Gli argomenti La prova delle cessioni intracomunitarie alla luce degli ultimi interventi interpretativi e giurisprudenziali

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1 IVA nei rapporti internazionali Aggiornamento sulle novità 2013 Parma, 18 marzo 2014

2 Gli argomenti La prova delle cessioni intracomunitarie alla luce degli ultimi interventi interpretativi e giurisprudenziali 2 Le novità in vigore dal 1 gennaio 2013 in tema di fatturazione delle operazioni internazionali nell interpretazione dell Agenzia delle Entrate Il momento di effettuazione delle prestazioni periodiche o continuative tra la norma di comportamento n. 187 del 2013 della AIDC e la circolare n. 16/E dell Agenzia delle Entrate Effettuazione delle prestazioni di servizi e determinabilità del corrispettivo: spunti interpretativi Emissione dell autofattura ed integrazione della fattura comunitaria in via anticipata nell interpretazione dell Agenzia delle Entrate Il regime territoriale ai fini IVA applicabile ai servizi di deposito e stoccaggio dei beni alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2013 I chiarimenti della Corte di Giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2013 sull efficacia dei termini per l esportazione di beni ceduti ad operatori esteri: riflessi ai fini IVA nell ottica applicativa dell art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 La cessione di beni esistenti all estero in depositi istituiti in Paesi extracomunitari: nuove opportunità alla luce dei chiarimenti della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 dell Agenzia delle Entrate I riflessi dell irregolare fatturazione delle operazioni in tema di detraibilità dell IVA alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell 8 maggio 2013

3 3 La prova delle cessioni intracomunitarie alla luce degli ultimi interventi interpretativi e giurisprudenziali

4 La prova delle cessioni intracomunitarie 4 In tema di prove delle CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI e, quindi, dell AVVENUTO TRASFERIMENTO FISICO di questi nello Stato membro comunitario di destinazione, nel 2013 si sono pronunciate nuovamente l Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 19/E DEL 25 MARZO 2013 segue le precedenti risoluzioni della stessa Agenzia: n. 345/E del n. 477/E del n. 123/E del CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 24 MAGGIO 2013 richiama le precedenti sentenze: n del 24 gennaio 2013 n del 27 luglio 2012

5 La prova delle cessioni intracomunitarie 5 Con la sentenza n del 24 maggio 2013, la Corte di Cassazione riassume e ribadisce la sua più recente e consolidata giurisprudenza in tema di ONERE DELLA PROVA e dimostrazione della BUONA FEDE TRASFERIMENTO FISICO DEI BENI ONERE DELLA PROVA In primo luogo, il fornitore ha l onere di provare, con ogni mezzo a sua disposizione, l effettivo TRASFERIMENTO FISICO DEI BENI nello Stato membro di destinazione In secondo luogo, qualora venga accertato che la movimentazione effettiva dei beni non è invece avvenuta, il fornitore ha l onere di PROVARE la sua BUONA FEDE, avendo adottato le più opportune cautele per evitare di essere coinvolto in una frode BUONA FEDE

6 La prova delle cessioni intracomunitarie 6 Dimostrazione della buona fede Quanto alla dimostrazione della BUONA FEDE, la Corte di Cassazione afferma che si deve escludere che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigativa sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario, mentre è dovere del fornitore impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte. Cassazione, sentenza n del

7 La prova delle cessioni intracomunitarie 7 Dimostrazione della buona fede Viene sottolineata la necessità di adottare una procedura di controllo, di richiesta d informazioni e di formalizzazione corretta dei documenti amministrativi, contabili e contrattuali, improntata alla DILIGENZA dell operatore COMMERCIALE PROFESSIONALE, per provare la BUONA FEDE Procedura di controllo Richiesta di informazioni Formalizzazione corretta dei documenti amministrativi, contabili e contrattuali DILIGENZA BUONA FEDE dell operatore commerciale professionale

8 La prova delle cessioni intracomunitarie 8 Dimostrazione della buona fede DILIGENZA dell operatore commerciale professionale Dimostrazione che il fornitore ha adottato: tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria effettuata non conduca a partecipare ad una frode Corte di Giustizia, sentenza , causa C-409/04, Teleos plc.

9 La prova delle cessioni intracomunitarie 9 3 In tale ottica è opportuno utilizzare un manuale di procedure interne per la formalizzazione e documentazione delle operazioni intracomunitarie, oltre ad osservare gli adempimenti obbligatori ai sensi di legge: 2 1 Dimostrazione della buona fede DILIGENZA dell operatore commerciale professionale Richiesta del codice identificativo IVA dell acquirente Conferma dell esistenza di tale codice presso l Agenzia delle Entrate Compilazione e presentazione dei modelli Intrastat delle cessioni di beni

10 La prova delle cessioni intracomunitarie 10 Principi di giurisprudenza comunitaria La giurisprudenza comunitaria ha cercato di coprire un vuoto normativo, in quanto la direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, NON PREVEDE UNA REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI PROVE da fornire per giustificare il regime di esenzione ( non imponibilità per la norma interna) applicabile alle cessioni intracomunitarie di beni Art. 131, direttiva 2006/112/CE L art. 131 della direttiva n. 2006/112/CE lascia agli Stati membri la FACOLTÀ di disciplinare le condizioni per la corretta applicazione del regime di esenzione e, nello stesso tempo, per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso

11 La prova delle cessioni intracomunitarie 11 Principi di giurisprudenza comunitaria Il legislatore nazionale NON SI È AVVALSO DELLA FACOLTÀ prevista nell art. 131 della direttiva n. 2006/112/CE e NON HA PREVISTO OBBLIGHI SPECIFICI in materia di documentazione da utilizzare e conservare al fine di poter dare la prova del trasferimento fisico dei beni nello Stato membro di destinazione NO OBBLIGHI SPECIFICI NELLA NORMATIVA INTERNA! Il legislatore nazionale Importante!

