al contrario, la piazza finanziaria ha la possibilità di riorientarsi e di crescere da una posizione di forza. La proiezione internazionale, la profonda conoscenza dei mercati dei capitali e la qualità dei servizi, unite all'elevato grado di stabilità della Svizzera, non potranno che favorire ulteriormente il settore bancario elvetico. Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 6

7 Domande di carattere generale Qual è la prossima tappa? Esiste un calendario? Dopo che i due Paesi avranno sottoscritto l intesa di base, occorre innanzitutto allestire i mandati di negoziazione. Verranno quindi avviate le negoziazioni ufficiali per l elaborazione e la conclusione di un accordo di Stato. In base all attuale calendario dei lavori è previsto che il tavolo negoziale si aprirà verso l inizio del Una volta parafato e sottoscritto l accordo, sarà istruito l iter parlamentare. Garantendo comunque prioritariamente che la soluzione raggiunta vada nell interesse dei clienti, l ASB auspica uno svolgimento rapido dell intero processo. Verranno messe in atto soluzioni analoghe con altri Paesi? Da parte nostra auspichiamo l attuazione della stessa soluzione anche con altri Paesi, europei. Che cosa succede se non viene siglato alcun accordo di Stato? Siamo dell opinione che i due Paesi saranno in grado di giungere a un consenso soddisfacente per entrambe le parti anche sulle questioni rimaste in sospeso. Resta però il fatto che, con l'offerta di un'imposta liberatoria, la Svizzera ha compiuto un significativo passo avanti rispetto all'articolo 26 dell'accordo modello dell'ocse. Se le trattative non dovessero andare a buon fine troverà applicazione soltanto la nuova versione della CDI che include l assistenza amministrativa secondo il suddetto articolo 26. Gli accordi possono essere revocati? Per il momento non è stato sottoscritto alcun accordo, per cui non è possibile rispondere a questa domanda. In linea generale, comunque, qualsiasi accordo può essere revocato. La UE propende più per lo scambio automatico di informazioni. Secondo voi come reagirà l Unione? I Paesi dell UE sono liberi di sottoscrivere accordi bilaterali con Stati terzi purché non violino il diritto UE. Riteniamo che i Paesi che sigleranno questo tipo di accordo con la Svizzera s impegneranno a livello dell Unione per far sì che l imposta liberatoria venga considerata in modo duraturo una soluzione equivalente allo scambio automatico di informazioni. Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 7

8 L ASB si aspetta che la diplomazia svizzera difenda il modello dell imposta liberatoria anche in seno ad altri organismi internazionali? Ne saremmo lieti. Inoltre sarebbe auspicabile che, in parallelo, venissero condotti anche colloqui bilaterali con gli altri Paesi europei. Che tipo di ripercussioni avrà questa soluzione sulle altre questioni in materia fiscale (fiscalità del risparmio UE)? L imposta liberatoria rappresenta un alternativa, per il futuro e per il passato, allo scambio automatico di informazioni conformemente alla direttiva UE sugli interessi. La Svizzera può quindi mantenere il sistema attualmente in vigore ai sensi della direttiva UE sugli interessi (ritenuta fiscale o comunicazione). Domande di carattere tecnico Come funziona l imposta liberatoria per il futuro? Attraverso l imposta liberatoria i patrimoni depositati all estero vengono messi in linea con la normativa fiscale vigente nel Paese di provenienza dell investitore, che ottempera così ai suoi obblighi fiscali nello Stato di origine. L aliquota dell'imposta liberatoria viene determinata indipendentemente dal reddito dell investitore e adeguata alle disposizioni di ogni singolo Paese. La nuova imposta liberatoria svizzera si applica a interessi, dividendi, redditi di investimenti di capitale, utili di capitale e valori patrimoniali. Essa viene prelevata attraverso un agente pagatore (la banca o un altra istituzione finanziaria) e versata all amministrazione fiscale svizzera, che una volta l anno trasferisce il denaro alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi di provenienza degli investitori. In questo modo gli Stati ricevono velocemente e senza ostacoli le imposte dovute sui patrimoni depositati in Svizzera di cui sono intestatari i loro cittadini. Come verrà controllato il rispetto di un eventuale accordo? Come nel caso della fiscalità del risparmio UE sarà l Amministrazione federale delle contribuzioni a sorvegliare il rispetto dell accordo. Che cosa s intende per assistenza amministrativa ai sensi dell articolo 26 OCSE? L'OCSE ha predisposto per i 30 Stati che vi aderiscono un modello di convenzione di doppia imposizione (CDI = accordo tra gli Stati in materia di questioni fiscali transfrontaliere). Il documento non ha valenza giuridica. L articolo 26 dell accordo modello dell'ocse tratta in maniera esaustiva il tema dello scambio di informazioni, cioè Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 8

9 l'assistenza amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati contraenti. Quelli che hanno deciso di applicare lo standard dell articolo 26 dell OCSE attuano uno scambio di informazioni su richiesta, che è cosa ben diversa dallo scambio automatico di informazioni. Le cosiddette "fishing expeditions" sono vietate nel senso che lo Stato che richiede le informazioni deve presentare una domanda motivata in cui specifica chi sono il soggetto imponibile interessato e la banca coinvolta oppure li descrive in modo sufficientemente circostanziato. Informazioni sull'apertura di negoziazioni riguardanti un accordo fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna 9

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