12 La prova delle cessioni intracomunitarie 12 Principi di giurisprudenza comunitaria La MOVIMENTAZIONE FISICA dei beni dallo Stato membro in cui si trovano al momento della cessione, a quello di destinazione dell acquirente, costituisce l elemento strutturale della cessione intracomunitaria, ed è su tale elemento di natura sostanziale che s incentra l onere della prova, sia per la giurisprudenza comunitaria che per quella interna La mancanza di tale elemento strutturale (trasferimento fisico dei beni) impedisce il riconoscimento dello stesso carattere «intracomunitario» dell operazione Cassazione, sentenza n del Movimentazione fisica dei beni

13 La prova delle cessioni intracomunitarie 13 Principi di giurisprudenza comunitaria L ONERE DI PROVARE che i beni sono usciti dallo Stato membro di partenza e sono giunti nello Stato membro di destinazione spetta al FORNITORE e non all Amministrazione Finanziaria Giurisprudenza comunitaria e nazionale consolidate e coerenti Onere della prova!

14 La prova delle cessioni intracomunitarie 14 Principi di giurisprudenza comunitaria La Corte di Giustizia, con la sentenza del 27 settembre 2007, nella causa C-146/05, Albert Collée (punto 22), ha precisato che il regime di esenzione previsto per le cessioni intracomunitarie rappresenta una DEROGA al meccanismo ordinario di applicazione dell IVA e trova il suo fondamento nel regime transitorio dell Iva applicabile al commercio intracomunitario nell ambito del quale la tassazione degli scambi tra gli Stati membri riposa sul principio dell attribuzione del gettito fiscale allo Stato membro in cui ha luogo il consumo finale. Deroga al regime ordinario di applicazione dell IVA Corte di Giustizia, sentenza , causa C-146/05, Albert Collée

15 La prova delle cessioni intracomunitarie 15 Principi di giurisprudenza comunitaria L ESENZIONE per le cessioni intracomunitarie è una DEROGA alla regola generale di tassazione nello Stato membro in cui i beni si trovano al momento iniziale della spedizione o trasporto Spetta al SOGGETTO CHE INTENDE AVVALERSI DELLA DEROGA, per beneficiare del regime di esenzione, provare l effettivo trasferimento fisico dei beni in ragione del principio generale di cui all art c.c., secondo il quale l onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga Cassazione, sentenza n del Deroga al regime ordinario di applicazione dell IVA

16 La prova delle cessioni intracomunitarie 16 Principi di giurisprudenza comunitaria L art. 32 della direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell acquirente Art. 32, direttiva 2006/112/CE Il luogo della cessione

17 La prova delle cessioni intracomunitarie 17 Principi di giurisprudenza comunitaria La facoltà degli Stati membri nello stabilire le condizioni cui subordinare le prove che il soggetto cedente deve fornire non è senza limiti È necessario rispettare i PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO che fanno parte dell ordinamento giuridico comunitario certezza del diritto proporzionalità tutela del legittimo affidamento neutralità dell IVA

18 La prova delle cessioni intracomunitarie 18 Principi di giurisprudenza comunitaria Secondo la giurisprudenza comunitaria, AL FORNITORE DEI BENI, sebbene gravato dall onere della prova, NON POSSONO essere richiesti adempimenti TROPPO COMPLESSI che rendano eccessivamente difficile ed oneroso fornire la dimostrazione del trasferimento fisico dei beni e, in seconda istanza, in assenza di tale dimostrazione, la prova della sua buona fede ed estraneità alle frodi

19 La prova delle cessioni intracomunitarie 19 Principi di giurisprudenza comunitaria BUONA FEDE Può dimostrare la sua buona fede il fornitore che abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria effettuata non lo conduca a partecipare ad una frode Corte di Giustizia, sentenza , causa C-409/04, Teleos plc.

20 La prova delle cessioni intracomunitarie 20 L Amministrazione finanziaria è intervenuta più volte in tema di prove da fornire per le cessioni intracomunitarie di beni, con risoluzioni ministeriali relative, principalmente, ad istanze d interpello presentate dai contribuenti Risoluzione n. 345/E del Risoluzione n. 477/E del PROBLEMATICA MOLTO DELICATA! Risoluzione n. 123/E del Risoluzione n. 19/E del Sul tema delle prove delle cessioni intracomunitarie si è pronunciata anche Assonime con la circolare n. 41 del 27 giugno 2008, a commento della prima risoluzione n. 345/E del dell Agenzia delle Entrate, e, successivamente, con la circolare n. 20 dell , dopo l uscita dell ultima risoluzione n. 19/E del e la pubblicazione della sentenza n del della Corte di Cassazione

21 La prova delle cessioni intracomunitarie 21 Nonostante l estrema complessità e delicatezza del tema delle prove delle cessioni intracomunitarie di beni, la cui rilevanza è amplificata dall assenza di barriere doganali tra i diversi Stati membri dell Unione Europea, l Agenzia delle Entrate non si è pronunciata in modo organico, con una circolare illustrativa che chiarisca le procedure da adottare da parte degli operatori a seconda delle diverse modalità di trasporto e degli specifici termini di resa utilizzati, esprimendosi sulla problematica generale delle prove! Interventi disorganici MAI UNA PRONUNCIA IN MODO ORGANICO SULLA PROBLEMATICA GENERALE DELLE PROVE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

22 La prova delle cessioni intracomunitarie 22 Tranne il caso della risoluzione n. 477/E del , l Agenzia si è pronunciata in risposta ad istanze d interpello poste in relazione a casi specifici con soluzioni interpretative preconfezionate dai contribuenti Problema! Interventi disorganici ASSENZA DI UN QUADRO GENERALE INTERPRETATIVO!

23 La prova delle cessioni intracomunitarie 23 Risoluzione n. 345/E del Casisitica esaminata nelle risoluzioni Istanza d interpello, relativa alla specifica procedura ivi indicata, che prevede il CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta Non ci sono riferimenti né alle modalità del trasporto, né ai termini di resa utilizzati Risoluzione n. 477/E del Risposta a nota con cui si chiedono chiarimenti alla luce della risoluzione n. 345/E del ed in riferimento al settore ceramico caratterizzato da cessioni con termine di resa franco fabbrica e difficoltà nel riuscire ad ottenere dai clienti la copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta Specifica per il franco fabbrica

24 La prova delle cessioni intracomunitarie 24 Risoluzione n. 123/E del Casisitica esaminata nelle risoluzioni Istanza d interpello relativa ad importazioni di beni in Italia da parte del rappresentante fiscale, ivi nominato, di un operatore residente in San Marino, dove si cita l utilizzo del CMR Viene considerato idoneo l utilizzo del CMR Risoluzione n. 19/E del Istanza d interpello di un contribuente che adotta diverse modalità di trasporto ( franco destino e franco fabbrica ) e che, in ogni caso, emette un documento di trasporto normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico I documenti utilizzati possono includere o meno il CMR e possono essere forniti in formato elettronico e non cartaceo

25 La prova delle cessioni intracomunitarie 25 Il ruolo del CMR nel trasporto su strada La prova ed il documento di trasporto La validità del CMR quale strumento idoneo a provare l uscita dei beni dal territorio dello Stato con destinazione all estero, è stata sempre confermata dall Agenzia delle Entrate, la quale ha sottolineato l importanza del documento di trasporto I documenti di trasporto (tra cui il CMR), però, POSSONO costituire una prova idonea ma NON SONO GLI UNICI documenti utilizzabili per dimostrare l avvenuto trasferimento fisico dei beni Tale possibilità è affermata espressamente nella prima risoluzione n. 345/E del e nella risoluzione n. 123/E del

26 La prova delle cessioni intracomunitarie 26 La prova ed il documento di trasporto Il ruolo del CMR nel trasporto su strada A rafforzare il concetto che il documento di trasporto PUÒ ESSERE un idoneo mezzo di prova MA NON È L UNICO, sono le esplicite affermazioni contenute nella risoluzione n. 123/E del e, soprattutto, nella risoluzione n. 477/E del , che mettono in evidenza anche l IMPORTANZA della DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA Risoluzione n. 129/E del La prova dell uscita dei beni dal territorio dello Stato per l inoltro ad un soggetto passivo d imposta identificato in altro Stato membro potrà essere fornita, tra l altro, dalla lettera di vettura camionistica che indichi come luogo di partenza il confine italo-sammarinese e destinazione lo Stato comunitario di arrivo dei beni Risoluzione n. 477/E del Sebbene in riferimento a casi di cessioni con termine di resa franco fabbrica, l Agenzia afferma un concetto di carattere generale e, richiamando espressamente la risoluzione n. 345/E del 2007, afferma che questa ha indicato l esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo

27 La prova delle cessioni intracomunitarie 27 La prova ed il documento di trasporto Il ruolo del CMR nel trasporto su strada Con la risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008 l Agenzia si spinge molto avanti e, con riferimento a vendite di beni con termine di resa franco fabbrica, sottolinea che IL DOCUMENTO DI TRASPORTO NON È NECESSARIO Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro

28 La prova delle cessioni intracomunitarie 28 Il ruolo del CMR nel trasporto su strada Nonostante la presa di posizione dell Agenzia sull argomento, permangono molte incertezze DOCUMENTI DI PROVA NON vengono indicati i possibili DOCUMENTI ALTERNATIVI A QUELLI DI TRASPORTO, IDONEI a fungere da PROVA MANCANZA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO Limitatamente alle vendite franco fabbrica, in cui normalmente il fornitore non provvede direttamente (con propri mezzi) o tramite terzi (vettori) al trasporto dei beni, È AMMISSIBILE che MANCHI IL DOCUMENTO DI TRASPORTO Dubbi

29 La prova delle cessioni intracomunitarie 29 Il ruolo del CMR nel trasporto su strada L interpretazione fornita con la risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008 è ispirata ad una RATIO LIBERALE, avvalorata, indirettamente, anche dalla risoluzione n. 123/E del 6 maggio 2009 TRANQUILLITÀ APPARENTE

30 La prova delle cessioni intracomunitarie 30 A Nelle cessioni dove il fornitore non cura il trasporto, né in proprio né tramite terzi, il documento di trasporto (incluso il CMR) NON SEMBRA NECESSARIO Il ruolo del CMR nel trasporto su strada B Nelle cessioni dove il fornitore cura il trasporto incaricando terzi (vettori) il documento di trasporto (incluso il CMR) PUÒ ESSERE un documento idoneo a provare il trasferimento del bene Assonime, circolare n. 41/2008, par. 2 Possono essere validi anche altri documenti di trasporto, come il DDT opportunamente integrato con l indicazione del luogo di consegna del bene

31 La prova delle cessioni intracomunitarie 31 Il ruolo del CMR nel trasporto su strada OTTICA LIBERALE In tale ottica liberale, nel cui ambito il documento di trasporto non è necessario, per i trasporti non curati dal fornitore, o può essere uno (fra gli altri) dei vari tipi di documenti utilizzabili ai fini probatori, nel caso di trasporto affidato dal fornitore a terzi, sembrava un adempimento non strettamente obbligatorio disporre di una copia del CMR con firma del destinatario dei beni, sebbene sicuramente utile in un ottica prudenziale

32 La prova delle cessioni intracomunitarie 32 Il ruolo del CMR nel trasporto su strada La risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013, sebbene in modo indiretto e non chiaro, introduce un elemento interpretativo che pare vada nella direzione opposta all orientamento consolidato precedente L Agenzia ritiene valido, in assenza del CMR, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) Il RIFERIMENTO ALLA FIRMA DEL CESSIONARIO, sebbene indicata nella parentesi, introduce un elemento interpretativo che sarebbe a favore della necessità, per il cedente, di AVERE COPIA DEL CMR FIRMATO DAL CLIENTE DESTINATARIO DEI BENI, considerato che le informazioni ritraibili dal complesso di documenti alternativi al CMR devono comunque essere le stesse presenti su tale documento

33 La prova delle cessioni intracomunitarie 33 Il ruolo del CMR nel trasporto su strada Nel quesito oggetto d interpello, fra i documenti considerati da cui ricavare gli STESSI ELEMENTI PRESENTI NEL CMR, figurano, fra gli altri: il DDT (firmato o meno per ricezione dal cliente) l attestazione del cliente che conferma l avvenuta ricezione della merce Inoltre, viene specificato come, in assenza di DDT con la firma del cliente per ricezione, tale mancanza possa essere colmata da una dichiarazione del cliente medesimo che attesti l avvenuta ricezione della merce

34 La prova delle cessioni intracomunitarie 34 Il ruolo del CMR nel trasporto su strada L Agenzia, pertanto, dimostra di avallare una procedura amministrativa nel cui ambito esiste in ogni caso un DOCUMENTO FIRMATO dal CLIENTE CHE ATTESTA IL RICEVIMENTO DEI BENI N.B. Sulla base di quanto si può desumere dalla risposta all interpello, quindi, PARREBBE NECESSARIA l acquisizione del CMR CON LA FIRMA DEL DESTINATARIO FINALE

35 La prova delle cessioni intracomunitarie 35 L annosa vicenda potrebbe aver trovato una sua definitiva «sistemazione» con la sentenza n del 28 agosto 2013 della Corte di Cassazione Occupandosi di cessioni intracomunitarie con clausola «franco fabbrica», infatti, i giudici precisano quanto segue: «il cedente non assolve al proprio onere probatorio con la mera presentazione della lettera di vettura, ma per provare il diritto alla esenzione IVA deve produrre un diverso documento rappresentativo della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione (come ad esempio il documento di scarico della merce, redatto secondo i modelli predisposti per il trasporto internazionale, sottoscritto dal destinatario) o la prova anche di "fatti secondari" dai quali desumere la presenza fisica delle merci in territorio diverso da quello dello Stato membro in cui è residente il cedente (come ad esempio, nel caso di trasporti stradali, le ricevute di pagamento - recanti data, timbro ed indicazione del chilometraggio dell'automezzo - sottoscritte dal titolare della stazione di rifornimento carburante che risulti ubicata fuori del territorio di partenza ovvero nel territorio di destinazione delle merci)». Corte di Cassazione sentenza n del !!!

36 La prova delle cessioni intracomunitarie 36 Prova della buona fede «E' certo che la disponibilità di tali documenti dovrà essere acquisita dai soggetti terzi contraenti, ove il cedente non intenda eseguire la spedizione od il trasporto in proprio, ed è ben possibile che tali soggetti - tanto più se partecipi della frodenon collaborino, rendendo indisponibile detta documentazione probatoria, ma in tal caso il cedente dovrà allora fornire adeguata prova 1 -di aver espressamente dedotto in obbligazione nei contratti stipulati con il vettore, spedizioniere, cessionario, l'obbligo di consegna del documento in questione; 2-di aver richiesto inutilmente l'adempimento di tale obbligazione, esperendo ove necessario le opportune iniziative giudiziarie; 3-di non essere stato in grado di acquisire alcun altra documentazione neppure da soggetti diversi dal vettore e cessionario (eventualmente la società assicuratrice con la quale ha stipulato polizza assicurativa del carico).». Corte di Cassazione sentenza n del

37 La prova delle cessioni intracomunitarie 37 Documentazione Documenti probatori da conservare Sulla base della prassi amministrativa in materia di prove delle cessioni intracomunitarie e della giurisprudenza nazionale e comunitaria, anche in merito al concetto della buona fede connesso all obbligo di diligenza del fornitore, si ritiene utile conservare la seguente documentazione ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI LEGGE Richiesta del codice identificativo IVA dell acquirente Art. 50, comma 2, D.L. n. 331/1993 Art. 50, comma 1, D.L. n. 331/1993 Conferma della validità del codice identificativo IVA presso l Agenzia delle Entrate I modelli Intrastat delle cessioni intracomunitarie STUDIO SIRRI GAVELLI ZAVATTA Art. 50, & comma 6, D.L. n. 331/1993

38 La prova delle cessioni intracomunitarie 38 Fatture di vendita Documenti probatori PRASSI CONTABILE, AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE Documentazione bancaria Fatture di vendita con idonea annotazione ( operazione non imponibile ) Documentazione bancaria attestante i pagamenti coerente con le risultanze contabili Documentazione amministrativa, commerciale e contrattuale relativa alla cessione dei beni ed al trasporto degli stessi nell altro Stato membro Documentazione amministrativa, commerciale e contrattuale 1 2 3

39 La prova delle cessioni intracomunitarie 39 Ai fini della dimostrazione della DILIGENZA e della BUONA FEDE del fornitore è sicuramente utile che siano adottate procedure interne di controllo per le operazioni con l estero, sia intracomunitarie che extracomunitarie DILIGENZA Documenti probatori BUONA FEDE MANUALE DELLE PROCEDURE PER I RAPPORTI CON L ESTERO

40 40 Le novità in vigore dal 1 1 gennaio 2013 in tema di fatturazione delle operazioni internazionali nell interpretazione dell Agenzia delle Entrate

41 Fatturazione delle operazioni internazionali 41 Per effetto dell entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013 ), a decorrere dalle operazioni effettuate A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2013 (ex art. 1, comma 335), sono state recepite nell ordinamento interno le disposizioni della direttiva 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE in materia di FATTURAZIONE, con importanti novità anche per le operazioni in ambito internazionale Con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, l Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle novità fiscali in materia di IVA, dedicando ad esse il quarto capitolo

42 Fatturazione delle operazioni internazionali 42 Determinazione del cambio per le operazioni in valuta Viene fornita un interessante precisazione in merito alla determinazione della base imponibile dei corrispettivi e delle spese ed oneri sostenuti IN VALUTA ESTERA con riguardo al GIORNO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE, a cui è necessario fare riferimento per l individuazione del cambio Nel paragrafo 4.1, viene sottolineato come, diversamente dalla precedente formulazione, la nuova disposizione prevede che Cambio per operazioni in valuta laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell operazione (informazione che andrebbe indicata in fattura), il tasso di cambio debba essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell operazione medesima

43 Fatturazione delle operazioni internazionali 43 Determinazione del cambio per le operazioni in valuta La precisazione contenuta nel paragrafo 4.1 recepisce, di fatto, il disposto dell art. 226, n. 7), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE secondo cui è obbligatorio indicare nelle fatture emesse la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l acconto di cui all articolo 220, punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura

44 Fatturazione delle operazioni internazionali 44 Determinazione del cambio per le operazioni in valuta Secondo la norma comunitaria nei casi di scollamento tra la DATA di effettuazione delle operazioni e quella di emissione della fattura, come accade tipicamente per le ipotesi di FATTURAZIONE DIFFERITA, la prima data deve essere indicata (se determinata), presumibilmente, per consentire a chi riceve il documento di conoscere il momento di effettuazione della cessione o della prestazione del servizio Fatturazione differita

45 Fatturazione delle operazioni internazionali 45 Determinazione del cambio per le operazioni in valuta La previsione contenuta nell art. 226, n. 7), della direttiva n. 2006/112/CE NON È STATA RECEPITA nell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, e l uso del condizionale andrebbe non si ritiene sufficiente per introdurre, in via interpretativa, l obbligo d indicazione del giorno di effettuazione dell operazione TUTTAVIA La precisazione contenuta nella circolare n. 12/E del 2013 è indicativa del concetto cui ha fatto indirettamente riferimento l Agenzia delle Entrate che è alla base dei chiarimenti forniti con la circolare n. 35/E del 20 settembre 2012, nel paragrafo 3.1, in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese da un soggetto passivo comunitario.

46 Fatturazione delle operazioni internazionali 46 Determinazione del cambio per le operazioni in valuta I chiarimenti forniti con la circolare n. 35/E del 2012 sono stati confermati nella circolare n. 16/E del (paragrafi 2.3 e 3.3) I predetti chiarimenti sono stati ESTESI, con la stessa circolare n. 12/E del 2013 (paragrafo 2), ANCHE AI SERVIZI DIVERSI DA QUELLI GENERICI CON TUTTE LE PERPLESSITÀ DEL CASO!

47 Fatturazione delle operazioni internazionali 47 Indicazione dei corrispettivi in valuta estera Quanto alla valuta in cui devono essere indicati gli importi di corrispettivi, spese e altri oneri, la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 precisa (par. 6.3) che, a differenza di quanto previsto nella precedente formulazione dell art. 21, NELLE FATTURE IN LINGUA STRANIERA, in base alla vigente disposizione, NON è più possibile RIPORTARE TALI IMPORTI SOLO IN VALUTA ESTERA (ferma restando l indicazione dell imposta in euro). Anche per le predette fatture, pertanto, «vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l indicazione dell IMPOSTA E dell IMPONIBILE CON ARROTONDAMENTO AL CENTESIMO DI EURO».

48 Fatturazione delle operazioni internazionali 48 NOVITÀ Indicazione dei corrispettivi in valuta estera Sia l IMPOSTA che l IMPONIBILE devono essere indicati anche in euro Il nuovo obbligo, riferito all indicazione anche in euro dell imponibile, ha implicazioni negative per gli operatori, i quali dovranno adeguare i propri sistemi informatici in relazione alle fatture in lingua straniera Assonime (circolare n. 24 del 18 luglio 2013) si auspica che l Agenzia delle Entrate possa riconsiderare l interpretazione data con la circolare n.12/e del 2013, al fine di evitare l aggravio di costi per le imprese Imposta e imponibile in euro Assonime, circolare n. 24 del

49 Fatturazione delle operazioni internazionali 49 Fatturazione delle cessioni intracomunitarie Nel paragrafo della circolare n. 12/E del 2013, l Agenzia delle Entrate specifica che nelle fatture emesse per le cessioni intracomunitarie di beni di cui all art. 41, del D.L. n. 331/1993, deve essere indicato, al posto dell ammontare dell imposta, il titolo di non imponibilità con l eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale È confermato quanto già espressamente indicato nell art. 46, comma 2, del D.L. n 331/1993 che, quanto all annotazione obbligatoria da inserire in fattura per descrivere il regime IVA dell operazione, prevede l indicazione di OPERAZIONE NON IMPONIBILE e non di inversione contabile, come previsto dall art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, relativo ad ipotesi di operazioni extraterritoriali

50 50 Il momento di effettuazione delle prestazioni periodiche o continuative tra la norma di comportamento n. 187 della AIDC e la circolare n. 16/E dell Agenzia delle Entrate

51 Prestazioni periodiche o continuative 51 Nel sesto comma dell art.6 è prevista una DEROGA ai criteri generali che individuano il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, di cui al terzo comma (pagamento del corrispettivo) ed al quarto comma (momenti anticipatori: prefatturazione e acconti), per i SERVIZI GENERICI disciplinati, quanto ai criteri di territorialità, dall art. 7-ter Servizi generici Art. 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 DEROGA LIMITATA AI SERVIZI GENERICI Resi a e ricevuti da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei rapporti B2B con soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extracomunitari

52 Prestazioni periodiche o continuative 52 Servizi specifici Servizi specifici Per i SERVIZI SPECIFICI, i cui criteri di territorialità non sono regolati dall art. 7-ter, si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 dell art. 6, valide in generale per individuare il momento di effettuazione delle prestazioni Art. 6, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972

53 Prestazioni periodiche o continuative 53 DUE REGOLE DIVERSE PRESTAZIONI SINGOLE PRESTAZIONI A CARATTERE PERIODICO O CONTINUATIVO DURATA INFRANNUALE DURATA ULTRANNUALE

54 Prestazioni periodiche o continuative 54 Il sesto comma dell art. 6 stabilisce che le prestazioni di servizi «generiche» si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, prevedendo poi una disposizione specifica per quelle a carattere periodico o continuativo infrannuali (e ultrannuali). Momento di effettuazione La formulazione utilizzata dal legislatore nazionale risponde solo in parte agli interrogativi posti dal tenore letterale della norma comunitaria di cui all art. 63 della direttiva n. 2006/112/CE, ai sensi del quale il fatto generatore dell imposta si verifica e l imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. Il concetto di effettuazione della prestazione di servizi è stato recepito come ultimazione della stessa, risolvendo i primi dubbi sollevati al riguardo in attesa delle nuove disposizioni. Rimane però da verificare cosa si debba intendere esattamente per ultimazione della prestazione e quali siano i documenti idonei a provarla.

55 Prestazioni periodiche o continuative 55 Un ulteriore aspetto significativo della disposizione è che la stessa, in tema di momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, si pone quale deroga sia al criterio generale del pagamento del corrispettivo di cui al terzo comma dell art. 6, sia ai criteri alternativi anticipatori di cui al quarto comma del medesimo art. 6. La deroga al quarto comma dell art. 6, del D.P.R. n. 633/1972 non è però assoluta, in quanto viene mantenuta l anticipazione l del momento di effettuazione della prestazione al pagamento di acconti parziali o integrali, stabilendosi che se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all importo pagato, alla data del pagamento. Diversamente da quanto stabilito dal quarto comma dell art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, invece, non viene attribuita rilevanza, ai fini dell anticipazione del momento di effettuazione della prestazione di servizi, all emissione della fattura (cd. prefatturazione ) a cui, quindi, non può essere fatto ricorso per determinare l effettuazione del servizio. Non rileva ai fini IVA; il servizio non è Attenzione! effettuato (di fatto è come se fosse una proforma per chiedere il pagamento)

56 Prestazioni periodiche o continuative 56 Le prestazioni di servizi di carattere periodico o continuativo si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi rilevando, anche per esse, il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo, analogamente alle altre prestazioni di servizi. Anche per esse non rileva l emissione anticipata della fattura (cd. prefatturazione ). Una disciplina specifica è prevista per le prestazioni effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno che, se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo annuale, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all ultimazione delle prestazioni medesime Si tratta di una particolare tipologia di prestazioni a carattere continuativo che, a causa della loro durata ultrannuale, vengono necessariamente monitorate ai fini IVA ad una data determinata (31 dicembre) se, nel frattempo, non intervengono pagamenti che anticipano il momento di effettuazione dell operazione (vedi C.M. N. 37/E del , par. 4.4). Prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo Attenzione!

57 Prestazioni periodiche o continuative 57 Le prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo ultrannuali si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare,, fino alla loro conclusione. La necessità che si tenga conto dei due elementi, cioè del tempo trascorso (superiore a dodici mesi) e del momento di rilevazione, 31 dicembre di ciascun anno, può far sì che la prima rilevazione avvenga a distanza di quasi due anni. Attenzione! La circolare n. 37/E del specifica che deve trattarsi di prestazioni di durata pluriennale e che, per applicare la regola, è necessario che siano trascorsi dodici mesi, fermo restando che il momento in cui rilevare l effettuazione dell operazione è il 31 dicembre di ciascun anno. Prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo

58 Prestazioni periodiche o continuative 58 Analogamente a quanto avviene per servizi per i quali è rilevante il momento di ultimazione della prestazione, anche per i servizi a carattere periodico o continuativo il riferimento è puntuale ad un momento preciso per l emissione della fattura, costituito dalla data di maturazione del corrispettivo Manca una definizione a livello normativo della nozione di MATURAZIONE DEL CORRISPETTIVO Manca una definizione a livello normativo della nozione di SERVIZIO PERIODICO O CONTINUATIVO L assenza di un riferimento normativo implica incertezze applicative e rende necessario interpretare tali nozioni

59 Prestazioni periodiche o continuative 59 Norma di comportamento n. 187 della AIDC La norma di comportamento n. 187 del 2013 dell Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili (AIDC) ha ad oggetto il MOMENTO DI EFFETTUAZIONE delle PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE rese da parte di soggetti esteri e, in tale contesto, fornisce l interpretazione della natura delle prestazioni rese nell ambito di CONTRATTI DI AGENZIA UNA DOMANDA Natura dei servizi di intermediazione: prestazioni singole o continuative?

60 Prestazioni periodiche o continuative 60 Norma di comportamento n. 187 della AIDC Per l AIDC si può astrarre il principio secondo cui un servizio, per essere «periodico o continuativo», deve realizzare un flusso corrente di fornitura, ciascuna porzione della quale è di per sé significativa, in quanto il cliente ha la possibilità di usarne e goderne Norma di comportamento n. 187 AIDC

61 Prestazioni periodiche o continuative 61 Norma di comportamento n. 187 della AIDC Applicando tale principio alle intermediazioni è agevole constatare che esse, quand anche rese durante un arco temporale esteso, anche ultrannuale, non possono mai essere considerate «continuative», agli effetti della seconda parte dell articolo 6, comma 6, D.P.R. 633/1972, in quanto la loro fruibilità non può essere apprezzata in modo frazionato nel tempo, essendo, invece, collegata al manifestarsi dell evento oggetto dell incarico di intermediazione, cioè, la compravendita di un bene o di un servizio Norma di comportamento n. 187 AIDC

62 Prestazioni periodiche o continuative 62 Norma di comportamento n. 187 della AIDC Da tale principio deriva che, NON COSTITUENDO PRESTAZIONI CONTINUATIVE, quelle di intermediazione sono soggette alla regola generale dell ultimazione del servizio Si considerano effettuate nel momento in cui sono ULTIMATE Ultimazione della prestazione L ultimazione dell intermediazione va collegata alla nascita del diritto al corrispettivo della prestazione e, quindi, quando sorge il diritto alla provvigione

63 Prestazioni periodiche o continuative 63 Diritto alla provvigione Norma di comportamento n. 187 della AIDC Il diritto alla provvigione nasce alla conclusione dell affare tra agente e cliente del committente, con la semplice aggiunta dell accettazione da parte della casa mandante e, pertanto quando l operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento ex art C.c., primo comma

64 Prestazioni periodiche o continuative 64 A CRITICHE Norma di comportamento n. 187 della AIDC Tale orientamento appare criticabile per considerazioni di ordine pratico e giuridico-contrattuale Il momento di effettuazione andrebbe determinato in riferimento ad ogni singola intermediazione, dovendo individuare il momento in cui il contratto si intende concluso una volta intervenuta l accettazione del preponente, alla luce della regolamentazione contrattuale (scritta, preferibilmente, ma anche verbale) riguardante la modalità (espressa o tacita) con cui comunicare l accettazione o il rifiuto dell affare procurato dall agente (vedi art C.c.)

65 Prestazioni periodiche o continuative 65 B Norma di comportamento n. 187 della AIDC Qualora il contratto, come normalmente avviene, preveda la liquidazione delle provvigioni in relazione a periodi temporali prestabiliti (ad es. trimestrali), l agente non potrebbe comunque fatturare le singole intermediazioni, dovendo attendere il termine del periodo di riferimento e la comunicazione dal prospetto di calcolo delle provvigioni C La specifica provvigione tecnicamente maturata in relazione alla singola intermediazione, dovendo concorrere insieme alle altre maturate nel medesimo periodo temporale di riferimento all importo complessivo relativo a tale periodo di liquidazione, è indirettamente influenzata da possibili rettifiche diminutive imputabili al medesimo periodo (ad. es. annullamento di ordini, resi di merce e premi di fine anno, considerati a riduzione della base di calcolo delle provvigioni per accordo contrattuale)

66 Prestazioni periodiche o continuative 66 D Norma di comportamento n. 187 della AIDC Il calcolo delle provvigioni relative al periodo temporale prestabilito, è comunicato al termine del periodo stesso, all agente, il quale può verificarne la correttezza o meno e segnalare gli eventuali errori ivi riscontrati nella determinazione delle provvigioni maturate a suo favore, dovuti a vari motivi. L importo delle provvigioni spettanti all agente su base periodica (ad es. trimestrale) diventa certo solo quando l estratto conto è accettato

67 Prestazioni periodiche o continuative 67 Norma di comportamento n. 187 della AIDC Il secondo comma dell art c.c., applicabile al rapporto internazionale di agenzia qualora nel contratto la legge di riferimento sia quella italiana di cui al Codice civile, prevede che: il preponente consegna all agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni Art c.c.

68 Prestazioni periodiche o continuative 68 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 21 maggio 2013, non aderisce alla posizione assunta dalla AIDC, adottando un interpretazione di segno opposto coerente con una precedente pronuncia in materia di compilazione dei modelli Intrastat È NECESSARIO DISTINGUERE 1 2 PRESTAZIONI UNICHE PRESTAZIONI PERIODICHE O CONTINUATIVE

69 Prestazioni periodiche o continuative 69 Circolare n. 16/E del 21 maggio PRESTAZIONI UNICHE Previste in contratti che comportano una sola esecuzione in cui la prestazione è eseguita uno actu Contratti ad ESECUZIONE ISTANTANEA

70 Prestazioni periodiche o continuative 70 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 PRESTAZIONI PERIODICHE O CONTINUATIVE Previste nei contratti in cui la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo, nei quali la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione 2 Contratti ad ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA

71 Prestazioni periodiche o continuative 71 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 Nel fornire la definizione dei CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA, l Agenzia li identifica in quelli in cui il protrarsi dell adempimento per un certo tempo è condizione perché il contratto produca l effetto voluto dalle parti e soddisfi il bisogno (durevole o continuativo) che le ha indotte a contrarre In tale ottica, nell individuare la VOLONTÀ DELLE PARTI il contenuto e la finalità dell obbligazione contrattuale sono determinanti per la qualificazione della prestazione e della sua durata nel tempo

72 Prestazioni periodiche o continuative 72 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 L Agenzia, al fine di esemplificare il contenuto di tali affermazioni, richiama la sua precedente circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 in materia di compilazione dei modelli Intrastat, dove, relativamente alle MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI, ha fornito le seguenti precisazioni MODALITÀ ISTANTANEA (CODICE I) Si riferisce a servizi erogati in unica soluzione MODALITÀ A PIU RIPRESE (CODICE R) Modalità di erogazione delle prestazioni Si riferisce a servizi erogati ciclicamente, caratterizzati da una certa periodicità o continuità, con una erogazione prolungata nel tempo

73 Prestazioni periodiche o continuative 73 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 La circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, richiamata dalla circolare n. 16/E del 2013, nella parte seconda, al punto 39), indica, quali ipotesi di SERVIZI EROGATI CICLICAMENTE A PIÙ RIPRESE, le manutenzioni periodiche, i contratti di trasporto che prevedono più esecuzioni e, in particolare, proprio il contratto di agenzia Sulla base del contenuto della circolare n. 16/E del 2013 (e della richiamata circolare n. 36/E del 2010), emerge chiaramente come l Agenzia delle Entrate consideri fondamentale la volontà delle parti che, nel prevedere il prolungarsi nel tempo delle prestazioni e la loro ripetitività nell ottica di un contratto di durata, è decisiva nell attribuire alle prestazioni di servizi natura continuativa o periodica piuttosto che unica Servizi erogati ciclicamente

74 Prestazioni periodiche o continuative 74 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 Nel sottolineare l importanza dell ottica del committente, l Agenzia non specifica nulla in merito alla teorica necessità che i servizi siano omogenei nella loro erogazione (ad es: un affitto di macchinari), per escludere quelli disomogenei, caratterizzati operativamente dall effettuazione di singole prestazioni ripetute più volte nel periodo di tempo considerato (come avviene per il contratto di agenzia o di trasporto) Anche il contratto di agenzia stipulato a tempo indeterminato o determinato per un periodo prestabilito, con liquidazione periodica delle provvigioni, si configura come contratto di durata ad esecuzione continuata Rileva la DATA DI MATURAZIONE dei corrispettivi (provvigioni)

75 Prestazioni periodiche o continuative 75 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 DATA DI MATURAZIONE DEI CORRISPETTIVI In assenza di una definizione normativa, per la data di maturazione dei corrispettivi occorre fare riferimento alle PATTUIZIONI CONTRATTUALI concordate fra le parti in merito ai seguenti aspetti: la durata del rapporto le modalità di determinazione dei corrispettivi la tempistica dei pagamenti Prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo

76 76 Effettuazione delle prestazioni di servizi e determinabilità del corrispettivo: spunti interpretativi

77 Determinabilità del corrispettivo 77 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 L Agenzia delle Entrate, nel paragrafo 2.3 della circolare n. 16/E del 2013, affronta il problema dell individuazione del MOMENTO DI EFFETTUAZIONE delle prestazioni di servizi UNICHE, rappresentato dall ultimazione della prestazione, e delle prestazioni CONTINUATIVE O PERIODICHE, costituito dalla data di maturazione del corrispettivo Prestazioni di servizi periodiche e continuative In ENTRAMBI I CASI sono rilevanti le CLAUSOLE CONTRATTUALI Prestazioni di servizi uniche È possibile individuare il MOMENTO in cui le parti considerano ULTIMATO il SINGOLO SERVIZIO, oppure individuate le SCADENZE PERIODICHE di maturazione dei corrispettivi

78 Determinabilità del corrispettivo 78 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 Il momento di ultimazione della singola prestazione o la data di maturazione del corrispettivo non sempre coincide con il momento in cui si realizza effettivamente il «pagamento» del corrispettivo ESEMPIO Nel caso di un contratto che preveda la maturazione del corrispettivo al termine di ogni bimestre ed il pagamento avvenga entro il quindici del mese successivo a quello di scadenza il momento di esigibilità dell imposta coinciderà con la data di scadenza del bimestre e non con quella in cui è eseguito il pagamento

79 Determinabilità del corrispettivo 79 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 ESEMPIO In presenza di un contratto a prestazioni periodiche (es. contratto di assistenza) o continuative (es. affitto di macchinari) che preveda come periodo di riferimento il trimestre ed il pagamento di canoni trimestrali, la data di maturazione del corrispettivo, costituente il riferimento temporale puntuale per individuare il momento di effettuazione del servizio, è rappresentata dall ultimo giorno dei singoli trimestri solari (31.03, 30.06, e 31.12), salvo pagamenti anticipati, e non dal giorno dei pagamenti Contratto a prestazioni periodiche o continuative con pagamento di CANONI TRIMESTRALI Si assume come riferimento per l effettuazione del servizio l ULTIMO GIORNO DI OGNI TRIMESTRE

80 Determinabilità del corrispettivo 80 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 Il riferimento PUNTUALE alla DATA DI SCADENZA del periodo temporale PREVISTO CONTRATTUALMENTE per la maturazione (intesa in senso giuridico/contrattuale) dei corrispettivi (es. canoni periodici), implica difficoltà amministrative per gli operatori, costretti a MONITORARE RIGOROSAMENTE le tempistiche di emissione delle fatture attive, di emissione delle autofatture per i servizi ricevuti da soggetti passivi extracomunitari, nonché il momento di effettuazione delle prestazioni rese da soggetti passivi comunitari, ai fini della regolarizzazione con l autofattura di cui all art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1992 DIFFICOLTA AMMINISTRATIVE!

81 Determinabilità del corrispettivo 81 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 Per agevolare la gestione della fatturazione (autofatturazione) delle prestazioni di servizi generiche (exart. 7-ter), il cui momento di effettuazione è disciplinato dall art. 6, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, l art. 21, comma 4, lettere c) e d), del decreto IVA, prevede la posticipazione del termine di emissione delle relative fatture (autofatture) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (con registrazione entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni, ex art. 23, comma 1) Servizi RESI a soggetti passivi comunitari Lett. c) Servizi RESI O RICEVUTI da soggetti passivi extracomunitari Lett. d)

82 Determinabilità del corrispettivo 82 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 DIFFICOLTÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE Sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell ultimazione stessa da parte del committente Prestazioni ad esecuzione istantanea Difficoltà n. 1 i documenti scambiati tra le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell ammontare del corrispettivo dovuto), sulla base delle previsioni contrattuali hanno un ruolo determinante per la tempistica degli adempimenti contabili

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